Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20142, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del ...3 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne č approvato.

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Il Consiglio federale č autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

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Art. 2 La modifica della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri č adottata nella versione qui allegata.

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RS 101 FF 2014 2935 RS ...; FF 2014 2971 RS 0.362.31 RS 142.20

2014-0590

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Recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri č modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 Se, giusta l'articolo 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen7, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata č rifiutata, l'autoritā competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.

Il rifiuto d'entrata č immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

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Art. 64c cpv. 1 lett. b, nota a pič di pagina 1

Lo straniero č allontanato senza formalitā se: b.

l'entrata gli č stata precedentemente negata in conformitā dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen8.

Art. 65 cpv. 2, nota a pič di pagina L'UFM emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen9 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autoritā di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

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RS 142.20 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 7 cpv. 3.

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 7 cpv. 3.

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