Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 18 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 24 aprile 20121, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione aggiuntiva Aumento di salario del 31 gennaio 2014 Art. 1 Art. 2 Art. 3 II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla Convenzione aggiuntiva Aumento di salario del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

18 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

FF 2012 4757 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2014-3073

7675

Contratto colletivo di lavoro per il mestiere del falegname. DCF

7676