14.073 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Professione di rappresentante nel procedimento esecutivo) del 29 ottobre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Professione di rappresentante nel procedimento esecutivo).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo l'intervento parlamentare seguente: 2011

M 10.3780

Modifica e integrazione della LEF. Professione di rappresentante dei creditori (N 17.12. 10, Rutschmann; S 30.5. 11)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-1915

7505

Compendio Con la presente revisione si intende permettere il libero accesso al mercato dei rappresentanti a titolo professionale delle parti nei procedimenti esecutivi in tutta la Svizzera.

Situazione iniziale Secondo il diritto vigente, i Cantoni hanno la facoltà di stabilire le condizioni alle quali una persona può rappresentare terzi a titolo professionale nel quadro di un procedimento esecutivo, ossia dinanzi agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Per il momento, soltanto pochi Cantoni hanno fatto uso di questa competenza. I rappresentanti a titolo professionale di un Cantone che non prevede alcuna condizione per l'autorizzazione non possono tuttavia avviare un'attività nei Cantoni che prevedono invece condizioni in tal senso.

Contenuto del progetto L'obiettivo della piena libera circolazione dei rappresentanti professionali dei creditori va conseguito abolendo l'attuale competenza cantonale di disciplinare la professione in questione nei procedimenti esecutivi. In tal modo tutte le persone aventi l'esercizio dei diritti civili sono autorizzate a rappresentare le parti nel procedimento esecutivo in tutta la Svizzera: il libero accesso al mercato è pertanto garantito. Ciò corrisponde alla prassi già esistente in molti Cantoni. La medesima norma deve essere applicata anche alle procedure sommarie previste dalla LEF. Al contempo, la revisione offre l'occasione per apportare taluni adeguamenti redazionali nel Codice di procedura civile.

7506

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

L'attuale articolo 27 LEF

Secondo l'attuale versione della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), la rappresentanza non professionale nei procedimenti esecutivi, ossia dinanzi agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti nonché nelle procedure civili, è ammessa senza restrizioni. Per contro, l'articolo 27 LEF prevede che i Cantoni abbiano la facoltà di stabilire le condizioni alle quali una persona può rappresentare terzi a titolo professionale. In particolare, i Cantoni possono prescrivere che le persone che intendono esercitare la professione di rappresentante nel procedimento esecutivo provino la loro capacità professionale e la loro moralità; possono inoltre esigere la prestazione di garanzie (art. 27 cpv. 1 LEF).

I Cantoni non sono tuttavia obbligati a emanare disposizioni in merito. La maggior parte di essi non ha fatto uso di tale competenza e pertanto sul loro territorio è ammesso senza restrizioni2 qualsiasi tipo di rappresentanza, per esempio tramite uffici d'incasso, fiduciarie, amministrazioni immobiliari e assicurazioni della protezione giuridica. Ginevra e Vaud, invece, hanno limitato la rappresentanza a titolo professionale: in entrambi i Cantoni la rappresentanza dinanzi agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti è riservata agli avvocati ai sensi della legge del 23 giugno 20003 sugli avvocati e ai cosiddetti «agenti giuridici» (agents d'affaires brevetés)4. Anche il Canton Ticino limita la rappresentanza a titolo professionale in questioni legate alla LEF permettendola, oltre che agli avvocati, soltanto ai fiduciari autorizzati5.

In merito alla libera circolazione intercantonale, la LEF prevede che i rappresentanti extracantonali siano ammessi alla professione di rappresentante in un Cantone, sempreché la loro capacità professionale e la loro moralità siano state accertate in modo adeguato (art. 27 cpv. 2 LEF). A tale riguardo, il Tribunale federale ha stabilito che un rappresentante proveniente da un Cantone che non prevede alcun obbligo di autorizzazione non si può appellare all'articolo 27 capoverso 2 LEF se vuole esercitare in un altro Cantone che prevede l'obbligo di autorizzazione, ma deve richiedere l'autorizzazione in quest'ultimo6.

