Domanda d'autorizzazione per l'utilizzo di organismi alloctoni invasivi secondo l'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente Richiedente:

Servizio Fitosanitario Cantonale del Ticino, Signora Marta Rossinelli

Oggetto:

D14.001 ­ coltivazione di organismi alloctoni invasivi a scopo dimostrativo o educativo: ­ Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia); ­ Verghe d'oro americane (Solidago spp.); ­ Panace di Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum); ­ Balsamina ghiandalosa (Impatiens glandulifera); ­ Diversi poligoni asiatici (Reynoutria spp.); ­ Sommacco maggiore (Rhus Typhina); ­ Senecione sudafricano (Senecio inaequidens).

Obiettivo e scopo del progetto: Detenzione di organismi alloctoni invasivi per scopi dimostrativi in giorni dedicati alla sensibilizzazione del pubblico; istruzione di persone specializzate Luogo del progetto: Al Piano, 6515 Gudo (Demanio agricolo cantonale) Durata del progetto: Primavera 2014­2019

Procedura autorizzazione:

La procedura si fonda sull'ordinanza del 10 settembre 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911), in particolare sull'articolo 15 capoverso 2, nonché sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 3003 Berna

Esposizione pubblica: Gli atti non confidenziali possono essere consultati dal pubblico dal 25 marzo 2014 al 9 maggio 2014 durante il normale orario di lavoro presso i servizi seguenti: ­ UFAM, Divisione Suolo e biotecnologia, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen (si prega di annunciarsi prima al numero 031 323 83 44); ­ Sezione della protezione dell'acqua, dell'aria e del suolo TI, Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona (si prega di annunciarsi prima al numero 091 814 29 08) Opposizione:

2408

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) può, durante il periodo di esposizione

2014-0625

pubblica (fino al 9 maggio 2014), fare opposizione presso l'UFAM. L'opposizione deve essere presentata per scritto, contenere la motivazione e indicare qualità di parte. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Durante il periodo di esposizione pubblica (fino al 9 maggio 2014) qualsiasi altra persona può inoltre esprimersi per scritto in merito agli atti.

25 marzo 2014

Ufficio federale dell'ambiente

2409

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

25 marzo 2014

2410

Cancelleria federale