13.096 Messaggio concernente l'approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare la doppia imposizione del 20 novembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale che approva una nuova Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare la doppia imposizione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-2224

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Compendio La Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è stata firmata il 28 febbraio 1980 e non è mai stata oggetto di revisione.

Nel quadro della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di cambiare la sua politica in materia di convenzioni riguardo allo scambio di informazioni, la Svizzera e l'Australia hanno avviato nel 2011 negoziati per rivedere la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Nella vigente Convenzione l'assistenza amministrativa in ambito fiscale è limitata alle informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione e a evitare gli abusi.

È stato convenuto di rivedere integralmente il testo e di concludere una nuova Convenzione che sostituisce quella del 1980. Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare i miglioramenti conseguiti nell'imposizione di dividendi, interessi e canoni nonché l'adozione di una clausola arbitrale.

La Convenzione è stata firmata a Sydney il 30 luglio 2013.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Considerazioni generali concernenti le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. La Svizzera deve inoltre da sempre trovare il buon compromesso per poter mantenere condizioni fiscali vantaggiose e far accettare il suo sistema fiscale a livello internazionale. In assenza di legittimità internazionale la migliore delle soluzioni della Svizzera non avrebbe alcun valore.

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Situazione iniziale, andamento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.915.81, di seguito «Convenzione del 1980») è stata firmata il 28 febbraio 1980 e non è mai stata oggetto di revisione.

La Convenzione del 1980 prevede aliquote di imposta alla fonte relativamente alti sui dividendi (15 %), sugli interessi (10 %) e sui canoni (10 %). Queste aliquote corrispondono all'allora politica australiana in materia di convenzioni e si trovano in tutte le altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni australiane concluse all'epoca. Nel Protocollo, l'Australia si impegna a informare immediatamente la Svizzera non appena dovesse concordare, in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato membro dell'OCSE, aliquote di imposta alla fonte per dividendi, interessi o canoni più basse di quelle contenute nella Convenzione del 1980 e avviare negoziati con la Svizzera al fine di accordare la parità di trattamento riguardo l'ammontare di queste aliquote.

Nel 2003 l'Australia ha convenuto per la prima volta in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con uno Stato membro dell'OCSE, gli Stati Uniti d'America, aliquote di imposta alla fonte più basse su dividendi, interessi e canoni. Lo stesso anno, l'Australia aveva informato la Svizzera al riguardo tramite una nota diplomatica. Tre anni dopo, nel 2006, si sono tenuti dei colloqui tecnici tra i due Paesi.

Tuttavia non si è trattato di negoziati per riprendere le aliquote di imposta alla fonte più vantaggiose nella Convenzione del 1980. Anzi, l'Australia si rifiutava di ottemperare al suo obbligo, iscritto nella Convenzione, di parità di trattamento rispetto alla Svizzera motivandolo con l'allora rigida, e dal suo punto di vista insufficiente, politica svizzera in materia di assistenza amministrativa.

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Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di ritirare la riserva della Svizzera in merito allo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OSCE) e di riprendere il relativo standard internazionale.

Questa decisione ha permesso di avviare i negoziati per adeguare la Convenzione del 1980. La prima tornata si è tenuta nel mese di marzo del 2011 a Berna e la seconda nel mese di novembre del 2011 a Canberra. Vista la necessità di adeguare numerose disposizioni della Convenzione del 1980, le delegazioni hanno convenuto di perseguire una revisione totale al posto di una parziale.

La nuova Convenzione (di seguito «CDI-AUS») è stata firmata il 30 luglio 2013 a Sydney.

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Valutazione

Svizzera e Australia sono entrambi Paesi industrializzati benestanti e Stati membri dell'OCSE. Nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, a causa di strutture economiche diverse, esse perseguono però interessi divergenti in molti ambiti.

Mentre l'Australia, caratterizzata dalla sua ricchezza di materie prime e tradizionalmente un Paese di importazione di capitali, privilegia ad esempio nelle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni le esigenze il più modeste possibile per fondare una stabile organizzazione e vorrebbe concedere in modo moderato sgravi di imposta alla fonte su dividendi, interessi e canoni, la Svizzera invece, Paese di esportazione di capitali, assume posizioni contrapposte in questi ambiti. Tenuto conto di queste posizioni iniziali in parte divergenti la CDI-AUS rappresenta un buon risultato nel suo insieme.

