10.2.1

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina e dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina del 15 gennaio 2014

1

Punti essenziali dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

La Svizzera, Paese dipendente dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, non appartenente a nessuna grande associazione come l'Unione europea (UE), ha fatto della conclusione di accordi di libero scambio (ALS) uno dei tre pilastri della sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro di economia esterna, insieme all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'impedire o eliminare a breve termine le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti. Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto mediante la sottoscrizione di accordi con i suddetti partner commerciali. Con la conclusione di ALS (generalmente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera intende garantire alle proprie imprese un accesso ai mercati esteri per lo meno equivalente a quello di cui dispongono i suoi principali concorrenti (come l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone).

Nella fattispecie quest'ultimo obiettivo è ancora più importante dal momento che l'UE ha firmato con la Bosnia ed Erzegovina, nel giugno 2008, un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) la cui parte commerciale, in particolare le disposizioni sull'istituzione di relazioni di libero scambio, è applicata dal 1° luglio 2008 attraverso un accordo interinale. Inoltre, quando nel 2010 la Bosnia ed Erzegovina ha proposto all'AELS di instaurare relazioni di libero scambio, gli Stati membri, fra cui la Svizzera, hanno risposto favorevolmente all'invito, soprattutto per evitare che i loro operatori economici fossero più a lungo svantaggiati sul mercato bosniaco rispetto a quelli dell'UE in seguito all'ASA concluso tra l'UE e la Bosnia ed Erzegovina.

La conclusione dell'ALS tra l'AELS e la Bosnia ed Erzegovina si inserisce nel quadro della politica della Svizzera a favore di riforme economiche e dell'integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali nelle strutture di cooperazione economica a livello europeo e internazionale; tale politica ha già portato alla conclusione degli ALS AELS-Macedonia (2000), AELS-Serbia (2009), AELS-Albania (2009) e AELS-Montenegro (2011).

2013-2540

1219

1.2

Svolgimento dei negoziati

Nell'aprile 2010 il Ministero del commercio estero e delle relazioni economiche della Bosnia ed Erzegovina ha proposto agli Stati dell'AELS di avviare negoziati per un accordo di libero scambio. In occasione della riunione svoltasi nel giugno 2010 i ministri degli Stati dell'AELS hanno deciso di rispondere positivamente alla richiesta bosniaca e durante la successiva riunione del novembre 2010 hanno riaffermato la loro volontà di avviare i negoziati entro il 2011, proposito che si è concretizzato nel mese di marzo dello stesso anno.

L'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina e gli accordi agricoli bilaterali tra i vari Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina sono stati negoziati tra marzo 2011 e settembre 2012 nell'ambito di tre tornate negoziali che si sono tenute a Sarajevo (2829 marzo 2011; 2325 maggio 2011; 2022 settembre 2011), di due riunioni tra esperti per il commercio di merci e di prodotti agricoli (27­28 giugno 2011; 31 gennaio1° febbraio 2012) e di un incontro svoltosi a Sarajevo tra i capi negoziatori dell'AELS e della Bosnia ed Erzegovina (13 settembre 2012). Le questioni rimaste in sospeso al termine di questo incontro hanno potuto essere risolte per via scritta e i negoziati sono stati portati a termine il 3 aprile 2013. I testi degli accordi sono stati parafati per via diplomatica all'inizio di maggio 2013 (dagli Stati dell'AELS: 78 maggio 2013; dalla Bosnia ed Erzegovina: 15 maggio 2013) e sono stati firmati dai ministri competenti degli Stati dell'AELS e della Bosnia ed Erzegovina il 24 giugno 2013, a Trondheim (Norvegia), in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS.

1.3

Risultato dei negoziati

L'ALS concluso con la Bosnia ed Erzegovina corrisponde ampiamente agli accordi che gli Stati dell'AELS hanno firmato con altri partner dell'Europa centrale e orientale (Albania, Macedonia e Serbia) e della zona mediterranea (Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia), e in particolare a quello recentemente concluso con il Montenegro.

Se, da un lato, la Bosnia ed Erzegovina ha dato prova di grande flessibilità accettando direttamente gran parte dei testi proposti dall'AELS o apportandovi lievi modifiche, dall'altro i negoziati nell'ambito delle misure commerciali correttive e di quelle sui prodotti agricoli, in special modo tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, si sono rivelati particolarmente difficili. Per quanto riguarda le misure commerciali correttive, la Bosnia ed Erzegovina ha assunto un atteggiamento molto difensivo sulla questione dell'antidumping, non volendo rinunciare alla possibilità di adottare tali misure. Dopo una serie di scambi di vedute e incontri a ogni livello, la Bosnia ed Erzegovina, ottenuta una modifica del suo mandato negoziale, si è infine allineata alla posizione dell'AELS e ha accettato che le Parti rinunciassero ad applicare tra di esse le misure antidumping previste dall'OMC. Non meno laboriosi si sono dimostrati i negoziati sui prodotti agricoli, per i quali è stato necessario trovare soluzioni che conciliassero gli interessi offensivi della Bosnia ed Erzegovina in quest'ambito con le possibilità limitate degli Stati dell'AELS, e in particolare della Svizzera, determinate dalle rispettive politiche agricole nazionali. Le difficoltà sono state ulteriormente accentuate dal fatto che la delegazione bosniaca era tenuta a sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri bosniaco le soluzioni indivi-

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duate nel gruppo di negoziazione in merito alle due questioni menzionate. Prima di poter considerare concluso il processo negoziale si sono quindi dovuti affrontare alcuni interrogativi supplementari. Nonostante questo difficile contesto, gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina sono riusciti a conciliare i rispettivi interessi.

1.4

Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'ALS comprende un preambolo e nove capitoli (1. Disposizioni generali; 2. Scambi di merci; 3. Protezione della proprietà intellettuale; 4. Investimenti, servizi e appalti pubblici; 5. Pagamenti e movimenti di capitali; 6. Commercio e sviluppo sostenibile; 7. Disposizioni istituzionali; 8. Composizione delle controversie; 9. Disposizioni finali) e nove allegati. Gli accordi agricoli tra i singoli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina costituiscono anche parte integrante degli strumenti necessari per l'istituzione di una zona di libero scambio (art. 1 dell'ALS e art. 1 par. 1 dell'Accordo agricolo bilaterale) tra le Parti in questione.

1.5

Valutazione

L'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina estende la rete degli accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS stanno intessendo dall'inizio degli anni '901 e completa in particolare quello già esistente con la regione dei Balcani occidentali. Nell'Europa sud-orientale, la Bosnia ed Erzegovina è, in termini di importazioni e di esportazioni, il terzo mercato della Svizzera al di fuori dell'Unione europea dopo la Serbia e la Macedonia. Tenuto conto della sua forte dipendenza dalle esportazioni e del suo mercato interno relativamente esiguo, la Svizzera ha una particolare necessità di poter accedere senza ostacoli ai mercati esteri. D'altro canto, le crescenti discriminazioni (reali o potenziali) derivanti dal forte aumento degli ALS bilaterali o regionali costituiscono una seria minaccia per la Svizzera. La conclusione dell'ALS con la Bosnia ed Erzegovina permetterà quindi di eliminare per quanto possibile gli svantaggi che gli operatori economici svizzeri subiscono attualmente rispetto ai loro concorrenti europei sul mercato bosniaco a seguito dell'ASA concluso tra l'UE e la Bosnia ed Erzegovina. Nel contempo, l'ALS consentirà di migliorare le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con questo Paese.

1

Finora gli Stati dell'AELS hanno concluso 24 ALS con partner al di fuori dell'UE: Albania (RS 0.632.311.231), America centrale (Costa Rica e Panama; FF 2013 6929), Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.141), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di cooperazione dei Paesi arabi del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) (RS 0.632.312.741), Egitto (RS 0.632.313.211), Giordania (RS 0.632.314.671), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Perù (RS 0.632.316.411), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

1221

L'ALS costituisce un contributo positivo anche per la Bosnia ed Erzegovina poiché le offre un accesso ai mercati degli Stati dell'AELS a condizioni preferenziali paragonabili a quelle riservate ad altri partner di libero scambio della regione dei Balcani occidentali sui mercati degli Stati dell'AELS. Ciò è tanto più importante in seguito all'adesione all'UE della vicina Croazia, avvenuta il 1° luglio 2013, che era fino ad allora il principale partner commerciale della Bosnia ed Erzegovina nella regione. L'ALS tiene inoltre conto della differenza di sviluppo economico tra la Bosnia ed Erzegovina e gli Stati dell'AELS, che si riflette nella parziale asimmetria dell'Accordo.

L'ALS presenta un risultato equilibrato che contribuirà al rafforzamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti.

1.6

Procedura di consultazione

Dall'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione (LCo) risulta che, nel caso di un trattato internazionale che non sottostà a referendum facoltativo e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, in linea di principio non viene effettuata la procedura di consultazione, tranne quando si tratta di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del loro contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, i presenti Accordi corrispondono essenzialmente agli accordi di libero scambio e agli accordi agricoli conclusi finora dalla Svizzera. Non si tratta pertanto di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo. Conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 19993 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC), i Cantoni sono stati coinvolti sia nella preparazione del mandato negoziale sia, nella misura del necessario, durante i negoziati. Inoltre, poiché l'esecuzione degli accordi non sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare allo svolgimento di una consultazione.

2

Quadro delle relazioni tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina

2.1

Situazione socio-economica e politica economica esterna della Bosnia ed Erzegovina

La dichiarazione d'indipendenza della Bosnia ed Erzegovina, ex Repubblica federale di Jugoslavia, avvenuta nel febbraio 1992, ha scatenato la guerra civile tra le comunità serbe, croate e musulmane (queste ultime dette «bosgnacche») del Paese.

