Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Disegno

(Legge militare, LM) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20141, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19934, Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 1

Titolo primo: Compiti dell'esercito Art. 1 1

L'esercito: a.

serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;

b.

difende il Paese e la sua popolazione;

c.

salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero.

2

Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.

3

Appoggia le autorità civili in Svizzera:

1 2 3 4

a.

nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna;

b.

nella gestione di altre situazioni straordinarie;

FF 2014 5939 RS 510.10 RS 101 FF 1993 IV 1

2014-2016

6049

Legge militare

4

5

c.

nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture indispensabili per la società, l'economia e lo Stato (infrastrutture critiche);

d.

nell'adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;

e.

nel far fronte a sollecitazioni estreme o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;

f.

nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

Appoggia le autorità civili all'estero: a.

nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione;

b.

nell'assistenza umanitaria.

L'esercito può: a.

mettere a disposizione di autorità civili o di terzi mezzi militari a favore di attività civili o attività fuori del servizio in Svizzera;

b.

prestare, mediante truppe in servizio d'istruzione o formazioni di professionisti, aiuto spontaneo ad autorità civili o a terzi per la gestione di eventi imprevisti.

Art. 5 cpv. 3, secondo periodo ... Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare da parte di persone con doppia cittadinanza.

3

Art. 6 cpv. 1 lett. c 1

Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito: c.

le persone assoggettate alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Art. 9 cpv. 2­4 2 Il reclutamento è assolto al più presto dall'inizio dell'anno in cui è compiuto il 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 24° anno di età.

Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13).

3

6050

Legge militare

Le persone soggette all'obbligo di leva possono essere chiamate in servizio dal giorno in cui sono tenute ad assolvere la scuola reclute (art. 49 cpv. 1).

4

Art. 10 cpv. 1 Nell'ambito del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva sono trattati mediante esami, test e colloqui, i dati necessari per:

1

a.

l'accertamento del profilo attitudinale;

b.

l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile;

c.

l'esame di motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale;

d.

l'attribuzione a una funzione militare.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 2: Servizio militare Art. 13 1

2

Limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare

L'obbligo di prestare servizio militare dura: a.

per i militari di truppa e per i sottufficiali: sino alla fine del dodicesimo anno a decorrere dalla conclusione della scuola reclute;

b.

per i sottufficiali superiori: 1. non incorporati in stati maggiori di corpi di truppa o in stati maggiori di Grandi Unità: sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni, 2. incorporati in stati maggiori di corpi di truppa: sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni, 3. incorporati in stati maggiori di Grandi Unità: sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

c.

per gli ufficiali subalterni: sino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni;

d.

per i capitani: sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;

e.

per gli ufficiali superiori: sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

f.

per gli alti ufficiali superiori: sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni;

g.

per gli specialisti: sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

h.

per il personale militare: fino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva una durata maggiore secondo le lettere a­g.

Il Consiglio federale può: a.

diminuire di cinque anni al massimo i limiti d'età per gestire l'effettivo dell'esercito;

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Legge militare

b.

aumentare di cinque anni al massimo i limiti d'età per un servizio attivo o un servizio d'appoggio;

c.

prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali superiori e gli specialisti possano, se sussiste una necessità per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

Art. 18 cpv. 1 lett. c, d, f, h e j Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

1

c.

il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell'ambito del servizio sanitario, nella misura in cui non è strettamente indispensabile all'esercito per compiti nell'ambito del servizio sanitario;

d.

Concerne soltanto il testo francese

f.

Concerne soltanto il testo francese

h.

gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza;

j.

il personale indispensabile per garantire il funzionamento dei servizi della sicurezza aerea civile, nella misura in cui non è strettamente indispensabile per la sicurezza aerea militare.

Art. 20 cpv. 1, 1bis e 1ter Il Servizio medico militare può ordinare d'ufficio un riesame dell'idoneità al servizio militare.

1

1bis

1ter

Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:

a.

la persona che deve essere esaminata;

b.

i medici dell'esercito e dell'amministrazione militare;

c.

i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia;

d.

le autorità dell'amministrazione militare e l'assicurazione militare;

e.

le autorità penali militari;

f.

l'organo d'esecuzione del servizio civile, che nell'ambito del reclutamento può anche presentarla oralmente.

