Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione

Disegno

(Legge sul trasporto di merci, LTM) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81a, 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20142, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina il trasporto di merci per ferrovia, nonché la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo.

1

Essa si applica per analogia anche al trasporto di merci con impianti a fune e per idrovia.

2

Art. 2 1

Principi e obiettivi

La Confederazione fissa condizioni quadro per: a.

uno sviluppo sostenibile del trasporto di merci per ferrovia, con impianti a fune e per idrovia (traffico merci);

b.

un'interazione efficace con altri vettori di trasporto;

c.

la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo adeguati e il loro collegamento ottimale all'infrastruttura ferroviaria;

d.

un accesso senza discriminazioni agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo.

Le offerte del trasporto di merci per ferrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia:

2

1 2

a.

partecipare alle ordinazioni di offerte effettuate dai Cantoni;

b.

promuovere lo sviluppo di nuove offerte.

RS 101 FF 2014 3253

2014-0476

3379

Legge sul trasporto di merci

Il Consiglio federale può disciplinare, conformemente alle norme internazionali riconosciute, i requisiti di qualità per il traffico merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

3

Art. 3

Concezione del trasporto di merci per ferrovia

Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci per ferrovia una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio.

1

2

In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo: a.

delle stazioni di smistamento e degli altri impianti di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie (Lferr);

b.

degli impianti di carico e scarico di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera f Lferr;

c.

degli impianti di trasbordo per il traffico combinato;

d.

dei binari di raccordo;

e.

di altre installazioni importanti per il trasporto di merci.

Coordina la concezione con lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.

3

Coinvolge tempestivamente i Cantoni e gli attori interessati nell'elaborazione della concezione.

4

Art. 4

Espropriazione

Per la costruzione di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo può essere esercitato il diritto d'espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19305 sull'espropriazione.

Art. 5

Trasporto di merci pericolose

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

2

Emana in particolare prescrizioni riguardanti:

3 4 5

a.

la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose ai requisiti fondamentali;

b.

la procedura di riconoscimento degli organismi indipendenti di valutazione della conformità.

RS 700 RS 742.101 RS 711

3380

Legge sul trasporto di merci

Art. 6

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza

Nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza di cui all'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19956, le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente i trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.

2

Art. 7

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b­40f Lferr7.

Sezione 2: Promovimento finanziario Art. 8

Contributi per investimenti

La Confederazione può accordare contributi per investimenti per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo.

1

Il contributo della Confederazione può ammontare al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all'80 per cento.

2

Nella concessione e nel calcolo dei contributi occorre considerare adeguatamente gli obiettivi della politica dei trasporti, dell'energia e della protezione ambientale, i criteri economici, i vantaggi per terzi e in particolare la concezione di cui all'articolo 3.

3

Per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo per il traffico combinato all'estero la Confederazione può accordare, oltre a contributi per investimenti sotto forma di contributi a fondo perso, anche mutui rimborsabili.

4

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti quadro pluriennali necessari per i contributi per investimenti.

5

Art. 9

Contributi d'esercizio

Se un Cantone ordina un'offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all'ordinazione. L'aiuto finanziario della Confederazione non può superare l'importo del contributo cantonale.

1

La Confederazione può promuovere le nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia fintanto che le stesse non possano essere prestate in modo finanziariamente autonomo, ma al massimo per tre anni.

2

6 7

RS 510.10 RS 742.101

3381

Legge sul trasporto di merci

Art. 10

Innovazioni tecniche

La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia.

Sezione 3: Costruzione ed esercizio di binari di raccordo Art. 11

Collegamento

Mediante misure di pianificazione del territorio, i Cantoni e i Comuni provvedono affinché le zone industriali e commerciali possano essere collegate ai binari di raccordo per quanto possibile ed economicamente sostenibile.

Art. 12

Licenza di costruzione, autorizzazione d'esercizio

La costruzione e la modifica di binari di raccordo necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.

1

Prima di decidere, l'autorità competente per il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) affinché sia esaminata l'osservanza delle disposizioni del diritto ferroviario (art. 13).

2

L'UFT chiede al gestore dell'infrastruttura un parere in materia di diritto ferroviario. Sulla base di quest'ultimo esprime il proprio parere; in esso precisa anche se occorra un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr8.

3

4

Il parere dell'UFT è vincolante per l'autorità direttiva.

L'autorità direttiva trasmette la licenza di costruzione all'UFT. Questi è legittimato ad avvalersi dei mezzi d'impugnazione previsti dal diritto federale e cantonale.

5

Art. 13

Disposizioni del diritto ferroviario, prescrizioni d'esercizio

Le disposizioni tecniche e d'esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

1

2

I raccordati emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.

Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

3

8

RS 742.101

3382

Legge sul trasporto di merci

Art. 14 1

Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se: a.

lo svolgimento sicuro dell'esercizio ferroviario rimane garantito;

b.

l'ampliamento futuro degli impianti ferroviari non è pregiudicato; ed

c.

esiste un bisogno comprovato in tal senso.

Il gestore dell'infrastruttura non può sottoporre la concessione del raccordo a condizioni sproporzionate.

2

3

Il gestore dell'infrastruttura può adattare o smantellare i dispositivi di raccordo se: a.

modifiche della costruzione e dell'esercizio dell'infrastruttura lo richiedono;

b.

la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;

c.

il binario di raccordo non è più utilizzato da cinque anni e verosimilmente non verrà utilizzato nemmeno in un futuro prossimo.

Art. 15

Rapporti di proprietà

Il binario di raccordo e il suolo sul quale è situato possono appartenere a proprietari diversi.

1

Il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.

2

Art. 16

Disposizioni contrattuali

Il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo scritto.

1

2 Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che indica i fondi toccati dal binario di raccordo, il punto di raccordo e l'ubicazione delle installazioni importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà e riporta i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori relativi al binario di raccordo.

I raccordati regolano per scritto i loro rapporti con terzi interessati riguardo al binario di raccordo.

3

Art. 17

Costi

Il raccordato assume i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, rinnovo, adattamento e smantellamento del binario di raccordo e delle relative installazioni.

1

Il raccordato è tenuto a mantenere il binario di raccordo in condizioni pronte per l'esercizio. I terzi autorizzati a raccordarsi al binario e a utilizzarlo devono partecipare ai costi che ne derivano nella misura corrispondente al loro interesse al binario.

2

Il gestore dell'infrastruttura assume i costi di adattamento e ampliamento dei propri impianti che sono causati dal binario di raccordo, compreso il dispositivo di raccordo.

3

3383

Legge sul trasporto di merci

Il gestore dell'infrastruttura assume anche i costi di smantellamento del dispositivo di raccordo. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni il gestore dell'infrastruttura può chiamare il raccordato a partecipare ai costi.

4

Art. 18

Obblighi reciproci fra raccordati

Ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, il raccordo al proprio binario e la sua utilizzazione da parte di terzi, se il raccordo alla rete ferroviaria non può essere effettuato altrimenti in modo più adeguato.

1

Se le circostanze lo giustificano e lo si può ragionevolmente esigere, i binari di raccordo devono essere costruiti in modo che ulteriori raccordi rimangano possibili.

2

Il raccordato deve adattare, dietro indennizzo, il proprio binario di raccordo per consentire il transito di terzi. I vantaggi che il raccordato trae dall'adattamento sono conteggiati. Il raccordato può esigere un anticipo sui costi.

3

4 I raccordati sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile sufficiente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 4: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto Art. 19

Contratto d'utilizzazione di veicoli

Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari per l'esecuzione di trasporti secondo la presente legge.

1

Al contratto d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario ­ CUV) del Protocollo del 3 giugno 19999 recante modifica della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) (Protocollo 1999).

2

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 20

Contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione e a consegnarla ivi al destinatario.

1

2

Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

Per il resto, al contratto di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci ­ CIM) del Protocollo 199910.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

9 10

RS 0.742.403.12 RS 0.742.403.12

3384

Legge sul trasporto di merci

Sezione 5: Vigilanza, tutela giurisdizionale e disposizioni penali Art. 21

Vigilanza sui binari di raccordo

L'UFT esercita la vigilanza in materia di diritto ferroviario sui binari di raccordo.

Il Consiglio federale può delegare questa vigilanza a terzi.

1

L'UFT può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica al settore ferroviario del personale dei raccordati. Se necessario per garantire la sicurezza, l'UFT può esigere in ogni momento che i contratti di raccordo, i piani di situazione o le prescrizioni d'esercizio siano modificati. Tali modifiche non danno diritto a un indennizzo.

2

Per il resto, i binari di raccordo sottostanno alla vigilanza dell'autorità competente secondo il diritto cantonale.

3

I raccordati mettono gratuitamente a disposizione delle autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari per il loro rispettivo settore di competenza e forniscono tutte le informazioni necessarie.

4

Art. 22 1

Tutela giurisdizionale

L'UFT decide le controversie riguardanti: a.

l'obbligo di concedere il raccordo (art. 14) e le condizioni imposte al raccordato;

b.

l'applicazione della Lferr11, in particolare per quanto concerne la costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo, i loro incroci con strade e altri impianti, nonché i veicoli;

c.

i requisiti di sicurezza per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo dei binari di raccordo.

