Decreto federale Disegno che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20152021 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20143, decreta:
Art. 1 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1900 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.
Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare:
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a.
fideiussioni della Confederazione per prestiti concessi dalla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;
b.
fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.
Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2021.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 101 RS 842 FF 2014 5493
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Stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20152021. DF
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