In primo luogo bisogna menzionare i miglioramenti avvenuti nell'imposizione di dividendi, interessi e canoni. L'aliquota di imposta alla fonte sui dividendi da partecipazioni determinanti non ammonta più al 15 per cento, ma soltanto al 5 per cento. I dividendi pagati all'interno di un gruppo quotato in borsa sono, a determinate condizioni, integralmente esenti dall'imposta alla fonte. Anche le istituzioni di previdenza beneficiano ora di esenzioni dell'imposta alla fonte e non solo per i dividenti ma anche per gli interessi. Il catalogo delle eccezioni introdotto nella CDI-AUS prevede inoltre l'esenzione dall'imposta alla fonte degli interessi versati a istituti finanziari.

In questo modo gli interessi versati a banche non sono più assoggettati all'imposta alla fonte del 10 per cento, ma solo all'imposizione sugli utili nello Stato di residenza del beneficiario; questo consente l'attività commerciale delle banche svizzere in Australia o quantomeno la facilita fortemente. Per quanto concerne i canoni l'aliquota dell'imposta alla fonte è scesa dal 10 al 5 per cento. Le indennità a titolo di leasing non sono più considerate canoni e quindi risultano ora esenti dall'imposta alla fonte.

Con la ripresa di una clausola arbitrale nella CDI-AUS è stato possibile raggiungere un altro obiettivo della politica svizzera in materia di convenzioni. La disposizione vigente per risolvere rispettivamente evitare controversie in caso di avverate o potenziali doppie imposizioni
non contiene alcun obbligo di successo. Secondo la Convenzione vigente non è quindi escluso che in singoli casi non sia possibile evitare una doppia imposizione in una procedura amichevole tra le autorità competenti. Questa situazione è insoddisfacente dal punto di vista della certezza del diritto.

Questa lacuna viene ora colmata dalla clausola arbitrale.

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La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni è conforme allo standard internazionale e alla politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito.

Con la CDI-AUS è stato possibile conseguire un risultato equilibrato che contribuisce all'ulteriore buono sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno accolto favorevolmente la CDI-AUS.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

La CDI-AUS segue, sul piano formale e materiale, le soluzioni previste nel Modello OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Le spiegazioni seguenti si limitano dunque a commentare gli scostamenti più importanti rispetto al Modello OCSE, alla Convenzione del 1980 e alla politica svizzera in materia di convenzioni.

Art. 2

Imposte considerate

L'Australia continua a non riscuotere imposte sul patrimonio. La CDI-AUS contempla dunque solo le imposte sul reddito. In Australia queste sono in particolare l'imposta generale sul reddito, l'imposta sulle prestazioni accessorie al salario («fringe benefits tax») e le imposte sull'affitto delle risorse («resource rent taxes»).

Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni di salario soltanto alcuni elementi del reddito.

In Australia, oltre all'imposta generale sul reddito, sono riscosse le imposte sull'affitto delle risorse sugli utili risultanti dall'estrazione di risorse naturali. Dal punto di vista della teoria finanziaria, esse rappresentano un'alternativa alla riscossione di emolumenti da parte dello Stato australiano a titolo di indennizzo per lo sfruttamento delle sue risorse naturali. A differenza di quest'ultimi, nel caso delle imposte sull'affitto delle risorse è possibile dedurre gli eventuali costi per determinare le basi di calcolo. In questo modo viene meglio considerato il principio dell'imposizione secondo la capacità economica che nel caso di un emolumento. L'introduzione delle imposte sull'affitto delle risorse nel catalogo delle imposta della CDI-AUS garantisce alle imprese svizzere che sfruttano risorse naturali in Australia di non essere assoggettate in entrambi gli Stati sugli utili che ne risultano.