Attuale cpv. 1bis

6052

Legge militare

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Non reclutamento 1

Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se: a.

risultano intollerabili per l'esercito perché: 1. sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto, 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;

b.

non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).

Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l'esercito e:

2

a.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;

b.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera b: se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale.

Art. 22, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Esclusione dall'esercito 1

I militari sono esclusi dall'esercito se: a.

risultano intollerabili per l'esercito perché: 1. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto, 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;

b.

non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).

Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammesse nell'esercito se sussiste una necessità per l'esercito e:

2

a.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;

b.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera b: se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale.

Art. 29 cpv. 2 L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio.

2

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Legge militare

Art. 30 cpv. 1 Chi presta servizio militare ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno.

L'intervallo tra la scuola reclute e servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l'intervallo tra detti servizi d'istruzione danno diritto al soldo, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.

1

Art. 35 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale può esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l'esercizio di funzioni dell'esercito che presentano elevati rischi d'infezione.

2

Il Consiglio federale può offrire esami del sangue e vaccinazioni a titolo volontario alle persone soggette all'obbligo di leva e ai militari.

3

Art. 35a

Esami medici di routine

Per gli alti ufficiali superiori, il personale militare della polizia militare e per i quadri di massimo livello dell'amministrazione militare della Confederazione, il DDPS può prevedere esami medici di routine periodici effettuati da un medico di fiducia o dal Servizio medico.

Titolo prima dell'art. 40c

Capitolo 7: Organo di mediazione Art. 40c 1

Organizzazione

Il DDPS istituisce un organo di mediazione.

Detto organo di mediazione non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al DDPS soltanto sul piano amministrativo.

2

Art. 40d

Compiti

Su richiesta di persone soggette all'obbligo di leva, di militari o di loro familiari, l'organo di mediazione funge da mediatore tra i richiedenti e gli organi militari in relazione con questioni concernenti l'obbligo di leva o l'obbligo di prestare servizio militare.

1

2

A tal fine, l'organo di mediazione può, in particolare: a.

con il consenso del richiedente, chiedere informazioni scritte o orali e il rilascio di documenti o atti;

b.

procedere a sopralluoghi;

c.

ricorrere a esperti;

d.

visitare la truppa e le autorità militari.

L'organo di mediazione presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle proprie attività. Il rapporto è pubblicato.

3

6054

Legge militare

Art. 40e

Procedura, collaborazione

La procedura dinanzi all'organo di mediazione non ha effetto sospensivo. Non sostituisce gli atti scritti da depositare presso organi militari, autorità amministrative o giudiziarie e non sospende i termini di impugnazione. È informale e gratuita.

1

2

Gli organi militari interessati sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

3

L'organo di mediazione può sentire terzi.

L'organo di mediazione comunica le proprie conclusioni al richiedente e agli organi militari interessati.

4

Art. 41 cpv. 2 e 4 Ufficiali, sottufficiali superiori e sottufficiali nonché appuntati e soldati con funzioni di quadro sono chiamati, prima dei servizi d'istruzione, a corsi preparatori dei quadri.

2

4

Abrogato

Art. 42

Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

Il numero complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell'esercito.

1

2

Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo.

Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d'istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1700 giorni al massimo.

3

Art. 44

Servizi d'istruzione volontari

Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizi d'istruzione su base volontaria.

1

I servizi d'istruzione prestati su base volontaria non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

2

Art. 46 cpv. 1 1

L'istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione dei compiti dell'esercito.

Art. 47 cpv. 4, primo periodo Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell'esercito. ...

4

Art. 49

Scuola reclute

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute al più presto dall'inizio dell'anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell'anno in cui compiono 25 anni. Il periodo è stabilito sulla base delle necessità

1

6055

Legge militare

dell'esercito. I desideri delle persone soggette all'obbligo di leva sono considerati per quanto possibile.

I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall'esercito.

2

Il Consiglio federale può prevedere che la scuola reclute possa essere assolta anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13).

3

La scuola reclute dura 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere ridotta o aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.

4

Art. 51 cpv. 2 e 3 È prestato un corso di ripetizione l'anno. Un corso di ripetizione dura 19 giorni al massimo per la truppa e 26 giorni al massimo per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare con funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali.

