Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Disegno

(Legge sul casellario giudiziale, LCaGi) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 20 giugno 20142, decreta:

Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Oggetto e definizioni Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati delle persone fisiche e delle imprese nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

1

2

1 2

La presente legge disciplina segnatamente: a.

i compiti e le competenze delle autorità che tengono il casellario giudiziale;

b.

la cooperazione delle autorità che tengono il casellario giudiziale con quelle che iscrivono i propri dati, li comunicano per l'iscrizione in VOSTRA o sono tenute a informare le autorità preposte all'iscrizione dei dati;

c.

gli obblighi di diligenza in materia di trattamento dei dati in VOSTRA;

d.

i contenuti delle componenti di VOSTRA;

e.

il momento dell'iscrizione dei dati, il periodo durante il quale figurano negli estratti del casellario giudiziale e il momento della loro eliminazione da VOSTRA;

f.

le categorie di dati che devono figurare nei singoli estratti del casellario giudiziale;

g.

i diritti e gli obblighi delle autorità che hanno il diritto di consultare i dati di VOSTRA online o su domanda scritta, o alle quali i dati di VOSTRA sono comunicati automaticamente;

h.

le interfacce con altre banche dati;

i.

i diritti di consultazione e i diritti di accesso delle persone fisiche e imprese interessate;

j.

i requisiti della sicurezza dei dati e dell'infrastruttura tecnica;

RS 101 FF 2014 4929

2014-0501

5087

Legge sul casellario giudiziale

k.

Art. 2

l'impiego di dati di VOSTRA anonimizzati a fini di ricerca, pianificazione e statistica.

Componenti di VOSTRA

VOSTRA comprende due componenti separate di gestione dei dati del casellario giudiziale: a.

il casellario giudiziale delle persone fisiche;

b.

il casellario giudiziale delle imprese.

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

sentenza di riferimento: una decisione penale di merito in cui si accerta che è stato commesso un determinato reato;

b.

decisione successiva: una decisione penale di un'autorità giudiziaria o di un'autorità d'esecuzione che riesamina una sanzione passata in giudicato e i suoi effetti (modifica, complemento, annullamento o conferma) senza nuovo giudizio sui reati per i quali la sanzione è stata inflitta;

c.

autorità collegata: un'autorità che dispone di un diritto operativo di consultare o iscrivere dati online;

d.

dati penali: dati delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono, nonché i dati sui procedimenti penali pendenti;

e.

sistema di gestione dei dati penali: parte centrale di VOSTRA che gestisce, con riferimento a persone fisiche o a imprese, i dati penali e permette di allestire gli estratti per le autorità, i privati e le imprese.

Titolo secondo: Compiti delle autorità che tengono il casellario giudiziale Art. 4

Ufficio federale di giustizia

In quanto detentore dei dati, l'Ufficio federale di giustizia è responsabile di VOSTRA.

1

Il servizio che tiene il casellario giudiziale in seno all'Ufficio federale di giustizia (servizio del casellario giudiziale) svolge i seguenti compiti:

2

a.

coordina le attività delle autorità collegate a VOSTRA;

b.

concede e revoca i diritti dei singoli utenti di consultare o iscrivere dati online;

c.

tiene corsi per gli utenti autorizzati a collegarsi online a VOSTRA;

d.

aiuta gli utenti a risolvere i problemi d'impiego del sistema;

5088

Legge sul casellario giudiziale

e.

provvede all'usabilità del sistema e migliora costantemente la funzionalità della banca dati;

f.

emana istruzioni sulla tenuta e l'utilizzazione di VOSTRA, segnatamente il regolamento sul trattamento dei dati;

g.

controlla d'ufficio o su richiesta di una persona fisica o di un'impresa interessate se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e se sono completi, esatti e aggiornati; a tal fine ha il diritto di consultare i verbali previsti nella legislazione sulla protezione dei dati e i dati automaticamente verbalizzati (art. 27 e 84);

h.

rettifica le iscrizioni errate in VOSTRA o invita i servizi responsabili a rettificarle;

i.

adotta i provvedimenti adeguati, ossia un avvertimento, l'obbligo di frequentare un corso o la revoca di determinati diritti di consultazione o iscrizione online, nei confronti degli utenti che violano le prescrizioni sul trattamento dei dati; ne informa inoltre il superiore gerarchico dell'utente e i competenti organi di protezione dei dati; se sospetta che sia stato commesso un reato, sporge querela all'autorità di perseguimento penale competente;

j.

iscrive in VOSTRA i dati comunicatigli da autorità federali e dall'estero (art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1);

k.

esegue controlli d'identità su richiesta delle autorità tenute a iscrivere i dati (art. 11 cpv. 3 lett. b) o delle autorità che hanno il diritto di consultarli (art. 11 cpv. 6);

l.

chiede all'Ufficio centrale di compensazione di attribuire un numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato) a una persona iscritta in VOSTRA (art. 11 cpv. 4) e inserisce il numero d'assicurato e i relativi dati identificativi in VOSTRA;

m. allestisce estratti di VOSTRA per le autorità federali non collegate, le autorità straniere, i privati e le imprese; n.

provvede affinché i dati di VOSTRA di cui agli articoli 66­72 e 112 siano comunicati ai servizi competenti;

o.

tratta le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate dalle autorità svizzere competenti (art. 28 e 54);

p.

trasmette alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema (art. 25 cpv. 1 lett. b e c).

Art. 5

Servizi di coordinamento cantonali

Ciascun Cantone designa un Servizio di coordinamento (SERCO) per il trattamento dei dati in VOSTRA.

1

3

RS 831.10

5089

Legge sul casellario giudiziale

2

Il SERCO svolge i seguenti compiti: a.

iscrive in VOSTRA i dati comunicatigli dalle autorità cantonali (art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 2);

b.

allestisce estratti di VOSTRA per le autorità cantonali non collegate;

c.

funge da interlocutore cantonale del servizio del casellario giudiziale per quanto concerne il rispetto delle disposizioni della presente legge, dell'ordinanza esecutiva e delle istruzioni emanate sulla loro base;

d.

assiste il servizio del casellario giudiziale nel controllo del trattamento dei dati;

e.

trasmette alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema (art. 25 cpv. 1 lett. b e c);

f.

aiuta gli utenti del Cantone a risolvere i problemi d'impiego del sistema.

Art. 6

Servizio di coordinamento della giustizia militare

Il Servizio di coordinamento della giustizia militare svolge i seguenti compiti: a.

iscrive in VOSTRA i dati comunicatigli dalle autorità della giustizia militare (art. 8 cpv. 3);

b.

allestisce estratti di VOSTRA per le autorità della giustizia militare;

c.

funge, presso la giustizia militare, da interlocutore del servizio del casellario giudiziale, per quanto concerne il rispetto delle disposizioni della presente legge, dell'ordinanza esecutiva e delle istruzioni emanate sulla loro base;

d.

assiste il servizio del casellario giudiziale nel controllo del trattamento dei dati;

e.

trasmette alle autorità cantonali competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema (art. 25 cpv. 1 lett. b e c).

Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o comunicare dati o a fornire informazioni Art. 7

Autorità tenute a iscrivere dati

Le seguenti autorità iscrivono i loro dati in VOSTRA, se la Confederazione o il Cantone lo dispone:

1

a.

4 5

i giudici penali, i pubblici ministeri dei Cantoni, le autorità penali cantonali dei minori ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettere b­c e 7 della Procedura penale minorile del 20 marzo 20094 (PPMin), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 lettera c del Codice di procedura penale5 (CPP); RS 312.1 RS 312.0

5090

Legge sul casellario giudiziale

b.

le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che eseguono procedimenti penali o adottano decisioni penali;

c.

le autorità di esecuzione delle pene e delle misure.

Le autorità di cui al capoverso 1 per le quali la Confederazione o il Cantone non ha disposto un obbligo di iscrizione sono tenute a comunicare i loro dati al servizio del casellario giudiziale o al SERCO.

2

Art. 8 1

Autorità tenute a comunicare dati

Le seguenti autorità comunicano al servizio del casellario giudiziale i loro dati: a.

le autorità della Confederazione competenti in materia di grazia o di amnistia;

b.

le autorità straniere che, in virtù di un trattato internazionale, sono competenti per le comunicazioni allo Stato di origine;

c.

le ambasciate e i consolati svizzeri in possesso di sentenze straniere ai sensi dell'articolo 20.

Le autorità dei Cantoni competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano i loro dati al SERCO.

2

I giudici militari, gli uditori e i giudici di istruzione militari comunicano i loro dati al Servizio di coordinamento della giustizia militare.

3

Art. 9

Obbligo d'informazione degli uffici dello Stato civile, degli uffici di controllo degli abitanti, delle autorità competenti in materia di stranieri e dell'Ufficio centrale di compensazione

Gli uffici dello Stato civile, gli uffici di controllo degli abitanti, le autorità competenti in materia di stranieri e l'Ufficio centrale di compensazione devono informare gratuitamente le autorità che tengono il casellario giudiziale e le autorità tenute a iscrivere dati (art. 4­7) per permettere loro di accertare i dati identificativi da trattare.

Art. 10

Obbligo d'informazione delle autorità tenute a iscrivere o comunicare dati e delle autorità con diritto di consultazione

Le autorità tenute a iscrivere o comunicare dati e le autorità con diritto di consultazione devono fornire al servizio del casellario giudiziale le informazioni necessarie e permettergli di consultare i documenti sui quali è fondata l'iscrizione o la comunicazione di dati di VOSTRA, nella misura in cui tali informazioni sono necessarie per compiere i controlli previsti nell'articolo 4 capoverso 2 lettera g e non contrastano interessi pubblici preponderanti.

5091

Legge sul casellario giudiziale

Titolo quarto: Principi in materia di trattamento dei dati Art. 11

Regole di diligenza in materia d'iscrizione, di consultazione e di comunicazione dei dati

Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA o li comunicano alle autorità competenti si assicurano che i dati siano completi, esatti e aggiornati.

1

Se l'autorità che compie l'iscrizione dubita dell'esattezza dei dati o constata che sono incompleti, li rinvia per verifica all'autorità che li ha comunicati o chiede le informazioni complementari necessarie. Per controllare un'iscrizione può stampare l'estratto del casellario giudiziale di una persona fisica o di un'impresa; la stampa va distrutta una volta verificati i dati iscritti.

2

Se un'autorità tenuta a iscrivere in VOSTRA i dati di una persona fisica ritiene che possa trattarsi di una persona già iscritta, prima di iscriverne i dati deve:

3

a.

compiere una verifica completa dell'identità e confrontare le generalità con i dati delle autorità dello stato civile, del controllo degli abitanti, dell'autorità in materia di stranieri e dell'Ufficio centrale di compensazione, e se del caso rettificare o completare i dati identificativi in VOSTRA; o

b.

trasmettere il caso per accertamenti al servizio del casellario giudiziale.

L'iscrizione di dati va effettuata anche se all'interessato non è ancora stato attribuito un numero d'assicurato.

4

5 Il servizio del casellario giudiziale verifica periodicamente l'esattezza di tutti i numeri d'assicurato registrati in VOSTRA e dei relativi dati identificativi. A tal fine utilizza i servizi web messi a disposizione dall'Ufficio centrale di compensazione.

Se un'autorità collegata a VOSTRA soltanto per consultare online i dati ritiene che la persona ricercata possa corrispondere a una persona già iscritta, può chiedere al servizio del casellario giudiziale di verificarne l'identità.

6

Le autorità che comunicano i dati di un'impresa per l'iscrizione in VOSTRA devono cercarne il numero d'identificazione (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20106 sul numero d'identificazione delle imprese nella parte accessibile al pubblico del registro d'identificazione delle imprese (registro IDI). Se la ricerca è infruttuosa, possono rinunciare a comunicare l'IDI all'autorità cui compete l'iscrizione.

7

Art. 12

Regole di diligenza in materia di modifica dei dati

Un'autorità può modificare o eliminare soltanto i dati di VOSTRA che essa ha iscritto o fatto iscrivere a suo nome.

1

Se un'istruzione penale è rimessa a un'altra autorità, la nuova autorità competente può modificare soltanto l'insieme di dati relativi al procedimento penale in corso, ma non i dati identificativi della persona o dell'impresa.

2

6

RS 431.03

5092

Legge sul casellario giudiziale

Sono fatti salvi i diritti di trattamento delle autorità che tengono il casellario giudiziale (art. 4­6).

3

Art. 13

Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di trasmissione dei dati

Le autorità che hanno diritto di consultare VOSTRA possono trattare soltanto i dati necessari per adempiere i loro compiti legali.

1

I dati penali del casellario giudiziale non possono essere conservati in una nuova collezione di dati, salvo che ciò sia necessario per motivare una decisione adottata o una fase procedurale in corso.