1 2

3 4

5 6

RS 281.1 Roth/Walther, in: Staehelin/Bauer/Staehelin Daniel (ed.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2a edizione, Basilea 2010, Art. 27 N 4; Muster, in: Hunkeler (ed.), Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2a edizione, Basilea 2014, Art. 7 N 3.

RS 935.61 VD: loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg; RSV 179.11) del 20 mag.

1957; règlement concernant les représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27, al. 2, LP (RRPLP) del 15 lug. 1997 (RSV 280.07.1); GE: loi réglementant la profession d'agent d'affaires del 2 nov. 1927 (RSG E 6 20); règlement sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires del 4 set. 1928 (RSG E 6 20.01).

Legge del 1° dic. 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid; RL 11.1.4.1), art. 3 lett. c.

DTF 135 I 111

7507

Di fatto, tale normativa impedisce ai rappresentanti provenienti da un Cantone in cui non vi sono condizioni di ammissione di esercitare nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Ticino. È il caso degli uffici d'incasso e degli assicuratori di protezione giuridica di altri Cantoni, che sono esclusi dalla rappresentanza nei Cantoni in questione nonostante dispongano di norma della competenza e dell'esperienza necessarie per rappresentare le parti dinanzi ai locali uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Se un creditore intende promuovere un'esecuzione contro un debitore in uno di questi Cantoni, ma non desidera farlo personalmente, deve pertanto delegare un rappresentante autorizzato nel Cantone. Qualora invece incarichi un ufficio d'incasso del proprio Cantone, si aggiungono i costi dell'agente giuridico, che rendono la rivendicazione del credito molto più onerosa.

Sebbene tale normativa restringa la libera circolazione intercantonale, in una sentenza del 2008 il Tribunale federale ha stabilito che la competenza attribuita ai Cantoni dall'articolo 27 LEF di limitare la rappresentanza nel procedimento esecutivo deve essere considerata come lex specialis rispetto alla legge federale del 6 ottobre 19957 sul mercato interno (LMI), e che quindi essa prevale su quest'ultima8.

Il 30 settembre 2010 il consigliere nazionale Hans Rutschmann ha depositato la mozione 10.3780 dal tenore seguente: «Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 27 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), che garantisca il libero accesso al mercato svizzero ai rappresentanti dei creditori e renda possibile, a livello svizzero, la trasmissione elettronica di atti scritti nella procedura LEF conformemente al nuovo articolo 33a LEF (in vigore dal 1° gennaio 2011).» L'autore ha motivato l'intervento adducendo che l'attuale tenore dell'articolo 27 LEF è in contraddizione con la LMI. In alcuni Cantoni sono ammessi come rappresentanti soltanto gli «agenti giuridici» residenti nel Cantone e i creditori sono pertanto obbligati ad avviare il procedimento esecutivo nei confronti del loro debitore da soli oppure incaricando un «agente giuridico» (o un avvocato autorizzato).

Seguendo la proposta del nostro Consiglio del 17 novembre 2010, la mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale
il 17 dicembre 20109 e dal Consiglio degli Stati il 30 maggio 201110.

Il 13 settembre 2013 il nostro Collegio ha posto in consultazione un relativo avamprogetto. La procedura di consultazione si è conclusa il 31 dicembre 2013. Hanno preso posizione 26 Cantoni, 4 partiti nonché 21 organizzazioni e alcuni altri partecipanti. La revisione proposta è stata accolta molto positivamente. La maggioranza dei partecipanti, tra cui 19 Cantoni e i 4 partiti politici che si sono espressi, hanno sostenuto senza riserve la soluzione proposta. Altri partecipanti hanno almeno approvato l'estensione del diritto di rappresentanza dinanzi agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti. La proposta di ammettere la rappresentanza a titolo professionale per tutte le procedure sommarie previste dalla LEF è stata oggetto di qualche critica. Soltanto

7 8 9 10

RS 943.02 DTF 135 I 106 Boll. Uff. 2010 N 2159 Boll. Uff. 2011 S 356 seg.

