Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra del 20 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20132, decreta: Art. 1 Alla Costituzione del Cantone di Ginevra3, accettata nella votazione popolare del 14 ottobre 2012, è accordata la garanzia federale.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2014

Consiglio nazionale, 20 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 2 3

RS 101 FF 2013 7969 FF 2013 7977

2013-2651

2701

Garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra. DF

2702