Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2014 e 2015 del 26 febbraio 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti i seguenti contratti e le seguenti convenzioni: convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; contratto del 1° luglio 2009 tra i Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che hanno scelto l'opzione di hosting, e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sulla costituzione di un consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel sistema della ditta Unisys (Svizzera) SA nell'ambito delle votazioni popolari federali; contratto di licenza di software del 1°luglio 2009 tra il Cantone di Zurigo, in quanto detentore della proprietà intellettuale del sistema di voto elettronico, e il consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in occasione delle votazioni federali, cantonali e comunali composto dai Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sul rilascio dei diritti di utilizzazione del software «Vote électronique»; convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali e cantonali; convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;

1 2

RS 161.1 RS 161.5

2014-0185

1599

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

esaminate le seguenti richieste dei Cantoni di Berna del 18 dicembre 2013, Lucerna dell'8 ottobre 2013, Friburgo del 24 settembre 2013, Soletta del 17 dicembre 2013, Basilea Città del 15 ottobre 2013, Sciaffusa del 24 settembre 2013, San Gallo del 30 settembre 2013, Grigioni del 17 settembre 2013, Argovia del 18 settembre 2013, Turgovia del 24 settembre 2013, Neuchâtel del 21 gennaio 2014 e Ginevra del 29 gennaio 2014, decreta: 1.

Le richieste dei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra concernenti un'autorizzazione per la sperimentazione del voto elettronico soddisfano le esigenze degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

La sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali del 18 maggio 2014, 28 settembre 2014, 30 novembre 2014, 8 marzo 2015, 14 giugno 2015 e 29 novembre 2015 è autorizzata alle condizioni seguenti:

1600

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Berna

3 4

federale

Concerne le votazioni a livello

Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)

13 478

1,86 %

­

­

Sistema GE (ospitante)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Lucerna

3 811

1,43 %

­

­

Sistema GE (ospitante)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Friburgo

4 352

2,28 %

­

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Soletta

2 597

1,48 %

­

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Basilea Città

7 000

6,14 %

­

­

Sistema GE (ospitante)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Sciaffusa

1 077

2,13 %

­

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

San Gallo

5 426

1,72 %

­

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Grigioni

3 079

2,26 %

­

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Stato: febbraio 2014.

Senza Svizzeri all'estero aventi diritto di voto (art. 27f cpv. 2 ODP).

1601

L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

comunale

Quota massima, senza gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto (art. 27f cpv. 2 ODP)

cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

Percentuale dell'elettorato cantonale 4

Svizzeri in patria

Percentuale dell'elettorato cantonale

Cantone

Cifre indicative concernenti l'elettorato ammesso (numero degli aventi diritto di voto)3

Svizzeri all'estero

Condizioni

18 maggio 2014, 28 settembre 2014, 30 novembre 2014, 8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

Quota massima, senza gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto (art. 27f cpv. 2 ODP)

Concerne le votazioni a livello

Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Turgovia

3 000

1,83 %

­

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

358

0,32 %

25 000

22,63 %

Sistema NE

30 %

Tutto il territorio (aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico [Guichet unique])

21 299

8,74 %

70 959

29,12 %

Sistema GE

30 %

Tutto il territorio5

Neuchâtel

Ginevra

federale

L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

comunale

­

cantonale

1,87 %

Percentuale dell'elettorato cantonale 4

7 600

Svizzeri in patria

Percentuale dell'elettorato cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

Argovia

Cantone

5

Cifre indicative concernenti l'elettorato ammesso (numero degli aventi diritto di voto)3

Svizzeri all'estero

Condizioni

18 maggio 2014, 28 settembre 2014, 30 novembre 2014, 8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015

Per ogni votazione popolare il Cantone comunica alla Cancelleria federale da quali Comuni provengono gli aventi diritto di voto che parteciperanno alla sperimentazione. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare solo se la scelta dei Comuni non comporta un superamento delle quote del 30 % dell'elettorato cantonale e del 10 % dell'elettorato svizzero.

1602

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

b.

c.

d.

e.

l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12.00 del sabato precedente la domenica della votazione; la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; in via eccezionale, per le votazioni fino al 14 giugno 2015, i Cantoni di Soletta e dei Grigioni possono effettuare la decrittazione il giorno precedente alle ore 18; tutti i Cantoni adottano misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione; i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; i Cantoni sono responsabili della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi.

3.

Il Consiglio federale conferisce alla Cancelleria federale la competenza di autorizzare sperimentazioni che rispettano i limiti del campo d'applicazione territoriale stabiliti nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettera a ODP.

4.

Se le sperimentazioni dovessero essere eseguite sulla base di un sistema modificato in modo sostanziale, i Cantoni interessati sono tenuti a richiedere una nuova autorizzazione di principio.

5.

La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione ai Cantoni.

26 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

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