Art. 4

Residenza

Nel Protocollo della CDI-AUS è stata inserita una disposizione che limita espressamente il campo di applicazione della CDI-AUS per quanto concerne le persone fisiche che per gli scopi del diritto fiscale australiano sono considerate temporaneamente residenti in Australia e quindi esenti da imposta in questo Stato. Al numero 3 lettera b del Protocollo della CDI-AUS è dunque stabilito che la Svizzera non deve accordare alcuno sgravio sui redditi di queste persone secondo la CDI-AUS.

Art. 5

Stabile organizzazione

Nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni la definizione di stabile organizzazione è collegata a quella dell'imposizione degli utili delle imprese. In questo modo, secondo il Modello OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni, 5

uno Stato contraente può in linea di principio assoggettare a imposta gli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente se l'impresa ha una stabile organizzazione in questo Stato e gli utili dell'impresa sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

La politica svizzera in materia di convenzioni segue la definizione di stabile organizzazione del Modello OCSE. Secondo questo Modello, vi è una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se l'impresa dispone di una sede fissa di affari in questo Stato. Un'eccezione a questa condizione è applicata in relazione alla cosiddetta stabile organizzazione di rappresentanza. Infatti, in determinate circostanze, la sola attività di un rappresentante può giustificare una stabile organizzazione nell'altro Stato anche se l'impresa stessa non dispone di una sede fissa di affari in questo Stato.

L'articolo 5 si basa sul Modello OCSE e riprende quindi il concetto di sede fissa di affari nonché la sua eccezione concernente i rappresentanti. Come nella Convenzione del 1980, la CDI-AUS prevede tuttavia ancora le eccezioni seguenti.

Secondo il paragrafo 4 l'esercizio di attività di sorveglianza o di consulenza per oltre dodici mesi in relazione a un cantiere di costruzione o una catena di montaggio nell'altro Stato viene considerato una stabile organizzazione (lett. a). Inoltre, le attività esercitate nell'altro Stato al fine della ricerca o dello sfruttamento di risorse naturali in questo altro Stato per almeno sei mesi nell'arco di 24 mesi vengono considerate una stabile organizzazione (lett. b). Infine, il semplice impiego di attrezzature, per quanto siano considerevoli, nell'altro Stato per oltre 12 mesi costituisce una stabile organizzazione (lett. c). Se tale attrezzatura viene impiegata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali, è sufficiente una durata di sei mesi nell'arco di 24 mesi per costituire una stabile organizzazione.

Secondo la lettera b del paragrafo 6 un'impresa ha una stabile organizzazione se una persona fabbrica, produce o trasforma per l'impresa merci o beni di proprietà dell'impresa stessa anche se l'impresa non dispone di una sede fissa di affari nell'altro Stato.

Art. 7

Utili delle imprese

Nel 2010 l'OCSE ha introdotto nuove regole per quanto concerne l'attribuzione degli utili di un'impresa tra la sede principale e la stabile organizzazione. La Svizzera ha ripreso queste regole nella sua politica in materia di convenzioni mentre l'Australia non può ancora attuarle a causa del suo diritto interno. Perciò le delegazioni si sono accordate per riprendere il testo dell'articolo 7 della Convenzione del 1980 nella CDI-AUS.

Viene mantenuta anche la disposizione del Protocollo relativa a questo articolo, concernente l'imposizione degli utili di un'impresa provenienti dall'attività di assicurazione (n. 5 lett. a). Tali utili sono esclusi esplicitamente dal campo di applicazione della Convenzione, tranne se si tratta di attività legate all'assicurazione sulla vita. La CDI-AUS non offre quindi alle imprese di assicurazione svizzere una protezione completa dalla doppia imposizione dei propri utili. Le imprese di assicurazione svizzere non sottostanno tuttavia necessariamente alla doppia imposizione se fondano in Australia una stabile organizzazione ai sensi del diritto fiscale svizzero.

In questo caso la Svizzera, sulla base del suo diritto interno, esonera dall'imposta gli utili di questa stabile organizzazione.

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Costituisce invece una novità la lettera b del numero 5 del Protocollo. Essa stabilisce che i trust costituiti per gli scopi dell'articolo 7 CDI-AUS devono essere considerati come fiscalmente trasparenti. Essa è applicabile se una persona residente di uno Stato è beneficiaria di un trust e questo trust è gestito da un'impresa con attività commerciali nell'altro Stato dove è considerata come una stabile organizzazione. In questo caso le attività commerciali per gli scopi dell'articolo 7 CDI-AUS non sono conferite al trust. Esse sono considerate attività del beneficiario del trust, esercitate da una stabile organizzazione situata nell'altro Stato.

