Legge federale Disegno concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LPV) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20142,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione di valori patrimoniali di persone straniere politicamente esposte o di persone a loro vicine, se è presumibile che tali valori siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

1 2

a.

persone straniere politicamente esposte: le persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale;

b.

persone vicine: le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui alla lettera a;

c.

valori patrimoniali: i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili.

RS 101 FF 2014 4555

2013-1214

4643

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Sezione 2: Blocco di valori patrimoniali Art. 3

Blocco in vista dell'assistenza giudiziaria

In vista di un'eventuale collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali in Svizzera:

1

2

a.

che sottostanno alla facoltà di disporre di persone straniere politicamente esposte o di persone a loro vicine;

b.

i cui aventi economicamente diritto sono persone straniere politicamente esposte o persone a loro vicine; o

c.

che appartengono a una persona giuridica: 1. attraverso la quale persone straniere politicamente esposte o persone a loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o 2. i cui aventi economicamente diritto sono dette persone straniere politicamente esposte o persone a loro vicine.

Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti: a.

il governo o taluni membri del governo dello Stato di provenienza hanno perso o sono in procinto di perdere il potere;

b.

il livello di corruzione nello Stato di provenienza è notoriamente elevato;

c.

è presumibile che i valori patrimoniali siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini;

d.

la tutela degli interessi della Svizzera richiede il blocco di tali valori patrimoniali.

Prima di ordinare il blocco e salvo se vi è pericolo nel ritardo, il Consiglio federale s'informa sulla posizione dei principali Stati partner e organizzazioni internazionali circa i provvedimenti di blocco. Di regola, esso coordina la sua azione, dal punto di vista temporale e materiale, con l'azione di tali Stati e organizzazioni.

3

Art. 4

Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento dell'assistenza giudiziaria

1 In vista dell'apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può decidere il blocco di valori patrimoniali in Svizzera:

a.

che sottostanno alla facoltà di disporre di persone straniere politicamente esposte o di persone a loro vicine;

b.

i cui aventi economicamente diritto sono persone straniere politicamente esposte o persone a loro vicine; o

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Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

c.

2

che appartengono a una persona giuridica: 1. attraverso la quale persone straniere politicamente esposte o persone a loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o 2. i cui aventi economicamente diritto sono dette persone straniere politicamente esposte o persone a loro vicine.

Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti: a.

i valori patrimoniali sono stati oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza;

b.

lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza giudiziaria a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno (situazione di dissesto);

c.

la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimoniali.

Il blocco è ammissibile anche se, dopo la presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria, la collaborazione con lo Stato di provenienza risulta esclusa poiché sussistono motivi per ritenere che il procedimento nello Stato di provenienza non sia conforme ai principi procedurali determinanti di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19813 sull'assistenza internazionale in materia penale e sempre che la tutela degli interessi della Svizzera lo esiga.

3

Art. 5

Adeguamento e pubblicazione e delle liste

Se il blocco di cui all'articolo 3 viene disposto sotto forma di ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può adeguare la lista nominativa delle persone interessate dal blocco in allegato a tale ordinanza. Dopo avere consultato gli altri dipartimenti interessati, può stralciare dalla lista o aggiungervi persone straniere politicamente esposte o persone a loro vicine, se lo esige il coordinamento internazionale con i principali Paesi partner o la tutela degli interessi della Svizzera.

1

Il DFAE stralcia immediatamente dalla lista le persone nei confronti delle quali il blocco si rivela ingiustificato.

2

La lista nominativa delle persone in allegato all'ordinanza di blocco è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale. Essa può contenere dati personali e dati degni di particolare protezione, segnatamente riguardanti l'appartenenza attuale o passata a un partito o l'esistenza di azioni giudiziarie o di sanzioni penali e amministrative.

3

3

RS 351.1

4645

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Art. 6

Durata del blocco

Il blocco dei valori patrimoniali di cui all'articolo 3 ha una durata massima di quattro anni. Può essere prorogato di volta in volta di un anno se lo Stato di provenienza ha espresso la propria volontà di collaborare nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. La durata massima del blocco è di dieci anni.

1

I valori patrimoniali bloccati conformemente all'articolo 4 lo rimangono sino al passaggio in giudicato della decisione di confisca. Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è introdotta un'azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco pronunciata secondo l'articolo 4.

2

Art. 7

Obbligo di notifica e di informazione

Le persone o istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all'articolo 3 devono immediatamente notificare tali valori patrimoniali all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione).

1

Le persone o istituzioni che, pur non detenendoli né gestendoli in Svizzera, vengono a conoscenza di tali valori patrimoniali in virtù delle loro funzioni, devono segnalarli immediatamente all'Ufficio di comunicazione.

2

In base alle indicazioni ricevute conformemente al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può chiedere informazioni concernenti valori patrimoniali oggetto di un blocco disposto conformemente alla presente legge a qualsiasi persona o istituzione che potrebbe detenere o gestire tali valori.

