Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo Concluso il 10 giugno 2014 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «Svizzera», da una parte, e L'Unione europea, di seguito denominata «UE», dall'altra, visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 20102, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito denominato «regolamento», considerando quanto segue: (1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito denominato «Ufficio di sostegno», dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati «paesi associati».

(2) La Svizzera ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera3, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Portata della partecipazione

La Svizzera partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente Accordo.

1 2 3

FF 2014 5919 GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5; RS 0.142.392.68.

2014-1014

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Modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Acc.

Art. 2

Consiglio di amministrazione

La Svizzera è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

Art. 3

Contributo finanziario

1. La Svizzera contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato I.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 4

Protezione dei dati

1. La Svizzera applica le disposizioni nazionali relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4.

2. Ai fini del presente Accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 20005, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, la Svizzera rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Art. 5 Status giuridico L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto della Svizzera. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e ha facoltà di essere parte in giudizio.

Art. 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

4

5

Decisione della Commissione, del 26 lug. 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE, GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1.

GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

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Art. 7

Corte di giustizia dell'Unione europea

La Svizzera riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

Art. 8

Personale dell'Ufficio di sostegno

1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'UE, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e del regime e le misure di esecuzione adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini svizzeri assunti come membri del personale dall'Ufficio di sostegno.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'UE, i cittadini svizzeri che godono di pieni diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.

3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini svizzeri.

4. I cittadini svizzeri, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

Art. 9

Privilegi e immunità

1. La Svizzera applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato II del presente Accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.

2. La procedura per l'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è indicata nell'appendice dell'allegato II.

Art. 10

Lotta contro la frode

Le disposizioni con riguardo all'articolo 44 del regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall'UE in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell'Ufficio di sostegno sono stabilite nell'allegato III.

Art. 11

Comitato

1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Svizzera, sorveglia la corretta esecuzione del presente Accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del 5923

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regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Svizzera o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.

2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi, o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

Art. 12

Allegati

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Le parti contraenti approvano il presente Accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

Art. 14

Denuncia e validità

1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente Accordo cessa di applicarsi decorsi sei mesi dalla data di tale notifica.

3. Il presente Accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

4. Il presente Accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

6

RS 0.142.392.68; GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

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Allegato I

Formula applicabile al calcolo del contributo 1. L'importo del contributo finanziario della Svizzera alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcola nel modo seguente.

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario della Svizzera.

2. Il contributo finanziario è versato in euro.

3. La Svizzera è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4. Il contributo finanziario della Svizzera è adattato conformemente al presente allegato quando il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, è aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 20127, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.

5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o
dell'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dalla Svizzera è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Svizzera al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.

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GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

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Allegato II

Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea Le alte parti contraenti, considerando che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione, hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Capo I Beni, fondi, averi e operazioni dell'Unione europea Art. 1 I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Art. 2 Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Art. 3 L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

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Art. 4 L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

Capo II Comunicazioni e lasciapassare Art. 5 (ex art. 6) Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Art. 6 (ex art. 7) I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Capo III Membri del Parlamento europeo Art. 7 (ex art. 8) Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

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a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 8 (ex art. 9) I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9 (ex art. 10) Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano: a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Capo IV Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle instituzione dell'Unione europea Art. 10 (ex art. 11) I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

Capo V Funzionari e agenti dell'Unione europea Art. 11 (ex art. 12) Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione: 5928

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a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Art. 12 (ex art. 13) Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Art. 13 (ex art. 14) Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio 5929

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fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Art. 14 (ex art. 15) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Art. 15 (ex art. 16) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Capo VI Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso l'Unione europea Art. 16 (ex art. 17) Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.

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Capo VII Disposizioni generali Art. 17 (ex art. 18) I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Art. 18 (ex art. 19) Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Art. 19 (ex art. 20) Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.

Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.

Art. 20 (ex art. 21) Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Art. 21 (ex art. 22) Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

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Modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Acc.

Art. 22 (ex art. 23) Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

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Modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Acc.

Appendice dell'allegato II

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea 1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito: «protocollo») si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Ufficio di sostegno dalle imposte indirette (compresa l'IVA) I beni e i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Ufficio di sostegno per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, a norma dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Ufficio di sostegno Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 19698, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati loro dall'UE e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1.

8

GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2009, GU L 121, del 15.5.2009, pag. 1.

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Modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Acc.

I funzionari e gli altri agenti dell'Ufficio di sostegno, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'UE, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea e il suo personale per quanto concerne l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le altre disposizioni di diritto dell'UE che stabiliscono le condizioni di lavoro.

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Allegato III

Controllo finanziario dei partecipanti svizzeri alle attività dell'Ufficio di sostegno Art. 1

Comunicazione diretta

L'Ufficio di sostegno e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Ufficio di sostegno in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Ufficio di sostegno o destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Ufficio di sostegno o dell'UE o in qualità di subcontraenti. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente Accordo, ai contratti o agli accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Art. 2

Audit

1. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 20129, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200210, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri atti normativi menzionati nel presente Accordo, i contratti o gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese d'intesa con questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, ad opera di agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da questi debitamente autorizzate.

2. Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente Accordo.

3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

9 10

GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008, GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23.

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Modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Acc.

4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dagli accordi conclusi o dalle decisioni prese in materia.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento di detti audit.

Art. 3

Controlli sul posto

1. In base al presente Accordo la Commissione europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 199611, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione europea e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione europea, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione europea comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione europea è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di tali controlli e verifiche.

Art. 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.

2. Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente l'Ufficio di sostegno e la Commissione europea di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecu11

GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

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Modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Acc.

zione dei contratti o degli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.

Art. 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Art. 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201212, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 201213, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 199514, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Art. 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente Accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

12 13 14

GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

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Modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Acc.

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