Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo, qui di seguito «le Parti», nell'intento di contribuire al rafforzamento dei rapporti bilaterali, nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di lotta e prevenzione della criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori, sia importante, animati dal desiderio di integrare e perfezionare la cooperazione di polizia tra le Parti, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini delle due Parti, e in osservanza degli altri impegni internazionali delle Parti, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia tra le Parti al fine di prevenire minacce alla sicurezza e all'ordine pubblici e combattere ogni forma di reato, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa, nonché mediante contatti periodici tra le autorità competenti.

Art. 2

Autorità e servizi competenti

1. Le autorità competenti che fungono da servizio centrale sono, per il Consiglio federale svizzero, l'Ufficio federale di polizia e, per il Governo della Repubblica del Kosovo, la direzione generale della polizia del Kosovo. Tali autorità cooperano direttamente nell'ambito delle loro competenze e coordinano, se necessario, le attività dei servizi interessati.

2. I servizi seguenti sono di norma responsabili dell'attuazione del presente Accordo conformemente al rispettivo diritto nazionale:

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Dal testo originale tedesco.

2014-1058

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

Acc. con il Kosovo

­

per il Consiglio federale svizzero: ­ l'Ufficio federale di polizia, ­ il Corpo delle guardie di confine, ­ i corpi cantonali di polizia;

­

per il Governo della Repubblica del Kosovo: ­ la polizia del Kosovo, ­ le autorità doganali, ­ l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Financial Intelligence Unit).

3. Ciascuna Parte comunica senza indugio all'altra Parte ogni modifica concernente le autorità e i servizi competenti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3

Campo d'applicazione

La cooperazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, in particolare: ­

alla criminalità organizzata;

­

al terrorismo e al suo finanziamento;

­

alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;

­

allo sfruttamento sessuale di bambini e alla pedopornografia;

­

alla cibercriminalità;

­

al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;

­

alle rapine e ai furti;

­

alla falsificazione o alla contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali, compresi i documenti doganali;

­

al riciclaggio di denaro e alla corruzione.

Art. 4

Limiti posti alla cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente Accordo non si estende agli affari di natura politica, militare e fiscale.

Art. 5

Diritto applicabile

La cooperazione ai sensi del presente Accordo è disciplinata dal diritto nazionale delle Parti e dalle norme e disposizioni del diritto internazionale, in particolare in materia di cooperazione internazionale di polizia tra autorità e servizi competenti.

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

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Capitolo II: Principali forme di cooperazione Art. 6

Cooperazione in generale

Le Parti convengono di rafforzare la loro cooperazione al fine di prevenire le minacce alla sicurezza e all'ordine pubblici e di combattere tutte le forme di criminalità, in particolare quelle menzionate all'articolo 3.

Art. 7

Scambio d'informazioni

Le autorità competenti si aiutano vicendevolmente scambiandosi informazioni, compresi dati personali e non personali nonché documentazioni concernenti: a)

i reati, e in particolare le persone sospettate di essere coinvolte in atti criminali, nonché le modalità secondo cui sono stati commessi tali reati e le misure adottate;

b)

la pianificazione di atti criminali;

c)

l'appartenenza a un'organizzazione criminale;

d)

le persone sospettate di essere coinvolte in atti criminali, le loro strutture, le loro relazioni e le loro modalità operative;

e)

gli oggetti che presentano una relazione con un reato, compresi i campioni di tali oggetti;

f)

le operazioni e gli interventi speciali previsti che possono presentare un interesse per l'altra Parte;

g)

i documenti di pianificazione e di analisi;

h)

le disposizioni della legislazione nazionale rilevanti ai fini della cooperazione, le altre disposizioni giuridiche nonché le loro modifiche;

i)

le conoscenze acquisite dalle autorità competenti nel quadro delle loro attività, in particolare in merito a nuove forme di criminalità.

Art. 8

Assistenza su richiesta

1. Le autorità competenti possono direttamente chiedersi assistenza o rispondere a una richiesta di assistenza, sempre che sia necessario a prevenire minacce concrete alla sicurezza e all'ordine pubblici o a combattere qualsiasi forma di criminalità.

2. Le richieste d'assistenza possono riguardare gli ambiti seguenti: a)

identificazione di detentori e controllo di conducenti di veicoli stradali e aeromobili;

b)

informazioni riguardanti le licenze di condurre o autorizzazioni simili;

c)

verifiche riguardanti i luoghi di soggiorno e di domicilio;

d)

identificazione di abbonati alla rete telefonica;

e)

accertamento dell'identità di persone; 5891

Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

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f)

informazioni sulla provenienza di oggetti, per esempio armi, veicoli a motore o imbarcazioni (domande relative all'iter di vendita);

g)

informazioni in occasione di osservazioni transfrontaliere;

h)

pianificazione e coordinamento di misure di ricerca, nonché avvio di ricerche urgenti;

i)

accertamento della disponibilità a deporre di un testimone e allestimento di una domanda di assistenza giudiziaria;

j)

trasmissione e confronto di dati segnaletici, quali le tracce rinvenute sul luogo di un reato, le fotografie, i connotati, le impronte digitali e palmari e i profili del DNA;

k)

informazioni provenienti da inchieste di polizia o doganali, da documenti o schedari informatizzati, nella misura in cui la loro comunicazione è autorizzata dal rispettivo diritto nazionale.

