14.017 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Uruguay del 12 febbraio 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Uruguay, firmata l'11 aprile 2013.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-2938

1569

Compendio La Convenzione di sicurezza sociale con l'Uruguay si iscrive nello sviluppo delle relazioni fra la Svizzera e gli Stati della parte meridionale del continente sudamericano. In seguito alla conclusione di una Convenzione di sicurezza sociale con il Cile sono stati avviati i negoziati con l'Uruguay, l'Argentina e il Brasile con l'intenzione di concludere accordi simili. La Convenzione è in linea con gli accordi conclusi finora dalla Svizzera e riflette i principi generali applicati nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulla parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, il versamento all'estero delle rendite, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento delle persone che esercitano un'attività lucrativa e l'assistenza amministrativa reciproca. La Convenzione concerne l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

1570

Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale

L'Uruguay persegue una politica attiva nell'ambito delle convenzioni di sicurezza sociale e ha già concluso simili accordi con numerosi Stati europei. Per la Svizzera, la conclusione di una convenzione in questo settore s'iscrive nello sviluppo delle sue relazioni con taluni Stati del continente sudamericano. La Convenzione con il Cile, in vigore dal 1998, è applicata senza alcun problema. Le discussioni con l'Argentina sono a buon punto e i negoziati con il Brasile sono in corso, permettendo così di completare la rete di convenzioni con gli Stati della parte meridionale del continente sudamericano.

All'inizio del 20° secolo, molti Svizzeri sono emigrati in Uruguay lasciandovi un intenso ricordo, tenuto vivo in seguito dalle nuove generazioni nel Paese soprannominato la «Svizzera dell'America Latina». La colonia svizzera in Uruguay conta attualmente quasi 1020 persone (di cui 200 con la sola cittadinanza svizzera). In Svizzera risiedono 340 cittadini uruguayani e circa 2000 figurano nei nostri registri delle assicurazioni sociali.

1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

Le prime discussioni tra le delegazioni dei due Paesi si sono svolte nel 2004. A causa di altre priorità e di una mancata disponibilità da entrambe le parti, i negoziati sono proseguiti soltanto nel 2011. Il testo è stato messo a punto senza difficoltà durante due incontri tenutisi nel 2011 e nel 2012. La Convenzione è stata firmata a Berna l'11 aprile 2013.

Procedura di consultazione Per questo tipo di convenzione non è prevista alcuna procedura di consultazione, poiché le disposizioni della legislazione in materia non trovano applicazione. La conclusione della Convenzione, infatti, non sottostà a referendum facoltativo, non riguarda interessi essenziali dei Cantoni e non è di ampia portata.

1.3

Contenuto della Convenzione e valutazione

La Convenzione corrisponde agli ultimi trattati conclusi dalla Svizzera e agli standard internazionali in materia di coordinamento della sicurezza sociale. Come tutte le altre convenzioni concluse dalla Svizzera, la Convenzione ha lo scopo di coordinare i sistemi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Stati contraenti per ridurre gli svantaggi e le discriminazioni che possono subire i cittadini dell'altro Stato. Per quanto riguarda la Svizzera, la Convenzione concerne l'AVS/AI. Essa accorda in larga misura la parità di trattamento tra i cittadini dei due Stati contraenti e prevede in particolare l'esportazione delle rendite. Inoltre, con

1571

disposizioni sul distacco dei lavoratori e sulla legislazione applicabile, essa intende facilitare la mobilità delle persone ed evitare i casi di doppio assoggettamento.

Se lasciano il nostro Paese, i cittadini uruguayani che hanno lavorato e versato contributi in Svizzera potranno beneficiare della rendita svizzera. La Convenzione lascia loro tuttavia la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi AVS, a titolo di diritto d'opzione. Ai cittadini uruguayani che risiedono in Svizzera verrà facilitato l'accesso a determinate prestazioni. Per i cittadini svizzeri, i periodi di assicurazione svizzeri potranno essere presi in considerazione per facilitare l'accesso a una rendita uruguayana.

