Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile Conclusa il 3 aprile 2014 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, di seguito dette «le Parti», animate dal desiderio di regolare le loro relazioni nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini della presente Convenzione:

1 2

a.

«Svizzera» designa la Confederazione Svizzera e «Brasile» designa la Repubblica Federativa del Brasile;

b.

«autorità competente» designa ­ per quanto concerne il Brasile, il Ministero della previdenza sociale, ­ per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

c.

«prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie previste dalle legislazioni di cui all'articolo 2;

d.

«familiari», «superstiti» e «aventi diritto» designano le persone definite o ammesse come tali dalla legislazione in virtù della quale sono concesse le prestazioni;

e.

«istituzione competente» designa ­ per quanto concerne il Brasile, l'Istituto nazionale di sicurezza sociale, ­ per quanto concerne la Svizzera, l'istituzione o l'organismo incaricato di applicare le legislazioni di cui all'articolo 2;

Dal testo originale francese.

FF 2014 7645

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f.

«organismo di collegamento» designa l'organismo indicato come tale dall'autorità competente di ciascuna Parte per garantire le funzioni di coordinamento, d'informazione e di assistenza, per applicare la presente Convenzione presso le istituzioni delle due Parti e le persone di cui all'articolo 3;

g.

«legislazione» designa le disposizioni legali e regolamentari di cui all'articolo 2;

h.

«periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione o di assicurazione riconosciuto come tale dalla legislazione sotto la quale è stato compiuto, nonché un periodo considerato equivalente a un periodo di assicurazione in virtù di detta legislazione;

i.

«domicilio» designa il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

j.

«residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;

k.

«rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati;

l.

«apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi;

(2) I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il significato attribuito loro dalla legislazione applicabile delle rispettive Parti.

Art. 2

Campo di applicazione materiale

(1) La presente Convenzione si applica: A) per quanto concerne il Brasile: alla legislazione che regola il Regime generale di Previdenza sociale e i regimi di previdenza dei funzionari pubblici civili, in materia di: a) prestazioni di vecchiaia, b) pensione in caso di decesso, c) prestazioni d'invalidità; B) per quanto concerne la Svizzera: a) alla legislazione svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti6, b) alla legislazione svizzera sull'assicurazione per l'invalidità7.

(2) Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le legislazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono né i trattati o altri accordi internazionali, né una

3 4 5 6 7

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40 LF del 20 dic. 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10).

LF 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20).

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normativa sovranazionale in materia di sicurezza sociale conclusi da una delle Parti con uno Stato terzo, né le disposizioni legali emanate per la loro applicazione.

(3) La presente Convenzione si applica a tutte le legislazioni che modificano, completano, consolidano o sostituiscono le legislazioni enumerate al paragrafo 1, a meno che l'autorità competente della Parte che ha modificato la sua legislazione non notifichi per scritto all'autorità competente dell'altra Parte, entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale della nuova legislazione, che la Convenzione non si applica a quest'ultima.

(4) La presente Convenzione si applica alle disposizioni legali che coprono una nuova categoria di prestazioni della sicurezza sociale soltanto se le Parti concordano in tal senso.

Art. 3

Campo di applicazione personale

La presente Convenzione si applica: A) per quanto concerne la Svizzera: a) ai cittadini delle Parti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o dell'altra Parte nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, b) ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, a condizione che queste persone risiedano sul territorio di una delle Parti; sono fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di una delle Parti, c) a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, conformemente agli articoli 6­9 e 11­13; B) per quanto concerne il Brasile: a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o entrambi le Parti e ai loro aventi diritto, nella misura in cui i diritti di questi ultimi derivino da queste persone conformemente alla legislazione applicabile.

Art. 4

Parità di trattamento

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone menzionate all'articolo 3 sono sottoposte agli obblighi e ammesse al beneficio della legislazione di una Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

(2) Il paragrafo 1 non si applica alla legislazione svizzera concernente: a)

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b)

l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale;

c)

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei membri del personale di cittadinanza svizzera di beneficiari istituzionali di

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privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20078 sullo Stato ospite.