2

Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione. Tiene conto in particolare delle esigenze in materia di istruzione, della prontezza di impiego e delle risorse disponibili.

3

Art. 52

Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

L'esercito e l'amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell'ambito delle attività seguenti:

1

a.

attività civili o attività fuori del servizio di interesse pubblico;

b.

avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale.

2

Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

3

I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

4

a.

è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l'appoggio di società o associazioni militari riconosciute oppure della protezione civile;

b.

le persone previste a tal fine dispongono di un'istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e

c.

è garantita la sicurezza necessaria.

Possono essere messi a disposizione: a.

truppe in servizio d'istruzione;

b.

formazioni di professionisti;

c.

gli esercizi logistici dell'amministrazione militare della Confederazione;

6056

Legge militare

d.

il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi secondo le lettere a­c.

Le truppe in servizio d'istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e unicamente se:

5

6

a.

le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni;

b.

non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l'articolo 92;

c.

non sono compromesse la capacità d'impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell'esercito; e

d.

il conseguimento degli obiettivi del servizio d'istruzione non è considerevolmente pregiudicato.

Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'assunzione dei costi. Può: a.

prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;

b.

obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l'aiuto a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;

c.

autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

Le truppe in servizio d'istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

7

Titolo prima dell'art. 55

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali Art. 55, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 3 lett. b 3

Il Consiglio federale disciplina: b.

i servizi speciali che i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali devono prestare;

Art. 59 cpv. 4 I servizi prestati nell'amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni da personale militare o da impiegati della corrispondente amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.

4

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Art. 61, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Impiego nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione, in una funzione di condotta o di specialista, della protezione civile, degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza o delle basi di pompieri, per quanto le esigenze dell'esercito lo consentano.

1

Il Consiglio federale può mettere durevolmente a disposizione delle autorità civili militari incaricati del coordinamento per consentire all'esercito di adempiere rapidamente ed efficacemente compiti d'appoggio.

3

Art. 62 cpv. 1 e 3 La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari riconosciute a favore dell'istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell'esercito.

1

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2. Esso designa ulteriori attività sostenute dalla Confederazione.

3

Art. 63 cpv. 1 lett. a Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

1

a.

sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;

Art. 65b

Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata

Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza elevata per le formazioni di milizia che devono essere disponibili per gli impieghi con particolare rapidità.

Art. 65c

Impiego di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione

1 Il DDPS può ordinare l'impiego militare di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell'esercito.

Tali impiegati effettuano l'impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all'esercito a condizione che nel contratto di lavoro sia previsto un corrispondente obbligo.

2

3

Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell'impiego.

6058

Legge militare

Art. 67 1

Servizio d'appoggio a favore di autorità civili

In Svizzera il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato: a.

nella gestione di situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata;

b.

nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture critiche;

c.

nell'adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;

d.

nel far fronte a sollecitazioni estreme o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;

e.

nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

L'appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni, tuttavia soltanto nella misura in cui:

2

a.

il compito è di interesse pubblico; e

b.

le autorità civili potrebbero adempiere tale compito senza appoggio soltanto con un impiego sproporzionato in termini di personale, materiale o di tempo.

Per l'appoggio possono essere inviate truppe oppure essere messi a disposizione materiale e beni d'approvvigionamento dell'esercito. Per quanto necessario, si può far capo a personale della Confederazione o esterno all'amministrazione federale.

3

Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario alla truppa per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del suo compito.

4

Art. 69 1

Servizio d'appoggio all'estero

All'estero, il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato: a.

nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri;

b.

nel quadro dell'appoggio all'assistenza umanitaria, su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali.

Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.

2

Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del loro compito.

3

Per disciplinare le questioni giuridiche e amministrative dell'impiego, il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie allo svolgimento dello stesso.

4

6059

Legge militare

Art. 70 cpv. 3 Senza chiedere l'approvazione dell'Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente dieci militari al massimo per impieghi di durata superiore a tre settimane,. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza.