2

La sicurezza sociale in Uruguay in breve

2.1

In generale

Nel 1995 l'Uruguay ha introdotto una riforma del sistema pensionistico, composto nel contempo di un sistema basato sulla ripartizione delle risorse, gestito da un'istituzione statale, e di un sistema basato sulla capitalizzazione individuale, gestito da casse private. La struttura è la seguente: ­

il primo livello, detto di solidarietà, assicura obbligatoriamente i redditi (di salariati e indipendenti) fino a 1000 franchi (tasso di cambio: 1 peso = 0,04081 franchi). Finanziato tramite contributi degli assicurati (15 % di questa fascia di reddito), contributi dei datori di lavoro (7,5 % del totale dei salari) e sussidi dello Stato, esso è finanziato secondo il sistema di ripartizione;

­

il secondo livello assicura la parte di reddito compresa tra 1000 e 3000 franchi. Esso consiste in un sistema di capitalizzazione individuale, in cui le deduzioni salariali obbligatorie (15 % di questa fascia di reddito) sono versate a casse pensioni private;

­

il terzo livello, facoltativo, assicura la parte di salario superiore a 3000 franchi. I contributi possono essere versati su un conto individuale gestito dalla cassa di previdenza.

Senza un accordo internazionale, le pensioni non possono essere versate all'estero.

In parallelo, esistono altri sistemi di previdenza propri a determinate professioni (p. es. per impiegati di banca, militari o poliziotti).

A titolo transitorio, il vecchio sistema di previdenza è tuttora applicabile alle persone che nel 1995, anno in cui è stato introdotto il nuovo sistema, avevano più di 40 anni.

Nel 2005, in seguito a un cambiamento di governo, sono state avviate altre riforme di marcato stampo sociale, con lo scopo di garantire una copertura al maggior numero possibile di persone, in particolare ai lavoratori attivi nel settore informale.

Secondo le statistiche dell'istituzione uruguayana, il 77 per cento delle persone attive è attualmente coperto e il 97 per cento degli ultrasessantacinquenni percepisce una pensione.

1572

2.2

Vecchiaia

La rendita ordinaria (secondo il sistema basato sulla ripartizione e quello basato sulla capitalizzazione) è concessa a partire dall'età di 60 anni a condizione che la persona abbia versato contributi per almeno 30 anni. Il sistema di capitalizzazione versa una rendita a partire dall'età di 65 anni senza periodo minimo di contribuzione. Alle persone che vantano 15 anni di contribuzione viene concessa una rendita di vecchiaia per età avanzata a partire dall'età di 70 anni.

L'importo della rendita è basato sul reddito medio dell'assicurato e sul numero di anni di contribuzione nonché sul capitale accumulato nel quadro del sistema individuale. L'importo minimo previsto è di 136 franchi al mese e quello massimo può variare da 830 a 1230 franchi al mese, a seconda del sistema. Il sistema di capitalizzazione non permette di ritirare il capitale accumulato.

2.3

Decesso

Le prestazioni per i superstiti sono versate alle vedove e ai vedovi, se dipendevano finanziariamente dal defunto, al coniuge divorziato beneficiario di alimenti, agli orfani (fino a 21 anni oppure, se disabili, senza limite d'età) e ai genitori, se dipendevano finanziariamente dal defunto. Affinché i superstiti possano usufruire delle prestazioni, al momento del decesso il defunto doveva essere attivo a livello professionale, percepire una rendita, beneficiare di prestazioni per malattia o infortunio o essere disoccupato. L'importo delle prestazioni per superstiti corrisponde a una percentuale della rendita cui il defunto aveva o avrebbe avuto diritto e dipende dal numero di beneficiari.

2.4

Invalidità

Sono previste rendite intere o parziali. Tranne in caso d'infortunio, per poterne beneficiare l'assicurato deve aver lavorato per un determinato periodo (da 6 mesi a 2 anni in funzione dell'età). Le rendite parziali sono temporanee e soggette a revisione. Il grado d'incapacità lavorativa è valutato da medici impiegati dallo Stato. La rendita copre in generale il 45 per cento del reddito medio assicurato.