Il conflitto si è concluso nel dicembre 1995 con la firma degli accordi di pace di Dayton che stabiliscono anche le attuali istituzioni politiche della Bosnia ed Erzegovina. La Bosnia ed Erzegovina è un Stato con una struttura federale, composto da due entità: la Federazione di Bosnia ed Erzegovina ­ suddivisa in dieci Cantoni ­ e la Repubblica serba (Republika Srpska), unitaria e centralizzata, a cui si 2 3

RS 172.061 RS 138.1

1222

aggiunge il Distretto di Brcko, un territorio dal particolare statuto sottoposto alla giurisdizione dello Stato centrale. Da quando la guerra civile che ha distrutto gran parte dell'economia e delle infrastrutture del Paese si è conclusa, la Bosnia ed Erzegovina ha compiuto importanti progressi nel campo della ricostruzione e della stabilità economica. Oltre al notevole contributo fornito in questo processo dall'aiuto internazionale, la Bosnia ed Erzegovina ha adottato un certo numero di riforme economiche, soprattutto nel settore bancario e in quello turistico. L'introduzione, nel 2006, di un'imposta sul valore aggiunto unica su tutto il territorio, ha permesso al governo di disporre di regolari entrate finanziarie. L'ancoraggio e lo stabile allineamento della moneta nazionale (il marco convertibile) all'euro in atto dal 1998 hanno permesso di contenere il tasso d'inflazione, che nel 2012 ammontava al 2 per cento e nel 2013 dovrebbe avvicinarsi all'1,8 per cento. Nonostante questi successi, l'economia della Bosnia ed Erzegovina rimane al di sotto del livello precedente la guerra.

Con un tasso di disoccupazione che oscilla tra il 26 e il 28 per cento, un PIL nominale per abitante (3470 euro) ancora inferiore alla media regionale (3800 euro) e un numero elevato di persone che vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà (circa il 14 % della popolazione), il Paese si situa tutt'oggi fra i più poveri d'Europa.

Benché sia ancora poco integrata nell'economia mondiale, anche l'economia della Bosnia ed Erzegovina ha subito gli effetti della crisi economica e finanziaria internazionale del 2008. Dopo una crescita sostenuta del 6,8 per cento nel 2006 e nel 2007 e del 5,4 per cento nel 2008, il Paese ha registrato nel 2009 un calo del PIL pari a ­2,9 per cento. Oltre agli aiuti ricevuti dall'UE nel maggio 2009 e nel settembre 2012, ha ottenuto prestiti dal Fondo monetario internazionale (FMI) per un importo totale di circa 1,6 miliardi di dollari vincolati al risanamento delle sue spese pubbliche, di cui gran parte serve a finanziare un'amministrazione ancora sproporzionata in seguito all'assenza di un territorio interamente unificato e omogeneo come pure al mantenimento di un sistema di pensioni smisurato per gli ex combattenti, che assorbe ogni anno il 4 per cento del PIL. Nel 2012, con una
crescita del PIL pari a ­0,7 per cento, il Paese è ricaduto nella recessione. Data la debolezza persistente tanto della domanda interna, dovuta alle misure di austerità, quanto della domanda esterna, determinata dalla zona euro dell'UE, nel 2013 la crescita economica della Bosnia ed Erzegovina dovrebbe rimanere debole.

La struttura produttiva esistente prima della guerra, che si concentrava sull'industria pesante e sull'industria chimica, ha progressivamente lasciato il posto allo sviluppo di altri settori. Oggi i principali settori d'attività economici della Bosnia ed Erzegovina sono quelli agroalimentare, dei metalli di base, tessile, calzaturiero e l'industria leggera, in particolare l'industria del legno. Il settore terziario contribuisce per circa il 65 per cento alla creazione del PIL, quello secondario per il 26 per cento, mentre il resto, ossia 9 per cento, deriva dalle attività del settore primario. Nel 2012 i principali partner economici della Bosnia ed Erzegovina erano la Croazia, la Germania, l'Italia, la Serbia e la Slovenia che, insieme, hanno assorbito oltre la metà delle esportazioni bosniache.

La Bosnia ed Erzegovina ha fatto dell'avvicinamento all'UE e dell'adesione alla NATO i due obiettivi prioritari della sua politica esterna. Per quanto riguarda l'avvicinamento all'Unione europea, la Bosnia ed Erzegovina è uno degli ultimi Paesi dell'Europa sud-orientale ad aver instaurato un rapporto contrattuale con l'UE: la firma dell'ASA concluso tra l'UE e la Bosnia ed Erzegovina, a lungo ritardata per

1223

vari motivi, si è infine concretizzata nel giugno 20084. Sebbene la conclusione del presente Accordo rappresenti una tappa importante nell'ottica dell'integrazione del Paese nell'UE, prima che la Bosnia ed Erzegovina possa prendere in considerazione un'adesione all'UE dovranno ancora essere compiuti molti progressi e riforme a livello di strutture e di regime dello Stato di diritto. Attualmente la Bosnia ed Erzegovina beneficia dello statuto di potenziale candidato all'adesione all'UE.

Nel novembre 2006 la Bosnia ed Erzegovina è stata ammessa al Partenariato per la pace nell'ambito della NATO. Dall'aprile 2008 ha intrapreso un intenso dialogo in vista della sua adesione a questa organizzazione e ha avviato un processo di riforme in tal senso. È inoltre membro di organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), il FMI, la Banca mondiale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e si trova in una fase avanzata di adesione all'OMC.

La Bosnia ed Erzegovina è anche attiva presso le istanze di cooperazione regionale.

È membro e ospita la sede del Consiglio di cooperazione regionale (RCC, Regional Cooperation Council), organismo succeduto al Patto di stabilità al quale la Svizzera contribuisce finanziariamente, e ha aderito all'Accordo centroeuropeo di libero scambio5 (CEFTA, Central European Free Trade Agreement). Il RCC è stato istituito nel febbraio 2008 in occasione dell'incontro dei ministri degli affari esteri del Processo di cooperazione dell'Europa del sud-est (PCESE). Esso persegue gli obiettivi del miglioramento della cooperazione regionale e dell'integrazione a livello europeo ed euro-atlantico e opera sotto la consulenza politica del PCESE.

Situazione dei diritti umani in Bosnia ed Erzegovina In qualità di membro dell'ONU, la Bosnia ed Erzegovina ha ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Nel periodo 2010­2011 ha fatto parte come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di cui ha assunto la presidenza mensile nel gennaio 2011, e dal 2002 è membro del Consiglio d'Europa.

Ha inoltre ratificato, in particolare, la Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (CEDU), la Carta sociale europea riveduta e le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di diritto del lavoro.

In generale la situazione dei diritti dell'uomo in Bosnia ed Erzegovina può essere considerata soddisfacente, anche se sussistono difficoltà dovute soprattutto ai conflitti etnici legati alla struttura politica del Paese che impediscono un'attuazione uniforme delle convenzioni sui diritti dell'uomo a livello nazionale. Le violazioni dei diritti dell'uomo denunciate con maggior frequenza riguardano le discriminazioni persistenti nei confronti delle minoranze. Una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2009 ha evidenziato al riguardo che le disposizioni della Costituzione della Bosnia ed Erzegovina relative alla spartizione del potere impedivano ai membri delle minoranze di candidarsi alla presidenza e alla Camera dei Popoli (Dom Norada) del Paese. L'analisi del passato per le persone che sono state 4

5

Non è ancora stato ratificato, in particolare in seguito alla non applicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella causa Sejdic e Finci contro la Bosnia ed Erzegovina.

Oltre alla Bosnia ed Erzegovina, gli altri Paesi membri del CEFTA sono l'Albania, la Croazia, il Kosovo, la Macedonia, la Moldavia, il Montenegro e la Serbia (secondo la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

1224

vittime di crimini quali la violenza sessuale durante gli anni del conflitto resta un problema importante, così come quella della protezione dei rifugiati e delle persone sfollate che vorrebbero ritornare nei luoghi in cui vivevano prima della guerra. Si riscontrano anche abusi da parte della polizia, casi di tortura su detenuti e dure condizioni di detenzione. Poiché la Bosnia ed Erzegovina non dispone in quanto tale di una propria prigione a livello di Stato centrale, i prigionieri scontano le loro condanne negli stabilimenti della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e della Republika Srpska, ragione per cui non beneficiano tutti delle stesse condizioni materiali di detenzione né degli stessi diritti. Nonostante gli importanti progressi compiuti, la Bosnia ed Erzegovina resta inoltre un Paese di destinazione e di transito nella tratta di persone.

In occasione del suo esame periodico universale dei diritti dell'uomo6, nel maggio 2010, la Bosnia ed Erzegovina ha accettato integralmente o parzialmente, poiché già attuate, 89 raccomandazioni su 125, fra cui alcune formulate dalla Svizzera. Gli Stati esaminatori hanno accolto favorevolmente i notevoli progressi compiuti da questo Paese in materia di promozione dei diritti dell'uomo. Si richiedono tuttavia sforzi supplementari in diversi ambiti, soprattutto in relazione ai diritti di persone sfollate, bambini, donne, minoranze e altri gruppi vulnerabili.

Situazione in materia di ambiente in Bosnia ed Erzegovina Nel corso dell'ultimo decennio la Bosnia ed Erzegovina ha incrementato i propri sforzi per far fronte ai problemi ambientali e ha armonizzato a ogni livello, con una serie di leggi elaborate conformemente alle direttive dell'Unione europea, il quadro giuridico che disciplina la protezione ambientale.

Le principali risorse della Bosnia ed Erzegovina sono le sue vaste riserve naturali, ma soltanto lo 0,6 per cento del suo territorio è stato dichiarato zona protetta. Il Paese, che ospita numerose specie endemiche e in via di estinzione, è uno dei cinque principali Stati europei sotto il profilo della biodiversità. Le statistiche precedenti la guerra attestano che il 53,4 per cento del territorio era costituito da zone boschive.

Le stime attuali variano sensibilmente, ma di certo i disboscamenti attuati su vasta scala senza una sistematica
riforestazione hanno drasticamente ridotto questa percentuale.

Benché la Bosnia ed Erzegovina sia ricca di risorse idriche, l'accesso all'acqua potabile rappresenta un problema serio a causa delle gravi perdite che si riscontrano nella maggior parte dei sistemi idrici e di depurazione delle acque in seguito a danneggiamenti e alla scarsa manutenzione.

La gestione rifiuti costituisce un'altra delle principali sfide ambientali. Le capacità di smaltimento insufficienti fanno sì che una quantità considerevole di rifiuti sia scaricata illegalmente, costituendo una minaccia per la salute pubblica e per l'ambiente. Attualmente in Bosnia ed Erzegovina non esistono impianti di incenerimento e almeno il 95 per cento dei rifiuti urbani misti è depositato in siti inadeguati.

