14.053 Messaggio concernente la legge sul casellario giudiziale del 20 giugno 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il diritto del casellario giudiziale è sottoposto a una revisione totale. Il diritto vigente va adeguato alle mutate esigenze sociali in materia di sicurezza. Per migliorare le basi decisionali a disposizione delle autorità, il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA conterrà un maggior numero di dati penali e i relativi diritti di consultazione saranno moderatamente ampliati. Queste misure saranno tuttavia compensate da una migliore protezione dei dati; i miglioramenti saranno realizzati precisando la normativa legale e consolidando i diritti d'accesso dei privati e i controlli delle autorità. Una delle novità introdotte dal disegno è la possibilità di iscrivere in VOSTRA le imprese condannate.

Situazione iniziale Le disposizioni sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA sono attualmente previste in alcune norme del Codice penale e in un'ordinanza. Già da tempo si chiede che questo settore sia disciplinato da una legge in senso formale, poiché l'ordinanza contiene disposizioni di grande importanza sul trattamento dei dati personali degni di particolare protezione. Inoltre, occorre rilevare che attualmente il diritto del casellario giudiziale è concepito per le persone fisiche e non permette di iscrivere le sentenze pronunciate contro le imprese. Le disposizioni vigenti non permettono inoltre più di soddisfare le esigenze di sicurezza di numerose autorità. È inevitabile ampliare i diritti di consultazione delle autorità migliorando in generale la qualità dei dati e concedendo nuovi diritti di consultazione, ad esempio ai servizi cantonali di polizia. Queste misure più incisive richiedono tuttavia anche una maggiore differenziazione degli estratti del casellario giudiziale. Inoltre, si mira a rafforzare lo statuto giuridico delle persone e delle imprese con la concessione di ulteriori garanzie di diritto della protezione dei dati.

Contenuto del progetto Tra le principali novità introdotte dal disegno vi è il fatto che le regole sul casellario giudiziale delle persone fisiche e su quello delle imprese sono previste in una legge ad hoc. La cerchia delle autorità con diritto di consultazione è ampliata, segnatamente nei settori della polizia, delle imprese di sicurezza, della vigilanza sugli affiliati, delle adozioni internazionali, delle armi e per quanto concerne le giurisdizioni
di ricorso. Sono pure ampliati alcuni diritti di consultazione esistenti, segnatamente mediante la concessione della consultazione online, l'aggiunta di nuovi scopi di consultazione o la consultazione di nuove categorie di dati. Il disegno prolunga alcuni termini di conservazione delle sentenze e prevede regole speciali per l'iscrizione delle sentenze straniere. Propone anche di iscrivere in VOSTRA determinati decreti di abbandono riguardanti adulti e di salvare le copie elettroniche delle decisioni. Per meglio tenere conto del principio della proporzionalità, la creazione di quattro diversi tipi di estratti del casellario giudiziale vuole garantire che le autorità accedano soltanto ai dati di cui necessitano per adempiere i loro compiti. Nel contempo, una migliore protezione dei dati permette ai privati di chie-

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dere informazioni sulla consultazione dei loro dati da parte delle autorità. Inoltre, il disegno rende più severi i controlli delle autorità collegate.

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Indice Compendio

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Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Revisione totale del casellario giudiziale delle persone fisiche 1.1.2 Istituzione del casellario giudiziale delle imprese 1.2 Struttura e panoramica 1.3 Punti salienti del casellario giudiziale delle persone fisiche 1.3.1 Differenziazione degli estratti 1.3.2 Iscrizione di altre sentenze e decisioni 1.3.3 Nuovo criterio per l'iscrizione delle sentenze straniere 1.3.4 Salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze 1.3.5 Modifiche delle regole di conservazione 1.3.6 Misure per migliorare l'identificazione delle persone 1.3.7 Nuove autorità con diritto di consultazione 1.3.8 Novità concernenti le autorità che già dispongono di un diritto di consultazione 1.3.9 Innovazioni che migliorano la protezione dei dati 1.3.10 Comunicazione automatica dei dati e interfacce 1.4 Punti salienti del casellario giudiziale delle imprese 1.4.1 Contenuto 1.4.2 Iscrizione dei dati penali delle imprese 1.4.3 Comunicazione di dati penali delle imprese 1.4.4 Diritto d'accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati 1.5 Rinuncia a determinati interventi normativi 1.5.1 Iscrizione dei reati di diritto cantonale 1.5.2 Modifica del meccanismo d'iscrizione delle contravvenzioni 1.5.3 Iscrizione di dati relativi all'esecuzione 1.5.4 Diritti di consultazione delle autorità non giudiziarie estere con compiti analoghi a quelli delle autorità svizzere collegate 1.5.5 Creazione di un estratto per privati ampliato 1.6 Procedura di consultazione 1.7 Coordinamento tra compiti e finanze 1.8 Attuazione

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Commento ai singoli articoli 2.1 Osservazione introduttiva 2.2 Parte prima: Disposizioni generali (art. 1­16) 2.2.1 Titolo primo: Oggetto e definizioni 2.2.2 Titolo secondo: Compiti delle autorità che tengono il casellario giudiziale

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Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o comunicare dati o a fornire informazioni 2.2.4 Titolo quarto: Principi in materia di trattamento dei dati 2.2.5 Titolo quinto: Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, trasmissione di dati anonimizzati Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche (art. 17­74) 2.3.1 Titolo primo: Contenuto 2.3.2 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA 2.3.3 Titolo terzo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese (art. 75­113) 2.4.1 Osservazioni preliminari 2.4.2 Consultazione 2012: le critiche essenziali 2.4.3 Titolo primo: Contenuto 2.4.4 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA 2.4.5 Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI Parte quarta: Disposizioni finali (art. 114­119) Allegato: Modifica di altri atti normativi 2.2.3

2.3

2.4

2.5 2.6

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3

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 3.3 Altre ripercussioni

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4

Programma di legislatura

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Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Subordinazione al freno alle spese 5.5 Delega di competenze legislative 5.6 Coordinamento con altri progetti legislativi 5.7 Protezione dei dati

5083 5083 5083 5084 5085 5085 5085 5086

Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale, LCaGi) (Disegno)

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Revisione totale del casellario giudiziale delle persone fisiche

Attualmente l'iscrizione dei dati penali delle persone fisiche nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA è disciplinata da diversi atti normativi federali1.

La prassi del casellario giudiziale degli ultimi anni mostra che il diritto in materia deve essere sottoposto a revisione per i seguenti motivi:

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I fondamenti giuridici non soddisfano più le esigenze attuali in materia di protezione dei dati. Secondo l'articolo 3 lettera c numero 4 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), i dati concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali sono considerati dati personali degni di particolare protezione; di conseguenza i fondamenti per il loro trattamento (per esempio le regole sull'eliminazione) e altri punti essenziali (p. es. i diritti di consultazione) devono essere disciplinati in una legge in senso formale3. L'attuale rango normativo di ordinanza è pertanto inadeguato per la normativa in questione.

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Per sfruttare alcune possibilità di migliorare la qualità dei dati e di aumentare l'efficienza e l'economicità del trattamento dei dati è necessaria una revisione della legge. Tale è per esempio il caso del nuovo numero d'assicurato (NAVS13) che permette di creare nuove interfacce e nuove possibilità di trasmettere i dati, di salvare le copie elettroniche delle sentenze originali e di passare a una nuova concezione dell'iscrizione delle sentenze straniere.

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Il diritto del casellario giudiziale deve essere adeguato alle mutate esigenze sociali in materia di sicurezza. Il casellario giudiziale serve a svariati compiti4: per questo motivo diverse autorità chiedono ad esempio nuovi diritti di consultazione e termini più lunghi di conservazione dei dati. Questi bisogni vanno soddisfatti nella misura in cui sono giustificati, differenziando nel contempo i diritti di consultazione e sottoponendo le autorità collegate a controlli più severi.

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Le norme attuali possono essere migliorate anche sotto il profilo strutturale, correggendone le incongruenze e colmandone le lacune su molte questioni di dettaglio.

Cfr. art. 365­371 e 387 cpv. 3 del Codice penale (CP, RS 311.0), n. 3 delle Disposizioni finali della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002; art. 226 del Codice penale militare del 13 giu. 1927 (CPM, RS 321.0), n. 2 delle Disposizioni finali della modifica del Codice penale militare del 21 mar. 2003; infine l'ordinanza del 29 set. 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA, RS 331).

RS 235.1 Cfr. art. 17 cpv. 2 LPD.

Il vigente diritto del casellario giudiziale non prevede meno di 27 autorità con diritto di consultazione (cfr. art. 367 CP, nonché art. 21 e 22 Ordinanza VOSTRA).

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Negli ultimi anni il diritto del casellario giudiziale è stato oggetto di diverse revisioni parziali e alcune modifiche di legge sono già state poste in consultazione.

Tuttavia le modifiche puntuali non permettono di eliminare i difetti strutturali e occorre quindi una revisione totale di questo settore del diritto:

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Nella revisione della Parte generale del Codice penale, entrata in vigore il 1° gennaio 20075, il diritto del casellario giudiziale è stato soprattutto adeguato al nuovo regime delle sanzioni senza essere oggetto di una rielaborazione totale.

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Anche la revisione del 19 marzo 20106 della legge militare del 3 febbraio 19957 (LM) è intervenuta soltanto puntualmente nel diritto del casellario giudiziale modificando lievemente gli attuali diritti di consultazione e i termini di eliminazione, per tenere conto del fatto che in VOSTRA viene iscritto un numero maggiore di sentenze concernenti minori.

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Il 14 gennaio 2009 il nostro Collegio ha posto in consultazione (in seguito consultazione 20098) un avamprogetto di modifica del CP9 per disciplinarvi i diritti di consultazione online delle autorità cantonali preposte alla naturalizzazione, dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), diritti attualmente disciplinati in un'ordinanza a titolo di normativa transitoria10. Poiché la revisione totale del diritto del casellario giudiziale era già prevista all'epoca, si è approfittato della consultazione per sondare i partecipanti sulla necessità di altri interventi in materia. La consultazione ha confermato la necessità di una revisione, sebbene altre modifiche si siano rivelate ben più urgenti della già evocata nuova disciplina dei diritti di consultazione online.

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Il 13 dicembre 201311 il Parlamento ha approvato una modifica del CP, del CPM12 e della legge sul diritto penale minorile del 20 giugno 200313 (DPM) che amplia il vigente divieto di esercitare una professione introducendo nuovi divieti penali di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate. L'attuazione dei nuovi divieti deve avvenire con l'assistenza riabilitativa, il monitoraggio elettronico e l'iscrizione nel casellario giudiziale. Va tra l'altro creato un nuovo estratto specifico per privati per informare sui divieti di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate al fine di proteggere i minori o altre persone particolarmente vulnerabili. Queste modifiche del vigente diritto del casellario giudiziale devono essere riprese nel nuovo diritto avendo cura di eliminarne i difetti.

RU 2006 3459

Allegato n. 2 della legge federale del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).

RS 510.10 I relativi documenti sono disponibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2009 > DFGP.

RS 311.0 Cfr. art. 367 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 21 Ordinanza VOSTRA.

Testo sottoposto a referendum: FF 2013 8345.

RS 321.0 RS 311.1

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Le poche disposizioni della vigente normativa sul casellario giudiziale hanno un'ampia portata e sono difficili da migliorare e completare. Pertanto, è necessario elaborare una legge federale specifica sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e abrogare le corrispondenti disposizioni del CP e del CPM. In questa nuova struttura possono essere integrate anche le nuove disposizioni sul casellario giudiziale delle imprese.

1.1.2

Istituzione del casellario giudiziale delle imprese

Le sentenze in cui viene applicato l'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) sono estremamente rare. Le sentenze contro imprese sono più frequenti nell'ambito del diritto penale accessorio (p. es. nel diritto penale fiscale). Tuttavia si tratta prevalentemente di una pura responsabilità sussidiaria: ciò significa che l'impresa è condannata al posto di una persona fisica, senza avere essa stessa «agito» in modo penalmente reprensibile14. Contrariamente ad alcuni particolari modelli di responsabilità, come ve ne sono per esempio nel diritto fiscale, queste responsabilità sussidiarie non vanno iscritte in VOSTRA.

Le sentenze penali e i procedimenti penali contro le imprese non possono attualmente essere iscritti in VOSTRA perché le basi legali15 sono concepite per le persone fisiche. Applicare per analogia le norme vigenti alle persone giuridiche è vietato per motivi costituzionali. L'iscrizione delle imprese non sarebbe peraltro possibile nella pratica perché la banca dati VOSTRA non è in grado di trattare i dati delle imprese. L'iscrizione centrale delle imprese richiede pertanto una concezione completamente nuova sia delle condizioni quadro giuridiche sia della banca dati.

La creazione di un casellario giudiziale delle imprese è stata in linea di massima approvata dai partecipanti alla consultazione 2009 e dai partecipanti alla consultazione sul presente progetto (in seguito consultazione 2012; cfr. in proposito n. 1.6) che si sono espressi in proposito. Alcuni partecipanti hanno anche chiesto l'iscrizione dei procedimenti penali pendenti, tra l'altro perché le imprese devono chiedere un'autorizzazione per esercitare determinate attività. Altri partecipanti alla consultazione hanno attirato l'attenzione sulle lacune della normativa in materia d'iscrizione delle imprese nel casellario giudiziale, lacune che non sono dovute a difetti dell'avamprogetto bensì alle caratteristiche del diritto materiale16.

Anche la dottrina è favorevole all'iscrizione delle sentenze penali pronunciate contro le imprese17.

Il disegno prevede l'istituzione di un casellario giudiziale delle imprese così come raccomandato alla Svizzera dalla commissione GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio d'Europa.

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15 16 17

Il modello di numerose responsabilità sussidiarie nel diritto penale accessorio si trova nell'art. 7 della legge federale del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Cfr. in proposito anche il commento all'art. 77.

Cfr. art. 365­371 CP e Ordinanza VOSTRA.

Cfr. il commento agli art. 75 segg.

Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/ H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 102 CP N 439 (con ulteriori rinvii).

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Il casellario giudiziale delle imprese intende innanzitutto consentire la corretta commisurazione della pena in caso di recidiva. Ma vuole anche permettere alle imprese di provare che godono di «buona reputazione» presentando l'estratto del casellario giudiziale alle autorità e agli operatori dell'economia privata.

1.2

Struttura e panoramica

Il disegno unisce in un medesimo quadro giuridico le regole sul trattamento delle persone fisiche con quelle sul trattamento delle imprese. Il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA deve comunque consistere di due banche dati separate: il casellario giudiziale delle persone fisiche e il casellario giudiziale delle imprese18. I due sottosistemi hanno numerosi punti comuni che influenzano la sistematica della legge sul casellario giudiziale suddivisa di conseguenza in quattro parti:

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La prima parte contiene le disposizioni generali che valgono per entrambi i registri. Vi sono disciplinate la struttura delle autorità e le responsabilità per la tenuta del casellario (art. 4­6) nonché l'iscrizione dei dati (art. 7 e 8). Vi sono inoltre sanciti gli obblighi d'informazione (art. 9 e 10) e i principi in materia di trattamento (art. 11­14).

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La seconda e la terza parte contengono regole specifiche che valgono soltanto per l'iscrizione delle persone fisiche o soltanto per il casellario giudiziale delle imprese. Le relative regole sono però organizzate secondo lo stesso modello, poiché la struttura è ampiamente determinata dalle impostazioni del diritto della protezione dei dati: ­ genere dei dati da iscrivere (art. 17­29 e 75­85) e momento dell'iscrizione (art. 30 e 86) ­ durata di conservazione (art. 31­39 e 87­94) ­ tipi di estratti (art. 40­47 e 95­99) ­ modalità di consultazione delle autorità (art. 48­58 e 100­109) e dei privati (art. 59­64 e 110) ­ diritto d'accesso (art. 65 e 111) ­ comunicazione automatica dei dati (art. 66­72 e 112) ­ interfacce (art. 73, 74 e 113)

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La quarta parte contiene le disposizioni finali. Si tratta di disposizioni penali (art. 114), delle modifiche di altri atti normativi (art. 116 e allegato) e delle questioni di diritto transitorio (art. 117 e 118). Inoltre vi è una norma generale di esecuzione (art. 115) nonché una disposizione sul referendum e l'entrata in vigore (art. 119).

Cfr. art. 2.

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1.3

Punti salienti del casellario giudiziale delle persone fisiche

Per quanto riguarda il casellario giudiziale delle persone fisiche il disegno riprende in gran parte la struttura di base delle norme vigenti. Molte modifiche sono pertanto di mera natura redazionale e non sono oggetto di particolari commenti in seguito. Le principali novità materiali sono:

1.3.1

Differenziazione degli estratti

Per quanto concerne i dati delle sentenze contro gli adulti, il vigente diritto del casellario giudiziale prevede soltanto un tipo di estratto per le autorità; tutte le autorità collegate ricevono i medesimi dati sulle sentenze riguardanti gli adulti. La concezione attuale dell'estratto non è sufficientemente flessibile da permettere la creazione di nuovi diritti di consultazione, poiché sono possibili soltanto soluzioni del tipo «tutto o niente», il che è insoddisfacente nell'ottica della protezione dei dati.

Il disegno prevede quattro diversi tipi di estratto per autorità, differenziati per tenere conto delle loro diverse esigenze e meglio rispettare la protezione dei dati (e del principio della proporzionalità). Per i privati continuano a esservi un estratto per privati e un «estratto specifico per privati» per le attività con i minori e le persone particolarmente vulnerabili. Costituiscono delle novità l'«estratto 1 per autorità» e l'«estratto 4 per autorità» come mostra la seguente panoramica:

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L'estratto 1 per autorità contiene tutti i dati delle sentenze ­ che vi figurano per un periodo sostanzialmente più lungo di prima ­ tutti i dati dei procedimenti penali in corso e dei decreti d'abbandono (art. 42). La cerchia delle autorità con diritto di consultazione deve pertanto essere limitata alle autorità per le quali il casellario giudiziale è stato istituito ­ le autorità giudicanti del diritto penale comune e militare, le autorità penali amministrative, le autorità penali dei minorenni, i pubblici ministeri e i servizi di polizia che operano nell'ambito del Codice di procedura penale (CPP19), le autorità di esecuzione delle pene e delle misure e le autorità preposte all'assistenza giudiziaria internazionale (art. 50, 55 e 57), come pure le autorità del casellario giudiziale (art. 48 e 49). Di conseguenza tutte le autorità attive nell'ambito di un procedimento penale potranno consultare le medesime informazioni. Le autorità che prestano la loro opera prima che sorga un concreto sospetto di reato non possono consultare l'estratto 1 per autorità. Le autorità che compiono inchieste preliminari o operano nell'ambito della prevenzione dei reati (prevenzione di minacce), non possono utilizzare i dati dell'estratto 1 per autorità ma dispongono, come attualmente, dell'estratto 2 per autorità.

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Sono inoltre stati introdotti l'estratto 2 per autorità (art. 43) e l'estratto 3 per autorità (art. 44). A distinguere i due estratti è la presenza sull'estratto 2 per autorità dei dati sui procedimenti penali pendenti. In linea di massima questi tipi di estratti corrispondono agli estratti attuali ai sensi dell'articolo 366 CP e sono oggetto soltanto di modifiche puntuali: vi figurano un maggior numero di sentenze e sull'estratto 2 figurano anche i decreti RS 312.0

4938

d'abbandono; i relativi termini di conservazione sono leggermente modificati. Per gran parte delle autorità collegate non cambia molto: continuano a poter consultare l'estratto 2 per autorità (art. 51 e 56) o l'estratto 3 per autorità (art. 52).

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L'estratto 4 per autorità (art. 45) è una forma ampliata dell'estratto per privati: oltre alle indicazioni che figurano nell'estratto per privati, contiene anche i dati relativi ai procedimenti pendenti; vi hanno accesso soltanto i servizi competenti per l'esecuzione della legge sulle armi del 20 giugno 199720 (art. 53).

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L'estratto per privati (art. 46) corrisponde in linea di massima all'attuale estratto21 del casellario che viene rilasciato ai privati con leggere modifiche quanto ai termini di conservazione. Tramite l'estratto 4 per autorità, il disegno permette anche alle autorità di accedere direttamente ai dati delle sentenze che figurano nell'estratto per privati (art. 53).

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Il contenuto dell'estratto specifico per privati (art. 47) corrisponde a quello dell'estratto specifico per privati introdotto recentemente22. Comunque i diritti d'utilizzazione sono definiti con maggiore precisione (art. 62) e sono previste misure collaterali per evitare gli abusi di questo tipo di estratto (cfr.

art. 114).

I nuovi estratti differenziati implicano una verifica e una ridistribuzione degli attuali diritti di consultazione. Si continua a distinguere tra diritto di consultazione online e diritto di consultazione su domanda scritta (art. 48­58).

1.3.2

Iscrizione di altre sentenze e decisioni

Le sentenze per un crimine o un delitto che prescindono dalla punizione ­ eccettuate le sentenze pronunciate in base all'articolo 52 CP ­ saranno ora iscritte in VOSTRA (art. 19 cpv. 1 lett. c n. 1) senza però figurare sull'estratto per privati (art. 46 in combinato disposto con l'art. 45 cpv. 1). Verranno iscritti anche i decreti d'abbandono pronunciati contro un adulto in base agli articoli 53, 54 o 55a capoverso 3 CP o agli articoli 45, 46 o 46b capoverso 3 CPM (art. 23).

Le sentenze per contravvenzioni punite con una multa inferiore a 5000 franchi sono iscritte in VOSTRA se la legge prevede un qualsivoglia inasprimento della pena in caso di recidiva (art. 19 cpv. 1 lett. c n. 3 secondo tratt.). Il diritto vigente non prevede un obbligo d'iscrizione per tutti i tipi di inasprimento della pena23.

20 21 22

23

RS 514.54 Cfr. art. 371 CP.

Cfr. art. 371a nCP secondo la legge federale del 13 dic. 2013 sullinterdizione di esercitare unattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (FF 2013 8345) nonché n. 1.1.1, ultimo capoverso.

Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 Ordinanza VOSTRA.

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1.3.3

Nuovo criterio per l'iscrizione delle sentenze straniere

Il disegno sottopone l'iscrizione delle sentenze straniere a condizioni semplificate per evitare la laboriosa e incerta trasposizione delle fattispecie di reato straniere nel diritto svizzero. L'iscrizione dipenderà soltanto dall'irrogazione di una sanzione di entità minima (art. 20 cpv. 1 lett. d).

Le sentenze straniere già iscritte che non soddisfano queste condizioni vanno eliminate dal casellario giudiziale (art. 117 cpv. 1). In alcuni casi le sentenze straniere sono iscritte a posteriori (art. 117 cpv. 2 e 3).

Non essendo più necessaria la trasposizione nel diritto svizzero, le singole fattispecie di reato non sono più menzionate, basta l'indicazione della categoria del reato (art. 21 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 lett. b). Le fattispecie penali concrete figurano tuttavia sulla copia elettronica del modulo di comunicazione (art. 24 cpv. 2).

1.3.4

Salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze

Il disegno prevede il salvataggio di una copia elettronica del testo originale integrale dell'insieme delle sentenze, delle decisioni successive e dei decreti di abbandono pronunciati in Svizzera contro adulti (art. 24 cpv. 1). Queste copie elettroniche sono parte integrante dell'estratto 1 per autorità (art. 42 cpv. 1 lett. e) e possono essere consultate soltanto dalle autorità del casellario giudiziale (art. 48 e 49) e dalle autorità che hanno accesso all'estratto 1 per autorità (art. 50 e 55). Questa misura permette di trattare più rapidamente le domande relative alla protezione dei dati presentate da persone iscritte in VOSTRA (cfr. art. 65 cpv. 5). Le copie elettroniche delle decisioni già iscritte in VOSTRA possono essere salvate a posteriori (art. 117 cpv. 6).

Le copie elettroniche delle sentenze che prevedono confische d'importo superiore a 100 000 franchi sono peraltro comunicate automaticamente al servizio dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) competente in materia di ripartizione tra Confederazione e Cantoni dei valori patrimoniali confiscati (art. 69).

Per le sentenze straniere è salvata soltanto la copia del modulo di comunicazione ma non il testo integrale della decisione (art. 24 cpv. 2). Queste copie possono essere consultate da tutte le autorità con diritto di consultazione; il salvataggio a posteriori del modulo di comunicazione è obbligatorio (art. 117 cpv. 4 lett. a).

1.3.5

Modifiche delle regole di conservazione

VOSTRA continua a distinguere l'«eliminazione», ossia la distruzione dei dati di un'iscrizione (art. 39) e la «non visibilità», ossia il fatto che l'iscrizione non figura in un determinato estratto.

Il diritto vigente prevede termini di eliminazione soltanto per le sentenze di riferimento, i procedimenti penali pendenti e l'ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri24. Il disegno contiene regole a tale riguardo per tutti i dati del casellario (art. 32­38).

24

Cfr. art. 369 CP e art. 12 Ordinanza VOSTRA.

4940

Alla scadenza dei termini di conservazione dei dati che figurano sull'estratto 1 per autorità (art. 42 cpv. 3), le relative informazioni devono essere eliminate dal casellario giudiziale (art. 31­35). Il disegno prevede che le sentenze figurino più a lungo su questi estratti. Gli attuali termini di base per l'eliminazione delle iscrizioni dagli estratti per autorità sono di regola prolungati di cinque anni; per le sentenze del diritto penale minorile sono previsti termini più brevi (art. 32). Occorre inoltre rilevare che una sentenza di riferimento e le iscrizioni connesse sono eliminate soltanto quando i relativi termini sono scaduti per tutte le sentenze di riferimento iscritte riguardo a una determinata persona (cfr. frase introduttiva dell'art. 32 cpv. 1). Una sentenza di riferimento non è quindi eliminata da VOSTRA fintanto che rimane iscritta un'altra sentenza di riferimento il cui termine non è ancora scaduto conformemente all'articolo 32 capoverso 1. Queste ampie informazioni migliorano gli strumenti che permettono in particolare alle autorità della giustizia penale di commisurare la pena e fare previsioni con maggiore precisione.

I termini durante i quali le sentenze sono conservate sull'estratto 2 per autorità corrispondono in linea di massima agli attuali termini di eliminazione secondo l'articolo 369 CP. Le sentenze rimangono comunque iscritte nel casellario giudiziale anche dopo la scadenza di tale termine. Abbiamo stabilito un termine di conservazione per le sentenze di condanna che prescindono dalla pena e che, secondo il disegno, devono ora essere iscritte (art. 43 cpv. 3 lett. f). Il termine non prende a decorrere finché è in corso l'esecuzione di una misura stazionaria (art. 43 cpv. 4 lett. b).

Per quanto concerne i termini di conservazione sull'estratto per privati, il disegno innova rinunciando a dimezzare il termine relativo alle misure25. Si prevede di applicare la regola dei 2/3 a tutte le sentenze (art. 46 in combinato disposto con l'art. 45 cpv. 2 lett. a), sempre che non si applichino regole speciali, ad esempio per le pene con la condizionale. L'applicazione della regola dei 2/3 è giustificata perché, nel diritto vigente del casellario giudiziale, chi è condannato a una pena e a una misura sottostà alla regola della metà ed è privilegiato rispetto a chi, condannato
soltanto a una pena, sottostà alla regola dei 2/3.

Rimane in vigore il divieto d'archiviazione26 (art. 39 cpv. 1). È invece soppresso il divieto di utilizzare i dati eliminati27, in vigore dal 2007 e non giustificato sotto il profilo materiale. Facciamo in particolare notare che questo divieto non può essere applicato in modo conseguente e uniforme a causa delle eccezioni previste dalla giurisprudenza28.

1.3.6

Misure per migliorare l'identificazione delle persone

Al fine di migliorare l'identificazione delle persone sono previste numerose misure: ­

25 26 27 28 29

Registrazione del numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194629 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS; art. 18 cpv. 1 lett. a): questo numero ­ il cosiddetto Art. 371 cpv. 4 CP.

Art. 369 cpv. 8 CP.

Art. 369 cpv. 7 CP.

Cfr. commento all'art. 39.

RS 831.10

4941

NAVS13 ­ serve esclusivamente per il funzionamento interno del casellario e non figura nell'estratto (art. 14 cpv. 2 e 4). Esso permette di allineare i dati di VOSTRA con i dati di altri sistemi, in particolare di comunicare automaticamente i dati di una determinata persona30. Possono in particolare essere trattati con maggiore efficienza i cambiamenti di cognome e le notifiche dei decessi31. L'introduzione del NAVS13 è già prevista da una modifica del CP nell'ambito della legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi32. Questo progetto legislativo non è ancora stato dibattuto in Parlamento, ragione per cui in seguito facciamo riferimento allo stato attuale della legislazione.