Art. 5

Esportazione delle prestazioni

(1) Le prestazioni concesse alle persone di cui all'articolo 3 (tranne quelle menzionate al paragrafo A lettera c), conformemente alla legislazione di una delle Parti enumerata all'articolo 2, non possono essere ridotte, sospese, modificate o soppresse in base al semplice motivo che il beneficiario risiede nel territorio dell'altra Parte.

(2) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità concesse agli assicurati con un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono versati solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

(3) Le prestazioni pecuniarie ai sensi della legislazione di una Parte sono erogate da questa Parte ai cittadini dell'altra residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari, ai loro superstiti e agli aventi diritto alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Disposizioni sulla legislazione applicabile Art. 6

Principio generale

Fatte salve disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone esercitanti un'attività lucrativa nel territorio di una o di entrambe le Parti sottostanno, per ciascuna delle attività, alla legislazione della Parte sul cui territorio è esercitata l'attività.

Art. 7

In caso di distacco

(1) Le persone impiegate abitualmente da un'impresa con sede nel territorio di una Parte e inviate temporaneamente dal loro datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte rimangono sottoposte esclusivamente alla legislazione della prima Parte, come se fossero occupate solo nel territorio di quest'ultima, a condizione che la durata prevista del distacco non superi cinque anni.

(2) A prova del distacco viene rilasciato un certificato conformemente all'accordo amministrativo.

Art. 8

Personale di imprese di trasporto aereo internazionale

L'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo che esercita la sua attività nel territorio di entrambe le Parti sottostà unicamente alla legislazione della Parte nel cui 8

RS 192.12

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territorio l'impresa ha sede, a meno che non sia impiegato presso una filiale, una rappresentanza permanente o una succursale di detta impresa nel territorio dell'altra Parte.

Art. 9

Personale di imprese di trasporto marittimo

(1) L'equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti sottostà unicamente alla legislazione di questa Parte. Per l'applicazione del presente articolo, l'attività esercitata su una nave battente bandiera di una Parte è assimilata a un'attività esercitata sul territorio di questa Parte. Tuttavia, se impiegati da un datore di lavoro con sede nel territorio dell'altra Parte, i membri dell'equipaggio sottostanno unicamente alla legislazione di questa Parte.

(2) Le persone impiegate per attività di caricamento, scaricamento e riparazione nonché servizi portuari sottostanno unicamente alla legislazione della Parte in cui si trova il porto dove lavorano.

Art. 10

Membri di missioni diplomatiche o sedi consolari

(1) La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19619 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196310 sulle relazioni consolari.

(2) I cittadini di una delle Parti, inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare nel territorio dell'altra Parte, sono sottoposti alla legislazione della prima Parte.

(3) I cittadini di una delle Parti, assunti nel territorio dell'altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare della prima Parte, sono assicurati secondo la legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per la legislazione della prima Parte entro il termine di tre mesi a contare dall'inizio del loro impiego o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(4) Il paragrafo 3 si applica anche ai cittadini di una delle Parti impiegati al servizio personale e privato dei membri di una missione diplomatica o di una sede consolare.

(5) Se una missione diplomatica o una sede consolare di una delle Parti occupa nel territorio dell'altra Parte persone assicurate secondo la legislazione della seconda Parte, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione della seconda Parte. La stessa regola si applica ai cittadini di cui ai capoversi 2 e 3 che impiegano tali persone al loro servizio personale.

(6) I capoversi 2­5 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.

(7) I cittadini di una delle Parti, occupati nel territorio dell'altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati né in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine, sono assicurati conformemente alla legislazione della Parte in cui esercitano la loro attività lucrativa.

9 10

RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Riguardo alle legislazioni enumerate all'articolo 2 paragrafo 1, la disposizione si applica per analogia ai coniugi e ai figli degli assicurati che vivono con loro.

Art. 11

Funzionari

I funzionari e, per quanto riguarda la Svizzera, il personale assimilato di una delle Parti inviati nel territorio dell'altra Parte sottostanno alla legislazione della Parte da cui dipende l'amministrazione che li impiega.

Art. 12

Eccezioni

Per singole persone o categorie di persone, le autorità o istituzioni competenti possono prevedere, di comune accordo, eccezioni alle disposizioni degli articoli 7­11.