3

Commento ai singoli articoli della Convenzione

La Convenzione concerne l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) e i rami corrispondenti della sicurezza sociale uruguayana. Analogamente a tutte le convenzioni, poggia sui principi fondamentali in materia di coordinamento: parità di trattamento nella maggior misura possibile tra i cittadini dei due Stati contraenti; regole d'assoggettamento per determinare lo Stato competente nel caso in cui l'attività lucrativa venga svolta in entrambi gli Stati; accesso facilitato alle prestazioni degli Stati contraenti, principalmente tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato ai fini dell'apertura del diritto; esportazione delle prestazioni; collaborazione amministrativa tra gli Stati.

1573

Art. 2

Campo di applicazione materiale

Il campo di applicazione materiale della Convenzione comprende, per quando riguarda la Svizzera, l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e, per quanto riguarda l'Uruguay, i due sistemi legali di previdenza.

Art. 3

Campo di applicazione personale

Il presente articolo definisce il campo di applicazione personale: la Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti, ai familiari e ai superstiti, a prescindere dalla loro nazionalità (diritti derivati), nonché ai rifugiati e agli apolidi, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Le disposizioni sulla legislazione applicabile si applicano anche ai cittadini di Stati terzi. L'Uruguay, per il quale il concetto di nazionalità non è determinante, applica le disposizioni della Convenzione riguardanti la propria legislazione anche ai cittadini di Stati terzi.

Art. 4

Parità di trattamento

Si tratta di un principio fondamentale proprio a tutte le convenzioni, al quale gli Stati apportano spesso restrizioni. La Svizzera formula sempre le stesse riserve per quanto concerne l'AVS/AI facoltativa, l'AVS/AI di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate altre organizzazioni e l'adesione facoltativa all'AVS/AI riservata ai funzionari internazionali di cittadinanza svizzera.

Art. 5

Esportazione delle prestazioni

La garanzia del versamento delle prestazioni ai cittadini di uno Stato contraente che risiedono sul territorio dell'altro Stato è un elemento essenziale del coordinamento internazionale della sicurezza sociale (par. 1).

Il versamento in uno Stato terzo è disciplinato allo stesso modo: se uno Stato lo prevede per i propri cittadini, applicherà la stessa regola ai cittadini dell'altro Stato (par. 3).

La Svizzera formula sempre riserve in merito a determinate prestazioni: le rendite d'invalidità di assicurati il cui grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento (quarto di rendita), le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI vengono infatti versati solo in Svizzera (par. 2).

Art. 6

Principio generale

Uno degli aspetti centrali disciplinati dalle convenzioni di sicurezza sociale è quello della legislazione applicabile ai cittadini di uno Stato contraente che esercitano un'attività lucrativa sul territorio dell'altro Stato al fine di evitare un doppio assoggettamento o lacune assicurative. Per la presente Convenzione, come del resto per tutti gli altri accordi dello stesso genere, vale il principio dell'assoggettamento al luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Questo significa che chi lavora in entrambi gli Stati contraenti sarà assicurato in ciascuno di essi unicamente per l'attività che vi è esercitata. Questo vale anche per i lavoratori indipendenti.

Gli articoli seguenti contengono disposizioni particolari che, per determinate categorie di dipendenti, derogano al principio dell'assoggettamento al luogo di lavoro.

1574

Art. 7

Regole particolari

Secondo l'articolo 7 paragrafi 1 e 2, i dipendenti distaccati temporaneamente sul territorio dell'altro Stato contraente restano soggetti, per un massimo di quattro anni, alle disposizioni legali dello Stato contraente che li ha distaccati.

L'articolo 7 paragrafo 3 permette alle persone impiegate da un'impresa di trasporto aereo di evitare un doppio assoggettamento. Esso è in linea con le convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera e riflette la prassi internazionale.

Secondo l'articolo 7 paragrafo 4, le persone assunte da un servizio pubblico di uno Stato contraente distaccate sul territorio dell'altro Stato rimangono assoggettate all'assicurazione del loro Paese di origine.

L'articolo 7 paragrafo 5 stabilisce che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente è assicurato nello Stato di bandiera. Assimilare l'attività esercitata su una nave a quelle esercitate sul territorio degli Stati permette di affiliare effettivamente le persone in questione.

