13.446 Iniziativa parlamentare Consiglio nazionale. Considerare il decesso di un parente come motivo d'impedimento Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 21 agosto 2014

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica del regolamento del Consiglio nazionale.

L'Ufficio del Consiglio nazionale vi propone di approvare il progetto allegato.

21 agosto 2014

In nome dell'Ufficio: Il presidente, Ruedi Lustenberger

2014-2307

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Rapporto 1

Situazione iniziale

Dalla revisione totale del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN; RS 171.13) i deputati che non possono partecipare a una seduta della Camera a causa di un mandato loro conferito da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10) («Delegazioni in assemblee internazionali e per la cura delle relazioni bilaterali») sono indicati come scusati nel verbale e sull'elenco nominativo delle votazioni (art. 36 cpv. 2 lett. e nonché art. 57 cpv. 4 lett. e RCN). Introducendo questa disposizione, il legislatore ha auspicato distinguere le assenze dei deputati che ad esempio rappresentano l'Assemblea federale nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dalle assenze dei deputati giustificate da motivi privati o professionali.

L'11 dicembre 2009 la consigliera nazionale Tiana Angelina Moser (CEg, ZH) ha depositato un'iniziativa parlamentare con la quale chiedeva che una deputata in congedo maternità sia parimenti menzionata come scusata sul verbale e sull'elenco nominativo delle votazioni (09.532 n Iv. Pa. Una deputata in congedo maternità deve essere considerata scusata). Il 15 aprile 2010 la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) ha dato seguito all'iniziativa all'unanimità e ha deciso di esaminare la nozione di assenza in generale per quanto concerne gli elenchi nominativi delle votazioni. Con il progetto di atto normativo del 19 agosto 2010 ha proposto di rinunciare a una differenziazione dei motivi di assenza e di passare a un sistema secondo il quale ogni deputato che si annuncia in anticipo prima dell'inizio della seduta sia menzionato sull'elenco nominativo come scusato. Il 28 settembre 2010 il Consiglio nazionale ha però seguito la proposta di una minoranza della CIP e ha deciso che, oltre ai deputati assenti a causa di un mandato loro conferito da una delegazione permanente, siano menzionati sugli elenchi nominativi soltanto i deputati assenti a causa di maternità, infortunio o malattia (art. 57 cpv. 4 lett. e RCN).

Questi nuovi motivi introdotti corrispondono ai motivi che danno anche diritto a un importo sostitutivo della diaria conformemente all'articolo 3 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21). I deputati che non partecipano al voto per altri motivi
(ad es. professionali) figurano sull'elenco nominativo alla rubrica «non ha votato». La modifica del RCN del 1° ottobre 2010 è entrata in vigore il 29 novembre 2010.

Il 19 settembre 2013 la consigliera nazionale Schmid-Federer (CE, ZH) ha presentato un'iniziativa parlamentare nella quale chiede una modifica del RCN in modo tale che l'assenza di un parlamentare sia scusata in caso di decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare. Il 14 febbraio 2014 l'Ufficio ha dato seguito all'iniziativa e il 21 agosto 2014 ha sottoposto alla Camera il progetto di atto normativo allegato.

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2

Diritto vigente

Le assenze e le relative giustificazioni sono disciplinate in diversi atti del diritto parlamentare. Le disposizioni relative all'indicazione dei deputati scusati sull'elenco nominativo delle votazioni e sul verbale non sono per ora uniformi.

2.1

Obbligo di partecipazione

L'articolo 10 LParl sancisce che i deputati debbano a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni (obbligo di partecipare alle sedute). Su tale obbligo si fonda anche l'articolo 40 RCN, secondo il quale i deputati si iscrivono sulla lista delle presenze. Se impediti di partecipare a una seduta, lo comunicano «possibilmente in anticipo» al segretario generale dell'Assemblea federale. Queste comunicazioni e gli elenchi nominativi servono alla segreteria della Camera per stilare il verbale dopo la seduta.

2.2

Indicazione delle giustificazioni sugli elenchi nominativi delle votazioni

L'articolo 57 capoverso 4 RCN prevede che sull'elenco nominativo delle votazioni si menzioni per ogni deputato se ha votato sì o no, se si è astenuto, se non ha partecipato al voto o se è scusato. Se un deputato ha annunciato la sua assenza a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl o a causa di maternità, infortunio o malattia, è menzionato sull'elenco nominativo come «scusato sec. l'art. 57 cpv. 4». I deputati assenti per altri motivi sono menzionati con l'indicazione «non ha votato». Questi elenchi nominativi vengono pubblicati e analizzati a scopo di ricerca e dai media.

2.3

Indicazione delle giustificazioni sul verbale

Conformemente all'articolo 36 capoverso 1 lettera e RCN il verbale menziona i nomi dei deputati scusati. Al riguardo occorre indicare se un deputato è assente per svolgere un mandato conferitogli da una delegazione permanente. All'atto pratico ciò significa che nel verbale tutti i deputati che non si sono iscritti sull'elenco delle presenze e che non sono comparsi durante l'intera seduta figurano sull'elenco come assenti. E questo succede indipendentemente dal fatto che un deputato abbia comunicato o meno di essere impedito di partecipare a una seduta conformemente all'articolo 40 capoverso 2 RCN. Se un deputato è assente per svolgere un mandato della delegazione secondo l'articolo 60 LParl o a causa di maternità, infortunio o malattia, il suo nome è contrassegnato sull'elenco degli assenti da un asterisco.

