Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato», depositata il 4 ottobre 20132; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 20143, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 4 ottobre 2013 «Per un reddito di base incondizionato» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 110a 1
Reddito di base incondizionato
La Confederazione provvede all'istituzione di un reddito di base incondizionato.
Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un'esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.
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La legge disciplina in particolare il finanziamento e l'importo del reddito di base.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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RS 101 FF 2013 7447 FF 2014 5577
2013-3148
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Iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato». DF
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