2

Le autorità possono trasmettere dati tratti dal casellario giudiziale soltanto fondandosi su un'espressa base legale in senso formale e per i medesimi scopi per i quali hanno ricevuto i dati.

3

Art. 14

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

Le autorità che iscrivono o consultano online i dati in VOSTRA hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti conformemente alla presente legge.

1

In VOSTRA il numero d'assicurato è utilizzato unicamente per i seguenti fini interni al casellario giudiziale:

2

a.

per identificare le persone prima di iscrivere e di consultare dati;

b.

per scambiare dati per via elettronica con altre banche dati che pure utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato, nella misura in cui tale scambio si fonda su una base legale in senso formale.

La ricerca di una persona nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell'Ufficio centrale di compensazione è lanciata a partire da VOSTRA.

3

Il numero d'assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a VOSTRA e non è comunicato né ad altre autorità né a privati. Non figura negli estratti del casellario giudiziale.

4

Titolo quinto: Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, trasmissione di dati anonimizzati Art. 15

Sicurezza dei dati e requisiti tecnici

Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di sicurezza dei dati e i requisiti tecnici di VOSTRA.

Art. 16

Trasmissione di dati anonimizzati a fini di ricerca

Il Consiglio federale disciplina la trasmissione di dati di VOSTRA anonimizzati a fini di ricerca.

5093

Legge sul casellario giudiziale

Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche Titolo primo: Contenuto Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali Art. 17 1

2

a.

è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere (art. 19 cpv. 1 e 20 cpv. 1);

b.

è stato pronunciato un decreto di abbandono da iscrivere (art. 23); o

c.

è pendente in Svizzera un procedimento penale per un crimine o un delitto disciplinato dal diritto federale; questa disposizione si applica anche ai procedimenti penali minorili che si protraggono dopo che l'autore ha compiuto 18 anni.

Un minore è iscritto in VOSTRA se contro di lui: a.

è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere (art. 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2); o

b.

è pendente in Svizzera un procedimento penale per un crimine o un delitto disciplinato dal diritto federale ed egli non ha dimora abituale in Svizzera.

Art. 18 1

Dati identificativi della persona

I dati identificativi di una persona fisica comprendono segnatamente: a.

2

Persone fisiche iscritte in VOSTRA

Un adulto è iscritto in VOSTRA se contro di lui:

il numero d'assicurato e il numero progressivo attribuito dal sistema;

b.

i nomi e la data di nascita;

c.

il sesso;

d.

i dati dello stato civile;

e.

l'origine;

f.

i nomi dei genitori;

g.

il domicilio e il luogo di residenza;

h.

lo statuto di soggiorno;

i.

le note interne che permettono di identificare la persona;

j.

le false generalità.

Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 19

Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento svizzere

Le sentenze di riferimento svizzere per un reato disciplinato dal diritto federale e commesso da un adulto sono iscritte se:

1

5094

Legge sul casellario giudiziale

a.

sono passate in giudicato;

b.

sono state pronunciate da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa; ed

c.

è adempiuta una delle seguenti condizioni: 1. sentenza di colpevolezza per un crimine o per un delitto; sono eccettuate le sentenze che prevedono la prestazione di lavoro di pubblico interesse conformemente all'articolo 81 capoverso 3 o 4 del Codice penale militare del 13 giugno 19277 (CPM) o una pena disciplinare secondo il CPM, nonché le condanne che prescindono dalla punizione in base all'articolo 52 del Codice penale8 (CP), 2. sentenza contro una persona penalmente incapace per un crimine o un delitto, purché sia stata pronunciata una delle seguenti misure: ­ una misura terapeutica o l'internamento (art. 59­61, 63 e 64 CP; art. 47 CPM) ­ l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP; art. 50 CPM) o il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP; art. 50b CPM) ­ il divieto di condurre (art. 67e CP; art. 50e CPM) ­ l'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM), 3. sentenza di colpevolezza per una contravvenzione, se: ­ è stata inflitta una multa superiore a 5000 franchi o è stato ordinato un lavoro di pubblica utilità di durata superiore a 180 ore ­ l'autorità giudicante è espressamente abilitata o obbligata dalla legge applicabile a inasprire la pena in caso di recidiva ­ la contravvenzione rientra in una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere ­ è stata pronunciata una pena d'arresto ­ è stata pronunciata l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP; art. 50 CPM) o ­ è stato pronunciato il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP; art. 50b CPM), 4. sentenza contro una persona penalmente incapace per una contravvenzione, purché sia stata pronunciata l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP; art. 50 CPM) o il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP; art. 50b CPM).

Le sentenze di riferimento svizzere per un crimine o un delitto disciplinato dal diritto federale e commesso da un minore sono iscritte se:

2

7 8

a.

sono passate in giudicato;

b.

sono state pronunciate da un'autorità di diritto penale comune; ed

RS 321.0 RS 311.0

5095

Legge sul casellario giudiziale

c.

è stata pronunciata una delle seguenti sanzioni: 1. la privazione della libertà (art. 25 della legge federale del 20 giugno 20039 sul diritto penale minorile [DPMin]), 2. il collocamento (art. 15 DPMin), 3. il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin), 4. l'interdizione di esercitare un'attività (art. 16a cpv. 1 DPMin), 5. il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a cpv. 2 DPMin).

Le sentenze di riferimento svizzere per una contravvenzione disciplinata dal diritto federale e commessa da un minore sono iscritte se è stato pronunciata l'interdizione di esercitare un'attività (art. 16a cpv. 1 DPMin) o il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a cpv. 2 DPMin).

3

Art. 20

Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento straniere

Le sentenze di riferimento straniere per un reato commesso da un adulto di cittadinanza svizzera sono iscritte se:

1

a.

sono state comunicate al servizio del casellario giudiziale conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195910, in base a un trattato internazionale bilaterale oppure da una rappresentanza svizzera all'estero;

b.

sono passate in giudicato;

c.

riguardano un reato di natura non puramente militare; e

d.

è stata pronunciata una delle seguenti sanzioni: 1. una pena detentiva di almeno 30 giorni (per analogia con gli art. 40­43 CP11), una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere (per analogia con gli art. 34, 42 e 43 CP) o un lavoro di pubblica utilità di almeno 120 ore (per analogia con gli art. 37, 42 , 43 e 107 CP), 2. un trattamento terapeutico stazionario (per analogia con gli art. 59­61 CP) o l'internamento (per analogia con l'art. 64 cpv. 1 e 1bis CP), 3. l'interdizione di esercitare un'attività (per analogia con gli art. 67 CP e 50 CPM12) o il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (per analogia con gli art. 67b CP e 50b CPM).

Le sentenze di riferimento straniere per un reato commesso da un minore di cittadinanza svizzera sono iscritte se:

2

a.

9 10 11 12

sono state comunicate al servizio del casellario giudiziale conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in base a un trattato internazionale bilaterale oppure da una rappresentanza svizzera all'estero; RS 311.1 RS 0.351.1 RS 311.0 RS 321.0

5096

Legge sul casellario giudiziale

b.

sono passate in giudicato;

c.

riguardano un reato di natura non puramente militare; e

d.

è stata pronunciata una delle seguenti sanzioni: 1. la privazione della libertà (per analogia con l'art. 25 DPMin13), 2. il collocamento (per analogia con l'art. 15 DPMin), 3. il trattamento ambulatoriale (per analogia con l'art. 14 DPMin), 4. l'interdizione di esercitare un'attività (per analogia con l'art. 16a cpv. 1 DPMin), 5. il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (per analogia con l'art. 16a cpv. 2 DPMin).

Art. 21

Dati della sentenza di riferimento da iscrivere

Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati del dispositivo della sentenza di riferimento da iscrivere (art. 17 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a):

1

a.

i dati identificativi dell'interessato (art. 18);

b.

le informazioni generali, segnatamente la data della decisione e l'autorità giudicante;

c.

le informazioni sul genere di decisione, segnatamente se è stata irrogata una pena complementare o una pena unica;

d.

le informazioni sul genere di procedimento;

e.

le informazioni sul reato; per l'iscrizione delle sentenze straniere il Consiglio federale può prevedere una forma semplificata;

f.

le informazioni sulla sanzione.

Ai fini dell'iscrizione nel casellario giudiziale, le sentenze che prevedono pene complementari, pene parzialmente complementari o una pena unica sono considerate sentenze distinte. È ammesso menzionare decisioni eliminate o che non vanno iscritte.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i dati da iscrivere e la loro forma;

b.

le categorie di riferimento per l'iscrizione delle sentenze straniere.

Art. 22

Decisioni successive

Sono iscritte in VOSTRA le decisioni successive passate in giudicato che sono correlate con una sentenza di riferimento da iscrivere.

1

2

Sono iscritte le decisioni successive che riguardano: a.

13

la liberazione condizionale dall'esecuzione della pena, di una misura terapeutica o di un internamento; RS 311.1

5097

Legge sul casellario giudiziale

3

b.

l'insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale o di sospensione condizionale parziale della pena;

c.

la revoca, la modifica o la successiva irrogazione di una misura terapeutica, di un internamento, di un collocamento o di un trattamento ambulatoriale secondo il DPMin14;

d.

la modifica, la successiva irrogazione o la revoca dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate;

e.

la grazia, l'amnistia o l'exequatur;

f.

altri casi stabiliti dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 23

Decreti d'abbandono da iscrivere

Sono iscritti in VOSTRA i decreti d'abbandono passati in giudicato resi nei confronti di un adulto da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa in virtù dell'articolo 53, 54 o 55a capoverso 3 CP15 o dell'articolo 45, 46 o 46b capoverso 3 CPM16.

1

2

3

Sono iscritti i seguenti dati: a.

i dati identificativi dell'interessato (art. 18);

b.

le informazioni generali, segnatamente la data della decisione e l'autorità che ha preso la decisione;

c.

il motivo dell'abbandono;

d.

le informazioni sul genere di procedimento;

e.

le informazioni sul reato contestato.

Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 24

Copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive, dei decreti d'abbandono e dei moduli di comunicazione delle sentenze

È salvata una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze di riferimento (art. 19), delle decisioni successive (art. 22) e dei decreti d'abbandono (art. 23) pronunciati in Svizzera nei confronti di un adulto.

1

2 È salvata la copia elettronica del modulo di comunicazione delle sentenze straniere (art. 20 e 22) pronunciate contro un adulto. Se viene comunicata soltanto la sentenza originale, non viene allestita una copia elettronica.

14 15 16

RS 311.1 RS 311.0 RS 321.0

5098

Legge sul casellario giudiziale

Art. 25

Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

Il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente nuovi dati di sistema sulle persone iscritte in VOSTRA, in particolare:

1

2

a.

l'indicazione dell'autore della prima iscrizione e delle modifiche di insiemi di dati;

b.

gli avvisi di recidiva destinati alle autorità giudiziarie penali o di esecuzione competenti in caso di insuccesso del periodo di prova;

c.

gli avvisi di controllo generati alla scadenza di determinati termini per la verifica di fatti che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;

d.

gli avvisi di controllo concernenti la mancata assegnazione di un numero d'assicurato;

e.

l'indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figurano negli estratti.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

l'esatto contenuto degli avvisi;

b.

i dati generati e la loro forma.

Art. 26

Procedimenti penali pendenti

I procedimenti penali di cui all'articolo 17 capoversi 1 lettera c e 2 lettera b sono iscritti in VOSTRA come pendenti non appena: 1

2

a.

chi dirige il procedimento apre l'istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP17, art. 103 cpv. 1 della procedura penale militare del 23 marzo 197918 [PPM], art. 38 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo [DPA]);

b.

è emanato un decreto d'accusa senza apertura dell'istruzione; o

c.

è portato avanti un procedimento penale minorile contro un autore che ha compiuto 18 anni e ha dimora abituale in Svizzera.

Sono iscritti i seguenti dati:

17 18 19

a.

i dati identificativi dell'imputato (art. 18);

b.

la data di apertura dell'istruzione o, se l'istruzione non è stata aperta, la data in cui è stato emanato il decreto d'accusa (art. 309 cpv. 4 CPP);

c.

l'autorità competente per dirigere il procedimento;

d.

il reato contestato all'imputato;

e.

i cambiamenti importanti dei fatti di cui alle lettere a­d, in particolare la rimessione del procedimento nonché la modifica dei capi d'accusa.

RS 312.0 RS 322.1 RS 313.0

5099

Legge sul casellario giudiziale

3

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i dati da iscrivere e la loro forma;

b.

l'autorità competente per iscrivere la rimessione del procedimento.

Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali Art. 27

Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità

VOSTRA verbalizza automaticamente i dati indicanti l'autorità che ha consultato online dati penali, la data, l'ora e lo scopo della consultazione, i dati penali di cui si tratta e le persone a cui si riferiscono.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce i dati da verbalizzare e la loro forma.

