14.037 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni e Vaud del 14 maggio 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni e Vaud.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-0572

3183

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni e Vaud. Le modifiche costituzionali concernono ambiti molto diversi.

Esse sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale necessita dell'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Zurigo: ­

l'abrogazione del referendum costruttivo;

nel Cantone di Berna: ­

la promozione della fusione dei Comuni;

nel Cantone di Zugo: ­

il sistema maggioritario per gli esecutivi;

­

il metodo di elezione del Gran Consiglio;

­

la regola sull'incompatibilità per parenti e affini;

­

la regola sull'incompatibilità per i membri del Consiglio di Stato;

nel Cantone di Soletta: ­

l'attribuzione al Cantone della competenza in materia di scuole speciali di pedagogia curativa;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

la riscossione di una tassa di soggiorno da parte del Cantone;

nel Cantone dei Grigioni: ­

l'abrogazione del referendum straordinario delle autorità;

nel Cantone di Vaud: ­

l'adeguamento della terminologia costituzionale alla modifica del Codice civile concernente la protezione dei minori e degli adulti.

Tutte queste modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale; la garanzia federale deve dunque essere conferita.

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Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Zurigo

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012

Nella votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Zurigo hanno approvato l'abrogazione dell'articolo 35 della Costituzione cantonale del 27 febbraio 20051 (Cost./ZH) (Abrogazione del referendum costruttivo) con 201 080 voti favorevoli e 136 286 voti contrari. Con lettera del 7 novembre 2012 il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Abrogazione del referendum costruttivo

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 35

Art. 35 Abrogato

Referendum con controprogetto popolare 1 3000 aventi diritto di voto possono chiedere il referendum presentando un controprogetto elaborato entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo osteggiato.

2 Il Gran Consiglio si pronuncia sul controprogetto.

Il referendum costruttivo rappresentava un'alternativa al referendum normale e necessitava, come quest'ultimo, di soltanto 3000 firme. È stato introdotto con la nuova Costituzione del 2005 ed è stato impiegato varie volte. Per due volte un controprogetto è riuscito. In questi casi si è giunti a una complicata procedura di voto con varie domande principali e risolutive per le quali, rispetto ad altri oggetti presentati contemporaneamente, si è registrato un calo della partecipazione al voto.

Il Consiglio di Stato ha pertanto proposto l'abrogazione di tale istituto. Il disciplinamento dei diritti politici in materia cantonale spetta ai Cantoni (cfr. art. 39 della Costituzione federale, Cost.2).

La modifica della Cost./ZH è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1 2

RS 131.211 RS 101

3185

1.2

Costituzione del Cantone di Berna

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012

Nella votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Berna hanno approvato i nuovi capoversi 4 e 5 dell'articolo 108, la modifica dei capoversi 2 e 3 dello stesso articolo, nonché la modifica del capoverso 3 dell'articolo 113 della Costituzione cantonale del 6 giugno 19933 (Cost./BE) (Promozione della fusione dei Comuni) con 166 672 voti favorevoli e 102 406 voti contrari. Con lettera del 7 novembre 2012 il Consiglio di Stato del Cantone di Berna ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Promozione della fusione dei Comuni

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 108 cpv. 2 e 3 2 Il Gran Consiglio può decidere di creare o sopprimere un Comune, nonché di modificarne il territorio. I Comuni direttamente interessati devono essere sentiti.

3 La soppressione di un Comune richiede il consenso del Comune medesimo.

Art. 108 cpv. 2 e 3 nonché cpv. 4 e 5 2 Il Consiglio di Stato approva la creazione, la soppressione o la modifica del territorio dei Comuni nonché la loro fusione, se i Comuni direttamente interessati vi hanno acconsentito. Se nega l'approvazione, decide il Gran Consiglio.

3 Il Gran Consiglio può disporre la fusione di Comuni contro la loro volontà, laddove lo esigano interessi comunali, regionali o cantonali. I Comuni direttamente interessati devono essere previamente sentiti.

