Decreto federale I concernente il preventivo per il 2014 del 12 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 20132, decreta: Art. 1

Conto economico

Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2014 è approvato.

1

2

Il conto economico chiude con: Franchi

a.

spese di

65 641 053 700

b.

ricavi di

66 136 849 800

c.

un'eccedenza di ricavi di

Art. 2

495 796 100

Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2014 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite per investimenti di

b.

entrate per investimenti di

Art. 3

7 859 629 000 189 031 700

Trasferimenti di crediti; spese per il personale

Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

1

I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

2

Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi

3

1 2

RS 101 Non pubblicato nel FF.

2014-0162

1387

Preventivo per il 2014. DF I

del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

Art. 4

Trasferimenti di crediti; settore delle TIC

Il Dipartimento federale delle finanze (Organo direzione informatica della Confederazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per spese per beni e servizi informatici dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. La stessa autorizzazione si applica ai trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

1

I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate. La stessa autorizzazione si applica ai trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

2

Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici e per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

3

Art. 5

Trasferimenti di crediti; conferimento al Fondo Gripen

Il DDPS (Difesa e armasuisse Immobili) è autorizzato a effettuare d'intesa con il DFF (AFF) l'aumento del credito «Conferimento al Fondo Gripen» a carico dei seguenti crediti: 1

a.

Difesa: 1. credito di spesa «Materiale d'armamento», 2. credito di spesa «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)», 3. credito di spesa «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto»;

b.

armasuisse Immobili: credito d'investimento «Investimenti materiali e immateriali, scorte» (preventivo globale).

Se la legge sul Fondo Gripen non entra in vigore nel 2014, il DDPS (Difesa) potrà utilizzare d'intesa con il DFF (AFF) il credito «Conferimento al Fondo Gripen» per l'acquisto di materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni).

2

Art. 6

Rimanenti trasferimenti di crediti

Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

1

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Preventivo per il 2014. DF I

Il DFI è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF e UFCL), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

2

Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF), trasferimenti tra il credito di spesa per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e il credito di spesa per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

3

Art. 7

Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2014 nel quadro del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite totali di

66 123 706 500

b.

entrate totali di

66 244 859 000

c.

un'eccedenza di entrate nel conto di finanziamento di

Art. 8

121 152 500

Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 66 576 083 295 franchi.

Art. 9 1

Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

2

a.

premesse istituzionali e finanziarie

85 200 000

b.

relazioni con l'estero ­ cooperazione internazionale

51 740 000

c.

difesa nazionale

d.

programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)

1 066 500 000 174 020 000

e.

previdenza sociale

221 439 000

f.

crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

284 000 000

g.

rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento

300 000 000

È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2014 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)

90 000 000

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Preventivo per il 2014. DF I

Art. 10

Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

a.

premesse istituzionali e finanziarie

10 720 000

b.

programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)

30 300 000

c.

crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

Art. 11

6 700 000

Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2014 del settore dei PF

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i due crediti d'impegno di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d e all'articolo 10 lettera b e il credito quadro per il programma edilizio 2014 del settore dei PF di cui all'articolo 9 capoverso 2.

1

I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del rispettivo credito più basso.

2

Art. 12

Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali: Franchi

a.

relazioni con l'estero ­ cooperazione internazionale

b.

educazione e ricerca

14 000 000

c.

ambiente e assetto del territorio

41 000 000

Art. 13

2 645 000

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2013

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2013

Il Presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il Presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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