Le consultazioni del servizio del casellario giudiziale non sono automaticamente verbalizzate in VOSTRA.

3

I dati verbalizzati possono essere utilizzati soltanto nell'esercizio del diritto di accesso (art. 65) o per l'esecuzione di controlli da parte del servizio del casellario giudiziale (art. 4 cpv. 2 lett. g).

4

Art. 28

Dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero

1 I dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero sono iscritti e trattati in VOSTRA.

2

Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 29

Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati

1 I dati personali relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 46) o di estratti specifici per privati (art. 47) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Essa serve soltanto a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene dati necessari all'identificazione e alla localizzazione del richiedente, all'ordinazione e al suo trattamento, al pagamento e all'invio degli estratti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

2

Durante l'elaborazione dell'estratto, un'interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria. Il Consiglio federale definisce questi dati e stabilisce le modalità specifiche del processo d'integrazione.

3

Inoltre, in VOSTRA è salvata una copia elettronica dell'estratto per privati o dell'estratto specifico per privati; la copia può contenere anche dati penali. Essa serve a verificare l'autenticità dell'estratto.

4

5100

Legge sul casellario giudiziale

Capitolo 3: Momento dell'iscrizione dei dati in VOSTRA Art. 30 Il Consiglio federale stabilisce il momento dal quale ciascuna categoria di dati deve essere iscritta in VOSTRA.

Capitolo 4: Eliminazione di dati di VOSTRA e divieto d'archiviazione Art. 31

Eliminazione in caso di decesso

Tutti i dati di una persona sono eliminati da VOSTRA non appena il servizio del casellario giudiziale ne constata il decesso o ne è informato da un'autorità.

1

Per le comunicazioni di decesso possono essere predisposte interfacce con il registro dello stato civile (art. 74) e il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC (art. 73).

2

Il servizio del casellario giudiziale verifica se una persona è ancora in vita quando, secondo le sue generalità iscritte in VOSTRA, compie 80 anni. In seguito ripete la verifica ogni cinque anni.

3

Tutti i dati di uno straniero che non soggiorna in Svizzera sono eliminati nel momento in cui, secondo le sue generalità iscritte in VOSTRA, compie 100 anni.

4

Art. 32

Eliminazione delle sentenze di riferimento

Le sentenze di riferimento svizzere e straniere riguardanti una stessa persona sono eliminate da VOSTRA non appena i relativi termini scadono per tutte le sentenze di riferimento. È fatto salvo il capoverso 5.

1

2

Si applicano i seguenti termini:

20

a.

le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva senza condizionale o con la condizionale totale o parziale revocata per insuccesso del periodo di prova sono eliminate dopo che, dal termine della pena fissata nella sentenza, sono trascorsi: 1. 25 anni in caso di pena detentiva di almeno cinque anni, 2. 20 anni in caso di pena detentiva di almeno un anno e inferiore a cinque anni, 3. 15 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno, 4. 12 anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin20;

b.

ai termini di cui alla lettera a va aggiunta la durata della pena detentiva o della privazione della libertà già iscritta in VOSTRA;

RS 311.1

5101

Legge sul casellario giudiziale

c.

le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva a vita sono eliminate alla morte dell'interessato;

d.

le sentenze di riferimento pronunciate contro un adulto e contenenti una pena detentiva con la condizionale totale o parziale non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate dopo 15 anni;

e.

le sentenze di riferimento che prevedono una privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin con la condizionale totale o parziale non revocata sono eliminate dopo 10 anni;

f.

le sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza dell'autore del reato ma prescindono da una punizione sono eliminate dopo 15 anni;

g.

le sentenze di riferimento che prevedono una misura stazionaria abbinata a una pena, una misura stazionaria da sola o una misura successivamente convertita in una misura stazionaria, nonché le sentenze di riferimento che hanno dato luogo a una misura stazionaria ordinata in un secondo tempo (art. 65 CP21) sono eliminate dopo: 1. 20 anni in caso di misure secondo gli articoli 59­61 e 64 CP, 2. 12 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2 DPMin, 3. 10 anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMin;

h.

ai termini di cui alla lettera g va aggiunta la durata della pena residua, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia effettivamente eseguita o no;

i.

le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 63 CP, da solo o abbinato a una delle misure elencate alla lettera k, sono eliminate dopo 15 anni; è fatta salva la lettera g;

j.

le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMin e per le quali non è possibile calcolare il termine secondo le lettere a­h sono eliminate dopo 8 anni;

k.

le sentenze di riferimento che prevedono soltanto una cauzione preventiva, un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o 50 capoverso 1 CPM22, un divieto di condurre o un'esclusione dall'esercito (art. 48 CPM) sono eliminate dopo 15 anni;

l.

se la decisione svizzera di exequatur prevede una sanzione più lieve della sentenza straniera, per il calcolo del termine è determinante la sanzione prevista nella decisione svizzera e non quella prevista nella decisione straniera;

m. le sentenze di riferimento che contengono l'interdizione di esercitare un'attività in virtù degli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate o nel cui ambito un tale divieto è stato irrogato con 21 22

RS 311.0 RS 321.0

5102

Legge sul casellario giudiziale

una decisione successiva sono eliminate dopo 15 anni; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a­l.

3

I termini di cui al capoverso 2 decorrono: a.

per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 2 lettere a, c, d, e, f nonché k: dal giorno del passaggio in giudicato;

b.

per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 2 lettere g, i nonché j: dal giorno della revoca della misura ordinata nella sentenza di riferimento, dal giorno in cui l'interessato è definitivamente liberato dalla misura o dal giorno in cui l'autorità rinuncia all'esecuzione della misura (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza di riferimento è commutata in un'altra misura stazionaria, il termine decorre dalla fine definitiva della misura stazionaria commutata per ultima;

c.

per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 2 lettera m prima parte del periodo: dal giorno in cui scade il divieto che termina per ultimo.

Se una nuova sentenza è pronunciata in seguito a revisione, a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale o a riapertura del procedimento, il termine decorre come se la nuova sentenza fosse stata resa nel momento in cui è stata pronunciata la decisione annullata.

4

Le sentenze di riferimento annullate sono eliminate senza indugio. Se la sentenza è annullata in seguito a revisione o a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale, è possibile rinviare alla decisione annullata se ciò è necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.

5

Art. 33

Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche

I dati delle decisioni successive (art. 22), i dati di sistema generati automaticamente (art. 25) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 24) non sono gestiti separatamente. Sono eliminati da VOSTRA insieme ai dati secondo l'articolo 17 ai quali fanno riferimento.

1

Una decisione successiva annullata è eliminata, insieme alla sua copia elettronica, prima della relativa sentenza di riferimento.

2

I dati di sistema che generano un avviso automatico a un'altra autorità (art. 25 cpv. 1 lett. b e c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all'avviso.

3

Art. 34

Eliminazione dei decreti d'abbandono

I dati relativi a un decreto d'abbandono (art. 23) sono eliminati da VOSTRA 15 anni dopo il suo passaggio in giudicato.

1

Se una nuova decisione è pronunciata in seguito a riapertura del procedimento o a revisione, il termine decorre come se la nuova decisione fosse stata resa nel momento in cui è stato pronunciato il decreto d'abbandono annullato.

2

5103

Legge sul casellario giudiziale

Un decreto d'abbandono annullato è immediatamente eliminato. Il decreto d'abbandono annullato in seguito a riapertura del procedimento o a revisione può essere menzionato se ciò è necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.

3

Art. 35

Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

I dati di un procedimento penale pendente (art. 26) sono eliminati da VOSTRA non appena esso si conclude con una decisione passata in giudicato.

1

L'iscrizione di un procedimento penale sospeso è mantenuta in VOSTRA fino al suo abbandono.

2

L'autorità giudicante che pronuncia una decisione definitiva secondo il capoverso 1 si assicura che l'iscrizione del procedimento penale pendente sia eliminata da VOSTRA.

3

Art. 36

Eliminazione delle consultazioni verbalizzate automaticamente delle autorità

I dati riguardanti le consultazioni verbalizzate automaticamente delle autorità (art. 27) sono eliminati da VOSTRA due anni dopo la consultazione.

Art. 37

Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero

I dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero (art. 28) sono eliminati da VOSTRA non appena l'autorità straniera risponde, ma al più tardi un anno dopo l'iscrizione della richiesta in VOSTRA.

Art. 38

Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione di estratti per privati e di estratti specifici per privati

I dati relativi all'ordinazione di un estratto per privati e di un estratto specifico per privati sono eliminati da VOSTRA due anni dopo l'ordinazione.

Art. 39

Distruzione dei dati eliminati e divieto d'archiviazione

I dati del casellario giudiziale eliminati da VOSTRA in virtù degli articoli 31­38 sono distrutti e non sono archiviati.

1

I dati eliminati da VOSTRA non devono poter essere ricostruiti. I dati verbalizzati ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 possono essere conservati fino alla loro eliminazione secondo l'articolo 36 anche se i dati a cui fanno riferimento sono stati eliminati dal sistema di gestione dei dati penali.

2

5104

Legge sul casellario giudiziale

Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA Capitolo 1: Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali Sezione 1: Disposizioni generali Art. 40

Categorie di estratti e profili di consultazione

Le autorità e i privati (art. 48­61) consultano i dati di VOSTRA in base a profili di consultazione predefiniti (art. 42­45).

1

Nel sistema di gestione dei dati penali, a ciascun profilo di consultazione è associato un estratto che può essere consultato online o stampato su carta. Il Consiglio federale disciplina le differenze tra la stampata dell'estratto e la versione online.

2

Le autorità che dispongono di un diritto di consultazione online non operativo possono presentare domanda scritta per ottenere, nell'ambito del loro diritto di consultazione definito dalla presente legge, i dati di VOSTRA di cui necessitano.

3

Art. 41

Calcolo dei termini per le sanzioni previste in sentenze secondo il diritto previgente o in sentenze straniere

I termini alla cui scadenza un'iscrizione cessa di figurare nell'estratto secondo gli articoli 42­45 si applicano per analogia alle sanzioni previste in sentenze secondo il diritto previgente o in sentenze straniere.

Sezione 2: Profili di consultazione Art. 42 1

Estratto 1 per autorità

L'estratto 1 per autorità permette di consultare i seguenti dati: a.

i dati identificativi della persona (art. 18);

b.

le sentenze di riferimento (art. 19­21);

c.

le decisioni successive (art. 22);

d.

i decreti d'abbandono (art. 23);

e.

se disponibili, le copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive, dei decreti d'abbandono e dei moduli di comunicazione delle sentenze (art. 24); sono fatte salve le eccezioni previste negli articoli 50 capoverso 2 e 57 capoverso 3 riguardo alla trasmissione di informazioni all'estero;

f.

i procedimenti penali pendenti (art. 24).

Il Consiglio federale stabilisce i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 25).

2

5105

Legge sul casellario giudiziale

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 cessano di figurare nell'estratto una volta scaduti i termini stabiliti negli articoli 31­35.

3

Art. 43

Estratto 2 per autorità

L'estratto 2 per autorità permette di consultare i dati che figurano nell'estratto 1 per autorità (art. 42 cpv. 1), eccetto le copie elettroniche delle sentenze, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono secondo l'articolo 24 capoverso 1.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 25).

Le iscrizioni relative a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto secondo le seguenti regole:

3

23

a.

le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva senza condizionale o con la condizionale totale o parziale revocata per insuccesso del periodo di prova cessano di figurare nell'estratto se dal termine della pena fissata nella sentenza sono trascorsi: 1. 20 anni in caso di pena detentiva di almeno cinque anni, 2. 15 anni in caso di pena detentiva di almeno un anno e inferiore a cinque anni, 3. 10 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno, 4. 10 anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin23;

b.

ai termini di cui alla lettera a va aggiunta la durata della pena detentiva o della privazione della libertà già iscritta in VOSTRA;

c.

le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva a vita figurano nell'estratto fino alla morte dell'interessato;

d.

le sentenze di riferimento pronunciate contro un adulto e contenenti una pena detentiva con la condizionale totale o parziale non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni;

e.

le sentenze di riferimento che contengono una privazione della libertà con la condizionale totale o parziale non revocata secondo l'articolo 25 DPMin cessano di figurare nell'estratto dopo 7 anni;

f.

le sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza dell'autore del reato ma prescindono da una punizione cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni;

g.

le sentenze di riferimento che prevedono una misura stazionaria abbinata a una pena, una misura stazionaria da sola o una misura successivamente convertita in una misura stazionaria, nonché le sentenze di riferimento che han-

RS 311.1

5106

Legge sul casellario giudiziale

no dato luogo a una misura stazionaria ordinata in un secondo tempo (art. 65 CP24), cessano di figurare nell'estratto dopo: 1. 15 anni in caso di misure secondo gli articoli 59­61 e 64 CP, 2. 10 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2 DPMin, 3. 7 anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMin; h.

ai termini di cui alla lettera g va aggiunta la durata della pena residua, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia effettivamente eseguita;

i.

le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 63 CP, da solo o abbinato a una delle misure elencate alla lettera k, cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni; è fatta salva la lettera g;

j.

le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMin cessano di figurare nell'estratto dopo 5 anni se non è possibile calcolare il termine secondo le lettere a­h;

k.

le sentenze di riferimento che prevedono soltanto una cauzione preventiva, un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o 50 capoverso 1 CPM25, un divieto di condurre o un'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 48 CPM cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni;

l.

se la decisione svizzera di exequatur prevede una sanzione più lieve della sentenza straniera, il calcolo del termine si fonda sulla sanzione prevista nella decisione svizzera e non su quella prevista nella decisione straniera;

m. le sentenze di riferimento che prevedono un'interdizione di esercitare un'attività secondo gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate, o nel cui ambito un tale divieto è stato irrogato con una decisione successiva, cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a­l.