Art. 13

Familiari

(1) Se una persona di cui agli articoli 7­12 che esercita un'attività lucrativa nel territorio di una delle Parti rimane assoggettata alla legislazione dell'altra Parte, lo stesso vale anche per il coniuge e i figli che vivono con tale persona nel territorio della prima Parte, a condizione che non vi esercitino a loro volta un'attività lucrativa.

(2) Se, giusta il paragrafo 1, al coniuge e ai figli che vivono in Brasile con il lavoratore si applica la legislazione svizzera, questi sono coperti dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

(3) Riguardo al paragrafo 1, il fatto che il coniuge, i figli o una persona assimilata esercitino un'attività lucrativa in Svizzera non intacca la loro qualità di aventi diritto secondo la legislazione brasiliana.

Titolo III Disposizioni relative alle prestazioni A. Disposizioni relative alle prestazioni brasiliane Art. 14

Totalizzazione dei periodi di assicurazione e calcolo delle prestazioni

(1) Se le condizioni per la concessione di una prestazione sono adempiute conformemente alla legislazione di una Parte, l'istituzione competente di questa Parte accorda il diritto alla prestazione tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti secondo la sua legislazione.

(2) Se, tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione brasiliana, una persona non adempie le condizioni necessarie alla concessione di una prestazione, per raggiungere il periodo minimo richiesto per l'acquisizione del diritto si tiene conto anche dei periodi compiuti secondo la legislazione svizzera, sempreché questi non si sovrappongano ai primi. A tale scopo, l'istituzione competente procede nel modo seguente: 7652

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a)

dapprima calcola l'importo teorico della prestazione che sarebbe dovuto all'assicurato se i periodi totalizzati, fino al minimo necessario per l'acquisizione del diritto, fossero stati compiuti secondo la legislazione brasiliana (importo teorico);

b)

l'importo della prestazione dovuta è stabilito applicando all'importo teorico il rapporto che vi è tra i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione brasiliana e quelli compiuti secondo la legislazione di entrambe le Parti, fino al minimo necessario per l'acquisizione del diritto (pro rata).

(3) L'importo teorico di cui al paragrafo 2 lettera a) non può in nessun caso essere inferiore all'importo minimo garantito dalla legislazione brasiliana.

Art. 15

Periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione di uno Stato terzo

Se, tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti conformemente all'articolo 14 della presente Convenzione, una persona non può aver diritto a una prestazione brasiliana, il suo diritto alla prestazione sarà determinato prendendo in considerazione anche i periodi compiuti secondo la legislazione di Stati terzi con i quali il Brasile ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

B. Disposizioni relative alle prestazioni svizzere Art. 16

Provvedimenti d'integrazione

(1) I cittadini brasiliani che immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità erano sottoposti all'obbligo di contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto a provvedimenti d'integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera.

(2) I cittadini brasiliani senza attività lucrativa che, in ragione della loro età, all'insorgere dell'invalidità non sottostanno all'obbligo di contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, pur essendovi assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi o vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini brasiliani residenti in Svizzera che lasciano questo Paese per un periodo di al massimo tre mesi non interrompono la loro durata di residenza secondo il paragrafo 2.

(4) I figli nati invalidi in Brasile, la cui madre durante la gravidanza ha soggiornato in questo Paese complessivamente al massimo due mesi rimanendo però domiciliata in Svizzera, sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del figlio, l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi per le prestazioni fornite in Brasile durante i primi tre mesi dopo la nascita fino a concor7653

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renza delle spese che coprirebbe in Svizzera. Il primo e il secondo periodo del presente paragrafo si applicano per analogia ai figli nati invalidi al di fuori del territorio delle Parti; tuttavia, in tal caso l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero solo se devono essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del figlio.

Art. 17

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera non sono sufficienti per adempiere le condizioni richieste per avere diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, al fine di determinare il diritto a tale prestazione l'istituzione competente conteggia anche i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione brasiliana, nella misura in cui questi ultimi non si sovrappongano ai periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera.

(2) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono inferiori a un anno, il paragrafo 1 non è applicabile.

(3) Per determinare le prestazioni si prendono in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera. Le prestazioni sono fissate in base alla legislazione svizzera.

Art. 18

Indennità uniche

(1) I cittadini brasiliani e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti. Sono fatti salvi i paragrafi 2­5.