La procedura dinanzi all'UFT è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

3 Le controversie patrimoniali sottostanno alla giurisdizione civile, sempre che non riguardino il promovimento finanziario di cui agli articoli 8­10.

4 Per le controversie di cui all'articolo 40abis capoverso 1 Lferr decide la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria.

Tutte le altre controversie sono decise dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

5

Art. 23

Disposizioni penali

Chiunque contravviene a una prescrizione d'esecuzione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 o dell'articolo 6 capoverso 2 la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

1

11

RS 742.101

3385

Legge sul trasporto di merci

Chiunque commette un'infrazione che può mettere in pericolo la vita o l'integrità di una persona è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, sempre che non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge.

2

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

4

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

In particolare, può emanare prescrizioni volte a impedire discriminazioni nel traffico merci.

2

Art. 25

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 26

Disposizioni transitorie

Per le offerte ordinate secondo il diritto previgente possono essere concluse convenzioni in virtù di tale diritto durante al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, il gestore dell'infrastruttura diventa proprietario dei dispositivi di raccordo alla sua rete senza versare nessun indennizzo.

2

I raccordati che intendono restare proprietari di tali dispositivi di raccordo devono comunicarlo per scritto al gestore dell'infrastruttura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso restano responsabili del finanziamento della manutenzione, del rinnovo e dell'ampliamento dei dispositivi di raccordo.

3

Art. 27

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

L'articolo 9 si applica fino al 31 dicembre 2027.

3386

Legge sul trasporto di merci

Allegato (art. 25)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate: 1.

la legge del 19 dicembre 200812 sul trasporto di merci;

2.

la legge federale del 5 ottobre 199013 sui binari di raccordo ferroviario.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 198514 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali Titolo prima dell'art. 18

Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere Sezione 1: Contributi per binari di raccordo, nonché per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati Art. 18 Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente, la Confederazione può accordare contributi per i costi di costruzione di binari di raccordo, come pure contributi per investimenti e contributi d'esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati.

1

I contributi sono accordati nella misura in cui non possa essere conseguita l'autonomia finanziaria.

2

I contributi per il trasporto di veicoli stradali accompagnati sono accordati nella misura in cui consentano riduzioni tariffali.

3

Sono applicabili gli articoli 8, 9 e 27 capoverso 3 della legge federale del ...15 sul trasporto di merci.

4

12 13 14 15

RU 2009 5597 6019 RU 1992 565, 1995 3517, 2000 2355, 2006 2197, 2007 5779, 2009 5597 5973 RS 725.116.2 RS ...; FF 2014 3379

3387

Legge sul trasporto di merci

Sezione 2 (art. 21 e 22) Abrogata

2. Legge federale del 19 dicembre 195816 sulla circolazione stradale Art. 30 cpv. 4 e 5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti nocivi o ripugnanti.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose. Stabilisce le tratte sulle quali, per motivi dipendenti da condizioni locali o per necessità di regolazione del traffico, i veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare o possono circolare soltanto in maniera limitata. A proposito dei mezzi di contenimento per merci pericolose disciplina: 5

a.

la procedura di verifica della conformità ai requisiti fondamentali;

b.

la procedura di riconoscimento degli organismi indipendenti di valutazione della conformità.

3. Legge federale del 20 dicembre 195717 sulle ferrovie Art. 9a cpv. 2 e 3 Abrogati Art. 9b

Utilizzazione della rete e attribuzione delle tracce

Il Consiglio federale stabilisce in un programma di utilizzazione della rete il numero minimo di tracce da prenotare per i singoli generi di trasporto. Al riguardo considera in particolare:

1

2

a.

gli scopi degli investimenti effettuati o decisi dalla Confederazione e dai Cantoni per il traffico ferroviario;

b.

la richiesta di catene di trasporto concertate nel traffico viaggiatori e merci;

c.

le capacità necessarie per soddisfare la domanda attesa nel traffico viaggiatori e merci;

d.

la possibilità di ottenere un'esecuzione economica del traffico viaggiatori e merci per ferrovia.

Se necessario, il Consiglio federale adegua il programma alle mutate condizioni.

16 17

RS 741.01 RS 742.101

3388

Legge sul trasporto di merci

I gestori dell'infrastruttura elaborano un piano di utilizzazione della rete per ciascuno dei sei anni che precedono ogni anno d'orario. Nel piano concretizzano il programma di utilizzazione della rete e stabiliscono in particolare la ripartizione giornaliera e settimanale delle tracce per i singoli generi di trasporto. Sottopongono il piano per approvazione all'UFT.

