Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del 26 settembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131, decreta: I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 1 La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa e l'uso degli impianti e dei veicoli impiegati a tale scopo.

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 3a: Uso degli impianti e dei veicoli Art. 18a

Prescrizioni sull'uso

Le imprese possono emanare prescrizioni sull'uso dei loro impianti e veicoli, nella misura in cui tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi degli impianti e dei veicoli e gli obblighi relativi al comportamento non risultino dal contratto di trasporto di viaggiatori.

1

2

Possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull'uso.

3

Pubblicano le prescrizioni sull'uso.

Art. 18b

Utilizzazioni accessorie

Oltre che per il trasporto di viaggiatori, le imprese possono mettere gli impianti e i veicoli a disposizione di terzi per utilizzazioni accessorie a scopi commerciali, se:

1

1 2

FF 2013 6175 RS 745.1

2013-1328

6307

Trasporto di viaggiatori. LF

a.

lo scopo del trasporto non ne è pregiudicato;

b.

gli impianti e i veicoli sono messi a disposizione anche per utilizzazioni accessorie a scopi non commerciali.

Le imprese possono subordinare ad autorizzazione le utilizzazioni accessorie che costituiscono un uso comune accresciuto.

2

Per le utilizzazioni accessorie a scopi non commerciali che costituiscono un uso comune generale o accresciuto le imprese non possono chiedere un indennizzo superiore alle spese.

3

4 Le controversie tra gli utilizzatori commerciali e le imprese sottostanno alla giurisdizione civile.

Art. 20a

Sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido

Le imprese titolari di una concessione possono gestire sistemi d'informazione allo scopo di:

1

2

a.

riscuotere supplementi dai viaggiatori senza titolo di trasporto valido;

b.

maggiorare il supplemento in caso di recidiva entro due anni;

c.

sporgere querela per uso di un veicolo senza titolo di trasporto valido.

Possono trattare i seguenti dati nei sistemi d'informazione: a.

dati necessari per identificare il viaggiatore;

b.

il motivo della riscossione del supplemento;

c.

la data e l'ora della riscossione del supplemento;

d.

dati attuali provenienti da sistemi d'informazione analoghi di altre imprese titolari di una concessione, necessari per il calcolo dell'ammontare del supplemento per i viaggiatori senza titolo di trasporto valido;

e.

dati concernenti le querele sporte e lo stato dei procedimenti penali.

Possono rendere accessibili ad altre imprese titolari di una concessione i dati di cui al capoverso 2 lettere a­d mediante procedura di richiamo, o comunicarli loro in altro modo, affinché queste possano calcolare l'ammontare del supplemento per i viaggiatori senza titolo di trasporto valido. Se i dati sono comunicati in altro modo, vanno comunicate senza indugio anche tutte le mutazioni di tali dati.

3

4

I dati devono essere cancellati: a.

senza indugio, non appena è accertato che il viaggiatore non ha causato alcuna perdita di ricavo;

b.

dopo due anni, se il viaggiatore ha pagato i supplementi e non vi è la prova che durante tale periodo abbia recidivato; i dati possono essere conservati per dieci anni al massimo se necessario per far valere le pretese nei confronti del viaggiatore.

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Trasporto di viaggiatori. LF

Un sistema d'informazione secondo il capoverso 1 può essere gestito anche dall'associazione di categoria; in tal caso i capoversi 2­4 si applicano per analogia all'associazione di categoria.

5

6

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo;

b.

l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica del viaggiatore;

c.

le esigenze in materia di sicurezza dei dati;

d.

i termini per la cancellazione e la distruzione dei dati.

Art. 22

Condizioni generali

Le imprese possono stabilire condizioni generali per l'uso degli impianti e dei veicoli, come pure per il comportamento dei viaggiatori durante la corsa. Vi possono prevedere indennità per le spese in caso di violazioni delle prescrizioni sull'uso.

Art. 57 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione;

b.

contravviene a una concessione o a un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;

c.

trasporta viaggiatori contravvenendo a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un'altra autorizzazione.

3

4

A querela di parte, è punito con la multa chiunque intenzionalmente: a.

sale su un veicolo in movimento, ne scende o ne apre le porte;

b.

getta oggetti fuori da un veicolo;

c.

abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, in particolare del freno d'emergenza;

d.

ostruisce vie di salvataggio o di fuga;

e.

blocca una porta al fine di ritardare la partenza;

f.

fa un uso illecito della sala d'aspetto;

g.

non utilizza le apposite installazioni per i propri bisogni fisiologici;

h.

chiede l'elemosina contravvenendo alle prescrizioni sull'uso.

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione o delle prescrizioni sull'uso.

5

6309

Trasporto di viaggiatori. LF

Art. 58 cpv. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 60 cpv. 1 e 2 Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'articolo 57 capoversi 1 e 2 competono all'UFT.

1

Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'articolo 57 capoversi 3­5 e dei delitti di cui all'articolo 58 competono ai Cantoni.

2

Art. 61 cpv. 4 e 5 Se vi è il sospetto che sia stata commessa una contravvenzione di cui all'articolo 57 capoverso 1 o 2, la corsa dei veicoli in questione può essere subordinata al deposito di una somma pari alla multa presumibilmente inflitta.