7508

tre Cantoni e due altri partecipanti alla consultazione hanno respinto esplicitamente tutte le proposte. Per i risultati dettagliati della consultazione si rimanda al relativo rapporto11.

1.2

La normativa proposta

1.2.1

Rappresentanza dinanzi agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti

La presente revisione mira a garantire in tutta la Svizzera il libero accesso al mercato a coloro che esercitano la professione di rappresentante dei creditori. Tuttavia, introdurre la libera circolazione mantenendo la competenza conferita ai Cantoni dall'articolo 27 LEF di limitare la professione di rappresentante sul proprio territorio non porterebbe a un risultato soddisfacente. Infatti, in un Cantone che manterrebbe una normativa restrittiva del potere di rappresentanza, i rappresentanti locali potrebbero esercitare soltanto osservando tali condizioni, mentre i rappresentanti di altri Cantoni potrebbero farlo liberamente. Di conseguenza la facoltà dei Cantoni di limitare la professione di rappresentante deve essere completamente soppressa. Solo in tal modo è possibile evitare disparità di trattamento e attuare in maniera adeguata la richiesta della mozione.

Occorre considerare anche un altro aspetto: con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di procedura civile (CPC)12 è stato ampiamente realizzato anche l'obiettivo dichiarato di creare in Svizzera un unico circondario d'esecuzione13. Ciò significa che le modalità di esecuzione sono le stesse in tutto il Paese. Sotto questo profilo, la competenza conferita ai Cantoni dall'articolo 27 capoverso 1 LEF risulta obsoleta e pertanto deve essere abrogata.

La relativa proposta è stata in generale accolta molto positivamente anche in sede di consultazione; pochi sono stati i pareri critici14.

Secondo il nuovo diritto, tutte le persone che hanno l'esercizio dei diritti civili devono poter agire in qualità di rappresentante, quindi anche, e in particolare, le persone giuridiche (uffici d'incasso, assicuratori di protezione giuridica ecc.). Si tratta di una prassi già ampiamente diffusa15. Se le autorità competenti vengono a sapere che vi sono rappresentanti che agiscono, in singoli casi o addirittura sistematicamente, in modo abusivo e a svantaggio dei rappresentati, occorre presumere, applicando per analogia l'articolo 69 CPC, l'incapacità di condurre la causa e un'insufficiente rappresentanza a cui occorre porre rimedio. In determinati casi potrà 11 12 13

14 15

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > DFGP.

RS 272 Messaggio del 28 giu. 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593, qui 6755; Messaggio del 18 feb. 2009 concernente il decreto federale sull'approvazione e l'attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 18 feb. 2009, FF 2009 1435, qui 1468, 1469, 1479 e 1490.

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > DFGP.

Cfr. la decisione della corte d'appello del Cantone di Berna, ZK 11 184, del 16 mag.

2011; disponibile online all'indirizzo: www.justice.be.ch/justice/de/index/entscheide.

7509

pure essere effettuata un'informazione interna all'autorità o addirittura pubblica.

Nonostante le relative proposte espresse in sede di consultazione16, si può pertanto rinunciare a introdurre regole speciali che disciplinano questi casi.

Non sono toccate dalla presente revisione le normative cantonali vigenti che fissano condizioni particolari per l'assunzione di mandati in qualità di agente d'affari. Il Cantone di Lucerna, per esempio, richiede la patente lucernese di agente d'affari o un equivalente attestato di capacità di un altro Cantone17. Non si tratta in questo caso della rappresentanza di altre persone ai sensi dell'articolo 27 LEF.