3

Art. 72 Abrogato Art. 73 cpv. 2 e 3 Per servizi d'appoggio all'estero prestati da impiegati dell'amministrazione federale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro, il Consiglio federale può prevedere, se motivi oggettivi lo esigono, disposizioni particolari in materia di diritto del personale nei seguenti ambiti: 2

a.

stipendio, supplementi allo stipendio e prestazioni sociali;

b.

tempo massimo di lavoro, tempo di lavoro, vacanze e congedi nonché entità e compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari;

c.

equipaggiamento del personale con gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e il materiale necessari per l'adempimento dei compiti;

d.

rimborsi delle spese e indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro.

Il ricorso a personale esterno all'amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.

3

Art. 81 cpv. 2 Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese.

2

Art. 82 Abrogato Art. 92a 1

Impiego delle armi contro aeromobili

In singoli casi, il capo del DDPS può ordinare l'impiego di armi contro aeromobili.

Il DDPS emana le prescrizioni per l'impiego previa consultazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

2

6060

Legge militare

Titolo prima dell'art. 93

Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito Capitolo 1: Principi Art. 93

Obiettivo

L'esercito è organizzato, equipaggiato e istruito in modo da consentirgli di adempiere integralmente i suoi compiti in maniera tempestiva.

Art. 94 1

Principio di milizia

L'organizzazione dell'esercito secondo il principio di milizia è fondata: a.

sull'obbligo di prestare servizio militare che per la maggioranza dei militari dura più anni;

b.

sulla ripartizione, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione tra un'istruzione di base e brevi servizi d'istruzione ricorrenti;

c.

sull'incorporazione stabile dei militari di milizia;

d.

sul principio che i militari di milizia costituiscono la maggioranza dei quadri e dei comandanti di tutti i livelli nonché degli ufficiali di stato maggiore generale, eccettuati gli stati maggiori a livello di esercito;

e.

sulla limitazione allo stretto necessario del numero di truppe di intervento rapido permanenti e del numero di militari di professione;

f.

su un'amministrazione militare civile della Confederazione;

g.

su un sistema per l'incremento della prontezza.

È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura in cui detta deroga sia prevista dalla legge e assolutamente indispensabile all'adempimento dei compiti dell'esercito.

2

Art. 95

Effettivo regolamentare dell'esercito

L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

1

2

Non rientrano nell'effettivo regolamentare dell'esercito: a.

le reclute;

b.

i membri del Centro di competenza sport dell'esercito, della Giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;

c.

i militari non incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;

d.

l'effettivo di personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.

6061

Legge militare

Art. 96

Struttura dell'esercito

L'esercito si articola in: a.

capo dell'esercito, appoggiato dallo Stato maggiore dell'esercito;

b.

Comando delle operazioni, con: 1. il Servizio informazioni dell'esercito, 2. le Forze terrestri, con due brigate meccanizzate e il comando forze speciali, 3. quattro divisioni territoriali, 4. il comando della polizia militare, 5. le Forze aeree, con il comando Impiego delle Forze aeree nonché una brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree;

c.

Base logistica dell'esercito, con: 1. una brigata logistica, 2. il Settore della sanità militare;

d.

Base d'aiuto alla condotta, con una brigata d'aiuto alla condotta;

e.

Comando dell'istruzione, con: 1. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito, 2. cinque formazioni d'addestramento, 3. il Personale dell'esercito.

Art. 97

Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale

La Giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

1

I membri della Giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi dei militari.

2

Titolo prima dell'art. 98

Capitolo 2: Competenze Art. 98 1

Competenze del Consiglio federale

Il Consiglio federale determina le sottostrutture dell'esercito.

Il Consiglio federale stabilisce in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei propri stati maggiori.

2

3 Provvede a una rappresentanza adeguata di militari di milizia e delle comunità linguistiche negli organi di comando superiori.

6062

Legge militare

Art. 98a 1

Competenze del DDPS

Il DDPS disciplina l'organizzazione dettagliata delle sottostrutture dell'esercito.

Il DDPS disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell'esercito.

2

Il DDPS provvede affinché le persone soggette all'obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.

