Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria del 23 gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professinali della carrozzeria, del novembre 2012, è conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i Cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amministrativo del Giura bernese del Cantone di Berna.

1

L'obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro e ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati lavori della carrozzeria:

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carrozzeria e costruzione di veicoli;

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selleria di carrozzeria;

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carrozziere-lattoniere;

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verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;

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aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);

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reparti di carrozzeria in aziende miste.

L'articolo 23 «Durata del lavoro», l'articolo 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l'articolo 29 «Giorni festivi», l'articolo 32 «Assenze giustificate» e l'articolo 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2014-0105

1479

Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

3

Sono esclusi dall'obbligatorietà generale: a)

i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, capoverso 1 Legge federale sul lavoro (RS 822.11).

b)

i dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40 % della durata normale di lavoro.

c)

i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.

d)

i dipendenti occupati con funzioni quadro cui sono subordinati dei collaboratori, nonché altri collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all'interno dell'azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 18) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010, del 26 novembre 2010, del 15 septembre 2011, del 24 aprile 2012, e del 26 febbraio 20133 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria sono abrogati.

1

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2014 ed è valido sino al 31 dicembre 2017.

2

23 gennaio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3

FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093, 2010 2325, 2010 7377, 2011 6333, 2012 4761, 2013 1679

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