4 La legge disciplina i dettagli, in particolare le condizioni e la procedura per disporre una fusione tra Comuni contro la loro volontà.

5 Il Cantone promuove la fusione di Comuni.

Art. 113 cpv. 3 Mediante la perequazione finanziaria devono essere compensate le diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni e ricercate condizioni equilibrate d'imposizione fiscale.

Art. 113 cpv. 3 3 Mediante la perequazione finanziaria devono essere compensate le diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni e ricercate condizioni equilibrate d'imposizione fiscale. Nei casi previsti dalla legge è possibile ridurre o rifiutare prestazioni vincolate alla perequazione finanziaria.

3

Il Cantone di Berna conta 382 Comuni, ossia il numero più elevato a livello nazionale. Molti di questi hanno meno di 500 abitanti e pertanto le fusioni tra Comuni non sono rare. La novità consiste nel fatto che il Consiglio di Stato viene abilitato ad approvare la modifica del territorio dei Comuni. Il Gran Consiglio può disporre la fusione di Comuni contro la loro volontà, laddove lo esigano interessi comunali, regionali o cantonali; la sua decisione sottostà a referendum facoltativo. La Costituzione cantonale disciplina così un nuovo aspetto dell'autonomia comunale, la cui portata è determinata dal diritto cantonale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.).

3

RS 131.212

3186

Il periodo aggiunto all'articolo 113 capoverso 3 Cost./BE consente, nei casi previsti dalla legge, di ridurre o rifiutare prestazioni vincolate alla perequazione finanziaria cantonale. Anche quest'ultima rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.

Le modifiche della Cost./BE sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3

Costituzione del Cantone di Zugo

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 9 giugno 2013 e del 22 settembre 2013

Nella votazione popolare cantonale del 9 giugno 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone di Zugo hanno approvato la modifica dei capoversi 2 e 3 del Paragrafo 78 della Costituzione cantonale del 31 gennaio 18944 (Cost./ZG) (Iniziativa per l'elezione degli esecutivi secondo il sistema maggioritario) con 19 420 voti favorevoli e 11 498 voti contrari.

Il 22 settembre 2013 gli aventi diritto di voto hanno approvato inoltre le seguenti modifiche della Cost./ZG: ­

con 26 497 voti favorevoli e 6392 voti contrari, la modifica e il complemento del Paragrafo 38 nonché il nuovo capoverso 2a del Paragrafo 78 della Cost./ZG (Attribuzione dei seggi in Gran Consiglio);

­

con 27 756 voti favorevoli e 5282 voti contrari, la modifica del Paragrafo 20 della Cost./ZG (Incompatibilità per parenti e affini);

­

con 27 908 voti favorevoli e 5112 voti contrari, la modifica del capoverso 2 del Paragrafo 45 della Cost./ZG (Incompatibilità per membri del Consiglio di Stato).

Con lettera del 21 ottobre 2013 la Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Sistema maggioritario per gli esecutivi

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 78 cpv. 2 e 3 2 In queste elezioni, appena che in un circondario debbano essere eletti più di due membri nella stessa autorità, dev'essere applicato il sistema proporzionale (rappresentanza delle minoranze).

3 I membri dei tribunali sono eletti secondo il sistema maggioritario.

§ 78 cpv. 2 e 3 2 Nelle elezioni di membri del Gran Consiglio e del Consiglio comunale, appena che in un circondario debbano essere eletti più di due membri nella stessa autorità, dev'essere applicato il sistema proporzionale.

3 Le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.

I membri degli esecutivi erano sinora eletti secondo il sistema proporzionale. Il cambiamento di sistema implica l'applicazione del sistema maggioritario all'elezione dei membri del Consiglio di Stato (come in altri 24 Cantoni), dei Municipi, dei Comuni 4

RS 131.218

3187

politici, dei Comuni patriziali, delle parrocchie, dei Comuni corporativi nonché delle commissioni di verifica dei conti.