Questo contrassegno per i deputati assenti è di per sé superfluo. Il verbale del Consiglio non viene pubblicato. È approvato dal presidente (art. 36 cpv. 2 RCN) e funge da base per i verbali integrali del Consiglio nazionale (Bollettino ufficiale). Se sorgono problemi di interpretazione in merito al Bollettino ufficiale, fa fede il verbale. Il verbale non è invece rilevante per gli elenchi nominativi delle votazioni.

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2.4

Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità, infortunio o malattia

In base all'articolo 3 capoversi 2 e 3 LParl e all'articolo 8a dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari (RS 171.211) i deputati hanno diritto a un importo sostitutivo della diaria persa a seguito di maternità, infortunio o malattia.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

Estensione dei motivi di assenza

Nel diritto vigente emerge che occorre distinguere fra il verbale, gli elenchi nominativi e l'ottenimento di un importo sostitutivo della diaria e che non vi è un nesso tra le disposizioni. Rilevanti per il problema sollevato dall'autrice dell'iniziativa sono soltanto gli elenchi nominativi disciplinati dall'articolo 57 capoverso 4 RCN. Difatti il comportamento di voto può essere analizzato e commentato nei media unicamente in base a tali elenchi. Si tratta quindi di stabilire chi, sugli elenchi nominativi, deve figurare per le votazioni sotto la rubrica «non ha votato» e chi invece sotto la rubrica «scusato». Affinché anche i deputati assenti a causa di decesso nella stretta cerchia familiare siano considerati scusati, l'articolo 57 capoverso 4 lettera e RCN deve essere completato con il nuovo motivo «decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare».

L'Ufficio rinuncia ad aggiungere altri motivi di assenza, poiché già nel 2010 il Consiglio nazionale aveva rifiutato un'estensione dei motivi (tuttavia molto più ampia)1. Non ritiene difatti opportuno riprendere le disposizioni del diritto privato (Codice delle obbligazioni, CO; RS 220) o del diritto pubblico (ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, OPers [RS 172.220.111.3] e ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale, O-OPers [RS 172.220.111.31]) in merito ai giorni di congedo e ai giorni di congedo pagato, poiché sarebbero troppo generiche per essere applicate a un ambito concreto quale l'attività durante le sessioni e, nel caso del CO, andrebbero ancora concretizzate nella pratica.

3.2

Uniformità dei motivi menzionati sugli elenchi nominativi e nel verbale

Per attuare la richiesta dell'autrice dell'iniziativa parlamentare non è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 36 RCN relative al verbale. Tuttavia, ai fini dell'uniformità dei motivi di assenza, occorre menzionare sul verbale come scusato il deputato che conformemente all'articolo 57 capoverso 4 lettera e RCN figura come scusato sull'elenco nominativo delle votazioni. Per conformarsi alla pratica, è inoltre opportuno precisare che in futuro il verbale dovrà riportare non solo il nome del deputato scusato, ma anche il nome degli altri deputati assenti.

1

Cfr. 09.532 «Iv. Pa. Una deputata in congedo maternità deve essere considerata scusata», dibattuta il 28 settembre 2010 in Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2010 N 1541 segg.).

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Nell'ambito della revisione parziale del RCN sarà apportata anche una modifica al verbale, anche se questa non ha alcun nesso con l'estensione del numero di motivi di assenza, ma è piuttosto dettata dall'evoluzione tecnologica. Nel verbale si dovrà rinunciare a elencare i nomi dei relatori e il loro tempo di parola, dato che queste sono ormai informazioni superflue. Difatti, esse sono disponibili dettagliatamente nel verbale integrale dei dibattiti (Bollettino ufficiale), in Internet e, se necessario, anche sotto forma di video (www.parlamento.ch). Nel verbale continueranno a essere indicate informazioni importanti quali gli oggetti trattati e quelli ritirati, le proposte presentate e gli esiti delle votazioni e delle elezioni.

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Commento ai singoli articoli

4.1

Regolamento del Consiglio nazionale

Art. 36

Processo verbale

Per motivi di uniformità e semplificazione l'articolo 36 dovrà rinviare alle disposizioni dell'articolo 57 capoverso 4 lettera e RCN concernenti gli elenchi nominativi dei deputati assenti. In tal modo è garantito che le giustificazioni negli elenchi nominativi delle votazioni e nel verbale ricevano lo stesso trattamento.

Inoltre, l'adeguamento del testo tiene conto del fatto che nella pratica i deputati scusati non siano gli unici a figurare sul verbale, ma vi figurino anche gli altri deputati assenti in generale. Il capoverso 1 lettera e sancisce ora che i nomi dei deputati assenti (testo vigente: scusati) sono indicati nel verbale. Se un deputato è scusato conformemente all'articolo 57 capoverso 4 lettera e, lo si indica espressamente.

L'elenco dei relatori che figurano sul verbale può essere soppresso senza perdita della qualità. Il capoverso 1 lettera b è pertanto abrogato.

Art. 57

Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

I possibili motivi di assenza elencati nel capoverso 4 lettera e sono estesi al motivo «decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare. Per «stretta cerchia familiare» si intende nel presente contesto soprattutto la moglie o il marito, la o il partner, i genitori, i figli e i fratelli e sorelle. Il presidente decide in caso di problemi di interpretazione.

5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il progetto non ha ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale della Confederazione.

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6

Basi giuridiche

Conformemente all'articolo 82 LParl i regolamenti delle Camere stabiliscono in quali casi l'esito della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.

Rientrano in questo ambito anche le disposizioni sulla struttura di questi elenchi. La modifica proposta in merito al verbale è fondata sull'articolo 36 LParl.

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