Art. 8

Rappresentanze diplomatiche o consolari

Nel rispetto della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari, il paragrafo 1 stabilisce che i cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di questo Stato sul territorio dell'altro sono soggetti alla legislazione del primo Stato contraente. Va qui precisato che la nozione di missione diplomatica indica sia le rappresentanze bilaterali (ambasciate) che le missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali.

Il paragrafo 2 stabilisce che il personale impiegato dallo Stato contraente di cui è cittadino, al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare sul territorio dell'altro Stato, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo, ma ha la possibilità di assicurarsi nello Stato che lo impiega. L'obiettivo è di coprire le persone in possesso di un titolo di soggiorno (in Svizzera: permesso B o C) al momento della loro assunzione presso una rappresentanza diplomatica o consolare dell'altro Stato contraente.

Il paragrafo 3 prevede che i cittadini di Stati terzi alle dipendenze di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati contraenti sono trattati come i cittadini degli Stati contraenti (affiliazione di regola nello Stato in cui lavorano con possibilità di assicurarsi secondo la legislazione sociale dello Stato che li impiega).

Allo stesso modo il personale domestico privato, al servizio personale di un membro di una missione diplomatica o consolare, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui lavora, a prescindere dalla sua nazionalità, con la possibilità di assicurarsi secondo la legislazione sociale dello Stato di cui il suo datore di lavoro è alle dipendenze quale membro di una rappresentanza diplomatica o consolare.

Nel paragrafo 6 le parti hanno voluto disciplinare lo statuto giuridico dei cittadini degli Stati contraenti impiegati al servizio di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati terzi. In Svizzera, le persone interessate da questo articolo dispongono di una tessera di legittimazione, rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri in applicazione della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite. Esse godono di 1 2 3

RS 0.191.01 RS 0.191.02 RS 192.12

1575

privilegi e di immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Ora, in virtù della legislazione svizzera sull'AVS/AI, le persone che beneficiano di privilegi e di immunità sono esonerate dall'obbligo assicurativo. Nel caso in cui né il loro Paese d'origine né il Paese accreditante dessero loro la possibilità di assicurarsi, queste persone presenterebbero lacune contributive; il presente articolo permette di evitarle.

Se non sono soggette a un altro regime di sicurezza sociale, le persone interessate dal paragrafo 6 sono obbligate ad assicurarsi nello Stato in cui lavorano, ma di regola devono assumere per intero i relativi contributi. Infatti, la Convenzione bilaterale di sicurezza sociale non può obbligare gli Stati terzi a versare la parte di contributi spettante al datore di lavoro, poiché un tale obbligo non è previsto né dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche né dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

Art. 9

Eccezioni

Le regole sulle disposizioni legali applicabili sono completate dal presente articolo, la cosiddetta clausola d'eccezione, che offre alle autorità competenti dei due Stati contraenti la possibilità di prevedere, di comune accordo e nell'interesse dell'assicurato, soluzioni particolari in casi speciali.

Art. 10

Familiari

Questa disposizione standard sulla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato permette al coniuge senza attività lucrativa e ai figli di rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di origine assieme al lavoratore distaccato.

Art. 11

Provvedimenti d'integrazione

La disposizione si rifà alle convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera: l'accesso ai provvedimenti d'integrazione dell'AI svizzera è facilitato per i cittadini uruguayani, ma comporta alcune deroghe al principio della parità di trattamento.

I cittadini uruguayani sottoposti all'obbligo contributivo all'AVS/AI svizzera (persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa) possono ottenere provvedimenti d'integrazione dell'AI svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se dimorano in questo Stato. I cittadini uruguayani affiliati all'AVS/AI non soggetti all'obbligo contributivo (persone senza attività lucrativa tra i 18 e i 20 anni e figli minorenni) hanno diritto ai provvedimenti di cui sopra se hanno risieduto in Svizzera almeno un anno o se vi sono nati invalidi.