Le modifica della Cost./ZG è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3.3

Metodo di elezione del Gran Consiglio

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 38 cpv. 1 e 2 1 Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo e di vigilanza. Si compone di 70­80 membri. I membri del Gran Consiglio sono eletti dai Comuni politici proporzionalmente al numero dei loro abitanti secondo la statistica cantonale aggiornata della popolazione (stato a fine dicembre dell'anno civile precedente l'elezione).

2 Il Gran Consiglio stabilisce di volta in volta mediante decreto il numero di abitanti e il relativo resto che danno diritto a un seggio.

§ 38 cpv. 1, 2, 3 e 4 1 Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo e di vigilanza. Si compone di 80 membri.

2 Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale.

3 I circondari sono i Comuni politici. Il numero di seggi in seno al Gran Consiglio attribuito ai circondari è stabilito mediante decreto semplice del Gran Consiglio in funzione della statistica aggiornata della popolazione (popolazione residente permanente secondo le cifre pubblicate dalla Confederazione nell'anno precedente). Ad ogni circondario sono attribuiti almeno due seggi.

4 I seggi sono dapprima attribuiti ai partiti e ai gruppi politici in funzione della rispettiva forza elettorale nel Cantone. I seggi ottenuti dai partiti e dai gruppi politici sono in seguito ripartiti fra i circondari, in funzione del numero di seggi spettante agli stessi secondo il capoverso 3 (metodo di ripartizione biproporzionale).

§ 78 cpv. 2a 2a Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale ai sensi del § 38.

Il numero dei membri del Gran Consiglio è ora stabilito dalla Costituzione.

In una decisione del 20 dicembre 20105 il Tribunale federale ha constatato che il sistema proporzionale vigente per l'elezione del Gran Consiglio del Cantone di Zugo non era conforme alla Costituzione federale; i motivi risiedevano nella diversa grandezza dei circondari (Comuni), a causa della quale i voti degli elettori non avevano tutti lo stesso peso. In un primo momento il Gran Consiglio auspicava sottoporre al corpo elettorale due varianti del nuovo sistema di elezione, ma ha dovuto ritirarne una dopo che Tribunale federale l'ha dichiarata non conforme alla Costituzione federale in una decisione del 10 luglio 20136. La soluzione adottata è il

5 6

DTF 136 I 376 DTF 139 I 195

3188

metodo bi-propozionale, detto anche «doppio Pukelsheim»7. Tale metodo è già utilizzato nei Cantoni di Zurigo, Sciaffusa e Argovia per le elezioni al Gran Consiglio.

La ripartizione dei seggi al Gran Consiglio tra i Comuni sarà ora effettuata in funzione della popolazione residente permanente. Inoltre viene iscritta nella Costituzione la consuetudine secondo la quale ogni Comune ha diritto ad almeno due seggi in Gran Consiglio.

Le modifiche della Cost./ZG sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3.4

Incompatibilità per parenti e affini

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2 1 Non possono essere simultaneamente membri di un'autorità giudiziaria o amministrativa: b. parenti e affini in linea retta o fino al quarto grado in linea collaterale; 2 Lo stesso vale tra il presidente e il segretario o cancelliere di una tale autorità.

§ 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2 1 Non possono essere simultaneamente membri di un'autorità giudiziaria o esecutiva: b. parenti e affini in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale; 2 Lo stesso vale tra i membri e il segretario o il cancelliere di una tale autorità.

Le regole sull'incompatibilità sono volte a garantire l'indipendenza dei membri delle autorità e a evitare conflitti d'interesse. Le vecchie disposizioni sull'incompatibilità tra l'esercizio della funzione e la qualità di parente o affine sono state ritenute superate e troppo restrittive. Il limite è stato pertanto spostato dal quarto al terzo grado in linea collaterale (p. es. zio/zia ­ nipote). Nel caso dei segretari o cancellieri, l'incompatibilità è estesa a tutti i membri dell'autorità giudiziaria o esecutiva.