Art. 9

Assistenza senza richiesta

Le autorità possono comunicarsi spontaneamente, nel rispetto del proprio diritto nazionale, le informazioni ritenute importanti per aiutare l'altra Parte a prevenire reati, minacce concrete e imminenti alla sicurezza e all'ordine pubblici o a perseguire reati. La Parte destinataria esamina l'utilità delle informazioni ricevute e distrugge spontaneamente o ritrasmette al mittente le informazioni non necessarie.

Art. 10

Analisi comune della sicurezza

Le Parti si adoperano per scambiarsi, periodicamente o se le circostanze lo richiedono, rapporti sulla situazione e per analizzare e valutare congiuntamente la situazione in materia di sicurezza.

Art. 11

Coordinamento

1. Le autorità competenti adottano, se necessario, le misure atte a garantire sui rispettivi territori il coordinamento di interventi operativi. Tali interventi possono riguardare i seguenti settori: a)

la ricerca di persone e oggetti, compresa l'attuazione di misure volte a individuare e mettere al sicuro i proventi di attività criminali;

b)

il perseguimento penale, in particolare della criminalità organizzata;

c)

le inchieste mascherate per il chiarimento di reati;

d)

la protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone finalizzata a prevenire un pericolo per la vita e l'integrità fisica o altre gravi minacce risultanti da un procedimento penale;

e)

la pianificazione e l'esecuzione di programmi comuni per la prevenzione della criminalità;

f)

la sicurezza nel trasporto aereo di linea.

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2. Le autorità competenti decidono nel singolo caso e di comune accordo se l'applicazione del presente articolo richiede una ripartizione speciale dei costi.

Capitolo III: Forme particolari di cooperazione Art. 12

Gruppi di lavoro comuni

Le autorità competenti delle Parti possono costituire, se necessario, gruppi misti di analisi e di lavoro nonché gruppi misti di controllo, d'osservazione e d'indagine, in cui gli agenti di una Parte partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte, prestando consulenza e assistenza, senza tuttavia assumere competenze ufficiali. Gli agenti si attengono alle istruzioni impartite dalla Parte sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

Art. 13

Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una Parte che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione una persona che si presume abbia partecipato a un reato per il quale, secondo il diritto della Parte richiesta, è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno o una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della summenzionata persona, sono autorizzati a proseguire l'osservazione sul territorio dell'altra Parte se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera in base a una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. Su richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte richiesta.

2. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio della Parte richiesta e può essere vincolata a condizioni.

3. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere presentata all'autorità competente della Parte richiesta.

4. Gli agenti addetti all'osservazione sono: ­

per il Consiglio federale svizzero: gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché delle autorità doganali e del Corpo delle guardie di confine;

­

per il Governo della Repubblica del Kosovo: gli agenti di polizia e delle dogane.

Art. 14

Consegne sorvegliate

1. Nel rispetto del diritto nazionale delle Parti e previa richiesta di una delle Parti, la Parte richiesta può autorizzare sul suo territorio l'importazione, il transito o l'esportazione sorvegliata, segnatamente per quanto concerne il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, esplosivi, denaro falso, beni rubati o il riciclaggio di denaro. Previo accordo tra le Parti, la consegna sorvegliata può essere intercettata e in seguito rimessa in circolazione, intatta o dopo la sottra5893

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zione o la sostituzione parziale o integrale del suo contenuto. Se la merce comporta un rischio insostenibile per le persone coinvolte nel trasporto o una minaccia per la sicurezza pubblica, la Parte richiesta può limitare o respingere la consegna sorvegliata.

2. La Parte richiesta assume il controllo della consegna al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito al fine di evitare un'interruzione della sorveglianza. Gli agenti della Parte richiedente possono, d'intesa con la Parte richiesta, continuare il tragitto assieme agli agenti della Parte richiesta dopo la presa in consegna della merce sorvegliata da parte di questi ultimi. In tal caso, essi devono ottemperare agli ordini degli agenti della Parte richiesta.

Art. 15

Agenti di collegamento

1. Le Parti possono stipulare accordi relativi al distacco, a tempo determinato o indeterminato, di agenti di collegamento presso l'altra Parte. Essi beneficiano dello status di agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.

