Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20121, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 146 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

Art. 182 cpv. 1 L'autorità cantonale competente, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

1

Art. 184 1

L'azione penale si prescrive: a.

1 2 3

nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;

FF 2012 2521 RS 642.11 RS 173.110

2011-2796

6301

Adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP. LF

b.

nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in 10 anni dalla fine: 1. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 175 cpv. 1), oppure 2. dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta (art. 175 cpv. 1) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 178 cpv. 1­3).

2 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 182 cpv. 1).

Art. 185 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 160 e 163­172.

1

2 Le multe e le spese si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato.

La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate dall'articolo 120 capoversi 2 e 3.

3

Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è passata in giudicato.

4

Art. 186 cpv. 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175­ 177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

1

Art. 187 cpv. 1 Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

1

Art. 189

Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

1

L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.

2

6302

Adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP. LF

Art. 205c Abrogato Art. 205e

Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014

Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

Art. 206 Abrogato

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 24 cpv. 1 lett. c 1

L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, compresi: c.

gli interessi sul capitale proprio occulto (art. 29a).

Art. 57bis cpv. 1 L'autorità cantonale competente, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

1

Art. 58

Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

1

L'azione penale per sottrazione consumata d'imposta si prescrive in 10 anni dalla fine:

2

a.

del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1); oppure

b.

dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 56 cpv. 4).

3 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 57bis cpv. 1).

4

RS 642.14

6303

Adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP. LF

Art. 59 cpv. 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, oppure, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

1

Art. 60

Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

1

L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.

2

Art. 72s

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 26 settembre 2014

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 57bis capoverso 1, 58, 59 capoverso 1 e 60 per la data d'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014.

1

Dall'entrata in vigore della modifica, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

2

Art. 73 cpv. 3 Abrogato Art. 78

Sequestro

I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 18895 sull'esecuzione e il fallimento (LEF). Il sequestro è operato dal competente ufficio di esecuzione. L'opposizione al decreto di sequestro prevista dall'articolo 278 LEF non è ammessa.

Art. 78f

Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014

Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

5

RS 281.1

6304

Adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20146 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

6

FF 2014 6301

6305

Adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP. LF

6306