Art. 10

Dividendi

La Convenzione del 1980 prevede un'aliquota unica dell'imposta alla fonte del 15 per cento. Questa aliquota del 15 per cento viene applicata anche nella nuova Convenzione (par. 2 lett. b); la CDI-AUS prevede tuttavia al contempo diverse eccezioni.

L'aliquota dell'imposta alla fonte sui dividendi a società con partecipazioni determinanti di almeno il 10 per cento ammonta ora al 5 per cento (par. 2 lett. a).

Non vi è imposizione alla fonte se la partecipazione ammonta almeno all'80 per cento e questa viene mantenuta per almeno 12 mesi (par. 3) e se sono rispettate le condizioni descritte qui appresso.

Le azioni della società beneficiaria dei dividendi sono quotate in una borsa svizzera o australiana riconosciuta e sono negoziate con regolarità (par. 3 lett. a); oppure le azioni di società che detengono direttamente o indirettamente parti della società che beneficia dei dividendi sono quotate in queste borse o sono negoziate regolarmente (par. 3 lett. b punto i); o tutte le società che detengono direttamente o indirettamente parti della società beneficiaria e sulla base di una convenzione per evitare la doppia imposizione tra il loro Stato di residenza e lo Stato della società che paga i dividendi hanno diritto a un'esenzione dall'imposta alla fonte, se detengono direttamente le parti della società che paga i dividendi (par. 3 lett. b punto ii).

Se non sono soddisfatte le condizioni concernenti la quotazione in borsa o la convenzione per evitare la doppia imposizione che offre gli stessi vantaggi, la società può malgrado tutto beneficiare dell'esenzione dell'imposta alla fonte sui dividendi se lo Stato in cui la società che paga i dividendi è residente stabilisce che non vi sia un abuso ai sensi del numero 1 del Protocollo CDI-AUS (par. 3 lett. c).

Infine l'esenzione dall'imposta alla fonte e quindi la tassazione esclusiva nello Stato di residenza è applicabile anche per i dividendi versati agli Stati contraenti, alle banche nazionali e alle istituzioni di previdenza a condizione che le partecipazioni nella società che paga i dividendi non superino il 10 per cento (par. 4). L'elenco esatto delle istituzioni di previdenza svizzere beneficiarie è stabilito al numero 2 del Protocollo. Si tratta delle istituzioni del primo e del secondo pilastro nonché del pilastro 3a.

Art. 11

Interessi

Per gli interessi la situazione è simile a quella dei dividendi. L'attuale aliquota di imposta alla fonte rimane del 10 per cento (par. 2), ma la CDI-AUS viene completata da un ampio catalogo di eccezioni (par. 3). Come per i dividendi queste eccezioni comprendono anche gli Stati contraenti, le banche nazionali e le istituzioni di

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previdenza. Per la Svizzera le istituzioni di previdenza qualificate sono quelle del primo e del secondo pilastro nonché del pilastro 3a.

Inoltre, gli interessi versati a istituti finanziari indipendenti del debitore, in particolare banche, saranno assoggettati a imposta soltanto nello Stato di residenza di questi istituti. Tale esenzione dall'imposta alla fonte sugli interessi versati a istituti finanziari non è tuttavia applicabile se il rifinanziamento del mutuo dell'istituto finanziario avviene in una struttura con dei cosiddetti contro-mutui («back-to-back loans») (par. 4 lett. a).

La formulazione del paragrafo 7 nella CDI-AUS costituisce una novità che permette di evitare i casi di doppia imposizione nel caso in cui un'impresa ha stipulato un debito gravato da interessi per una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo.