1.2.2

Rappresentanza dinanzi a tribunali civili nelle procedure sommarie previste dalla LEF

Dall'entrata in vigore del CPC, il diritto federale disciplina in maniera esaustiva la rappresentanza dinanzi ai tribunali civili (art. 68 CPC). In linea di principio, per la rappresentanza professionale in giudizio vige il monopolio degli avvocati. Tuttavia, per le procedure sommarie applicabili a questioni relative alla LEF contemplate nell'articolo 251 CPC ­ che comprendono segnatamente tutte le decisioni pronunciate dai giudici preposti al rigetto dell'opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato ­ l'articolo 68 capoverso 2 lettera c CPC prevede che, oltre agli avvocati, siano autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio «i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF». Il 23 aprile 2012 il Tribunale federale ha deciso che, con l'entrata in vigore del CPC, l'articolo 27 LEF disciplini anche i requisiti per la professione di rappresentante nelle procedure sommarie di cui all'articolo 251 CPC18. In virtù dell'articolo 27 LEF i Cantoni possono dunque emanare prescrizioni sulla professione di rappresentante sia per la procedura dinanzi alle autorità d'esecuzione e fallimento sia per le procedure sommarie di cui all'articolo 251 CPC. Il Tribunale federale ha anche dichiarato ammissibile che i Cantoni fissino corrispondenti disposizioni applicabili esclusivamente alle procedure sommarie di cui all'articolo 251 CPC19. Se però i Cantoni non si sono avvalsi della competenza normativa loro conferita dall'articolo 27 LEF, la professione di rappresentante è ammessa senza restrizioni anche nelle procedure sommarie previste dalla LEF.

Come già rilevato, solo pochi Cantoni si sono avvalsi della competenza loro conferita dal vigente articolo 27 LEF, per cui quasi ovunque le persone aventi l'esercizio dei diritti civili hanno la facoltà di esercitare la professione di rappresentante. Ciò pare adeguato, dato che in particolare una procedura di rigetto può nella maggior parte dei casi essere condotta senza difficoltà anche da rappresentanti non abilitati all'esercizio dell'avvocatura; in sostanza, si tratta di una prosecuzione del procedimento esecutivo che è generalmente di scarsa complessità. Non è ammissibile limitare la facoltà di rappresentanza, per esempio agli assicuratori di protezione giuridica o agli uffici d'incasso, perché in tal modo si escluderebbero
senza motivo vari altri rappresentanti professionali. Mantenendo invariato il riferimento attuale all'articolo 27 LEF risultano pertanto ammessi a esercitare la professione di rappresentante 16 17 18 19

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > DFGP.

§ 8 EGSchKG Lucerna (SRL n. 290).

DTF 138 III 399 DTF 138 III 400

7510

tutte le persone (fisiche e giuridiche) aventi l'esercizio dei diritti civili. Dalle esperienze maturate a livello cantonale emerge che tale prassi non ha finora comportato difficoltà degne di nota. Anche questa proposta è stata per lo più accolta positivamente in sede di consultazione e criticata da pochi partecipanti20.

1.2.3

Agevolazione delle domande d'esecuzione presentate per via elettronica

La mozione chiede infine di rendere possibile, a livello svizzero, la trasmissione elettronica di atti scritti agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Dal 1° gennaio 2011 gli atti scritti possono essere fatti pervenire per via elettronica agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti (art. 33a LEF) tramite una piattaforma di trasmissione riconosciuta, conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 18 giugno 201021 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Gli atti possono inoltre essere trasmessi agli uffici d'esecuzione mediante il cosiddetto gruppo e-LEF ai sensi dell'ordinanza del DFGP del 9 febbraio 201122 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento. Anche in questo caso sussiste il suddetto problema che, quando l'ufficio di esecuzione competente si trova nei Cantoni di Ginevra o di Vaud, è sempre necessaria la rappresentanza di un avvocato o di un agente giuridico.

Il progetto di modifica dell'articolo 27 LEF eliminerebbe anche questa difficoltà: in futuro, ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili potrebbe infatti trasmettere gli atti in tutti i Cantoni anche per via elettronica.

1.2.4

Adeguamenti redazionali nel Codice di procedura civile

A causa della stretta correlazione tra il disegno e il diritto processuale, nel quadro della presente revisione devono essere apportati alcuni adeguamenti redazionali del CPC che non toccano i contenuti.

