Legge sull'asilo
Disegno
(LAsi) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20141, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'asilo è modificata come segue: Art. 31a cpv. 1 lett. f 1
Di norma l'UFM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: f.
può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
Art. 31b
Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino
Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, erogate da uno Stato vincolato da un accordo d'associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE3, se:
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a.
lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d'origine o di provenienza del richiedente; e
b.
verosimilmente l'allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.
L'UFM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e prende gli accordi del caso.
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FF 2014 2935 RS 142.31 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
2013-1943
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Legge sull'asilo
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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