­

Le autorità d'iscrizione dovranno accertare completamente le generalità o incaricare il servizio del casellario giudiziale di effettuare tale accertamento (art. 11 cpv. 3).

­

Le autorità degli stranieri e l'Ufficio centrale di compensazione dovranno fornire alle autorità competenti per le iscrizioni le informazioni necessarie all'accertamento dei dati identificativi (art. 9).

Durante la consultazione 201233 l'introduzione del NAVS13 è stata oggetto di alcune critiche isolate, sostanzialmente per i seguenti motivi:

30 31 32 33 34

35

­

Il numero d'assicurato sarebbe utilizzato per una finalità che gli è estranea.

A questa obiezione abbiamo replicato che il legislatore, nell'articolo 50e LAVS, ha esplicitamente permesso l'utilizzazione del NAVS13 al di fuori del settore delle assicurazioni sociali. Anche nell'ambito del registro fondiario, ad esempio, si prevede di utilizzare il numero d'assicurato.

­

In passato a molte persone sarebbero stati attribuiti più NAVS13. Gli attuali meccanismi di controllo hanno reso più rari questi casi e permettono di individuarli e correggerli più rapidamente34. Nel settore del casellario giudiziale l'errata attribuzione di un NAVS13 può avere conseguenze gravi. Anche VOSTRA ha predisposto diverse misure per ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il numero di errori: è prevista la possibilità di verificare l'identità in caso di dubbio sul risultato di una ricerca (art. 11 cpv. 3 e 6), la centralizzazione delle richieste di attribuzione di nuovi numeri d'assicurato (art. 4 cpv. 2 lett. l), la sincronizzazione periodica della banca dati «Unique Person Identification Database» (UPI)35 e di VOSTRA (art. 11 cpv. 5). I compiti che si vogliono affidare al casellario giudiziale possono difficilmente essere svolti senza il NAVS13.

Cfr. p. es. la comunicazione allo Stato maggiore di condotta dell'esercito secondo l'art. 67 cpv. 3.

Sulle interfacce con il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e con il registro dello stato civile cfr. art. 73 e 74.

Cfr. messaggio del 13 dic. 2013 in FF 2014 277 segg.

Cfr. n. 1.6.

L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) comunica continuamente ai suoi utenti i numeri di assicurato annullati o disattivati per permettere l'aggiornamento delle loro banche dati.

Si tratta di una funzionalità del registro centrale degli assicurati dell'AVS per l'identificazione delle persone nell'ambito dell'attribuzione e dell'amministrazione del NAVS13.

4942

­

La sempre più ampia utilizzazione del numero d'assicurato semplifica molto i collegamenti di dati, facendo aumentare di conseguenza il potenziale di abuso. Vi sono state alcune proposte di utilizzare un identificatore settoriale come nel settore della cartella informatizzata del paziente36. Nel settore del casellario giudiziale la funzione del NAVS13 è diversa da quella che ha nel settore della cartella informatizzata del paziente e non vi è lo stesso potenziale di abuso. Infatti, esso è impiegato soltanto per le funzioni interne del sistema, vale a dire per migliorare l'identificazione delle persone all'interno del sistema e non figura negli estratti. Un identificatore settoriale non è necessario in VOSTRA, tanto più che la sua implementazione e utilizzazione sarebbero molto onerose e comporterebbero costi elevati.

­

È infine stato criticato il fatto che non tutte le persone registrate nel casellario giudiziale dispongono di un numero d'assicurato, ragione per cui in VOSTRA potrebbe essere necessario utilizzare ad esempio anche i numeri del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (numeri SIMIC).

L'impiego dei numeri SIMIC in VOSTRA (per lo scambio di dati con SIMIC secondo l'art. 73) comporterebbe un onere enorme. Come per l'UPI, la prima attribuzione sarebbe complessa; ma poi mancherebbero gli strumenti necessari per aggiornare questi numeri e i relativi attributi; mentre questi strumenti sono invece disponibili per l'UPI. Si prevede comunque di attribuire alle persone registrate in VOSTRA un NAVS13 (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. l).

Purtroppo non ne risulta un'attribuzione automatica del NAVS13 alle persone registrate in SIMIC poiché nell'ambito delle periodiche sincronizzazioni tra SIMIC e UPI è verificata soltanto la conformità dei NAVS13 già registrati in SIMIC con i dati di UPI. Il passaggio dall'UPI presenta tuttavia un vantaggio: una modifica dei dati identificativi (p. es. un cambiamento di nome) dovrebbe essere notata più facilmente poiché, quando un'autorità chiede all'UPI di attribuire un NAVS13 a una persona, l'UPI compie un accertamento completo dell'identità della persona centralizzando tutte le informazioni disponibili su di essa.

Nell'ottica della protezione dei dati ogni collegamento tra collezioni di dati pone dei problemi. Non si può negare che le nuove possibilità di scambiare dati possono destare il desiderio di accedervi. Per lo scambio di dati di VOSTRA questi svantaggi sono però chiaramente inferiori ai vantaggi che derivano dall'introduzione del numero d'assicurato:

36

­

L'utilizzazione del NAVS13 offre le migliori garanzie di una corretta identificazione delle persone ed è una condizione necessaria per rendere affidabile la ricerca dei dati delle persone in VOSTRA. Il sistema attuale è insufficiente sotto questo profilo e raggiunge i suoi limiti, ad esempio, in caso di cambiamento di cognome o di grafie diverse.

­

Occorre tenere presente anche il fatto che per stabilire un nuovo collegamento tra i dati di VOSTRA e un'altra banca dati è necessaria una nuova base legale.

Le cartelle informatizzate dei pazienti devono essere gestite in modo anonimo e quindi si utilizza un identificatore settoriale. Poiché, tuttavia, i relativi dati (a determinate condizioni) devono poter essere collegati con una persona, era indispensabile creare un nuovo identificatore settoriale connesso con il numero d'assicurato.

4943

­

Inoltre, un abuso da parte di terzi non autorizzati può avvenire soltanto tramite un attacco di pirati informatici; i dati del casellario giudiziale sono comunque molto ben protetti da questo genere di attacchi.

I benefici prevalgono chiaramente sui rischi. Riteniamo pertanto l'utilizzazione del NAVS13 ragionevole e necessaria.

1.3.7

Nuove autorità con diritto di consultazione

Il diritto del casellario giudiziale, originariamente uno strumento che serviva alle autorità giudiziarie per l'esecuzione dei procedimenti penali, è stato via via adibito a nuovi scopi37. Anche nell'ambito delle consultazioni 2009 e 2012 sono state presentate nuove richieste di consultazione. Le seguenti richieste sono fondate: ­

i servizi cantonali di polizia sono trattati come le autorità federali di polizia e possono consultare online l'estratto 1 per autorità per perseguire i reati nell'ambito del CPP (art. 50 cpv. 1 lett. f). Per le inchieste preliminari e la prevenzione di reati possono consultare online l'estratto 2 per autorità (art. 51 lett. d);

­

i servizi cantonali di protezione dello Stato (autorità secondo l'art. 6 della legge federale del 21 marzo 199738 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI) che collaborano con il SIC devono pure poter consultare online l'estratto 2 per autorità (art. 51 lett. c);

­

i comandi di polizia cantonale competenti per i controlli di sicurezza degli agenti di polizia e degli aspiranti agenti di polizia possono consultare online l'estratto 2 per autorità (art. 51 lett. j);

­

i servizi cantonali competenti per autorizzare le imprese di sicurezza e le autorità federali competenti per l'esecuzione della legge federale del 27 settembre 201339 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) possono consultare online l'estratto 2 per autorità (art. 51 lett. k e l);

­

le autorità cantonali competenti per esercitare la vigilanza in materia di affiliati possono consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità (art. 56 lett. b e c);

­

l'Autorità centrale in materia di adozioni internazionali40 dell'UFG può consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità (art. 56 lett. e);

­

le autorità competenti per l'esecuzione della legge sulle armi possono consultare online l'estratto 4 per autorità (art. 53);

­

l'autorità di ricorso beneficia del medesimo diritto di consultare VOSTRA dell'autorità sulla cui decisione è chiamata a pronunciarsi (art. 58).

L'attuale dispositivo di sicurezza è rafforzato poiché l'ampliamento dei diritti di consultazione, in particolare di quelli online, aumenta i rischi di un impiego abusivo dei collegamenti.

37 38 39 40

Cfr. l'enumerazione nell'art. 365 cpv. 2 CP e negli art. 21­22 Ordinanza VOSTRA.

RS 120 Non ancora in vigore: FF 2013 6305.

Cfr. art. 316 cpv. 2 del Codice civile (CC, RS 210).

4944

1.3.8

Novità concernenti le autorità che già dispongono di un diritto di consultazione

Per tenere conto delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, tutti i diritti di consultazione sono ora disciplinati in una legge in senso formale, mentre diverse disposizioni che indicano lo scopo sono state precisate41. Sono inoltre stati limitati anche i diritti di consultazione delle autorità che operano nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti42.

All'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori è concesso di consultare online l'estratto 3 per autorità concernente le persone fisiche (art. 52 lett. d ed e) e l'estratto 3 per autorità concernente le imprese (art. 104 lett. a e b).

Negli ambiti della legge federale del 16 dicembre 200543 sugli stranieri (LStr) e della legge federale del 26 giugno 199844 sull'asilo (LAsi) i diritti di consultazione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) sono stati estesi (art. 41 lett. f). Le autorità cantonali in materia di migrazione hanno pure diritto di consultare VOSTRA per prendere tutte le decisioni secondo la LStr che richiedono dati penali (art. 41 lett. h). Sono pure stati estesi i diritti di consultazione di fedpol nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia (art. 51 lett. a n. 5, 6 e 12).

Diverse autorità al di fuori del settore giudiziario potranno consultare anche i dati sui procedimenti penali pendenti: fra queste, il Servizio di sicurezza della Confederazione (art. 51 lett. a n. 8), le autorità cantonali in materia di migrazione (art. 51 lett. h), le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti (art. 56 lett. a), le autorità che operano nell'ambito del ricovero a scopo d'assistenza e della vigilanza sugli affiliati (art. 56 lett. b e c) e le autorità incaricate di compiere i controlli di sicurezza delle persone (art. 51 lett. e e 56 lett. f).

1.3.9

Innovazioni che migliorano la protezione dei dati

L'estensione dei diritti di consultazione aumenta i rischi di abuso dei dati per scopi non previsti dalla legge. Diverse misure mirano a contrastare questi rischi:

41

42 43 44

­

L'introduzione di una nuova forma di verbalizzazione, che permette anche di stabilire se i dati di VOSTRA relativi a una determinata persona sono stati consultati nei due anni precedenti (art. 27).

­

Parziale divulgazione della verbalizzazione secondo l'articolo 27 a coloro che sono oggetto della consultazione: nell'ambito del diritto d'accesso secondo la protezione dei dati (art. 65) una persona è informata non soltanto sui dati penali che la riguardano ma in linea di massima può anche vedere quali autorità hanno consultato i suoi dati negli ultimi due anni (art. 36) e a Cfr. p. es. gli scopi di consultazione delle autorità della giustizia penale (art. 50 cpv. 1 lett. a), delle autorità amministrative con funzioni penali (art. 50 cpv. 1 lett. b), delle autorità di esecuzione delle pene e delle misure (art. 50 cpv. 1 lett. d), di fedpol per quanto attiene ai procedimenti penali (art. 50 cpv. 1 lett. e) e delle autorità della giustizia militare (art. 55).

Cfr. art. 56.

RS 142.20 RS 142.31

4945

quale scopo. Per quanto necessario alla tutela di interessi pubblici preponderanti, le autorità possono però effettuare consultazioni che rimangono celate agli interessati, come già prevedono le pertinenti leggi, per esempio il CPP per le autorità di perseguimento penale (cfr. art. 65 cpv. 2).

­

Il servizio che gestisce VOSTRA presso l'UFG (denominato «servizio del casellario giudiziale» nel D-LCaGi) ha l'obbligo di controllare che le autorità con diritto di consultazione trattino i dati di VOSTRA secondo le prescrizioni (art. 4 cpv. 2 lett. g) e se necessario può prendere provvedimenti (art. 4 cpv. 2 lett. i). Queste competenze non devono però pregiudicare le competenze in materia di protezione dei dati conferite agli incaricati della protezione dei dati di Confederazione e Cantoni; a tal fine il servizio del casellario giudiziale può esso stesso consultare i verbali (art. 4 cpv. 2 lett. g).

Le autorità controllate sono inoltre tenute a fornire al servizio del casellario giudiziale le informazioni necessarie per compiere i controlli (art. 10). Inversamente la competenza del servizio del casellario giudiziale di emanare direttive sulla tenuta e l'utilizzazione di VOSTRA (art. 4 cpv. 2 lett. f) viene disciplinata a livello di legge.

­

Per garantire un trattamento dei dati più trasparente e affidabile diversi scopi sono formulati con maggiore precisione.

La concessione di un diritto legale di consultazione online non significa che tale diritto sia operativo. La concessione di diritti individuali di consultazione sottostà al principio della proporzionalità ­ la necessità del collegamento va pertanto esaminata concretamente nel singolo caso per ridurre allo stretto necessario il numero dei collegamenti.

1.3.10

Comunicazione automatica dei dati e interfacce

Il salvataggio elettronico dei dati permette di elaborarli con maggiore efficienza.

Il disegno prevede che i divieti di condurre45 siano comunicati automaticamente all'autorità della circolazione stradale del Cantone di domicilio o del Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza, per iscrizione nel Registro delle autorizzazioni di condurre (art. 68).

Il servizio del casellario giudiziale (art. 4) comunica automaticamente una copia elettronica delle sentenze da iscrivere che prevedono una confisca superiore a 100 000 franchi al servizio46 competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (art. 69).

Tutte le sentenze di riferimento, i decreti d'abbandono e i procedimenti penali pendenti iscritti d'ora innanzi e riguardanti stranieri saranno comunicati alle competenti autorità in materia di stranieri (art. 70).

Le interfacce con SIMIC e il registro dello stato civile mirano a migliorare il trattamento delle mutazioni dei dati identificativi e dei decessi (art. 73 e 74).

45 46

Cfr. art. 67b CP e art. 50abis CPM.

Cfr. legge federale del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC, RS 312.4).

4946

1.4

Punti salienti del casellario giudiziale delle imprese

1.4.1

Contenuto

Nel casellario giudiziale delle imprese sono iscritte tutte le sentenze definitive basate sul CP e pronunciate in Svizzera contro un'impresa47. Le condanne pronunciate nell'ambito del diritto penale accessorio e fondate su una semplice responsabilità penale sussidiaria (cfr. p. es. art. 7 DPA o art. 100 della legge del 12 giugno 200948 concernente l'imposta sul valore aggiunto) non vengono iscritte. Le altre condanne sono iscritte in particolare se viene inflitta una multa superiore a 50 000 franchi o se è comminato un inasprimento di pena per recidiva. In linea di massima sono iscritti anche i procedimenti penali pendenti e i decreti di abbandono passati in giudicato e fondati sull'articolo 54 CP.

In questo ambito è chiamato a rispondere esclusivamente il titolare dell'impresa49, che è anche il solo a essere oggetto di un'iscrizione. Le persone fisiche (p. es. gli organi) che si rendono punibili50 oltre alla «loro» impresa vanno iscritte nel casellario giudiziale delle persone fisiche.

Poiché i dati delle imprese (p. es. ditta e indirizzo) possono cambiare rapidamente, occorre un elemento immutabile che permetta di identificare chiaramente le imprese.

Pertanto l'iscrizione delle imprese nel casellario giudiziale si basa sul numero d'identificazione dell'impresa (IDI)51 (art. 76).

La tracciabilità delle imprese presenta alcuni problemi anche utilizzando l'IDI e rimane anche qualche difficoltà di ordine pratico, in particolare se un'impresa è liquidata o in ristrutturazione: in questi casi occorre dare risposta a un quesito giuridico determinando chi debba essere oggetto del procedimento penale. Si pone pure la questione pratica di chi debba informare le autorità giudiziarie e le autorità del casellario giudiziale che un'impresa non esiste più, o per lo meno che ha cessato di esistere nella forma societaria originaria. Né il registro IDI né il registro del commercio danno informazioni affidabili sul fatto che un'impresa sussiste sotto il profilo giuridico. Inoltre, la liquidazione permette alle imprese di liberarsi di un eventuale passato penale. Questa possibilità è già contemplata nell'impostazione del diritto penale delle imprese.

L'analogia con le persone fisiche non è possibile per quanto concerne la liquidazione di un'impresa perché il casellario giudiziale può venire a conoscenza soltanto sostenendo oneri sproporzionati. Per questi motivi, il presente disegno rinuncia a eliminare da VOSTRA le iscrizioni delle imprese liquidate (art. 87 cpv. 2).

47 48 49

50 51

Cfr. art. 102 CP o art. 59a CPM.

LIVA, RS 641.20 P. es. società anonima, SA. Sulla problematica delle ditte individuali e delle società semplici cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/ H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 102 CP n. 409 segg.

Cfr. p. es. art. 102 cpv. 2 CP o art. 181 cpv. 3 della legge federale del 14 dic. 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).

Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a e art. 4 cpv. 2 della legge federale del 18 giu. 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI, RS 431.03).

4947

1.4.2

Iscrizione dei dati penali delle imprese

L'iscrizione dei dati penali delle imprese avviene come per i dati penali delle persone fisiche.

Il servizio del casellario giudiziale e le autorità che iscrivono direttamente i dati in VOSTRA devono poter accedere al registro IDI con ampi diritti di consultazione52.

Il servizio del casellario giudiziale può essere considerato un servizio IDI53 e ottenere di conseguenza i necessari diritti di consultazione. L'interfaccia che dà accesso al sistema esiste già54. Le altre autorità collegate a VOSTRA che devono iscrivere dati relativi alle imprese (art. 5­7) non possono essere considerate servizi IDI e in linea di massima non godono di ampi diritti di consultare il registro IDI. Per adempiere i loro compiti legali con efficienza, esse possono servirsi dell'interfaccia e consultare il registro IDI contestualmente ai loro obblighi VOSTRA (art. 113 lett. c).

Le autorità non collegate a VOSTRA che devono comunicare i dati penali delle imprese (art. 8) per iscrizione possono consultare soltanto le informazioni della parte accessibile del registro IDI. Se la consultazione non produce alcun risultato55, l'autorità non collegata può comunicare i dati da iscrivere a un'autorità collegata senza indicare il numero IDI dell'impresa.

1.4.3

Comunicazione di dati penali delle imprese

Come per le persone fisiche, possono consultare i dati delle imprese le autorità con diritto di consultazione (art. 100­109) e le imprese interessate (art. 110 e 111). I diritti e le modalità della consultazione sono strutturati in modo analogo a quelli delle persone fisiche.

Così come l'iscrizione, anche la consultazione dei dati penali delle imprese da parte delle autorità collegate a VOSTRA è possibile soltanto in base al numero IDI. Le autorità non collegate a VOSTRA devono presentare domanda scritta.

L'impresa può ordinare il proprio estratto per privati (art. 110). Sotto il profilo della verifica del potere di rappresentanza, le modalità da rispettare per ottenere l'estratto sono diverse da quelle applicabili alle persone fisiche.

1.4.4

Diritto d'accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati

Ogni impresa ha un pieno diritto d'accesso ai suoi dati salvati in VOSTRA. Questo diritto è esercitato da una persona legittimata secondo il diritto civile a rappresentare l'impresa (art. 111).

52 53 54 55

Cfr. art. 19 dell'ordinanza del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI, RS 431.031).

Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI.

Cfr. art. 21 cpv. 2 OIDI.

Cfr. p. es. art. 11 cpv. 3 LIDI.

4948

1.5

Rinuncia a determinati interventi normativi

1.5.1

Iscrizione dei reati di diritto cantonale

È stato chiesto a più riprese di inserire in VOSTRA i reati di diritto cantonale. Questi reati possono certamente svolgere un ruolo per la commisurazione della pena, ma i Cantoni non li iscrivono perché il costo di una tale banca dati appare sproporzionato. L'onere per l'iscrizione di questi dati sarebbe eccessivo anche per il servizio del casellario giudiziale. Preoccupa inoltre la prospettiva di dover tenere il casellario in tre lingue, perché praticamente non vi sono traduzioni ufficiali nelle altre lingue nazionali dei reati di diritto cantonale.

1.5.2

Modifica del meccanismo d'iscrizione delle contravvenzioni

L'attuale normativa secondo cui le condanne per contravvenzioni devono essere iscritte soltanto se la multa supera un determinato importo penalizza in una certa misura gli autori di condizione economica agiata. Infatti secondo l'articolo 106 capoverso 3 CP la multa va commisurata alla situazione economica. Nel nostro parere sulla mozione Heer (09.3398 ­ Adeguare le condizioni per l'iscrizione nel casellario giudiziale), rifiutata dal Consiglio degli Stati, abbiamo promesso di esaminare alcune soluzioni alternative nell'ambito del presente progetto. L'esame ha però rivelato che l'attuale meccanismo di iscrizione va mantenuto poiché nessuna delle seguenti alternative dà risultati migliori:

56

­

Iscrizione in VOSTRA di tutte le sentenze per contravvenzioni: le contravvenzioni continuerebbero a non figurare nell'estratto per privati. Iscrivere tutte le contravvenzioni permetterebbe di tenere statistiche complete in materia. Sarebbe tuttavia ragionevole stabilire una soglia minima per evitare l'iscrizione di casi insignificanti. Per le multe minime la differenza tra autori di condizione agiata e modesta non ha importanza poiché nella prassi non si tiene praticamente conto della situazione personale dell'autore. Invece, l'iscrizione comporterebbe grandi oneri per le autorità interessate e non sussiste un interesse a iscrivere tutte le contravvenzioni.

­

Rinuncia all'iscrizione delle contravvenzioni: per fissare l'entità della pena per un nuovo reato, i giudici tengono talvolta conto anche delle contravvenzioni commesse; rinunciare a iscriverle non appare pertanto giustificato nell'ottica della commisurazione della pena. Inoltre, tale rinuncia non consentirebbe più di dare il giusto peso ai legittimi interessi di sicurezza connessi alla repressione di un certo numero di reati. Il problema risiede anche nel fatto che le varie contravvenzioni presentano gradi di illiceità molto differenti tra loro. Soprattutto il diritto penale accessorio considera sovente contravvenzioni determinati reati che materialmente sono più apparentati ai delitti, e ciò al fine di mantenere la competenza delle autorità amministrative56.

­

introduzione di un elenco di reati: questa soluzione presenta il rischio che, all'atto pratico, l'elenco stilato si riveli piuttosto arbitrario a causa della difficoltà di trovare criteri oggettivi per distinguere tra contravvenzioni «gravi»

Cfr. p. es. art. 54 della legge del 6 ott. 1995 sui cartelli, LCart, RS 251.

4949

e «lievi» (si pensi alle grandi differenze tra i limiti superiori delle multe nel diritto penale accessorio); ­

combinazione di varie soluzioni, compresa la pena detentiva sostitutiva: nei casi in cui il giudice pronuncia una pena detentiva sostitutiva, la contravvenzione verrebbe iscritta in VOSTRA a partire da un numero di giorni da definire. Negli altri casi sarebbe necessario fondarsi sull'importo massimo della multa o stilare un elenco di contravvenzioni. Questa soluzione provocherebbe una disparità di trattamento.

1.5.3

Iscrizione di dati relativi all'esecuzione

Attualmente nel casellario giudiziale vengono iscritti pochi dati in merito all'esecuzione delle pene (p. es. la carcerazione preventiva, la modifica e la revoca di misure57). Durante la consultazione 2009, numerosi Cantoni hanno chiesto l'iscrizione di ulteriori dati concernenti l'esecuzione, come ad esempio le indicazioni sul luogo e il momento dell'esecuzione o sull'entità della pena residua. Le autorità d'esecuzione evitano così di dover compiere laboriosi accertamenti presso servizi diversi.

L'iscrizione di queste informazioni supplementari comporta tuttavia un onere sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne derivano e sarebbe giustificata soltanto se presentasse vantaggi aggiuntivi, il che non è il caso. Il disegno di legge non prevede pertanto deroghe importanti al diritto vigente e lascia un certo margine di manovra a livello di ordinanza.

1.5.4

Diritti di consultazione delle autorità non giudiziarie estere con compiti analoghi a quelli delle autorità svizzere collegate

Lo scambio internazionale di dati penali è disciplinato da normative di diritto internazionale sull'esecuzione dei procedimenti penali e sulla comunicazione dei dati penali allo Stato d'origine.

Attualmente manca un fondamento legale per comunicare dati ad autorità straniere che non sono autorità giudiziarie né servizi di polizia58. Tuttavia, questo tipo di trasferimento di dati appare giustificato nei casi in cui l'autorità estera svolge i medesimi compiti di un'autorità svizzera collegata. Così, un'autorità straniera di protezione dei minori chiamata a decidere sulla nomina di un tutore o di un curatore non riceve le medesime informazioni di cui disporrebbe la corrispondente autorità svizzera. Problemi analoghi si pongono anche nel settore della polizia degli stranieri.

In questi casi, alle autorità estere rimane soltanto la possibilità di consultare l'estratto per privati i cui scarni dati non permettono però loro di svolgere i compiti che sono chiamate ad adempiere. L'applicazione di una disposizione ancora da adottare porrebbe grandi difficoltà perché dovrebbe basarsi sulla reciprocità e sull'equivalenza degli standard esteri di protezione dei dati: soltanto verificare se 57 58

Cfr. art. 6 Ordinanza VOSTRA.

Sono fatte salve le comunicazioni allo Stato d'origine ai sensi dell'art. 368 CP in combinato disposto con l'art. 23 Ordinanza VOSTRA.

4950

l'autorità estera utilizza i dati come l'autorità svizzera richiederebbe grossi effettivi e sarebbe difficile senza una perizia di diritto comparato, ragione per cui non diamo seguito a questa richiesta.

1.5.5

Creazione di un estratto per privati ampliato

Durante la consultazione 2009, i Cantoni di San Gallo e dei Grigioni, come pure la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) hanno chiesto la creazione di un estratto per privati ampliato che fornisca al futuro datore di lavoro informazioni supplementari sulla persona che si candida per particolari posti di lavoro. Questo genere di estratto sarebbe rilasciato soltanto se la persona che ne fa richiesta rende plausibile di avere un interesse degno di protezione e a condizione che non prevalga manifestamente l'interesse della persona i cui dati figurano nell'estratto.

È evidente che questi criteri non permetterebbero, a fronte della mole di lavoro quotidiana, di decidere se fornire informazioni supplementari in un singolo caso. È altresì stato chiesto di limitare il numero delle domande e di prevenire gli abusi definendo precisamente nella legge gli scopi per i quali è possibile rilasciare lo speciale estratto contenente informazioni supplementari. Il nuovo diritto tiene conto dei casi d'applicazione concretamente citati durante la consultazione e riguardanti la custodia di bambini e gli impieghi nelle società di sicurezza. Il nuovo estratto specifico per privati prevede una soluzione per la custodia di bambini59. Per quanto concerne gli impieghi nelle società di sicurezza, sono previsti nuovi diritti di consultazione (cfr. 51 lett. k e l). All'atto pratico, non è possibile rilasciare estratti specifici per privati per scopi indefiniti; pertanto vi rinunciamo.

1.6

Procedura di consultazione

Il 31 ottobre 2012 abbiamo avviato la consultazione sull'avamprogetto di revisione totale del diritto del casellario giudiziale, che si è conclusa il 14 febbraio 201360. Per un'esposizione dettagliata dei pareri rinviamo al rapporto sui risultati della consultazione61. Di seguito un quadro sintetico illustra i risultati: Su 60 partecipanti la grande maggioranza (48 partecipanti tra i quali tutti i Cantoni e tutti i partiti) si è espressa in linea di massima a favore del progetto.

Molti partecipanti hanno esplicitamente approvato l'adozione di una normativa di livello legislativo e l'esecuzione di una revisione complessiva. Anche la maggiore importanza conferita alle questioni della protezione dei dati è stata spesso oggetto di valutazioni positive; in questo ambito non sono tuttavia mancate alcune proposte di miglioramento. La maggioranza dei partecipanti ha approvato in linea di massima la nuova concezione degli estratti con profili di consultazione differenziati. In generale

59 60 61

Cfr. sopra n. 1.1.1 e art. 47 e 62­64.

In seguito, consultazione 2012.

Il documento può essere consultato alla pagina: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2012 > Dipartimento federale di giustizia e polizia.

4951

è pure stata accettata l'estensione dei diritti di consultazione che aumenta l'efficienza nell'adempimento dei compiti ed è orientata alle necessità delle autorità.