1.3

Interventi parlamentari

Proponiamo di togliere dal ruolo l'intervento parlamentare seguente, in quanto liquidato: ­

10.3780 Mozione Rutschmann. Modifica e integrazione della LEF. Professione di rappresentante dei creditori

Le modifiche proposte nel presente messaggio soddisfano completamente le richieste della mozione.

20 21 22

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RS 272.1 RS 281.112.1

7511

2

Commento ai singoli articoli

2.1

LEF

Art. 27

Rappresentanza nel procedimento esecutivo

L'articolo 27 capoverso 1 D-LEF stabilisce che ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili è abilitata a rappresentare un'altra persona in un procedimento esecutivo, e che ciò vale anche per i rappresentanti a titolo professionale. Il capoverso sostituisce i vigenti capoversi 1 e 2 LEF. Di conseguenza deve essere adeguato anche il titolo marginale.

In linea di principio, l'articolo 27 del disegno si applica soltanto al procedimento dinanzi agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Per la professione di rappresentante, l'attuale articolo 68 capoverso 2 lettera c CPC rinvia all'articolo 27 LEF; il proposto adeguamento di quest'ultimo ha quindi come conseguenza che anche nelle procedure sommarie previste dall'articolo 251 CPC tutte le persone aventi l'esercizio dei diritti civili saranno autorizzate a esercitare la professione di rappresentante. Pertanto non è necessario adeguare il CPC.

Nel disegno, l'attuale articolo 27 capoverso 3 LEF diventa pertanto l'articolo 27 capoverso 2: nel testo di legge occorre specificare che i costi della rappresentanza non possono essere accollati alla controparte. Ciò corrisponde al diritto vigente, anche se finora il tenore della legge vietava soltanto di accollare i costi della rappresentanza al debitore23. Il rinvio contenuto nell'articolo 68 capoverso 2 lettera c CPC non è applicabile a questo divieto24. La disposizione previgente25, che consentiva esplicitamente di accollare i costi di rappresentanza al debitore sottoposto alla procedura di rigetto26, è stata abrogata con l'entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011, anche se l'obiettivo non era di modificare la situazione giuridica.

Le spese ripetibili nella procedura di rigetto sono invece definite sulla base dell'articolo 95 e seguenti CPC27. Per la determinazione concreta delle spese sono dunque competenti i Cantoni (art. 96 CPC).

Il primo periodo del vigente articolo 27 capoverso 3 LEF, secondo cui nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante, può essere abrogato. L'intero diritto procedurale svizzero si fonda sul principio dell'assenza dell'obbligo di rappresentanza28: lo ius postulandi è parte della capacità processuale, la quale a sua volta rappresenta l'aspetto processuale della capacità di agire nel diritto civile29 e, per23 24 25 26

27

28

29

Riguardo al diritto vigente, cfr. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1 à 88, Losanna 1999, art. 27 N 51.

Riguardo al diritto vigente, cfr. Gilliéron, op. cit., art. 27 N 52; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, art. 27 N 33 Art. 62 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 set. 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, RU 1996 2937.

Decisione del Tribunale federale del 10 set. 2009, n. 5A_225/2009, consid. 3.2 con ulteriore riferimento; cfr. anche il messaggio dell'8 mag. 1991 concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), FF 1991 III 30.

Cfr. la sentenza dell'8 giu. 2012 del tribunale d'appello del Cantone di Sciaffusa, 40/2012/2, CAN 2013, n. 3, e la circolare n. 7 del 1° gen. 2011 del tribunale d'appello del Cantone di Berna «Parteientschädigung in Rechtsöffnungssachen».

Messaggio del 28 feb. 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, 3851: «In Svizzera, è tradizione consolidata che una parte possa condurre da sola un processo sino al Tribunale federale».

DTF 132 I 5

7512

tanto, spetta per legge a ogni persona maggiorenne e capace di discernimento. Non pare più necessario ribadire tale principio nella LEF.

