Termine di referendum: 2 aprile 2015

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20131, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile2 Art. 52 cpv. 2 Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione.

2

Titolo finale, art. 6b cpv. 2bis 2bis Le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 20143 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio conservano la personalità giuridica. Devono tuttavia farsi iscrivere nel registro di commercio entro cinque anni. Nello stabilire i requisiti dell'iscrizione, il Consiglio federale tiene conto della situazione particolare delle fondazioni ecclesiastiche.

1 2 3

FF 2014 563 RS 210 FF 2014 8377

2013-2340

8377

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

2. Codice delle obbligazioni4 Art. 627 n. 7 Abrogato Art. 686 cpv. 1, secondo periodo, e 5 ... Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

1

I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del proprietario o dell'usufruttuario dal libro delle azioni.

5

Art. 697i K. Obbligo di annunciare dell'azionista I. Annuncio dell'acquisto di azioni al portatore

Chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare entro un mese alla società tale acquisto, il proprio nome e cognome o la ditta, nonché il proprio indirizzo.

1

L'azionista deve provare di essere in possesso dell'azione al portatore e identificarsi come segue:

2

a.

se è una persona fisica: mediante un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente mediante l'originale o la copia del passaporto, della carta d'identità o della licenza di condurre;

b.

se è una persona giuridica svizzera: mediante un estratto del registro di commercio;

c.

se è una persona giuridica straniera: mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del proprio nome e cognome o della ditta, nonché del proprio indirizzo.

3

L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 20085 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

4

4 5

RS 220 RS 957.1

8378

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Art. 697j II. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni

Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

1

L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

2

L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 20086 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

3

Art. 697k 1 L'assemblea generale può prevedere che gli annunci di cui agli III. Annuncio a un intermediario articoli 697i e 697j concernenti le azioni al portatore non siano fatti finanziario e obbligo di alla società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della legge del informare dell'intermediario 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro.

finanziario 2 Il consiglio d'amministrazione designa l'intermediario finanziario e

ne comunica l'identità agli azionisti.

L'intermediario finanziario deve informare in ogni momento la società sulle azioni al portatore per le quali è stato fatto l'annuncio prescritto e di cui è stato provato il possesso.

3

Art. 697l IV. Elenco

La società tiene un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società.

1

L'elenco menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Esso indica altresì la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di azioni al portatore.

2

I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui agli articoli 697i e 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.

3

6 7

RS 957.1 RS 955.0

8379

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Se la società ha designato un intermediario finanziario conformemente all'articolo 697k, incombe a questi la responsabilità di tenere l'elenco e di conservare i documenti giustificativi.

4

L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

5

Art. 697m V. Inosservanza degli obblighi di annunciare

I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l'azionista non abbia ottemperato a tali obblighi.

1

2 L'azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare.

Se l'azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall'acquisto dell'azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.

3

Il consiglio d'amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.

4

Art. 704a 3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

La deliberazione dell'assemblea generale di convertire le azioni al portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la conversione.

Art. 718 cpv. 4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.

4

Art. 747 V. Conservazione 1 Il libro delle azioni, i libri della società e l'elenco di cui all'artidel libro delle colo 697l, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono azioni, dei libri della società e essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla dell'elenco

cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

2

8380

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Art. 790 cpv. 1, secondo periodo, e 5 ... Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

1

I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione della persona dal libro delle quote.

5

Art. 790a IIIbis. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle quote sociali

Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista quote sociali ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei voti deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

1

Il socio deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

2

Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l'elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697l) e le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m) sono applicabili per analogia.

3

Art. 814 cpv. 3 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore.

Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco degli aventi economicamente diritto di cui all'articolo 697l.

3

Art. 837 La società cooperativa tiene un elenco in cui sono iscritti il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo di ogni socio. Tiene l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

3. Elenco dei soci 1

2 I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.

Art. 898 cpv. 2 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all'elenco dei soci di cui all'articolo 837.

2

8381

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 20148 Art. 1 A. Regola generale

Gli articoli 1­4 del titolo finale del Codice civile9 si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Dall'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

2

Art. 2 B. Adeguamento di statuti e regolamenti

Le società che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

1

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

2

Art. 3 C. Obblighi di annunciare

Le persone che all'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 già detengono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi di annunciare previsti dagli articoli 697i e 697j per l'acquisto di azioni.

1

Il termine di decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) scade in questo caso sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

2

3. Legge federale dell'11 aprile 188910 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 129 cpv. 1 e 2 Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'aggiudicazione. L'ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l'ufficio d'esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro.

1

8 9 10

FF 2014 8377 RS 210 RS 281.1

8382

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi.

Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro.

L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento.

2

Art. 136 c. Modo di pagamento

L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.

1

Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi.

Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 199712 sul riciclaggio di denaro.

2

4. Codice penale13 Art. 305bis n. 1 e 1bis 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 199014 sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 199015 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.

Art. 305ter cpv. 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.

2

11 12 13 14 15

RS 955.0 RS 955.0 RS 311.0 RS 642.11 RS 642.14

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 201416 L'articolo 305bis non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis commessi prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

5. Legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo Art. 14 cpv. 4 Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette infrazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

4

6. Legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi Titolo Concerne soltanto il testo francese Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 46

Sezione 2: Diritti e obblighi degli azionisti Art. 46 cpv. 3, secondo periodo ... Essa tiene inoltre conformemente all'articolo 697l del Codice delle obbligazioni19 un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.

