Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo del 22 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 1° gennaio 2014 per l'artigianato del metallo, è conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni di Basilea Campagna e di Basilea Città e dei settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni del Vallese, di Vaud e di Ginevra.

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Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:

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a.

settore delle metalcostruzioni; comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparare e fornire servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;

b.

settore della tecnica agricola; comprende la costruzione e/o la riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, la costruzione, la riparazione e il servizio di attrezzature per l'allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, le attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto di terzi;

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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c.

settore della forgiatura; comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;

d.

settore delle serramenta;

e.

settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate: a.

le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;

b.

le aziende dell'industria metalmeccanica ed elettrica affiliate all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (ASM);

c.

le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambito meccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresì eccettuati: a.

i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all'interno dell'azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;

b.

i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;

c.

i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;

d.

i familiari dei datori di lavoro;

e.

gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall'inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L'indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all'anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 19 CCNL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato 3 4

RS 823.20 ODist, RS 823.201

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nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2014 ed è valido sino al 30 giugno 2019.

22 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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