Art. 12

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

La 5a revisione AI ha introdotto nella legislazione svizzera un periodo di assicurazione minimo di tre anni per avere diritto a una rendita d'invalidità. In base alle norme internazionali di coordinamento in materia di sicurezza sociale, uno Stato che, per accordare le sue prestazioni, prevede un periodo di assicurazione minimo superiore ad un anno deve tener conto dei periodi di assicurazione compiuti nello Stato contraente per raggiungere questo termine. L'articolo 12 prevede pertanto che la Svizzera tenga conto degli eventuali periodi di assicurazione compiuti in Uruguay per permettere a un assicurato di raggiungere il periodo minimo di tre anni.

1576

Art. 13

Indennità uniche

Questa disposizione mira a razionalizzare la gestione amministrativa. Le spese di gestione e quelle per i trasferimenti mensili all'estero sono proporzionalmente troppo elevate per rendite di modesta entità. Per questo motivo, il versamento all'estero di una rendita di vecchiaia per un cittadino uruguayano pari al massimo al dieci per cento della rendita ordinaria completa è sostituito da un'indennità unica pari al valore attuariale della rendita dovuta. Se la rendita svizzera supera il dieci per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, l'assicurato può scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. A determinate condizioni, quest'ultima forma di pagamento è applicabile anche alle rendite dell'AI.

Art. 14

Rendite straordinarie

Si tratta di una disposizione standard delle nostre convenzioni, che facilita l'accesso alle rendite straordinarie per i cittadini dell'altro Stato contraente. In deroga al principio della parità di trattamento, è richiesto un periodo di residenza in Svizzera di almeno cinque anni. Inoltre, il fatto di adempiere le condizioni per l'ottenimento di una rendita straordinaria previste da una convenzione di sicurezza sociale dà diritto alle prestazioni complementari all'AVS/AI (v. art. 5 cpv. 3 della legge del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari).

Art. 15

Rimborso di contributi

Secondo la legislazione svizzera, quando lasciano definitivamente la Svizzera, i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale possono ottenere il rimborso dei propri contributi e di quelli versati dal loro datore di lavoro (importo limitato in funzione della rendita cui avrebbero diritto). Per principio, le convenzioni concluse dalla Svizzera escludono qualsiasi possibilità di rimborso dei contributi. Ciononostante, nelle convenzioni con i Paesi più lontani, quali l'Australia o le Filippine, è stato deciso di mantenere questa opzione. Analizzando la situazione di diversi cittadini degli Stati contraenti, si è constatato che in certi casi il rimborso dei contributi corrispondeva meglio ai bisogni degli interessati. Gli stranieri che hanno lavorato soltanto poco tempo in Svizzera e desiderano tornare nel loro Paese, nella maggior parte dei casi molto prima dell'età di pensionamento, possono avere particolarmente bisogno di un piccolo capitale. Per l'organismo svizzero incaricato di versare le prestazioni alle persone residenti all'estero, ciò permette di semplificare in modo considerevole il lavoro amministrativo. Ecco perché la Convenzione mantiene, a titolo di diritto d'opzione, la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi. I cittadini uruguayani che lasciano la Svizzera potranno quindi scegliere tra il versamento di una rendita al momento della realizzazione del rischio e il rimborso immediato dei contributi AVS.

Applicazione della legislazione uruguayana (art. 16­22) Visto che il regime assicurativo uruguayano esige 30 anni di assicurazione per aver diritto a una rendita, la totalizzazione dei periodi compiuti all'estero riveste particolare importanza (art. 16­19). Va sottolineato che l'Uruguay, se necessario, prenderà 4

RS 831.30

1577

in considerazione non solo i periodi di assicurazione svizzeri, ma anche quelli compiuti in uno Stato terzo con il quale ha concluso una convenzione.

Modalità di applicazione (tit. IV) Questa parte contiene gli articoli che disciplinano la gestione amministrativa della Convenzione. Si tratta di disposizioni comuni a tutte le convenzioni. Esse prevedono, in particolare, la conclusione di un accordo amministrativo e lo scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione (art. 23) nonché l'obbligo per le autorità degli Stati contraenti di prestarsi reciprocamente assistenza nell'applicazione della Convenzione, in particolare per quanto riguarda le perizie mediche (art. 24). Anche la protezione dei dati è disciplinata nel dettaglio (art. 29); in particolare, i dati trasmessi possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dalla Convenzione. Quest'ultima contiene inoltre una disposizione che mira a lottare contro la frode mediante controlli supplementari in caso di dubbio fondato (art. 25).

