Decreto federale I concernente il preventivo per il 2014 del 12 dicembre 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 20132, decreta: Art. 1
Conto economico
Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2014 è approvato.
1
2
Il conto economico chiude con: Franchi
a.
spese di
65 641 053 700
b.
ricavi di
66 136 849 800
c.
un'eccedenza di ricavi di
Art. 2
495 796 100
Settore degli investimenti
Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2014 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: Franchi
a.
uscite per investimenti di
b.
entrate per investimenti di
Art. 3
7 859 629 000 189 031 700
Trasferimenti di crediti; spese per il personale
Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.
1
I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.
2
Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi
3
1 2
RS 101 Non pubblicato nel FF.
2014-0162
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Preventivo per il 2014. DF I
del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.
Art. 4
Trasferimenti di crediti; settore delle TIC
Il Dipartimento federale delle finanze (Organo direzione informatica della Confederazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per spese per beni e servizi informatici dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. La stessa autorizzazione si applica ai trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.
1
I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate. La stessa autorizzazione si applica ai trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.
2
Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici e per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.
3
Art. 5
Trasferimenti di crediti; conferimento al Fondo Gripen
Il DDPS (Difesa e armasuisse Immobili) è autorizzato a effettuare d'intesa con il DFF (AFF) l'aumento del credito «Conferimento al Fondo Gripen» a carico dei seguenti crediti: 1
a.
Difesa: 1. credito di spesa «Materiale d'armamento», 2. credito di spesa «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)», 3. credito di spesa «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto»;
b.
armasuisse Immobili: credito d'investimento «Investimenti materiali e immateriali, scorte» (preventivo globale).
Se la legge sul Fondo Gripen non entra in vigore nel 2014, il DDPS (Difesa) potrà utilizzare d'intesa con il DFF (AFF) il credito «Conferimento al Fondo Gripen» per l'acquisto di materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni).
2
Art. 6
Rimanenti trasferimenti di crediti
Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.
1
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Preventivo per il 2014. DF I
Il DFI è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF e UFCL), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.
2
Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF), trasferimenti tra il credito di spesa per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e il credito di spesa per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.
3
Art. 7
Uscite ed entrate
Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2014 nel quadro del conto di finanziamento: Franchi
a.
uscite totali di
66 123 706 500
b.
entrate totali di
66 244 859 000
c.
un'eccedenza di entrate nel conto di finanziamento di
Art. 8
121 152 500
Freno all'indebitamento
In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 66 576 083 295 franchi.
Art. 9 1
Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
2
a.
premesse istituzionali e finanziarie
85 200 000
b.
relazioni con l'estero cooperazione internazionale
51 740 000
c.
difesa nazionale
d.
programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)
1 066 500 000 174 020 000
e.
previdenza sociale
221 439 000
f.
crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
284 000 000
g.
rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento
300 000 000
È stanziato il seguente credito quadro:
costruzioni dei PF 2014 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)
90 000 000
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Preventivo per il 2014. DF I
Art. 10
Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
a.
premesse istituzionali e finanziarie
10 720 000
b.
programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)
30 300 000
c.
crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
Art. 11
6 700 000
Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2014 del settore dei PF
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i due crediti d'impegno di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d e all'articolo 10 lettera b e il credito quadro per il programma edilizio 2014 del settore dei PF di cui all'articolo 9 capoverso 2.
1
I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del rispettivo credito più basso.
2
Art. 12
Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali: Franchi
a.
relazioni con l'estero cooperazione internazionale
b.
educazione e ricerca
14 000 000
c.
ambiente e assetto del territorio
41 000 000
Art. 13
2 645 000
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2013
Consiglio nazionale, 12 dicembre 2013
Il Presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il Presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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