Infine, anche gli ordigni inesplosi hanno un forte impatto sull'ambiente in quanto fattore di contaminazione e d'ostacolo all'impiego delle risorse. Nonostante gli importanti sforzi di sminamento compiuti, la Bosnia ed Erzegovina resta il Paese più 6

Esame quadriennale del rispetto da parte di ogni Stato membro dell'ONU dei suoi obblighi e impegni in materia di diritti dell'uomo.

1225

colpito d'Europa e probabilmente uno dei più colpiti al mondo. Si stima che il 2,5 per cento del territorio potrebbe ancora contenere mine.

2.2

Quadro delle relazioni tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina

Relazioni tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina e cooperazione presso le organizzazioni internazionali La Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina intrattengono ottime relazioni bilaterali.

Dopo che la Bosnia ed Erzegovina ha dichiarato la propria indipendenza, nel marzo 1992, i due Paesi non hanno tardato a instaurare relazioni diplomatiche, e nel novembre 1995 la Svizzera ha aperto un'ambasciata a Sarajevo. Durante la guerra scoppiata subito dopo la dichiarazione d'indipendenza, le relazioni bilaterali sono state contrassegnate dalle misure d'assistenza umanitaria della Svizzera in Bosnia ed Erzegovina e dall'accoglimento di circa 18 000 rifugiati7. Nel 2007 i due Paesi hanno dato avvio alle prime consultazioni politiche, che da allora si tengono a cadenza regolare, con l'ultimo incontro svoltosi nel settembre 2012.

Per quanto riguarda il Consiglio federale, si sono tenute molte visite, in particolare nell'aprile 2001 (visita del presidente della Confederazione Moritz Leuenberger, a Sarajevo), nel settembre 2003 (visita della consigliera federale Micheline CalmyRey, a Sarajevo), nell'ottobre 2004 (visita della presidenza della Bosnia ed Erzegovina, ricevuta dal presidente della Confederazione Joseph Deiss e dalla consigliera federale Micheline Calmy-Rey, a Berna), nell'agosto 2006 (visita del consigliere federale Samuel Schmid, a Sarajevo), nell'aprile 2007 (visita del ministro bosniaco della sicurezza Tarik Sadovi, ricevuto dal consigliere federale Christoph Blocher, a Berna), nel marzo 2008 (visita della consigliera federale Micheline Calmy-Rey, a Sarajevo), nel novembre 2008 (visita della consigliera federale Eveline WidmerSchlumpf, a Sarajevo), nell'aprile 2009 (visita del ministro bosniaco della sicurezza Tarik Sadovi, ricevuto dalla consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, a Berna) e nel febbraio 2013 (visita del Consigliere federale Didier Burkhalter, a Sarajevo). Inoltre, nel maggio 2010 l'ex consigliera federale Micheline Calmy-Rey, in veste di presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, si è recata nella capitale bosniaca.

Accordi bilaterali Le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina si fondano principalmente su due accordi: l'Accordo di commercio e di cooperazione economica8 (2001) e l'Accordo concernente la promozione e la
protezione reciproche degli investimenti9 (2005). La Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina hanno concluso accordi che disciplinano in particolare la cooperazione tecnica, economica, finanziaria e umanitaria10 (2003), il traffico aereo11 (1998) e i trasporti su strada12 7 8 9 10 11 12

Alla fine del 2012, la Svizzera ospitava circa 33 000 cittadini della Bosnia ed Erzegovina.

RS 0.946.291.911 RS 0.975.219.1 RS 0.974.219.1 RS 0.748.127.191.91 RS 0.741.619.191

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(2000), la riammissione delle persone in situazione irregolare13 (2008), la lotta contro la criminalità14 (2007) e la facilitazione del rilascio di visti15. È importante notare che dal dicembre 2010 la Bosnia ed Erzegovina beneficia di una liberalizzazione dei visti per lo spazio di Schengen. La Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina hanno inoltre firmato nell'aprile 2009 un Memorandum d'intesa che istituisce un partenariato sulla migrazione.

Cooperazione presso le organizzazioni internazionali La Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, avendo aderito alle principali organizzazioni internazionali, hanno la possibilità di scambiarsi regolarmente i rispettivi punti di vista e di dialogare su temi di reciproco interesse, intensificando così le loro relazioni. Come la Svizzera, anche la Bosnia ed Erzegovina è membro dell'ONU e ha pertanto ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Dal 2002 la Bosnia ed Erzegovina è anche membro del Consiglio d'Europa. Nel quadro della sua appartenenza a tale organizzazione, nel 2002 ha ratificato la CEDU e nel 2008 la Carta sociale europea nella sua versione riveduta.

Nel settore della protezione ambientale, la Bosnia ed Erzegovina ha aderito a vari accordi e convenzioni internazionali in materia ambientale, fra cui la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CQNUCC), il Protocollo di Kyoto, la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono, il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, la Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa e la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione.

Commercio bilaterale e investimenti La Bosnia ed Erzegovina è, dopo la Serbia e la Macedonia, il terzo partner commerciale della Svizzera nell'Europa sud-orientale al di fuori dell'Unione europea. Nel 2012 le esportazioni svizzere destinate alla Bosnia ed Erzegovina sono ammontate a 54 milioni di franchi (­5,4 % rispetto all'anno precedente), dove le principali merci
esportate sono state i prodotti farmaceutici (66 %), le macchine (8 %), i prodotti tessili e d'abbigliamento (7 %) e i metalli (4 %). Sempre nel 2012, le importazioni svizzere in provenienza dalla Bosnia ed Erzegovina hanno leggermente superato i 59 milioni di franchi (+64 % rispetto all'anno precedente) ed erano costituite essenzialmente da prodotti tessili e d'abbigliamento (21 %), mobili (16 %), calzature (13 %) e metalli (11 %). Nel 2012 la Svizzera si trovava al quinto posto nella classifica dei partner d'importazione della Bosnia ed Erzegovina.

Secondo le statistiche della Banca centrale della Bosnia ed Erzegovina16, nel 2012 la Svizzera era il settimo investitore straniero in Bosnia ed Erzegovina in ordine d'importanza. Alla fine del 2012 l'importo globale degli investimenti diretti svizzeri 13 14 15 16

RS 0.142.111.919 RS 0.360.191.1 RS 0.142.111.912 Il ricorso a fonti ufficiali bosniache è dovuto al fatto che attualmente la Banca nazionale svizzera (BNS) non pubblica nessuna cifra sugli investimenti per la Bosnia ed Erzegovina.

1227

in questo Paese ammontava a circa 257,4 milioni di euro. Gli investimenti, dominati dalla diaspora di origine bosniaca e dalle imprese con sede di holding in Svizzera, si concentrano principalmente nei settori dei servizi (petrolio, turismo, media e commercio), dell'alimentazione e dell'industria (metalli e legno).

Cooperazione alla transizione della Svizzera a favore della Bosnia ed Erzegovina Da parecchi anni, la Svizzera si impegna attivamente a favore dello sviluppo della Bosnia ed Erzegovina. Questo Paese, partner dell'aiuto svizzero dal 1992, ha beneficiato di diverse misure e programmi in funzione degli eventi che hanno segnato il Paese e delle esigenze specifiche che ne sono derivate in seguito alla disgregazione dell'ex-Jugoslavia.

La Svizzera ha inizialmente sostenuto la Bosnia ed Erzegovina durante la guerra civile (1992­1995) garantendole un'assistenza d'emergenza e un aiuto umanitario e accogliendo circa 18 000 rifugiati. Subito dopo la cessazione delle ostilità armate, durante gli anni dal 1996 al 1999, ha contribuito all'attuazione di un programma di ricostruzione del Paese per un importo totale di 365 milioni di franchi. Con il ripristino della pace, il sostegno della Svizzera si è ulteriormente evoluto, e dal 1999 le attività iniziali hanno ceduto il passo a un sostegno a lungo termine a favore delle riforme economiche e democratiche del Paese e alla riconciliazione interetnica. Oggi la Bosnia ed Erzegovina è un Paese prioritario nella cooperazione svizzera in Europa dell'Est e nella promozione della pace. L'impegno della Svizzera dal 1995 ad oggi ammonta a oltre 500 milioni di franchi. Nel 1996 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato all'economia (SECO) hanno aperto a Sarajevo un Ufficio congiunto per la cooperazione. Dal luglio 2013 l'Ambasciata e l'Ufficio per la cooperazione collaborano come unità operativa integrata. Attualmente le attività di cooperazione della Svizzera a favore della Bosnia ed Erzegovina sono definite nella strategia di cooperazione 2013­2016 stabilita di comune accordo dalla DSC e dalla SECO. L'obiettivo generale di questa strategia è di contribuire alla transizione della Bosnia ed Erzegovina verso un'economia di mercato sociale e un sistema politico decentralizzato e democratico, nella prospettiva a lungo termine
di un'adesione all'UE del Paese. A tale scopo, gli assi d'intervento si articolano in particolare attorno ai settori della governance, dell'economia e dell'impiego, della salute e della migrazione.

Per quanto riguarda la cooperazione sotto l'egida della DSC, la Svizzera sostiene la Bosnia ed Erzegovina soprattutto nel settore sociale, al fine di migliorare l'accesso ai servizi sociali e di promuovere il rispetto dei diritti ivi connessi. In tale contesto, in questi ultimi anni la Svizzera ha sostenuto l'istituzione di un sistema di medicina di famiglia a livello nazionale. Visti i buoni risultati ottenuti, nel 2010 è stato avviato un programma in collaborazione con i Cantoni del Giura, di Berna, di Ginevra e di Friburgo al fine di promuovere i servizi psicosociali. In seguito alla guerra si è infatti evidenziata la necessità di trattare le vittime di disturbi posttraumatici, e le malattie psichiche sono tuttora molto diffuse tra la popolazione (traumi del passato, effetto del crollo delle strutture sociali e povertà del dopoguerra). La Svizzera si impegna inoltre attivamente nella lotta contro la povertà e l'emarginazione delle minoranze Rom contribuendo ad alimentare un fondo per l'educazione dei Rom. Con il suo contributo, la Svizzera intende ridurre l'importante scarto esistente nel campo dell'educazione tra le minoranze Rom e il resto della popolazione in modo da spezzare il circolo vizioso della povertà in cui è intrappolato questo gruppo etnico. La Svizzera si è anche attivata per migliorare le opportunità 1228

occupazionali per i giovani della Bosnia ed Erzegovina. A causa della difficile situazione economica che regna tuttora nel Paese, molti giovani in possesso di una buona formazione tendono a emigrare per trovare posti di lavoro interessanti, di conseguenza si riducono le possibilità di sviluppo del Paese a lungo termine. Per contrastare questa tendenza all'esodo, la Svizzera, tramite la DSC e l'Ufficio federale della migrazione, ha lanciato il programma Re-Connect, il cui obiettivo è di offrire ai giovani bosniaci, fra cui anche quelli che lavorano in Svizzera, maggiori opportunità d'impiego nel loro Paese grazie all'assolvimento di stage organizzati soprattutto presso istituzioni governative e imprese private bosniache e internazionali in Bosnia ed Erzegovina. La Svizzera intrattiene anche scambi culturali con questo Paese. Nel 2013­2014, ad esempio, si terrà in Svizzera e nei Paesi dei Balcani occidentali il ciclo Culturescapes. La Svizzera ha inoltre contribuito alla creazione del Festival del film di Sarajevo, di cui tra l'altro finanzia ogni anno il Premio per i diritti umani.

