Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 23 agosto 2013, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich, Kinder- und Jugendforensik, progetto «Psychopathologie, Persönlichkeitsvariablen, psychosozialer Hintergrund und Irritabilität bei jugendlichen Gefängnisinsassen im Kanton Zürich», concernente la domanda del 24 luglio 2013 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Alla dr. med. Cornelia Bessler, Capoclinica, Kinder- und Jugendforensik des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich, in qualità di responsabile del progetto, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

Alla dr. med. Belinda Plattner, medico superiore alla Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Paracelsus-Medizinischen-Privatuniversität Salzburg, e al dr. phil. Marcel Aebi, dirigente del reparto di evaluazione, Kinder- und Jugendforensik Zürich, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione particolare a)

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Al personale medico che ha effettuato le visite psichiatriche d'entrata dei giovani che, tra settembre 2010 e novembre 2012, erano detenuti nella prigione di Limmattal e che soddisfano i criteri di inclusione nel progetto di cui al punto 3 è rilasciata l'autorizzazione di consentire ai titolari di cui al punto 1 l'accesso alle documentazioni delle visite d'entrata di questi giovani.

La communicazione dei dati deve servire unicamente allo scopo menzionato al punto 3.

2013-3266

b)

Ai titolari di cui al punto 1 è rilasciata l'autorizzazione di trasmettere nome, cognome e data di nascita dei giovani inclusi nel progetto di cui al punto 3 alla magistratura dei minorenni del Cantone di Zurigo e all'Ufficio federale di statistica. Queste comunicazioni di dati devono servire unicamente alla raccolta d'informazioni dal sistema d'informazione giuridico del Cantone di Zurigo e dalla statistica svizzera sulle condanne penali dei minorenni.

c)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati sulla base della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione del progetto «Psychopathologie, Persönlichkeitsvariablen, psychosozialer Hintergrund und Irritabilität bei jugendlichen Gefängnisinsassen im Kanton Zürich».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati La dr. med. Cornelia Bessler, in qualità di responsabile del progetto in questione, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

c)

Le misure di cui al punto 4 devono corrispondere allo stato della tecnica.

d)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari. La loro distruzione deve avvenire secondo le direttive dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

e)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone interessate. Al termine del progetto, un esemplare di eventuali pubblicazioni deve essere fatto pervenire alla Commissione peritale per conoscenza.

f)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto l'ente competente della prigione Limmattal in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

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7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e previo appuntamento telefonico (031 322 94 94), esaminare l'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

14 gennaio 2014

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Rudolf Bruppacher

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