(2) I cittadini brasiliani o i loro superstiti non residenti in Svizzera che hanno diritto a una rendita ordinaria parziale pari al massimo al 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente percepiscono, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini brasiliani o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono anch'essi un'indennità pari al valore attuale della rendita al momento della partenza.

(3) Se l'importo della rendita ordinaria parziale è superiore al 10 per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini brasiliani o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita e quello dell'indennità unica. Se all'insorgenza dell'evento assicurato la persona interessata risiede fuori della Svizzera, la scelta dev'essere operata durante la procedura di fissazione della rendita, se invece ha già beneficiato di una rendita in Svizzera, al momento in cui lascia il Paese.

(4) Nel caso di una coppia sposata in cui entrambi i coniugi sono stati assicurati in Svizzera, l'indennità unica è versata a un coniuge soltanto se anche l'altro ha diritto a una rendita.

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(5) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

(6) I paragrafi 2­5 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto 55 anni e non sia previsto un riesame delle condizioni per la concessione della sua prestazione.

Art. 19

Rendite straordinarie

(1) I cittadini brasiliani hanno diritto a una rendita straordinaria per i superstiti o l'invalidità o a una rendita straordinaria per la vecchiaia che subentra a una rendita straordinaria per i superstiti o l'invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di almeno cinque anni.

(2) Il periodo di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 1 è considerato ininterrotto se la persona interessata lascia la Svizzera durante un periodo di al massimo tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini brasiliani residenti in Svizzera erano dispensati dall'obbligo assicurativo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono accreditati alla durata di residenza.

(3) I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti e il versamento di indennità uniche secondo l'articolo 18 paragrafi 2­6 non precludono la concessione di rendite straordinarie ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; tuttavia in questi casi i contributi rimborsati o le indennità uniche versate sono dedotti dalle future rendite.

Art. 20

Rimborso di contributi

(1) I cittadini brasiliani che hanno lasciato definitivamente la Svizzera possono richiedere, anziché una rendita svizzera, il rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Possono richiederne il rimborso anche i loro superstiti che hanno lasciato la Svizzera e che non sono di nazionalità svizzera. Il rimborso è disciplinato dalla relativa legislazione svizzera.

(2) Una volta rimborsati i contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sulla base dei periodi di assicurazione precedenti né per la totalizzazione di periodi secondo l'articolo 14.

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Titolo IV Disposizioni diverse Art. 21

Misure amministrative

(1) Le autorità competenti delle due Parti: a)

concludono un accordo amministrativo, adottano tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e designano gli organismi di collegamento;

b)

s'informano reciprocamente su tutte le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;

c)

s'informano reciprocamente e il più rapidamente possibile su tutte le modifiche nella loro legislazione suscettibili di incidere sull'applicazione della presente Convenzione.

(2) Di comune accordo, le istituzioni competenti possono approntare procedure elettroniche per lo scambio d'informazioni, anche riguardo al decesso dei beneficiari, al fine di razionalizzare l'applicazione della presente Convenzione e la concessione delle prestazioni.

Art. 22

Assistenza reciproca

Nei limiti delle loro competenze, le autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento delle Parti si assistono reciprocamente per l'applicazione della presente Convenzione. Salvo accordo contrario tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti, l'assistenza reciproca è gratuita.

Art. 23

Disposizioni relative alle prestazioni d'invalidità

(1) Per determinare la riduzione della capacità al lavoro o il grado d'invalidità al fine di concedere prestazioni d'invalidità, l'istituzione competente di ciascuna Parte procede alla propria valutazione conformemente alla legislazione interna.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione competente della Parte nel cui territorio risiede il richiedente mette gratuitamente a disposizione dell'istituzione competente dell'altra Parte i rapporti medici e i documenti in suo possesso, rispettando la legislazione nazionale applicabile in materia di segreto professionale.

(3) I rapporti medici eseguiti in applicazione della legislazione di una o entrambe le Parti, che riguardano una persona che soggiorna o risiede sul territorio dell'altra Parte, sono forniti dall'istituzione dello Stato di soggiorno o di residenza. I rapporti stabiliti mediante i moduli convenuti tra le due Parti sono gratuiti.

