Procedura di consultazione

Commissioni parlamentari 11.489 Iv. pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l'articolo 293 del Codice penale (CP) ha attualmente il seguente tenore: «Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.» La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere questa disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l'interesse a mantenere il segreto e gli interessi che impongono invece un'informazione del pubblico. Al pari dell'autore dell'iniziativa parlamentare 11.489, la minoranza della Commissione propone l'abrogazione dell'articolo 293 CP.

Inizio della consultazione: 8 dicembre 2014 Termine della consultazione: 31 marzo 2015 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel. 058 462 41 19, fax 058 462 14 07, www.bj.admin.ch La documentazione della consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

16 dicembre 2014

2014-3267

Cancelleria federale

8175