3

Le tracce sono attribuite conformemente ai piani di utilizzazione della rete. Nella misura in cui esistano capacità libere, la priorità è data al traffico viaggiatori cadenzato. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa priorità tenuto conto delle esigenze macroeconomiche e della pianificazione del territorio.

4

5 L'UFT disciplina la procedura di attribuzione delle tracce e i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete.

Art. 9c Ex art. 9b Art. 38 cpv. 1bis 1bis Il ritiro di tracce già attribuite non dà diritto a risarcimento del danno se avviene a seguito della chiusura imprevedibile di una tratta e allo scopo di sfruttare meglio la capacità esistente.

Art. 40abis cpv. 1 e 5 1

La CAF decide sulle controversie concernenti: a.

la concessione dell'accesso alla rete;

b.

le convenzioni sull'accesso alla rete;

c.

il calcolo della rimunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura;

d.

l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione.

Se deve valutare questioni di importanza sostanziale che interessano la legge del 6 ottobre 199518 sui cartelli, la CAF chiede il parere della Commissione della concorrenza. Nella decisione menziona il parere di tale Commissione.

5

Art. 40ater

Caratteristiche del procedimento su azione

Al procedimento su azione davanti alla CAF si applicano gli articoli 7­43 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA), nonché le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso che possono essere applicate per analogia in un procedimento in prima istanza, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63­71 PA.

1

18 19

RS 251 RS 172.021

3389

Legge sul trasporto di merci

Sono ammessi l'intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 194720 di procedura civile federale.

2

Gli atti scritti e gli allegati devono essere presentati in un esemplare per la CAF e uno per ogni controparte.

3

Art. 40aquater

Apertura del procedimento su azione

Il presidente apre il procedimento su azione, confermando per scritto il ricevimento dell'azione.

1

2 Se non reputa a priori che l'azione sia inammissibile, il presidente invita la controparte alla consultazione.

Art. 40aquinquies

Composizione richiesta per la decisione

La CAF decide nella composizione dell'intera Commissione. Per questioni giuridiche di importanza secondaria decide nella composizione del presidente e di altri due membri.

1

Al termine della procedura d'istruzione, il presidente decide se la CAF giudicherà nella composizione di tre membri o dell'intera Commissione e designa i membri che partecipano alla decisione.

2

Art. 40asexies

Trattamento dei dati

Nell'ambito della sua attività di sorveglianza del mercato, la CAF è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli. Le imprese ferroviarie devono fornire i dati necessari.

Art. 40b cpv. 2 lett. b e cpv. 3 2

Il titolare dell'impresa ferroviaria risponde dei danni causati: b.

agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù del Codice delle obbligazioni21 e dei pertinenti accordi internazionali.

In quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del ...22 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative ai contratti.

3

Art. 62

Estensione dell'infrastruttura

L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare:

1

20 21 22

RS 273 RS 220 RS ...; FF 2014 3379

3390

Legge sul trasporto di merci

a.

la via di corsa;

b.

gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;

c.

gli impianti di sicurezza;

d.

le installazioni per il pubblico;

e.

le stazioni di smistamento e gli impianti per ricevere e formare i treni;

f.

gli impianti di carico pubblici, costituiti da binari e aree di carico, in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente (impianti di carico e scarico);

g.

i locomotori di smistamento nelle stazioni di smistamento;

h.

gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a­g.

L'infrastruttura può inoltre comprendere le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:

2

3

a.

gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;

b.

le centrali elettriche e gli elettrodotti;

c.

le installazioni di vendita;

d.

i locali per servizi accessori;

e.

i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;

f.

gli alloggi di servizio;

g.

le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico;

h.

gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e di carico.

Fanno parte delle ferrovie ai sensi della presente legge, ma non dell'infrastruttura: a.

i binari e gli edifici per la manutenzione del materiale rotabile (impianti per la manutenzione e officine);

b.

i binari e gli edifici per lo stazionamento a lungo termine del materiale rotabile (impianti di stazionamento);

c.

i binari ubicati in cantieri ferroviari o utilizzati per l'accesso a tali cantieri (binari di cantiere).

4 Non fa parte dell'infrastruttura nemmeno la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

3391

Legge sul trasporto di merci

4. Legge federale del 20 marzo 199823 sulle Ferrovie federali svizzere Art. 3 cpv. 1 Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell'ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell'infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nei settori connessi. Le FFS possono anche fornire prestazioni nel trasporto di merci.

1

Art. 8 cpv. 6 La cessazione o una sostanziale riduzione dell'offerta nel traffico a carro completo isolato necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.

6

23

RS 742.31

3392