Termine di referendum: 9 ottobre 2014

Legge federale sugli stranieri (LStr) (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione) Modifica del 20 giugno 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20131, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Sostituzione di termini 1

Concerne soltanto il testo francese

2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 6 cpv. 2 e 2bis In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all'estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE.

2

2bis Contro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all'autorità che ha emanato la decisione (UFM o DFAE). L'articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.

1 2 3

FF 2013 2195 RS 142.20 RS 172.021

2011-1933

4477

Legge federale sugli stranieri

Art. 65 cpv. 3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76­78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi4).

3

Art. 71 lett. c Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri, in particolare: c.

assicurando la collaborazione tra i Cantoni interessati e il DFAE.

Art. 92

Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

1

2

Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza.

Art. 93 cpv. 1 e 3, frase introduttiva Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

1

L'impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

3

Art. 94

Cooperazione con le autorità

Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di una convenzione tra l'UFM e l'impresa.

1

2

Inoltre l'autorizzazione d'esercizio o la convenzione può in particolare stabilire: a.

misure particolari che l'impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92;

b.

l'introduzione di somme forfettarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d'assistenza secondo l'articolo 93.

Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l'autorizzazione d'esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico del-

3

4

RS 142.31

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Legge federale sugli stranieri

l'impresa di trasporto aereo secondo l'articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.

Art. 95

Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92­94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 19905 di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

Art. 103b

Sistema d'informazione sulle entrate rifiutate

L'UFM gestisce un sistema d'informazione interno sulle entrate rifiutate secondo l'articolo 65 (sistema INAD). Tale sistema serve ad applicare le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a e ad allestire statistiche.

1

Il sistema INAD contiene i seguenti dati sulle persone cui è stata rifiutata l'entrata nello spazio Schengen:

2

3

a.

cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza;

b.

dati sul volo;

c.

dati sul motivo per cui è stata rifiutata l'entrata;

d.

dati sulle procedure per violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a in relazione alla persona interessata.

I dati rilevati nel sistema INAD sono anonimizzati dopo due anni.

Art. 104

Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, l'UFM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare all'UFM o all'autorità competente per il controllo al confine i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo. I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

1

2

3

5

La decisione che dispone l'obbligo di comunicazione indica: a.

gli aeroporti o gli Stati di partenza;

b.

le categorie di dati secondo il capoverso 3;

c.

gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

L'obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

4479

Legge federale sugli stranieri

a.

generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);

b.

numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;

c.

numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l'impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;

d.

aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull'itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all'impresa di trasporto aereo;

e.

numero del trasporto;

f.

numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;

g.

data e ora previste del decollo e dell'atterraggio.

Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all'articolo 18a della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

4

La decisione che dispone o revoca l'obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.

5

Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:

6

a.

se è accertato che l'UFM non avvia alcun procedimento per violazione dell'obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;

b.

il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell'articolo 122b passa in giudicato.

Art. 104a

Sistema d'informazione sui passeggeri

L'UFM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

1

Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122b, l'UFM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.

2

Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli

3

6

RS 235.1

4480

Legge federale sugli stranieri

aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

4 I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del sistema SIS, del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

Dopo l'atterraggio del volo interessato i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.

Devono essere cancellati:

5

a.

se è accertato che non è avviato un siffatto procedimento, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;

b.

il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata nel quadro di un siffatto procedimento passa in giudicato.

I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.

6

Art. 104b

Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

1

2

Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati: a.

cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;

b.

aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;

c.

agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.

L'obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l'esecuzione del volo.

3

Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

4

Art. 109b cpv. 2 lett. d ed e, nonché 2bis Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

2

d.

dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;

4481

Legge federale sugli stranieri

e.

dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il Capo IV del regolamento (CE) n. 1987/20067 e siano soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 32 paragrafo 1 di tale regolamento.

Il sistema nazionale visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

2bis

Titolo prima dell'art. 115

Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative Sezione 1: Disposizioni penali Art. 115 cpv. 2 2 È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.

Art. 116 cpv. 1 lett. c È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

1

c.

facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.

Art. 120a­120c nonché 120e cpv. 2 Abrogati Titolo prima dell'art. 121

Sezione 2: Sanzioni amministrative Art. 122, rubrica Violazioni commesse dai datori di lavoro Art. 122a

Violazioni dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi 1

7

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dic.

2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione della GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

4482

Legge federale sugli stranieri

l'importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l'entrata.

2

3

Non vi è violazione dell'obbligo di diligenza se l'impresa di trasporto aereo: a.

dimostra che: 1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile, 2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero, 3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati, 4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; o

b.

rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

4

Art. 122b

Violazioni dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1 Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l'obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

Una violazione dell'obbligo di comunicazione è presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

2

Non vi è violazione dell'obbligo di comunicazione se l'impresa di trasporto aereo dimostra che:

3

a.

nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o

b.

ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.

4483

Legge federale sugli stranieri

Art. 122c

Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo

Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l'obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all'estero.

1

2

L'UFM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato: 3

a.

in caso di violazione dell'obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell'entrata;

b.

in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all'articolo 104 capoverso 1.

Art. 126c

Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

I procedimenti penali amministrativi per violazione dell'obbligo di diligenza o di comunicazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente legge sono continuati secondo il diritto previgente.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 1° luglio 20149 Termine di referendum: 9 ottobre 2014

8 9

RS 172.021 FF 2014 4477

4484

Legge federale sugli stranieri

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 199810 sull'asilo Art. 92 cpv. 3bis Nell'ambito dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino11, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.

3bis

2. Legge federale del 20 giugno 200312 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. k Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

2

k.

compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 199913 sui lavoratori distaccati.

Art. 9 cpv. 1 lett. l e cpv. 2 lett. k L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

l.

autorità competenti in materia di visti, per l'esame delle domande di visto.

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o fatto trattare nel sistema d'informazione:

2

k.

10 11 12 13

autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo.

RS 142.31 Tali Accordi sono elencati nell'all. 1.

RS 142.51 RS 823.20

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Legge federale sugli stranieri

3. Legge federale del 13 giugno 200814 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 7 cpv. 3 L'Ufficio federale della migrazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 16 relativi ai divieti d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 200515 sugli stranieri (LStr).

3

Art. 15 cpv. 1 lett. d e dbis, nonché cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

1

d.

eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, la LStr16 e la legge del 26 giugno 199817 sull'asilo;

dbis. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStr; Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

3

f.

l'Ufficio federale della migrazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere d e dbis;

Art. 16 cpv. 2 lett. b e i, nonché cpv. 5 lett. bbis Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

2

14 15 16 17

RS 361 RS 142.20 RS 142.20 RS 142.31

4486

Legge federale sugli stranieri

b.

ordinare e controllare i divieti d'entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen18;

i.

confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStr19.

5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

bbis. l'Ufficio federale della migrazione, in relazione all'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2 lettera i;

18

19

Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).

RS 142.20

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