2. Lo scopo del distacco di agenti di collegamento è di promuovere e accelerare la cooperazione di polizia tra le Parti, soprattutto fornendo assistenza nell'esecuzione di domande di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

3. Gli agenti di collegamento prestano consulenza e assistenza senza assumere competenze ufficiali. Forniscono informazioni ed eseguono i loro compiti nell'ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte che li ha distaccati.

Capitolo IV: Assistenza, formazione, responsabilità e procedura Art. 16

Assistenza e rapporti di servizio

1. Le Parti garantiscono agli agenti distaccati che operano sul territorio dell'altra Parte la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

2. Gli agenti che, nel quadro del presente Accordo, esercitano le loro funzioni sul territorio dell'altra Parte sono tenuti a osservare le regole e le prescrizioni dell'unità alla quale sono assegnati.

3. Gli agenti delle Parti sottostanno, per quanto concerne il loro rapporto di servizio o di lavoro nonché in materia disciplinare, alle rispettive disposizioni nazionali.

Art. 17

Formazione e perfezionamento

1. Le Parti si aiutano vicendevolmente in materia di formazione e perfezionamento, in particolare mediante: a)

la partecipazione a corsi di formazione nelle lingue ufficiali dell'altra Parte o in inglese;

b)

l'organizzazione congiunta di seminari ed esercitazioni;

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c)

la formazione di specialisti dell'altra Parte;

d)

lo scambio di esperti e di programmi di formazione;

e)

l'invito di osservatori alle esercitazioni.

2. Le Parti promuovono inoltre lo scambio di esperienze e di conoscenze in qualsiasi altra forma.

Art. 18

Responsabilità civile

1. La Parte che ha distaccato i propri agenti è responsabile dei danni da essi causati nel corso dei loro interventi, conformemente al diritto nazionale della Parte sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

2. La Parte sul cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte, i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa versate a titolo di risarcimento alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Senza pregiudicare l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ogni Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere all'altra Parte il rimborso dei danni subiti.

Art. 19

Responsabilità penale

Nel corso dei loro interventi, gli agenti di entrambe le Parti sono parificati, riguardo ai reati commessi o subiti, agli agenti della Parte sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

Art. 20

Procedura e costi

1. Le richieste d'informazione, di coordinamento di misure o altre richieste di assistenza indirizzate all'autorità competente dell'altra Parte devono essere presentate in forma scritta ed essere debitamente motivate. Se necessario e ove lo consenta il contenuto, la richiesta può essere inviata via fax o per posta elettronica. In casi urgenti, le Parti possono presentare la richiesta anche oralmente; in tali casi la richiesta deve essere seguita immediatamente da una conferma scritta.

2. Le autorità competenti si prestano direttamente assistenza, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale riservi la richiesta alle autorità giudiziarie. Se non è competente per l'esecuzione, l'autorità richiesta trasmette la richiesta all'autorità competente.

3. Le autorità competenti della Parte richiesta rispondono il più rapidamente possibile a una richiesta presentata conformemente al paragrafo 1. Se necessario, l'autorità richiesta può domandare ulteriori informazioni per rispondere alla richiesta.

4. Se una Parte ritiene che l'esecuzione di una richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo possa compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato oppure violare la sua legislazione o 5895

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gli obblighi derivanti da accordi internazionali, può, nel caso concreto, rifiutare l'assistenza integralmente o parzialmente oppure vincolarla all'adempimento di determinate condizioni.

5. In caso di rifiuto totale o parziale della richiesta, la Parte richiesta ne informa senza indugio e per scritto la Parte richiedente, indicando i motivi.

6. Con riserva delle restrizioni di cui all'articolo 11 paragrafo 2, le spese derivanti dall'esecuzione di una richiesta sono sostenute dalla Parte richiesta.

Capitolo V: Protezione dei dati e trasmissione di dati a terzi Art. 21

Protezione dei dati

La protezione dei dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo è disciplinata, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e degli obblighi internazionali delle Parti, dalle disposizioni seguenti: a)

i dati sensibili su singole persone e i profili della personalità ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale possono essere trasmessi unicamente se strettamente necessario e solo insieme ad altri dati di polizia;

b)

l'uso dei dati ad opera della Parte destinataria è consentito unicamente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte mittente. La Parte destinataria può utilizzare i dati per altri scopi solo previo consenso scritto della Parte mittente e nel rispetto della legislazione nazionale di quest'ultima;

c)

su richiesta della Parte mittente, la Parte destinataria la informa in merito all'uso dei dati trasmessi e ai risultati ottenuti grazie a questi ultimi;

d)

i dati possono essere utilizzati esclusivamente da autorità giudiziarie o di polizia o da un'altra autorità preposta alla lotta contro la criminalità designata dalle Parti. Le Parti si trasmettono vicendevolmente i relativi elenchi. La trasmissione di dati ad altre autorità è consentita soltanto previo consenso scritto della Parte mittente;

