Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 20 marzo 2014 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

nella Repubblica Argentina: (i) l'imposta sul reddito (impuesto a las ganancias), (ii) l'imposta sul reddito minimo presunto (impuesto a la ganancia minima presunta), (iii) l'imposta sui beni personali (impuesto sobre los bienes personales), (qui di seguito dette «imposta argentina»);

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Dal testo originale francese.

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b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio), (qui di seguito dette «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Repubblica Argentina o la Svizzera;

b)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone;

c)

il termine «società» designa una persona giuridica o un ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente;

e)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

f)

il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l'imposta argentina o l'imposta svizzera;

g)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

h)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Repubblica Argentina, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubbliche, il Segretariato del Tesoro (el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, Secretaria de Hacienda);

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(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione in un dato momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni che non vi siano definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione, del suo luogo di iscrizione o di ogni altro criterio di natura analoga e si applica a questo Stato e alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato col quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

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2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di prospezione o sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a)

un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le attività di supervisione ad esso collegate, ma soltanto se tali attività di costruzione, di montaggio o di supervisione si protraggono per un periodo o periodi cumulativamente superiori ai sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi;

b)

la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono nel Paese, per lo stesso progetto o per progetti collegati, per un periodo o periodi cumulativamente superiori ai sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a) ­ e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite 7470

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una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di un tale agente sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, esso non sarà considerato come un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente consegue da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o 7471

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analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora in uno degli Stati contraenti si usi determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente consegue dall'assicurazione o dalla riassicurazione di beni situati nell'altro Stato contraente o di persone che al momento della conclusione del contratto di assicurazione sono residenti di questo altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato, indipendentemente dal fatto che l'impresa eserciti o no la sua attività in questo altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Tuttavia, in tale ipotesi, l'imposta così stabilita in questo altro Stato non può eccedere il 2,5 per cento dell'ammontare lordo del premio.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un «pool», a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

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4. Ai fini del presente articolo: a)

il termine «utili» comprende: (i) gli utili, gli utili netti, le entrate lorde e i redditi derivanti direttamente dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili, e (ii) gli interessi sulle somme derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili, a condizione che detti interessi siano pagati a titolo di fondi collegati a questo esercizio;

b)

l'espressione «esercizio di navi o di aeromobili» nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente comprende: (i) il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili, (ii) la locazione di contenitori e di equipaggiamenti ad essi relativi, e (iii) l'alienazione di navi, di aeromobili, di contenitori e di equipaggiamenti ad essi relativi, da parte di questa impresa, a condizione che il noleggio, la locazione o l'alienazione sia accessorio all'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di detta impresa.

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti di conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e imposti di conseguenza, e gli utili così inclusi sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non oltre sei anni dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale retti-

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fica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente tramite una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione a seconda del caso le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente consegua utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati su un'obbligazione, su un riconoscimento di debito o su un altro titolo analogo del Governo di questo Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, a condizione che un residente di questo altro Stato ne sia il beneficiario effettivo;

b)

gli interessi provenienti dalla Repubblica Argentina e pagati ad un residente della Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato oppure a titolo di credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni oppure da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;

c)

gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente della Repubblica Argentina sono imponibili soltanto nella Repubblica Argentina se sono pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato, oppure a titolo di credito approvato, garantito o assicurato dal «Banco Central de la Republica Argentina», dal «Banco de la Nación Argentina» o dal «Banco de la Provincia de Buenos Aires» come designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;

d)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall'imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente e se sono pagati per un debito risultante dalla vendita a credito da parte di un residente di questo altro Stato di macchine o equipaggiamenti industriali; e

e)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall'imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente e se sono pagati a titolo di mutuo finalizzato allo sviluppo accordato a un terzo indipendente da una banca ad un tasso preferenziale, a condizione che la durata di questo mutuo non sia inferiore ai tre anni.

4. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli, nonché ogni altro reddito assimilabile, in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi menzionati nell'articolo 8 o nell'articolo 10.

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5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente tramite una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione a seconda del caso le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere imposti anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 3 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti per l'uso o la concessione in uso di informazioni;

b)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale o su un'altra opera artistica (esclusi tuttavia i canoni per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione);

c)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di formule o di procedimenti segreti, di programmi informatici nonché per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico, compresi i pagamenti per la fornitura di assistenza tecnica; e

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d)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di informazioni, di diritti d'autore su opere letterarie, drammatiche, musicali o su altre opere artistiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o ogni altro bene immateriale, oppure per l'uso o la concessione in uso di programmi informatici, equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi per la fornitura di assistenza tecnica e i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente tramite una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione a seconda del caso le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o sede fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente consegue dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e che sono situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.

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3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili, impiegati nel traffico internazionale, o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili dell'impresa sono imponibili secondo l'articolo 8 della presente Convenzione.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni d'una società di cui oltre il 50 per cento del valore proviene direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Le disposizioni della frase precedente non si applicano tuttavia agli utili ritratti dall'alienazione: a)

di azioni quotate in una borsa istituita in uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti; oppure

b)

di azioni il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività.