(4) Se l'istituzione di una Parte domanda che il richiedente o il beneficiario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico complementare, l'istituzione dell'altra Parte organizza l'esame richiesto nel territorio in cui la persona interessata risiede conformemente alle disposizioni legali valide per detta istituzione e secondo le tariffe applicabili nello Stato di residenza. Le spese sono rimborsate dall'istituzione che ha richiesto l'esame su presentazione di un conteggio particolareggiato e corre7656

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dato dei documenti giustificativi. I dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dalle istituzioni competenti.

L'istituzione richiedente ha diritto di fare esaminare la persona da un medico di sua scelta, rispettando la legislazione dell'istituzione interpellata.

Art. 24

Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni

(1) Per evitare gli abusi e le frodi ai danni dell'assicurazione, l'istituzione competente di una Parte, a sue spese e in accordo con le disposizioni legali nazionali di entrambe le Parti, può effettuare controlli supplementari se, alla presentazione di richieste o alla riscossione di prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni, vi è un sospetto fondato che una persona percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire indebitamente prestazioni.

(2) Se i controlli menzionati al paragrafo 1 non possono essere eseguiti dall'istituzione interpellata, l'istituzione richiedente può affidare l'incarico a un'impresa, che li eseguirà nel rispetto della legislazione dello Stato in cui il controllo deve essere effettuato.

Art. 25

Protezione dei dati personali trasmessi

Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore nelle Parti, le seguenti disposizioni: a)

i dati possono essere trasmessi alle istituzioni competenti dell'altro Stato unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle disposizioni legali alle quali essa si riferisce. Tali istituzioni potranno trattare e utilizzare le informazioni ricevute solo a questo scopo. L'utilizzazione ad altri fini, nel quadro del diritto dello Stato ricevente, è lecita se permette di perseguire gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie;

b)

l'istituzione che trasmette i dati deve accertarsi che questi siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio della proporzionalità. A questo proposito vanno rispettati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno delle Parti. Se risulta che sono stati trasmessi dati che non potevano esserlo o erano inesatti, l'istituzione ricevente deve esserne immediatamente informata. Essa provvederà alla loro rettifica o alla loro distruzione;

c)

i dati personali trasmessi possono essere conservati solo fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede. Se la loro distruzione rischia di ledere interessi personali degni di protezione nell'ambito della sicurezza sociale, i dati non possono essere eliminati;

d)

le istituzioni che trasmettono i dati e quelle che li ricevono sono tenute a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro qualsiasi accesso, modifica e divulgazione non autorizzati.

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Sicurezza sociale. Conv. con il Brasile

Art. 26

Tasse, emolumenti e legalizzazione

(1) Se la legislazione di una Parte contiene disposizioni relative all'esonero o alla riduzione delle tasse, dei bolli o degli emolumenti per le richieste o i documenti da presentare alle autorità o alle istituzioni competenti di detta Parte, tali disposizioni saranno applicabili anche alle richieste e ai documenti emessi dalle autorità o dalle istituzioni dell'altra Parte in applicazione della presente Convenzione.

(2) Se scambiati direttamente tra le istituzioni competenti o gli organismi di collegamento, i documenti da presentare per l'applicazione della presente Convenzione e della legislazione di una Parte sono dispensati da qualsiasi legalizzazione o altra formalità del genere da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 27

Corrispondenza e lingue

(1) Le autorità e le istituzioni competenti di entrambe le Parti possono comunicare direttamente tra loro nonché con le persone interessate, a prescindere dal loro luogo di residenza, ogni volta che l'applicazione della presente Convenzione lo richiede.

(2) Le autorità o le istituzioni competenti di una Parte non possono rifiutare di trattare richieste o prendere in considerazione documenti unicamente perché sono redatti in una lingua dell'altra Parte.

(3) Le autorità competenti possono convenire eccezioni al paragrafo 2 nell'accordo amministrativo.

Art. 28

Richieste, ricorsi e termini

(1) Un ricorso contro una decisione emanata da un'istituzione competente di una Parte può essere inoltrato a buon diritto presso l'istituzione competente dell'altra Parte. Il ricorso è trattato secondo la procedura e la legislazione della Parte la cui decisione è impugnata.