Anche i fautori del progetto ne criticano determinati punti, per esempio sotto il profilo dell'onere cagionato e dei costi. Alcuni partecipanti chiedono che la legge medesima disciplini i principi della suddivisione dei costi e che i costi siano attentamente stabiliti ed esposti. Altri fanno notare che occorrerà impiegare personale supplementare e osservano che sarà necessaria una gestione snella del progetto IT e un'attenta pianificazione della sua entrata in vigore.

Per quanto concerne il casellario giudiziale delle imprese, diversi partecipanti hanno segnalato i problemi che potrebbero sorgere nell'ambito della liquidazione di un'impresa iscritta. Diversamente dall'avamprogetto, il presente disegno non considera gli effetti della liquidazione di un'impresa sul casellario giudiziale; ciò non sarebbe infatti fattibile né utile.

Diversi partecipanti hanno chiesto che siano iscritte non soltanto le sentenze di colpevolezza che prescindono da una punizione secondo gli articoli 53 e 54 CP, ma anche quelle secondo l'articolo 52 CP. Dovrebbero essere iscritti in VOSTRA anche i decreti d'abbandono secondo gli articoli 52 e seguenti o eventualmente secondo gli articoli 53 e seguenti CP. Alcuni partecipanti si sono limitati a chiedere l'iscrizione dei decreti d'abbandono relativi alla violenza domestica. Abbiamo tenuto conto in parte di questa critica (art. 23 e 80).

Queste e altre critiche formulate durante la consultazione 2012 sono esaminate nel dettaglio nella parte del presente messaggio dedicata al commento alle singole disposizioni62.

1.7

Coordinamento tra compiti e finanze

Il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA deve soddisfare sia le esigenze in materia di sicurezza di un gran numero di autorità federali e cantonali sia quelle dei privati e tutelare gli interessi delle persone iscritte nell'ambito del trattamento dei dati personali degni di particolare protezione. Il trattamento di questi dati deve essere proporzionale, trasparente, corretto, efficiente e affidabile. Malgrado la maggiore complessità della materia da disciplinare, l'infrastruttura di base non è stata rinnovata negli ultimi anni, ragione per cui le spese necessarie per modificare l'architettura del sistema attuale aumentano costantemente. L'attuale revisione totale del diritto del casellario giudiziale contiene diverse novità e fornisce pertanto l'occasione di elaborare un nuovo VOSTRA. Le spese che ne derivano sono ragionevoli tenuto conto dell'importanza sociale della banca dati. Sotto questo profilo appare necessario anche l'aumento delle spese annuali per i salari e l'infrastruttura, poiché soltanto in questo modo si può far fronte alla mole di lavoro necessaria per identificare le persone in modo affidabile, gestire un maggior numero di richieste di informazioni, controllare maggiormente gli utenti e allestire i nuovi estratti del casellario delle imprese (cfr. per i dettagli le osservazioni al n. 3.1).

L'attuale ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni è incontestata e sarà conservata anche sotto la legge sul casellario giudiziale. Essa è conforme ai principi generali secondo cui la Confederazione e i Cantoni assumono i costi derivanti 62

Cfr. n. 2.

4952

dall'adempimento dei compiti d'esecuzione loro conferiti dalla legge. Il diritto vigente disciplina soltanto i rudimenti della ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni, poiché l'articolo 31 dell'Ordinanza VOSTRA si limita a formulare un paio di distinzioni marginali nell'ambito del finanziamento delle linee di trasmissione di dati e del loro esercizio.

Il disegno non deroga a questo principio e ripartisce i compiti in modo chiaro: malgrado le richieste formulate in tal senso durante la consultazione, la suddivisione dei costi non deve quindi essere disciplinata nella legge. Comunque nel disegno non figura più la norma di delega di competenze al nostro Collegio prevista nell'avamprogetto (art. 105 AP-LCaGi); risulta così evidente che non abbiamo la facoltà di modificare l'attuale suddivisione dei costi. Invece, possiamo eventualmente precisare nell'ordinanza quanto necessario facendo uso della nostra competenza di adottare prescrizioni esecutive (art. 115).

1.8

Attuazione

La legge sul casellario giudiziale disciplina soltanto i principi del trattamento dei dati; la normativa dettagliata sarà contenuta in un'ordinanza. L'attuale ordinanza dovrà pertanto essere modificata. Inoltre, i fornitori di servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dovranno riprogrammare la banca dati VOSTRA e, in collaborazione con altre autorità, dovranno essere rielaborate o create diverse interfacce con altri sistemi (p. es. le interfacce a fini statistici, quelle con il registro IDI, con il registro dello stato civile o con il registro delle armi). L'attuazione della legge rende necessario rielaborare i documenti che servono alla formazione degli utenti collegati, integrandovi le nuove funzionalità e facendo in modo che siano intuitive per gli utenti esperti.

Per tutti questi lavori saranno necessari alcuni anni dopo l'adozione della legge che non potrà quindi essere posta in vigore immediatamente.

Ai Cantoni rimane pertanto tempo sufficiente per adeguare le poche regole previste nelle loro leggi di applicazione del CP riguardo al casellario giudiziale. L'onere che dovranno affrontare per attuare la legge dovrebbe essere limitato, poiché non vengono creati nuovi organi di esecuzione (i Servizi di coordinamento del casellario giudiziale esistono già) e non devono essere stabilite regole supplementari in materia d'esecuzione.

La nuova legge non modifica in alcun modo le attuali competenze in materia di esecuzione del diritto del casellario giudiziale (cfr. art. 4­8). L'unica novità consiste nella competenza del servizio del casellario giudiziale di eseguire maggiori controlli (senza tangere le competenze dei competenti organi della protezione dei dati).

Nemmeno muta l'attuale ripartizione delle spese d'esecuzione (cfr. n. 3.1). I servizi competenti per l'applicazione hanno potuto esprimersi durante la consultazione e non hanno messo in dubbio la possibilità di attuare il progetto. Laddove gli attuali compiti comportano un maggior onere, si specifica la relativa mole di lavoro e vengono richiesti i posti di lavoro necessari (cfr. n. 3). Inoltre, il disegno mira a mantenere al minimo l'onere sopportato dai Cantoni; a tal fine ad esempio riduce al minimo le comunicazioni concernenti i procedimenti penali pendenti a carico di minori, prevede la possibilità di delegare gli accertamenti d'identità all'UFG, rinun-

4953

cia ad aumentare le comunicazioni in materia di esecuzione delle pene e allestisce interfacce per la registrazione delle copie delle sentenze.

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Osservazione introduttiva

Il nuovo diritto riprende in gran parte le attuali regole sul casellario giudiziale delle persone fisiche contenute nel CP e nell'Ordinanza VOSTRA e dà loro una nuova veste redazionale. Perciò, il presente messaggio rinuncia a illustrare i dettagli del funzionamento attuale del casellario giudiziale delle persone fisiche e commenta approfonditamente soltanto le norme realmente innovative.

2.2

Parte prima: Disposizioni generali (art. 1­16)

2.2.1

Titolo primo: Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto

I tratti principali della normativa sul casellario giudiziale sono definiti nel capoverso 1; si tratta innanzitutto del trattamento di dati connessi con procedimenti penali pendenti, con le sentenze penali passate in giudicato e con determinati decreti d'abbandono. Tutti i processi di VOSTRA riguardano in un modo o nell'altro queste categorie principali di dati. La nozione di «trattamento» dei dati va pertanto intesa nella sua accezione estesa (cfr. art. 3 lett. e LPD) e indica qualsiasi operazione relativa a questi dati.

Occorre tuttavia rilevare che vi sono anche altre questioni legate al trattamento diretto dei dati. Di conseguenza, il capoverso 2 dà una visione panoramica di tutti gli ambiti normativi trattati dalla legge sul casellario giudiziale, seguendo per lo più la suddivisione della legge in capitoli.

La denominazione VOSTRA scelta per indicare il casellario giudiziale informatizzato deriva dall'espressione tedesca «vollautomatisiertes Strafregister» (casellario giudiziale completamente automatizzato). Questa nozione non è completamente corretta nella misura in cui il casellario giudiziale non funziona in modo completamente automatico, ma piuttosto come una banca dati gestita in modo elettronico. Il nome della banca dati va mantenuto invariato perché già ampiamente conosciuto.

Art. 2

Componenti di VOSTRA

I dati penali iscritti in VOSTRA riguardano le persone fisiche o le imprese. Secondo l'articolo 2, VOSTRA è suddiviso nel casellario giudiziale delle persone fisiche e nel casellario giudiziale delle imprese. Questa suddivisione si giustifica, poiché le persone fisiche e le imprese obbediscono a meccanismi di ricerca e a regole per il trattamento dei dati che pur essendo simili non sono identici.

4954

Art. 3

Definizioni

L'articolo 3 definisce alcune nozioni importanti per agevolare la comprensione del diritto del casellario giudiziale.

I «dati penali» (cfr. lett. d) sono una parte dell'insieme dei dati contenuti in VOSTRA: si tratta di dati che danno informazioni sul contenuto delle decisioni penali iscritte e dei procedimenti penali pendenti. Costituiscono di conseguenza il nucleo di tutte le informazioni contenute in VOSTRA.

Per «sistema di gestione dei dati penali» (cfr. lett. e) si intendono tutte le componenti di VOSTRA che servono alla preparazione degli estratti «classici» del casellario giudiziale. Altre parti di VOSTRA hanno invece altre funzioni: vi sono per esempio strumenti per la verbalizzazione automatica delle consultazioni (cfr. art. 27 e 84) e per ordinare online gli estratti di un casellario giudiziale estero (art. 28), nonché la banca dati ausiliaria per il disbrigo delle ordinazioni di estratti per privati (art. 29 e 85).

2.2.2

Titolo secondo: Compiti delle autorità che tengono il casellario giudiziale

L'attuale struttura delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale non cambia.

L'UFG (il cui servizio che gestisce VOSTRA è chiamato «servizio del casellario giudiziale»; cfr. art. 4) rimane l'autorità responsabile di VOSTRA. Come finora, ciascun Cantone deve essere dotato di un Servizio di coordinamento del Casellario giudiziale (SERCO) che svolge alcune funzioni ausiliarie nell'ambito della comunicazione con le autorità cantonali non collegate a VOSTRA (cfr. art. 5). Il Servizio di coordinamento della giustizia militare esercita una funzione coordinativa analoga (cfr. art. 6).

Art. 4

Ufficio federale di giustizia

In quanto detentore dei dati, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile di VOSTRA (art. 4 cpv. 1). La responsabilità di VOSTRA si situa quindi a livello di ufficio. I compiti operativi incombono però al servizio dell'UFG che tiene il casellario giudiziale. La legge omette di proposito la denominazione del servizio responsabile della tenuta del casellario giudiziale. Eventuali decisioni63 sono emanate dall'UFG e non dalla citata unità organizzativa.

La competenza di tenere il casellario implica i compiti menzionati nel capoverso 2.

Gran parte di tali compiti corrisponde a quelli previsti nel diritto vigente (cfr.

art. 365 cpv. 1 CP in combinato disposto con l'art. 2 Ordinanza VOSTRA). Nel nuovo diritto le norme sono però strutturate con maggiore chiarezza e comportano qualche novità:

63

Un interessato o un'impresa che non è d'accordo con il trattamento dei suoi dati in VOSTRA può così chiedere all'UFG di prendere una decisione di accertamento; tale decisione può poi essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale per ottenere una verifica giudiziaria della correttezza del trattamento dei dati (cfr. gli art. 5, 50 e 52 della legge federale del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], nonché gli art. 31, 33 lett. d e 37 della legge federale del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTFAF, RS 173.32]).

4955

­

La lettera c precisa che i corsi (corsi di base e di perfezionamento) sono riservati agli utenti autorizzati a collegarsi online a VOSTRA.

­

La lettera e specifica che il servizio del casellario giudiziale provvede all'usabilità del sistema e migliora costantemente il funzionamento della banca dati. Anche se la struttura della banca dati è in gran parte definita dalla legislazione, determinate funzioni devono continuamente essere oggetto di lievi adeguamenti per soddisfare le esigenze della prassi (occorre p. es. poter modificare il programma aggiungendovi i campi di registrazione necessari per le sentenze riguardanti un grande numero di date di reati). Ogni anno a questo tipo di aggiornamenti della banca dati sono dedicate alcune voci del preventivo: appare quindi giustificato menzionare nella legge l'obbligo di sviluppare la banca dati.

­

La lettera g menziona alcuni obblighi di controllo e in linea di massima ne distingue due tipi: i controlli per verificare se i dati iscritti sono corretti e quelli per verificare se le consultazioni di VOSTRA da parte delle autorità collegate sono effettuate conformemente agli scopi prescritti. Questa disposizione chiarisce che il servizio del casellario giudiziale non interviene soltanto «su domanda» dell'interessato ma anche «d'ufficio». Tuttavia, le risorse di personale di cui dispone il servizio del casellario giudiziale per eseguire questo compito sono limitate. Un controllo permanente del trattamento dei dati non è possibile, il Servizio deve piuttosto accontentarsi di controlli a campione.

In generale, non vi sono difficoltà per il controllo della correttezza dei dati.

Ad esempio, le autorità recentemente collegate a VOSTRA sono già oggi soggette a un controllo di questo genere. Su richiesta, queste autorità devono presentare al servizio del casellario giudiziale le decisioni su cui poggiano le iscrizioni (cfr. art. 10). Il modo di procedere con le iscrizioni errate è regolato nella lettera h.

Il controllo degli scopi delle consultazioni è invece più laborioso poiché richiede più tempo. Di conseguenza è prevista la creazione di un posto supplementare (cfr. n. 3.1). Occorre inoltre tenere presente che l'obbligo di controllo del servizio del casellario giudiziale secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera g non ha alcun influsso sulle competenze degli incaricati della protezione dei dati degli uffici collegati, né su quelle dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (vigilanza sulle autorità federali) e degli incaricati cantonali della protezione dei dati (vigilanza sulle autorità cantonali). La lettera g non pregiudica i loro diritti di controllo e in questo ambito sussistono piuttosto competenze parallele. L'obbligo di controllo del servizio del casellario giudiziale dovrebbe rendere i controlli più efficaci, poiché attualmente gli incaricati della protezione dei dati spesso non dispongono di risorse sufficienti per controllare regolarmente che i dati sono utilizzati conformemente allo scopo prescritto. In quanto detentore dei dati di VOSTRA, l'UFG occupa quindi una posizione importante anche per garantire una pratica per quanto possibile uniforme. Il servizio
del casellario giudiziale può così approfittare della sua conoscenza del funzionamento di VOSTRA per questi controlli. Poiché non utilizza VOSTRA per scopi propri, dà garanzia di adempiere i suoi compiti in modo indipendente. Se constata che un utente consulta i dati penali del casellario in modo abusivo, può prendere le misure previste nell'articolo 4 capoverso 2 lettera i (cfr. sotto).

4956

Per garantire che i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni, il diritto attuale abilita il servizio del casellario giudiziale ad accedere ai verbali (art. 2 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA). L'attuale forma di verbalizzazione fondata sull'articolo 10 dell'ordinanza del 14 giugno 199364 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) va mantenuta; essa permette tuttavia di eseguire soltanto ricerche per utente. Gli articoli 27 e 84 prevedono che in futuro le consultazioni siano verbalizzate per oggetto in modo tale da informare sull'autorità che ha consultato i dati di una determinata persona o impresa. L'articolo 4 capoverso 2 lettera g abilita il servizio del casellario giudiziale a eseguire questi controlli esaminando le consultazioni automaticamente verbalizzate delle autorità (cfr. anche art. 48); ­

Finora, l'articolo 2 capoverso 5 Ordinanza VOSTRA prevede soltanto che il servizio del casellario giudiziale rilasci e revochi «i diritti di trattamento individuali» dei dati. Questa competenza è riformulata nell'articolo 4 capoverso 2 lettera b. In generale la revoca dei succitati diritti è problematica, tranne nei casi in cui un utente collegato cambia impiego. Nei casi di cui alla lettera i, il nuovo diritto ne prevede la revoca se l'utente viola le prescrizioni sul trattamento dei dati. Nella maggior parte dei casi dovrebbe però essere sufficiente adottare misure meno severe, come l'avvertimento o l'obbligo di ripetere un corso di formazione, per evitare future violazioni. Quando rifiuta a un'autorità o a un membro di un'autorità l'accesso online a VOSTRA (cfr.

il commento all'art. 40 cpv. 3), il servizio del casellario giudiziale non prende una decisione, poiché le corporazioni pubbliche non hanno in linea di massima la qualità di parte nella procedura amministrativa. Le autorità cui è rifiutata la consultazione online possono però presentare una denuncia all'autorità di vigilanza, vale a dire al DFGP.

La lettera i precisa che, in caso di violazioni gravi, il servizio del casellario giudiziale informa il superiore gerarchico di un utente e il competente organo di protezione dei dati. In questo modo l'utente può essere chiamato a rispondere dei suoi atti sul piano disciplinare e gli organi di vigilanza in materia di protezione dei dati possono assumere la loro responsabilità. Inoltre, se sospetta che sia stato commesso un reato, il servizio del casellario giudiziale sporge denuncia all'autorità di perseguimento penale competente.

Tuttavia, una consultazione effettuata per uno scopo non conforme dovrebbe costituire un comportamento punibile soltanto in rari casi, in particolare qualora siano adempiute condizioni supplementari. Così, una condanna secondo l'articolo 179novies CP (sottrazione di dati personali) non entra in linea di conto se l'utente fa uso di un diritto di consultazione online, ma è possibile se oltrepassa un accesso bloccato. Se l'utente agisce a scopo di lucro, entra in linea di conto la violazione dell'articolo 143 CP (acquisizione illecita di dati). L'utente che ha ottenuto i dati in modo abusivo soltanto per i propri scopi ufficiali non può essere punito secondo l'articolo 35 LPD (violazione dell'obbligo di discrezione), ma ciò è possibile se comunica i dati senza esservi autorizzato.

­

64

Finora gli obblighi del servizio del casellario giudiziale per quanto concerne il numero d'assicurato non sono stati definiti. Il disegno ne fa menzione nella lettera l (cfr. il commento all'art. 11 cpv. 4 e 5). Se a una persona non è RS 235.11

4957

ancora stato attribuito un numero d'assicurato, il servizio del casellario giudiziale ne fa domanda presso l'UCC. Di conseguenza non è mai l'autorità d'iscrizione a chiedere l'attribuzione di un NAVS13, ma sempre l'autorità centrale, vale a dire il servizio del casellario giudiziale. Ciò evita i ritardi nell'iscrizione dei dati penali, poiché in alcuni casi il processo di attribuzione può durare qualche giorno. Questa sistema non comporta alcun onere per le autorità d'iscrizione e per l'UCC comunicare con un solo interlocutore è più semplice. Il servizio del casellario giudiziale deve inserire il numero d'assicurato ­ in tale ambito non soltanto è sempre tenuto ad attribuirlo correttamente ma anche a correggere costantemente gli errori di attribuzione (come la disattivazione o l'annullamento del numero d'assicurato comunicato dall'UCF) ­ e aggiornare gli attributi in seguito al periodico allineamento di VOSTRA con la banca dati UPI (cfr. commenti dell'art. 11 cpv. 5).

­

Art. 5

È nuova anche la normativa prevista nella lettera p, secondo cui il servizio del casellario giudiziale ha il compito di trasmettere alle altre autorità gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema secondo l'articolo 25 capoverso 1 lettere b e c (nella pratica ciò riguarda prevalentemente le autorità federali e le autorità straniere). Di riflesso, il disegno contiene anche analoghi obblighi per il SERCO (art. 5 cpv. 2 lett. e) e per il Servizio di coordinamento della giustizia militare (art. 6 lett. e).

Servizi di coordinamento cantonali

L'obbligo previsto nel capoverso 1 di istituire un Servizio di coordinamento (SERCO) è ripreso dall'articolo 367 capoverso 5 CP.

Dal profilo dei contenuti, i compiti elencati nel capoverso 2 sono mutuati dall'articolo 14 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA. Nuova è la lettera e secondo cui il SERCO è competente anche per trasmettere ad altre autorità determinati avvisi (nella pratica prevalentemente alle autorità cantonali della giustizia penale). Questo obbligo ha particolare importanza per le autorità cantonali non collegate che non possono servirsi di VOSTRA come canale di comunicazione diretto. Il SERCO esegue già questi compiti nel diritto vigente; vi è abilitato da un'interpretazione molto ampia della lettera d dell'ordinanza vigente (assistenza nel controllo del trattamento dei dati). Nuova è anche la lettera f, secondo cui il SERCO aiuta gli utenti del Cantone a risolvere i problemi d'impiego del sistema (cfr. anche art. 4 cpv. 2 lett. d).

La LCaGi non contiene una disposizione che corrisponde all'articolo 14 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA poiché i suoi contenuti sono ripresi in altre disposizioni: ­

Il capoverso 2 lettere a e b permette ai Cantoni di incaricare il SERCO d'iscrivere in VOSTRA le sentenze o di allestire gli estratti (cfr. anche art. 7 cpv. 2). Lo scambio di dati tra VOSTRA e un'autorità cantonale non collegata (cfr. la definizione nell'art. 3 lett. c) avviene attraverso il SERCO, indipendentemente dal fatto che l'assenza di collegamento sia dovuta al diritto cantonale o al fatto che una data autorità non necessiti di tale collegamento.

­

La possibilità dei Cantoni di conferire al SERCO ulteriori compiti connessi con VOSTRA risulta dalla loro autonomia in materia di organizzazione e non deve pertanto essere oggetto di una speciale menzione nel testo di legge.

4958

Nel capoverso 2 lettere a e b la legge impiega per la prima volta l'espressione «autorità cantonali». Non si intendono soltanto le autorità del Cantone ma anche le autorità infracantonali. Di conseguenza, nella LCaGi l'espressione autorità cantonali designa anche le autorità regionali e comunali. La situazione è un po' diversa nel settore delle naturalizzazioni in cui le autorità comunali non hanno diritto di consultare online i dati delle sentenze e dei procedimenti penali pendenti ma soltanto l'estratto per privati (vedi commento all'art. 51 lett. g al n. 2.3). Per palesare che in questo settore l'espressione «autorità cantonali» non comprende le autorità comunali, la disposizione citata parla di autorità del Cantone.

Art. 6

Servizio di coordinamento della giustizia militare

Il Servizio di coordinamento della giustizia militare fa parte dell'Ufficio dell'auditore in capo del DDPS e provvede alle necessità delle autorità della giustizia militare che, non avendo sedi fisse, dipendono da una «segreteria» centrale.

I compiti citati da questa disposizione corrispondono a quelli previsti nell'articolo 15 Ordinanza VOSTRA. Nuova è soltanto la lettera e secondo cui il Servizio di coordinamento della giustizia militare è competente anche per trasmettere determinati avvisi ad altre autorità (nella pratica prevalentemente le autorità della giustizia militare) poiché, non essendo direttamente collegate a VOSTRA, queste ultime non hanno un canale di comunicazione diretto.

2.2.3

Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o comunicare dati o a fornire informazioni

Nel titolo terzo sono menzionati soltanto gli obblighi rilevanti per il corretto trattamento dei dati nell'ambito del casellario. Di conseguenza, nella LCaGi non figurano più le comunicazioni della revoca di una pena con la condizionale o di una liberazione condizionale, attualmente previste nell'articolo 20 capoversi 1 e 3 Ordinanza VOSTRA. Queste revoche sono rilevanti ai fini dell'esecuzione delle sanzioni e continueranno a essere definite nell'ordinanza.

Art. 7

Autorità tenute a iscrivere i dati

Oltre alle autorità menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 possono iscrivere dati direttamente in VOSTRA anche le autorità che tengono il registro secondo gli articoli 4­6. Queste ultime non sono menzionate nell'articolo 7 in cui sono citate soltanto le autorità della giustizia penale che generano dati che sono tenute a iscrivere da sé. L'elenco delle autorità si orienta all'articolo 16 Ordinanza VOSTRA ma non contiene le autorità della giustizia militare che operano sempre per il tramite del Servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. art. 6). La nozione finora impiegata di «autorità della giustizia penale» ha costantemente posto problemi d'interpretazione in passato e per questo motivo non viene utilizzata nel capoverso 1 lettera a. Vi sono invece elencate le diverse autorità che operano nell'ambito del diritto penale comune. Le autorità amministrative che esercitano mansioni nell'ambito del diritto penale (amministrativo) sono d'ora innanzi menzionate nella separata sede della lettera b.

4959

Le autorità che generano dati da iscrivere non sono tuttavia imperativamente tenute ad iscriverli da sé. La Confederazione o il Cantone può stabilire che l'iscrizione è effettuata dal servizio del casellario giudiziale o dal SERCO anche se, sotto il profilo tecnico, le autorità sarebbero in grado di iscrivere i loro dati in VOSTRA (cpv. 2).

Art. 8

Autorità tenute a comunicare dati

In virtù delle competenze definite negli articoli 4­6, le autorità federali e le autorità estere comunicano i loro dati al servizio del casellario giudiziale (cpv. 1), le autorità cantonali al SERCO (cpv. 2) e le autorità della giustizia militare al Servizio di coordinamento della giustizia militare (cpv. 3). Il medesimo principio vale per le autorità tenute a comunicare i dati secondo l'articolo 7 capoverso 2.

Il servizio del casellario giudiziale può emanare direttive relativa sulla forma di tali comunicazioni (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. f), ad esempio indicando se impiegare un modulo di comunicazione o se spedire l'originale della sentenza, oppure se la comunicazione deve avvenire in forma cartacea o in via elettronica.

Art. 9

Obbligo d'informazione degli uffici dello Stato civile, degli uffici di controllo degli abitanti, delle autorità competenti in materia di stranieri e dell'Ufficio centrale di compensazione

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 19 Ordinanza VOSTRA, tuttavia l'obbligo d'informazione è esteso alle autorità in materia di stranieri e all'Ufficio centrale di compensazione (UCC).

Per poter attribuire correttamente i nuovi dati, prima di iscrivere i dati in VOSTRA le autorità competenti devono accertare se l'interessato è già registrato in VOSTRA.

Il disegno prevede che la ricerca di persone in VOSTRA sia eseguita utilizzando la banca dati «Unique Person Identification Database» (UPI) dell'UCC (cfr. art. 14 cpv. 3). Nell'UPI i dati identificativi delle persone sono aggiornati continuamente.

Questa banca dati contiene inoltre i nomi che una persona ha portato in passato e le generalità divergenti. Per le ricerche riguardanti persone che dispongono di un NAVS13 non sono necessari accertamenti preliminari. Si farà ricorso all'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 soltanto in casi eccezionali: un accertamento preciso di tutti i dati identificativi di una persona è necessario soltanto per coloro a cui ancora non è stato attribuito un NAVS13 o nei casi in cui la ricerca non ha dato un risultato chiaro. In questo caso le informazioni degli uffici dello stato civile, del controllo degli abitanti, delle autorità competenti in materia di stranieri e dell'UCC possono fornire un valido aiuto. L'articolo 9 fa di conseguenza da contrappeso all'articolo 11 capoverso 3 che impone all'autorità d'iscrizione un accertamento dell'identità se ritiene che una persona possa essere già registrata in VOSTRA.

Il disegno prevede che le autorità competenti in materia di stranieri saranno d'ora innanzi tenute a fornire informazioni per tenere conto delle difficoltà che si incontrano nell'identificare correttamente gli stranieri cui non è stato attribuito un NAVS13. Non di rado queste autorità dispongono di importanti informazioni supplementari che possono essere utili per identificare correttamente una persona: ad esempio quando uno straniero possiede diversi documenti d'identità (p. es. persone con doppia cittadinanza e con due passaporti che recano diverse versioni del nome) o se gli è stato rilasciato un documento di soggiorno sul quale figurano dati diversi da quelli del registro dello stato civile. A titolo di ulteriore esempio si può menzio4960

nare il fatto che nella banca dati UPI viene aggiornata soltanto l'identità principale SIMIC ma non le identità secondarie SIMIC. Quindi, in alcuni casi la ricerca in VOSTRA (effettuata mediante la banca dati UPI) non dà un quadro completo della situazione.

Art. 10

Obbligo d'informazione delle autorità tenute a iscrivere o comunicare dati e delle autorità con diritto di consultazione

Questo obbligo d'informazione è finora stato disciplinato dall'articolo 2 capoverso 4 terzo periodo Ordinanza VOSTRA; tenuto conto della sua importanza, il disegno lo sancisce ora formalmente nella legge al pari di altri obblighi d'informazione.

