Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per uno equo finanziamento dei trasporti», depositata il 10 marzo 20142; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20143, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 10 marzo 2014 «Per un equo finanziamento dei trasporti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 86 cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3, cpv. 3bis, frase introduttiva, cpv. 4, cpv. 5 (nuovo) e cpv. 6 (nuovo) 2bis Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

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a.

costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;

b.

provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

c.

provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;

d.

contributi ai costi delle strade principali;

e.

contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

RS 101 FF 2014 2791 FF 2014 8305 RS 101

2014-2501

8345

Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti». DF

3

f.

contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

g.

contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade cantonali.

Abrogato

Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo: 3bis

L'introduzione o l'aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141.

4

Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

5

È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi 2bis e 3bis e del prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo di cui al capoverso 5.

6

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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