Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti di assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

4 febbraio 2014 AXA Vita SA, Winterthur nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Adeguamento della tariffa di assunzione delle prestazioni di vecchiaia correnti ­ in caso di cambiamento da collettivi aziendali alla richiedente o a un istituto di previdenza riassicurato in modo congruente; ­ con garanzia di assunzione delle nuove conversioni in rendite di vecchiaia presso gli istituti di previdenza che riassicurano i propri rischi decesso e invalidità presso la richiedente, tuttavia si assumono direttamente il processo di risparmio degli assicurati attivi o lo trasferiscono a offerenti terzi. La garanzia di assunzione della richiedente comprende l'obbligo, per la durata del contratto nell'istituto di previdenza, di riprendere alla tariffa in vigore le nuove rendite di vecchiaia e le corrispondenti aspettative.

Con lettera del 7 agosto 2013, la AXA Vita SA ha presentato la corrispondente tariffa.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto di assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 4 febbraio 2014 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 4 febbraio 2014 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni, nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2 (a partire dal 31 marzo 2014: Laupenstrasse 27), 3003 Berna.

25 marzo 2014 2014-0659

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA 2401