Il budget annuale della DSC per il periodo 2013­2016 ammonta a circa 17 milioni di franchi.

A complemento delle attività svolte sotto l'egida della DSC, la SECO è attiva in Bosnia ed Erzegovina dal 1996 con vari programmi di assistenza volti soprattutto al finanziamento e al ripristino delle infrastrutture di base quali l'infrastruttura energetica e quella per l'approvvigionamento di acqua potabile. La SECO si è anche impegnata nello sviluppo di misure di sostegno macroeconomiche (riduzione dei debiti, aiuti al bilancio). Dal 2004 si stanno realizzando progetti in questi settori nel quadro della strategia di sviluppo 2013­2016 e da allora l'aiuto della SECO si è rafforzato ed esteso. L'assistenza tecnica rivolta al settore finanziario, al sostegno allo sviluppo del commercio e al settore privato, che occupa un posto sempre più importante nelle attività di cooperazione della Svizzera, si è quindi estesa ai settori della governance delle imprese, della promozione degli investimenti e del commercio destinati allo sviluppo delle PMI. Nel settore pubblico, in collaborazione soprattutto con istituzioni multilaterali, la Svizzera sostiene progetti regionali volti al rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche di cui
beneficia anche la Bosnia ed Erzegovina.

Per quanto concerne lo sviluppo del settore privato, la SECO ha elaborato un progetto di gestione del rischio e di regolamentazione del microfinanziamento (Microfinance Regulation and Risk Management). Il progetto mira a sviluppare il settore della microfinanza in Bosnia ed Erzegovina attraverso il miglioramento delle condizioni quadro delle istituzioni competenti. Un'altra iniziativa (SECO Start-up Fund, SSF), con la quale il fondo assume mediante una linea di credito una parte dei costi sostenuti dalle imprese svizzere nella fase di lancio di un progetto d'investimento, ha per obiettivo il sostegno alla realizzazione di nuovi progetti d'investimento. Attualmente tre imprese comuni (joint ventures) svizzero-bosniache beneficiano di un prestito del SSF. Nell'ambito della promozione commerciale, la Svizzera, tramite lo Swiss Import Promotion Program (SIPPO), sostiene dal 2008 le esportazioni verso il mercato europeo (Svizzera e UE) di prodotti di imprese bosniache, soprattutto nei settori degli ingredienti naturali, della frutta e della verdura, dei mobili, dei metalli e del legno.

Il budget annuale della SECO per la realizzazione delle sue attività in Bosnia ed Erzegovina nell'ambito della strategia di sviluppo 2013­2016 ammonta a 4 milioni di franchi.

1229

3

Commento ai singoli articoli dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina

3.1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina

3.1.1

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione delle Parti nel quadro dell'ALS. Le Parti confermano il desiderio comune di consolidare i legami che le uniscono instaurando a tal fine relazioni strette e durature. Esse sottolineano e riaffermano il loro attaccamento ai diritti e ai principi fondamentali in materia di democrazia e diritti dell'uomo, di sviluppo economico e sociale, nonché ai diritti dei lavoratori, alla lotta contro la corruzione e al diritto internazionale ­ nella fattispecie lo Statuto delle Nazioni Unite17, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­ nonché alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.1.7).

3.1.2

Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1­6)

Art. 1 (Obiettivi): conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT 1994), gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina istituiscono una zona di libero scambio mediante la conclusione dell'ALS e di accordi bilaterali complementari sul commercio dei prodotti agricoli.

L'articolo definisce gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti mediante l'ALS: liberalizzare il commercio, incentivare gli investimenti e la concorrenza, migliorare l'accesso agli appalti pubblici, favorire lo sviluppo armonioso del commercio internazionale in modo tale da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Art. 2 (Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo): l'ALS non intacca i diritti e gli obblighi che regolano le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS, che sono disciplinate dalla Convenzione del 4 gennaio 196018 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nella sua versione consolidata secondo la Convenzione di Vaduz del 21 giugno 2001. Inoltre, in virtù del Trattato del 29 marzo 192319 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci.

Art. 3­5: questi articoli riguardano il rapporto con altri accordi internazionali (art. 3), il campo d'applicazione territoriale dell'AELS (art. 4) e l'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità centrali, regionali e locali (art. 5).

L'articolo 6 sulla trasparenza disciplina l'obbligo d'informazione che compete alle Parti. Esse sono tenute a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative. Ciò vale anche per gli accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento

17 18 19

RS 0.120 RS 0.632.31 RS 0.631.112.514

1230

dell'ALS. Le Parti si impegnano a rispondere prontamente a domande specifiche e a scambiarsi informazioni rilevanti, senza essere tenute a divulgare informazioni confidenziali.

3.1.3

Capitolo 2: Scambi di merci (art. 7­24)

Il capitolo «Scambi di merci» è conforme alla struttura della maggior parte degli ALS precedentemente conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi. Esso copre diversi aspetti, in particolare il campo d'applicazione (art. 7), le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (art. 8, 15­16), i dazi doganali (art. 9­10), altre misure attinenti al commercio (art. 11­14, 17), le regole di concorrenza (art. 18), le discipline commerciali (art. 19­23) e le eccezioni (art. 24).

Art. 7 (Campo d'applicazione): questo articolo dell'ALS definisce il campo d'applicazione dell'AELS in materia di scambi di merci. Questi ultimi riguardano il commercio di prodotti industriali, ossia i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 198320 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, il pesce e gli altri prodotti del mare nonché i prodotti agricoli trasformati. Le posizioni tariffarie tradizionalmente sensibili dal punto di vista della politica agricola degli Stati dell'AELS (in particolare gli alimenti per animali) sono escluse dal campo d'applicazione dell'ALS (all. I).

Art. 8 e 15­16: nell'ambito delle regole d'origine (art. 8 e Protocollo sulle regole d'origine), la Bosnia ed Erzegovina non ha potuto accettare l'inclusione di un rinvio alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee21. La Parte bosniaca ha infatti indicato che motivi di carattere giuridico interno le impedivano di includere nell'ALS un rinvio a una convenzione che non aveva ancora firmato. Di conseguenza, l'ALS riprende il consueto Protocollo Euromed sulle regole d'origine ma contiene anche una disposizione che prevede che quest'ultimo sia sostituito dalla suddetta Convenzione non appena la Bosnia ed Erzegovina l'avrà sottoscritta. Inoltre, il sistema paneuromediterraneo di cumulo diagonale sarà possibile soltanto quando i protocolli sulle regole d'origine dei vari accordi di libero scambio tra partner della zona Euromed saranno stati aggiornati.

Finché il cumulo diagonale non sarà possibile, nel commercio bilaterale tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina saranno utilizzate soltanto le prove dell'origine EUR.1 e la dichiarazione d'origine su fattura. Il ristorno sui dazi doganali prelevati sulle
importazioni provenienti da Stati terzi (drawback), che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza, è vietato. L'ALS contiene inoltre disposizioni relative all'agevolazione degli scambi (art. 15 e all. V), le quali vincolano le Parti a rispettare le norme internazionali nella concezione delle procedure doganali e a collaborare con le autorità doganali dell'altra Parte, ad esempio migliorando la trasparenza e ricorrendo alle tecnologie dell'informazione al fine di evitare gli ostacoli al commercio di natura amministrativa. L'Accordo istituisce un Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (art. 16 e all. VI). Spetta a quest'ultimo garantire lo scambio di informazioni e osservare le evoluzioni in quest'ambito nonché preparare gli adeguamenti tecnici che ne derivano.

20 21

RS 0.632.11 RS 0.946.31

1231

L'articolo 9 disciplina il regime tariffario preferenziale che le Parti si accordano in virtù dell'ALS per quanto riguarda il commercio di prodotti industriali, del pesce e degli altri prodotti del mare nonché per i prodotti agricoli trasformati. L'Accordo è parzialmente asimmetrico a favore della Bosnia ed Erzegovina, in modo da tener conto delle differenze tra lo sviluppo economico delle Parti. Ad eccezione di alcune posizioni tariffarie solitamente sensibili per la politica agricola (in particolare gli alimenti per animali, all. I), gli Stati dell'AELS elimineranno tutti di dazi doganali e le imposizioni sui prodotti industriali fin dall'entrata in vigore dell'Accordo. Benché anche gran parte (71 %) di questi prodotti in provenienza dall'AELS potrà entrare sul mercato bosniaco in franchigia doganale a decorrere dall'entrata in vigore dell'ALS, la Bosnia ed Erzegovina beneficia per numerose linee tariffarie di periodi di transizione fino al 1° gennaio 2017 per la totale abolizione progressiva dei dazi doganali che rientrano in queste tre categorie di smantellamento (che vanno da due a quattro anni) in funzione del grado di sensibilità dei prodotti (all. IV). Tra i prodotti sensibili per la Bosnia ed Erzegovina figurano in particolare alcuni tessili, le calzature e i prodotti del vetro. Tenuto conto che in quest'ambito la Bosnia ed Erzegovina accorda ai Paesi dell'AELS le stesse concessioni che riserva all'UE, ma che si applicheranno in parte in modo differenziato, per gli Stati dell'AELS ne risulterà un effetto di recupero differenziato nei confronti dell'UE (che dal 1° gennaio 2013 beneficia dell'esenzione totale dai dazi doganali) fin dall'entrata in vigore dell'ALS, recupero che diverrà interamente effettivo dal 1° gennaio 2017.