Come già rilevato riguardo all'articolo 4 capoverso 2 lettera g, vi sono due generi di controlli. I controlli del primo tipo mirano a verificare che i dati iscritti siano corretti. Le autorità che effettuano le iscrizioni e quelle che effettuano le comunicazioni devono quindi permettere la consultazione delle relative decisioni. In futuro questo genere di controlli dovrebbe essere notevolmente semplificato dal fatto che il servizio del casellario giudiziale potrà consultare le copie delle decisioni originali che verranno iscritte in VOSTRA (cfr. art. 24 e 81), di modo che nella maggior parte dei casi non occorreranno informazioni supplementari per compiere i controlli. Diverso è il caso delle decisioni prese sotto il diritto anteriore, delle quali non sono state salvate copie elettroniche (cfr. art. 117 cpv. 6); nemmeno per le decisioni di apertura di un procedimento penale sono salvate copie elettroniche. In questo ambito, l'obbligo d'informazione rimane rilevante per verificare la correttezza dei dati.

Il secondo genere di controlli verifica la conformità con gli scopi prescritti dalla legge della consultazione dei dati compiuta da un'autorità con diritto di consultazione. I dati automaticamente verbalizzati delle consultazioni (art. 4 cpv. 2 lett. g) permettono al servizio del casellario giudiziale di stabilire l'identità dell'utente di VOSTRA che, in seno a una data autorità, ha consultato i dati di una determinata persona, nonché la data della consultazione. Per poter decidere se la consultazione è avvenuta conformemente agli scopi prescritti dalla legge, il servizio del casellario giudiziale deve però avere la facoltà di accedere anche ai documenti che giustificano la consultazione. Ad esempio, l'autorità competente in materia di naturalizzazione che, secondo i verbali, ha consultato i dati di una certa persona, deve poter dimostrare che quest'ultima ha effettivamente presentato una domanda di naturalizzazione.

L'obbligo di rivelare i dati su cui si fonda la consultazione dei dati di VOSTRA è espressamente limitato alle «informazioni necessarie». Per
motivi inerenti alla protezione dei dati, l'autorità che è oggetto del controllo decide in ogni singolo caso quali atti presentare. Le possibilità di controllo del servizio del casellario giudiziale sono limitate anche nel caso in cui le informazioni mettono in pericolo interessi pubblici preponderanti ­ ad esempio nel caso di informazioni che vanno mantenute segrete nell'interesse della sicurezza interna o esterna. In questi casi l'incaricato per la protezione dei dati dell'ufficio sottoposto al controllo conferma la correttezza dell'elaborazione dei dati su domanda concreta del servizio del casellario giudiziale.

4961

2.2.4

Titolo quarto: Principi in materia di trattamento dei dati

Gli articoli 11­13 contengono regole di diligenza e principi di trattamento dei dati di importanza fondamentale. Queste regole, finora definite soltanto a livello di ordinanza, sono ora sancite nella LCaGi, poiché svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'affidabilità dei dati e il loro impiego nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati. Ciò vale in particolar modo per l'articolo 13 che disciplina il trattamento dei dati di VOSTRA degni di particolare protezione.

L'articolo 14 permetterà d'ora innanzi di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.

Art. 11

Regole di diligenza in materia d'iscrizione, di consultazione e di comunicazione dei dati

Il contenuto dei capoversi 1 e 2 corrisponde alla normativa dell'articolo 18 capoversi 2 e 3 Ordinanza VOSTRA. Poiché le autorità sono vincolate dal principio della legalità, il disegno rinuncia a sancire espressamente l'obbligo di trattare i dati conformemente alle prescrizioni, attualmente previsto nell'articolo 18 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA.

Il contenuto del capoverso 3 è nuovo e obbliga l'autorità che ritiene che una persona possa essere già iscritta in VOSTRA a compiere un accertamento completo della sua identità prima d'iscriverne i dati. Ogni banca dati che contiene dati personali deve affrontare il problema della possibile modifica di questi dati, per esempio quando una persona registrata in VOSTRA con il nome di nascita si sposa, cambia nome e riceve un nuovo passaporto65.

Secondo l'avamprogetto ogni iscrizione di dati in VOSTRA doveva essere preceduta da un accertamento completo dell'identità. Nell'ambito della consultazione 2012 qualcuno ha osservato con ragione che un'identificazione completa delle persone prima di ogni iscrizione di dati rappresenta un onere enorme e che le consultazioni ­ per questo motivo e per la grande affidabilità dei dati personali ­ dovrebbero essere effettuate tramite il numero d'assicurato (NAVS13) secondo la LAVS66. Per le persone che dispongono di un NAVS13, la ricerca nella banca dati UPI67 dovrebbe permettere di servirsi dell'insieme dei dati identificativi noti. Di regola, non occorre pertanto compiere, presso servizi esterni, alcun accertamento preliminare (aggiuntivo) delle generalità divergenti e dei nomi precedentemente portati. Oltre agli attuali dati identificativi, nell'UPI sono pertanto registrati anche i nomi precedentemente portati e determinate generalità divergenti che sono così incluse in ogni ricerca. È 65

66 67

Una persona può però possedere diverse identità fin dalla sua prima iscrizione in VOSTRA. Il nome iscritto nel registro dello stato civile non deve essere identico a quello che figura su una carta di soggiorno basata su un determinato passaporto; peraltro i dati figuranti sul passaporto di una persona con doppia cittadinanza non devono necessariamente essere identici a quelli che appaiono su un secondo passaporto rilasciato da un altro Paese. Attualmente, i dati identificativi sono spesso ripresi dai rapporti di polizia senza essere verificati. Per trovare una persona in una banca dati, sono quindi necessarie diverse ricerche (con diverse opzioni di ricerca) oppure deve essere certo che la banca dati consultata contenga nella misura del possibile tutti i dati identificativi noti (vecchi e nuovi) di una persona.

Per i dettagli sull'impiego del NAVS13 cfr. il commento all'art. 14.

Si tratta della funzionalità del registro centrale dell'AVS per identificare le persone nell'ambito dell'attribuzione e dell'amministrazione del NAVS13.

4962

pertanto sufficiente lanciare la ricerca con i criteri disponibili (nome, cognome e data di nascita). Diversamente dall'avamprogetto, la normativa che ora proponiamo limita pertanto l'obbligo di compiere un accertamento completo dell'identità ai casi in cui l'autorità ritiene che la persona da iscrivere possa essere già registrata in VOSTRA. Ulteriori accertamenti sono necessari soltanto in casi eccezionali68.

Gli accertamenti d'identità possono essere delegati al servizio del casellario giudiziale (cfr. cpv. 3 lett. b nonché art. 4 cpv. 2 lett. k). Poiché questi accertamenti sono spesso complessi e onerosi, conviene farli eseguire da utenti esperti abituati a trattare casi di questo genere. Le autorità d'iscrizione non devono quindi mettere a disposizione le risorse necessarie. Inoltre, il servizio del casellario giudiziale dispone di ulteriori possibilità di chiarire i casi dubbi (p. es. accertamenti mediante confronti dattiloscopici, accesso online al registro dello stato civile).

Durante la consultazione 2012 è stato fatto notare a giusto titolo che un accertamento completo dell'identità degli stranieri non è sempre possibile, perché in Svizzera queste persone non sono registrate da nessuna parte e non vi è accesso alle banche dati straniere e perché le richieste di dati all'estero rimangono spesso senza risposta. In tali casi, occorre in linea di massima fondarsi sui dati disponibili (secondo il documento d'identità); in caso di confusione con altre persone già registrate può essere utile il confronto dattiloscopico con le impronte digitali prese nell'ambito di un procedimento penale. In tal modo è possibile constatare se si tratta di una stessa persona che ha fornito identità diverse.

Il risultato di un accertamento può, se necessario, essere oggetto di una speciale nota interna (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. i).

L'obiettivo prioritario di un accertamento d'identità è impedire che una stessa persona sia iscritta due volte in VOSTRA. L'obbligo di un accertamento completo d'identità secondo il capoverso 3 non si estende alle autorità che consultano soltanto i dati senza iscriverli. Se un'autorità che dispone di un semplice diritto di consultazione ritiene che la persona da lei cercata possa essere già iscritta in VOSTRA è ragionevole che incarichi un'altra autorità di accertare la situazione. Per
questo motivo anche le autorità con un semplice diritto di consultazione possono chiedere al servizio del casellario giudiziale di compiere un accertamento d'identità (cpv. 6 nonché art. 4 cpv. 2 lett. k). Poiché in futuro ogni consultazione sarà compiuta utilizzando l'UPI (art. 14), i problemi d'identificazione e la necessità di compiere accertamenti supplementari dovrebbero restare delle eccezioni.

Il capoverso 4 disciplina le modalità d'iscrizione dei dati penali nel caso in cui la persona da iscrivere non disponga (ancora) di un numero d'assicurato, come avviene regolarmente per i cosiddetti turisti del crimine. In base all'articolo 50c capoverso 2 lettera b LAVS, in linea di massima è attribuito un numero d'assicurato a ogni persona iscritta in VOSTRA. L'iscrizione dei dati delle persone prive di un NAVS13 avviene come segue.

68

Possono sorgere dubbi nel caso in cui vengano consultati i dati di una persona con dati identificativi molto simili a quelli di una persona già iscritta. In questo caso va fatto ricorso a tutte le banche dati disponibili per accertare se i dati identificativi impiegati potrebbero essere falsi o se si tratta effettivamente di due persone diverse. La necessità di compiere accertamenti non sussiste di regola prima della ricerca ma eventualmente dopo, se il risultato della ricerca non è chiaro o è contraddittorio. I dati scorretti o incompleti e salvati in VOSTRA vanno aggiornati.

4963

Secondo il capoverso 4 le autorità obbligate a iscrivere una sentenza o un procedimento penale pendente devono farlo anche senza un numero d'assicurato. Certo, in questo modo le generalità iscritte in VOSTRA rimangono incomplete per un breve periodo, senza però pregiudicare la funzionalità del casellario giudiziale. Parallelamente alla ricerca nell'UPI viene sempre avviata anche una ricerca diretta in VOSTRA69, che permette di trovare nel casellario anche le persone prive di un NAVS13. Una funzione di ricerca interna a VOSTRA filtra costantemente tutte le persone iscritte in VOSTRA prive di un NAVS13 e le segnala al servizio del casellario giudiziale70. Quest'ultimo si adopera per una corretta implementazione del NAVS13 e dei dati identificativi in VOSTRA (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. l).

Secondo il capoverso 5, il servizio del casellario giudiziale verifica periodicamente l'esattezza di tutti i numeri d'assicurato registrati in VOSTRA e dei relativi dati identificativi71. L'attribuzione del numero d'assicurato può provocare errori o modifiche dei relativi dati identificativi. Per evitare questi errori e divergenze, tutti i numeri d'assicurato e i dati identificativi iscritti in VOSTRA vanno periodicamente allineati con i dati di UPI.

L'accertamento dell'identità delle imprese avviene tramite un'interfaccia con il registro IDI72. Se un'autorità compie una ricerca in VOSTRA, viene collegata direttamente con il registro IDI in cui trova il pertinente numero IDI. Le autorità che si limitano a comunicare i dati delle imprese per l'iscrizione non possono approfittare di questa interfaccia perché non hanno accesso a VOSTRA. Il capoverso 7 prevede pertanto che tali autorità possono rinunciare a comunicare il numero IDI all'autorità d'iscrizione, se la ricerca nella parte del registro IDI accessibile al pubblico è infruttuosa (cfr. n. 1.4.2).

Art. 12

Regole di diligenza in materia di modifica dei dati

Questo articolo contiene importanti regole di sicurezza sul diritto di modificare i dati in VOSTRA. Per tutelare la sicurezza, la disposizione impedisce alle autorità collegate di modificare i dati di VOSTRA che non hanno esse stesse iscritto. Un'autorità può modificare o eliminare soltanto i dati di VOSTRA che ha iscritto o fatto iscrivere a suo nome dalle autorità che tengono il casellario giudiziale (cpv. 1). Soltanto in caso di rimessione di un procedimento penale pendente, la nuova autorità competente può modificare i dati già iscritti (cpv. 2). Ciò riguarda tuttavia soltanto i dati relativi al procedimento penale; la nuova autorità competente non può invece modificare i dati identificativi di una persona o di un'impresa già iscritti. Se sono errati, i nuovi dati vanno iscritti come dati divergenti concernenti la medesima persona.

Questo agevola la tracciabilità degli errori di identificazione.

Capoverso 3: le autorità del casellario giudiziale possono modificare ed eliminare le iscrizioni senza alcuna limitazione; esse dispongono di un diritto di trattamento completo.

69 70 71

72

Cfr. in proposito il commento all'art. 14 cpv. 3.

Cfr. riguardo a questi avvisi di controllo anche art. 25 cpv. 1 lett. d.

Questa sincronizzazione periodica viene compiuta anche per altre banche dati in base all'art. 134quinquies cpv. 2 dell'ordinanza del 31 ott. 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101).

Secondo la LIDI in Svizzera tutte le imprese, le associazioni e le unità amministrative ecc. ricevono un numero IDI che le identifica in modo univoco (art. 3 cpv. 1 lett. c LIDI).

4964

Art. 13

Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di trasmissione dei dati

La presente disposizione riprende la vigente normativa dell'articolo 18 capoversi 4­6 Ordinanza VOSTRA.

Per evitare un'utilizzazione illimitata dei dati di VOSTRA, il capoverso 2 prevede che possano essere conservati soltanto per motivare una decisione adottata o una fase procedurale in corso. Questa normativa mira a impedire, nella misura del possibile, l'allestimento di cosiddetti «casellari celati». Questi ultimi sono creati salvando i dati di VOSTRA in altri sistemi informatici che ubbidiscono a criteri propri in materia di conservazione. Poiché i dati di VOSTRA servono a motivare determinate decisioni, i relativi dati penali svolgono una funzione probatoria. Nella maggior parte dei casi è quindi inevitabile salvare i dati di VOSTRA nella banca dati del destinatario. Questa forma di salvataggio viene pertanto espressamente disciplinata nella legge.

Art. 14

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

Per migliorare l'identificazione delle persone in VOSTRA, il disegno propone di utilizzare il numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS (il cosiddetto NAVS13)73. Durante la consultazione 2012, l'introduzione del NAVS13 è stata oggetto di critiche isolate. Riteniamo che, nel settore del casellario giudiziale, i vantaggi del NAVS13 prevalgano ampiamente sui rischi74.

Secondo l'articolo 50e LAVS l'impiego sistematico del NAVS13 è ammissibile se è previsto da una legge federale e se lo scopo d'utilizzazione nonché gli aventi diritto sono definiti. L'articolo 14 sancisce le basi legali e i principi riguardanti l'utilizzazione sistematica del NAVS13 in VOSTRA75. La normativa prevede quanto segue.

Il capoverso 1 definisce le autorità collegate online a VOSTRA come aventi diritto.

Il capoverso 2 indica i due scopi di utilizzazione del numero d'assicurato AVS. Il numero d'assicurato deve permettere d'identificare chiaramente gli interessati nel momento in cui i loro dati sono iscritti o consultati (lett. a) e di stabilire un'interfaccia con altre banche dati (lett. b): ­

73 74 75

Soltanto il numero d'assicurato permette di trovare una persona nel casellario giudiziale anche dopo che ha cambiato nome (cfr. lett. a). Grazie alle modifiche della normativa sui cognomi introdotte negli ultimi anni, è divenuto più semplice abbandonare la propria identità originaria e assumerne una nuova in modo legale. Con il cambiamento di cognome vengono emessi nuovi documenti d'identità che non permettono di risalire all'identità precedente. Il numero d'assicurato permette di identificare chiaramente queste persone.

In proposito cfr. il commento all'art. 11 cpv. 3­6.

Per un'esposizione dettagliata vedi n. 1.3.6.

Proponiamo i medesimi principi di trattamento nel messaggio del 13 dic. 2013 concernente la legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi (FF 2014 277). Poiché questi emendamenti non sono ancora stati trattati dal Parlamento, il presente disegno descrive la situazione giuridica del diritto vigente che non permette ancora di utilizzare il numero d'assicurato AVS in VOSTRA.

4965

­

Il numero d'assicurato è indispensabile per allineare o scambiare i dati tra le diverse banche dati (cfr. lett. b). La trasmissione automatizzata dei dati avviene tuttavia soltanto se veramente necessaria. Inoltre, ogni estensione dell'utilizzazione del numero d'assicurato e ogni scambio di dati deve essere fondato su una base legale propria76.

Il capoverso 3 stabilisce come si svolge una ricerca: ­

Ogni ricerca di persone in VOSTRA è preceduta da una ricerca nella banca dati UPI: in un primo momento la persona oggetto della ricerca viene identificata nell'UPI e, in seguito, la ricerca in VOSTRA viene lanciata mediante il NAVS13 attribuito dall'UPI. Ciò permette di rintracciare una persona anche se i suoi dati salvati in VOSTRA sono obsoleti. La ricerca tramite l'UPI ha due vantaggi rispetto a una ricerca diretta in VOSTRA: in primo luogo, i dati identificativi salvati in UPI sono costantemente aggiornati77 e rimangono quindi attuali. In secondo luogo, l'UPI, oltre ai dati identificativi obsoleti, contiene anche i dati identificativi divergenti (p. es. quelli di diverso tenore riportati su un passaporto straniero), il che aumenta la probabilità di ottenere risultati pertinenti.

­

Oltre alla ricerca nell'UPI viene sempre lanciata anche una ricerca diretta nei dati identificativi in VOSTRA. Ciò permette di garantire che le ricerche di persone rimangano possibili anche nei brevi momenti in cui sono in corso operazioni di manutenzione che impediscono di accedere all'UPI. Inoltre, possono essere oggetto di una ricerca anche i dati identificativi falsi salvati in VOSTRA, o le generalità di persone a cui non è ancora stato attribuito un NAVS13.

Dai capoversi 2 e 4 risulta che l'utilizzazione del NAVS13 è ammissibile soltanto per i processi interni di VOSTRA. Ciò impedisce la diffusione del numero d'assicurato al di fuori di VOSTRA. Per questo motivo il NAVS13 non figura negli estratti del casellario giudiziale.

L'introduzione del numero d'assicurato in VOSTRA è effettuata con la collaborazione dell'UCC78: a tutte le persone iscritte in VOSTRA viene attribuito un NAVS13 nell'ambito di un allineamento con la banca dati UPI. I casi poco chiari devono essere oggetto di un trattamento manuale. Anche alle persone salvate in VOSTRA e prive di NAVS13 perché non domiciliate in Svizzera sarà attribuito un numero d'assicurato79. I dati identificativi UPI delle persone che sono oggetto di un'iscrizione nel casellario giudiziale vengono salvati in VOSTRA quando è loro attribuito un NAVS13. Questi dati sono periodicamente aggiornati da un processo di sincronizzazione80.

76

77 78 79 80

Cfr. art. 73 e 74 sulle interfacce con SIMIC e con il registro dello stato civile e art. 67 cpv. 3 sull'interfaccia tra il sistema di informazioni personali dell'esercito (PISA) e VOSTRA secondo l'art. 367 cpv. 2quinquies CP.

I dati identificativi sono costantemente aggiornati in UPI dagli avvisi che giungono da SIMIC e dal registro dello stato civile.

Cfr. art. 50g cpv. 1 LAVS.

Cfr. art. 50c cpv. 2 lett. b LAVS e il commento all'art. 11 cpv. 4.

Cfr. il commento all'art. 11 cpv. 5.

4966

Come ogni banca dati che utilizza i NAVS13 anche VOSTRA deve prendere alcuni provvedimenti per renderne sicura l'utilizzazione; gli standard minimi a tal riguardo sono definiti dal DFI81.

2.2.5

Art. 15

Titolo quinto: Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, trasmissione di dati anonimizzati Sicurezza dei dati e requisiti tecnici

La presente delega fa riferimento ad ambiti già attualmente disciplinati dal nostro Collegio in via d'ordinanza.

Art. 16

Trasmissione di dati anonimizzati a fini di ricerca

Anche questa delega fa riferimento a un settore già oggi disciplinato da un'ordinanza.

2.3

Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche (art. 17­74)

2.3.1

Titolo primo: Contenuto

Il contenuto del casellario giudiziale è determinato dai dati che devono esservi iscritti (capitoli 1 e 2: art. 17­29), dal momento dell'iscrizione (capitolo 3: art. 30) e dal momento in cui i dati iscritti sono eliminati (capitolo 4: art. 31­39).

Le differenti componenti di VOSTRA gestiscono dati di genere diverso. La parte centrale del programma è il cosiddetto «sistema di gestione dei dati penali» (su questa nozione cfr. art. 3 lett. e).

1. Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali Art. 17

Persone fisiche iscritte in VOSTRA

La presente disposizione costituisce il fondamento su cui poggia l'iscrizione dei dati penali in VOSTRA. Non essendo possibile indicare in una sola disposizione tutte le condizioni per l'iscrizione dei dati penali, l'articolo 17 rinvia alle disposizioni successive. Secondo questa norma, una persona fisica adulta figura in VOSTRA soltanto se contro di lei è stata pronunciata una sentenza di riferimento o un decreto d'abbandono da iscrivere, oppure finché in Svizzera è pendente contro di lei un procedimento penale per un crimine o per un delitto di diritto federale (cpv. 1). Per i minori è prevista una norma apposita con la medesima funzione (cpv. 2). I campi d'applicazione del DPMin e del CP determinano chi sia considerato adulto e chi minore.

81

Cfr. art. 50g cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAVS.

4967

Il casellario giudiziale delle persone fisiche è una banca dati che contiene dati personali, vale a dire dati penali che fanno riferimento alle persone. Anche la consultazione dei dati va compiuta per persona. Gli utenti collegati non possono avviare una ricerca avente per oggetto una determinata sentenza.

Gli articoli 19 e 20 indicano i casi in cui una sentenza di riferimento deve essere iscritta. Le condizioni per l'iscrizione delle sentenze di riferimento svizzere sono diverse da quelle che valgono per le sentenze di riferimento straniere. Se una sentenza di riferimento adempie le condizioni per l'iscrizione secondo gli articoli 19 e 20, occorre ancora stabilire i parametri dell'iscrizione che sono definiti nell'articolo 21.

L'iscrizione in VOSTRA di una sentenza di riferimento è seguita dall'iscrizione di altri dati accessori che vi sono connessi (cfr. art. 22 e 24). Alcuni dati sono generati dal sistema medesimo (cfr. art. 25).

Il capoverso 1 lettera c stabilisce le condizioni di base dell'iscrizione dei procedimenti penali pendenti contro adulti (per il disciplinamento dei dettagli si veda art. 26). Deve trattarsi di un procedimento penale svizzero. I procedimenti penali in corso all'estero non sono mai iscritti in VOSTRA. Inoltre, l'imputato deve essere sospettato di un crimine o di un delitto (cfr. art. 10 CP). Come nel diritto vigente, il disegno non prevede l'iscrizione dei procedimenti penali pendenti per contravvenzioni. Anche l'apertura di procedimenti penali per contravvenzioni può scatenare conflitti di competenze, ma iscriverli in VOSTRA sarebbe troppo laborioso, anche perché non tutte le sentenze per contravvenzioni sono poi iscritte in VOSTRA.

Questi dati non hanno peraltro un ruolo essenziale nell'eventuale esame della reputazione di una persona.

Attualmente non vi è una normativa esplicita che indichi se devono essere iscritti anche i procedimenti penali pendenti contro minori. L'articolo 366 capoverso 4 CP non prevede eccezioni per i minori e quindi vanno iscritti in VOSTRA anche i procedimenti penali pendenti contro minori sospettati di aver commesso un crimine o un delitto. Questa interpretazione della legge è tuttavia contestata dalle autorità preposte al perseguimento penale dei minori che attualmente, nella maggior parte dei casi, rinunciano all'iscrizione. A questo
riguardo, alcuni partecipanti alla consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno chiesto l'adozione di una soluzione chiara nell'ambito della presente revisione totale del diritto del casellario giudiziale. Per questo motivo, la frase introduttiva dell'articolo 15 dell'avamprogetto precisava che le regole generali sull'iscrizione dei procedimenti penali pendenti non si applicano soltanto agli adulti ma anche ai minori.

Durante la consultazione 2012, è stata però criticata l'iscrizione di tutti i procedimenti penali pendenti contro minori imputati per crimini e delitti. È stato fatto notare che lo scopo principale dell'iscrizione ­ la determinazione del foro ­ non ha senso per i minori, per i quali è prevista la competenza dell'autorità del luogo di dimora abituale. Nella procedura penale minorile i pochi casi di conflitti di competenza potrebbero essere risolti anche senza iscrizione nel casellario giudiziale. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i procedimenti penali pendenti contro minori non si concluderebbero con una sentenza di riferimento da iscrivere. Considerato che i procedimenti sono sovente di breve durata, sarebbe necessario iscrivere rapidamente un numero relativamente importante di procedimenti penali; ciò sarebbe molto laborioso sotto il profilo amministrativo e non appare giustificato tenuto conto della scarsa utilità dell'iscrizione per le autorità che consultano il casellario.

4968

Questa critica è ampiamente convincente. Occorre rilevare che le problematiche del diritto penale minorile sono diverse da quelle del diritto penale degli adulti. In effetti, il principio del foro della dimora abituale sancito nell'articolo 10 capoverso 1 della Procedura penale minorile del 20 marzo 200982 (PPMin) rende meno probabile la pronuncia di sentenze contraddittorie sulla medesima fattispecie e riduce il rischio dei conflitti di competenza. Il problema si pone soltanto nei casi in cui il minore non dimora in Svizzera (art. 10 cpv. 2 PPMin), e nei casi in cui esso rimane assoggettato al diritto penale minorile, perché ha commesso reati prima e dopo il compimento della maggior età (art. 3 cpv. 2 DPMin).

L'iscrizione dei procedimenti penali pendenti contro minori è quindi effettuata soltanto se questi non dimorano abitualmente in Svizzera (cpv. 2 lett. b) o se al compimento dei 18 anni vi è un procedimento penale pendente contro di loro (cpv. 1 lett. c secondo periodo). Questa restrizione tiene inoltre conto della protezione della personalità, cui il diritto penale minorile accorda maggiore importanza che il diritto penale degli adulti perché si tratta di punire episodi di delinquenza episodica.

Le autorità che, nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo pendente, vogliono apprendere se è in corso un procedimento penale contro un minore, possono ottenere le necessarie informazioni (art. 101 cpv. 2 CPP in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 PPMin), sempreché non prevalgano disposizioni speciali.

Per proteggere la personalità dei minori le decisioni di sospensione dei procedimenti penali minorili non sono iscritte in VOSTRA.

Art. 18

Dati identificativi della persona

Nel diritto vigente non vi è una disposizione di rango legislativo che indichi i dati che identificano una persona in VOSTRA. Il capoverso 1 lettere a­j si ispira ai n. 1.1­1.12 e 2 dell'allegato 1 Ordinanza VOSTRA e si limita a enumerare le categorie generali dei dati da iscrivere. La sola novità è il numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS (cfr. cpv. 1 lett. a). La nozione di «nomi» di cui al capoverso 1 lettera b comprende il cognome, il cognome da nubile o da celibe, il cognome di nascita e i nomi.

Se i dati identificativi di due persone iscritte in VOSTRA sono simili o addirittura parzialmente identici ­ ad esempio se si tratta di gemelli ­ senza che si tratti della stessa persona, viene apposta una nota interna che permette di identificarle (cpv. 1 lett. i). Per false generalità secondo il capoverso 1 lettera j si intendono gli alias, vale a dire i falsi nomi che una persona portava nel momento in cui ha commesso un reato. Quindi le false generalità sono diverse dalle cosiddette generalità divergenti che sono corrette e sono segnatamente il risultato delle diverse grafie di un nome sull'atto di nascita e sul passaporto.

Secondo il capoverso 2 il nostro Collegio definirà i dati precisi in un'ordinanza.

Stabilirà inoltre quali informazioni devono essere fornite in caselle obbligatorie. A tal fine terrà conto del fatto che VOSTRA contiene maggiori informazioni di quante ne forniscano gli attributi di base dell'UPI ripresi nell'ambito dell'attribuzione del NAVS13 e quindi dovrà decidere in quali casi limitarsi a riprendere gli attributi UPI.

82

RS 312.1

4969

L'ordinanza deve inoltre indicare i dati identificativi che possono essere consultati soltanto online e non figurano quindi nei singoli estratti del casellario (cfr. art. 40 cpv. 2 secondo periodo). Si tratterà probabilmente dei nomi precedenti, dello statuto di soggiorno, delle annotazioni interne e del numero d'assicurato (cfr. art. 14 cpv. 4 e la sua regola speciale).

Art. 19

Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento svizzere

La presente disposizione disciplina l'iscrizione di sentenze di riferimento svizzere e a tal fine riprende in gran parte i criteri vigenti dell'articolo 366 capoversi 2 lettere a e b e 3 CP, nonché dell'articolo 3 Ordinanza VOSTRA. D'ora in poi non saranno iscritte in VOSTRA soltanto le sentenze di colpevolezza e le sentenze che prevedono misure contro persone penalmente incapaci, ma anche alcuni decreti d'abbandono concernenti adulti (art. 23).

