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Termine per la raccolta delle firme: 30 marzo 2016

Iniziativa popolare federale «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti», presentata il 4 settembre 2014; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti», presentata il 4 settembre 2014, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Alt Jakob, Rainstrasse 4, 8955 Oetwil an der Limmat 2. Berli Rudolf, Rue des Gares 15, 1201 Genève

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2014-2496

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Iniziativa popolare federale

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Bieri Hans, Grossackerstrasse 7, 8135 Langnau am Albis Bolay Charles-Bernard, Chemin de la Branche 7, 1272 Genolier Buchwalder Florian, Spitzenbühl 1, 4253 Liesberg Corminboeuf Pascal, Vy-d'Avenches 43, 1564 Domdidier Cruchon Pablo, Rue de la Gare 4, 1607 Palézieux D'Andrea Luigi, Rue de l'Evole 35, 2000 Neuchâtel Fragnière Max, La Fille-Dieu 4, 1680 Romont Gétaz Raymond, Le Montois 1, 2863 Undervelier Glättli Balthasar, Hönggerstrasse 148, 8037 Zürich Graff Noé, Chemin de Fleuri 1, 1268 Begnins Gröbly Thomas, Burghaldenstrasse 5, 5400 Baden Held Christine, Oberseeweg 28b, 8853 Lachen Hemmeler Maïga Valentina, Rue des Ronzades 9, 1227 Les Acacias Huber Hansuli, Büelhüsli 1, 8479 Altikon Micheletti Tognetti Angela, Via Mezzavilla 36, 6503 Bellinzona Minkner Ulrike, La Souriche, 2610 Mont-Soleil Molina Fabian, Breitenacherstrasse 15, 8308 Illnau Pasquier Isabelle, Rue Jacques-Dalphin 46bis, 1227 Carouge Rechsteiner Jörg, Linde 6, 9565 Rothenhausen Sauvin Philippe, Avenue Pictet-de-Rochemont 29, 1207 Genève Sekinger Urs, Ackersteinstrasse 47, 8049 Zürich Spahn Samuel, Spreitenbacherstrasse 35, 8953 Dietikon Tombez Pierre-André, Route de Villard 9A, 1585 Salavaux Ziegler Jean, Chemin de la Croix-de-Plomb 13A, 1281 Russin Zisyadis Josef, Avenue des Bains 16, 1007 Lausanne

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Uniterre, Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne e pubblicata nel Foglio federale del 30 settembre 2014.

16 settembre 2014

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 104c5

Sovranità alimentare

Al fine di attuare la sovranità alimentare, la Confederazione promuove un'agricoltura contadina indigena, rimunerativa e diversificata, che fornisca derrate alimentari sane e confacenti alle aspettative sociali ed ecologiche della popolazione.

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La Confederazione provvede affinché l'approvvigionamento in derrate alimentari indigene e in alimenti indigeni per animali sia preponderante e la loro produzione preservi le risorse naturali.

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La Confederazione prende provvedimenti efficaci allo scopo di: a.

favorire l'aumento della popolazione attiva nell'agricoltura e la varietà delle strutture;

b.

preservare le superfici coltivabili, segnatamente quelle per l'avvicendamento delle colture, sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

c.

garantire il diritto dei contadini all'utilizzo, alla moltiplicazione, allo scambio e alla commercializzazione delle sementi.

La Confederazione vieta l'impiego nell'agricoltura di organismi geneticamente modificati, nonché di piante e animali risultanti da nuove tecnologie di modifica o ricombinazione non naturale del genoma.

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La Confederazione ha segnatamente i compiti seguenti: a.

sostiene la creazione di organizzazioni contadine che mirino ad assicurare l'adeguatezza tra l'offerta dei contadini e i bisogni della popolazione;

b.

garantisce la trasparenza del mercato e favorisce la fissazione di prezzi equi in ciascuna filiera;

c.

rafforza gli scambi commerciali diretti tra contadini e consumatori, nonché le strutture regionali di trasformazione, di stoccaggio e di commercializzazione.

La Confederazione presta particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei salariati agricoli e provvede ad armonizzarle sul piano federale.

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7 Per preservare e sviluppare la produzione indigena, la Confederazione riscuote dazi sull'importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari e regola il volume di tali importazioni.

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RS 101 Il numero definitivo del presente articolo sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Iniziativa popolare federale

Per favorire una produzione conforme alle norme sociali e ambientali svizzere, la Confederazione riscuote dazi sull'importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari non conformi a tali norme e può vietarne l'importazione.

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9 La Confederazione non accorda alcuna sovvenzione all'esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari.

10 La Confederazione assicura l'informazione e la sensibilizzazione sulle condizioni di produzione e di trasformazione delle derrate alimentari indigene e importate. Può stabilire norme di qualità a prescindere dalle norme internazionali.

Art. 197 n. 126 12. Disposizione transitoria dell'articolo 104c (Sovranità alimentare) Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le disposizioni legali necessarie all'esecuzione dell'articolo 104c entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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