La modifica della Cost./ZG è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3.5

Incompatibilità per i membri del Consiglio di Stato

Vecchio testo § 45 cpv. 2 2 Non più di due membri del Consiglio di Stato possono far parte simultaneamente delle Camere federali.

Nuovo testo § 45 cpv. 2 Nessun membro del Consiglio di Stato può far parte simultaneamente delle Camere federali.

2

Il divieto rivolto ai consiglieri di Stato di sedere contemporaneamente nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati prende in considerazione il carattere particolar7

Cfr. Sistemi elettorali proporzionali a confronto; rapporto della Cancelleria federale del 21 ago. 2013 al Consiglio federale, n. 2.6 2 e 2.8.3 lett. b, consultabile nel sito www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Elezioni del Consiglio nazionale (in tedesco).

3189

mente impegnativo della loro funzione, sia in termini di tempo che di energie. Esercitando un solo mandato alla volta, gli eletti possono consacrarvisi appieno. Inoltre, il divieto evita l'insorgenza di conflitti d'interessi. Il divieto del doppio mandato viene applicato anche in altri Cantoni.

Anche questa modifica della Cost./ZG è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4

Costituzione del Cantone di Soletta

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 14 aprile 2013

Nella votazione popolare cantonale del 14 aprile 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone di Soletta hanno approvato la modifica dei capoversi 1 e 2 dell'articolo 10 della Costituzione cantonale dell'8 giugno 19868 (Cost./SO) (Attribuzione al Cantone della competenza in materia di scuole speciali di pedagogia curativa) con 50 403 voti favorevoli e 8359 voti contrari. Con lettera del 19 aprile 2013 la Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Attribuzione al Cantone della competenza in materia di scuole speciali di pedagogia curativa

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 105 cpv. 1 e 2 1 I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base; la scuola d'infanzia è parte integrante della scuola di base.

2 Il Cantone istituisce e gestisce le altre scuole pubbliche.

Art. 105 cpv. 1 e 2 1 I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base, ad eccezione degli istituti pedagogici speciali; la scuola d'infanzia è parte integrante della scuola di base. Il Cantone partecipa alle spese.

2 Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali e le altre scuole pubbliche.

Sinora le cinque scuole speciali di pedagogia curativa del Cantone di Soletta erano sotto la responsabilità rispettiva dei Comuni politici in cui si trovano, ossia Balsthal, Breitenbach, Grenchen, Olten e Soletta. Dal 2008, anno della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, è il Cantone a finanziare in modo preponderante tali istituti. Con la modifica dell'articolo 105 capoversi 1 e 2 Cost./SO, il Cantone assumerà parimenti la responsabilità per l'organizzazione e l'esercizio di queste scuole. Il settore scolastico rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni (cfr. art. 62 Cost.).

La modifica della Cost./SO è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

8

RS 131.221

3190

1.5

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 3 marzo 2013

Nella votazione popolare cantonale del 3 marzo 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato l'aggiunta della lettera i al capoverso 1 del Paragrafo 131 della Costituzione cantonale del 17 maggio 19849 (Cost./BL) (Riscossione di una tassa di soggiorno) con 52 285 voti favorevoli e 23 935 voti contrari. Con lettera dell'8 aprile 2013 la Cancelleria del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Riscossione di una tassa di soggiorno da parte del Cantone Nuovo testo § 131 cpv. 1 lett. i [Il Cantone riscuote:] i. una tassa di soggiorno.

1

La nuova tassa di soggiorno dovrà essere pagata dai turisti che pernotteranno nel Cantone. I proventi serviranno a finanziare prestazioni turistiche. Secondo il diritto costituzionale cantonale, l'introduzione di nuove imposte cantonali esige une modifica della Costituzione.

La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.6

Costituzione del Cantone dei Grigioni

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 3 marzo 2013

Nella votazione popolare cantonale del 3 marzo 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni hanno approvato l'abrogazione dell'articolo 16 numero 6 della Costituzione cantonale del 18 maggio 2003/14 settembre 200310 (Cost./GR) (referendum straordinario delle autorità) con 40 203 voti favorevoli e 23 575 voti contrari. Con lettera del 21 marzo 2013 la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto la garanzia federale.