3

Titolo prima dell'art. 99

Capitolo 3: Servizio informazioni e Sicurezza militare Art. 100 1

Sicurezza militare

Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti: a.

valutano, in stretta collaborazione con altri organi, la situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e scambiano con detti organi le pertinenti informazioni;

b.

provvedono alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza delle persone e alla sicurezza informatica;

c.

adempiono nell'ambito dell'esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza;

d.

adottano misure preventive per proteggere l'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccolgono le informazioni necessarie al riguardo quando: 1. l'esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace o in servizio attivo, 2. l'esercito è chiamato in servizio d'appoggio e detto compito è esplicitamente previsto nella missione per l'impiego.

Gli organi competenti per la sicurezza militare possono, su richiesta, prestare aiuto spontaneo agli organi di polizia civili e al Corpo delle guardie di confine.

2

3

Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a: a.

trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;

b.

trasmettere, con il consenso delle persone interessate, dati personali all'estero in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati;

c.

trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione informazioni risultanti dall'adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono essere determinanti per il perseguimento penale;

d.

applicare, nel quadro di un aiuto spontaneo a favore degli organi di polizia civili o del Corpo delle guardie di confine, la coercizione di polizia e misure

6063

Legge militare

di polizia nei confronti di civili secondo la legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione.

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

i compiti in dettaglio e l'organizzazione degli organi competenti per la sicurezza militare;

b.

la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti le attività informative e la protezione dei dati;

c.

in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo: 1. la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate, 2. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando tali prescrizioni pregiudicassero l'acquisizione di informazioni.

Titolo prima dell'art. 102

Capitolo 5: Gradi e funzioni particolari Art. 102 lett. a I gradi dell'esercito sono i seguenti: a.

truppa: recluta, soldato, appuntato;

Art. 104 cpv. 1, primo periodo Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. ...

1

Art. 104a

Specialisti

I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicurezza e della tecnica, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all'esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti e di conseguenza essere incorporati a livello militare.

1

2

Il Consiglio federale determina e definisce le funzioni nei dettagli in un'ordinanza.

Art. 109a cpv. 4 Il Consiglio federale sottopone per approvazione all'Assemblea federale un messaggio sulla messa fuori servizio o la liquidazione di beni d'armamento il cui acquisto è stato deciso dall'Assemblea federale.

4

5

RS 364

6064

Legge militare

Art. 112 cpv. 3 Gli ex militari sono tenuti a custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e a provvedere alla relativa manutenzione fino alla sua restituzione.

3

Art. 114 cpv. 5 Il DDPS disciplina il porto in via eccezionale dell'uniforme da parte di persone che non sono militari.

5

Art. 116 cpv. 1, secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco Art. 119

Collaborazione dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

L'esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire a quest'ultima di reagire in modo flessibile, globale, tempestivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe.

Art. 121 cpv. 1 Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.

1

Art. 123 cpv. 3 3

Non riscuotono emolumenti per: a.

l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale;

b.

la partecipazione a procedure di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari.

Art. 128a cpv. 1 Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 19506 concernente la protezione delle opere militari non occorre un'approvazione dei piani.

Art. 130c

Riserva d'approvazione

Il Consiglio federale sottopone per approvazione all'Assemblea federale un messaggio sulla messa fuori servizio o la liquidazione di costruzioni per il combattimento e la condotta la cui realizzazione è stata decisa dall'Assemblea federale.

6

RS 510.518

6065

Legge militare

Art. 144 cpv. 3 La Confederazione e i Cantoni provvedono nel quadro delle rispettive competenze a garantire la possibilità di conciliare la formazione civile con la scuola reclute e i servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente.

3

Art. 145

Dispense, congedi

Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo.

Art. 146, rubrica Sistemi d'informazione militari Art. 146a

Inchieste per scopi scientifici

In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione, le persone soggette all'obbligo di leva e i militari possono essere sottoposti, su incarico del DDPS, a inchieste svolte per scopi scientifici. Quest'ultime devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

Titolo prima dell'art. 148j

Titolo ottavo a: Risorse finanziarie dell'esercito Art. 148j L'Assemblea federale decide, mediante decreto federale semplice, ogni volta per un periodo di quattro anni il limite di spesa per le risorse finanziarie dell'esercito.

Art. 149 Abrogato Art. 149a, secondo periodo ... Nell'ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.

Art. 151

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

Il Consiglio federale concretizza il nuovo ordinamento dell'esercito conformemente alla modifica del ... entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica.