3

16 17 18 19

FF 2014 8377 RS 313.0 RS 951.31 RS 220

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Art. 46a

Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori

Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all'obbligo di annunciare di cui all'articolo 697j del Codice delle obbligazioni20.

1

Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di annunciare sono rette dall'articolo 697m del Codice delle obbligazioni.

2

Art. 149 cpv. 1 lett. f 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: f.

non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all'articolo 46 capoverso 3.

7. Legge del 10 ottobre 199721 sul riciclaggio di denaro Titolo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Art. 2 cpv. 1 1

La presente legge si applica: a.

agli intermediari finanziari;

b.

alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).

Art. 2a

Definizioni

Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

1

20 21

a.

persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte all'estero);

b.

persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della dire-

RS 220 RS 955.0

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

zione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera); c.

persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

2

Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

3

Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

4

Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

5

Titolo prima dell'art. 3

Capitolo 2: Obblighi Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari Art. 4

Accertamento dell'avente economicamente diritto

L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

1

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

2

a.

non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;

b.

la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o

c.

viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

3

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Art. 6

Obblighi di diligenza particolari

L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

1

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

2

a.

la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

b.

vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP22, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

c.

la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;

d.

i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all'articolo 22a capoverso 2, da un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera c o dalla Commissione federale delle case da gioco conformemente all'articolo 22a capoverso 3, oppure sono molto simili a tali dati.

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

3

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

4

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 1a: Obblighi di diligenza dei commercianti Art. 8a Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:

1

22

a.

identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);

b.

accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);

c.

allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

RS 311.0

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

2

a.

essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

b.

vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP23 oppure sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP).

I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.

3

I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

4

Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

5

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. c, nonché cpv. 1bis e 1ter 1

L'intermediario finanziario che: a.

sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,

c.

alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

a.

è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;

b.

proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP; o

c.

sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

23

RS 311.0

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Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

1ter

Art. 9a

Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP24.

Art. 10

Blocco dei beni

L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP25 non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

1

1bis L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.

2

Art. 10a cpv. 1, 3, frase introduttiva, nonché cpv. 5 e 6 L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP26. Non è considerato un terzo l'organismo di autodisciplina cui l'intermediario finanziario è affiliato. Lo stesso vale per la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, per quanto attiene agli intermediari finanziari loro assoggettati.

1

3

Concerne soltanto il testo tedesco

Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.

5

Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari quando tutelino interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.

6

24 25 26

RS 311.0 RS 311.0 RS 311.0

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Art. 15

Obbligo di verifica per i commercianti

I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a incaricano un ufficio di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

1

Può essere incaricato quale ufficio di revisione chiunque è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200527 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.

2

I commercianti sono tenuti a fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica.

3

L'ufficio di revisione verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.

4

Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

5

a.

è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260ter numero 1 o 305bis CP28;

b.

i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP; o

c.

i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale.

Art. 16 cpv. 1 lett. b La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che:

1

b.

valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Titolo dopo l'art. 22

Sezione 3b: Trasmissione di dati su attività terroristiche Art. 22a Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della

1

27 28

RS 221.302 RS 311.0

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Risoluzione 1373 (2001)29 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

2

La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF: a.

agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 2 a essa sottoposti;

b.

agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 3 a essa sottoposti;

c.

agli organismi di autodisciplina, all'attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.

L'obbligo di trasmissione di cui al capoverso 2 lettera a si applica anche alla Commissione federale delle case da gioco.

3

Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

4

Art. 23 cpv. 4 lett. b, 5 e 6 4

L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che: b.

valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

L'Ufficio di comunicazione informa entro 20 giorni feriali l'intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a a un'autorità di perseguimento penale.

5

L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario interessato circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 305ter capoverso 2 CP a un'autorità di perseguimento penale.

6

Art. 27 cpv. 4 lett. b 4

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che: b.

valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.

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www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

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Art. 29 cpv. 2, 2bis e 2ter Se l'Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, ivi compresi i procedimenti pendenti.

2

2bis L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2­5 si applica per analogia.

2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.

Art. 30 cpv. 2 lett. a L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

2

a.

il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 3 L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

3

Art. 34 cpv. 3 Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199230 sulla protezione dei dati è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 della presente legge o l'articolo 305ter capoverso 2 CP31 fino al momento in cui l'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario secondo l'articolo 23 capoverso 5 o 6, nonché durante un blocco dei beni secondo l'articolo 10.

3

30 31

RS 235.1 RS 311.0

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Art. 38

Violazione dell'obbligo di verifica

Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di incaricare un ufficio di revisione di cui all'articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

1

Il commerciante che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

2

8. Legge del 3 ottobre 200832 sui titoli contabili Art. 23a

Trasmissione di informazioni

L'ente di custodia designato da una società anonima secondo l'articolo 697i capoverso 4 o l'articolo 697j capoverso 3 del Codice delle obbligazioni33 deve assicurare che gli enti di custodia che, a catena, lo seguono, trasmettano su richiesta le seguenti informazioni: a.

il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'azionista; e

b.

il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 23 dicembre 201434 Termine di referendum: 2 aprile 2015

32 33 34

RS 957.1 RS 220 FF 2014 8377

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