Anche per quanto riguarda il pesce e gli altri prodotti del mare (all. III) è prevista una riduzione asimmetrica dei dazi doganali a favore della Bosnia ed Erzegovina, mentre dal canto loro gli Stati dell'AELS accordano la franchigia doganale a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Ad eccezione delle dieci linee tariffarie per le quali non è in grado di accordare concessioni ai suoi partner di libero scambio, compresa l'UE, la Bosnia ed Erzegovina eliminerà quindi i suoi dazi doganali a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo o progressivamente al temine
di periodi transitori di una durata da tre a quattro anni (risp. fino al 1.1.2017 e fino al 1.1.2018) in funzione del grado di sensibilità dei prodotti. Per le dieci linee tariffarie escluse dalle concessioni l'Accordo prevede però una clausola di revisione.

In materia di prodotti agricoli trasformati (all. II), i Paesi dell'AELS accordano alla Bosnia ed Erzegovina concessioni sotto forma di un trattamento equivalente a quello riservato ai prodotti originari dell'UE. I Paesi dell'AELS eliminano l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali e inoltre rinunciano ai rimborsi alle esportazioni per i prodotti che beneficiano di concessioni. Dal canto suo, la Bosnia ed Erzegovina accorda agli Stati dell'AELS concessioni su tutti i prodotti d'interesse per questi ultimi, che si applicheranno sostanzialmente a decorrere dall'entrata in vigore dell'ALS ma al più tardi dal 1° gennaio 2017. Dal canto suo, la Svizzera ha ottenuto dalla Bosnia ed Erzegovina concessioni, sotto forma di soppressioni o riduzioni dei dazi doganali, in particolare per gli yogurt, il caffè, le caramelle e i dolciumi, il cioccolato, i preparati alimentari, le paste alimentari, il müesli, i prodotti di panetteria, le confetture, la mostarda e la maionese, le acque minerali e altre bevande non alcoliche. Per gli yogurt e altri prodotti di latte fermentati, le paste fresche, i biscotti, le confetture e l'acqua minerale, la Bosnia ed Erzegovina accorda agli Stati dell'AELS uno sconto del 50 per cento, mentre questi stessi prodotti d'origine preferenziale dell'UE beneficiano dell'esenzione da dazi doganali se sono importati in Bosnia ed Erzegovina.

1232

L'articolo 10 precisa che il dazio di base sul quale saranno progressivamente accordate le riduzioni tariffarie successive sulle importazioni è, per gli Stati dell'AELS, l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (NPF) il 1° gennaio 2011 e, per la Bosnia ed Erzegovina, la tariffa doganale applicata nel 2011. Se una qualunque riduzione tariffaria è applicata erga omnes prima, dopo o a decorrere dall'entrata in vigore dell'ALS, i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base previsti dall'articolo 10 paragrafo 1 a decorrere dalla data d'applicazione di tali riduzioni o, se è fissata successivamente, dall'entrata in vigore dell'ALS.

Art. 11­14 e 17: per una serie di misure relative al commercio e analogamente ad altri accordi di libero scambio dell'AELS, l'ALS con la Bosnia ed Erzegovina rimanda ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC o, in alcuni casi, li integra nell'ALS. È il caso delle disposizioni sulle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione (art. 11), sulla non-discriminazione tramite l'imposizione fiscale e le regolamentazioni nazionali (art. 12), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 13), sui regolamenti tecnici (art. 14) e sulle imprese commerciali di Stato (art. 17). Per quanto riguarda quest'ultima disposizione, le imprese del settore pubblico, nelle loro decisioni in materia di importazione o di esportazione, sono tenute a conformarsi ai principi generali di non-discriminazione e ad ispirarsi unicamente a considerazioni di carattere commerciale.

Art. 18: le disposizioni in materia di regole di concorrenza tra imprese stabiliscono che alcune pratiche che falsano la concorrenza sono incompatibili con l'Accordo (par. 1, lett. a e b). Tali regole si applicano anche alle imprese pubbliche o commerciali che beneficiano di diritti speciali o esclusivi (par. 2). L'ALS prevede inoltre un meccanismo che consente alle Parti di eliminare in casi concreti le pratiche incompatibili con l'Accordo (par. 4).

Art. 19­23: nell'ambito delle discipline commerciali l'Accordo rinvia, per quanto riguarda le misure concernenti le sovvenzioni e le misure compensative, alle pertinenti disposizioni del GATT/OMC (art. 19 par. 1). Al di là delle norme del GATT/OMC, l'ALS obbliga le Parti ad avviare consultazioni prima che una di queste Parti apra un'inchiesta secondo
l'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC22 per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata. Questa procedura di consultazione concede alle Parti coinvolte un termine di 45 giorni per trovare una soluzione amichevole ed evitare così la procedura dell'OMC (art. 19 par. 2). Le Parti convengono inoltre di non applicare misure antidumping (art. 20) ai sensi dell'OMC. L'ALS rinvia anche alle pertinenti disposizioni del GATT/OMC in materia di misure di salvaguardia globali (art. 21). Al di là di queste norme, ogni Parte si impegna a non applicare misure di salvaguardia globali previste dall'OMC alle importazioni di un'altra Parte se queste ultime non causano o non rischiano di causare danni. In conformità con la clausola di salvaguardia bilaterale (art. 22) ogni Parte può, a determinate condizioni, reintrodurre provvisoriamente dazi doganali in caso di gravi danni al mercato causati dallo smantellamento tariffario in applicazione dell'ALS (par. 1­3). La misura è limitata a una durata massima totale di tre anni e potrà essere applicata a un prodotto che è già stato assoggettato a una misura di questo tipo solo dopo un periodo di penuria di almeno quattro anni dalla scadenza della misura precedente (par. 5). La necessità di mantenere la clausola sarà riesaminata cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'ALS (par. 10). Qualora l'applicazione dell'ALS dovesse 22

RS 0.632.20, allegato 1A.13

1233

comportare, in particolare, una penuria grave di un prodotto essenziale, o un rischio di penuria grave, per la Parte esportatrice, quest'ultima può anche adottare, in conformità con l'articolo 23 sulla clausola di penuria, misure d'emergenza provvisorie previe consultazioni tra le Parti.

Art. 24: in merito alle eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese, l'ALS riprende le pertinenti disposizioni dell'OMC ad esso integrate.

3.1.4

Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale (art. 25)

Art. 25 (Protezione della proprietà intellettuale): il paragrafo 1 obbliga le Parti a garantire una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale e ad attuarli. Le Parti adottano in particolare misure volte a impedire la contraffazione e la pirateria.

Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio23 («Accordo TRIPS»). L'ALS stabilisce inoltre che le Parti contraenti possono avviare consultazioni per riesaminare le disposizioni concernenti la proprietà intellettuale al fine di migliorare il livello di protezione e di impedire, o eliminare, distorsioni commerciali causate dai livelli attuali di protezione (par. 4).

Allegato VII: Protezione dei diritti di proprietà intellettuale In generale le disposizioni materiali contenute nell'allegato VII corrispondono alle norme europee.

Art. 2 (Accordi internazionali): analogamente ad altri ALS stipulati dall'AELS, le Parti confermano gli impegni assunti in base a diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono Parti contraenti (Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale24, riveduta il 14 luglio 1967; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche25, riveduta il 24 luglio 1971; Trattato di cooperazione in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 2001 con l'Atto di Washington26; Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti27; Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto il 28 settembre 1979 attraverso l'Atto di Ginevra28; Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi29 e Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali30. Esse si impegnano inoltre, qualora non fossero ancora Parti contraenti, a conformarsi alle disposizioni materiali dell'accordo TRIPS dell'OMC e ad aderire 23 24 25 26 27 28 29 30

RS 0.632.20, allegato 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.8 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.4

1234

entro il 31 dicembre 2013 agli altri accordi internazionali in materia di armonizzazione e di protezione della proprietà intellettuale o a ratificarli: la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione31, il Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore32 (Ginevra 1996), il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi33 (Ginevra 1996) e la Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, nella sua versione riveduta del 199134, salvo se la Parte è già menzionata nella versione riveduta del 197835.

Art. 3: l'Accordo contiene inoltre una serie di disposizioni in materia di protezione dei diritti d'autore che coprono tra l'altro le produzioni visive o audiovisive degli artisti. È prevista, in particolare, l'estensione di determinate disposizioni del Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi agli artisti del settore audiovisivo che non beneficiano della protezione internazionale garantita agli altri artisti. L'Accordo prevede altresì la protezione degli organismi di radiodiffusione, compresa la diffusione su Internet (all. VII, art. 3).

Art. 4­7 (Protezione dei marchi, Brevetti, Dati confidenziali, Protezione dei modelli industriali): le disposizioni contenute nell'allegato VII oltrepassano per molteplici aspetti il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS. Ciò riguarda in particolare le disposizioni in materia di protezione dei marchi (riferimento alle raccomandazioni dell'OMPI per quanto riguarda la protezione dei marchi notoriamente conosciuti e la protezione dei marchi su Internet) (all. VII, art. 4) e la protezione dei disegni e dei modelli industriali (estensione della protezione a una durata di 25 anni) (all. VII, art. 7). Per quanto concerne la protezione dei dati confidenziali di analisi da fornire nel corso della procedura ufficiale di autorizzazione dell'immissione in commercio (all. VII, art. 6), l'Accordo prevede un periodo di protezione di dieci anni per i prodotti agrochimici. Nel caso dei prodotti farmaceutici, la durata della protezione è stabilita come segue: otto anni di esclusività dei dati, a cui si aggiungono due anni di protezione
dalla commercializzazione con una possibilità di proroga di un anno. Nel settore dei brevetti (all. VII, art. 5), l'Accordo stabilisce che, a determinate condizioni, le Parti prorogano la durata della protezione dei brevetti per i prodotti farmaceutici e fitosanitari attraverso un certificato complementare di protezione di una durata massima di cinque anni, per compensare gli intervalli tra la registrazione di un brevetto e l'autorizzazione dell'immissione in commercio di questo tipo di prodotti.

