Ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito

Disegno

(OAE-AF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20141, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 19492 sull'amministrazione dell'esercito è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 29 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM), Sostituzione di espressioni Negli articoli 1 capoverso 1, 3 capoverso 1, 4 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2 nonché 25 capoverso 5 «Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Base logistica dell'esercito».

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2 Negli articoli 1 capoverso 2 e 7 capoverso 1 «Commissariato centrale di guerra» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Contabilità della truppa».

Art. 3 cpv. 2 I capi del servizio del commissariato, i quartiermastri, i furieri e i contabili della truppa incaricati della contabilità e della gestione dirigono e assumono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell'esercito nonché delle scuole e dei corsi.

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Art. 5 cpv. 2 Abrogato

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FF 2014 5939 RS 510.30 RS 510.10

2014-2019

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Art. 7 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 8 La Base logistica dell'esercito conserva durante cinque anni tutte le contabilità e i relativi documenti.

Art. 9 cpv. 4 I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri procedono, in occasione delle revisioni di cassa prescritte, anche alla revisione degli inventari.

4

Art. 11 cpv. 1 e 2bis 1

I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.

L'intervallo tra la scuola reclute e servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l'intervallo tra detti servizi d'istruzione dà diritto al soldo, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.

2bis

Art. 12 n. 2, frase introduttiva, nonché lett. a e h­j Non hanno diritto al soldo: 2.

le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. Abrogata h. che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); i. che, durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all'amministrazione militare; j. per le quali è ordinato un impiego secondo l'articolo 65c LM.

Art. 17 cpv. 2bis 2bis I militari che prestano all'estero un servizio di promovimento della pace con diritto al soldo o un servizio d'appoggio con diritto al soldo ricevono un supplemento di soldo durante tali servizi.

3. Soldo di funzione (art. 18 e 19) Abrogato

4

RS 831.10

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Art. 24 lett. a Abrogata Art. 29 n. 2 e 4 L'approvvigionamento con sussistenza e foraggi ha luogo: 2.

a cura dei magazzini di sussistenza dell'esercito o di altre truppe;

4.

Abrogato

Art. 37 cpv. 2 Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l'idoneità e l'uso di locali d'alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale.

2

Art. 38 cpv. 2 e 3, primo periodo I sergenti capi, i sergenti e i caporali vengono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa.

2

3 In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i militari che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d'alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori.

...

II La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla modifica del ...5 della legge militare del 3 febbraio 19956.

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RU ...; FF 2014 6049 RS 510.10

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