Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del 26 settembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20131, decreta: I La legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue: Titolo Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1, rubrica, nonché frase introduttiva e lett. c Oggetto La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale: c.

di altri testi connessi con la legislazione.

Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 1a

Pubblicazione in linea

La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).

1

1 2

FF 2013 6069 RS 170.512

2013-1221

6237

Legge sulle pubblicazioni ufficiali

In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

2

Art. 3, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1 e 3 1

Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: a.

i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;

b.

gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.

3

Art. 4, rubrica e lett. c Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali Nella RU sono pubblicati: c.

Art. 5

i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).

Pubblicazione mediante rimando

I testi di cui agli articoli 2­4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

1

a.

concernono solo una cerchia ristretta di persone;

b.

sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;

c.

devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o

d.

una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

2 I testi di cui agli articoli 2­4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

3

Sono applicabili gli articoli 6­10 e 14.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 6

Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

1

Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.

2

Art. 7

Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria

I testi di cui agli articoli 2­4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

1

I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

2

Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.

3

Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

4

Art. 9 Abrogato Art. 10 cpv. 1 e 3 La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità competente:

1

a.

in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;

b.

in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.

D'intesa con la Commissione di redazione dell'Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell'Assemblea federale al momento della pubblicazione.

3

Art. 11

Contenuto

La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato: a.

dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l'approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e

b.

delle costituzioni cantonali.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 13 cpv. 1 lett. b, c e fbis, nonché cpv. 2 1

Nel Foglio federale sono pubblicati: b.

i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;

c.

Abrogata

fbis. le istruzioni del Consiglio federale; 2

Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati: a.

rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;

b.

decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;

c.

decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

Titolo prima dell'art. 13a

Sezione 4a: Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione Art. 13a 1

Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati: a.

i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;

b.

i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione;

c.

le versioni previgenti dei testi del diritto federale;

d.

le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.

2 Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

Art. 14, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 46 Lingue dei testi pubblicati Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all'articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all'articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:

2

3

RS 172.061

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

4 La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione4.

La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 20075 sulle lingue.

5

I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.

6

Art. 14a

Atti normativi dell'Assemblea federale

La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell'Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.

1

È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all'entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.

2

Art. 15

Versione determinante

Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.

1

2

È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.

La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

3

Art. 16

Versione stampata

I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.

1

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.

2

Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.

3

Art. 16a

Sicurezza dei dati

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

4 5

RS 172.061 e 172.061.1 RS 441.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 16b

Protezione dei dati

Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.

1

I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.

2

Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

3

Art. 17 Abrogato Art. 18

Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare: a.

i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e

b.

gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).

Art. 19

Emolumenti

La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.

1

Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.

2

Inserire prima del titolo della sezione 6 Art. 19a

Terzi offerenti

Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

6

RS 235.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Inserire dopo il titolo della sezione 6 Art. 19b 1

Esecuzione

La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Coordinamento con la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazione Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 26 settembre 20147 della legge sulla consultazione8 o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore: Art. 13a cpv. 1 lett. b 1

Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati: b.

i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione;

Art. 14 cpv. 4 4 La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione10.

7 8 9 10

FF 2014 6249 RS 172.061 RS 172.061 RS 172.061 e 172.061.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 201411 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

11

FF 2014 6237

6244

Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 48a cpv. 2 Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell'articolo 6 della legge del 18 giugno 200413 sulle pubblicazioni ufficiali.

2

2. Legge federale del 28 settembre 195614 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 14 cpv. 1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

1

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197915 Art. 116 cpv. 4bis 4bis Se non può essere debitamente notificata, la decisione di desistenza è da considerarsi tale anche senza pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

12 13 14 15

a.

il luogo di dimora del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b.

una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;

RS 172.010 RS 170.512 RS 221.215.311 RS 322.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

c.

il destinatario o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

Art. 125a

Pubblicazione

La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

1

2

a.

il luogo di dimora dell'accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b.

una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;

c.

l'accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 154 cpv. 3 Alla pubblicazione della sentenza si applica l'articolo 125a. È pubblicato soltanto il dispositivo.

3

4. Legge del 13 dicembre 200216 sulla formazione professionale Art. 19 cpv. 4 Abrogato

5. Legge del 5 ottobre 200717 sulle lingue Art. 10 cpv. 1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 200418 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

1

16 17 18

RS 412.10 RS 441.1 RS 170.512

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

6. Legge federale del 24 marzo 200619 sulla radiotelevisione Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b La SSR e le emittenti con una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:

1

b.

19 20

informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione urgente secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200420 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) o tramite pubblicazione straordinaria secondo l'articolo 7 capoverso 4 LPubb.

RS 784.40 RS 170.512

6247

Legge sulle pubblicazioni ufficiali

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