Art. 8: l'Accordo garantisce inoltre una protezione elevata per le indicazioni geografiche e le indicazioni di provenienza per i prodotti e i servizi (all. VII, art. 8). In particolare, impedisce la registrazione e l'utilizzo abusivo come marchi, modelli industriali o altri titoli protetti (ad es. i nomi di imprese) dei nomi di Paese delle Parti (comprese le designazioni derivate quali «Swiss», «Switzerland», «Schweiz») nonché dei loro stemmi, bandiere ed emblemi.

31 32 33 34 35

RS 0.231.171 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 Convenzione UPOV, versione riveduta nel 1991, RS 232.163 Convenzione UPOV, versione riveduta nel 1978, RS 232.163

1235

Art. 9­17: le disposizioni relative alle procedure di ottenimento, mantenimento, rispetto e attuazione della proprietà intellettuale (all. VII, art. 9­17) rispecchiano determinati principi delle legislazioni nazionali e superano gli standard minimi dell'Accordo TRIPS dell'OMC. Tali disposizioni si situano comunque nel quadro delle disposizioni di altri ALS con l'AELS. L'Accordo prevede in particolare la possibilità per le autorità doganali di una Parte di sequestrare merci importate o esportate che potrebbero violare diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, indicazioni geografiche, ecc.). Le Parti sono inoltre tenute ad adottare misure dal punto di vista civile o penale nei confronti di coloro che contravvengono ai diritti di protezione della proprietà intellettuale. Le Parti provvederanno inoltre a rafforzare la loro cooperazione nel settore della proprietà intellettuale (all. VII, art. 17).

3.1.5

Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici (art. 26­28)

Art. 26: per quanto riguarda gli investimenti, l'ALS contiene disposizioni che fissano i principi generali concernenti la loro protezione e promozione. Le Parti si sforzano in particolare di offrire condizioni stabili, eque e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nel loro territorio (par. 1). Esse prevedono diverse misure di cooperazione in materia di promozione degli investimenti (par. 3). Una clausola evolutiva prevede inoltre di esaminare, al massimo cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di estendere quest'ultimo al diritto di stabilimento degli investitori (par. 4). Le Parti si impegnano anche a osservare gli obblighi assunti in relazione a determinati investimenti da un investitore di un'altra Parte (par. 5)36. Inoltre, resta applicabile l'Accordo di promozione e di protezione reciproca degli investimenti del 2003 tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina37, il cui contenuto è più esteso. In caso di controversia, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono su quelle dell'ALS.

Art. 27: in materia di scambi di servizi le Parti confermano gli obblighi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)38 dell'OMC. Inoltre, nel caso in cui una Parte conceda a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai suoi mercati di servizi, essa accetterà di avviare consultazioni per estendere tali vantaggi all'altra Parte su base reciproca (par. 2).

Art. 28: l'Accordo fissa l'obiettivo di liberalizzare progressivamente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e prevede, in quest'ambito, una clausola negoziale evolutiva volta in particolare a impedire eventuali discriminazioni a scapito della Bosnia ed Erzegovina o degli Stati dell'AELS in seguito a un eventuale accordo preferenziale concluso in futuro tra una Parte e un Paese terzo.

36

37 38

La Norvegia e la Bosnia ed Erzegovina hanno convenuto che la disposizione del paragrafo 5 non è applicabile tra di esse. Per motivi di carattere interno, la Norvegia non è infatti in grado di assumere impegni in materia di protezione degli investimenti nei confronti di questo Paese.

RS 0.975.219.1 RS 0.632.20, allegato 1B

1236

3.1.6

Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitali (art. 29­32)

Art. 29­31 (Pagamenti per transazioni correnti, Movimenti di capitali e Difficoltà nella bilancia dei pagamenti): le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per transazioni correnti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile (art. 29). Esse garantiscono che i capitali per gli investimenti siano liberamente trasferibili (art. 30). Se una Parte versa o rischia di incorrere in serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti (art. 31), essa può, a determinate condizioni, limitare provvisoriamente i pagamenti correnti e i movimenti di capitali previsti dagli articoli 29 e 30.

Art. 32: per quanto concerne le abituali eccezioni relative, in particolare, alla protezione dell'ordine pubblico e della salute, le regole sancite nell'articolo XIV del GATS sono inserite nell'ALS e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3.1.7

Capitolo 6: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 33­42)

Gli Stati dell'AELS hanno proposto alla Bosnia ed Erzegovina le loro disposizioni modello in materia di commercio e di sviluppo sostenibile. La Bosnia ed Erzegovina ha ripreso tutte le disposizioni proposte dall'AELS, compreso il capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», come anche le relative clausole, nel preambolo (cfr. n. 3.1.1) e nei capitoli settoriali dell'ALS.

Art. 33 (Contesto e obiettivi): il paragrafo 1 di questo articolo elenca una serie di accordi multilaterali sull'ambiente e sulle norme del lavoro di cui gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina sono firmatarie e a cui fanno riferimento.

Conformemente al paragrafo 2 le Parti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico e sociale nonché la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile («mutually supportive elements»). Nel paragrafo 3 le Parti riaffermano inoltre il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale e bilaterale in modo tale da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Art. 34 (Campo d'applicazione): questa disposizione precisa che il capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 35­36 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione, Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o norme): in merito alle disposizioni del capitolo relative agli aspetti ambientali, in particolare, le Parti si adoperano per promuovere e inserire nelle loro legislazioni nazionali un livello elevato di protezione ambientale (art. 35 par. 2) che si impegnano ad applicare in modo efficace, conformemente agli accordi multilaterali sull'ambiente ad esse applicabili (art. 36 par. 1). Per quanto riguarda le disposizioni relative alle norme del lavoro in particolare, le Parti si impegnano anche a promuovere e a inserire nelle loro legislazioni nazionali un alto livello di protezione delle norme del lavoro (art. 35 par. 2), nonché ad applicarle in modo efficace (art. 36 par. 2), perseguendo nella fattispecie gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) sulla piena 1237

occupazione, la creazione di posti di lavoro produttivi e un lavoro dignitoso per tutti, nonché gli obiettivi della Dichiarazione dell'OIL in merito alla giustizia sociale per un'equa globalizzazione. Le Parti si impegnano inoltre a non ridurre e non derogare al livello di protezione ambientale e di norme del lavoro previsto dalle loro legislazioni nazionali al solo fine di attrarre investimenti o incrementare un vantaggio competitivo dal punto di vista commerciale (art. 36 par. 2).

Art. 37 (Norme e accordi internazionali sul lavoro): a complemento delle disposizioni degli articoli 35 e 36, le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro in virtù della loro appartenenza all'OIL (libertà sindacale, abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile e parità di trattamento) (art. 37 par. 1 lett. a­d). Esse si impegnano anche ad attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che sono loro applicabili e si adoperano per ratificare le convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate», ossia che non necessitano attualmente di alcuna revisione, secondo la lista di strumenti aggiornati dell'OIL (art. 37 par. 3).

Art. 38 (Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali): le Parti riaffermano anche il loro impegno ad integrare in modo efficace, nelle proprie legislazioni e pratiche nazionali, gli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie.

Esse riaffermano la loro adesione ai principi ambientali ai quali hanno aderito e che sono sanciti negli strumenti ambientali di cui all'articolo 33 paragrafo 1, quali la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo e il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile.

Art. 39­40 (Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile, Cooperazione nel contesto di consessi internazionali): ai sensi di queste due disposizioni, le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (art. 39) e a rafforzare la loro cooperazione nel contesto di consessi internazionali (art. 40).
Art. 41­42 (Attuazione e consultazioni, Riesame): a livello istituzionale il Comitato misto dell'AELS ha la facoltà di trattare e discutere di tutte le disposizioni coperte dal capitolo di riferimento e di tenere consultazioni su richiesta di una delle Parti (art. 41, par. 2). Sono altresì previsti organi di contatto specifici tra le Parti contraenti (art. 41, par. 1). In caso di controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del capitolo, le Parti hanno la facoltà di ricorrere a consultazioni per comporre le controversie, ma non alla procedura di arbitrato (art. 41, par. 3). In virtù di una clausola di riesame, una Parte può chiedere di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi del presente capitolo e di valutare eventuali scenari futuri alla luce degli sviluppi internazionali rilevanti in materia di commercio e sviluppo sostenibile (art. 42).

3.1.8

Capitolo 7: Disposizioni istituzionali (art. 43)

Al fine di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e la corretta applicazione delle sue disposizioni le Parti istituiscono il Comitato misto (par. 1). Quest'ultimo si compone di rappresentanti di tutte le Parti e, quale organo paritetico, decide su base

1238

consensuale. Fra gli altri suoi compiti, si occupa di sorvegliare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti (par. 2 lett. a), di esaminare la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio, di seguire lo sviluppo dell'Accordo (par. 2 lett. b e c), di sorvegliare i lavori dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro istituiti in virtù dell'Accordo (par. 2 lett. d) e di tenere consultazioni in caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo (par. 2 lett. e). Esso formula raccomandazioni ed elabora proposte di emendamenti dell'Accordo all'attenzione delle Parti contraenti e le sottopone loro per approvazione e ratifica secondo le procedure proprie a ciascuna di esse. L'Accordo conferisce inoltre al Comitato misto competenze decisionali (par. 4), fra cui anche la facoltà di decidere di emendare gli allegati e i protocolli dell'Accordo (par. 8). In Svizzera simili decisioni del Comitato misto rientrano generalmente nella competenza del Consiglio federale, che approva i trattati d'importanza minore conformemente all'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199739 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale di tali emendamenti nel suo rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi nell'ambito di sua competenza. La competenza di emendare gli allegati e i protocolli è delegata al Comitato misto al fine di semplificare la procedura per gli adeguamenti tecnici facilitando in tal modo la gestione degli accordi. La delega di competenze riguarda tutti gli allegati, protocolli e appendici del presente Accordo, ossia: l'allegato I (Prodotti esclusi), l'allegato II (Prodotti agricoli trasformati), l'allegato III (Pesce e altri prodotti del mare), l'allegato IV (Prodotti industriali) l'allegato V (Agevolazione degli scambi), l'allegato VI (Mandato del Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi), l'allegato VII (Protezione della proprietà intellettuale), l'allegato VIII (Accordo transitorio) e il Protocollo sulle regole d'origine e le sue appendici. Gli allegati e i protocolli dell'ALS degli Stati dell'AELS sono aggiornati regolarmente, in particolare per tener conto degli sviluppi intervenuti nel sistema del commercio internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner).

