Istruzioni del Consiglio federale sulla nomina dei quadri di grado più elevato da parte del Consiglio federale (Elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale) del 28 novembre 2014

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Campo d'applicazione

1.1

Gli elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione e di nomina delle funzioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d ed e dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers) sono vincolanti per i dipartimenti e la Cancelleria federale.

1.2

Per quanto riguarda la nomina del segretario generale, il capo del dipartimento interessato è competente per decidere se e in quale misura occorre tenere conto degli elementi di base fissati.

1.3

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce gli elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione degli alti ufficiali superiori (art. 2 cpv. 1 lett. c OPers).

1.4

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) stabilisce gli elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione dei capimissione (art. 2 cpv. 1 lett. f OPers).

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Responsabilità

2.1

Fino alla decisione del Consiglio federale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione è responsabile della corretta preparazione e del corretto svolgimento della procedura di elezione.

2.2

I dipartimenti o la Cancelleria federale istituiscono internamente una commissione di selezione composta da almeno due membri. Questa commissione garantisce che la procedura di elezione sia in ogni momento completa e verificabile per quanto riguarda la messa a pubblico concorso, il modo di procedere, la procedura di selezione e le decisioni intermedie. Il segretario generale è membro della commissione.

2.3

Le procedure di elezione e di nomina devono svolgersi in modo strettamente confidenziale per garantire la protezione della personalità e della posizione professionale dei candidati.

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RS 172.220.111.3

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Nomina dei quadri di grado più elevato da parte del Consiglio federale

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Messa a pubblico concorso dei posti vacanti

3.1

Il posto vacante deve essere messo a pubblico concorso.

3.2

I dipartimenti e la Cancelleria federale hanno inoltre la possibilità di ricorrere a un consulente esterno per la ricerca del candidato.

3.3

Al momento della messa a concorso è disponibile:

3.3.1

la descrizione aggiornata e approvata del posto vacante;

3.3.2

il profilo dei requisiti aggiornato e approvato del candidato auspicato;

3.3.3

i criteri di valutazione basati sulla descrizione del posto e sul profilo dei requisiti, compresa la loro ponderazione;

3.3.4

la decisione di valutazione del capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e l'approvazione della Delegazione delle finanze (DelFin).

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Preselezione delle candidature pervenute

4.1

La commissione di selezione allestisce un elenco classificato confidenziale dei candidati che sono ritenuti idonei. Presenta questo elenco al capo del dipartimento competente o al cancelliere della Confederazione.

4.2

Il capo di dipartimento o il cancelliere della Confederazione e la commissione di selezione decidono di comune accordo quali candidati scegliere per l'ulteriore procedura di valutazione.

4.3

Per l'ulteriore procedura di valutazione occorre considerare almeno tre candidati, sempreché il numero delle candidature pervenute lo consenta.

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Procedura di valutazione

5.1

La commissione di selezione conduce la procedura di valutazione.

5.2

Durante l'intera procedura di valutazione e di selezione si applicano i criteri di valutazione stabiliti prima della messa a concorso del posto.

5.3

La commissione di selezione svolge un colloquio di assunzione con i candidati selezionati nella procedura di valutazione.

5.4

Avvalendosi di strumenti appropriati (p. es. colloquio di assunzione strutturato, assessment, test della personalità, test linguistici ecc.), la commissione di selezione verifica l'idoneità dei candidati in fatto di conoscenze specialistiche, competenze gestionali e linguistiche come pure della personalità e del profilo caratteriale.

5.5

Si procura almeno una referenza per candidato.

5.6

Valuta i risultati e li apprezza per scritto.

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Nomina dei quadri di grado più elevato da parte del Consiglio federale

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Procedura di selezione e decisione

6.1

La commissione di selezione fa rapporto al capo di dipartimento o al cancelliere della Confederazione sul numero dei candidati valutati e sui relativi risultati.

6.2

Gli sottopone almeno tre proposte di candidati, sempreché il numero delle candidature pervenute lo consenta, e classifica i candidati.

6.3

Il capo di dipartimento o il cancelliere della Confederazione svolge un colloquio di assunzione con almeno un candidato proposto dalla commissione di selezione. Può invitare a un colloquio altri candidati.

6.4

Se necessario, incarica la commissione di selezione di effettuare ulteriori chiarimenti.

6.5

Il capo di dipartimento o il cancelliere della Confederazione decide quale candidato intende proporre al Consiglio federale per l'elezione o la nomina.

6.6

La persona proposta al Consiglio federale per l'elezione o la nomina deve essere sottoposta a un controllo di sicurezza ampliato secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).

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Proposta al Consiglio federale

7.1

I dipartimenti o la Cancelleria federale sono responsabili della trasmissione tempestiva di tutta la procedura di elezione e di nomina alla Cancelleria federale all'attenzione del Consiglio federale.

7.2

Il risultato del controllo di sicurezza ampliato secondo l'articolo 12 OCSP è noto al momento della trasmissione.

7.3

Per quanto attiene alla procedura di valutazione, la proposta al Consiglio federale comprende almeno:

7.3.1

un riassunto reso anonimo dell'intera procedura di selezione;

7.3.2

il numero delle candidature pervenute, suddivise in candidati interni ed esterni e classificate per sesso e lingua;

7.3.3

il numero dei candidati presi in considerazione nella procedura di valutazione, suddivisi in candidati interni ed esterni e classificati per sesso e lingua;

7.3.4

un riassunto reso anonimo dei canditati presi in considerazione nella procedura di valutazione, a condizione che non sia possibile risalire ai singoli candidati;

7.3.5

informazioni sugli strumenti di valutazione utilizzati e sui relativi risultati;

7.3.6

una sintesi del curriculum vitae, comprese le indicazioni su eventuali relazioni d'interesse del candidato proposto;

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RS 120.4

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7.3.7

una motivazione che indichi perché il candidato proposto è il più idoneo alla funzione che dovrà occupare.

7.4

In occasione della seduta del Consiglio federale, la proposta può essere completata con informazioni orali su iniziativa del dipartimento che sottopone la proposta o su richiesta di un altro consigliere federale.

7.5

In occasione della nomina del segretario generale occorre descrivere la procedura seguita.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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