1

Nel suddetto periodo, il Consiglio federale può, per motivi imperativi, derogare alle disposizioni legali concernenti:

2

6066

Legge militare

a.

i limiti d'età dell'obbligo di partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 2);

b.

i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13);

c.

il numero massimo di giorni di servizio d'istruzione (art. 42 cpv. 2 e 3);

d.

l'assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1);

e.

l'effettivo regolamentare dell'esercito (art. 95 cpv. 1).

Per il suddetto periodo, il Consiglio federale disciplina, mediante ordinanza, l'istruzione e l'organizzazione dell'esercito nonché la collaborazione e il coordinamento dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

3

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6067

Legge militare

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19977 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 19 cpv. 3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato. Il controllo può essere effettuato unicamente previo consenso della persona interessata. I militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso a condizione che il controllo sia necessario per l'esercizio della funzione militare attuale o prevista. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

3

Art. 20 cpv. 2 lett. d 2

I dati possono essere rilevati: d.

tramite richiesta, alle competenti autorità di perseguimento penale, ai competenti tribunali e alle competenti autorità di esecuzione delle pene, di informazioni e atti concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché esecuzioni di pene;

2. Codice penale8 Sostituzione di espressioni Nell'articolo 367 capoverso 2 lettera d l'espressione «Gruppo del personale dell'esercito» è sostituita con «Aggruppamento Difesa»; nell'articolo 367 capoverso 2bis lettera a l'espressione «lo Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituita con «l'Aggruppamento Difesa».

7 8

RS 120 RS 311.0

6068

Legge militare

Art. 367 cpv. 2ter, frase introduttiva L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica regolarmente all'Aggruppamento Difesa, ai fini dell'adempimento dei compiti secondo l'articolo 365 capoverso 2 lettere n­q, i seguenti dati, registrati ora in VOSTRA, concernenti persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

2ter

3. Codice di procedura penale9 Art. 75 cpv. 3bis 3bis Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa in merito a procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva se sussistono segni o indizi seri che essi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197910 Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1­3 Incorporazione nella giustizia militare Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare i militari che hanno concluso gli studi in giurisprudenza con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure sono titolari di una patente cantonale di avvocato.

1

Per compiti che non richiedono conoscenze giuridiche specialistiche, possono essere incorporati nella giustizia militare anche altri militari.

2

3

Abrogato

Art. 3 Abrogato

9 10

RS 312.0 RS 322.1

6069

Legge militare

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 1 L'incorporazione nella giustizia militare in qualità di ufficiale della giustizia militare è il presupposto per svolgere le funzioni di: 2

Abrogato

Titolo dopo l'art. 4

Capitolo 3: Autorità penali Sezione 1: Autorità di perseguimento penale Art. 4a

Giudice istruttore

Il giudice istruttore conduce l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria.

1

2 Il giudice istruttore conduce l'istruzione senza intromissione dei capi militari dell'imputato o indiziato.

Art. 4b

Uditore

L'uditore emana la decisione di desistenza o il decreto d'accusa; eventualmente emette un atto d'accusa e sostiene l'accusa dinnanzi al tribunale.

Art. 4c

Numero e organizzazione

Il Consiglio federale determina il numero dei giudici istruttori e degli uditori nonché la loro organizzazione tenendo conto delle comunità linguistiche.

Titolo prima dell'art. 5

Sezione 1a: Tribunali militari Art. 6 cpv. 1 e 3 Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari e, eventualmente, delle loro sezioni tenendo conto delle comunità linguistiche.

1

3

Abrogato

Art. 8 cpv. 2 e 3 2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.

3

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari d'appello e, eventualmente, delle loro sezioni tenendo conto delle comunità linguistiche.

1

6070

Legge militare

Art. 12 cpv. 2­4 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.

2

3

Abrogato

Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell'articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 192711 (CPM), il tribunale militare d'appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale nonché di un sottufficiale o un militare di truppa.

4

Art. 15 cpv. 2 2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa. Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.

Art. 16 cpv. 3 3

Egli assegna ai tribunali i segretari.

Art. 17 cpv. 2 L'uditore in capo ha il grado di brigadiere, il suo sostituto quello di colonnello o di tenente colonnello.

2

Art. 18 cpv. 1 e 2 1

Le autorità penali militari sono tenute a prestarsi assistenza.