4

I termini di cui al capoverso 3 decorrono:

24 25

a.

per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 3 lettere a, c, d, e, f nonché k: dal giorno del passaggio in giudicato;

b.

per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 3 lettere g, i nonché j: dal giorno della revoca della misura ordinata nella sentenza di riferimento, dal giorno in cui l'interessato è definitivamente liberato dalla misura o dal giorno in cui l'autorità rinuncia all'esecuzione della misura (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza di riferimento è commutata in un'altra misura stazionaria, il termine decorre dalla fine definitiva della misura stazionaria commutata per ultima;

RS 311.0 RS 321.0

5107

Legge sul casellario giudiziale

c.

per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 3 lettera m prima parte del periodo: dal giorno in cui scade l'ultimo divieto.

Le iscrizioni relative a un decreto di abbandono cessano di figurare nell'estratto 10 anni dopo il passaggio in giudicato del decreto.

5

Se una nuova sentenza o una nuova decisione è pronunciata in seguito a revisione, a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale o a riapertura del procedimento, il termine decorre come se la nuova sentenza o decisione fosse stata resa nel momento in cui è stata pronunciata la decisione annullata.

6

Art. 44

Estratto 3 per autorità

L'estratto 3 per autorità permette di consultare i dati che figurano nell'estratto 2 per autorità (art. 43), eccetto quelli concernenti le procedure penali pendenti e i decreti d'abbandono.

Art. 45 1

Estratto 4 per autorità

L'estratto 4 per autorità permette di consultare i seguenti dati: a.

i dati identificativi della persona (art. 18);

b.

le sentenze di riferimento svizzere pronunciate contro un adulto (art. 19 cpv. 1) se: 1. è stata irrogata una sanzione per un crimine o un delitto, 2. una contravvenzione è stata sanzionata con un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate;

c.

le sentenze di riferimento straniere contro un adulto (art. 20 cpv. 1);

d.

le sentenze di riferimento svizzere contro un minore (art. 19 cpv. 2 e 3) e le sentenze di riferimento straniere contro un minore (art. 20 cpv. 2) se questi da adulto è stato condannato per ulteriori reati che devono figurare nell'estratto del casellario giudiziale; questa regola si applica anche alle sentenze miste ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 DPMin26;

e.

le decisioni successive (art. 22) facenti capo a una sentenza di riferimento che deve figurare nell'estratto 4 per autorità;

f.

la data in cui probabilmente l'iscrizione di una sentenza di riferimento cessa di figurare nell'estratto;

g.

i procedimenti penali pendenti (art. 26).

Le iscrizioni relative a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto 4 per autorità secondo le seguenti regole:

2

a.

26

le sentenze di riferimento che prevedono una sanzione cessano di figurare nell'estratto dopo che sono trascorsi i due terzi del periodo determinante secondo l'articolo 43 capoverso 3 lettere a­l; vi figurano tuttavia almeno RS 311.1

5108

Legge sul casellario giudiziale

finché non prende fine l'eventuale interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP27 o 50 capoverso 1 CPM28 irrogata successivamente. L'iscrizione di una pena detentiva a vita figura nell'estratto fino alla morte;

27 28

b.

le sentenze di riferimento che prevedono una pena con la condizionale totale o parziale non revocata, senza contenere una misura stazionaria ordinata simultaneamente o successivamente alla sentenza, cessano di figurare nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova; tuttavia vi figurano almeno finché non prende fine l'eventuale interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o 50 capoverso 1 CPM irrogata simultaneamente o successivamente. Vi è insuccesso del periodo di prova non appena è iscritta nel sistema una relativa decisione successiva (art. 46 CP);

c.

le sentenze di riferimento svizzere che prevedono unicamente una multa per un crimine o un delitto cessano di figurare nell'estratto se il condannato ha superato con successo un periodo di prova di 2 anni; tuttavia vi figurano almeno finché non prende fine l'eventuale interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o 50 cpv. 1 CPM irrogata simultaneamente o successivamente. Il periodo di prova decorre dalla notifica della sentenza ed è superato con successo se non è commesso un nuovo crimine o delitto mentre è in corso;

d.

le sentenze di riferimento che prevedono soltanto uno o più dei seguenti divieti cessano di figurare nell'estratto 7 anni dopo il passaggio in giudicato; tuttavia vi figurano almeno finché non prende fine l'eventuale interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o 50 capoverso 1 CPM irrogata successivamente: 1. l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, l'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o l'articolo 16a capoverso 1 DPMin, 2. il divieto di avere contatti o di accedere a aree determinate pronunciato contro un adulto (art. 67b CP, art. 50b CPM), 3. il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate pronunciato contro un minore (art. 16a cpv. 2 DPMin) a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili;

e.

le sentenze di riferimento che prevedono soltanto un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate pronunciato contro un minore (art. 16a cpv. 2 DPMin) per un fine diverso dalla tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili cessano di figurare nell'estratto alla scadenza del divieto. Questa regola si applica anche se il divieto è stato pronunciato successivamente;

RS 311.0 RS 321.0

5109

Legge sul casellario giudiziale

f.

le sentenze di riferimento figurano nell'estratto anche dopo la scadenza del termine secondo le lettere a­e se l'estratto contiene un'altra sentenza di riferimento per la quale il termine non è ancora scaduto, ma al massimo fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 43 capoverso 3 lettere a­l. Le sentenze di cui alla lettera d figurano nell'estratto per 10 anni al massimo dopo essere passate in giudicato, eccezionalmente fino alla scadenza di un'interdizione aggiuntiva di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o 50 capoverso 1 CPM ancora efficace dopo 10 anni. Le sentenze secondo la lettera e vi figurano al massimo per 5 anni dopo che il divieto ha preso termine; questa regola si applica anche se il divieto è stato pronunciato successivamente;

g.

se un'interdizione aggiuntiva di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o 50 capoverso 1 CPM (art. 67d cpv. 1 CP) è stata ordinata successivamente, la relativa sentenza di riferimento figura nell'estratto, anche dopo la scadenza dei termini secondo le lettere a­f, fintanto che tale interdizione ha effetto.

Art. 46

Estratto per privati

L'estratto per privati permette di consultare i dati che figurano nell'estratto 4 per autorità (art. 45), eccetto i dati sui procedimenti penali pendenti (art. 26).

Art. 47 1

Estratto specifico per privati

L'estratto specifico per privati permette di consultare i seguenti dati:

29 30 31

a.

i dati identificativi della persona (art. 18);

b.

le sentenze di riferimento svizzere o straniere contro un adulto (art. 19 cpv. 1 e 20 cpv. 1) se nella sentenza di riferimento o in una decisione successiva è stato ordinato uno dei seguenti divieti o un analogo divieto straniero: 1. l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP29 o 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM30, 2. il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 67b CP o 50b CPM a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili;

c.

le sentenze di riferimento svizzere o straniere contro un minore (art. 19 cpv. 2 e 3, 20 cpv. 2) se nella sentenza di riferimento o in una decisione successiva è stato ordinato uno dei seguenti divieti o un analogo divieto straniero: 1. l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 16a capoverso 1 DPMin31,

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1

5110

Legge sul casellario giudiziale

2.

il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 16a capoverso 2 DPMin a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.

d.

le decisioni successive (art. 22) relative a una sentenza di riferimento che deve figurare nell'estratto specifico per privati;

e.

la data in cui probabilmente l'iscrizione di una sentenza di riferimento cessa di figurare nell'estratto.

Una sentenza di riferimento secondo il capoverso 1 e le relative iscrizioni figurano nell'estratto specifico per privati finché ha effetto un divieto secondo il capoverso 1 lettera b o c connesso con tale sentenza di riferimento.

2

Capitolo 2: Diritto delle autorità di consultare dati di VOSTRA Art. 48

Diritto di consultazione online del servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici

Per tenere il registro conformemente all'articolo 4, il servizio del casellario giudiziale ha il diritto di consultare online tutti i dati di persone fisiche salvati in VOSTRA (art. 17­29).

1

I fornitori di servizi informatici incaricati della manutenzione e della programmazione dal servizio del casellario giudiziale possono consultare i dati di cui al capoverso 1 nella misura in cui ciò è necessario all'adempimento dei loro compiti.

2

Art. 49

Diritto di consultazione online dei SERCO e del Servizio di coordinamento della giustizia militare

I SERCO e il Servizio di coordinamento della giustizia militare hanno diritto di consultare online i dati di VOSTRA nei limiti del profilo di consultazione delle autorità per le quali iscrivono i dati e allestiscono gli estratti di VOSTRA.

1

I servizi di cui al capoverso 1 hanno il diritto di consultare online tutti i dati di persone fisiche salvati in VOSTRA, eccetto:

2

a.

i dati verbalizzati automaticamente in occasione delle consultazioni delle autorità (art. 27);

b.

i dati relativi all'ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 28);

c.

i dati relativi all'ordinazione di estratti per privati e di estratti specifici per privati (art. 29).

Art. 50

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 1 per autorità

Soltanto le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 42), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso:

1

5111

Legge sul casellario giudiziale

32 33

a. le autorità giudicanti del diritto penale comune, i pubblici ministeri dei Cantoni, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità penali dei minorenni ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. b e c nonché 7 PPMin32, le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 12 lett. c CPP33:

per l'esecuzione dei procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ valutare i precedenti dell'imputato al fine di commisurare la pena e formulare una prognosi ­ constatare e valutare gli insuccessi del periodo di prova ­ esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti ­ trasmettere al perito psichiatrico le informazioni sui precedenti dell'imputato;

b. le autorità amministrative federali e cantonali che svolgono procedimenti penali o prendono decisioni penali in virtù del diritto federale:

per l'esecuzione di procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ valutare i precedenti dell'imputato al fine di commisurare la pena e formulare una prognosi ­ constatare e valutare gli insuccessi del periodo di prova ­ esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti ­ trasmettere al perito psichiatrico le informazioni sui precedenti dell'imputato;

c. il servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale:

per l'esecuzione di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale e di procedimenti di estradizione;

d. le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure (compresa l'assistenza riabilitativa, i giudici d'applicazione delle pene e delle misure e le autorità istruttorie incaricate dell'esecuzione nella procedura penale dei minori):

per l'esecuzione delle pene e delle misure, in particolare per: ­ allestire un piano di esecuzione ­ consentire la rielaborazione terapeutica del reato ­ formulare una prognosi per mitigare il regime di esecuzione, per concedere la liberazione condizionale e per decisioni successive relative a misure

RS 312.1 RS 312.0

5112

Legge sul casellario giudiziale

­ verificare l'eventuale esistenza di pene non eseguite prima di concedere la liberazione condizionale ­ valutare il rischio di recidiva nell'ambito dell'assistenza riabilitativa ­ evitare decisioni contraddittorie nel valutare l'insuccesso del periodo di prova e la mitigazione del regime di esecuzione; e. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:

1. per perseguire i reati secondo gli art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP nell'ambito della procedura preliminare secondo gli art. 299 segg. CPP, in particolare per: ­ corroborare o confutare gli indizi di reato ­ coordinare i procedimenti, segnatamente per evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio ­ esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti ­ proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l'ambiente di rischio, 2. per trasmettere informazioni a Interpol, nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria, 3. per trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) le informazioni ai sensi dell'art. 355a CP34, nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria, 4. per trasmettere informazioni ai servizi di polizia stranieri nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia, nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria,

34

RS 311.0

5113

Legge sul casellario giudiziale

5. per trasmettere informazioni alle autorità straniere di perseguimento penale secondo l'art. 7 della legge del 12 giu.