Secondo la CDI-AUS gli interessi derivanti da tali debiti sono considerati esplicitamene provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione, dunque dallo Stato terzo. Questi interessi non sono dunque interessi ai sensi dell'articolo 11 CDIAUS ma utili dell'impresa ai sensi dell'articolo 7 CDI-AUS a condizione che il beneficiario degli interessi sia un'impresa. Per le imprese svizzere che emettono obbligazioni sul mercato dei capitali per finanziare le attività delle loro stabili organizzazioni estere questa disposizione ha le seguenti ripercussioni: i pagamenti di interessi provenienti da tali obbligazioni sono esentati dall'imposta preventiva svizzera, se il creditore è un'impresa australiana senza stabile organizzazione in Svizzera. La Svizzera ha infatti il diritto di imposizione sugli utili dell'impresa solo se l'impresa australiana dispone di una stabile organizzazione in Svizzera e i redditi sono imputabili a questa stabile organizzazione. Se il creditore australiano non è un'impresa, gli interessi non rientrano del campo di applicazione della CDI-AUS. In effetti la CDI-AUS non contiene alcun articolo concernente l'imposizione dei cosiddetti «altri redditi» ai sensi dell'articolo 21 del Modello OCSE. In questo caso la Svizzera può dunque prelevare la totalità dell'imposta preventiva del 35 per cento e non è tenuta a rimborsare sulla base della CDI-AUS.

Il paragrafo 7 nella CDI-AUS si basa su un'alternativa all'attuale formulazione di questo paragrafo, contenuta nel commento al Modello OCSE.

Art. 12

Canoni

L'aliquota di imposta alla fonte sui canoni scende dal 10 al 5 per cento. La definizione del termine «canoni» è più ampia di quella del Modello OCSE o della politica svizzera in materia di convenzioni. Secondo la CDI-AUS sono in particolare considerati canoni anche le remunerazioni per prestazioni di sostegno in relazione a canoni o rimunerazioni per la rinuncia all'utilizzo di determinati valori patrimoniali o diritti. A differenza della Convenzione del 1980 i canoni per leasing non rientrano però più nella definizione di canoni. Come richiesto dalla Svizzera, il diritto di imposizione per tali redditi sarà determinato secondo l'articolo 7, l'articolo 8 o l'articolo 14.

Il paragrafo 5 contiene una disposizione analoga al paragrafo 7 dell'articolo 11 CDIAUS. Se un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato terzo a cui è connesso l'obbligo di pagare i canoni, questi canoni sono considerati provenienti da questo Stato terzo.

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Art. 13

Alienazione di beni

La disposizione concernente l'imposizione di utili da alienazione di beni segue ora il Modello OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni.

Su richiesta dell'Australia è stata introdotta un'ulteriore disposizione relativa a questo articolo nel Protocollo della CDI-AUS (n. 10). Secondo questa disposizione l'Australia può assoggettare gli utili di una persona fisica residente di Svizzera che provengono dall'alienazione di beni mobili, se questa persona è stata residente in Australia in un momento qualunque nel corso dei quattro anni immediatamente precedenti l'alienazione.

Art. 15

Lavoro subordinato

In Australia i redditi provenienti dall'attività lucrativa dipendente soggiacciono a due diverse imposte. I normali salari e stipendi soggiacciono all'imposta generale sul reddito mentre la maggior parte delle prestazioni accessorie, come ad esempio l'utilizzo di un veicolo a motore a scopo privato, soggiacciono all'imposta sulle prestazioni accessorie al salario.

Il fatto che in Australia l'imposizione dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dipendente avvenga con due diversi tipi di imposta non ha ripercussioni sull'attribuzione dei diritti di imposizione previsti dalla Convenzione. Per questi redditi la CDI-AUS prevede la stessa attribuzione indipendentemente dal tipo di imposta al quale soggiacciono (par. 4). Essa corrisponde in linea di principio a quella dell'articolo 15 del Modello OCSE.

Per quanto concerne il termine, secondo la lettera a del paragrafo 2, di 183 giorni per il diritto di imposizione nello Stato in cui il lavoro è stato svolto, la Svizzera ha potuto mantenere la sua riserva rispetto al Modello OCSE. I 183 giorni di soggiorno nello Stato in cui il lavoro è stato svolto devono perciò avvenire entro lo stesso anno fiscale e non sull'arco di 12 mesi.