4

Le misure di cui ai capoversi 1­4 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

5

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20143 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

3

FF 2014 6307

6310

Trasporto di viaggiatori. LF

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale Art. 132 cpv. 2 Abrogato

2. Legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie Art. 14a

Obbligo di notifica e di collaborazione

Le imprese ferroviarie devono comunicare senza indugio all'UFT gli infortuni e gli incidenti gravi nell'esercizio delle ferrovie.

1

Devono in ogni momento fornire all'UFT le informazioni e i documenti necessari.

Devono inoltre concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti ferroviari e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

2

Art. 18 cpv. 2 2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT.

Art. 23

Prescrizioni sull'uso

I gestori dell'infrastruttura possono emanare prescrizioni sull'uso dei loro impianti, nella misura in cui tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi.

1

2

Possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull'uso.

3

Pubblicano le prescrizioni sull'uso.

Art. 39 cpv. 4 Le controversie tra i locatari di locali per servizi accessori e le imprese ferroviarie sottostanno alla giurisdizione civile.

4

4 5

RS 173.110 RS 742.101

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Trasporto di viaggiatori. LF

Art. 80, rubrica Concerne soltanto il testo francese Art. 81, rubrica Concerne soltanto il testo francese Art. 82, rubrica, nonché cpv. 2, 3 lett. a e 4 Concerne soltanto il testo francese Art. 85, cpv. 1 lett. a­d Concerne soltanto il testo francese Art. 86

Contravvenzioni

Chiunque, intenzionalmente, entra senza permesso nelle aree connesse con l'esercizio ferroviario, vi circola senza permesso con un veicolo o le pregiudica in altro modo è punito con la multa.

1

A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all'obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all'obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).

2

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'applicazione o delle prescrizioni sull'uso.

3

Art. 86a cpv. 1 lett. b, d, e e g, nonché cpv. 2 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

2

b.

mette o fa mettere in servizio un impianto o un veicolo senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18w, 23c o 23d o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

d.

Abrogata

e.

Abrogata

g.

Abrogata

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 87, rubrica Concerne soltanto il testo francese Art. 87a, rubrica Concerne soltanto il testo francese 6312

Trasporto di viaggiatori. LF

Art. 87b

Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza senza abilitazione

Chiunque intenzionalmente svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

3

Art. 88

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale6 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 durante il loro servizio.

Art. 88a cpv. 2 Abrogato Art. 89a, rubrica Concerne soltanto il testo francese Allegato Abrogato

3. Legge del 4 ottobre 19917 sul transito alpino Art. 12 Abrogato

4. Legge del 23 giugno 20068 sugli impianti a fune Art. 18a lett. c Abrogata

6 7 8

RS 311.0 RS 742.104 RS 743.01

6313

Trasporto di viaggiatori. LF

Titolo prima dell'art. 24a

Sezione 5a: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune Art. 24a

Inidoneità a prestare servizio

Chi sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

Art. 24b

Accertamento dell'inidoneità a prestare servizio

Le persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune possono essere sottoposte a un'analisi alcolemica dell'alito.

1

Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, segnatamente all'esame dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

2

3

È ordinata una prova del sangue se: a.

vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o

b.

la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o vanifica lo scopo di questa misura.

4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche contro la volontà della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.

Art. 24c

Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

Se una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune si trova in uno stato che esclude l'esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l'esercizio fintanto che è necessario.

Art. 24d

Competenze

L'ordine e l'esecuzione di misure secondo gli articoli 24a e 24b competono: a.

alle persone o unità aziendali designate dalle imprese di trasporto a fune;

b.

alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;

c.

all'UFT;

d.

alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a­c.

6314

Trasporto di viaggiatori. LF

Art. 24e 1

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale: a.

fissa l'alcolemia a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;

b.

può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a;

c.

emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 24b cpv. 2), la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;

d.

può prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l'articolo 24b capoversi 2 e 3;

e.

stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l'articolo 24d lettera a.

Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

2

Art. 25

Delitti

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

a.

costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se si tratta d'impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa;

b.

gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l'autorizzazione d'esercizio (art. 17) o in violazione della stessa.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 25a

Contravvenzioni

A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all'obbligo di diligenza (art. 18), all'obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2).

1

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione.

2

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Trasporto di viaggiatori. LF

Art. 25b

Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio

Chiunque in stato di ebrietà svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un'alcolemia qualificata.

1

Chiunque a causa dell'influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a e in questo stato svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 25c

Elusione di misure per accertare l'inidoneità a prestare servizio

Chiunque svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando tali misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un'ulteriore visita medica oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

2

Art. 25d

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale9 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a.

gli impiegati delle imprese di trasporto a fune titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 o 2 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200910 sul trasporto di viaggiatori;

b.

le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 25e

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio degli atti punibili secondo la presente legge competono ai Cantoni.

9 10

RS 311.0 RS 745.1

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Trasporto di viaggiatori. LF

5. Legge federale del 18 giugno 201011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Art. 7 cpv. 2bis 2bis Le autorità di polizia comunicano dati personali alla polizia dei trasporti se la persona in questione è tenuta a rendere nota la propria identità.

11

RS 745.2

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