Procedura di consultazione

Commissioni parlamentari 13.479 Iv. pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva Nel campo delle distribuzioni di dividendi operate nell'ambito di gruppi puņ essere consentito al contribuente di adempiere al proprio obbligo fiscale attraverso la notifica invece del pagamento dell'imposta. In tal caso il contribuente č tenuto a dichiarare e notificare il reddito imponibile entro 30 giorni dal momento in cui č sorto il credito fiscale. Scaduto il termine inutilizzato, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Con il progetto preliminare la maggioranza della Commissione chiede pertanto una nuova normativa, secondo cui la richiesta di ricorrere alla procedura di notifica sia possibile anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni, senza che il diritto di ricorrere a tale procedura si estingua.

Inizio della consultazione: 12 dicembre 2014 Termine della consultazione: 6 marzo 2015 La documentazione puņ essere ottenuta presso: Servizi del Parlamento, Segreteria CET, Palazzo Federale, 3003 Berna , tel. 058 322 91 96, fax 058 322 96 57, www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/13-479/Seiten/ default.aspx La documentazione della consultazione puņ essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

23 dicembre 2014

2014-3333

Cancelleria federale

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Procedura di consultazione

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