Art. 18

Pensioni

Il principio del diritto esclusivo di imposizione di pensioni e rendite dello Stato di residenza del beneficiario delle prestazioni rimane applicabile anche nella nuova Convenzione. Su richiesta della Svizzera ora rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 anche le prestazioni delle assicurazioni sociali e le prestazioni in capitale svizzere provenienti dal pilastro 3a. Lo Stato della fonte potrà inoltre assoggettare questi redditi se lo Stato di residenza del beneficiario delle prestazioni rinuncia al suo diritto di imposizione o se i redditi sono pagati sottoforma di prestazione in capitale o in seguito a vecchiaia, invalidità, incapacità di esercitare un'attività lucrativa o decesso oppure quale indennizzo a titolo di ferimento. Infine, contrariamente alla Convenzione del 1980, la CDI-AUS distingue tra le pensioni private e quelle provenienti da attività per il servizio pubblico conformemente al Modello OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni. In questo modo il diritto di imposizione di prestazioni pagate da istituzioni di previdenza di diritto pubblico è accordato allo Stato della fonte.

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Art. 21

Fonte dei redditi

Neppure la nuova Convenzione per evitare la doppia imposizione con l'Australia prevede un articolo concernente l'imposizione degli «altri redditi» ai sensi dell'articolo 21 del Modello OCSE. L'Australia non era pronta ad inserire un simile articolo nella CDI-AUS. Il principio contenuto in questo articolo, ossia il diritto esclusivo di imposizione dello Stato di residenza del beneficiario di questi redditi, non è compatibile con la politica australiana in materia di convenzioni.

L'articolo 21 CDI-AUS è oggetto di tutt'altra disposizione, introdotta su richiesta dell'Australia. Secondo il suo diritto interno, l'Australia può assoggettare i redditi di non residenti australiani solo se i redditi provengono dall'Australia. È dunque di centrale importanza sapere dove si trova la fonte dei redditi. Se si fa valere il diritto consuetudinario australiano per rispondere a questa domanda, esso esigerebbe una procedura basata su fatti e circostanze ed equa per ogni singolo caso. L'articolo 21 CDI-AUS contiene invece una regola semplice e chiara: i redditi di una persona residente di uno Stato contraente che possono essere soggetti a imposta nell'altro Stato sulla base degli articoli della CDI-AUS concernenti l'attribuzione, sono considerati redditi provenienti da fonti dell'altro Stato contraente. Con questa disposizione viene perciò garantito che l'Australia, nel caso in cui la CDI-AUS la consideri come lo Stato della fonte avente il diritto di imposizione, possa effettivamente esercitare questo diritto.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Il contenuto della disposizione corrisponde a quello dalla Convenzione del 1980. È stato tuttavia redatto secondo il vigente tenore. L'Australia evita la doppia imposizione tramite il metodo del computo, mentre la Svizzera applica ai redditi australiani il metodo dell'esenzione con riserva della progressione e per quanto concerne i dividendi, gli interessi e i canoni il computo globale di imposta.

Art. 23

Non discriminazione

La Convenzione con l'Australia prevede ora un articolo concernente la non discriminazione secondo il Modello OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni. I contribuenti svizzeri beneficiano dunque di una protezione efficace contro la discriminazione fiscale.

Art. 24

Procedura amichevole

Se una persona di uno Stato contraente è soggetta a imposta in modo contrario alla Convenzione o è minacciata da un tale modo di procedere, essa può chiedere di avviare una procedura amichevole. La disposizione concernente la procedura amichevole della CDI-AUS segue quella del Modello OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni. In particolare la CDI-AUS contiene anche una clausola arbitrale. L'arbitrato è avviato su domanda del contribuente interessato nel caso in cui le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non si siano potuti accordare entro tre anni dalla presentazione del caso. Per gli Stati contraenti la decisione del tribunale arbitrale è vincolante per il singolo caso, nella misura in cui la decisione non venga respinta dai contribuenti direttamente interessati dalla procedura amichevole o le autorità competenti e le persone interessate si accordino su un'altra

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soluzione entro sei mesi dopo la decisione. L'arbitrato è tuttavia escluso se un tribunale ha già emesso una decisione sul caso in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 7 stabilisce che, nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement of Trade in Services, GATS; RS 0.632.20, Allegato 1.B), una divergenza d'opinione sulla questione se un provvedimento rientri nel campo d'applicazione della CDI-AUS può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi soltanto con il consenso dei due Stati contraenti. Una disposizione simile è contenuta anche nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione che la Svizzera ha concluso con il Canada e con il Cile.