3.1.9

Capitolo 8: Composizione delle controversie (art. 44­46)

Il capitolo 8 prevede una procedura dettagliata di consultazione e di arbitrato per le controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

Art. 44: la procedura di composizione delle controversie si fonda su consultazioni tra le Parti (art. 44 par. 2) che si svolgono in seno al Comitato misto (art. 44 par. 3). Se le consultazioni non si tengono entro i termini imposti dall'Accordo (entro 20 giorni dal ricevimento della domanda), o se la Parte a cui è rivolta la richiesta non risponde entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, o se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni mediante le consultazioni di cui all'articolo 45 paragrafo 1, la Parte richiedente è autorizzata a ricorrere a una procedura d'arbitrato e a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale.

39

RS 172.010

1239

Art. 45 (Arbitrato): il tribunale arbitrale si compone di tre membri, nominati conformemente alle norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte permanente di arbitrato40. Come in altri accordi dell'AELS, le Parti che non sono coinvolte nella controversia hanno, a determinate condizioni, la possibilità di intervenire nella procedura di arbitrato in qualità di Parti interessate. La decisione del tribunale arbitrale è pronunciata entro 180 giorni dalla data in cui è stato nominato il presidente del tribunale. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti in causa.

Art. 46 (Attuazione della decisione): le Parti in causa sono tenute ad adottare misure adeguate per attuare la decisione del tribunale arbitrale. Se una Parte non esegue la decisione del tribunale entro un termine ragionevole e non è stata convenuta alcuna misura compensativa, la Parte richiedente ha la facoltà, alla scadenza di un termine di notifica di 30 giorni, di sospendere i vantaggi concessi nella misura del pregiudizio subito, finché la decisione del tribunale arbitrale non sia stata attuata o la controversia altrimenti risolta. In caso di disaccordo sul termine di attuazione della decisione del tribunale arbitrale, la questione viene sottoposta allo stesso tribunale arbitrale prima che la Parte richiedente sospenda in misura equivalente determinati vantaggi.

3.1.10

Capitolo 9: Disposizioni finali (art. 47­54)

Il capitolo 9 disciplina in particolare l'entrata in vigore dell'ALS (art. 53; cfr. n. 6.6).

L'articolo 49 prevede che Parti riesaminino l'Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell'OMC, e che esaminino la possibilità di sviluppare e di approfondire la loro cooperazione ai sensi dell'Accordo ed eventualmente di avviare negoziati. Il Comitato misto deve effettuare questa valutazione a intervalli regolari.

Questo capitolo contiene inoltre disposizioni concernenti l'adempimento degli obblighi ad opera delle Parti (art. 47), gli allegati, protocolli e appendici (art. 48), gli emendamenti dell'Accordo (art. 50), l'adesione di nuove Parti (art. 51) e il ritiro e la scadenza dell'Accordo (art. 52). Infine, ai sensi dell'articolo 54, il Governo di Norvegia funge da Depositario.

3.2

Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina

Oltre all'ALS, ogni Stato dell'AELS ha concluso con la Bosnia ed Erzegovina un Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base.

Art. 1 (Portata e campo d'applicazione): il campo d'applicazione dell'Accordo agricolo bilaterale copre i prodotti agricoli di base, ossia i prodotti di cui ai capitoli 1­24 del Sistema armonizzato (istituito dalla Convenzione del 14 giugno 198341 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci) e non inclusi negli allegati II e III dell'ALS nonché i prodotti coperti dall'allegato I 40 41

RS 0.193.212 RS 0.632.11

1240

all'ALS (art. 1 par. 2). L'Accordo agricolo tra Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 3).

Art. 2: le concessioni tariffarie che la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina si accordano reciprocamente figurano rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 2 all'Accordo agricolo. Le concessioni si applicano a condizione che per i prodotti esportati originari dell'altra Parte non siano pagate sovvenzioni all'esportazione.

Le concessioni accordate dalla Svizzera alla Bosnia ed Erzegovina (allegato 1 all'Accordo agricolo) consistono nella riduzione o nell'eliminazione dei dazi all'importazione su una serie di prodotti agricoli per i quali la Bosnia ed Erzegovina ha espresso un interesse particolare, nella fattispecie un accesso in franchigia doganale per vari tipi verdura fresca nei limiti di un contingente tariffario dell'OMC, la paprika, l'haivar, i funghi (surgelati o sotto forma di preparati), le olive, l'olio di girasole (per utilizzo nell'industria alimentare nonché a fini tecnici), le pesche e le pesche noci, nei limiti di un contingente tariffario annuale di 200 tonnellate. La Svizzera accorda inoltre riduzioni dei dazi doganali su vari tipi di bacche (in particolare le fragole e i lamponi nei limiti del contingente tariffario dell'OMC) e altri tipi di frutta nonché, su una base di reciprocità, la franchigia doganale per il formaggio (ad eccezione del formaggio fresco). Laddove applicabili, le concessioni della Svizzera si effettuano nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali. Le concessioni accordate dalla Svizzera corrispondono a quelle già riservate ad altri partner di libero scambio. La protezione doganale è mantenuta per i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera. Le concessioni tariffarie dell'Accordo sostituiscono in parte le concessioni attualmente accordate in maniera autonoma nell'ambito del Sistema generalizzato di preferenze42 (SGP).

In cambio la Bosnia ed Erzegovina concede alla Svizzera (all. 2 all'Accordo agricolo) un accesso in franchigia doganale o riduzioni di dazi all'importazione per una serie di prodotti, in particolare la carne, compresa la carne secca, il latte in polvere, gli yogurt, alcuni tipi di frutta e verdura sotto forma di preparati, alcuni tipi di succhi di frutta e
alcolici. Molte delle concessioni tariffarie che la Bosnia ed Erzegovina ha accordato alla Svizzera sono simili a quelle che ha riservato all'UE.

Art. 3: le regole d'origine e la cooperazione amministrativa sono rette dal Protocollo sulle regole d'origine dell'AELS.

Art. 6­7: l'Accordo agricolo rinvia alle pertinenti norme dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (art. 6) e delle disposizioni dell'ALS (art. 7) in particolare nell'ambito non tariffario, dell'antidumping e della procedura di composizione delle controversie.

L'articolo 8 sulle misure di salvaguardia agricole sancisce che qualsiasi Parte può, a determinate condizioni, reintrodurre provvisoriamente dazi doganali in caso di gravi danni al mercato causati dalla riduzione o dall'eliminazione dei dazi doganali secondo l'Accordo agricolo. La misura è adottata per un periodo non superiore a un anno (art. 8 par. 2) e cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'ALS si riesaminerà la necessità di mantenere la clausola (art. 8 par. 4).

Art. 9 (Entrata in vigore e ritiro): Gli accordi agricoli bilaterali sono legati all'ALS e non possono esplicare effetti giuridici autonomi (art. 7 par. 2 dell'ALS e art. 9 dell'Accordo agricolo Svizzera-Bosnia ed Erzegovina).

42

Legge del 9 ott. 1981 sulle preferenze tariffali; RS 632.91

1241

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie degli accordi con la Bosnia ed Erzegovina sono minime e corrispondono alle perdite prevedibili dei dazi doganali sulle importazioni di merci provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina. Nel 2012 le entrate doganali legate alle importazioni provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina si sono aggirate attorno a 838 000 franchi (di cui 131 000 per i prodotti agricoli). Considerato che gran parte delle importazioni provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina sono già esentate dai dazi doganali in base al SGP43, soltanto una parte di queste entrate doganali sarà eliminata. L'impatto finanziario resta quindi limitato e va rapportato al miglioramento degli sbocchi per gli esportatori svizzeri sul mercato bosniaco.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Ripercussioni sull'organico della Confederazione possono derivare dal crescente numero complessivo di ALS da mettere in atto e sviluppare. Per il periodo dal 2010 al 2014 le risorse necessarie a tal fine sono già state approvate. Sul periodo considerato, i presenti accordi non hanno dunque alcun impatto in termini di personale supplementare. A tempo debito, il nostro Consiglio deciderà rivaluterà la situazione per determinare l'entità delle risorse che si renderanno necessarie dopo il 2014 per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, gli accordi conclusi con la Bosnia ed Erzegovina non hanno ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici positivi menzionati nel numero 4.3.

4.3

Ripercussioni per l'economia

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati delle merci. Così facendo rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e creare e preservare posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica economica esterna svizzera, l'ALS consente di eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina. Il migliore accesso al mercato bosniaco per le 43

Legge del 9 ott. 1981 sulle preferenze tariffali; RS 632.91

1242

merci svizzere potenzia la competitività delle esportazioni elvetiche verso la Bosnia ed Erzegovina, soprattutto rispetto a concorrenti di altri Paesi con i quali non sono stati conclusi ALS. Allo stesso tempo, l'accordo di libero scambio previene le potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio della Bosnia ed Erzegovina, in particolare l'UE. L'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina consentirà quindi alla Svizzera e agli altri Stati dell'AELS di ridurre ampiamente o di eliminare gli attuali svantaggi per i nostri esportatori sul mercato bosniaco derivanti dall'ASA concluso tra l'UE e la Bosnia ed Erzegovina (non ancora in vigore), la cui parte concernente la politica commerciale è in vigore dal 1° luglio 2008. L'abolizione o la riduzione di dazi doganali o di ostacoli non tariffari al commercio riducono inoltre i costi di produzione delle imprese in Svizzera e conseguentemente il livello dei prezzi per i consumatori elvetici, effetti questi che si manifesteranno anche in Bosnia ed Erzegovina.

4.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

Come tutti gli accordi di libero scambio, l'ALS tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina è innanzitutto un accordo economico, teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici tra le Parti contraenti. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e bosniaca nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

Ripercussioni per la sostenibilità L'attività economica richiede risorse e manodopera, e comporta dunque conseguenze sull'ambiente e la società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale44. Nell'ALS, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui obiettivo è garantire un'attuazione dell'accordo economico coerente con gli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.1.1 e 3.1.7). Sempre in un'ottica di coerenza, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 3), ossia da accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni di cui ai capitoli «Scambio di merci» e «Pagamenti e movimenti di capitali» dell'ALS (art. 24 e art. 32), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nel presente Accordo, ad esempio al fine di tutelare la sicurezza, la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante).