200935 sullo scambio di informazioni con gli Stati di Schengen (LSIS), nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria; f. i servizi cantonali di polizia:

per perseguire i reati nell'ambito dell'inchiesta preliminare secondo l'art. 299 segg. CPP, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti ­ proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l'ambiente di rischio.

Nell'ambito della trasmissione di informazioni all'estero secondo il capoverso 1 lettera e numeri 2­5 non devono essere trasmesse copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono (art. 24 cpv. 1).

2

Art. 51

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 43), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: a. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:

35 36

RS 362.2 RS 360

5114

1. per accertare o prevenire reati secondo l'art. 1 della legge federale del 7 ott. 199436 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore

Legge sul casellario giudiziale

­ stendere rapporti di situazione e bilanci della minaccia ai sensi dell'art. 2 lett. c LUC, 2. per gestire l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), ossia per: ­ valutare e analizzare le comunicazioni secondo la legge del 10 ott. 199737 sul riciclaggio di denaro (LRD) ­ evitare inchieste parallele, 3. per trasmettere informazioni a Interpol, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 4. per trasmettere a Europol le informazioni ai sensi dell'art. 355a CP38, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 5. per trasmettere informazioni ai servizi di polizia stranieri nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 6. per trasmettere informazioni alle autorità straniere di perseguimento penale secondo l'art. 7 LSIS39, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 7. per pronunciare e revocare le misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo gli art. 64 segg. della legge federale del 16 dic. 200540 sugli stranieri (LStr) e per preparare decisioni di espulsione secondo l'art. 121 cpv. 2 Cost.,

37 38 39 40

RS 955.0 RS 311.0 RS 362.2 RS 142.20

5115

Legge sul casellario giudiziale

8. per valutare, in presenza di indizi, i rischi posti da chi potrebbe costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della legge federale del 21 mar. 199741 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), 9. per controllare, secondo la legge, la rete di sistemi d'informazione indicati all'art. 9 della legge federale del 13 giu.

200842 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), 10. per determinare se sussistono i presupposti legali per cancellare un profilo del DNA secondo gli art. 16­19 della legge del 20 giu. 200343 sui profili del DNA e i dati segnaletici secondo l'art. 354 CP, 11. per esaminare, conformemente alla legge federale del 23 dic. 201144 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, l'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni nonché per valutare, in presenza di indizi, i rischi posti da chi potrebbe costituire un pericolo per le persone da proteggere; 12. per trasmettere a uffici SIRENE stranieri le informazioni necessarie a localizzare gli autori di reati e ad attuare e coordinare le misure di respingimento di stranieri; b. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

41 42 43 44

RS 120 RS 361 RS 363 RS 312.2

5116

1. per prevenire i reati secondo l'art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI, nella misura in cui sono di sua competenza, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore,

Legge sul casellario giudiziale

2. per trasmettere a Europol le informazioni ai sensi dell'art. 355a CP, nella misura in cui sono necessarie all'estero per la prevenzione dei reati, 3. per esaminare le misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo l'art. 64 segg. LStr e per preparare decisioni di espulsione secondo l'art. 121 cpv. 2 Cost., 4. per trasmettere informazioni ad autorità straniere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta (richieste di clearing); i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo espresso consenso; c. le autorità che collaborano con il SIC secondo l'art. 6 LMSI:

per prevenire i reati secondo l'art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI, nella misura in cui sono di loro competenza, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore;

d. i servizi cantonali di polizia:

1. per accertare o prevenire i reati, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore ­ proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l'ambiente di rischio, 2. per interpretare i dati delle banche dati di polizia;

e. le autorità federali cui competono i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'art. 2 cpv. 4 lett. c LMSI:

per eseguire i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;

5117

Legge sul casellario giudiziale

f. l'Ufficio federale della migrazione:

1. per eseguire le procedure di naturalizzazione su scala federale, compreso l'annullamento delle naturalizzazioni, 2. per prendere le decisioni secondo la LStr per le quali occorrono dati penali, 3. per adottare le decisioni secondo la legge del 26 giu. 199845 sull'asilo (LAsi) per le quali occorrono dati penali;

g. le autorità cantonali competenti in per eseguire le procedure di naturalizzamateria di naturalizzazione su zione sul scala cantonale, compreso scala cantonale: l'annullamento delle naturalizzazioni; h. le autorità cantonali in materia di migrazione (polizia degli stranieri):

per adottare le decisioni secondo la LStr per le quali occorrono dati penali;

i. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

1. per esaminare una decisione di non reclutamento o un'ammissione al reclutamento, 2. per esaminare un'esclusione dall'esercito o una riammissione nell'esercito, 3. per esaminare una degradazione secondo la legge militare del 3 feb. 199546 (LM), 4. per esaminare se sussistono motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale secondo la LM, 5. per esaminare l'idoneità a una promozione o a una nomina secondo la LM;

45 46

j. i comandi di polizia ai quali, in virtù della legislazione cantonale, competono i controlli di sicurezza degli agenti di polizia e degli aspiranti agenti di polizia:

per esaminare le condizioni per il reclutamento, la nomina, la promozione, la degradazione, l'esclusione e la riammissione di agenti di polizia e aspiranti agenti di polizia;

k. i servizi cantonali competenti per autorizzare le prestazioni di sicurezza private:

per rilasciare e revocare le autorizzazioni ai privati che forniscono prestazioni di sicurezza e per autorizzare l'esercizio dell'attività di società di sicurezza;

RS 142.31 RS 510.10

5118

Legge sul casellario giudiziale

l. le autorità federali competenti per l'esecuzione della legge federale del 27 set. 201347 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP):

per verificare le persone che sono responsabili delle società di sicurezza secondo l'art. 2 LPSP o impiegate per le relative prestazioni di sicurezza;

m. l'Ufficio federale di statistica:

per trattare i dati conformemente alla legge del 9 ott. 199248 sulla statistica federale (LStat), in particolare per: ­ completare i dati personali mancanti ­ controllare la qualità nei casi in cui le sentenze sono comunicate più volte;

n. i servizi centrali cantonali competenti per comunicare la cancellazione dei profili del DNA e altri dati segnaletici:

per determinare se sussistono i presupposti legali per cancellare un profilo del DNA secondo gli art. 16­19 della legge del 20 giu. 1993 sui profili del DNA e i dati segnaletici secondo l'art. 354 CP.

Art. 52

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 3 per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 3 per autorità (art. 44), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: a. le autorità cantonali competenti in per rilasciare e revocare la licenza di materia di circolazione stradale: condurre o la licenza per allievo conducente secondo la legge federale del 19 dic. 195849 sulla circolazione stradale; b. l'Organo di esecuzione del servizio civile:

1. per pronunciare l'esclusione dal servizio civile secondo la legge federale del 6 ott. 199550 sul servizio civile sostitutivo (LSC), 2. per valutare l'idoneità a determinati impieghi secondo la LSC;

c. le autorità cantonali competenti per decidere sull'esclusione dal servizio di protezione civile:

47 48 49 50 51

per esaminare l'esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ott. 200251 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);

RS 935.41 RS 431.01 RS 741.01 RS 824.0 RS 520.1

5119

Legge sul casellario giudiziale

d. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA):

per controllare le garanzie di un'attività irreprensibile delle persone che, in virtù delle leggi sui mercati finanziari, necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA;

e. l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori:

per concedere o revocare le abilitazioni e per pronunciare ammonimenti o misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

Art. 53

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 4 per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 4 per autorità (art. 45), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: a. le autorità cantonali competenti per rilasciare e revocare le autorizzazioni, per l'esecuzione della legge del per sequestrare e per confiscare le armi 20 giu. 199752 sulle armi (LArm): secondo la LArm; b. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia: Art. 54

per rilasciare e revocare le autorizzazioni secondo la LArm.

Autorità con diritto di compilare online domande di estratti di casellari giudiziali stranieri e consultare i relativi dati

Le seguenti autorità possono compilare online le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri e consultare i relativi dati:

1

a. le autorità collegate a VOSTRA:

1. se un trattato internazionale obbliga il casellario giudiziale straniero a fornire informazioni per lo scopo auspicato, o 2. se la domanda persegue uno scopo per il quale la presente legge permette di consultare un estratto del casellario giudiziale svizzero;

b. il servizio del casellario giudiziale:

per trasmettere ai casellari giudiziali stranieri le domande di cui alla lett. a e per trattare le risposte ricevute dall'estero.

Il Consiglio federale designa le autorità svizzere che possono presentare le domande di questo tipo e specifica gli scopi ammessi.

2

52

RS 514.54

5120

Legge sul casellario giudiziale

Art. 55

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 1 per autorità

Soltanto le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 42), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: le autorità della giustizia militare (giudici militari, uditori, giudici d'istruzione):

Art. 56

per l'esecuzione dei procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ valutare i precedenti dell'imputato al fine di commisurare la pena e formulare una prognosi ­ esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti ­ trasmettere al perito psichiatrico le informazioni sui precedenti dell'imputato.

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 43), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso:

53

a. le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti:

per ordinare e revocare le misure di protezione dei minori e degli adulti;

b. i medici competenti secondo l'art. 429 del Codice civile53 (CC):

per ordinare il ricovero a scopo di assistenza;

c. le autorità cantonali cui competono l'autorizzazione e la vigilanza nell'ambito della vigilanza sugli affiliati secondo l'art. 316 cpv. 2 CC:

per controllare la reputazione del personale di cura e degli istituti soggetti all'obbligo di autorizzazione e alla vigilanza in virtù del diritto federale o del diritto cantonale;

d. le autorità cantonali in materia di adozione secondo l'art. 316 cpv. 1bis CC:

per esaminare l'idoneità all'adozione degli aspiranti genitori adottivi;

e. l'Autorità centrale in materia di adozioni internazionali dell'Ufficio federale di giustizia:

per raccogliere e scambiare informazioni sugli aspiranti genitori adottivi nelle procedure di adozione internazionale;

RS 210

5121

Legge sul casellario giudiziale

f. le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. c LMSI54:

per i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;

g. l'Organo di esecuzione del servizio civile:

per valutare l'idoneità a determinati impieghi secondo la LSC55;

h. i giudici civili:

per assumere le prove, in particolare al fine di ordinare e revocare le misure di protezione dei minori;

i. l'Ufficio federale dello sport:

per verificare la reputazione in vista del rilascio, della sospensione o della revoca di un riconoscimento di quadro «Gioventù e Sport» secondo l'art. 10 della legge federale del 17 giu. 201156 sulla promozione dello sport.

j. le autorità della Confederazione e per eseguire procedure di grazia; dei Cantoni competenti in materia di grazia: k. i servizi incaricati delle decisioni in materia di personale negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure, di carcerazione preventiva e di sicurezza: Art. 57

per i controlli di sicurezza relativi agli agenti di custodia e agli specialisti associati ai compiti di esecuzione.

Diritto di consultazione delle autorità straniere

Il servizio del casellario giudiziale rilascia alle autorità straniere gli estratti di cui fanno domanda, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale o da una legge formale.

1

L'autorità straniera riceve l'estratto che verrebbe rilasciato a un'autorità svizzera con la stessa funzione che presenta una domanda analoga.

2

3 I dati del casellario giudiziale comunicati alle autorità straniere per mezzo dell'estratto 1 per autorità non comprendono le copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti di abbandono (art. 24 cpv. 1).

La comunicazione all'estero deve essere omessa se potrebbe esporre l'interessato o i suoi congiunti a pregiudizi gravi per la salute, la vita, o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195057 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o di altri accordi internazionali ratificati dalla Svizzera, o al pericolo di una doppia punizione.

4

54 55 56 57

RS 120 RS 824.0 RS 415.0 RS 0.101

5122

Legge sul casellario giudiziale

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni per la consegna di estratti alle autorità straniere.

5

Art. 58

Diritto di consultazione dell'autorità di ricorso

L'autorità di ricorso ha i medesimi diritti di consultazione, definiti negli articoli 48­57, dell'autorità con diritto di consultazione sulla cui decisione è chiamata a pronunciare.

Capitolo 3: Diritto dei privati di consultare dati di VOSTRA Sezione 1: Estratto per privati Art. 59

Estratto del proprio casellario giudiziale

Ogni persona può chiedere al servizio del casellario giudiziale l'estratto per privati del proprio casellario giudiziale (art. 46).

1

2

Il richiedente deve provare la propria identità.

3

Deve corredare la domanda degli altri dati necessari all'identificazione.

Art. 60

Estratto del casellario giudiziale di un terzo

Chi richiede l'estratto del casellario giudiziale di un terzo deve ottenerne il consenso scritto. Nei limiti del potere di rappresentanza, il rappresentante legale dell'interessato non necessita del consenso di quest'ultimo.

1

Il richiedente deve provare la propria identità e, se del caso, il proprio potere di rappresentanza e fornire le informazioni necessarie per identificare l'interessato.