Art. 25

Scambio di informazioni

La CDI-AUS contiene una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le spiegazioni che seguono si concentrano su singoli punti dell'articolo 25 nonché sulla relativa disposizione del Protocollo (n. 14).

Come nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera con numerosi altri Stati e nel Modello OCSE, la disposizione concernente lo scambio di informazioni si applica a tutte le imposte. Il campo di applicazione non si limita pertanto alle imposte contemplate nella Convenzione.

Durante i negoziati l'Australia è stata informata che non viene dato seguito a domande di assistenza amministrativa che si basano su dati (di una banca) acquisiti illegalmente.

Le disposizioni dell'articolo 25 sono precisate nel Protocollo (n. 14).

La disposizione del Protocollo disciplina in dettaglio le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b prima sezione). Sono necessari in particolare l'identità della persona interessata e, per quanto noto, il nome e l'indirizzo del presunto detentore (ad es. una banca) delle informazioni desiderate dallo Stato richiedente. Il Protocollo stabilisce anche che queste condizioni non devono essere interpretate in modo formale (lett. b seconda sezione).

Secondo lo standard internazionale, lo scambio di informazioni è limitato a domande concrete. Secondo l'interpretazione dell'OCSE, essa include anche domande concrete concernenti un gruppo chiaramente definito di contribuenti di cui si suppone che non abbiano soddisfatto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Secondo la CDI-AUS la Svizzera può dare seguito a tali domande. Fornendo le indicazioni precise riguardo il gruppo di contribuenti che permettono allo Stato richiesto di identificare le persone interessate, lo Stato richiedente soddisfa il requisito dell'identificazione delle persone interessate dalla domanda (lett. b prima sezione). Una tale interpretazione segue la regola d'interpretazione (lett. b prima sezione in combinato disposto con la lett. b seconda sezione), che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». La legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (RS 672.5) costituisce la base legale di diritto interno necessaria per poter rispondere alle domande concernenti un gruppo di contribuenti.

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Art. 27

Entrata in vigore

Le disposizioni sono applicabili con riferimento all'imposta alla fonte sui redditi conseguiti il 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data e, in Svizzera, con riferimento alle altre imposte agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data mentre in Australia agli anni di reddito che iniziano il 1° luglio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data. Con riferimento all'imposta sulle prestazioni accessorie al salario, le disposizioni si applicano sulle prestazioni accordate il 1° aprile dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data. Le informazioni di cui all'articolo 25 possono essere richieste già per gli anni fiscali o gli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione.

La Convenzione del 1980 sarà abrogata alla data d'entrata in vigore della CDI-AUS.

Tuttavia, le disposizioni della prima Convenzione continueranno ad essere applicate agli anni e periodi fiscali terminati a decorrere dalla data in cui le disposizioni della CDI-AUS entrano in vigore.

Disposizioni della CDI-AUS concernenti il diritto ai vantaggi della Convenzione e contro gli abusi, in generale e dei trust in particolare Nell'articolo 1 CDI-AUS è stabilito che la Convenzione è applicabile alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Il termine «persona» viene definito all'articolo 3 mentre l'articolo 4 chiarisce quali sono le condizioni affinché una persona possa essere considerata residente per gli scopi della Convenzione. Per cui una persona è considerata residente di uno Stato contraente se ha la residenza fiscale secondo il diritto interno di questo Stato contraente.

La semplice qualifica come residente non è tuttavia sufficiente per un'applicazione senza condizioni della CDI-AUS. La Convenzione contiene disposizioni volte a evitare il suo impiego abusivo. In particolare, nel numero 1 del Protocollo è stabilito che le disposizioni della Convenzione non sono applicabili se lo scopo principale di una persona che crea o cede un bene o un diritto e per cui è stato pagato un reddito o è diventato residente di uno Stato contraente,
è di ottenere in tal modo i vantaggi della Convenzione. Secondo questa disposizione, le strutture principalmente motivate da considerazioni fiscali non hanno diritto di usufruire della CDI-AUS.