(2) Le richieste, le dichiarazioni e i ricorsi che, conformemente alla legislazione di una Parte, devono essere inoltrati entro un determinato termine all'istituzione competente di detta Parte sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine all'istituzione competente dell'altra Parte.

(3) L'istituzione competente che ha ricevuto la richiesta, la dichiarazione o il ricorso li trasmette immediatamente all'istituzione competente dell'altra Parte, indicando la data di ricezione del documento.

Art. 29

Notifica delle decisioni

Le decisioni emanate da un'istituzione competente di una Parte sono notificate direttamente, per lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo equivalente, alle persone che soggiornano sul territorio dell'altra Parte, ferma restando la comunicazione all'organismo di collegamento della seconda Parte.

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Art. 30

Valuta di pagamento

(1) Le prestazioni in contanti dovute in applicazione della presente Convenzione o della legislazione di una delle Parti possono essere versate al beneficiario nella valuta della Parte dell'istituzione debitrice o in qualsiasi altra valuta definita da detta Parte.

(2) Le disposizioni della legislazione di una Parte in materia di controllo dei cambi non possono ostacolare i pagamenti dovuti in applicazione della presente Convenzione o della legislazione di una delle Parti.

(3) Se un'istituzione di una Parte deve effettuare pagamenti a un'istituzione dell'altra Parte, questi possono avvenire nella valuta della prima Parte o in qualsiasi altra valuta da essa definita.

(4) Le istituzioni competenti delle Parti stabiliscono le procedure necessarie per il trasferimento, in valuta estera, delle prestazioni ai beneficiari o aventi diritto residenti sul territorio dell'altra Parte.

(5) Se una delle Parti emana disposizioni che limitano il commercio delle valute, le autorità o le istituzioni competenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti in applicazione della presente Convenzione.

Art. 31

Restituzione di pagamenti non dovuti

Se l'istituzione competente di una Parte ha concesso indebitamente prestazioni in contanti, l'importo indebitamente corrisposto può, su richiesta e conformemente alla legislazione dell'altra Parte, essere trattenuto su prestazioni concesse in virtù della legislazione di quest'ultima.

Art. 32

Composizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Convenzione sono appianate tra le autorità competenti delle Parti.

Art. 33

Assicurazione facoltativa svizzera

I cittadini svizzeri residenti in Brasile non sono soggetti ad alcuna restrizione riguardo all'affiliazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, conformemente alla legislazione svizzera, segnatamente per quanto concerne il versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali Art. 34

Disposizioni transitorie

(1) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

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(2) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l'applicazione.

(3) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche tutti i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione delle Parti e gli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore.

(4) L'applicazione della presente Convenzione non può dar luogo alla riduzione di prestazioni concesse prima della sua entrata in vigore.

(5) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Per quanto riguarda la Svizzera, questi diritti possono anche essere riesaminati d'ufficio.

(6) Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione previsti nelle disposizioni legali delle Parti decorrono al più presto dalla sua entrata in vigore.

(7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un'indennità unica o con il rimborso dei contributi.

Art. 35

Durata e denuncia

(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

(2) La presente Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento, per scritto, da ciascuna delle Parti per via diplomatica. Essa rimane in vigore fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui la denuncia è stata notificata.

(3) In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti alle prestazioni e i versamenti acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti. Le Parti prendono le misure necessarie per garantire tali diritti.

(4) Le Parti possono stabilire accordi particolari per garantire i diritti in corso di acquisizione derivanti da periodi di assicurazione o da periodi equivalenti compiuti prima della scadenza della presente Convenzione.

Art. 36

Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione deve essere ratificata da ciascuna delle Parti conformemente alle rispettive legislazioni.

(2) Le Parti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, la conclusione delle procedure prescritte dalla Costituzione e dalla legislazione di entrambi gli Stati per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

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Sicurezza sociale. Conv. con il Brasile

In fede di che, le Parti, debitamente rappresentate dalle loro autorità, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Brasilia, il 3 aprile 2014, in due esemplari originali, uno in lingua francese e uno in lingua portoghese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica federativa del Brasile:

Johann N. Schneider-Ammann

Alberto Figueiredo Machado

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Sicurezza sociale. Conv. con il Brasile

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