Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio», depositata il 20 gennaio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20133, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» del 20 gennaio 2012 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 66

Sussidi all'istruzione

La legislazione sull'assegnazione di sussidi all'istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell'adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.

1

I sussidi all'istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.

2

La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, l'armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

3

L'esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all'istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.

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1 2 3

RS 101 FF 2012 2117 FF 2013 4733

2014-3311

8369

Iniziativa popolare «Sulle borse di studio». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'articolo 66 (Sussidi all'istruzione) Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 66 capoversi 1­4 non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

1

Se è emanata un'ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:

2

a.

secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale; e

b.

in funzione dei costi di formazione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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