Un medesimo dovere di reciproca assistenza incombe alle autorità penali militari e alle autorità civili giudiziarie, penali e amministrative della Confederazione e dei Cantoni.

2

Art. 26

Principio

Nel determinare le autorità penali competenti fa stato la lingua dell'imputato o indiziato. Se la lingua di quest'ultimo non è né il tedesco né il francese e neppure l'italiano, l'uditore in capo designa l'autorità penale competente.

1

Se l'autore è sconosciuto, le autorità penali competenti sono determinate in base al luogo del reato.

2

Se il luogo del reato è sconosciuto o incerto, l'uditore in capo designa l'autorità penale competente.

3

Art. 27­29 Abrogati 11

RS 321.0

6071

Legge militare

Art. 30

Foro in caso di più reati e di correità

Quando una persona è imputata di più reati per cui sarebbero competenti diverse autorità penali, il foro è quello dell'autorità penale competente per il reato più grave.

Ove si tratti di più reati reputati egualmente gravi, è competente l'autorità penale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

1

2 In caso di correità, è competente l'autorità penale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

Gli istigatori e i complici sono giudicati dall'autorità penale competente per giudicare l'autore principale.

3

Art. 31

Foro speciale

Se motivi particolari lo giustificano, l'uditore in capo può in via eccezionale affidare il perseguimento e il giudizio di una causa penale a un'autorità penale che non sia quella competente.

Art. 32

Conflitto di giurisdizione

L'uditore in capo decide definitivamente sui conflitti di giurisdizione fra autorità penali militari.

Art. 106 e 107 Abrogati Art. 151 cpv. 4 Le indennità ai giudici, ai membri della giustizia militare, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.

4

5. Legge del 20 marzo 200812 sulla coercizione Art. 2 cpv. 2 La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi di polizia civili della Confederazione o dei Cantoni oppure a favore del Corpo delle guardie di confine.

2

12

RS 364

6072

Legge militare

6. Legge del 17 giugno 201113 sulla promozione dello sport Art. 16 cpv. 2 lett. c 2

A tale scopo adotta in particolare le misure seguenti: c.

offre agli sportivi di punta nonché a militari o a membri della protezione civile impiegati come allenatori, assistenti o funzionari a favore di sportivi di punta la possibilità di mettere a profitto il servizio militare o di protezione civile obbligatorio o volontario per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta.

7. Legge federale del 4 ottobre 200214 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 5 cpv. 5 Disciplina le modalità secondo cui le autorità e la popolazione sono allertate e allarmate in caso di pericolo imminente. Può delegare competenze legislative all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per disciplinare:

5

a.

le competenze e le procedure per l'allerta e l'allarme;

b.

la diffusione di istruzioni di comportamento nel quadro della protezione della popolazione;

c.

gli aspetti tecnici in relazione con i sistemi per allertare le autorità e allarmare la popolazione.

Art. 28 cpv. 1 I Cantoni eseguono i controlli relativi ai militi della protezione civile. Detti controlli sono eseguiti nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile.

1

Art. 43 cpv. 1bis e 2 1bis Il Consiglio federale definisce i costi assunti dalla Confederazione per garantire il funzionamento dei sistemi secondo il capoverso 1 lettera a.

Il Consiglio federale definisce il genere e l'entità del materiale unificato secondo il capoverso 1 lettera d.

2

Art. 58a

Delega di competenze legislative

Nell'ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare pertinenti aspetti tecnici.

13 14

RS 415.0 RS 520.1

6073

Legge militare

Art. 66b cpv. 1 1 Nelle controversie di natura non pecuniaria, eccettuato l'ambito delle chiamate in servizio, è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza.

Art. 72 cpv. 1, frase introduttiva, primo periodo, nonché cpv. 1ter, 3 e 4 Per svolgere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 16) e dei controlli (art. 28), l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile. ...

1

1ter

Abrogato

I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi cinque anni dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

3

4

Abrogato

Art. 75a

Delega di compiti d'esecuzione

Per l'esecuzione della presente legge, la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, ricorrere a terzi e delegare loro compiti d'esecuzione.

8. Legge del 6 ottobre 199515 sul servizio civile Art. 10

Inizio dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l'obbligo di prestare servizio militare.