Per essere iscritte in VOSTRA, tutte le sentenze svizzere devono essere passate in giudicato (cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a) ed essere state pronunciate da un'autorità penale di diritto comune o militare o da un'autorità penale amministrativa (cpv. 1 lett. b). In materia minorile, soltanto le autorità penali di diritto comune possono pronunciare sentenze di riferimento; il capoverso 2 lettera b menziona quindi soltanto le autorità appena citate. Inoltre queste sentenze devono essere pronunciate per un reato punito dal diritto federale (cpv. 1 e 2)83. I capoversi 1 e 2 prevedono ulteriori condizioni che si applicano alle sentenze pronunciate rispettivamente contro adulti e minori.

Secondo il capoverso 1 lettera c per iscrivere le sentenze rese contro adulti deve essere adempiuta anche una delle seguenti condizioni alternative: ­

Il numero 1 richiede una sentenza di colpevolezza per un crimine o un delitto senza che debba necessariamente essere stata pronunciata una sanzione.

Vanno di conseguenza iscritte anche le sentenze che prescindono da una pena; sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 52 CP (punizione priva di senso per reati di poca gravità) in cui l'iscrizione non ha grande interesse. Diversamente da oggi (cfr. art. 9 lett. b Ordinanza VOSTRA), è prevista l'iscrizione delle condanne secondo gli articoli 53 CP (riparazione) e 54 CP (autore duramente colpito). In questo modo alle autorità penali giungono le informazioni importanti per giudicare gli autori recidivi. Le sentenze che prescindono dalla pena continuano a non figurare nell'estratto per privati (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. b n. 1 in combinato disposto con l'art. 46).

Secondo l'articolo 226 capoverso 1 CPM, attualmente le prestazioni di lavoro di pubblico interesse conformemente all'articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM nonché le pene disciplinari previste dal CPM non sono iscritte nel casellario giudiziale. Queste eccezioni rimangono valide, tuttavia sono necessarie le corrispondenti riserve nell'articolo 19 capoverso 1 lettera c numero 1 poiché le disposizioni del CPM relative al casellario giudiziale sono abrogate (cfr. art. 116 e allegato 1 n. 5).

­

83

Secondo il numero 2, anche una sentenza che infligge misure per un crimine o un delitto alla persona penalmente incapace che l'ha commesso (cfr.

art. 19 cpv. 1 CP) deve essere iscritta come finora (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b Cfr. il commento nel n. 1.5.1 riguardo alla rinuncia a iscrivere i reati di diritto cantonale.

4970

Ordinanza VOSTRA). Diversamente dal diritto vigente, il disegno non menziona più l'«assoluzione» che non è più prevista perché il giudice, quando decide secondo l'articolo 375 capoverso 1 CPP, si limita a constatare la reità della persona penalmente incapace. Il disegno menziona espressamente le misure di cui è prevista l'iscrizione.

­

Il numero 3 prevede l'iscrizione delle contravvenzioni che danno luogo a una sentenza di colpevolezza, a condizione che sia inflitta una pena minima (multa superiore a 5000 franchi o un lavoro di pubblica utilità superiore a 180 ore; tratt. 1), che la legge preveda l'inasprimento della pena in caso di recidiva (tratt. 2), che la contravvenzione sia prevista in una sentenza che riguarda anche altri reati da iscrivere (tratt. 3) o che sia stata ordinata una pena d'arresto in base al diritto previgente o l'interdizione dell'esercizio di una professione o sia stato pronunciato il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (tratt. 4­6).

Per quanto concerne la pena minima non vi sono stati cambiamenti (cfr.

art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 Ordinanza VOSTRA)84.

Nel nuovo diritto, una sentenza in materia di contravvenzioni va iscritta in tutti i casi in cui la legge prevede l'inasprimento della pena in caso di recidiva. Invece, secondo il diritto vigente l'iscrizione delle sentenze è prevista soltanto in casi specifici di inasprimento della pena (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 Ordinanza VOSTRA).

Come il diritto vigente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d Ordinanza VOSTRA), anche il nuovo diritto prevede che le contravvenzioni siano iscritte in tutti i casi in cui la sentenza riguarda anche altri reati da iscrivere (tratt. 3).

Prima del 1° gennaio 2007 le contravvenzioni potevano ancora essere punite con la pena dell'arresto; per motivi di diritto transitorio il trattino 4 menziona questa pena che era in uso nel diritto previgente.

Il quinto e il sesto trattino prevedono l'iscrizione in VOSTRA nei casi in cui le interdizioni di esercitare un'attività o i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate possono essere pronunciati per contravvenzioni85.

­

Le contravvenzioni commesse da una persona penalmente incapace sono iscritte secondo il numero 4 soltanto se viene irrogata l'interdizione di esercitare un'attività o il divieto di avere contatti o il divieto di accedere ad aree determinate. Tuttavia finora non vi sono prescrizioni legali che permettono di ordinare siffatti divieti per punire determinate contravvenzioni86.

Secondo il capoverso 2 le sentenze di riferimento contro minori sono iscritte soltanto se riguardano un crimine o un delitto e prevedono una delle sanzioni elencate nella disposizione. Questa regola riprende il diritto vigente (art. 366 cpv. 3 CP). Le contravvenzioni commesse da un minore secondo il capoverso 3 sono iscritte soltanto in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieti di avere contatti o di accedere ad aree determinate, poiché questi divieti sono attuati mediante l'estratto per privati e l'estratto specifico per privati87. Alcuni partecipanti alla consultazione 84 85 86 87

Cfr. n. 1.5.2 sulla rinuncia a modificare il meccanismo d'iscrizione delle contravvenzioni.

Cfr. art. 105 cpv. 3 nCP nella versione sottoposta a referendum in FF 2013 8345.

Cfr. art. 105 cpv. 3 nCP nella versione sottoposta a referendum in FF 2013 8345.

Cfr. art. 366 cpv. 3bis nCP nella versione sottoposta a referendum in FF 2013 8345.

4971

2012 hanno chiesto l'iscrizione di tutte le sentenze passate in giudicato contro minori e pronunciate per un crimine o un delitto. Altri partecipanti hanno invece chiesto una normativa più restrittiva. Tenuto conto di questo risultato e del fatto che l'articolo 366 capoverso 3 CP è entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 2013, la normativa attuale è mantenuta88.

Occorre peraltro rilevare che gli estratti 1 e 2 per autorità riportano tutte le sentenze contro minori iscritte in VOSTRA (cfr. art. 42­43). Queste sentenze figurano nell'estratto per privati soltanto se sono adempiute condizioni restrittive (art. 45 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l'art. 46).

Art. 20

Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento straniere

La disciplina sull'obbligo di iscrivere le sentenze straniere pronunciate contro cittadini svizzeri è completamente nuova. Il diritto vigente (art. 366 cpv. 2 lett. c CP) richiede la cosiddetta trasposizione delle sentenze straniere nel diritto svizzero. Per determinare se le condizioni per l'iscrizione sono adempiute nel caso concreto occorre trovare nel diritto svizzero fattispecie penali equivalenti a quelle applicate dal diritto straniero. Questa operazione comporta diversi problemi; infatti nella maggior parte dei casi non vi è una conoscenza precisa dei fatti della causa, poiché di regola viene comunicata soltanto la disposizione penale violata e non l'intera sentenza. Inoltre, accedere alla dottrina e alla giurisprudenza straniere che potrebbero contribuire a interpretare la fattispecie penale comunicata dalle autorità straniere comporta una mole di lavoro sproporzionata. In queste circostanze, la trasposizione dei reati stranieri nelle fattispecie penali del diritto svizzero è molto aleatoria, poiché non vi è praticamente mai corrispondenza perfetta. Per questo motivo, in Germania l'interessato ha diritto di impugnare la decisione di trasposizione, il che dà luogo a una nuova, complessa procedura di comunicazione.

Il disegno mira pertanto a semplificare la situazione attuale nella misura in cui non esige più un'esatta trasposizione delle norme penali straniere nel diritto svizzero89.

L'iscrizione dipende invece da un solo criterio, quello della sanzione pronunciata, senza distinzioni in base al genere di reato (contravvenzione, delitto o crimine). Ciò permetterà di ridurre il lavoro per la traduzione delle fattispecie di reato straniere.

Tuttavia, per permettere alle autorità di farsi rapidamente un quadro dei reati che sono oggetto di una determinata sentenza penale, gli originali dei moduli di comunicazione delle sentenze saranno scannerizzati (cfr. art. 24 cpv. 2).

Per evitare l'iscrizione dei «reati poco gravi» il disegno stabilisce per determinate sanzioni una soglia di gravità o un'entità minima (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. d). La soglia proposta non è tanto bassa da escludere tutti i reati che hanno carattere di

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89

Occorre tenere presente che tutte le autorità preposte al perseguimento penale minorile sono decisamente contrarie a qualsivoglia estensione dell'obbligo d'iscrivere le sentenze contro minori. Infatti ritengono che prendere atto dei precedenti dei minori sia già abbastanza semplice (a causa del principio del luogo di dimora su cui poggia la procedura penale minorile).

Non entra invece in linea di conto l'iscrizione di tutti i reati comunicati dall'estero, poiché verrebbero regolarmente iscritti reati che in Svizzera sono considerati semplici contravvenzioni e che, nella maggior parte dei casi, non vanno iscritti (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c n. 3). D'altra parte, non appare opportuno nemmeno omettere l'iscrizione di tutte le sentenze penali comunicate dall'estero, poiché nel contesto europeo si deve poter fare affidamento sul principio dell'iscrizione delle comunicazioni agli Stati d'origine.

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contravvenzione né tanto alta da impedire l'iscrizione in VOSTRA di reati che hanno carattere di delitti.

Va tuttavia ammesso che la fissazione di una soglia minima ha anche alcuni svantaggi: la diversità delle pratiche sanzionatorie dei diversi Stati causa inevitabilmente una certa disparità di trattamento. Un'analoga disparità è comunque insita anche nell'attuale sistema di comunicazione. Pur facendo astrazione dalle lacune nell'esecuzione delle comunicazioni di dati penali allo Stato d'origine, occorre rilevare che ogni Stato decide in tutta autonomia se comunicare determinate sentenze a un altro Stato e stabilisce da sé quali sentenze comunicare e a quali condizioni.

Per quanto concerne le sentenze straniere, inoltre, la rinuncia alla distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni provoca qualche confusione a livello di gestione delle sentenze; infatti, dopo la comunicazione di un reato commesso all'estero durante il periodo di prova previsto in una sentenza svizzera, VOSTRA genera sempre un avviso di recidiva perché non è in grado di stabilire se, secondo i criteri svizzeri, il nuovo reato costituisce un crimine o un delitto; questi problemi non hanno però grande importanza nella pratica.

Concretamente, il disegno distingue tra adulti e minori: ­

Il capoverso 1 lettera d indica le sanzioni minime superate le quali occorre iscrivere una sentenza straniera contro un adulto. Va notato che nei casi di cui al numero 2, l'iscrizione non dipende dall'entità di un'eventuale pena poiché in questi casi la pena è spesso fortemente ridotta per scemata imputabilità. La normativa tiene conto sia delle necessità di informazione delle autorità sia degli interessi di risocializzazione delle persone iscritte.

L'iscrizione delle interdizioni di esercitare un'attività o dei divieti di avere contatti o di accedere ad aree determinate secondo il numero 3 mira a far figurare questi divieti nell'estratto per privati o nell'estratto specifico per privati garantendone così l'esecuzione.

­

L'iscrizione delle sentenze straniere pronunciate contro minori (cfr. art. 20 cpv. 2) dipende in linea di massima dalle medesime condizioni che valgono per l'iscrizione delle sentenze svizzere contro minori (cfr. art. 19 cpv. 2).

Poiché, come indicato all'inizio, la normativa non si basa sul genere di reato, vanno iscritte anche le sentenze straniere per reati che in Svizzera sarebbero considerati semplici contravvenzioni.

Di norma la comunicazione delle sentenze pronunciate all'estero si fonda sull'articolo 22 della Convenzione europea del 20 aprile 195990 di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale) o su trattati bilaterali. In alcuni casi le ambasciate svizzere all'estero comunicano direttamente determinate sentenze.

I capoversi 1 lettera c e 2 lettera c vietano l'iscrizione di reati di carattere puramente militare, vale a dire di reati senza equivalente nel diritto penale comune. Di regola, le sentenze di questo genere non sono nemmeno comunicate (cfr. art. 1 n. 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale).

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RS 0.351.1

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Art. 21

Dati della sentenza di riferimento da iscrivere

Il diritto vigente indica i dati di una sentenza di riferimento che vanno iscritti in VOSTRA soltanto nell'articolo 4 e nel numero 4 dell'allegato 1 Ordinanza VOSTRA, ma non in una legge formale. L'articolo 21 modifica la situazione indicando nel capoverso 1 le categorie principali di dati da iscrivere, che in gran parte corrispondono a quelle del diritto vigente. Secondo il capoverso 3, i dettagli relativi ai singoli dati saranno stabiliti nell'ordinanza. L'ordinanza dovrà inoltre stabilire i dati che possono essere consultati soltanto online (cfr. art. 40 cpv. 2 secondo periodo). Per le sentenze di riferimento si tratta del numero progressivo attribuito dal sistema a ciascuna sentenza.

Le informazioni generali secondo il capoverso 1 lettera b, oltre alla data della decisione e all'autorità giudicante comprendono anche le date della notificazione e del passaggio in giudicato.

Per «informazioni sul genere di procedimento» (cpv. 1 lett. d) si intendono le informazioni che indicano se si tratta di un procedimento contumaciale o di un procedimento a cui l'imputato presenzia, se si tratta di una procedura di decreto d'accusa o di una riapertura.

Le «informazioni sul reato» (cpv. 1 lett. e) comprendono in particolare la fattispecie penale, il momento del reato e la forma di commissione del medesimo. Per le sentenze straniere possiamo prevedere una forma semplificata di iscrizione.

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Per le sentenze pronunciate in Svizzera, i dati da iscrivere comprendono la disposizione legale violata (numero dell'articolo e riferimento alla legge) e una descrizione astratta del reato (p. es. art. 146 cpv. 2 CP: truffa per mestiere).

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Per quanto concerne le sentenze straniere che sono già state trasposte o possono esserlo senza particolari difficoltà, vanno iscritti come finora i reati del diritto svizzero che risultano dalla trasposizione. Inoltre i moduli di comunicazione delle sentenze sono salvati in VOSTRA in forma elettronica (cfr.

art. 24 cpv. 2).

Come rilevato nelle osservazioni sull'articolo 20, di regola le sentenze straniere non vanno più trasposte nel diritto svizzero e la loro iscrizione in VOSTRA dipende ora dalla sanzione pronunciata. Quindi, invece di iscrivere in VOSTRA i dati del reato si appone unicamente la menzione «violazione di una disposizione di legge straniera»91. Le informazioni dettagliate sulla fattispecie penale straniera adempiuta figurano sulla copia elettronica del modulo di comunicazione della sentenza (cfr. art. 24 cpv. 2). Le autorità collegate e i destinatari degli estratti per privati sono quindi costretti a interpretare ed eventualmente a tradurre da sé i moduli di comunicazione delle sentenze. Appare pertanto ragionevole, aggiungere in VOSTRA la menzione della categoria dei reati sanzionati nella sentenza iscritta. Il nostro Collegio disciplina le relative modalità (cpv. 3 lett. b).

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Questo corrisponde a una pratica già attualmente in uso nei casi in cui un comportamento sanzionato all'estero è indubbiamente punibile anche secondo il diritto svizzero, ma non può in generale essere fatto coincidere inequivocabilmente con una fattispecie penale del diritto svizzero perché ne adempie numerose.

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La nozione di sanzione secondo il capoverso 1 lettera f deve essere intesa in senso lato e comprende tutte le pene e le misure, segnatamente il genere e l'entità della sanzione, la forma di esecuzione, il periodo di prova, le informazioni sull'imputabilità e sui casi in cui si prescinde da una pena. Anche la confisca di oggetti e di valori patrimoniali è considerata una sanzione. Pertanto devono essere iscritte pure le confische, fermo restando che saremo chiamati anche in questo caso a definire i dettagli nell'ordinanza. L'iscrizione serve a registrare le confische che secondo la LRVC devono essere ripartite tra Confederazione e Cantoni per permettere la comunicazione automatica delle decisioni di confisca al servizio dell'UFG competente per la ripartizione (cfr. commento all'art. 69). Una confisca deve essere iscritta se i valori patrimoniali confiscati ammontano almeno a 100 000 franchi92 poiché a partire da questo importo occorre eseguire una ripartizione secondo la LRVC. La comunicazione mediante VOSTRA sgrava le autorità finora tenute a comunicare le confische e diminuisce il rischio di omissioni. Poiché il numero delle sentenze di confisca è limitato, l'onere non dovrebbe essere eccessivo, tanto più che si tratta di sentenze che devono comunque essere iscritte93.

Il capoverso 1 lettera f comprende anche l'iscrizione della durata della carcerazione preventiva (compresa la parte già espiata della pena). Nella normativa di dettaglio potremmo anche stabilire che va indicata la parte della pena che è considerata già espiata in caso di violazione dell'imperativo di celerità ed è quindi computata sulla pena complessiva94. Non è per il momento previsto di iscrivere altri dati relativi all'esecuzione della pena (cfr. in proposito le osservazioni al n. 1.5.4).

Il capoverso 2 disciplina l'importante questione del trattamento delle pene complementari, delle pene parzialmente complementari e delle pene uniche nel diritto del casellario giudiziale.

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Attualmente queste decisioni sono considerate decisioni indipendenti, anche se, in termini materiali, sono parte integrante della sentenza di riferimento, con la quale costituiscono un tutt'uno. Riunire in un'unica iscrizione e conservare la sentenza di riferimento insieme alla pena complementare o alla pena parzialmente complementare è estremamente laborioso e in parte In alcuni casi, non risulterà chiaramente dal dispositivo della sentenza se tale soglia è stata raggiunta (p. es. se il dispositivo si limita a inventariare gli oggetti, i conti e le case confiscati). In caso di dubbio, la persona incaricata di iscrivere la sentenza deve chiedere le informazioni necessarie all'autorità competente (cfr. art. 11 cpv. 2).

Menzionare tra le sanzioni le confische il cui prodotto deve essere oggetto di una ripartizione è corretto soltanto se la confisca non è indipendente. Finora tale menzione non è mai stata omessa, anche perché è difficile scordare di menzionare nella sentenza di riferimento la confisca di importi superiori a 100 000 franchi (cfr. comunque art. 66 DPA).

Teoricamente possono essere oggetto di confisca anche i beni di persone penalmente incapaci, assolte senza che nei loro confronti sia pronunciata una misura. In questo caso non vi è iscrizione di una sentenza di riferimento, ma la confisca deve essere comunicata in altro modo, vale a dire secondo l'art. 6 LRVC. L'applicazione di questa disposizione deve essere ristretta alle sole decisioni indipendenti di confisca e conserva la sua ragione di essere soltanto in questi casi (cfr. il n. 2.6 in merito alla modifica di altri atti normativi).

Ciò si fonda sulla pratica del Cantone di Basilea Campagna secondo cui, in caso di violazione dell'imperativo di celerità invece di concedere una riduzione della pena se ne considera già espiata una parte. Il diritto vigente non permette di iscrivere questa parte di pena. Non entra in particolare in linea di conto l'iscrizione come «carcerazione preventiva», perché darebbe la falsa impressione che il condannato si trovava in stato di carcerazione preventiva. Pertanto, nell'ambito del disciplinamento dei dettagli della normativa, sarà necessario esaminare se in futuro si potrà iscrivere in VOSTRA la parte della pena considerata già espiata per violazione del principio di celerità.

4975

impossibile, per questo motivo la gestione comune di queste decisioni non entra in linea di conto95. Le sentenze concernenti pene complementari, pene parzialmente complementari e pene uniche continueranno a essere considerate decisioni indipendenti. Il disegno menziona espressamente questo principio che agevola l'interpretazione di altre regole96.

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L'iscrizione delle sentenze in cui il giudice decide di non pronunciare una pena complementare («pena complementare 0») è pure chiaramente disciplinata nel disegno. La sentenza complementare che riguarda un crimine o un delitto, deve essere iscritta se statuisce la colpevolezza (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c n. 1). La sentenza complementare riguardante una contravvenzione non va invece iscritta, poiché si tratta di una sentenza indipendente che non adempie le condizioni per l'iscrizione.

­

È evidente che in VOSTRA va anche indicato se una sentenza riguarda una pena complementare, una pena (parzialmente) complementare o una pena unica e a quale decisione precedente la pena complementare o la pena unica fa riferimento. Queste informazioni costituiscono strumenti importanti ai fini interpretativi. Tuttavia, in determinate circostanze, il riferimento a una decisione precedente può rivelare l'esistenza di pene anteriori che non sono più iscritte in VOSTRA (perché previste in sentenze già eliminate) o che non lo sono mai state (le contravvenzioni da non iscrivere e le sentenze straniere).

Poiché deroga alle normali regole in materia d'iscrizione e di conservazione dei dati, il capoverso 2 secondo periodo ammette esplicitamente il menzionato riferimento.

Art. 22

Decisioni successive

L'iscrizione delle decisioni successive è già prevista nel diritto attuale. Il vigente articolo 366 capoverso 2 lettera d CP definisce in modo poco convincente le condizioni generali per l'iscrizione delle decisioni successive. Tenuto conto delle decisioni successive da iscrivere conformemente agli articoli 5 e 6 Ordinanza VOSTRA, la definizione data nella citata disposizione di legge è imprecisa. A tale riguardo, occorre rilevare, per esempio, che il rifiuto della revoca della sospensione condizio95

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Per gestire i reati sanzionati da una pena parzialmente complementare insieme a quelli contenuti in una sentenza di riferimento, si dovrebbe ricorrere all'artificio di scindere la sentenza che prevede la pena (parzialmente) complementare in una sentenza che preveda la pena parzialmente complementare (da correlare alla sentenza di riferimento) e in una sentenza indipendente riguardante i soli reati commessi dopo la pronuncia della sentenza di riferimento. Sarebbe tuttavia necessario operare una corrispondente scissione della pena parzialmente complementare, la qual cosa appare impossibile, poiché in generale i decreti d'accusa non contengono indicazioni sulla commisurazione della pena.

Il disegno prevede d'iscrivere in VOSTRA anche le contravvenzioni punite con una multa inferiore a 5000 franchi sanzionate in una sentenza da iscrivere (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c n. 3 tratt. 3). L'art. 21 cpv. 2 è chiaro sull'applicazione di questa disposizione nei casi in cui una contravvenzione è sanzionata in una sentenza che infligge una pena (parzialmente) complementare: nel diritto del casellario giudiziale, la pena (parzialmente) complementare va considerata come prevista in una sentenza distinta e pertanto, se si tratta di una contravvenzione, non deve essere iscritta. Omettere parti integranti della sentenza (p. es. quelle riguardanti le contravvenzioni che non vanno iscritte), falserebbe la sanzione. Invece, se la contravvenzione è sanzionata con una pena (parzialmente) complementare, la sentenza di riferimento rimane visibile anche se la sentenza complementare non è iscritta in VOSTRA. Di conseguenza, si può rinunciare a iscrivere una sentenza riguardante una pena (parzialmente) complementare che di per sé non dovrebbe essere iscritta.

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nale della pena va iscritto in VOSTRA anche se non implica la modifica di iscrizioni esistenti, mentre le decisioni di commutazione della pena che comportano tale modifica invece non devono essere registrate (cfr. art. 9 lett. e Ordinanza VOSTRA).

Le decisioni successive di cui è attualmente prescritta l'iscrizione sono talmente diverse tra loro da non avere alcun comun denominatore. Sono infatti iscritte in VOSTRA per molti motivi diversi, come la necessità di gestire i periodi di prova o di calcolare correttamente i termini di conservazione dei dati o per ragioni storiche.

Per questo motivo rinunciamo a inserire nella legge una definizione precisa delle decisioni successive da iscrivere. La definizione dell'articolo 3 lettera b vuole soltanto distinguere le decisioni successive dalle sentenze di riferimento e per questa ragione è formulata in modo molto ampio.

Secondo il capoverso 1 le decisioni successive passate in giudicato sono una categoria a sé stante di dati da iscrivere in VOSTRA. Il capoverso 2 lettere a­e enumera i diversi generi di decisioni successive. L'enumerazione non è esaustiva e la lettera f ci permette di indicare altri tipi di decisioni successive da iscrivere. Secondo il capoverso 3, continueremo a definire con precisione in un'ordinanza quali decisioni successive vadano iscritte. A tal fine trarremo ispirazione dall'enumerazione degli articoli 5 e 6 Ordinanza VOSTRA senza più utilizzare la nozione di «decisione d'esecuzione» dell'articolo 6 Ordinanza VOSTRA. L'ordinanza dovrà indicare anche quali dati potranno essere consultati soltanto online (cfr. art. 40 cpv. 2 secondo periodo); per le decisioni successive si tratta del numero progressivo attribuito dal sistema.

La menzione delle decisioni di exequatur nel capoverso 2 lettera e è introdotta dal nuovo diritto. In futuro l'iscrizione di queste decisioni sarà rilevante ai fini del calcolo dei termini (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. l).

Art. 23

Decreti d'abbandono da iscrivere

Già durante la consultazione 2009, il Cantone di Zurigo ha chiesto di iscrivere nel casellario giudiziale tutti i decreti d'abbandono dei procedimenti per crimini o delitti nei casi in cui l'autore, sebbene chiaramente colpevole, non è stato sanzionato.

L'avamprogetto prevedeva che fossero iscritte in VOSTRA praticamente tutte le sentenze di colpevolezza per crimini o delitti, ma non le sentenze di colpevolezza che prescindono da una punizione secondo l'articolo 52 CP97 né i decreti d'abbandono98. Questa proposta è stata in parte approvata esplicitamente nell'ambito della consultazione 2012. Una serie di partecipanti ha invece chiesto di iscrivere anche le sentenze basate sull'articolo 52 CP o addirittura tutti i decreti di abbandono basati sugli articoli 52 segg. CP. Alcuni partecipanti hanno chiesto di iscrivere soltanto la sospensione del procedimento secondo l'articolo 55a CP.

Il disegno prevede quanto segue: le sentenze di colpevolezza che prescindono dalla punizione e i decreti d'abbandono basati sull'articolo 52 CP non devono essere iscritti in VOSTRA. Infatti l'applicazione dell'articolo 52 CP presuppone che la colpa e le conseguenze del reato siano minime. Anche in caso di ripetuta commissione della medesima fattispecie di reato, si tratta di reati di lieve entità la cui iscrizione non si giustifica.

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Art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1 AP-LCaGi.

Cfr. rapporto esplicativo n. 1.4.3, commento all'art. 17.

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Vanno invece iscritti in VOSTRA i casi di applicazione degli articoli 53 e 54 CP o degli articoli 45 e 46 CPM, indipendentemente dal fatto che un procedimento termini dinanzi al giudice con una sentenza di colpevolezza che prescinde dalla punizione secondo gli articoli citati o sia abbandonato dal pubblico ministero. Limitarsi a iscrivere le sentenze pronunciate dal giudice, come prevedeva l'avamprogetto, non sarebbe coerente. Infatti, i giudici, in applicazione delle succitate disposizioni, pronunciano sempre sentenze che prescindono dalla pena e mai decreti d'abbandono99. In queste condizioni, l'iscrizione in VOSTRA sarebbe effettuata quando un giudice applica l'articolo 53 o 54 CP o 45 o 46 CPM ma non quando lo fa il pubblico ministero, il che non sarebbe logico. D'altronde, in caso di riparazione secondo l'articolo 53 CP o 45 CPM è importante sapere se una persona è già stata oggetto di un decreto d'abbandono per stabilire se sussiste un interesse pubblico a perseguirla.

Anche la sospensione del procedimento secondo l'articolo 55a capoverso 3 CP o 46b capoverso 3 CPM deve essere iscritta per tutelare gli interessi della vittima della violenza domestica. In tal modo è possibile valutare i rischi, adottare misure di protezione e in definitiva prevenire atti di violenza.

L'abbandono o la sospensione sono iscritti in quanto tali e non come sentenze di colpevolezza, quindi senza violare la presunzione d'innocenza. L'iscrizione nel casellario mostra che il procedimento è stato abbandonato o sospeso.

I decreti di abbandono figurano soltanto nell'estratto 1 per autorità (art. 42) e nell'estratto 2 per autorità (art. 43) per evitare che questi dati siano consultati da un numero eccessivo di persone.

Art. 24

Copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive, dei decreti d'abbandono e dei moduli di comunicazione delle sentenze

Il salvataggio di copie elettroniche necessita di una normativa legale esplicita perché le copie elettroniche delle sentenze sono particolarmente sensibili sotto il profilo del diritto della protezione dei dati, tanto più che le sentenze sono riprodotte integralmente (esposizione dei fatti, considerandi di diritto e dispositivo della sentenza).