2.2

Codice di procedura civile

A causa della stretta correlazione tra il disegno e il diritto processuale, nel quadro della presente revisione vanno effettuati alcuni adeguamenti del CPC. Si tratta di adeguamenti redazionali concernenti tutte le lingue o solo alcune di esse e che non modificano di per sé il diritto.

­

L'articolo 198 lettera d D-CPC menziona esplicitamente l'esclusione della procedura di conciliazione anche per le cause di annullamento di un'unione domestica registrata. Tale esclusione risulta già dall'articolo 307 CPC, che alla procedura di annullamento dell'unione domestica registrata applica le disposizioni sulla procedura di divorzio, nella quale la procedura di conciliazione non ha luogo (art. 198 lett. c CPC).

­

All'articolo 229 capoverso 1 lettera a la parte errata del periodo «o sono stati scoperti», riferita a nuovi elementi reali, è abrogata. Si tratta di un errore manifesto, dato che solo quelli sorti dopo il momento determinante possono essere nuovi fatti e mezzi di prova (nova) autentici, mentre quelli scoperti dopo tale momento non sono autentici (pseudonova).

­

L'articolo 230 capoverso 1 lettera b viene corretto nelle versioni tedesca e italiana («o» sostituisce «e»). La versione francese esprime già correttamente il fatto che una mutazione dell'azione durante il dibattimento è ammissibile se, oltre a essere date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1, la mutazione è fondata su nuovi fatti o mezzi di prova.

­

Nella versione italiana dell'articolo 234, la prima parte del primo periodo di entrambi i capoversi è adeguata alle altre due lingue.

­

I rinvii ai corrispondenti articoli del Codice delle obbligazioni sono corretti per adeguare le disposizioni dell'articolo 250 lettera c numeri 6, 7 e 13 alle modifiche nel frattempo intervenute nel diritto societario.

­

L'articolo 258 capoverso 1 della versione francese viene adeguato alle altre due versioni, corrette.

­

La frase introduttiva dell'articolo 305 è completata con la precisazione «segnatamente», come è usuale per le disposizioni che comprendono elenchi di questioni diverse da quelle menzionate all'articolo 248 alle quali è applicabile la procedura sommaria.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il disegno non ha ripercussioni per la Confederazione.

7513

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Con la presente revisione i Cantoni perderanno la loro competenza di disciplinare la rappresentanza a titolo professionale nei procedimenti esecutivi e nelle procedure sommarie previste dalla LEF secondo l'articolo 251 CPC. Non ne risultano tuttavia ripercussioni concrete per i Cantoni, salvo quelli di Ginevra, Vaud e Ticino. Il disegno non ha alcuna ripercussione per i Comuni.

3.3

Ripercussioni per l'economia

Le esecuzioni avviate ogni anno in Svizzera sono più di 2,5 milioni; il procedimento esecutivo è quindi una procedura molto diffusa. La creazione di un circondario d'esecuzione unificato su scala nazionale, in cui vigono norme identiche, permetterà di semplificare tale procedimento, consentendo ai creditori di risparmiare sui costi.

In futuro, un'impresa che intende farsi rappresentare nell'ambito del recupero di crediti potrebbe incaricare il medesimo rappresentante per tutta la Svizzera; la possibilità di farsi rappresentare da un ufficio d'incasso (e non più necessariamente da un avvocato) ridurrebbe in modo considerevole i costi, in particolare per le PMI.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201230 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 201231 sul programma di legislatura 2011­2015. Il progetto serve tuttavia ad adempiere una mozione trasmessa dalle Camere federali.

5

Subordinazione al freno alle spese

Il disegno non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale (Cost.)32, poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per costituire un credito d'impegno o un limite di spesa.

6

Costituzionalità e legalità

Il presente disegno si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 Cost., il quale conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile e procedura civile, e pertanto anche in materia di procedimenti esecutivi.

30 31 32

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101

7514