Ripercussioni per la società In virtù di un accresciuto impegno a livello bilaterale e multilaterale e grazie a condizioni economiche quadro garantite sul piano internazionale oltre che più favorevoli agli scambi commerciali, gli ALS promuovono lo Stato di diritto e concorrono 44

Rapporto del Consiglio federale del 13 gen. 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 406

1243

allo sviluppo e al benessere economico45, in particolare sostenendo il settore privato e promuovendo il libero mercato. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti importanti per la promozione dei nostri valori, ovvero, in particolare, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Le conquiste in termini di benessere rese possibili dagli ALS estendono anche i margini di manovra economici per misure a favore dell'ambiente e dell'uguaglianza sociale. Gli ALS non possono ovviamente sancire l'orientamento che i sistemi politici nazionali devono dare a queste misure, tuttavia la Svizzera può offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale, a incoraggiare le misure che, proprio sfruttando i più ampi margini di manovra, puntano allo sviluppo sostenibile.

A tale riguardo è importante tenere conto delle relazioni bilaterali che la Svizzera intrattiene con uno Stato partner nella loro globalità. Oltre al fatto che la Bosnia ed Erzegovina è un Paese prioritario della cooperazione svizzera in Europa dell'Est, la Svizzera intrattiene con questo Paese un dialogo politico e si impegna in diversi progetti di cooperazione bilaterali in materia di condizioni lavorative e sociali (cfr. n. 2.2).

Il capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» dell'ALS serve anch'esso a promuovere il miglioramento delle condizioni lavorative. Le Parti vi riconoscono che la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile è essenziale per poter garantire il benessere economico a lungo termine. Le disposizioni dell'Accordo con la Bosnia ed Erzegovina si riferiscono agli impegni risultanti dall'adesione all'OIL e dalle relative convenzioni dell'OIL (cfr. n. 3.1.7).

Ripercussioni per l'ambiente In generale il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, non possono essere dissociati da un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti. Questi possono risultare più intensi, ad esempio, laddove entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori più inquinanti46.

Le possibilità accordate dalle regole dell'OMC e dalle disposizioni di accordi
multilaterali di protezione ambientale per ridurre il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente non subiscono restrizioni in virtù dell'ALS. Anzi, le disposizioni dell'Accordo riconoscono esplicitamente alle Parti, in analogia alle regole dell'OMC, la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute di essere viventi (uomini, animali o piante) o per preservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 24 e art. 32). Le disposizioni nazionali adottate a tal fine non sono messe in discussione dall'ALS. La Svizzera garantisce che le disposizioni dell'Accordo siano interpretate in modo che non vengano violate né le legislazioni sull'ambiente degli Stati partner né le norme internazionali in materia e che ai governi non venga impedito di mantenere o migliorare le proprie norme ambientali.

45 46

Rapporto del Consiglio federale del 13 gen. 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 410 Per maggiori dettagli sulle varie ripercussioni, cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gen. 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 411.

1244

Si dovranno inoltre promuovere gli investimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie favorevoli all'ambiente (art. 39 dell'ALS).

Anche per quanto concerne le ripercussioni sull'ambiente occorre tenere conto delle relazioni bilaterali che intercorrono tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina nella loro globalità. Negli scorsi anni la Svizzera ha esteso la sua cooperazione nel settore ambientale in Bosnia ed Erzegovina, in particolare per quanto riguarda un impiego più efficiente della risorse (energia, acqua) e l'applicazione di tecnologie più moderne (scambio di know-how e informazioni in materia di protezione delle acque e gestione dei rifiuti, cfr. n. 2.2).

5

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011­201547 e nel decreto federale del 15 giugno 201248 sul programma di legislatura 2011­2015.

5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

L'ALS con la Bosnia ed Erzegovina s'iscrive nella strategia del Consiglio federale in materia di economia esterna definita nel 200449 e riveduta nel 201150. Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile convenute nell'ALS coincidono altresì con la Strategia del Consiglio federale del 25 gennaio 201251 per uno sviluppo sostenibile 2012­2015 (cfr. in particolare capitolo 3, misura 8b).

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)52, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale, ad eccezione di quelli la cui

47 48 49 50 51 52

FF 2012 305, in particolare pagg. 375 e 431 FF 2012 6413, pag. 6416 Rapporto del Consiglio federale del 12 gen. 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949) Rapporto del Consiglio federale dell'11 gen. 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623) www.are.admin.ch/ > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile RS 101

1245

conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 7a cpv. 1 LOGA53), eccezione che non riguarda tuttavia il caso specifico.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS sono membri dell'OMC, mentre la Bosnia ed Erzegovina si trova attualmente in una fase avanzata del processo di adesione. Le Parti contraenti ritengono che i presenti accordi siano conformi agli impegni che hanno assunto aderendo a tale Organizzazione. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

Inoltre, l'allegato VIII all'ALS precisa le disposizioni materiali degli accordi dell'OMC alle quali si riferisce l'ALS. La Bosnia ed Erzegovina si impegna a rispettarle nel periodo che precede il suo accesso all'OMC nel caso in cui non vi abbia ancora aderito al momento dell'entrata in vigore dell'ALS. L'allegato VIII prevede in particolare che la Bosnia ed Erzegovina non applicherà misure antidumping nei confronti degli Stati dell'AELS e che le disposizioni e gli accordi dell'OMC in materia di ostacoli tecnici al commercio54 (TBT), in materia sanitaria e fitosanitaria55 (SPS) e in materia di sovvenzioni e misure compensative56 saranno applicati mutatis mutandis.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE. In particolare, le disposizioni del presente Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi.

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con la Bosnia ed Erzegovina. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192357 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci e dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina sul commercio di prodotti agricoli si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 2 ALS e art. 1 dell'Accordo agricolo).

53 54 55 56 57

RS 172.010 RS 0.632.20, allegato 1A.6 RS 0.632.20, allegato 1A.4 RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.631.112.514

1246

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto oppure se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200258 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost.

devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Conformemente all'articolo 52, l'ALS con la Bosnia ed Erzegovina può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. La sua denuncia implica la scadenza automatica dell'Accordo agricolo (art. 9 dell'Accordo agricolo).

Esso non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale. L'attuazione degli Accordi non esige alcuna modifica delle leggi federali.

Gli Accordi con la Bosnia ed Erzegovina contemplano disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl (concessioni tariffarie, principio della parità di trattamento, ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni importanti, eventualmente sottoposte a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (cf. art. 22 cpv 4 LParl) va notato, da un lato, che le disposizioni degli Accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 198659 sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie e, dall'altro, che non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano alcuna decisione di principio per la legislazione nazionale. Non si tratta dunque di disposizioni fondamentali al punto da dovere essere qualificate come importanti. Gli impegni assunti con questi Accordi non oltrepassano quelli presi nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista dei contenuti, e dunque del loro peso giuridico, economico e politico,
si tratta di accordi simili ad altri accordi bilaterali di libero scambio o a quelli conclusi nel quadro dell'AELS. Le differenze che sussistono in alcuni ambiti (ad es. capitolo sul commercio e sviluppo sostenibile») non comportano per la Svizzera nuovi impegni supplementari rispetto ad accordi stipulati in precedenza.

In occasione delle deliberazioni relative alla mozione 04.3203, depositata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale il 22 aprile 2004, nonché ai messaggi concernenti gli accordi di libero scambio stipulati da allora60, entrambe le Camere hanno appoggiato l'orientamento seguito dal Consiglio federale, secondo cui gli accordi che rispondono ai criteri suddetti non sottostanno a

58 59 60

RS 171.10 RS 632.10 Cfr. Albania (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (FF 2009 6323), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Egitto (RS 0.632.313.211), Giappone (RS 0.946.294.632), Libano (RS 0.632.314.891), Montenegro (RS 0.632.315.731 ), Perù (RS 0.632.316.411), Serbia (RS 0.632.316.821), Tunisia (RS 0.632.317.581), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (RS 0.632.311.181)

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referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

Il nostro Consiglio sta riesaminando la prassi in vigore secondo cui gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo per verificarne la conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. È del resto lecito chiedersi se in effetti non si debba adottare il referendum facoltativo anche per questi accordi, analogamente a quanto deciso dal Consiglio federale per le convenzioni di doppia imposizione.

6.5

Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati dell'ALS

Non esistono versioni autentiche dei presenti Accordi e dei loro allegati tecnici in una delle lingue ufficiali della Svizzera. La conclusione di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera ha sempre adottato in passato per la negoziazione e la conclusione di ALS. L'inglese è, inoltre, la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS. Tale prassi è in linea con quanto sancito nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201061 sulle lingue e nel commento del rapporto esplicativo62. Visto il volume dell'ALS e degli accordi agricoli, inoltre, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbe richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo degli Accordi in una delle lingue ufficiali elvetiche richiede tuttavia che siano tradotti nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati, protocolli e appendici dell'ALS, dato che questi ultimi contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Conformemente agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200463 sulle pubblicazioni ufficiali e all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200464 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo e a un rinvio o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna65, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS66. Le traduzioni del protocollo dell'ALS riguardante le regole d'origine e le procedure doganali sono inoltre pubblicate in rete dall'Amministrazione federale delle dogane67.

61 62 63 64 65 66 67

RS 441.11 www.bak.admin.ch > Produzione culturale > Lingue > Legge e ordinanza sulle lingue RS 170.512 RS 170.512.1 www.publicationsfederales.admin.ch/ www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/bosnia-and-herzegovina.aspx www.ezv.admin.ch/

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6.6

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

Conformemente al suo articolo 53 paragrafo 2, l'ALS entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o della notifica dell'applicazione provvisoria, da parte degli Stati firmatari, a condizione che la Bosnia ed Erzegovina figuri tra questi. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o notifica l'applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento, o successivo alla notifica dell'applicazione provvisoria presso il Depositario.

Nella misura in cui le prescrizioni nazionali lo consentono, le Parti possono applicare provvisoriamente gli accordi (art. 53 par. 4). Un'applicazione provvisoria non è tuttavia prevista. Conformemente all'articolo 9 paragrafo 1 dell'Accordo agricolo, quest'ultimo entrerà in vigore alla stessa data dell'ALS.

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