2

Art. 61

Emolumenti

Il servizio del casellario giudiziale riscuote un emolumento per il rilascio dell'estratto per privati.

1

2 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo degli emolumenti fissandone in particolare l'importo e la composizione.

Sezione 2: Estratto specifico per privati Art. 62

Scopo e utilizzazione

Chiunque propone un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minori o altre persone particolarmente vulnerabili, o funge da intermediario per una tale attività, può verificare la reputazione dei candidati o delle persone già attive chiedendo loro di presentare un estratto specifico per privati.

1

5123

Legge sul casellario giudiziale

Chiunque chiede a una persona di presentare un estratto specifico per privati può trasmetterlo e utilizzarlo soltanto per lo scopo definito nel capoverso 1.

2

Art. 63

Ottenimento

Per ottenere un estratto specifico per privati occorre una dichiarazione scritta in cui chi propone o funge da intermediario ai sensi dell'articolo 62 conferma sull'apposito modulo ufficiale che l'interessato:

1

a.

si candida a un'attività secondo l'articolo 62 capoverso 1 o la esercita; e

b.

deve presentare l'estratto specifico per privati al fine di avviare o proseguire tale attività.

Ognuno può chiedere l'estratto specifico per privati che lo riguarda. Deve provare la propria identità, presentare la dichiarazione secondo il capoverso 1 e fornire le altre informazioni necessarie alla sua identificazione.

2

I terzi possono chiedere un estratto specifico per privati se l'interessato vi consente per scritto e se le condizioni previste all'articolo 62 capoverso 1 sono adempite.

Devono provare la loro identità e il loro potere di rappresentanza, presentare la dichiarazione di cui al capoverso 1 e fornire le altre informazioni necessarie all'identificazione dell'interessato. Nell'ambito del potere di rappresentanza il rappresentante legale dell'interessato non deve ottenerne il consenso.

3

Art. 64

Emolumenti

Il servizio del casellario giudiziale riscuote un emolumento per il rilascio dell'estratto specifico per privati.

1

2 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo degli emolumenti fissandone in particolare l'importo e la composizione.

Sezione 3: Diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati Art. 65 Ognuno può chiedere al servizio del casellario giudiziale se VOSTRA (art. 17­28) o la banca dati ausiliaria per l'ordinazione degli estratti per privati e degli estratti specifici per privati (art. 29) contengono dati che lo riguardano.

1

Non sono fornite informazioni sulle consultazioni verbalizzate automaticamente (art. 27) effettuate:

2

a.

dal Ministero pubblico della Confederazione o dai pubblici ministeri dei Cantoni per adempiere i compiti di cui all'articolo 50 capoverso 1 lettera a;

b.

dall'Ufficio federale di polizia per adempiere i compiti di cui agli articoli 50 capoverso 1 lettera e nonché 51 lettera a;

5124

Legge sul casellario giudiziale

c.

dai servizi cantonali di polizia per adempiere i compiti di cui agli articoli 50 capoverso 1 lettera f e 51 lettera d;

d.

dal SIC o dalle autorità di cui all'articolo 6 LMSI58 che collaborano con il SIC per adempiere i compiti di cui all'articolo 51 lettere b e c.

Per far valere il proprio diritto di accesso occorre provare la propria identità e presentare una domanda scritta.

3

Le informazioni sono fornite a voce nei locali del servizio del casellario giudiziale.

Il richiedente non può consultare direttamente le schermate di VOSTRA. Se è registrato nel sistema, può prendere atto sul posto di tutti gli insiemi di dati che lo riguardano. I documenti su cui figurano i dati non gli sono consegnati.

4

Se constata che i dati che lo riguardano non sono iscritti correttamente, il richiedente può far valere i propri diritti secondo l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 199259 sulla protezione dei dati.

5

Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA alle autorità Art. 66

Comunicazioni all'Ufficio federale di statistica

Il servizio del casellario giudiziale comunica periodicamente, in forma elettronica, all'Ufficio federale di statistica i dati di VOSTRA necessari per il trattamento statistico secondo la LStat60.

Art. 67

Comunicazioni allo Stato maggiore di condotta dell'esercito

Il servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per gli scopi indicati al capoverso 2, i seguenti dati dei militari e delle persone soggette all'obbligo di leva, non appena sono iscritti in VOSTRA: 1

a.

le sentenze di riferimento svizzere pronunciate per un crimine o un delitto;

b.

le sentenze di riferimento straniere;

c.

le misure privative della libertà;

d.

le decisioni sull'insuccesso del periodo di prova.

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può utilizzare i dati comunicati soltanto per esaminare: 2

a.

58 59 60 61

una decisione di non reclutamento, un'ammissione al reclutamento, un'esclusione dall'esercito, una riammissione nell'esercito oppure una degradazione ai sensi della LM61;

RS 120 RS 235.1 RS 431.01 RS 510.10

5125

Legge sul casellario giudiziale

b.

l'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;

c.

gli impedimenti alla cessione dell'arma personale ai sensi della LM.

I dati sono comunicati attraverso un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 1 sono selezionati e comunicati in modo completamente automatico in base al numero d'assicurato.

3

Art. 68

Comunicazioni all'autorità competente in materia di circolazione stradale

Le nuove sentenze di riferimento svizzere iscritte in VOSTRA che prevedono un divieto di condurre ai sensi dell'articolo 67e CP62 o 50e CPM63 sono comunicate dal servizio del casellario giudiziale all'autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio o del Cantone in cui sono state pronunciate, per iscrizione nel Registro delle autorizzazioni di condurre (FABER).

1

2

Le sentenze possono essere comunicate attraverso un'interfaccia elettronica.

Art. 69

Comunicazioni al servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Il servizio del casellario giudiziale comunica al servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati secondo la legge federale del 19 marzo 200464 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati le copie elettroniche delle sentenze di riferimento svizzere (art. 24) necessarie per l'esecuzione della procedura di ripartizione, se è stata ordinata la confisca di valori patrimoniali il cui importo lordo è di almeno 100 000 franchi.

Art. 70

Comunicazioni alle autorità cantonali della migrazione e all'Ufficio federale della migrazione

Il servizio del casellario giudiziale comunica alle competenti autorità cantonali della migrazione e all'Ufficio federale della migrazione tutte le sentenze di riferimento svizzere (art. 19 e 21), i decreti d'abbandono (art. 23) e i procedimenti penali pendenti (art. 26) che iscrive in VOSTRA e che riguardano stranieri.

1

I dati comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono necessari per l'esecuzione della LStr65, della legge federale del 29 settembre 195266 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) o della LAsi67.

2

3

La comunicazione è effettuata indicando il numero d'assicurato.

62 63 64 65 66 67

RS 311.0 RS 321.0 RS 312.4 RS 142.20 RS 141.0 RS 142.31

5126

Legge sul casellario giudiziale

Art. 71

Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi

Il servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione della LArm68 tutte le sentenze di riferimento svizzere (art. 19 e 21) e i procedimenti penali pendenti (art. 26) che iscrive in VOSTRA e che riguardano una persona registrata con il suo numero d'assicurato nel sistema d'informazione relativo all'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 LArm.

1

I dati comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono necessari per l'esecuzione della LArm.

2

Art. 72

Comunicazioni allo Stato di origine

Il servizio del casellario giudiziale comunica agli Stati di origine, se noti, tutte le sentenze di riferimento e le decisioni successive iscritte in VOSTRA e pronunciate contro stranieri, in base alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195969 o ad altri trattati internazionali.

1

2

Non sono comunicate: a.

le sentenze pronunciate per reati previsti esclusivamente dal diritto militare;

b.

le sentenze in materia fiscale.

La comunicazione all'estero deve essere omessa se potrebbe esporre l'interessato o i suoi congiunti a pregiudizi gravi per la salute, la vita, o la libertà ai sensi della CEDU70 o di altri accordi internazionali ratificati dalla Svizzera, o al pericolo di una doppia punizione.

3

Se una persona iscritta in VOSTRA possiede varie cittadinanze, i dati sono comunicati a ciascuno Stato di origine che vi abbia diritto in virtù del diritto internazionale; tale comunicazione è omessa se l'interessato possiede la cittadinanza svizzera.

4

5

Le nuove iscrizioni sono comunicate ogni mese.

6

Il DFGP può emanare istruzioni sulle comunicazioni alle autorità straniere.

Titolo terzo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA Art. 73

Interfaccia con il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC

Il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200371 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo comunica a VOSTRA i seguenti dati sulle persone il cui numero di assicurato figura in SIMIC e che sono iscritte in VOSTRA:

1

68 69 70 71

RS 514.54 RS 0.351.1 RS 0.101 RS 142.51

5127

Legge sul casellario giudiziale

a.

tutte le identità secondarie;

b.

tutte le modifiche dei dati identificativi relativi alle identità principali e alle identità secondarie; e

c.

tutti i decessi.

I dati sono comunicati attraverso un'interfaccia elettronica tra SIMIC e VOSTRA.

I dati sono selezionati e comunicati in modo completamente automatico in base al numero d'assicurato.

2

3 Il Consiglio federale stabilisce i dati identificativi che sono parte integrante della comunicazione.

Art. 74

Interfaccia con il registro dello stato civile

Il registro dello stato civile di cui all'articolo 45a CC72 comunica a VOSTRA i decessi delle persone iscritte in entrambe le banche dati.

1

I dati sono comunicati attraverso un'interfaccia elettronica tra il registro dello stato civile e VOSTRA. I dati sono selezionati e comunicati in modo completamente automatico in base al numero d'assicurato.

2

Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese Titolo primo: Contenuto Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali Art. 75

Imprese iscritte in VOSTRA

Un'impresa a cui è stato attribuito un IDI è iscritta in VOSTRA se contro di essa: a.

è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere secondo l'articolo 77; o

b.

è pendente in Svizzera un procedimento penale: 1. secondo l'articolo 102 CP73 o l'articolo 59a CPM74, o 2. secondo una disposizione del diritto penale accessorio della Confederazione, se l'impresa non può essere condannata a pagare una multa in vece di una persona fisica.

Art. 76 1

Dati identificativi dell'impresa

I dati identificativi di un'impresa comprendono:

72 73 74

a.

l'IDI e il numero progressivo attribuito dal sistema;

b.

la ditta, i nomi o la designazione dell'impresa;

RS 210 RS 311.0 RS 321.0

5128

Legge sul casellario giudiziale

2

c.

la sede e il domicilio legale delle imprese iscritte nel registro di commercio;

d.

l'indirizzo di contatto delle imprese non iscritte nel registro di commercio;

e.

le note interne per l'identificazione dell'impresa;

f.

lo statuto IDI.

Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 77 1

2

Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento

Le sentenze di riferimento svizzere sono iscritte se: a.

sono passate in giudicato;

b.

sono state pronunciate da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa; e

c.

prevedono una condanna fondata: 1. sull'articolo 102 CP75 o l'articolo 59a CPM76, 2. su una disposizione del diritto penale accessorio della Confederazione, se l'impresa non è stata condannata a pagare una multa in vece di una persona fisica e se: ­ è stata inflitta una multa superiore a 50 000 franchi ­ l'autorità giudicante è espressamente abilitata o obbligata dalla legge applicabile a inasprire la pena in caso di recidiva, o ­ la condanna rientra in una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere.

Non sono iscritte in VOSTRA: a.

le sentenze di colpevolezza che prescindono da una punizione secondo l'articolo 52 CP;

b.

le sentenze di riferimento straniere.

Art. 78

Dati della sentenza di riferimento da iscrivere

Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati del dispositivo delle sentenze di riferimento da iscrivere:

1

75 76

a.

i dati identificativi dell'impresa (art. 76);

b.

le informazioni generali, segnatamente la data della decisione e l'autorità giudicante;

c.

le informazioni sul genere di decisione, segnatamente se è stata irrogata una pena complementare o una pena unica;

d.

le informazioni sul genere di procedimento;

e.

le informazioni sul reato;

RS 311.0 RS 321.0

5129

Legge sul casellario giudiziale

f.

le informazioni sulla sanzione.

Ai fini dell'iscrizione nel casellario giudiziale, le sentenze che prevedono pene complementari o pene parzialmente complementari sono considerate sentenze distinte. È ammesso menzionare decisioni eliminate o che non vanno iscritte.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 79

Decisioni successive

Sono iscritte in VOSTRA le decisioni di grazia o di amnistia passate in giudicato e correlate con una sentenza di riferimento da iscrivere.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce: a.

gli altri tipi di decisioni successive da iscrivere in VOSTRA;

b.

i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 80

Decreti d'abbandono da iscrivere

Sono iscritti in VOSTRA i decreti d'abbandono passati in giudicato e pronunciati contro un'impresa da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa fondandosi sull'articolo 54 CP77 o 46 CPM78.