5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, gli utili ritratti da un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni o di titoli del capitale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, ma l'imposta così stabilita non può eccedere: a)

il 10 per cento dell'utile realizzato su una partecipazione detenuta direttamente di almeno il 25 per cento del capitale;

b)

il 15 per cento dell'utile in tutti gli altri casi.

6. Gli utili che una persona residente di una Parte contraente ritrae dall'alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

7. Gli utili derivanti dalla cessione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui il cedente è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente in conformità alla sua legislazione: a)

se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa;

b)

se detta persona esercita, nell'altro Stato contraente, una libera professione o altre attività indipendenti senza tuttavia disporre abitualmente di una base fissa a tal fine in questo Stato. In tal caso, l'imposta stabilita in questo altro Stato contraente non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo di questi redditi.

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

3. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di dodici mesi, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d'amministrazione o di vigilanza o di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona citata nel suddetto paragrafo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente nel quadro di una visita, nel primo Stato, di un'organizzazione senza scopo di lucro dell'altro Stato, qualora la visita sia sostanzialmente finanziata mediante fondi pubblici di questo altro Stato.

Art. 18

Pensioni e rendite

1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni («jubilaciones») pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le rendite pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Il termine «rendite» utilizzato nel presente articolo designa una somma determinata pagabile periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, quale contropartita di una adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

3. Le pensioni alimentari e altri pagamenti di mantenimento versati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato contraente.

Art. 21

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente, situato nell'altro Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 22

Evitare le doppie imposizioni

1. Per quanto concerne la Repubblica Argentina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente della Repubblica Argentina consegua redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Repubblica Argentina computa sull'imposta che preleva sul reddito o sul patrimonio di questo residente un ammontare pari all'imposta su questi redditi o su questo patrimonio pagato in Svizzera per redditi provenienti da fonti o elementi di patrimonio situati fuori dalla Repubblica Argentina. Questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio che sono imponibili in Svizzera.

b)

Qualora, conformemente alla presente Convenzione, elementi di redditi ritratti o parti di patrimonio detenuti da un residente della Repubblica Argentina sono esenti nella Repubblica Argentina, quest'ultima può, per calcolare l'imposta sul resto dei redditi o del patrimonio di questo residente, includere nella base di tassazione tali elementi di reddito o di patrimonio esenti da imposta.

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: Qualora un residente della Svizzera consegua redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Repubblica Argentina, la Svizzera esenta dall'imposta tali redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ma può, per determinare l'imposta afferente ai rimanenti redditi o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione.

3. Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili nella Repubblica Argentina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: a)

computo dell'imposta pagata nella Repubblica Argentina, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull'imposta svizzera sui redditi di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde ai redditi imponibili nella Repubblica Argentina; o

b)

riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o

c)

esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata nella Repubblica Argentina sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

4. Qualora riceva dividendi da una società residente della Repubblica Argentina, una società residente della Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

Art. 23

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni di cui all'articolo 1, la presente disposizione si applica anche alle persone fisiche non residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell'imposta di un residente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa elementi di reddito che siano stati già imposti nell'altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, non oltre sei anni dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione e possono comunicare direttamente fra di loro per facilitare l'applicazione della Convenzione.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte o del controllo di quanto precede. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, sempre che sia indispensabile per soddisfare gli obblighi da esso previsti.

Art. 26

Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, una persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che abbia nello Stato accreditante gli stessi obblighi in materia d'imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio dei residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 27

Entrata in vigore

1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente la conclusione delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notificazioni menzionate nel paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili nei due Stati contraenti: a)

con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte dovute per l'anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data.

c)

per quanto concerne l'articolo 25, alle informazioni concernenti gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo questa data.

3. L'Accordo fra il Governo della Repubblica Argentina e la Confederazione Svizzera concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea, con7485

Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

cluso con scambio di note del 13 gennaio 19503, è sospeso e non è applicabile fino a quando la presente Convenzione resta in vigore.

Art. 28

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica e con un preavviso scritto almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile dalla data a partire dalla quale la Convenzione è entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile nei due Stati contraenti: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte dovute per l'anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 20 marzo 2014, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Argentina:

Jacques De Watteville

Ricardo Echegaray

3

RU 1950 576

7486

Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina all'atto della firma a Berna, il 20 marzo 2014, della Convenzione tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 5 Resta inteso che l'espressione «sfruttamento di risorse naturali» comprende le attività di pesca, tramite una sede fissa d'affari o meno, qualora queste continuino per più di novanta giorni durante un periodo di dodici mesi.