Queste copie elettroniche contengono di conseguenza un maggior numero d'informazioni rispetto ai dati strutturati di cui agli articoli 21, 22 e 23100. Grazie al salvataggio delle copie elettroniche delle decisioni, il servizio del casellario giudiziale non dovrà più chiedere alle autorità competenti di produrre le sentenze originali nei casi in cui l'interessato contesta l'estratto del casellario. Un processo di controlling gli permetterà di stabilire con maggiore rapidità se le iscrizioni sono corrette. Occorre rilevare che finora il servizio del casellario giudiziale non ha avuto alcuna difficoltà a ottenere le copie delle sentenze necessarie, ma il disbrigo di queste richieste è oneroso, necessita di una grande mole di lavoro e ritarda il trattamento dei casi. Le contestazioni sorgono spesso nei casi in cui l'estratto per privati deve essere presentato nell'ambito della candidatura a un posto di lavoro e deve pertanto essere trattato rapidamente. A trarre i maggiori vantaggi dal salvataggio delle copie elettroniche saranno le autorità della giustizia penale, che saranno agevolate nel perseguimento della delinquenza di massa poiché avranno modo di prendere atto in modo molto più 99 100

DTF 135 IV 27 La sentenza può contenere anche considerandi relativi alle pretese civili o informazioni su terze persone. Le decisioni delle autorità amministrative contengono talora anche considerandi sull'obbligo di pagamento o di restituzione secondo l'art. 63 DPA.

4978

agevole e veloce dei precedenti dell'imputato, visualizzando la parte di una sentenza dedicata ai fatti. Le informazioni sui fatti contenute nelle sentenze salvate in VOSTRA dovrebbero ridurre il rischio che la pena sia commisurata unicamente in base all'iscrizione che figura nel casellario. Il salvataggio delle decisioni ne agevola anche l'iscrizione su scala cantonale. A seconda della soluzione informatica scelta, in futuro si potrebbe perfino fare a meno di inviare per posta al SERCO le copie cartacee delle sentenze (per esempio prevedendo che le autorità che rendono una decisione debbano realizzarne la copia elettronica e che i casi siano in seguito trattati dal SERCO).

Per motivi relativi alla protezione dei dati, soltanto le autorità che possono consultare l'estratto 1 per autorità possono consultare le copie delle sentenze, sempreché non si tratti delle copie dei moduli di comunicazione delle sentenze straniere (cfr.

n. 1.3.4). Come finora, le autorità possono consultare l'originale delle sentenze soltanto se hanno un motivo che giustifichi il trattamento di tali dati. Non sarà possibile lanciare una ricerca diretta di queste decisioni. Nelle finestre di VOSTRA che saranno visualizzate sullo schermo di un utente i dati saranno strutturati conformemente agli articoli 21, 22 e 23 e una funzione supplementare permetterà di consultare la copia elettronica di una determinata decisione alle autorità che vi sono abilitate.

Infine, non sono salvate le copie elettroniche delle decisioni concernenti i minori.

È invece salvata una copia elettronica dell'insieme delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono pronunciati in Svizzera contro un adulto (cpv. 1). La copia riproduce il testo integrale, con dispositivo e considerandi. L'originale delle sentenze rese all'estero spesso non è disponibile, pertanto è salvato soltanto il relativo modulo di comunicazione. Nei casi eccezionali in cui viene trasmessa soltanto la sentenza originale, quest'ultima deve essere trasposta nel diritto svizzero e non viene allestita una copia elettronica (cpv. 2).

Come abbiamo fatto notare, il salvataggio delle copie elettroniche non semplificherà sempre il lavoro delle autorità. Infatti, le autorità che tengono il casellario giudiziale e rilasciano estratti alle autorità non collegate
che ne fanno domanda scritta devono attendersi una certa mole di lavoro supplementare per stampare e allegare a ogni estratto tutte le copie delle decisioni salvate in VOSTRA. Le autorità con diritto di consultazione non dovrebbero però essere interessate a tutte le sentenze iscritte, di modo che le copie elettroniche potranno essere fornite anche in un secondo momento se esplicitamente richieste.

La disposizione non indica il momento in cui le decisioni devono essere salvate e nemmeno le modalità del trattamento delle sentenze la cui motivazione viene redatta dopo che sono passate in giudicato (art. 82 CPP). Il passaggio in giudicato di una decisione è in linea di massima decisivo, ma secondo l'articolo 30 il nostro Collegio stabilisce in quale momento le diverse categorie di dati devono essere iscritte in VOSTRA.

Art. 25

Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

Questa categoria di dati non è menzionata nel vigente diritto del casellario giudiziale. Si tratta di dati generati automaticamente dal sistema allorquando le informazioni ivi disponibili sono collegate tra loro. Sostanzialmente, l'articolo 25 capoverso 1 lettere a­e menziona cinque diverse categorie di dati di sistema.

L'espressione «in particolare» impiegata nel testo della presente disposizione inten4979

de sottolineare che l'articolo 25 non contiene un elenco esaustivo dei dati di sistema.

Il nostro Collegio può prevedere ulteriori categorie.

I dettagli della normativa vanno definiti in modo più preciso in un'ordinanza (cfr.

cpv. 2) che non aggiungerà nuove funzioni a quelle già previste ma si limiterà a precisarle. Per esempio nel diritto vigente non vi sono regole sugli avvisi di recidiva inviati in occasione dell'iscrizione di nuove sentenze svizzere. L'articolo 20 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA riguarda soltanto gli avvisi di recidiva generati in occasione dell'iscrizione di una sentenza straniera.

Sono segnatamente considerati «avvisi di controllo» ai sensi del capoverso 1 lettera c gli avvisi che invitano a verificare la pendenza di un procedimento penale dopo più di due anni, a fornire i dati relativi alla liberazione da una misura stazionaria prevista in una sentenza straniera se dopo cinque anni non è ancora stata iscritta la fine della misura e a comunicare se una persona ha raggiunto l'età alla quale occorre verificare se è ancora in vita (art. 31 cpv. 3).

Per quanto concerne gli «avvisi di controllo concernenti la mancata assegnazione di un numero d'assicurato» secondo il capoverso 1 lettera d rinviamo al commento all'articolo 11 capoverso 4.

L'eliminazione dei dati di sistema è disciplinata nell'articolo 33 capoversi 1 e 3.

Art. 26

Procedimenti penali pendenti

L'obbligo d'iscrivere in VOSTRA i dati concernenti i procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti è già previsto nell'articolo 17 capoversi 1 lettera c e 2 lettera b.

L'articolo 366 capoverso 4 CP stabilisce che siano iscritti nel casellario giudiziale anche i procedimenti penali pendenti senza precisare a partire da quale momento i procedimenti debbano essere considerati pendenti. La normativa è stata fonte di problemi fintanto che i codici cantonali di procedura penale sono rimasti in vigore perché in alcuni Cantoni l'apertura del procedimento penale non veniva esplicitamente constatata. L'entrata in vigore del CPP ha fatto chiarezza sulla nozione di procedimento pendente. Infatti secondo l'articolo 300 CPP la procedura preliminare è avviata mediante l'attività investigativa della polizia (cfr. art. 306 seg. CPP) o l'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero (cfr. art. 308 segg. CPP), soltanto in questo ultimo caso mediante un atto formale (cfr. art. 309 cpv. 3 CPP).

Poiché l'iscrizione dei procedimenti penali pendenti serve innanzitutto a stabilire il foro delle autorità preposte al perseguimento penale (cfr. art. 34 CPP sulla competenza dell'autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento), sarebbe ragionevole iscrivere un procedimento come pendente già nel momento dell'avvio dell'indagine di polizia. Basandosi sull'apertura dell'istruzione, il disegno propone tuttavia una soluzione diversa poiché i dati sui procedimenti penali pendenti sono informazioni molto sensibili. In considerazione della presunzione d'innocenza sarebbe pertanto delicato iscrivere in VOSTRA tutte le persone sospettate di aver commesso un reato fin dall'inizio della procedura investigativa. Inoltre, se le indagini sono complesse è difficile stabilire quando sono effettivamente iniziate nei confronti di una determinata persona. L'iscrizione in VOSTRA dovrebbe essere compiuta soltanto se gli indizi di reato contro una determinata persona si concretizzano e l'autorità competente apre l'istruttoria. Nella procedura penale amministrativa un

4980

procedimento è considerato aperto dalla data menzionata nel verbale (art. 38 cpv. 1 DPA).

Pertanto, il capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 lettera b prevede l'iscrizione in VOSTRA della data in cui chi dirige il procedimento ha aperto l'istruzione. L'espressione «chi dirige il procedimento» designa il pubblico ministero nella procedura penale degli adulti (cfr. art. 309 cpv. 1 CPP), l'autorità inquirente nella procedura penale minorile (cfr. art. 30 e 6 cpv. 2 PPMin), il giudice istruttore nella procedura penale militare (cfr. art. 41 dell'ordinanza del 24 ottobre 1979101 concernente la giustizia penale militare) e la competente autorità amministrativa in questione nel diritto penale amministrativo.

Se viene emanato direttamente un decreto d'accusa102 non viene aperta l'istruzione.

In questi casi il procedimento penale deve essere iscritto in VOSTRA come pendente al più tardi nel momento in cui è emanato il decreto d'accusa (cpv. 1 lett. b). Per l'autorità d'iscrizione ne risulta una discreta mole di lavoro. Tuttavia, prima che il decreto d'accusa passi in giudicato e debba essere iscritto in VOSTRA come sentenza di riferimento, possono talora trascorrere diverse settimane, soprattutto se contro di esso viene formata opposizione103. Se il procedimento penale non è immediatamente iscritto come pendente nel momento in cui viene emanato il decreto d'accusa, una seconda autorità che nel medesimo momento sta perseguendo un altro reato ignora che è eventualmente chiamata a pronunciare una pena complementare. Ciò permette anche di evitare che siano pronunciate sentenze contraddittorie sulla revoca della sospensione condizionale di pene precedenti già iscritte in VOSTRA. Per questi motivi il capoverso 2 lettera b fa riferimento all'articolo 309 capoverso 4 CPP, nella misura in cui dispone che, se non è stata aperta l'istruzione, deve essere iscritta in VOSTRA la data in cui è stato emanato il decreto d'accusa.

Il procedimento penale è pure iscritto in VOSTRA come pendente quando l'autore, oggetto di un procedimento penale minorile e dimorante abitualmente in Svizzera, ha compiuto 18 anni (cpv. 1 lett. c nonché art. 17 cpv. 1 lett. c). I procedimenti contro minori senza dimora abituale in Svizzera sono iscritti già nel momento dell'apertura dell'istruzione (art. 17 cpv. 2 lett. b).

Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali I seguenti quattro ambiti di VOSTRA sono solo indirettamente connessi con la gestione dei dati penali e obbediscono per lo più a meccanismi specifici: ­

la verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di consultazione (cfr. art. 27);

­

l'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero (cfr.

art. 28);

101 102

RS 322.2 Cfr. art. 309 cpv. 4 CPP e art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 PPMin in combinato disposto con l'art. 309 cpv. 4 CPP.

103 Il passaggio in giudicato del decreto d'accusa interviene soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione dell'opposizione. A seconda della procedura di comunicazione prevista, passerà ancora del tempo fino all'iscrizione del decreto d'accusa in VOSTRA. In caso di opposizione può succedere che passino mesi prima che la decisione del giudice divenga definitiva.

4981

­

l'ordinazione di estratti per privati e di estratti specifici per privati (art. 29); questa parte del programma è completata da una speciale banca dati che contiene tutti i dati rilevanti per la gestione delle ordinazioni;

­

un ambiente di prova in cui elaborare le soluzioni dei problemi degli utenti di VOSTRA e preparare i corsi di formazione. Questo ambiente di prova non è menzionato nella legge perché non contiene dati personali degni di particolare protezione.

Art. 27

Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità

Per accertare gli abusi resi possibili dalla consultazione online del casellario giudiziale, le consultazioni effettuate dalle autorità sono già oggi registrate in appositi verbali (cfr. art. 28 Ordinanza VOSTRA). Il servizio del casellario giudiziale può esaminare questi verbali quando esegue un controllo nei locali di una data autorità.

Vi sono due generi di verbali: ­

La verbalizzazione secondo l'articolo 10 OLPD, anche detta verbalizzazione centrale. Serve a verificare se un determinato utente di un'autorità consulta VOSTRA conformemente alle prescrizioni. Questi verbali sono salvati presso il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP) durante un anno e possono essere consultati online dalla persona responsabile della protezione dei dati del casellario giudiziale. Questo genere di verbalizzazione ha tuttavia un'applicazione limitata, poiché non fornisce informazioni sulla consultazione dei dati di una determinata persona.

­

La verbalizzazione con «reports VOSTRA». Questo genere di verbalizzazione non è attualmente disciplinato. I «reports VOSTRA» verbalizzano le persone che compiono iscrizioni e mutazioni in VOSTRA o stampano estratti relativi a determinate persone. Non è tuttavia registrato chi ha solo visionato VOSTRA senza compiere iscrizioni o mutazioni. I dati dei «reports VOSTRA» sono salvati per un anno. Anche questo strumento non costituisce di conseguenza un fondamento adeguato per documentare l'utilizzazione di VOSTRA.

Le due verbalizzazioni attuali non permettono di documentare completamente l'impiego di VOSTRA e quindi il disegno amplia le possibilità di verbalizzazione. In futuro sarà possibile verbalizzare i dati direttamente in VOSTRA. La verbalizzazione centrale ai sensi dell'articolo 10 OLPD rimarrà intatta e sarà compiuta come finora per le consultazioni di tutte le autorità. Come finora l'ordinanza sul casellario giudiziale dovrà precisare che nell'ambito del casellario giudiziale viene eseguita una verbalizzazione secondo l'articolo 10 OLPD. Anche per i controlli dei collaboratori del servizio del casellario giudiziale viene conservata la verbalizzazione centrale secondo l'articolo 10 OLPD104.

Il capoverso 4 indica le due finalità della nuova verbalizzazione. In primo luogo essa serve al servizio del casellario giudiziale per controllare l'utilizzazione dei dati e in secondo luogo per consolidare i diritti di consultazione delle persone interessate.

104

Cfr. tuttavia art. 27 cpv. 3, che si applica soltanto alla verbalizzazione in VOSTRA.

4982

Le persone i cui dati sono oggetto di una consultazione avranno, entro certi limiti, la possibilità di controllare da sé se le autorità utilizzano il registro in modo conforme.

Il disegno prevede che le consultazioni effettuate dalle autorità siano registrate direttamente in VOSTRA e conservate per un determinato periodo (art. 36) a disposizione di coloro che esercitano il diritto di accesso previsto nella legislazione sulla protezione dei dati (art. 65), nella misura in cui ciò non lede alcun interesse legale al mantenimento del segreto nell'ambito del perseguimento penale e delle attività dei servizi d'informazione105. Ciò dovrebbe migliorare la trasparenza dell'elaborazione dei dati. La verbalizzazione automatica serve quindi a ridurre i rischi di abusi e dovrebbe avere per effetto di disciplinare le autorità che godono di un diritto di consultazione.

Il capoverso 1 menziona soltanto i principali dati che devono essere verbalizzati.

Secondo il capoverso 2, il nostro Collegio deve stabilire i dati da verbalizzare e la loro forma. A tal fine si dovrà tenere conto del fatto che i motivi della consultazione saranno definiti in modo più preciso di quanto sia attualmente il caso, affinché in seguito sia possibile risalire ai motivi esatti della consultazione permettendo alle autorità di difendersi da eventuali rimproveri di aver consultato i dati senza valide ragioni. Nell'ordinanza stabiliremo precisamente come iscrivere i motivi della consultazione106.

Le consultazioni del servizio del casellario giudiziale non sono automaticamente verbalizzate (cpv. 3). Infatti, questo servizio non consulta i dati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi ma unicamente per aggiornare i dati, per controllarli ed eventualmente correggerli. Ogni giorno compie centinaia di queste operazioni. Se tutte le consultazioni dei collaboratori fossero verbalizzate, per ritrovarle in seguito senza oneri eccessivi si dovrebbe creare un dossier indipendente per ciascun controllo o correzione (oggi non è il caso). Ciò rallenterebbe enormemente l'attività di controllo. Una tale normativa sarebbe praticamente inapplicabile. Inoltre, lo scopo della verbalizzazione automatica è anche permettere al servizio del casellario giudiziale di controllare le autorità collegate a VOSTRA. Non sarebbe ragionevole verbalizzare le
consultazioni dell'autorità di controllo non essendo previsto di controllarle.

In proposito occorre ancora rilevare che l'organo competente per la protezione dei dati presso l'UFG è obbligato a controllare che i collaboratori utilizzino la banca dati conformemente alle prescrizioni. A tal fine, dispone dei verbali secondo l'articolo 10 OLPD. Per compiere questi controlli si sceglie di regola un giorno di riferimento recente perché ciò agevola la ricostruzione delle ragioni della consultazione.

Art. 28

Dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero

VOSTRA è dotato di una funzione speciale che permette di ordinare online l'estratto di un casellario giudiziale straniero; questa funzione non è direttamente connessa con l'allestimento degli estratti nell'ambito della gestione dei dati penali.

105 106

Cfr. il commento all'art. 65 cpv. 2.

Si potrebbe per esempio creare un campo di testo per la descrizione delle circostanze della consultazione. Ciò sarebbe particolarmente utile nei casi in cui l'autorità che compie la consultazione può avere difficoltà a risalire in seguito alle ragioni del suo operato. Potrebbe essere il caso della trasmissione di informazioni a Interpol o Europol da parte di fedpol; infatti senza una nota descrittiva potrebbe essere difficile stabilire a quale autorità straniera erano destinati i dati.

4983

I dati relativi a una determinata ordinazione sono registrati in VOSTRA nel momento in cui l'ordinazione è inviata. Secondo il capoverso 2, il nostro Collegio stabilisce i dati da iscrivere. La normativa si fonda sull'elenco contenuto nel numero 6 dell'allegato 1 Ordinanza VOSTRA. Occorre rilevare che anche il nuovo diritto permetterà, come il diritto vigente, di menzionare in VOSTRA se l'estratto del casellario giudiziale straniero è richiesto perché l'interessato è stato tratto in arresto.

Le ordinazioni sono trattate esclusivamente dal servizio del casellario giudiziale e sono disciplinate nell'articolo 4 capoverso 2 lettera o.

L'articolo 54 indica le autorità che possono compilare online le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri.

Art. 29

Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati

Attualmente non vi è alcuna normativa legale in materia di gestione dei dati relativi all'allestimento degli estratti per privati e degli estratti specifici per privati. Una normativa di legge è tuttavia necessaria perché nella parte di VOSTRA adibita alla gestione delle ordinazioni sono salvate anche le copie elettroniche di tutti gli estratti allestiti che contengono dati personali degni di particolare protezione (cfr. cpv. 4).

Ciò permette di accertare in seguito eventuali alterazioni degli estratti, segnatamente se sono utilizzate copie degli estratti del casellario (per esempio quando una persona si candida a diversi posti di lavoro). La documentazione degli estratti rilasciati permette di accertare in seguito se le copie corrispondono all'originale. Se non viene salvata una copia dell'estratto, tale ricostruzione diviene spesso impossibile dopo la scadenza dei termini durante i quali determinate sentenze devono figurare nell'estratto. Da ciò risulta anche che, in determinate circostanze, nelle copie degli estratti figurano anche sentenze che nel frattempo hanno cessato di figurare nell'estratto. Non è pertanto possibile applicare al contenuto delle copie degli estratti le medesime regole di conservazione che valgono per gli estratti medesimi. La consultazione di tutti i dati ai sensi dell'articolo 29 e la loro durata di conservazione devono quindi essere limitate. Per analogia con le consultazioni verbalizzate automaticamente (cfr. art. 36) questi dati sono eliminati due anni dopo l'ordinazione dell'estratto (cfr. art. 38).

Il capoverso 1 enuncia il principio secondo cui sono iscritti in VOSTRA anche i dati relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 46) e di estratti specifici per privati (art. 47). Questi dati sono però principalmente iscritti in una banca dati ausiliaria.

Il capoverso 2 precisa che i dati e le informazioni iscritti nella banca dati ausiliaria riguardano il disbrigo delle ordinazioni degli estratti per privati e non hanno nulla da spartire con i dati penali che vi figurano. Ciò significa che nella banca dati ausiliaria sono salvati dati senza relazione con il contenuto effettivo dell'estratto. Si tratta di indicazioni sul destinatario dell'estratto, sull'avvenuto pagamento degli emolumenti o sulle modalità d'esecuzione dell'ordinazione. Questi dati personali
non necessitano particolare protezione. I dettagli del trattamento dei dati possono pertanto essere definiti in un'ordinanza (cpv. 2 terzo periodo).

Il capoverso 3 prevede che, se l'estratto ordinato è effettivamente allestito, un'interfaccia integri in VOSTRA alcuni dati della banca dati ausiliaria. Si tratta prevalentemente di informazioni che permettono di inviare correttamente a destinazione gli estratti. Il nostro Collegio è chiamato a disciplinare i dettagli anche in questo ambito.

4984

Capitolo 3: Momento dell'iscrizione dei dati in VOSTRA Art. 30 Il momento dell'iscrizione dei dati dipende prevalentemente dalla loro struttura.

Esso deve essere stabilito in un'ordinanza del nostro Collegio, che dovrà stabilire termini d'iscrizione brevi per evitare ritardi inutili, tenendo conto del fatto che è impossibile iscrivere in VOSTRA le sentenze straniere entro due settimane dal loro passaggio in giudicato, poiché generalmente le autorità straniere le comunicano al servizio del casellario giudiziale svizzero una volta all'anno. L'attuale normativa secondo l'articolo 11 Ordinanza VOSTRA deve pertanto essere interamente riveduta.

Capitolo 4: Eliminazione di dati di VOSTRA e divieto d'archiviazione Il capitolo 4 disciplina l'eliminazione dei dati di VOSTRA intesa come distruzione fisica dei dati (cfr. le osservazioni all'art. 39). Dai termini per l'eliminazione dei dati vanno distinti i termini alla scadenza dei quali un'iscrizione cessa di figurare nell'estratto. Tali termini sono disciplinati negli articoli 43­47.

Non vi è motivo di conservare nel casellario giudiziale i dati penali di persone che non esistono più. Pertanto, il limite massimo della conservazione dei dati delle persone fisiche è rappresentato dalla morte (cfr. art. 31). Inoltre, la legge prevede una norma specifica per l'eliminazione di ciascuna categoria di dati. Soltanto l'eliminazione dei dati identificativi di cui all'articolo 18 non è retta da alcuna norma propria, poiché questi dati non sono mai trattati in modo autonomo in VOSTRA e fanno sempre parte integrante di un'altra categoria di dati la cui eliminazione è già retta da una regola specifica (cfr. p. es. art. 21 cpv. 1 lett. a).

Art. 31

Eliminazione in caso di decesso

VOSTRA può prendere atto del decesso di una persona soltanto se gli viene comunicato (cfr. cpv. 1). Non ha senso sancire un obbligo di comunicazione diretto delle autorità dello stato civile perché non tutti coloro che decedono sono iscritti in VOSTRA. Il servizio del casellario giudiziale sarebbe sommerso da comunicazioni di morte irrilevanti. L'introduzione del numero d'assicurato (cfr. n. 1.3.6) permetterà di stabilire interfacce con altre banche dati in cui viene registrato il decesso di una persona (cfr. cpv. 2).

Malgrado queste possibilità, il fatto che una persona iscritta in VOSTRA sia ancora in vita rimane incerto, ragione per cui sono necessarie ulteriori misure che garantiscano il trattamento corretto dei dati in VOSTRA. Ciò appare opportuno anche perché il nuovo diritto prevede che le sentenze rimangano in VOSTRA più a lungo di quanto sia oggi il caso (cfr. art. 32). Potrebbe essere fonte di alcuni problemi il fatto che le comunicazioni di decesso saranno trattate soltanto dopo l'entrata in vigore della revisione del diritto del casellario giudiziale e che potrebbe quindi trascorrere un lungo periodo prima che VOSTRA prenda atto di decessi già sopravvenuti. In Svizzera non vi è alcun rilevamento del decesso di cittadini stranieri che figurano in VOSTRA. Pertanto il capoverso 3 prescrive di verificare se le persone che hanno compiuto 80 anni sono ancora in vita. VOSTRA genera automaticamente 4985

i relativi avvisi di controllo (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c). La regola speciale prevista nel capoverso 4 per i cittadini stranieri che non dimorano in Svizzera è necessaria perché le autorità dello stato civile e i servizi del controllo abitanti esteri non sono tenuti a fornire informazioni al servizio del casellario giudiziale, che nemmeno riceve comunicazione dei decessi avvenuti all'estero. Pertanto i dati di queste persone sono automaticamente eliminati al compimento del centesimo anno d'età.

Il disegno rinuncia a una normativa che permetta di ricostruire i dati penali eliminati dopo un decesso, chiesta nella consultazione 2012 per il motivo che una persona iscritta in VOSTRA può simulare il proprio decesso. Fino a oggi alle autorità del casellario giudiziale non sono noti casi di questo genere. Non vi è quindi necessità pratica di una normativa di questo genere. Inoltre, modificare l'attuale sistema di backup della banca dati VOSTRA in modo tale da poter ripristinare, in casi eccezionali, le informazioni eliminate richiederebbe un'ingente mole di lavoro. Sarebbe tra l'altro necessario prolungare in misura considerevole i termini di conservazione dei dati, poiché la simulazione di un decesso è spesso scoperta soltanto a distanza di decenni.

Art. 32

Eliminazione delle sentenze di riferimento

Alcuni partecipanti alla consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno osservato che gli attuali termini di conservazione delle sentenze di riferimento sono troppo brevi per le autorità giudiziarie (alcuni hanno addirittura suggerito di conservare a vita tutte le sentenze penali). Tra i problemi citati vi sono le gravi difficoltà che, per le perizie psichiatriche, derivano dal fatto di non poter tener conto delle sentenze sui reati sessuali e sui reati di violenza dopo la loro eliminazione dal casellario giudiziale. Il prolungamento dei termini di eliminazione previsti nell'avamprogetto è dunque stato approvato da una grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione 2012.

Alcuni partecipanti hanno chiesto termini ancora più lunghi manifestamente per tenere conto dei reati sessuali e di quelli violenti, nonché degli autori particolarmente pericolosi. A questo genere di reati il disegno applica il termine di base nettamente più lungo di rispettivamente 25 e 20 anni (ai quali va aggiunta la durata della pena detentiva pronunciata)107. I termini di eliminazione proposti nell'avamprogetto sono stati rifiutati perché troppo lunghi da altri partecipanti alla consultazione che hanno fatto valere (espressamente o implicitamente) il «diritto all'oblio».

Il «diritto all'oblio» non può essere dedotto in giudizio e non è chiaramente definito.

Nell'ambito del casellario giudiziale va inteso come dovere di definire termini di conservazione ragionevoli. A tal fine devono essere adeguatamente considerate le diverse costellazioni di interessi delle differenti persone e autorità. Di conseguenza, l'interesse del locatore a conoscere le precedenti condanne di un locatario (p. es. per concludere un contratto di locazione) ha un'importanza minore della facoltà della giustizia penale di compiere una valutazione completa dei precedenti dell'imputato.

Da ciò si evince che il rispetto del principio della proporzionalità impone termini diversi. Il prolungamento dei termini di eliminazione voluto dal disegno mira unicamente a meglio soddisfare gli interessi delle autorità della giustizia penale e riguarda l'estratto 1 per autorità (art. 42 in combinato disposto con gli art. 50 e 55); esso non ha alcuna incidenza sui termini durante i quali le iscrizioni figurano sugli altri estratti, in particolare sull'estratto per privati.

107

Cfr. art. 32 cpv. 2 lett. a n. 1 e 2.

4986

Si può dubitare che una condanna o misura stazionaria abbia ancora un'importanza dopo 20 o 25 anni. In proposito il Tribunale federale osserva che «l'eliminazione dal casellario giudiziale alla scadenza del termine legale ... può indicare che la vecchia condanna non ha più grande importanza per la sanzione. Meno una condanna è grave e meno è recente, meno importanza ha108.» Non è dunque certo che per commisurare la pena sia giusto considerare, dopo un periodo tanto lungo, il reato precedente per inasprire la punizione del nuovo reato.109. Anche per formulare una prognosi si considera che più un reato è lontano nel tempo, meno è pertinente e connesso con un nuovo reato, anche se ciò deve essere esaminato nel singolo caso. Il Tribunale federale chiede pertanto che la perizia indichi «in quale misura il vecchio e il nuovo reato sono legati (connessione) e in quale misura il vecchio reato influisce sulla prognosi medica formulata nella perizia [sic] (rilevanza)110». Questo obbligo di motivare non vale naturalmente soltanto per i periti ma anche per i giudici chiamati a commisurare una pena o decidere su una prognosi.