1

L'obbligo di custodia in luogo sicuro e di manutenzione dell'equipaggiamento personale, il disbrigo delle formalità amministrative per il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare e la restituzione dell'equipaggiamento personale sono retti dalla legislazione militare.

2

Art. 11 cpv. 2 Per le persone che devono prestare servizio civile indicate qui di seguito il licenziamento dal servizio civile avviene entro i termini seguenti: 2

15

a.

persone che non erano incorporate nell'esercito: dodici anni dopo l'inizio dell'anno successivo a quello in cui la decisione d'ammissione è passata in giudicato;

b.

persone che erano incorporate nell'esercito: fino alla fine dell'anno in cui secondo la legislazione militare sarebbero state prosciolte dall'obbligo di prestare servizio militare.

RS 824.0

6074

Legge militare

Art. 16c lett. c Su domanda dell'organo d'esecuzione, il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gli fornisce le seguenti indicazioni concernenti il richiedente: c.

incorporazione nell'esercito e cessazione prevista dell'obbligo di prestare servizio militare.

Titolo prima dell'art. 83c

Sezione 2b: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

Art. 83c

Adeguamento della durata del servizio civile ordinario

L'organo d'esecuzione sottrae dal numero dei giorni di servizio civile non ancora prestati alla data dell'entrata in vigore della modifica del ... il numero di giorni di servizio militare ridotto secondo la legislazione militare riveduta moltiplicato per 1,5.

1

2

Se i numeri ottenuti non sono interi, vengono arrotondati per difetto.

Art. 83d

Licenziamento dal servizio civile

Il licenziamento ordinario di persone che devono prestare servizio civile ammesse al servizio civile prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è retto dal diritto previgente.

1

L'obbligo di prestare servizio civile per le persone che non erano incorporate nell'esercito, per i militari di truppa e i sottufficiali termina tuttavia al più tardi dodici anni dopo l'inizio dell'anno successivo all'ammissione passata in giudicato.

Sono fatti salvi gli accordi relativi all'età del licenziamento conclusi secondo l'articolo 11 capoverso 2bis.

2

3 Le persone il cui obbligo di prestare servizio civile termina in virtù del capoverso 2 con l'entrata in vigore della modifica del ... vengono licenziate dal servizio anche se non hanno assolto interamente il servizio civile ordinario.

9. Legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare Art. 1a cpv. 1 lett. b, d n. 1, e, f e h 1

È assicurato presso l'assicurazione militare: b.

16

chiunque è al servizio della Confederazione come: 1. militare di professione, 2. militare a contratto temporaneo, 3. controllore di armi,

RS 833.1

6075

Legge militare

4.

5.

6.

capo di piazza di tiro o custode di piazza di tiro, infermiere militare, istruttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione;

d.

chiunque, in virtù di un ordine di marcia, partecipa: 1. al reclutamento,

e.

chiunque partecipa a una manifestazione informativa secondo l'articolo 8 della legge militare del 3 febbraio 199517;

f.

Abrogata

h.

chiunque presta aiuto nell'ambito di un intervento di un'organizzazione di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200218 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

Art. 3 cpv. 1 L'assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2 nonché all'intervallo tra la scuola reclute e servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure all'intervallo tra detti servizi d'istruzione, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane e l'assicurato sia incapace al lavoro senza colpa propria.

1

Art. 4 cpv. 4 Il Consiglio federale può limitare, mediante ordinanza, la copertura assicurativa prevista per gli intervalli tra due servizi secondo l'articolo 3 capoverso 1 nonché in caso di congedi generali lunghi.

4

10. Legge del 25 settembre 195219 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 1a cpv. 1bis 1bis In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

17 18 19

RS 510.10 RS 520.1 RS 834.1

6076

Legge militare

Art. 9 cpv. 2bis 2bis Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 199520 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 10a

Indennità di base tra due servizi

Nel caso di servizi secondo l'articolo 30 capoverso 1 secondo periodo della legge militare del 3 febbraio 199521, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; nel caso di tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10.

L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

11. Legge del 25 giugno 198222 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 13 cpv. 2 lett. b 2

Sono parimente computati: b.

20 21 22

i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;

RS 510.10 RS 510.10 RS 837.0

6077

Legge militare

6078