1

2

3

Sono iscritti i seguenti dati: a.

i dati identificativi dell'impresa (art. 76);

b.

le informazioni generali, segnatamente la data della decisione e l'autorità che ha preso la decisione;

c.

il motivo dell'abbandono;

d.

le informazioni sul genere di procedimento;

e.

le informazioni sul reato contestato.

Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 81

Copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono

In VOSTRA è salvata una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze di riferimento (art. 77), delle decisioni successive (art. 79) e dei decreti d'abbandono (art. 80).

Art. 82

Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

Il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema sulle imprese iscritte in VOSTRA (art. 75), in particolare:

1

77 78

RS 311.0 RS 321.0

5130

Legge sul casellario giudiziale

2

a.

l'indicazione dell'autore della prima iscrizione e delle modifiche di insiemi di dati;

b.

gli avvisi di controllo generati alla scadenza di determinati termini per la verifica di fatti che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;

c.

l'indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figurano negli estratti.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

l'esatto contenuto degli avvisi;

b.

i dati generati e la loro forma.

Art. 83

Procedimenti penali pendenti

I procedimenti penali ai sensi dell'articolo 75 capoverso b sono iscritti in VOSTRA come pendenti non appena:

1

2

3

a.

chi dirige il procedimento apre l'istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP79, 103 cpv. 1 CPM80, 38 cpv. 1 DPA81); o

b.

è emanato un decreto d'accusa senza apertura dell'istruzione.

Sono iscritti i seguenti dati: a.

i dati identificativi dell'impresa imputata (art. 76);

b.

la data di apertura dell'istruzione o, se l'istruzione non è stata aperta, la data in cui è stato emanato il decreto d'accusa (art. 309 cpv. 4 CPP);

c.

l'autorità competente per dirigere il procedimento;

d.

il reato contestato all'impresa imputata;

e.

i cambiamenti importanti dei fatti di cui alle lettere a­d, in particolare la rimessione del procedimento nonché la modifica dei capi d'accusa.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i dati da iscrivere e la loro forma;

b.

l'autorità competente per iscrivere la rimessione del procedimento.

Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali Art. 84

Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità

La verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità è retta dall'articolo 27.

79 80 81

RS 312.0 RS 322.1 RS 313.0

5131

Legge sul casellario giudiziale

Art. 85

Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

I dati riferiti a imprese e relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 99) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

1

Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati degni di particolare protezione riferiti alle imprese. Essa serve soltanto a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene dati necessari all'identificazione e alla localizzazione del richiedente, all'ordinazione e al suo trattamento, al pagamento e all'invio degli estratti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

2

Durante l'elaborazione dell'estratto, un'interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria. Il Consiglio federale definisce questi dati e le modalità specifiche del processo d'integrazione.

3

Inoltre, in VOSTRA è salvata una copia elettronica dell'estratto per privati (art. 99); la copia può contenere anche dati penali. Essa serve a verificare l'autenticità dell'estratto.

4

Capitolo 3: Momento dell'iscrizione dei dati in VOSTRA Art. 86 Il Consiglio federale stabilisce il momento dal quale ciascuna categoria di dati deve essere iscritta in VOSTRA.

Capitolo 4: Eliminazione di dati di VOSTRA e divieto d'archiviazione Art. 87

Dati di un'impresa con statuto IDI «inattivo»

I dati di un'impresa con statuto IDI «inattivo» continuano a figurare nei profili di consultazione di VOSTRA.

1

Questi dati rimangono salvati in VOSTRA fino alla scadenza del termine di eliminazione secondo l'articolo 88.

2

Un'interfaccia elettronica provvede a sintonizzare lo status IDI nel registro IDI e in VOSTRA (art. 113 lett. a).

3

Art. 88

Eliminazione delle sentenze di riferimento

Le sentenze di riferimento sono eliminate da VOSTRA 20 anni dopo che sono passate in giudicato.

1

Se una nuova sentenza è pronunciata in seguito a revisione, a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale o a riapertura del procedimento, il termine decorre come se la nuova sentenza fosse stata resa nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza annullata.

2

5132

Legge sul casellario giudiziale

Le sentenze di riferimento annullate sono eliminate senza indugio. Se la sentenza è annullata in seguito a revisione o a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale, è possibile rinviare alla decisione annullata se ciò è necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.

3

Art. 89

Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche

I dati delle decisioni successive (art. 79), i dati di sistema generati automaticamente (art. 82) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 81) non sono gestiti separatamente. Sono eliminati da VOSTRA insieme ai dati secondo l'articolo 88 a cui fanno riferimento.

1

Una decisione successiva annullata è eliminata, insieme alla sua copia elettronica, prima della relativa sentenza di riferimento.

2

I dati di sistema che generano un avviso automatico a un'altra autorità (art. 82 cpv. 1 lett. b) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all'avviso.

3

Art. 90

Eliminazione dei decreti d'abbandono

I dati relativi a un decreto d'abbandono (art. 80) sono eliminati da VOSTRA 15 anni dopo il suo passaggio in giudicato.

1

Se una nuova decisione è pronunciata in seguito a riapertura del procedimento o a revisione, il termine decorre come se la nuova decisione fosse stata resa nel momento in cui è stato pronunciato il decreto d'abbandono annullato.

2

Un decreto d'abbandono annullato è immediatamente eliminato. Il decreto d'abbandono annullato in seguito a riapertura del procedimento o a revisione può essere menzionato se ciò è necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.

3

Art. 91

Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

L'eliminazione dei dati sui procedimenti penali pendenti è retta dall'articolo 35.

Art. 92

Eliminazione delle consultazioni verbalizzate automaticamente delle autorità

L'eliminazione dei dati sulle consultazioni verbalizzate automaticamente delle autorità è retta dall'articolo 36.

Art. 93

Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

I dati relativi all'ordinazione di un estratto per privati (art. 85) sono eliminati 2 anni dopo l'ordinazione.

5133

Legge sul casellario giudiziale

Art. 94

Distruzione dei dati eliminati e divieto d'archiviazione

I dati del casellario giudiziale eliminati da VOSTRA in virtù degli articoli 88­93 sono distrutti e non sono archiviati.

1

I dati eliminati non devono poter essere ricostruiti. I dati verbalizzati ai sensi dell'articolo 84 possono essere conservati fino alla loro eliminazione secondo l'articolo 92 anche se i dati a cui fanno riferimento sono stati eliminati dal sistema di gestione dei dati penali.

2

Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA Capitolo 1: Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali Sezione 1: Disposizioni generali Art. 95

Categorie di estratti e profili di consultazione

Le autorità e i privati (art. 100­110) consultano i dati di VOSTRA in base a profili di consultazione predefiniti (art. 96­99).

1

Nel sistema di gestione dei dati penali, a ciascun profilo di consultazione è associato un estratto che può essere consultato online o stampato su carta. Il Consiglio federale disciplina le differenze tra la stampata dell'estratto e la versione consultabile online.

2

Le autorità che dispongono di un diritto di consultazione online non operativo possono presentare domanda scritta per ottenere, nell'ambito del loro diritto di consultazione definito dalla presente legge, i dati di VOSTRA di cui necessitano.

3

Sezione 2: Profili di consultazione Art. 96 1

Estratto 1 per autorità

L'estratto 1 per autorità permette di consultare i seguenti dati: a.

i dati identificativi dell'impresa (art. 76);

b.

le sentenze di riferimento (art. 77­78);

c.

le decisioni successive (art. 79);

d.

i decreti d'abbandono (art. 80);

e.

le copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono (art. 81);

f.

i procedimenti penali pendenti (art. 83).

Il Consiglio federale stabilisce i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 82).

2

5134

Legge sul casellario giudiziale

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 cessano di figurare nell'estratto una volta scaduti i termini stabiliti negli articoli 88­91.

3

Art. 97

Estratto 2 per autorità

L'estratto 2 per autorità permette di consultare i dati che figurano nell'estratto 1 per autorità (art. 96 cpv. 1), eccetto le copie elettroniche delle sentenze, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono secondo l'articolo 81.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 82).

Le iscrizioni relative a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto 10 anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riferimento.

3

Le iscrizioni relative a un decreto di abbandono cessano di figurare nell'estratto 10 anni dopo il passaggio in giudicato del decreto.

4

Se una nuova sentenza o una nuova decisione è pronunciata in seguito a riapertura del procedimento, a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale o a revisione, il termine decorre come se la nuova sentenza o decisione fosse stata resa nel momento in cui è stata pronunciata la decisione annullata.

5

Art. 98

Estratto 3 per autorità

L'estratto 3 per autorità permette di consultare i dati che figurano nell'estratto 2 per autorità (art. 97), eccetto quelli concernenti le procedure penali pendenti e i decreti d'abbandono.

Art. 99 1

Estratto per privati

L'estratto per privati permette di consultare i seguenti dati: a.

i dati identificativi dell'impresa (art. 76);

b.

le sentenze di riferimento (art. 77­78) se prevedono: 1. una multa per violazione dell'articolo 102 CP82 o dell'articolo 59a CPM83, o 2. una multa per un crimine o un delitto punibili in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione;

c.

le decisioni successive (art. 79) facenti capo a una sentenza di riferimento che deve figurare nell'estratto per privati;

d.

la data in cui probabilmente l'iscrizione di una sentenza di riferimento cessa di figurare nell'estratto.

Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto per privati una volta trascorsi i due terzi del termine fissato nell'articolo 97 capoverso 3 per ciascuna delle sentenze di riferimento che figurano

2

82 83

RS 311 RS 321.0

5135

Legge sul casellario giudiziale

nell'estratto, ma cessano in ogni caso di figurarvi alla scadenza del termine di cui all'articolo 97 capoverso 3.

Capitolo 2: Diritto delle autorità di consultare dati di VOSTRA Art. 100

Diritto di consultazione online del servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici

Per tenere il registro conformemente all'articolo 4, il servizio del casellario giudiziale ha il diritto di consultare online tutti i dati riferiti a imprese salvati in VOSTRA (art. 75­85).

1

I fornitori di servizi informatici incaricati della manutenzione e della programmazione dal servizio del casellario giudiziale possono consultare i dati di cui al capoverso 1 nella misura in cui ciò è necessario all'adempimento dei loro compiti.

2

Art. 101

Diritto di consultazione online dei SERCO e del Servizio di coordinamento della giustizia militare

I SERCO e il Servizio di coordinamento della giustizia militare possono consultare online i dati di VOSTRA nei limiti del profilo di consultazione delle autorità per le quali iscrivono i dati e allestiscono gli estratti di VOSTRA.

1

I servizi di cui al capoverso 1 hanno il diritto di consultare online tutti i dati riferiti a imprese salvati in VOSTRA, eccetto:

2

a.

i dati verbalizzati automaticamente in occasione delle consultazioni delle autorità (art. 84);

b.

i dati relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 85).

Art. 102

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 1 per autorità

Soltanto le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 96), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: a. le autorità giudicanti del diritto penale comune, i pubblici ministeri dei Cantoni, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 12 lett. c CPP84:

84

RS 312.0

5136

per l'esecuzione dei procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ valutare i precedenti dell'impresa imputata al fine di commisurare la pena;

Legge sul casellario giudiziale

b. le autorità amministrative federali e cantonali che svolgono procedimenti penali o prendono decisioni penali in virtù del diritto federale:

per l'esecuzione di procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ valutare i precedenti dell'impresa imputata al fine di commisurare la pena;

c. il servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale:

per l'esecuzione di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale;

d. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:

1. per perseguire i reati secondo gli art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP nell'ambito della procedura preliminare secondo gli art. 299 segg. CPP, in particolare per: ­ corroborare o confutare gli indizi di reato ­ coordinare i procedimenti, segnatamente per evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio ­ esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti ­ proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l'ambiente dell'autore, 2. per trasmettere informazioni a Interpol, nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria, 3. per trasmettere a Europol le informazioni ai sensi dell'art. 355a CP85, nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria, 4. per trasmettere informazioni ai servizi di polizia stranieri nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia, nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria,

85

RS 311.0

5137

Legge sul casellario giudiziale

5. per trasmettere informazioni alle autorità straniere di perseguimento penale secondo l'art. 7 LSIS86, nella misura in cui sono necessarie all'estero per il perseguimento dei reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria; e. i servizi cantonali di polizia:

per perseguire i reati nell'ambito dell'inchiesta preliminare secondo gli art. 299 segg. CPP, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti ­ proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l'ambiente di rischio.

Nell'ambito della trasmissione di informazioni all'estero secondo il capoverso 1 lettera d numeri 2­5 non devono essere trasmesse copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono (art. 81).