Disposizioni transitorie e finali (tit. V) Le disposizioni transitorie e finali prevedono che la Convenzione si applichi anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore e permettono di prendere in considerazione i periodi compiuti prima di questa data. Tuttavia, le prestazioni che ne risultano saranno versate soltanto a partire da tale data. Viene inoltre disciplinata la revisione dei diritti liquidati prima dell'entrata in vigore. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli Stati si sono reciprocamente notificati l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie allo scopo. Conclusa per una durata indeterminata, la Convenzione può essere disdetta per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le ripercussioni finanziarie dipendono dal numero di persone che trarranno beneficio dalla Convenzione. I costi varieranno in funzione del tipo di prestazione svizzera scelto dai cittadini uruguayani. Il rimborso dei contributi AVS, soluzione attuale e proposta quale opzione nella Convenzione, non causerà costi supplementari. Partendo dall'ipotesi che la metà delle persone interessate sceglierà il rimborso dei contributi, si stima che a lungo termine i costi raggiungeranno in media l'importo di 940 000 franchi all'anno. Essi saranno ripartiti come segue: 700 000 franchi a carico dell'AVS, 40 000 franchi a carico dell'AI e 200 000 franchi a carico della Confederazione.

Per quanto riguarda la Cassa svizzera di compensazione, competente per il versamento all'estero delle rendite e per determinate attività amministrative necessarie all'applicazione della Convenzione, non occorre incrementare l'effettivo del personale.

1578

4.2

Ripercussioni a livello informatico

L'applicazione della Convenzione non avrà ripercussioni sui sistemi informatici in uso.

5

Programma di legislatura

Il progetto non è preannunciato né nel messaggio del 25 gennaio 20125 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 20126 sul programma di legislatura 2011­2015, perché, data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera, esso presenta un carattere ripetitivo.

6

Aspetti giuridici

6.1

Rapporto con altre convenzioni di sicurezza sociale e con il diritto internazionale

La Convenzione si rifà al modello delle altre convenzioni bilaterali concluse recentemente dalla Svizzera. Le sue disposizioni corrispondono agli standard di coordinamento previsti dalle regolamentazioni vigenti a livello europeo e internazionale in materia di assicurazioni sociali.

6.2

Costituzionalità

La Confederazione ha la competenza di concludere la Convenzione in virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)7, che le conferisce la competenza esclusiva per gli affari esteri e la autorizza a concludere accordi internazionali. L'approvazione del trattato è di competenza dell'Assemblea federale, conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

La Convenzione è denunciabile in qualsiasi momento per la fine di un anno civile (art. 36), non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e, per la sua attuazione, non è necessario operare adeguamenti a livello di legge.

Resta da verificare se la Convenzione comprenda disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (v. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento).

5 6 7 8

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101 RS 171.10

1579

La Convenzione con l'Uruguay comprende alcune disposizioni che contengono norme giuridiche le quali non sono considerate importanti. Gli impegni previsti dalla Convenzione sono, infatti, simili a quelli presi dalla Svizzera in altri accordi internazionali in materia di sicurezza sociale. Le convenzioni di sicurezza sociale sono trattati standard, le cui disposizioni, anche se contengono norme di diritto, non possono essere considerate fondamentali. Esse seguono uno schema conforme alla politica della Svizzera in materia di convenzioni e non costituiscono decisioni di principio per la legislazione nazionale (cfr. il messaggio sull'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone9). Le convenzioni concluse recentemente presentano una struttura analoga e una portata giuridica, economica e politica simile.

Il nostro Collegio sta attualmente esaminando se questa prassi, che consiste nell'escludere il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali «standard», sia conforme all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di fatto, si tratta di valutare l'opportunità di conformarsi alla nuova prassi in materia di accordi contro le doppie imposizioni, che proponiamo di sottoporre sempre a referendum facoltativo.

Dato che la Convenzione soddisfa i criteri della prassi vigente in materia di referendum, proponiamo di non sottoporre il decreto federale al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

9

FF 2011 2333

1580