1 Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Progetto
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 12 agosto 20141; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20142, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20023 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue: Art. 10 cpv. 5 5
La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 gennaio 2019.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Essa entra in vigore il 1° febbraio 2015 con effetto sino al 31 gennaio 2019.
Minoranza (Pieren, Grin, Herzog, Keller Peter, Mörgeli) Non entrare in materia Minoranza (Portmann, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Wasserfallen) Art. 1 cpv. 3 Hanno diritto agli aiuti finanziari unicamente i richiedenti domiciliati in una regione in cui, dal 1° febbraio 2015, si è registrato un importante aumento della popolazione.
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1 2 3
FF 2014 5643 FF 2014 5667 RS 861
2014-2185
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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF
Minoranza (Wasserfallen, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Portmann) Art. 2 cpv. 1 lett. d, art. 3 cpv. 3, art. 4 cpv. 2bis, art. 5 cpv. 3, art. 6 cpv. 4, art. 7 cpv. 2 Abrogati Minoranza (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Art. 3 cpv. 1 lett. d Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:
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d.
il cui capitale proprio è inferiore a 50 000 franchi.
Minoranza (Portmann, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Wasserfallen) Art. 5 cpv. 1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica coprono al massimo un quarto delle spese d'investimento e di gestione. Non possono eccedere 3500 franchi per posto e per anno.
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Minoranza (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Art. 5 cpv. 4 4
Gli aiuti finanziari sono concessi per due anni al massimo.
Minoranza (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Art. 5 cpv. 5 Se dopo il primo anno d'esercizio il grado d'occupazione è pari ad almeno l'80 per cento, la struttura non ha più diritto agli aiuti finanziari.
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Minoranza (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Art. 5 cpv. 6 6
Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto per i posti di custodia non occupati.
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