Tenuto conto di quanto precede, il prolungamento dei termini di eliminazione proposto nell'avamprogetto appare giustificato e lo manteniamo, salvo che nell'ambito dei termini per l'eliminazione delle sentenze di riferimento contro minori in caso di sospensione condizionale o condizionale parziale (non revocata) di pene detentive.

Il disegno prevede le seguenti normative: secondo l'articolo 32 le sentenze di riferimento sono eliminate alla scadenza di termini considerevolmente più lunghi di quelli previsti dal diritto vigente (art. 369 CP). Tuttavia, l'allungamento dei termini riguarda soltanto l'estratto 1 per autorità (art. 42 cpv. 3) che può essere consultato unicamente dalle autorità del casellario giudiziale, dai giudici penali, dai pubblici ministeri e dalle autorità di polizia che operano nell'ambito del CPP, dalle autorità di esecuzione delle pene e delle misure e dalle autorità preposte all'assistenza giudiziaria.

Il principio di proporzionalità impone di modulare i termini di eliminazione dei dati del casellario giudiziale. La modulazione può essere fondata sul genere di reato o sul genere di sanzione. Il disegno propone una soluzione graduata in funzione del genere e dell'entità
della sanzione111, analoga a quella attualmente prevista dall'articolo 369 CP per i termini di eliminazione dei dati. Il vigente principio secondo cui i termini d'eliminazione vanno modulati deve valere per l'estratto 1 per autorità come per gli estratti 2 e 3 per autorità (cfr. anche il commento all'art. 43 cpv. 3).

I termini di eliminazione vigenti sono modificati come segue: ­

I termini di eliminazione delle sentenze di riferimento svizzere e straniere contro adulti sono prolungati di cinque anni rispetto a quelli del diritto vigente e rispetto al termine durante il quale un'iscrizione figura sull'estratto 2 per autorità (art. 43 cpv. 3). Questa soluzione ha il vantaggio

108 109

DTF 121 IV 3, 9 seg.

Cfr. in proposito anche il commento all'art. 39 (sulla rinuncia al divieto di ricostruire l'iscrizione dopo la sua eliminazione).

110 DTF 135 IV 87, 93 111 Abbiamo esaminato anche la possibilità di adottare una normativa che si fondasse sul reato commesso, ma l'abbiamo scartata per le difficoltà poste dagli elenchi di reati in sede di attuazione; infatti il medesimo reato ha un grado di illiceità diverso a seconda delle modalità della sua commissione. Distinguere tra crimini, delitti e contravvenzioni sarebbe stato riduttivo e avrebbe peraltro reintrodotto la necessità di trasporre nel diritto svizzero i reati puniti dalle sentenze straniere (cfr. n. 1.3.3). Per questi motivi, non si dà seguito alle proposte fatte durante la consultazione 2012 di introdurre un elenco di reati.

4987

di limitare la mole di lavoro per la programmazione di questi termini. I termini di eliminazione delle sentenze di riferimento contro minori sono stati aumentati in misura minore.

­

Al fine di palesare il percorso criminale di una persona, è inoltre stata introdotta la regola secondo cui le sentenze di riferimento e le relative iscrizioni sono eliminate da VOSTRA soltanto quando i termini di eliminazione sono scaduti per tutte le sentenze di riferimento (cfr. art. 32 cpv. 1 e 2).

Rimane invece immutato il termine per l'eliminazione delle sentenze di riferimento pronunciate contro minori che irrogano pene detentive con la condizionale totale o parziale; come nel diritto vigente questo termine è di dieci anni. Questa soluzione tiene conto anche della critica formulata durante la consultazione 2012. Alcuni partecipanti hanno infatti fatto valere che il termine di 15 anni per l'eliminazione di queste sentenze di riferimento proposto nell'avamprogetto (art. 29 cpv. 1 lett. d AP-LCaGi) è troppo lungo rispetto al termine di 12 anni previsto per le sentenze di riferimento che infliggono a un minore pene detentive senza la condizionale, con la condizionale totale o parziale revocata per insuccesso del periodo di prova, una privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin o il collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2 DPMin (art. 29 cpv. 1 lett. a n. 4 e art. 29 cpv. 1 lett. f n. 2 AP-LCaGi).

Per il rimanente la logica interna dei capoversi 1­5 dell'articolo 32 corrisponde alle regole stabilite dall'articolo 43 capoverso 3. Per i dettagli è pertanto fatto rinvio al commento di quest'ultima disposizione.

Il capoverso 5 primo periodo precisa che i principi appena enunciati si applicano soltanto prima che sia annullata la sentenza di riferimento. Tuttavia, in alcuni casi i dati relativi a una sentenza di riferimento annullata non sono tutti eliminati immediatamente; per calcolare il termine secondo il capoverso 4 le decisioni da iscrivere prese in seguito a revisione o nell'ambito di un nuovo giudizio reso in una procedura contumaciale devono poter fare riferimento alla decisione precedente (cfr. cpv. 5 secondo periodo).

Il vigente divieto di archiviazione (cfr. art. 369 cpv. 8 CP) viene conservato (cfr.

art. 39 cpv. 1).

Poiché le sentenze sono ora conservate molto più a lungo, occorre una disciplina riguardo all'iscrizione a posteriori delle sentenze eventualmente eliminate sotto il diritto previgente che adempiono però i nuovi criteri di iscrizione. Un'iscrizione a posteriori è effettuata soltanto in casi eccezionali (cfr. in proposito il commento all'art. 117 cpv. 2 e 3).

Art. 33

Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche

I dati delle decisioni successive (art. 22), i dati di sistema generati automaticamente (art. 25) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 24) hanno una caratteristica comune: sono eliminati insieme ai dati penali a cui fanno riferimento secondo l'articolo 17 (cfr. cpv. 1). L'eliminazione può tuttavia essere anticipata in due casi: ­

4988

una decisione successiva annullata ma non sostituita da una nuova decisione è eliminata da VOSTRA insieme alla sua copia elettronica senza che ciò si ripercuota sulla sentenza di riferimento (cfr. cpv. 2);

­

Art. 34

i dati di sistema che generano automaticamente un avviso destinato a un'altra autorità (art. 25 cpv. 1 lett. b e c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all'avviso (cfr. cpv. 3).

Eliminazione dei decreti d'abbandono

Il termine di eliminazione di 15 anni previsto nel capoverso 1 corrisponde al termine previsto per l'eliminazione delle sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza dell'autore del reato ma prescindono da una punizione (art. 32 cpv. 2 lett. f).

15 anni è il termine di eliminazione più breve previsto per le sentenze di riferimento contro adulti (cfr. p. es. art. 32 cpv. 2 lett. d) e appare quindi adeguato anche per i decreti d'abbandono. I capoversi 2­3 sono stati formulati per analogia con la normativa dell'articolo 32 capoversi 4 e 5.

Art. 35

Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

Secondo il capoverso 1, i dati di un procedimento penale pendente sono eliminati da VOSTRA non appena esso è concluso da una decisione passata in giudicato; in VOSTRA non ne resta allora alcuna traccia (cfr. anche art. 12 cpv. 1 lett. d Ordinanza VOSTRA).

Alcuni partecipanti alla consultazione 2012 hanno chiesto che l'eliminazione dei procedimenti penali pendenti avvenga in modo automatizzato dopo la prescrizione dell'azione penale (art. 97 CP) o dopo una sentenza passata in giudicato. Per i seguenti motivi non riteniamo necessario che la legge preveda espressamente l'eliminazione automatica: ­

Anche se fosse tecnicamente possibile, l'eliminazione automatica in seguito alla prescrizione dell'azione penale non diminuirebbe la mole di lavoro manuale, poiché un procedimento penale riguarda spesso diversi reati sottoposti a termini di prescrizione diversi. Inoltre, l'inizio della prescrizione dipende dai fatti della causa (cfr. art. 98 CP). L'autorità che iscrive i dati dovrebbe quindi registrare l'inizio della prescrizione di ogni reato perseguito nell'ambito del procedimento penale, ciò che non soltanto comporta una forte mole di lavoro ma è spesso impossibile nel momento dell'iscrizione poiché l'istruzione è spesso ampliata o limitata. Un'eventuale diminuzione del volume del lavoro per l'eliminazione non compenserebbe la grande mole di lavoro per l'iscrizione dei dati.

­

Per eliminare automaticamente un procedimento penale pendente dopo una sentenza passata in giudicato occorre stabilire una connessione tra istruzione penale e sentenza. A tal fine, le due procedure dovrebbero utilizzare il medesimo riferimento all'incarto, il che accade attualmente soltanto in casi abbastanza rari. Questo riferimento dovrebbe inoltre essere mantenuto anche in caso di riunione di procedimenti o di rimessione. Sotto il profilo giuridico e tecnico nulla si opporrebbe all'eliminazione automatica dei dati, ma sotto il profilo pratico questa soluzione non è possibile.

In passato, vi sono state accese discussioni volte a stabilire se, per eliminare da VOSTRA un procedimento penale pendente, sia decisiva la sua sospensione o il suo abbandono. Il capoverso 2 stabilisce ora che è sempre decisivo l'abbandono (definitivo) del procedimento ma non la sua sola sospensione, per esempio possibile in caso di violenze domestiche (cfr. art. 55a CP).

4989

L'eliminazione dei dati di un procedimento penale pendente può essere problematica se l'autorità giudicante è diversa da quella iscritta in VOSTRA come autorità che dirige il procedimento. Infatti, un'autorità può modificare soltanto i dati che ha iscritto in VOSTRA (art. 12 cpv. 1). Così, può succedere che l'autorità giudicante che iscrive la propria sentenza non possa eliminare da VOSTRA i dati relativi al procedimento penale pendente. Il capoverso 3 ingiunge pertanto all'autorità giudicante di provvedere affinché il procedimento penale pendente sia eliminato da VOSTRA. In effetti, questa disposizione sancisce l'obbligo di avvertire l'autorità registrata in VOSTRA come autorità che dirige il procedimento della conclusione del procedimento medesimo.

Art. 36

Eliminazione delle consultazioni verbalizzate automaticamente delle autorità

Come già rilevato nel numero 1.3.9, il disegno permette a qualunque persona iscritta nel casellario giudiziale di ottenere informazioni in merito alle autorità che hanno consultato i suoi dati (cfr. art. 65). A tal fine queste consultazioni sono ora verbalizzate con precisione (cfr. art. 27 cpv. 1).

L'articolo 36 prescrive che in linea di principio le consultazioni effettuate dalle autorità rimangano registrate in VOSTRA per due anni. Allungare il termine potrebbe invece complicare il lavoro delle autorità che, fondandosi sullo scopo della consultazione (formulato in modo astratto) indicato nel sistema, sono tenute a ritrovare tutte le altre informazioni rilevanti ai fini di una determinata consultazione.

Art. 37

Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero

Il presente articolo dispone che i dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero (cfr. art. 28) siano eliminati da VOSTRA subito dopo la risposta dell'autorità straniera, ma al più tardi un anno dopo la registrazione in VOSTRA della richiesta dell'estratto estero. Il termine massimo di un anno è necessario per i casi in cui non viene data risposta alle richieste.

Art. 38

Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione di estratti per privati e di estratti specifici per privati

La presente disposizione si ispira all'articolo 36 nella misura in cui prevede un termine di due anni. Per poter iscrivere tutti i dati, il termine prende a decorrere dall'ordinazione dell'estratto. A volte può infatti accadere che, dopo essere stata avviata, un'ordinazione sia interrotta senza essere portata a termine. Sono eliminate dopo due anni anche le copie elettroniche degli estratti rilasciati salvate in VOSTRA (art. 29 cpv. 4).

Art. 39

Distruzione dei dati eliminati e divieto d'archiviazione

Durante la consultazione 2012 le regole sull'eliminazione e la distruzione dei dati di VOSTRA sono state criticate da alcuni partecipanti che le hanno trovate troppo severe in considerazione dell'interesse scientifico di questi dati. Tuttavia, lo scopo principale del casellario giudiziale non è di essere uno strumento scientifico. Inoltre, sono soprattutto le sentenze a presentare un interesse scientifico e queste non sono toccate dalla distruzione in VOSTRA perché molti tribunali le pubblicano in forma 4990

anonimizzata. Le regole in materia di eliminazione e distruzione sono improntate al diritto del condannato (o dell'imputato) all'oblio e alla riabilitazione. Ciò significa che i diritti della persona iscritta alla protezione dei dati e della personalità devono essere rispettati.

La regola dell'articolo 39 capoverso 1, secondo cui i dati del casellario giudiziale non possono essere archiviati, è già prevista dal vigente articolo 369 capoverso 8 CP. Di conseguenza, i dati eliminati da VOSTRA non obbediscono alle regole della legge del 26 giugno 1998112 sull'archiviazione e non sono trasmessi all'Archivio federale. Il legislatore vuole così impedire il futuro trattamento di dati personali.

Poiché i dati del casellario giudiziale non sono finora mai stati archiviati, il capoverso 1 continua a prevedere un'esplicita eccezione all'obbligo di offrire i dati all'Archivio federale che vige in seno alla Confederazione.

Il disegno non prevede di delegarci la facoltà, attualmente attribuitaci dall'articolo 387 capoverso 3 CP, di prevedere che i dati eliminati da VOSTRA possano essere anonimizzati e conservati a fini di ricerca statistica. Finora, non abbiamo fatto uso della competenza di creare un «archivio speciale», non da ultimo per motivi di costi. Il problema è divenuto meno pressante in seguito all'allungamento della durata di conservazione dei dati del casellario giudiziale previsto nell'articolo 32. L'interesse alla tenuta di un tale archivio è considerevolmente diminuito ora che il nuovo diritto permette ai ricercatori di accedere ai dati iscritti per un periodo molto più lungo.

Il capoverso 2 definisce l'effetto dell'eliminazione nel diritto del casellario giudiziale: i dati eliminati non devono poter essere ricostruiti. Se un'autorità consulta i dati di una sentenza poco prima della scadenza del termine di eliminazione, la consultazione è verbalizzata automaticamente secondo l'articolo 27: nel verbale sono salvati anche i dati della sentenza consultata. Ai dati verbalizzati automaticamente si applicano però termini di conservazione particolari (cfr. art. 36). Nonostante l'eliminazione dal sistema di gestione dei dati penali, essendo stati automaticamente verbalizzati i dati della sentenza continuano a figurare in VOSTRA fino alla scadenza del termine secondo l'articolo 36 e permettono quindi di
ricostruire l'iscrizione eliminata. Il capoverso 2 secondo periodo regola espressamente questa eccezione che non lede in alcun modo gli interessati perché soltanto il servizio del casellario giudiziale può consultare i dati verbalizzati secondo l'articolo 27. Infatti, il servizio può utilizzare tali dati soltanto per eseguire controlli (art. 4 cpv. 2 lett. g) e per informare gli interessati in merito alle consultazioni di cui i loro dati sono stati oggetto (art. 65).

L'articolo 32 capoverso 5 prevede un'altra eccezione: il riferimento a una sentenza eliminata per permettere il calcolo del termine di eliminazione di un nuovo giudizio.

L'articolo 35 dell'avamprogetto prevedeva un divieto di utilizzare i dati di VOSTRA eliminati ispirato all'attuale normativa dell'articolo 369 capoverso 7 CP. Questa disposizione del CP è stata posta in vigore nel 2007, nell'ambito della revisione della Parte generale del Codice penale, insieme alla normativa sui termini di eliminazione, disciplinati per la prima volta a livello legislativo113. Prima di allora il diritto del casellario giudiziale non prevedeva un tale divieto di utilizzo. Il Tribunale federale ha stabilito importanti eccezioni al divieto previsto nell'articolo 369 capoverso 7 CP. Dopo un'analisi attenta della giurisprudenza e dei risultati della consultazione, rinunciamo a sancire un divieto di utilizzo per i seguenti motivi: 112 113

RS 152.1 Cfr. il relativo messaggio FF 1999 1846 seg.

4991

114

115 116 117

118

119

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Il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale hanno ammesso eccezioni al divieto di utilizzare i dati di VOSTRA eliminati per le autorità al di fuori della giustizia penale, segnatamente per le autorità in materia di migrazione114.

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Il Tribunale federale ha stabilito l'eccezione di maggiore portata a favore dei periti medici, che non sono sottoposti a tale divieto di utilizzo115. Le autorità penali, per contro, non possono tenere conto delle pene precedenti eliminate dal casellario116. La motivazione del Tribunale federale è convincente per quanto riguarda il compito del perito medico, ma può rappresentare un dilemma per un giudice che deve prendere una decisione sulla base della perizia: cosa decidere infatti nel caso in cui la perizia fonda la propria prognosi sfavorevole sostanzialmente su una pena anteriore connessa con il reato da giudicare e rilevante ai fini del giudizio ma già eliminata da VOSTRA117? La Camera di ricorso del Cantone di Berna ha dovuto risolvere un tale dilemma in un caso in cui venne chiamata a pronunciarsi sull'arresto di una persona imputata di atti sessuali con un fanciullo118. Il problema non si pone soltanto per le decisioni di arresto ma per tutte le decisioni (in particolare se definitive) che richiedono previsioni sulla pericolosità e la possibilità di recidiva. Questa situazione è insoddisfacente e in ultima analisi evitabile. Il fatto che un perito o un giudice abbia diritto di tenere conto di una pena anteriore eliminata non dovrebbe essere risolto da un divieto schematico e fondato sul passare del tempo ma dall'apprezzamento del perito o del giudice medesimo. La proporzionalità di una tale decisione è garantita dal controllo giudiziario (obbligo di motivare e garanzia della via giudiziaria). Soltanto così è possibile garantire decisioni materialmente corrette e sostenibili sotto il profilo della politica criminale anche nei casi in cui è in gioco la sicurezza pubblica. Un nuovo casellario giudiziale, che voglia provvedere una base di informazione più ampia in particolare per le autorità della giustizia penale dotandole di uno strumento migliore per commisurare le pene con maggiore precisione e fare previsioni fondate, è difficilmente compatibile con un divieto schematico di utilizzo dei dati eliminati119.

La Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ritiene ammissibile che le autorità in materia di migrazione, per rilasciare un permesso di diritto degli stranieri, tengano conto di informazioni eliminate dal casellario giudiziale (cfr. segnatamente la decisione del TF 2C.711/2011
del 27.3.2012, consid. 5.2). Il Tribunale amministrativo federale ha deciso che a determinate condizioni è possibile tenere conto delle pene eliminate da VOSTRA per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Tribunale amministrativo federale, sentenza A-4582/2010 del 20.1.2012, consid. 8.5 seg.).

DTF 135 IV 87, 92 seg.

Nella decisione citata il Tribunale federale distingue la «prognosi reale» medica dalla «prognosi legale» giudiziaria.

Cfr. DTF 121 IV 3, 9 (sul diritto precedente all'entrata in vigore della parte generale riveduta del CP): «Il divieto di utilizzare i dati eliminati sarebbe difficile da applicare anche nel caso di una perizia in cui per valutare la personalità dell'imputato si tiene conto di pene anteriori eliminate ... Un tale divieto va pertanto rifiutato. (traduzione)» Sul problema si è espresso anche P. Gruber, in: Basler Kommentar Strafrecht II, M.A. Niggli/ H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 369 CP N 10.

Cfr. l'esempio citato nel parere del Cantone di Berna in occasione della consultazione 2012, consultabile alla pagina: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2012 > Dipartimento federale di giustizia e polizia. In questo caso l'arresto è stato confermato per altri motivi.

Cfr. n. 1.3.5.

4992

120 121 122 123 124 125 126 127

­

I fautori del divieto di utilizzo nel diritto del casellario giudiziale sostengono il diritto all'oblio e il diritto alla riabilitazione. Questi importanti interessi sono innanzitutto garantiti dal fatto che dopo un certo periodo un'iscrizione cessa di figurare nell'estratto, in particolare nell'estratto per privati. In questo contesto anche i termini di prescrizione svolgono un ruolo importante.

Uno schematico divieto di utilizzo può impedire a un perito o a un giudice di fondare le sue previsioni su una valutazione corretta e adeguata. Il diritto all'oblio e alla riabilitazione sono adeguatamente considerati con l'obbligo di spiegare in dettaglio per quali motivi il reato su cui occorre pronunciare sia connesso con condanne anteriori e lontane nel tempo e in che misura queste ultime siano rilevanti ai fini del nuovo giudizio. Più vecchia la condanna e più lieve il reato, tanto più rigorosa dovrà essere la spiegazione di tali motivi120.

­

Un tale divieto sarebbe in contraddizione con l'imprescrittibilità di alcuni reati121. Pensiamo in particolare al genocidio122, ai crimini contro l'umanità123 e ai crimini di guerra124. Sarebbe scioccante se una condanna a una pena detentiva di sei anni per lesione dell'autodeterminazione sessuale di persone di sesso femminile nell'ambito di un attacco esteso contro popolazioni civili125 non fosse considerata quale circostanza aggravante dal giudice che, 35 anni dopo, debba giudicare lo stesso autore per un genocidio126 commesso in un conflitto successivo. In questo caso il divieto di utilizzare i dati eliminati per scadenza del termine sarebbe materialmente inadeguato.

­

Nel presente contesto occorre menzionare il divieto che vige nella procedura penale di utilizzare mezzi di prova ottenuti illegalmente (art. 141 CPP), ovvero con metodi d'indagine vietati, quali il ricorso alla violenza, ai mezzi coercitivi, alle minacce ecc. (cfr. art. 140 CPP). Non vi sono motivi per cui, se materialmente necessario, le autorità con diritto di consultazione (in particolare le autorità della giustizia penale) non potrebbero utilizzare i dati di VOSTRA anche dopo la loro eliminazione. Queste informazioni non sono state ottenute con metodi illeciti ma hanno cessato di essere disponibili in VOSTRA in seguito al passare del tempo127. Per gli interessati la gravità della lesione è quindi diversa, tanto più che questi fatti non hanno la stessa conseguenza giuridica. Come già suggerito sopra, il rispetto dello Stato di diritto è garantito dall'obbligo di motivare la decisione e dalla possibilità di ricorso.

­

Spesso le autorità che possono consultare soltanto l'estratto 2 per autorità non potrebbero calcolare il termine entro il quale una condanna precedente può essere utilizzata poiché non possono consultare l'estratto 1 per autorità.

Per queste autorità sarebbe molto difficile determinare se utilizzare determiCfr. in proposito anche DTF 121 IV 3, 9 seg.

Cfr. art. 101 CP.

Art. 264 CP.

Art. 264a cpv. 1 e 2 CP.

Art. 264c cpv. 1­3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h CP.

Art. 264a cpv. 1 lett. g CP.

Art. 264 lett. a CP.

Occorre rilevare che l'archiviazione degli incarti penali è disciplinata dal diritto vigente, per lo più sul piano cantonale. Le regole sull'eliminazione (art. 31 segg.) e il divieto d'archiviazione (art. 39 cpv. 1) riguardano soltanto i dati di VOSTRA e non prevalgono sulle disposizioni cantonali in materia d'archiviazione.

4993

nati dati sia ancora lecito o no. In questo caso il rispetto del divieto di utilizzare i dati eliminati non sarebbe garantito.

Nel diritto del casellario giudiziale, il divieto di utilizzare i dati eliminati non appare pertanto giustificato. Inoltre la sua applicazione pratica sarebbe difficile e il suo rispetto non potrebbe essere totalmente garantito. La tutela degli interessati dall'arbitrio statale è efficacemente garantita da altri meccanismi. Abbiamo quindi rinunciato a inserire tale divieto nel disegno.

2.3.2

Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA

Capitolo 1: Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali Sezione 1: Disposizioni generali Come già spiegato nel commento agli articoli 17­26, il sistema di gestione dei dati penali costituisce la componente di VOSTRA che permette di allestire gli estratti del casellario giudiziale. Gli articoli 40­41 disciplinano il rapporto tra diritto di consultazione ed estratto del casellario giudiziale e contengono disposizioni generali relative all'elaborazione di tutte le categorie di estratti.

Art. 40

Categorie di estratti e profili di consultazione

A ciascun profilo di consultazione è associata una determinata categoria di estratti.

Come già accade attualmente, tuttavia, un diritto di consultazione online corrispondente a un determinato profilo di consultazione non permette di visionare i medesimi dati di quelli ottenibili mediante una domanda scritta di un estratto. Le differenze sono però minime (p. es. la versione cartacea di un estratto non contiene le annotazioni d'elaborazione, mentre contiene alcune informazioni supplementari che caratterizzano i singoli estratti, come la data e il motivo dell'allestimento oppure dati sul destinatario e sul servizio che allestisce l'estratto). Dato che si tratta di informazioni secondarie, disciplineremo per via d'ordinanza le differenze tra la stampata dell'estratto e la versione online (cpv. 2).

Capoverso 3: il fatto che un'autorità abbia il diritto di consultazione online in virtù della presente legge non significa necessariamente che sia collegata online a VOSTRA. Vi sono infatti oggi singole autorità che per motivi organizzativi rinunciano volontariamente a un collegamento online. È pure ipotizzabile che il collegamento online sia negato a un'autorità o a singoli membri di un'autorità, dato che l'installazione di un collegamento online e la concessione di diritti di consultazione individuali sottostanno al principio della proporzionalità e alla direttiva del DFGP del 12 agosto 2013 sull'installazione di collegamenti online e il rilascio di autorizzazioni d'accesso ad applicazioni informatiche del DFGP (Direttiva online DFGP), ai sensi della quale il responsabile dell'applicazione in seno al servizio del casellario giudiziale decide se le condizioni legali per la consultazione e l'iscrizione di dati online sono adempiute nel singolo caso (cfr. n. 7.1 della direttiva online DFGP). A tal scopo deve fare particolarmente attenzione, nel rispetto del principio della proporzionalità, affinché all'autorità in questione sia rilasciata soltanto la quantità di autorizzazioni individuali di consultazione di VOSTRA necessaria all'adempimento 4994

dei suoi compiti. Tale quantità dipende segnatamente dalla frequenza di utilizzo prevista, dal numero di collaboratori dell'autorità che hanno già il diritto di consultare o dalla necessità di agire con rapidità e autonomia (p. es. al di fuori degli orari d'ufficio ordinari), nonché dall'organizzazione dell'autorità. I criteri di cui tenere conto per valutare il singolo caso sono a tal punto numerosi da renderne impossibile l'enumerazione nella legge stessa.

Se un'autorità che di per sé stessa avrebbe il diritto di consultare dati online ma il cui collegamento non è operativo per i motivi suddetti presenta una richiesta scritta per un estratto del casellario, essa ottiene l'estratto a cui ha diritto conformemente al suo profilo di consultazione. Nella prassi, questa regola è applicata già attualmente.

Art. 41

Calcolo dei termini per le sanzioni previste in sentenze secondo il diritto previgente o in sentenze straniere

I termini per la durata della conservazione sono per lo più determinati in base alla gravità della sanzione e si riferiscono alle vigenti sanzioni del Codice penale, del Codice penale militare o del Diritto penale minorile. Le disposizioni sui termini si applicano soltanto per analogia alle sanzioni contenute in sentenze straniere o pronunciate secondo il diritto previgente128.

Sezione 2: Profili di consultazione Art. 42

Estratto 1 per autorità

La diposizione definisce i dati (cpv. 1 e 2) che devono figurare sull'estratto 1 per autorità e la durata durante la quale vi figurano (cpv. 3). L'espressione «estratto 1 per autorità» va intesa nel senso di un profilo di consultazione, poiché il diritto di consultazione non deve necessariamente sfociare nell'allestimento di un estratto cartaceo (cfr. pure art. 40 cpv. 2). La consultazione dell'estratto 1 per autorità è concessa solo a condizioni molto restrittive (la relativa concezione è già stata illustrata in altra sede, cfr. n. 1.3.1).

L'estratto 1 per autorità comprende per principio tutti i dati penali rilevanti nell'ambito del sistema di gestione dei dati penali (cfr. cpv. 1 lett. b­f). A differenza delle altre categorie di estratti, in esso figurano anche tutte le copie elettroniche delle sentenze, delle decisioni successive, dei decreti d'abbandono e dei moduli di comunicazione delle sentenze (cfr. lett. e) iscritte in VOSTRA (cfr. il commento all'art. 24 e il n. 1.3.4). Queste copie elettroniche non possono per contro essere trasmesse all'estero (cfr. il commento agli art. 50 cpv. 2 e 57 cpv. 3).

Secondo il capoverso 2, il nostro Collegio stabilisce i casi in cui è opportuno che i dati di sistema generati automaticamente ai sensi dell'articolo 25 figurino nell'estratto (p. es. nel caso di indicazioni sulla durata dell'iscrizione, ma non in quello di dati di sistema che generano unicamente un avviso).