3

Le persone e istituzioni di cui ai capoversi 1­3 devono inoltre, su richiesta dell'Ufficio di comunicazione, fornire tutte le informazioni e tutti i documenti relativi ai valori patrimoniali annunciati necessari all'esecuzione della presente legge, sempre che dispongano di tali informazioni.

4

Gli avvocati e i notai non sono sottoposti all'obbligo di notifica e di informazione nella misura in cui sono soggetti al segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 del Codice penale4.

5

6 L'Ufficio di comunicazione trasmette al DFAE e all'Ufficio federale di giustizia (UFG) le informazioni ricevute conformemente ai capoversi 1­3. Il Consiglio federale disciplina le modalità di collaborazione tra il DFAE, l'UFG e l'Ufficio di comunicazione nell'ambito della presente legge.

Art. 8

Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati

Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco conformemente alla presente legge continuano ad amministrare i valori patrimoniali anche dopo il loro blocco. In caso di rischio di rapido deprezzamento o di manutenzione costosa dei valori, esse informano immediatamente il DFAE.

1

4

RS 311.0

4646

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Le persone o istituzioni che amministrano i valori patrimoniali conformemente al capoverso 1 devono, su richiesta del DFAE, fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari relativi al blocco e alla gestione dei valori patrimoniali.

2

I principi che disciplinano il collocamento dei valori patrimoniali sequestrati si applicano per analogia all'amministrazione dei valori patrimoniali bloccati conformemente alla presente legge.

3

Il DFAE può ordinare i provvedimenti necessari per prevenire un rischio di rapido deprezzamento o una manutenzione costosa dei valori, compresa la realizzazione immediata secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento. Ai proventi della realizzazione si applica il capoverso 1.

4

Se i valori patrimoniali sono bloccati anche nell'ambito di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria, la loro gestione incombe esclusivamente all'autorità responsabile di tale procedimento. Quest'ultima informa il DFAE prima di ordinare la revoca del blocco.

5

Art. 9

Liberazione di valori patrimoniali bloccati

Eccezionalmente, in particolare nei casi di rigore o se lo esige la tutela di importanti interessi della Svizzera, il DFAE può autorizzare la liberazione di una parte dei valori patrimoniali bloccati.

Art. 10

Soluzione negoziale

Durante il blocco, il Consiglio federale può incaricare il DFAE di cercare una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale dei valori patrimoniali bloccati. Gli articoli 17­19 si applicano per analogia a tale restituzione.

1

2

La soluzione negoziale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.

3

Sezione 3: Provvedimenti di sostegno Art. 11

Principio

La Confederazione può sostenere lo Stato di provenienza nei suoi sforzi per ottenere la restituzione di valori patrimoniali bloccati.

5

RS 281.1

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Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Art. 12

Assistenza tecnica

Dopo essersi consultati, il DFAE e l'UFG possono fornire assistenza tecnica allo Stato di provenienza.

1

2

In particolare possono: a.

contribuire a formare le autorità competenti e prestare loro consulenza giuridica;

b.

organizzare conferenze e incontri bilaterali e multilaterali;

c.

inviare esperti nello Stato di provenienza.

Il DFAE coordina tali provvedimenti con gli altri dipartimenti interessati e può collaborare con istituzioni nazionali e internazionali qualificate ai fini della loro attuazione.

3

Art. 13

Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza

L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al servizio omologo estero nello Stato di provenienza qualsiasi informazione, anche di natura bancaria, ottenuta conformemente alla presente legge per consentire a tale Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera o di completare una domanda non sufficientemente motivata.

1

La trasmissione delle informazioni che l'Ufficio di comunicazione ha ottenuto conformemente alla presente legge avviene secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 30, 31 lettere b e c nonché 32 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro. L'articolo 30 capoverso 4 lettera a numero 1 di detta legge non è applicabile.

2

Prima di trasmettere informazioni ottenute conformemente alla presente legge, l'Ufficio di comunicazione consulta l'UFG e il DFAE.

3

Sezione 4: Confisca di valori patrimoniali Art. 14

Condizioni e procedura

Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un'azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.

1

Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:

2

a.

6

sottostanno alla facoltà di disporre di una persona straniera politicamente esposta o di persone a essa vicine oppure di cui dette persone sono gli aventi economicamente diritto;

RS 955.0

4648

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

3

b.

sono di provenienza illecita, e che

c.

sono stati bloccati dal Consiglio federale in vista di una confisca conformemente all'articolo 4.

Non può essere fatta valere la prescrizione dell'azione penale o della pena.

In caso di ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il procedimento di confisca è sospeso sino all'esito del procedimento di assistenza giudiziaria.

4

Art. 15

Presunzione d'illiceità

La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 1

a.

il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali o che ne è l'avente economicamente diritto è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all'esercizio della funzione pubblica della persona straniera politicamente esposta;

b.

il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona straniera politicamente esposta era notoriamente elevato nel periodo in cui quest'ultima esercitava la funzione pubblica.

La crescita è esorbitante se vi è una notevole sproporzione, inspiegabile in base all'esperienza normale e al contesto del Paese, tra il reddito legittimo conseguito dalla persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali e l'aumento del patrimonio in questione.