9 10

RS 131.222.2 RS 131.226

3191

1.6.2

Abrogazione del referendum straordinario delle autorità

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 16 n. 6 [Referendum obbligatorio] [Sottostanno al voto del Popolo:] 6. gli affari che il Gran Consiglio intende di sua iniziativa sottoporre a votazione.

Art. 16 n. 6 [Referendum obbligatorio] [Sottostanno al voto del Popolo:] 6. Abrogato

Il referendum straordinario delle autorità è stato introdotto con la revisione totale della Costituzione cantonale ed è entrato in vigore all'inizio del 2004. Il Gran Consiglio non è tuttavia mai riuscito a raccogliere il consenso per impiegare tale strumento che, del resto, reputa inutile, inadeguato e problematico sotto il profilo politico e costituzionale. Il Gran Consiglio considera infatti che le questioni delicate di sua competenza non vadano delegate al Popolo. I Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici a livello cantonale (cfr. art. 39 Cost.).

La modifica della Cost./GR è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.7

Costituzione del Cantone di Vaud

1.7.1

Votazione popolare cantonale del 25 novembre 2012

Nella votazione popolare cantonale del 25 novembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Vaud hanno approvato la modifica degli articoli 74 e 142 della Costituzione cantonale del 14 aprile 200311 (Cost./VD) (Adeguamento della terminologia costituzionale alla modifica del Codice civile concernente la protezione dei minori e degli adulti) con 97 704 voti favorevoli e 4470 voti contrari. Con lettera del 30 gennaio 2013 il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud ha chiesto la garanzia federale.

1.7.2

Adeguamento della terminologia costituzionale alla modifica del Codice civile concernente la protezione dei minori e degli adulti

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 74 Corpo elettorale 1 Il corpo elettorale si compone dei cittadini svizzeri d'ambo i sessi domiciliati nel Cantone che abbiano compiuto i 18 anni e non siano interdetti per infermità o debolezza mentali.

2 La legge prevede una procedura semplice che consenta agli interdetti di integrarsi o reintegrarsi nel corpo elettorale qualora dimostrino d'essere capaci di discernimento.

Art. 74 Corpo elettorale 1 Il corpo elettorale si compone dei cittadini svizzeri d'ambo i sessi domiciliati nel Cantone che abbiano compiuto i 18 anni e non siano sotto curatela generale o mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento.

2 La legge prevede una procedura semplice che consenta alle persone di cui al capoverso 1 in fine di integrarsi o reintegrarsi nel

11

RS 131.231

3192

corpo elettorale qualora dimostrino d'essere capaci di discernimento.

Art. 142 cpv. 1, frase introduttiva 1 Fanno parte del corpo elettorale comunale, se hanno compiuto i 18 anni e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali:

Art. 142 cpv. 1, frase introduttiva 1 Fanno parte del corpo elettorale comunale, se hanno compiuto i 18 anni e non sono sotto curatela generale o mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento:

La modifica di questi due articoli della Cost./VD ha lo scopo di armonizzare i criteri d'appartenenza al corpo elettorale a livello cantonale e comunale con la terminologia impiegata nel Codice civile12 (CC) relativa al nuovo diritto della protezione dei minori e degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Non fanno così parte del corpo elettorale le persone che, a causa di durevole incapacità di discernimento, si trovano sotto curatela generale secondo l'articolo 398 CC oppure che sono rappresentate da un'altra persona in virtù di un mandato precauzionale secondo gli articoli 360 CC e seguenti. I Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici a livello cantonale (cfr. art. 39 Cost.).

Le modifiche della Cost./VD sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Zurigo, Berna, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni e Vaud adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali. La garanzia è conferita con un decreto federale semplice, ovvero non sottostante a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).

12

RS 210; RU 2011 725

3193

3194