2. Ad articolo 7 a)

Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che, se un'impresa vende merci o esercita un'attività di natura identica o analoga alle vendite o alle attività industriali e commerciali esercitate dalla stabile organizzazione, gli utili dell'impresa sono attribuibili alla stabile organizzazione nella misura in cui questa abbia partecipato attivamente alla realizzazione di dette attività. In tal caso, alla stabile organizzazione è attribuita la parte di utili corrispondente alle attività da essa eseguite.

b)

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2, resta inteso che, nei casi di contratti di sorveglianza, fornitura, montaggio o costruzione di equipaggiamenti o locali industriali, commerciali o scientifici nonché di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui tale impresa è residente.

c)

Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che uno Stato contraente non è obbligato ad accordare la deduzione di spese occorse all'estero che non sono ragionevolmente attribuibili all'attività svolta dalla stabile organizzazione, tenuto conto dei principi generali contenuti nella legislazione interna sulle spese di direzione, di amministrazione nonché sulle prestazioni d'assistenza.

d)

Con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 7 e nonostante le disposizioni della lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che l'esportazione di merci acquistate nella Repubblica Argentina dall'intermediario di una

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Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

sede fissa di affari di un'impresa svizzera è sottoposta alla vigente legislazione interna argentina in materia di esportazioni.

3. Ad articolo 10 a)

Nessuna disposizione della Convenzione impedisce alla Repubblica Argentina di imporre, all'aliquota prevista dalla legge argentina, gli utili o i redditi attribuibili a una stabile organizzazione mantenuta nella Repubblica Argentina da una società residente della Svizzera. Tuttavia, l'ammontare totale dell'imposta così applicata non potrà eccedere l'imposta prelevata sugli utili di una società argentina aumentati del 10 per cento dopo deduzione di questa imposta sugli utili.

b)

la limitazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 non si applica alla ritenuta alla fonte prevista dalla legge sull'imposta sul reddito argentina qualora una società residente della Repubblica Argentina paga dividendi o distribuisce utili che superano gli utili imponibili accumulati alla fine dell'anno fiscale immediatamente precedente la data di pagamento o di distribuzione, determinati secondo le disposizioni della legge sull'imposta sul reddito argentina.

4. Ad articoli 10 e 11 Resta inteso che nei casi in cui dividendi o interessi siano sgravati d'imposta in Svizzera conformemente alla Convenzione e siano considerati come redditi di fonte straniera secondo la legislazione vigente nella Repubblica Argentina e per questa ragione siano esenti dall'imposta nella Repubblica Argentina, la Svizzera può imporre questi dividendi o interessi come se la Convenzione non fosse applicabile.

5. Ad articolo 12 a)

Con riferimento al paragrafo 2, la limitazione da parte della Repubblica Argentina dell'imposizione alla fonte si applica nella misura in cui i contratti concernenti trasferimenti di tecnologia siano registrati o autorizzati conformemente alle esigenze poste dal proprio diritto interno.

b)

La limitazione della ritenuta alla fonte di cui al paragrafo 2, sotto paragrafo b) dell'articolo 12 concernente i redditi ritratti dall'uso o dalla concessione in uso dei diritti d'autore di opere letterarie, teatrali, musicali o di altre opere artistiche, si applica soltanto se il beneficiario effettivo è l'autore o il suo erede.

c)

Con riferimento alla lettera c) del paragrafo 2, resta inteso che i canoni di locazione (leasing) pagati a titolo di locazione connessa con un diritto d'opzione (leasing con opzione d'acquisto di macchine, di equipaggiamenti scientifici o industriali) provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall'imposta in questo Stato alle condizioni previste dalla sua legislazione.

6. Ad articolo 22 Nella misura in cui, conformemente alla legislazione in vigore in Svizzera, dividendi pagati ad un residente della Svizzera da una società residente della Repubblica Argentina oppure utili industriali o commerciali attribuibili ad una stabile organizza7488

Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

zione che un'impresa residente della Svizzera mantiene nella Repubblica Argentina, sono esentati dall'imposta in Svizzera, non si applica l'articolo 21 della legge sull'imposta sul reddito argentina (nella versione adottata nel 1997 e suoi emendamenti successivi) in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Il suddetto articolo della legge sull'imposta sul reddito argentina si applica soltanto nei casi in cui, conformemente alle sue disposizioni, il beneficiario effettivo, residente della Svizzera, sia assoggettato all'imposta svizzera sul reddito per i redditi provenienti da fonte argentina ed esenti da imposta nella Repubblica Argentina sulla base della legislazione che accorda speciali agevolazioni fiscali in vista della promozione di attività regionali o settoriali.

7. Ad articolo 23 Le disposizioni del paragrafo 3 sono applicabili nella misura in cui i contratti concernenti trasferimenti di tecnologia siano registrati o autorizzati conformemente alle esigenze poste dal diritto interno della Repubblica Argentina.

8. Ad articolo 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 25 della Convenzione: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste, (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato 7489

Doppie imposizioni. Conv. per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Argentina

richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuenti. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

9. Se la Repubblica Argentina cambia la politica riguardante l'arbitraggio quale modo di risolvere le procedure amichevoli fallite, le autorità competenti avvieranno delle consultazioni per esaminare la negoziazione di un protocollo di modifica della Convenzione.

10. Resta inteso che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, delle sue disposizioni di diritto interno riguardanti la sottocapitalizzazione («thin capitalization»).

Fatto a Berna, il 20 marzo 2014, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Argentina:

Jacques De Watteville

Ricardo Echegaray

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