2

La presunzione è infirmata se la liceità dell'acquisizione dei valori patrimoniali è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.

3

Art. 16

Diritti di terzi

Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali: a.

un'autorità svizzera fa valere diritti; o

b.

una persona che non è vicina alla persona straniera politicamente esposta ha acquistato in buona fede diritti reali: 1. in Svizzera, o 2. all'estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera.

4649

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Sezione 5: Restituzione di valori patrimoniali Art. 17

Principio

La restituzione dei valori patrimoniali mira a: a.

migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza; o

b.

rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza, contribuendo in tal modo a lottare contro l'impunità.

Art. 18

Procedura

I valori patrimoniali confiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d'interesse pubblico.

1

Il Consiglio federale può concludere accordi per disciplinare le modalità di restituzione. Nei limiti del possibile, esso associa le organizzazioni non governative al processo di restituzione.

2

3

Tali accordi possono disciplinare segnatamente: a.

il genere di programmi d'interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;

b.

l'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;

c.

i partner coinvolti nella restituzione;

d.

il controllo e il monitoraggio dell'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.

4 In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione da parte del DFAE.

Art. 19

Spese procedurali

Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione di valori patrimoniali nonché dei provvedimenti di sostegno.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce caso per caso l'ammontare dell'importo forfetario e le eventuali modalità di ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni interessati, dopo averli sentiti.

4650

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Sezione 6: Tutela giurisdizionale Art. 20

Domanda di cancellazione

Le persone fisiche e giuridiche i cui nomi sono elencati in allegato all'ordinanza di blocco possono presentare al DFAE una domanda motivata di cancellazione del proprio nome.

1

2

Il DFAE decide in merito alla domanda.

Art. 21

Ricorso

Le decisioni adottate in virtù della presente legge sono impugnabili conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa non è applicabile.

2

3

Le ordinanze di blocco non sono impugnabili

Sezione 7: Assistenza tra autorità svizzere, trattamento dei dati e rapporto Art. 22

Assistenza tra autorità svizzere

Su richiesta, le autorità federali e cantonali comunicano, al DFAE e al DFF le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione della presente legge.

1

Su richiesta, il DFAE comunica alle autorità federali di vigilanza nonché alle autorità federali e cantonali di assistenza giudiziaria e di perseguimento penale le informazioni e i dati personali di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali.

2

L'UFG o l'autorità competente per il disbrigo della domanda di assistenza in materia penale informa il DFAE qualora:

3

7 8

a.

una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone straniere politicamente esposte o di persone a loro vicine non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente; o

b.

sussistano motivi per ritenere che un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sia possibile in base all'articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19818 sull'assistenza internazionale in materia penale; o

c.

una domanda di assistenza giudiziaria già pendente debba essere respinta conformemente all'articolo 2 lettera a della legge sull'assistenza internazionale in materia penale in un procedimento di assistenza giudiziaria.

RS 172.021 RS 351.1

4651

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Art. 23

Trattamento dei dati

Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente legge e delle ordinanze di blocco. Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.

Art. 24

Rapporto

Dopo aver consultato gli altri dipartimenti interessati, il DFAE trasmette ogni anno alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui provvedimenti adottati in applicazione della presente legge.

Sezione 8: Disposizioni penali Art. 25

Violazione del blocco dei valori patrimoniali

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza l'autorizzazione del DFAE, esegue pagamenti o trasferimenti da conti bloccati oppure libera valori patrimoniali bloccati.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 250 000 franchi.

Art. 26

Violazione dell'obbligo di notifica e di informazione

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di notifica e di informazione di cui all'articolo 7.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

Art. 27

Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa, se: a.

la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e se

b.

per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 28

Competenza

La legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

1

9

RS 313.0

4652

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiuti i presupposti per una pena o misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73­82 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

2

Art. 29

Riunione del perseguimento penale

Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché:

1

a.

vi sia stretta una connessione materiale;

b.

la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante; e

c.

la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 30

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 31

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

La legge federale del 1° ottobre 201010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI) è abrogata.

1

2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 3 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

10 11 12

del Consiglio federale concernenti: 3. il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del ...12 sui valori patrimoniali di provenienza illecita;

RU 2011 275 RS 173.32 RS ...; FF 2014 4643

4653

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte. LF

Art. 35 lett. d Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: d.

le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del ...13 sui valori patrimoniali di provenienza illecita.

2. Legge federale dell'11 aprile 188914 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 44 F. Riserva delle disposizioni speciali 1. Realizzazione degli oggetti confiscati

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del ... 15 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.

Art. 32

Disposizioni transitorie

I valori patrimoniali che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono bloccati per decisione del Consiglio federale conformemente all'articolo 2 LRAI16 o all'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale restano bloccati. Il blocco è equiparato a un blocco ordinato secondo l'articolo 4.

1

La presente legge si applica alle azioni di confisca presentate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alla LRAI e ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 33

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

13 14 15 16

RS ...; FF 2014 4643 RS 281.1 RS ...; FF 2014 4643 RU 2011 275

4654