Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 18 maggio 2016

Iniziativa popolare federale «Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile», presentata il 21 ottobre 2014; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile», presentata il 21 ottobre 2014, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Mueller Christian, Claragraben 165, 4057 Basel 2. Whitfield Philip, Claragraben 165, 4057 Basel

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2014-3002

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3.

4.

5.

6.

7.

Christen Timon, Horburgstrasse 98, 4057 Basel Burri Carol, Florastrasse 36, 4057 Basel Bichsel Peter, Claragraben 165, 4057 Basel Fuchs Martin, Wasserstrasse 37, 4056 Basel Lanz Aljoscha, Mülhauserstrasse 79, 4056 Basel

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiativkomitee «Männer raus!», Hemmerstrasse 133, 4057 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 18 novembre 2014.

4 novembre 2014

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale «Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 25 cpv. 1 Le cittadine svizzere non possono essere espulse dal Paese. Ai cittadini svizzeri e stranieri di sesso maschile si applicano le disposizioni seguenti:

1

I. Espulsione 1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero la persona di sesso maschile condannata per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

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a.

omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale5, CP), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);

b.

lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);

c.

effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);

d.

furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);

e.

truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali;

f.

tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d'ostaggio (art. 185 CP);

g.

coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);

h.

genocidio (art. 264 CP), crimini contro l'umanità (art. 264a CP), crimini di guerra (art. 264b264j CP);

i.

infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19516 sugli stupefacenti (LStup).

RS 101 RS 311.0 RS 812.121

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2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero la persona di sesso maschile condannata per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti è già stata condannata con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria: a.

lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);

b.

violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP);

c.

appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);

d.

sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);

e.

atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (Art. 197 n. 3 CP);

f.

incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);

g.

contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);

h.

pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP);

i.

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);

j.

denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305bis n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);

k.

infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri;

l.

infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.

3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l'espulsione è pronunciata appena l'interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.

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RS 142.20

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4. Si può rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 CP) o in stato di necessità discolpante (art. 18 CP).

5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.

II. Termine di partenza e divieto d'entrata 1. Se pronuncia l'espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.

2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d'entrata è di almeno 10 anni.

3. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

III. Esecuzione 1. L'autorità cantonale competente esegue senza indugio l'espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.

2. L'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

3. Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 19988 sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

4. Se sono invocati motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.

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