Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» depositata il 15 febbraio 20132; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 15 febbraio 2013 «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni) è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 112 cpv. 3 lett. abis (nuova) 3

L'assicurazione è finanziata: abis. con il gettito dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni;

Art. 129a (nuovo)

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

La Confederazione riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Due terzi del gettito dell'imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni.

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L'imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L'imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.

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1 2 3

RS 101 FF 2013 1953 FF 2014 121

2013-2693

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Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)». DF

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L'aliquota dell'imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall'imposta: a.

una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all'imposta;

b.

le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;

c.

le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall'imposta;

d.

i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.

Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.

Qualora la successione o la donazione comprenda un'azienda agricola o un'impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l'attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all'imposizione al fine di non pregiudicarne l'esistenza e preservare i posti di lavoro.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 3 lett. abis e art. 129a (Imposta sulle successioni e sulle donazioni) 1 Gli articoli 112 capoverso 3 lettera abis e 129a entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione.

Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione per il periodo che intercorre fino all'entrata in vigore di una legge federale d'esecuzione. Tiene conto di quanto segue:

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a.

la successione assoggettata all'imposta si compone: 1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso, 2. delle donazioni assoggettate all'imposta effettuate dal defunto, 3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l'imposta;

b.

l'imposta sulle successioni è riscossa non appena l'importo di cui all'articolo 129a capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell'imposta sulle successioni tiene conto dell'imposta sulle donazioni già corrisposta;

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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c.

nel caso delle imprese, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell'impresa e un'aliquota d'imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale;

d.

nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell'azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l'azienda. Se l'azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l'imposta è riscossa a posteriori pro rata.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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