2

Art. 103

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 97), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: a. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:

1. per accertare o prevenire reati secondo l'art. 1 LUC87, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore ­ stendere rapporti di situazione e bilanci della minaccia ai sensi dell'art. 2 lett. c LUC, 2. per gestire l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), per:

86 87

RS 362.2 RS 360

5138

Legge sul casellario giudiziale

­ valutare e analizzare le comunicazioni secondo la LRD88 ­ evitare inchieste parallele, 3. per trasmettere informazioni a Interpol, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 4. per trasmettere a Europol le informazioni ai sensi dell'art. 355a CP89, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 5. per trasmettere informazioni ai servizi di polizia stranieri nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 6. per trasmettere informazioni alle autorità straniere di perseguimento penale secondo l'art. 7 LSIS90, nella misura in cui sono necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione dei reati, 7. per controllare, secondo la legge, la rete dei sistemi d'informazione indicati all'art. 9 LSIP91; b. il SIC:

88 89 90 91 92

1. per prevenire i reati secondo l'art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI92, nella misura in cui sono di sua competenza, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore,

RS 955.0 RS 311.0 RS 362.2 RS 361 RS 120

5139

Legge sul casellario giudiziale

2. per trasmettere a Europol le informazioni ai sensi dell'art. 355a CP, nella misura in cui sono necessarie all'estero per la prevenzione dei reati; c. le autorità che collaborano con il SIC secondo l'art. 6 LMSI:

per prevenire i reati secondo l'art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI, nella misura in cui sono di loro competenza, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore;

d. i servizi cantonali di polizia:

1. per accertare o prevenire i reati, in particolare per: ­ corroborare o confutare indizi di reato relativi a possibili rischi ­ evitare inchieste parallele ­ esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatori ­ verificare la reputazione di un informatore ­ proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l'ambiente di rischio, 2. per interpretare i dati delle banche dati di polizia;

e. l'Ufficio federale di statistica:

Art. 104

per trattare i dati conformemente alla LStat93, in particolare per ­ completare i dati delle imprese ­ controllare la qualità nei casi in cui le sentenze sono comunicate più volte.

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 3 per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 3 per autorità (art. 98), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso:

93

RS 431.01

5140

Legge sul casellario giudiziale

a. la FINMA:

per controllare le garanzie di un'attività irreprensibile degli assoggettati alla vigilanza secondo l'art. 3 della legge federale del 22 giu. 200794 sulla vigilanza dei mercati finanziari;

b. l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori:

per concedere o revocare le abilitazioni, pronunciare ammonimenti e impartire istruzioni per regolarizzare la situazione nei confronti di imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

Art. 105

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 1 per autorità

Soltanto le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 96), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: le autorità della giustizia militare di cui all'art. 55: Art. 106

per svolgere i compiti secondo l'art. 55.

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 97), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: a. le autorità cantonali di protezione degli adulti:

1. per verificare l'idoneità della persona incaricata nel mandato precauzionale secondo l'art. 360 CC95, 2. per ordinare e revocare le misure di protezione degli adulti secondo l'art. 368 CC;

94 95 96

b. le autorità competenti per l'esecuzione della LPSP96:

per verificare le società di sicurezza secondo l'art. 2 LPSP.

c. i servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicurezza privati:

per autorizzare l'esercizio dell'attività d'impresa di sicurezza.

RS 956.1 RS 210 RS 935.41

5141

Legge sul casellario giudiziale

Art. 107

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 3 per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 3 per autorità (art. 98), nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti elencati qui appresso: le autorità della Confederazione e per eseguire procedure di grazia.

dei Cantoni competenti in materia di grazia: Art. 108

Diritto di consultazione delle autorità straniere

Il rilascio di estratti ad autorità straniere è retto dall'articolo 57.

Art. 109

Diritto di consultazione dell'autorità di ricorso

L'autorità di ricorso ha i medesimi diritti di consultazione, definiti negli articoli 100­108, dell'autorità con diritto di consultazione sulla cui decisione è chiamata a pronunciare.

Capitolo 3: Diritto dei privati di consultare dati di VOSTRA Sezione 1: Estratto per privati Art. 110 Ogni persona che ha il potere di rappresentare l'impresa può chiedere l'estratto per privati di quest'ultima al servizio del casellario giudiziale (art. 99).

1

Il richiedente deve indicare il numero IDI dell'impresa e provare la propria identità.

2

Il servizio del casellario giudiziale non verifica il potere di rappresentanza del richiedente. Invia l'estratto a uno degli indirizzi dell'impresa iscritti nel registro IDI.

Comunica l'identità del richiedente alla direzione dell'impresa.

3

Il servizio del casellario giudiziale riscuote un emolumento per il rilascio dell'estratto per privati.

4

5 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo degli emolumenti fissandone in particolare l'importo e la composizione.

5142

Legge sul casellario giudiziale

Sezione 2: Diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati Art. 111 Ogni impresa può chiedere al servizio del casellario giudiziale se in VOSTRA (art. 75­84) o nella banca dati ausiliaria per l'ordinazione degli estratti per privati (art. 85) sono contenuti dati che la riguardano.

1

La persona che ha il potere di rappresentare l'impresa deve presentare una domanda scritta e provare il proprio potere di rappresentanza e la propria identità.

2

3

L'articolo 65 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA all'Ufficio federale di statistica Art. 112 La comunicazione automatica di dati di VOSTRA all'Ufficio federale di statistica è retta dall'articolo 66.

Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI Art. 113 VOSTRA ha un'interfaccia elettronica con il registro IDI. L'interfaccia permette di: a.

allineare lo statuto IDI dell'impresa alle modifiche operate nel registro IDI;

b.

aggiornare i dati identificativi delle imprese iscritte in VOSTRA;

c.

consultare il numero IDI di un'impresa nel registro IDI e di servirsene per cercare o iscrivere dati penali in VOSTRA.

Parte quarta: Disposizioni finali Art. 114

Disposizioni penali

Chiunque, senza avervi diritto secondo l'articolo 62, chiede a un'altra persona un estratto specifico del casellario giudiziale, oppure lo utilizza o comunica intenzionalmente, è punito con la multa se non ha commesso un reato più grave secondo un'altra legge.

1

Chiunque fornisce scientemente informazioni false nel modulo ufficiale di conferma secondo l'articolo 63 capoverso 1, è punito con la multa se non ha commesso un reato più grave secondo un'altra legge.

2

5143

Legge sul casellario giudiziale

Art. 115

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 116

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 117

Disposizioni transitorie per il casellario giudiziale delle persone fisiche

Le disposizioni della presente legge concernenti il casellario giudiziale delle persone fisiche si applicano anche alle sentenze di riferimento e alle decisioni successive passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

1

Se non sono iscritte in VOSTRA nel momento dell'entrata in vigore della presente legge, le sentenze di riferimento e le decisioni successive passate in giudicato precedentemente sono iscritte a posteriori.

2

3

Non sono iscritte a posteriori: a.

le sentenze di riferimento e le decisioni successive passate in giudicato più di dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che l'interessato non stia ancora scontando la pena o la misura;

b.

le sentenze di riferimento relative a crimini o delitti che prescindono da una punizione;

c.

le sentenze contro minori passate in giudicato prima del 1° gennaio 2013 che ordinano un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMin97 o il collocamento secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMin;

d.

le sentenze straniere per contravvenzioni.

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il servizio del casellario giudiziale iscrive:

4

a.

le copie elettroniche dei moduli di comunicazione delle sentenze straniere (art. 24 cpv. 2);

b.

i numeri d'assicurato.

Le ricerche di persone nella banca dati UPI (art. 14 cpv. 3) devono poter essere lanciate al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5

Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA possono salvarvi le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive svizzere già iscritte (art. 24 cpv. 1) che sono state pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6

97

RS 311.1

5144

Legge sul casellario giudiziale

Art. 118

Disposizione transitoria per il casellario giudiziale delle imprese

Le disposizioni della presente legge che disciplinano il trattamento delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive pronunciate contro le imprese si applicano soltanto alle sentenze rese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 119

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5145

Legge sul casellario giudiziale

Allegato (art. 116)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 marzo 200098 sul personale federale Art. 20a Se necessario per tutelare i suoi interessi, il datore di lavoro può chiedere ai candidati a un impiego e agli impiegati di presentare un estratto del casellario giudiziale.

2. Codice penale99 Art. 44 cpv. 4 Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva.

4

Art. 354 3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone

Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici biometrici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

1

2

98 99

RS 172.220.1 RS 311.0

5146

Possono confrontare tra loro e trattare i dati di cui al capoverso 1: a.

l'Ufficio federale di polizia;

b.

l'Ufficio federale della migrazione;

c.

l'Ufficio federale di giustizia;

d.

l'Amministrazione federale delle dogane;

e.

le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio dei visti;

f.

il Servizio delle attività informative della Confederazione;

g.

le autorità di polizia dei Cantoni;

h.

le autorità cantonali in materia di migrazione.

Legge sul casellario giudiziale

I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati; a tal fine si applicano le disposizioni della legge federale del 13 giugno 2008100 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, della legge del 26 giugno 1998101 sull'asilo, della legge federale del 16 dicembre 2005102 sugli stranieri e della legge del 18 marzo 2005103 sulle dogane.

3

4

I dati possono essere utilizzati: a.

fino alla scadenza dei termini per la cancellazione dei profili del DNA secondo gli articoli 16­19 della legge del 20 giugno 2003104 sui profili del DNA; o

b.

in caso di condanna per contravvenzione: nei cinque anni successivi al pagamento di una multa o all'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di un procedimento penale, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni.

5

Libro terzo, titolo sesto (art. 365­371), art. 387 cpv. 3 nonché n. 3 delle disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002 Abrogati

3. Codice di procedura penale105 Art. 261

Conservazione e impiego di documenti segnaletici

I documenti segnaletici concernenti l'imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:

1

100 101 102 103 104 105 106

a.

fino alla scadenza dei termini per la cancellazione dei profili del DNA secondo gli articoli 16­18 della legge del 20 giugno 2003106 sui profili del DNA; o

b.

in caso di condanna per contravvenzione, nei cinque anni successivi al pagamento di una multa o all'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva.

RS 361 RS 142.31 RS 142.20 RS 631.0 RS 363 RS 312.0 RS 363

5147

Legge sul casellario giudiziale

Se, in uno dei casi di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera c o d della legge sui profili del DNA, determinati fatti inducono a supporre che i documenti segnaletici concernenti l'imputato potrebbero servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tali documenti possono essere conservati e impiegati al massimo per dieci anni dal giudicato della decisione.

2

I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l'imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

3

I documenti segnaletici devono essere distrutti se l'interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 e 2..

4

4. Legge federale del 19 marzo 2004107 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito con «UFG».

Art. 6 cpv. 1 Le decisioni definitive di confisca sono comunicate all'Ufficio federale di giustizia (UFG):

1

a.

conformemente all'articolo 68 della legge del ...108 sul casellario giudiziale, se devono essere iscritte nel casellario giudiziale insieme a una decisione penale (sentenza di riferimento);

b.

entro dieci giorni da parte dell'autorità cantonale o federale, per le decisioni di confisca indipendenti in cui l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati ammonta ad almeno 100 000 franchi.

Art. 8a

Archiviazione del fascicolo

L'UFG tiene un fascicolo per ogni decisione di confisca comunicatagli. Una volta eseguita la ripartizione, il fascicolo completo è trasmesso all'Archivio federale.

5. Codice penale militare del 27 giugno 1927109 Libro terzo, capo quinto (art. 226) e n. 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 Abrogati 107 108 109

RS 312.4 RS ...; FF 2014 5087 RS 321.0

5148

Legge sul casellario giudiziale

6. Legge del 20 giugno 2003110 sui profili del DNA Art. 16 cpv. 1 lett. d ed f L'Ufficio federale cancella i profili del DNA di persone allestiti giusta gli articoli 3 e 5:

1

d.

un anno dopo il giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere;

f.

cinque anni dopo il pagamento di una pena pecuniaria, dopo la fine di un lavoro di pubblica utilità o dopo l'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva;

7. Legge del 6 ottobre 1995111 sul servizio civile Art. 12 cpv. 2 Ai fini della sua decisione, l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente alle disposizioni della legge del ...112 sul casellario giudiziale (LCaGi), i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze.

2

Art. 19 cpv. 3 e 5 Al fine di valutare l'idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze in termini di reputazione, l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente alle disposizioni della LCaGi113, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti.

3

Se l'interessato si oppone alla trasmissione dei dati secondo il capoverso 4 lettera b o se i dati trasmessi fanno sorgere dubbi fondati circa l'idoneità di una persona a un determinato impiego, l'organo d'esecuzione può rifiutarsi di approvare la convenzione d'impiego.

5

110 111 112 113

RS 363 RS 824.0 RS ...; FF 2014 5087 RS ...; FF 2014 5087

5149

Legge sul casellario giudiziale

5150