Di particolare importanza è la questione del beneficio dei vantaggi della Convenzione da parte dei trust. I trust sono ampiamente diffusi in Australia. Essi sono considerati strumenti di gestione patrimoniale estremamente flessibili e permettono allestimenti individuali. A grandi linee è possibile distinguere due tipi di trust: (1) i trust che capitalizzano i loro redditi o le cui distribuzioni ai beneficiari si basano sul giudizio del fiduciario (i cosiddetti «accumulation or discretionary trust») e (2) quelli in cui i beneficiari hanno direttamente diritto ai redditi del trust (i cosiddetti «interest-in-possession trust»).

Trust del primo tipo sono soprattutto impiegati per pianificare la successione o per la previdenza per la vecchiaia. I suoi redditi soggiacciono a imposizione presso i fiduciari. Su richiesta dell'Australia tali trust devono poter beneficiare dei vantaggi della CDI-AUS. A questo fine il termine «persona» all'articolo 3 include esplicitamente anche i trust. I trust le cui distribuzioni ai beneficiari si basano sul giudizio del fiduciario devono inoltre tener conto di una specifica disposizione contro gli abusi.

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Secondo la lettera b del numero 8 del Protocollo della CDI-AUS, la Svizzera accorda uno sgravio dell'imposta preventiva su dividendi e interessi a un tale trust con beneficiari che non sono residenti di Australia soltanto se in Australia i dividendi e gli interessi sottostanno a imposta presso il fiduciario e l'imposta pagata dal fiduciario non viene restituita al beneficiario in un secondo tempo. In questo caso la procedura e i moduli relativi a questa disposizione devono essere disciplinati in una procedura di amichevole composizione tra le autorità competenti svizzere e australiane. I negoziatori si sono impegnati a questo proposito in occasione della parafatura della CDI-AUS.

Il campo di applicazione principale dei trust australiani del secondo tipo è quello dell'investimento collettivo di capitale. Ciò avviene sotto forma di un cosiddetto «unit trust». Altri Stati del common law, come ad esempio il Regno Unito o l'Irlanda, conoscono questo tipo di trust, paragonabile a un investimento aperto di capitale e, in Svizzera, a un fondo di investimento contrattuale o a una società d'investimento a capitale variabile (SICAV). Riguardo tali trust la CDI-AUS non prevede modifiche. Essi stessi continueranno a non essere considerati residenti ai sensi della Convenzione. Tuttavia continua ad essere applicato l'accordo di amichevole composizione del 2003 tra le autorità competenti svizzere e quelle australiane concernente le istituzioni degli investimenti collettivi di capitale. Sulla base di questo accordo i trust australiani possono, in qualità di istituzioni degli investimenti collettivi di capitale, richiedere lo sgravio dell'imposta preventiva svizzera su dividendi e interessi a favore dei suoi beneficiari residenti di Australia e relativi a questi ultimi.

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Ripercussioni finanziarie

La riduzione dell'imposta alla fonte rispettivamente la sua esenzione per i dividendi da partecipazioni determinanti nonché per i dividendi versati a istituzioni di previdenza e alla banche nazionali comporta in linea di principio perdite fiscali. Lo stesso vale per le previste eccezioni dall'imposizione alla fonte degli interessi. Tuttavia questi dovrebbero migliorare la piazza finanziaria e quindi apportare ulteriori entrate fiscali. Non esistono stime concernenti l'ammontare delle perdite e delle maggiori entrate fiscali.

La CDI-AUS contribuisce nel suo insieme al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, sostenendo in questo modo gli scopi principali della politica commerciale estera svizzera.

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Costituzionalità

La CDI-AUS si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla.

Sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. La CDI-AUS è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è 13

denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione iscritta in un trattato internazionale contiene norme di diritto che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE e l'adozione di una clausola arbitrale costituiscono importanti novità della politica svizzera in materia di convenzioni contro la doppia imposizione. La Convenzione contiene dunque disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la CDI-AUS firmata il 30 luglio 2013 sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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