Decisione concernente i giochi automatici Super Cherry 600/ Super Cherry 600 con Starpot/Super Cherry 1000 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 4 aprile 2014: 1.

Il gioco automatico Super Cherry 600, così come i giochi dello stesso tipo, quale il gioco Super Cherry 1000, sono qualificati come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG, la cui gestione è vietata al di fuori delle case da gioco concessionarie.

2.

Il gioco automatico Super Cherry 600 con Starpot, così come i giochi dello stesso tipo, sono qualificati come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG, la cui gestione è vietata al di fuori delle case da gioco concessionarie.

3.

Per quanto concerne i costi della decisione finale, Roland Johannes Lipscher, Bajrush Dakaj, Arben Dakaj, Naser Dakaj, Fatmir Kashtanjeva, Berat Morina, Vincenzo Zizzo e Annett Peter devono sopportare ciascuno una quota-parte pari a 2432 franchi, con responsabilità solidale per le spese complessive pari a 19 456 franchi.

4.

Ad un eventuale ricorso contro le cifre 1 e 2 della presente decisione è tolto l'effetto sospensivo secondo l'articolo 55 PA.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica: ­ Roland Johannes Lipscher, Norbertstrasse 11, DE 50670 Colonia ­ Bajrush Dakaj, Bernstrasse 181, 4852 Rothrist ­ Arben Dakaj, Bernstrasse 181, 4852 Rothrist ­ Naser Dakaj, Lehngasse 3, 4702 Oensingen ­ Fatmir Kashtanjeva, Jurastrassse 3, 4657 Dulliken ­ Berat Morina, Hinterrainweg 17, 4710 Balsthal ­ Vincenzo Zizzo, Dubenrainstrasse 7, 4654 Lostorf ­ Comunicato a (pubblicazione nel Foglio federale): Annett Peter, il cui domicilio attuale è sconosciuto.

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

6 maggio 2014

2014-1069

Commissione federale delle case da gioco

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