e)

la Parte mittente ha l'obbligo di controllare l'esattezza dei dati da trasmettere nonché la necessità e la proporzionalità di una loro trasmissione, tenendo conto dello scopo perseguito. A tal fine essa osserva le disposizioni nazionali che potrebbero limitare la trasmissione di dati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che i dati sono stati trasmessi illegalmente, la Parte mittente ne informa senza indugio la Parte destinataria. Quest'ultima rettifica o distrugge immediatamente i dati;

f)

la persona interessata dalla trasmissione dei dati ha il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni in merito ai dati che la riguardano e all'uso previsto.

Per il rilascio di informazioni è applicabile il diritto nazionale della Parte a

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cui è presentata la richiesta. Una richiesta è accolta soltanto previo consenso scritto dell'altra Parte; g)

in occasione della trasmissione la Parte mittente può indicare i termini di cancellazione vigenti secondo la propria legislazione nazionale. Indipendentemente da questi termini, i dati trasmessi sono cancellati appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. La Parte destinataria informa la Parte mittente della cancellazione dei dati e dei relativi motivi. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati trasmessi in virtù di quest'ultimo sono cancellati;

h)

le Parti hanno l'obbligo di registrare agli atti la trasmissione, la ricezione e la cancellazione di dati. La registrazione indica segnatamente i motivi della trasmissione e della cancellazione e le autorità interessate;

i)

in virtù della responsabilità che le incombe conformemente al suo diritto nazionale, la Parte destinataria non può, nei confronti di una persona lesa, invocare a sua discolpa il fatto che l'altra Parte abbia trasmesso dati inesatti o li abbia trasmessi illegalmente. Se la Parte destinataria è tenuta al risarcimento a causa dell'utilizzazione di dati inesatti o trasmessi illegalmente, la Parte mittente le rimborsa la totalità della somma versata a titolo di risarcimento;

j)

le Parti sono tenute a proteggere efficacemente i dati trasmessi da ogni accesso, modifica e comunicazione non autorizzati.

Art. 22

Protezione di informazioni classificate e trasmissione a terzi

1. In caso di trasmissione di informazioni classificate in virtù della propria legislazione nazionale, la Parte mittente stabilisce le condizioni per il loro uso. La Parte destinataria garantisce la protezione richiesta per le informazioni classificate. La Parte mittente può modificare in ogni momento le condizioni o revocare la classificazione.

2. Le informazioni classificate possono essere utilizzate unicamente dalle autorità e dai servizi competenti menzionati all'articolo 2 che sono autorizzati a trattare tali informazioni conformemente all'articolo 21 lettera d. Le informazioni classificate possono essere trasmesse ad altre autorità o a Stati terzi solo previo consenso scritto della Parte mittente. Tali dati possono essere trattati solo da persone che ne hanno bisogno per svolgere il loro lavoro e che sono autorizzate ad accedervi in virtù della legislazione nazionale.

3. Ogni violazione relativa a informazioni classificate è notificata senza indugio e per scritto alla Parte mittente.

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Capitolo VI: Disposizioni finali Art. 23

Comunicazione

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si trasmettono vicendevolmente i numeri di telefono e di fax rilevanti nonché gli altri dettagli necessari per attuare la cooperazione prevista dal presente Accordo e designano, se possibile, una persona di contatto che conosca la lingua dell'altra Parte.

2. Le Parti si comunicano reciprocamente senza indugio ogni cambiamento importante concernente i mezzi di comunicazione.

Art. 24

Lingua

Salvo intesa diversa, le autorità competenti utilizzano l'inglese per scambiarsi informazioni operative.

Art. 25

Valutazione

Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti, si riunisce secondo necessità e verifica l'attuazione del presente Accordo e la qualità della cooperazione, discute nuove strategie e determina l'eventuale necessità di completare o sviluppare la cooperazione.

Art. 26

Accordi di esecuzione

Sulla base e nel rispetto del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti possono stipulare accordi complementari per l'attuazione della cooperazione di polizia.

Art. 27

Altri accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da altre convenzioni internazionali, multilaterali o bilaterali, delle quali sono parti contraenti.

Art. 28

Entrata in vigore e denuncia del presente Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica in cui le Parti si informano che sono soddisfatte le condizioni legali necessarie a livello nazionale per l'entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciarlo mediante notifica scritta. L'Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica.

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Acc. con il Kosovo

Fatto a Pristina, il 6 novembre 2013, in due esemplari originali, nelle lingue tedesca, albanese, serba e inglese. In caso di divergenze dovute all'interpretazione del presente Accordo, fa fede il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Kosovo:

Jean-Luc Vez

Bajram Rexhepi

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