128

Una sentenza per contravvenzione iscritta a posteriori con cui è stata ordinata una «pena detentiva» secondo il diritto previgente è p. es. cancellata dopo 15 anni (in applicazione del termine vigente per una «pena detentiva inferiore a un anno» secondo l'art. 32 cpv. 2 lett. a n. 3).

4995

Conformemente al capoverso 3, i dati figurano nell'estratto 1 per autorità fintantoché non sono scaduti i relativi termini di eliminazione. I dati inerenti a un'iscrizione eliminata dall'estratto 1 per autorità sono distrutti (cfr. art. 39).

Art. 43

Estratto 2 per autorità

L'estratto 2 per autorità contiene quasi i medesimi dati dell'estratto 1 per autorità (art. 42), ma non le copie elettroniche ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1, che possono essere consultate unicamente dai servizi del casellario giudiziale nonché dai giudici penali, dai ministeri pubblici e dalle autorità di polizia attive nel quadro del CPP, dalle autorità d'esecuzione delle pene e delle misure, e dalle autorità preposte all'assistenza giudiziaria (cfr. art. 42). Le copie elettroniche di moduli di comunicazione di sentenze straniere (art. 24 cpv. 2) costituiscono un componente della sentenza di riferimento e sono pertanto comprese anche nell'estratto 2 per autorità (cfr.

art. 43 cpv. 1). La seconda differenza importante con l'estratto 1 consiste nei termini più brevi per la consultazione dei dati (cfr. cpv. 3).

Questi termini corrispondono in gran parte a quelli definiti nell'articolo 369 CP.

Quelli previsti al capoverso 3 non svolgono però più la funzione di «termini di eliminazione», dato che alla loro scadenza le sentenze continuano a figurare nell'estratto 1. L'espressione «sono eliminate» è dunque sostituita con «cessano di figurare nell'estratto». Le relative disposizioni sulla consultazione sono inoltre adeguate dal punto di vista redazionale.

Come attualmente, la durata dell'iscrizione è determinata dalla gravità della sanzione pronunciata. Alle sanzioni secondo il diritto penale minorile continuano a essere applicabili regole di calcolo speciali (cfr. p. es. cpv. 3 lett. a n. 4). Dato che nel caso di sanzioni straniere è iscritta nel casellario l'analoga sanzione svizzera (cfr.

art. 18 cpv. 1 lett. d), la gestione dei termini di consultazione non pone problemi.

L'articolo 41 stabilisce inoltre espressamente l'applicazione per analogia dei termini alle sentenze straniere e alle sentenze secondo il diritto previgente.

Il capoverso 3 lettere a­c (concernente il calcolo dei termini per le pene detentive senza condizionale) corrisponde all'articolo 369 capoversi 1 e 2 CP. Queste disposizioni sono applicate soltanto se non sono state ordinate misure stazionarie (cfr.

cpv. 3 lett. g). Sono necessarie le seguenti precisazioni: ­

La lettera a chiarisce che con pena detentiva s'intende una pena detentiva senza condizionale oppure una pena con la condizionale o con la condizionale parziale revocata (il che finora poteva essere soltanto dedotto per esclusione dall'articolo 369 capoverso 3 CP). Dal numero 4 risulta che la pena detentiva ai sensi della lettera a comprende pure la privazione della libertà ai sensi del DPMin.

­

La lettera a numero 3 si applica per analogia ­ come finora ­ anche alle pene d'arresto, alla detenzione e alla reclusione secondo il diritto previgente (cfr.

art. 41). In tal modo, se paragonati a quelli previsti per le multe inflitte per le contravvenzioni senza condizionale (contemplate alla lett. d), i termini per le pene d'arresto senza condizionale del diritto previgente risultano un po' più lunghi, dato che al termine di base di 10 anni si aggiungono la durata della pena e la durata della pena di una sentenza già iscritta. Non si potrebbe d'altronde comunque garantire per tutte le sentenze per contravvenzione un medesimo termine di eliminazione ai sensi della lettera d poiché le pene

4996

detentive straniere per contravvenzioni non possono ora più essere distinte da altre pene detentive dato che le relative fattispecie straniere non vengono più trasposte nel diritto svizzero (cfr. n. 1.3.3).

­

La lettera a numero 4 è applicabile per analogia anche a una pena detentiva pronunciata contro minori secondo il diritto previgente come la carcerazione ai sensi dell'articolo 95 vCP (cfr. art. 39).

­

La disposizione alla lettera b corrisponde all'articolo 369 capoverso 2 CP.

La privazione della libertà è però ora menzionata esplicitamente affinché sia chiaro che il termine può essere prolungato anche in caso di una pena pronunciata contro minori.

­

La lettera c comprende ora una disposizione esplicita per le pene detentive a vita. A questo risultato si giungeva finora mediante interpretazione, dato che un termine secondo l'articolo 369 capoverso 1 CP non avrebbe mai fine nel caso di una pena di durata non limitata nel tempo.

Il capoverso 3 lettera d (concernente il calcolo dei termini per le pene non contemplate alle lettere a­c) corrisponde dal punto di vista materiale all'articolo 369 capoverso 3 CP. Vanno sottolineate le seguenti particolarità: ­

Nuova è la menzione secondo cui questa disposizione è applicabile anche nel caso di pene detentive con la condizionale parziale nonché di privazione della libertà con la condizionale totale o parziale (comprendendo anche le pene detentive pronunciate nei confronti di minori secondo il diritto previgente ai sensi dell'articolo 41).

­

Il fatto che si tratta soltanto di pene «non revocate» risulta a contrario dalla lettera a.

­

Ora è necessario indicare che sono considerate soltanto multe «pronunciate contro adulti», dato che non si intende emanare una regola di calcolo a sé stante per le multe inflitte a minori, possibili soltanto in combinazione con un trattamento ambulatoriale. Quest'ultimo è previsto alla lettera j, che prevede però una riserva in relazione alle lettere a­h. Se la regola sull'eliminazione delle multe non valesse soltanto per le multe pronunciate contro adulti, il termine applicabile a quelle inflitte ai minori sarebbe di 10 anni, secondo la lettera d, e non di 5 anni secondo la lettera j.

In considerazione della critica espressa nei confronti dell'articolo 32 già durante la consultazione 2012, l'articolo 43 è modificato per quanto riguarda le norme sulla consultazione delle sentenze di riferimento che contengono una privazione della libertà con la condizionale totale o parziale revocata ai sensi dell'articolo 25 DPMin.

Poiché per l'estratto 2 per autorità valgono termini più brevi che per l'estratto 1, il capoverso 3 lettera e prevede che tali pene di privazione della libertà cessino di figurare nell'estratto dopo 7 anni.

Al capoverso 3 lettera f ha dovuto essere creata una nuova normativa per la consultazione delle sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza ma prescindono da una punizione, dato che le relative sentenze svizzere vengono ora iscritte in VOSTRA (cfr. il commento all'art. 19 cpv. 1 lett. c n. 1).

Una normativa speciale per le sentenze di riferimento che prevedono una misura stazionaria al capoverso 3 lettera g esiste già nel diritto vigente (cfr. art. 369 cpv. 4 CP). La novità è che le relative norme sono estese ai casi in cui la misura stazionaria 4997

è stata ordinata in un secondo tempo. Eccezionalmente, non sarà dunque più solo la sanzione secondo la sentenza di riferimento a essere determinante per il calcolo del termine, bensì anche la sanzione ordinata nella decisione successiva iscritta in VOSTRA (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. c). Una misura stazionaria (compreso l'internamento) viene pronunciata per la prima volta con una decisione successiva unicamente nell'ambito di una conversione a posteriori o nel caso sia ordinata a posteriori129 ai sensi dell'articolo 65 CP. Per l'inizio della decorrenza del termine è ora decisiva la fine della misura stazionaria convertita per ultima (cfr. cpv. 4 lett. b). Questo modo di procedere permette di evitare che, nel caso in cui la misura sia revocata rapidamente a causa di insuccesso e convertita in un regime più severo, l'iscrizione venga cancellata dal casellario giudiziale già prima che la persona in questione abbia finito di scontare la seconda misura. Per il resto vanno menzionati i seguenti punti: ­

La durata del termine dipende dal tipo di sanzione (cfr. cpv. 3 lett. g n. 1­3).

­

Conformemente alla prassi attuale, il capoverso 3 lettera g numero 1 è applicabile anche alle misure secondo il diritto previgente come il collocamento in una casa di educazione al lavoro (cfr. per l'applicazione per analogia art. 41).

­

In seguito all'estensione dell'iscrizione delle sentenze contro minori (cfr.

art. 366 cpv. 3 CP) effettuata nel quadro della revisione della legge militare del 1° gennaio 2013, per le sentenze in cui è ordinato un collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 DPMin è previsto un termine speciale definito all'articolo 369 capoverso 4 lettera c CP. Il capoverso 3 lettera g numero 3 riprende questa disposizione.

­

Secondo il capoverso 3 lettera h, i termini di cui alla lettera g sono protratti, come attualmente, della durata di una pena residua (cfr. art. 369 cpv. 5 CP).

Si precisa tuttavia che ciò vale indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia effettivamente eseguita. Il fatto che la pena residua costituisca meramente una grandezza numerica corrisponde alla prassi attuale. Essa è presa in considerazione per allinearsi ai termini di cui alla lettera a130. Nel caso delle sentenze in cui sono cumulati un internamento e una pena detentiva è eseguita prima di tutto la pena detentiva, per cui è possibile che la persona condannata non debba neppure iniziare l'internamento. In caso di liberazione condizionale dalla pena detentiva (alle condizioni per la liberazione condizionale dall'internamento) non esiste quindi nessuna «pena residua» in senso stretto (poiché non viene computata). Inoltre, alla fine del periodo di prova non è necessariamente decisa la fine dell'internamento. In questi casi occorre iscrivere in VOSTRA una pena residua equivalente a «0».

La regola di cui al capoverso 3 lettera i (concernente il calcolo del termine in caso di trattamento ambulatoriale secondo l'art. 63 CP) si fonda sull'articolo 369 capoverso 4bis primo periodo CP. D'ora in poi si applicano tuttavia le disposizioni particolari seguenti:

129

Una tale decisione successiva è possibile per gli adulti soltanto se la misura ordinata in primo luogo era ambulatoriale. Nel caso dei minori, per contro, la misura precedentemente ordinata nella sentenza di riferimento può essere di qualsiasi altro tipo (cfr. art. 18 DPMin).

130 Cfr. P. Gruber, in: Basler Kommentar Strafrecht II, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 369 CP N 64.

4998

­

Finora la legge non contemplava alcuna regola nel caso in cui la sentenza prevedesse un trattamento ambulatoriale in combinazione con una misura citata alla lettera k senza infliggere alcuna pena. Rivestirebbero importanza pratica i casi in cui il trattamento fosse abbinato a un divieto di condurre o di esercitare un'attività. In tali casi sarebbe giustificato fondare il calcolo dei termini sulle regole applicabili al trattamento ambulatoriale.

­

La regola di calcolo alla lettera i riguardante il trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 63 CP si applica esclusivamente nel caso in cui non è stata successivamente disposta una misura stazionaria. In tal caso la lettera g prevale (per la riserva in merito cfr. il commento alla lett. g). Tale conclusione s'imporrebbe anche senza la riserva esplicita inserita nel testo normativo, visto che la lettera g è la disposizione più specifica, ma ai fini della chiarezza appare comunque opportuno disciplinare la questione in modo esplicito.

La regola di cui al capoverso 3 lettera j si applica alle sentenze che comprendono un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 14 DPMin e a cui non è applicabile alcuna altra regola di calcolo secondo il capoverso 3 lettere a­h; essa corrisponde all'attuale articolo 369 capoverso 4bis secondo periodo CP.

La regola di cui al capoverso 3 lettera k (concernente il calcolo dei termini per determinate «altre misure») si fonda sull'articolo 369 capoverso 4ter CP. Come finora, tale norma generica non si applica a tutte le «altre misure» del Codice penale e del Codice penale militare, ma soltanto a quelle disposte da sole, per lo più nel quadro di una sentenza contro una persona penalmente incapace (cfr. anche l'elenco all'art. 19 cpv. 1 lett. c n. 2 e 4). I riferimenti agli articoli nella lettera k sono già stati adeguati alle modifiche decise nel quadro della legge federale del 13 dicembre 2013131 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Non occorre menzionare la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP, art. 50b CPM) e gli assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP, art. 53 CPM) in quanto tali misure non vengono iscritte nel casellario giudiziale.

L'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 49 CPM non è menzionata perché può essere pronunciata soltanto in combinazione con una pena detentiva o un internamento, casi già coperti dalle altre regole di calcolo. La lettera f si applica inoltre alle sentenze che prevedono esclusivamente la confisca (art. 70 segg. CP, art. 51 segg.

CPM).

In base all'articolo 22 capoverso 2 lettera e, in futuro saranno iscritte in VOSTRA anche le decisioni di exequatur. Il capoverso 3 lettera l fonda pertanto il calcolo del termine sulla sanzione indicata nella decisione di exequatur, se è più lieve. Si ha tale eventualità quando la decisione di exequatur specifica l'incompatibilità della pena inflitta nella sentenza con l'ordine pubblico svizzero. Se la decisione di exequatur elenca le condizioni alle quali la Svizzera è disposta a eseguire la sentenza straniera sul proprio territorio, tali criteri vanno applicati anche alla registrazione in VOSTRA.

La legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate introduce diversi nuovi divieti, per i quali l'articolo 369a nCP prevede un termine minimo specifico: essi saranno eliminati

131

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4999

dieci anni dopo la fine del divieto stesso132, a meno che i termini attuali (secondo l'art. 369 CP) non siano più lunghi. Ciò può essere il caso se i nuovi divieti sono cumulati con un'altra sanzione per la quale vale un termine più lungo. L'articolo 43 capoverso 3 lettera m (in combinato disposto con il cpv. 4 lett. c) riprende questo meccanismo e stabilisce, a differenza dell'articolo 369a lettera m nCP, che il termine minimo è applicabile anche alle sentenze successive che ordinano un tale divieto.

È ipotizzabile che un tale divieto sia ordinato in aggiunta a un altro divieto (cfr.

art. 67d cpv. 1 nCP). Il termine inizia pertanto a decorrere soltanto dal giorno in cui cessano di avere effetto tutti i divieti fondati sulla medesima sentenza di riferimento (cpv. 4 lett. c).

Il disciplinamento dei termini di cui ai capoversi 4 e 6 corrisponde in larga misura al diritto vigente (cfr. art. 369 cpv. 6 CP). Sono tuttavia applicabili le seguenti particolarità:

132

­

Il capoverso 4 lettera a, secondo cui i termini per le pene iniziano a decorrere con il passaggio in giudicato, corrisponde alla prassi attuale. Finora la legge parlava di sentenze «giuridicamente esecutive», concetto che non è identico al «passaggio in giudicato», in quanto tiene conto esclusivamente del problema dell'effetto sospensivo.

­

Finora, alle sentenze con pene detentive (inclusa la privazione della libertà, con o senza condizionale) cumulate con un trattamento ambulatoriale, si applicavano le regole di calcolo dei termini applicate alle sentenze in cui è pronunciata una pena. La commutazione successiva della misura ambulatoria in una stazionaria non era presa in considerazione. Questi casi sono ora contemplati dal capoverso 3 lettera g e di conseguenza anche l'inizio della decorrenza del termine è disciplinato diversamente (cfr. cpv. 4 lett. b).

L'ordine di una misura stazionaria implica un tutt'altro potenziale di pericolo, di cui il calcolo dei termini deve tenere conto. Non sarebbe utile basarsi sulla gravità della pena già solo poiché quest'ultima potrebbe essere stata fortemente attenuata a causa di imputabilità ridotta.

­

Il capoverso 4 lettera b prima parte del periodo riprende l'articolo 369 capoverso 6 lettera b CP, in base al quale i termini per determinate misure iniziano a decorrere dalla fine della misura. Tuttavia, ora anche la rinuncia all'esecuzione della misura è equiparata alla sua fine. È un'ipotesi che potrebbe verificarsi ad esempio nel caso di un internamento secondo l'articolo 64 capoverso 3 CP, una volta trascorso il periodo di prova dopo la liberazione condizionale dalla pena precedente. Poiché in tal caso non esiste una decisione formale sulla liberazione definitiva, al suo posto in VOSTRA andrebbe registrata, quale decisione successiva, la rinuncia a eseguire la misura. Altrimenti si rischierebbe di non iscrivere mai la fine di una misura, non facendo quindi mai scattare il calcolo dei termini secondo il capoverso 4 lettera b.

­

Il nuovo testo del capoverso 4 lettera b seconda parte del periodo prevede esplicitamente che, in caso di commutazione di una misura in una misura stazionaria, il termine decorre soltanto dalla fine definitiva della misura staPer non ridurre i diritti di consultazione delle autorità già collegate, il termine attuale di 10 anni vale solo per gli estratti 2 e 3 per autorità, mentre per l'estratto 1 varrà in futuro un termine di base di 15 anni.

5000

zionaria commutata per ultima. Se il termine iniziasse a decorrere già con la revoca della prima misura, una sentenza potrebbe essere eliminata da VOSTRA malgrado la persona in questione stia ancora eseguendo la misura stazionaria. La necessità di ordinare misure (per il trattamento in esecuzione stazionaria) è correlata alla potenziale minaccia costituita dal reo. Il prolungamento dei termini consente di tenere conto di interessi di sicurezza legittimi. Ecco perché i termini di conservazione vanno calcolati in funzione della durata effettiva dell'esecuzione stazionaria.

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Secondo il capoverso 4 lettera c, come nel caso delle misure stazionarie la decorrenza dei termini per i nuovi divieti di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate non è calcolata semplicemente sulla base del divieto ordinato nella sentenza di riferimento, ma vanno considerate anche le decisioni successive.

­

La regola speciale di cui al capoverso 6 per il calcolo dei termini in caso di revisione, nuovo giudizio nel quadro di una procedura contumaciale o riapertura, esiste già sotto forma di principio non scritto nel diritto attuale. Tale regola prevede che in caso di annullamento della vecchia sentenza il calcolo dei termini si fonda sulla data del passaggio in giudicato della decisione precedente. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale133, in caso di revisione il divieto della «reformatio in peius» non consente di penalizzare l'interessato nemmeno in materia di diritto sul casellario giudiziale. In caso di nuovo giudizio successivo a una sentenza contumaciale (art. 370 CPP), occorre tenere presente che l'istanza di nuovo giudizio viene accolta soltanto se l'assenza dell'imputato dal dibattimento non era ingiustificata (art. 368 cpv. 3 CPP). Pertanto sarebbe scioccante se nel diritto del casellario giudiziale l'imputato fosse svantaggiato per circostanze che sfuggono al suo controllo. La regola secondo cui il termine inizia a decorrere al passaggio in giudicato della decisione annullata va sempre applicata allorquando una decisione che conclude un procedimento è stata riveduta indipendentemente dai mezzi di ricorso vincolati al rispetto di determinati termini. La persona interessata non deve subire alcuno svantaggio relativamente alla sua iscrizione nel casellario giudiziale nel caso in cui la decisione già pronunciata sia modificata dopo un lungo periodo. Il capoverso 6 non è per contro applicabile alle decisioni impugnate nella procedura di ricorso ordinaria (entro termini stabiliti in precedenza).

Il capoverso 5 disciplina la consultazione dei decreti di abbandono e i relativi termini. Il termine di 10 anni corrisponde a quello vigente per le sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza dell'autore del reato ma prescindono da una punizione (cpv. 3 lett. f).

Art. 44

Estratto 3 per autorità

Eccettuate le informazioni sulle procedure penali pendenti e sui decreti d'abbandono, l'estratto 3 per autorità contiene i medesimi dati dell'estratto 2.

133

DTF 114 IV 138

5001

Art. 45

Estratto 4 per autorità

L'estratto 4 per autorità, destinato a essere utilizzato unicamente dalle autorità competenti in materia di armi (cfr. art. 53) e l'estratto per privati (art. 46) sono strettamente connessi tra loro e pertanto le relative norme sono commentate insieme.

Oltre ai dati delle sentenze contenuti anche nell'estratto per privati, l'estratto 4 per autorità contiene anche dati sulle procedure penali pendenti (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. g).

I capoversi 1 e 2, che definiscono i dati che figurano nell'estratto 4 per autorità (risp.

nell'estratto per privati), si fondano sull'attuale normativa di cui all'articolo 371 capoversi 1 e 2 CP. Essi considerano pure le modifiche decise nel quadro della legge federale del 13 dicembre 2013134 sul divieto di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate, ma apportano le seguenti innovazioni, di natura in parte redazionale e in parte materiale:

134

­

Tutte le categorie di dati che figurano nell'estratto 4 per autorità e nell'estratto per privati sono ora elencate nella base legale formale (cpv. 1 lett. a­f). I dati concernenti procedure penali pendenti figurano solo nell'estratto 4 per autorità (lett. g in combinato disposto con l'art. 46).

L'attuale articolo 371 capoverso 1 CP contempla soltanto le sentenze di riferimento e non riflette quindi per intero il contenuto dell'estratto per privati (cfr. comunque l'art. 25 Ordinanza VOSTRA).

­

Per le sentenze di riferimento si continua a distinguere tra quelle contro adulti e quelle contro minori. Ora è aggiunta anche la distinzione tra sentenze svizzere e straniere.

­

Le sentenze di riferimento svizzere contro adulti continuano a figurare nell'estratto per privati (e nell'estratto 4 per autorità) se comprendono un crimine o un delitto, esclusi i casi in cui si prescinde da una punizione (cfr.

cpv. 1 lett. b n. 1).

­

Finora non figuravano nell'estratto per privati le sentenze per contravvenzione pronunciate in Svizzera contro un adulto. Certo, l'articolo 371 capoverso 1 CP formula una riserva per le sentenze per contravvenzione che vietano l'esercizio di una professione. L'articolo 371 capoverso 1 nCP ha esteso tale riserva a tutti i nuovi divieti di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Dato che nessuna legge prevedeva un simile divieto per un'infrazione (cfr. art. 105 cpv. 3 CP), finora la riserva era praticamente irrilevante. Se questa situazione dovesse un giorno cambiare, VOSTRA permetterebbe di controllare l'osservanza di tali divieti pure tramite l'estratto per privati. L'attuale meccanismo è pertanto mantenuto (cfr.

cpv. 1 lett. b n. 2).

­

Con la nuova legge sono iscritte in VOSTRA tutte le sentenze straniere contro adulti (cfr. cpv. 1 lett. c). Non si è voluto restringere ulteriormente il campo indicando determinate categorie di reati, in quanto questi non verranno più trasposti svizzeri nel diritto svizzero (cfr. n. 1.3.3). Infatti, secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera d numero 1, le sentenze straniere non sono iscritte nel casellario giudiziale se la pena per i reati in questione non supera un determinato minimo. In tal modo è garantito che i casi poco gravi non FF 2013 8345

5002

figurino nell'estratto per privati (o nell'estratto 4 per autorità). Non occorrono pertanto condizioni più restrittive per l'estratto per privati (quali l'innalzamento della sanzione minima).

­

Anche il diritto attuale (art. 371 cpv. 2 CP) prevede quanto statuito al capoverso 1 lettera d, ossia che una sentenza pronunciata contro un minore figura nell'estratto per privati (o nell'estratto 4 per autorità) soltanto se questi ha commesso anche in età adulta reati soggetti all'obbligo d'iscrizione. Il nuovo testo specifica semplicemente che vanno iscritte anche le sentenze miste.

Sono miste le sentenze riguardanti reati commessi sia prima sia dopo aver compiuto 18 anni (cfr. art. 3 cpv. 2 DPMin).

Dalle condizioni generali per l'iscrizione di sentenze contro minori, formulate in modo da dipendere dalla sanzione (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. c e cpv. 3), risulta già che le sentenze contro minori sono iscritte unicamente se viene pronunciata una sanzione (ma non se si prescinde da una punizione).

­

La norma di cui al capoverso 1 lettera g, secondo cui l'estratto 4 per autorità contiene anche dati relativi a procedure penali pendenti, è l'unica a non valere per l'estratto per privati (cfr. art. 46).

L'articolo 45 capoverso 2 disciplina la durata del diritto di consultare le sentenze di riferimento. Rispetto al diritto attuale (cfr. art. 371 cpv. 3­5 CP), le regole di calcolo sono parzialmente modificate. In linea di massima si intende mantenere la regola dei due terzi (cfr. cpv. 2 lett. a). Una durata più breve vige soltanto ancora per le pene con la condizionale totale o parziale (cfr. cpv. 2 lett. b) nonché per le multe per un crimine o un delitto135 (cfr. cpv. 2 lett. c). Non è tuttavia ripresa dal diritto attuale la regola speciale, applicabile a tutte le misure, di cui all'articolo 371 capoverso 4 CP.

Il calcolo risulta semplificato anche in quanto la regola complementare volta a rendere visibili lunghe catene di delinquenza secondo l'articolo 371 capoverso 5 CP vale d'ora in poi per tutte le sentenze iscritte (quindi anche per quelle che prevedono una pena con la condizionale; cfr. cpv. 2 lett. f). La regolamentazione è però resa più complessa dai nuovi divieti di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate, che possono essere modificati o emanati a posteriori e che in determinate circostanze possono durare molto a lungo. Pertanto occorre considerare che soltanto i divieti pronunciati a tutela di minori o di persone particolarmente vulnerabili136 comportano una proroga degli attuali termini nell'estratto per privati, dato che figurano soltanto in quest'ultimo e devono quindi essere visibili per la loro intera durata. Per gli altri tipi di divieti è stato per contro creato un estratto specifico rilasciato soltanto per determinati scopi.

In merito all'articolo 45 capoverso 2 lettera a va osservato quanto segue: ­

Secondo il diritto vigente, la regola dei due terzi ai sensi dell'articolo 371 capoverso 3 CP si applica soltanto alle pene, mentre alle misure è applicata la regola del dimezzamento (la durata di conservazione è dimezzata). Ciò può condurre a risultati aberranti, soprattutto se è pronunciato un cumulo di

135

P. es. violazione del dovere d'assistenza o educazione, art. 219 cpv. 2 CP (multa per delitto) o uso colposo di materie esplosive o gas velenosi, art. 225 cpv. 2 CP (multa per crimine).

136 Si tratta di un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'art. 67 cpv. 1 nCP o l'art. 50 cpv. 1 nCPM, oppure di un caso speciale del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciato contro minori secondo l'art. 16a cpv. 2 nDPMin o contro adulti secondo l'art. 67b nCP o l'art. 50b nCPM.

5003

pene e misure e il termine inizia a decorrere con il passaggio in giudicato (quindi nel caso di misure non terapeutiche come l'interdizione di esercitare un'attività). Qualche esempio per illustrare la situazione: nel diritto vigente, una pena detentiva di due anni senza la condizionale è eliminata da VOSTRA dopo 17 anni (15+2) e non figura più nell'estratto per privati dopo 11,3 anni (2/3 di 17). Se la sentenza comprende anche un'interdizione di esercitare una professione (che d'ora innanzi corrisponde all'interdizione di esercitare un'attività secondo l'art. 67 cpv. 1 nCP), la sentenza cessa di figurare nell'estratto per privati (e nell'estratto 4 per autorità) già dopo 8,5 anni (17:2), sebbene al condannato sia stata inflitta una sanzione più severa. Non è opportuno che un'iscrizione figuri meno a lungo nell'estratto per privati (e nell'estratto 4 per autorità) se nella sentenza è stata pronunciata, oltre a una pena senza condizionale, anche un trattamento ambulatoriale. Il disegno non riprende pertanto la disposizione di cui all'articolo 371 capoverso 4 CP.

La rinuncia alla regola del dimezzamento appare giustificata anche nel caso di sentenze contenenti misure terapeutiche stazionarie, poiché la durata effettiva delle misure dipende dal bisogno terapeutico e non è necessariamente correlata alla gravità dell'atto e alla colpa. Con il disciplinamento vigente, ciò può comportare che l'iscrizione non figura già più nell'estratto per privati (e nell'estratto 4 per autorità) al momento della liberazione dall'esecuzione della misura. Ciò può succedere in caso di misure di lunga durata.

Esempio: una persona è liberata da una misura stazionaria 15 anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La durata della conservazione dell'iscrizione in VOSTRA a partire dal passaggio in giudicato consiste in 30 anni (15 + 15), ma la regola di cui all'articolo 371 capoverso 4 CP fa sì che la sentenza non figuri più nell'estratto per privati (e nell'estratto 4 per autorità) già dopo 15 anni, ossia al momento della liberazione dalla misura.

Al fine di rispettare il legittimo diritto all'informazione di terzi, l'iscrizione dovrebbe restare visibile ancora per un certo tempo (termine di base) anche dopo la liberazione dalla misura. Il problema non è risolto neanche applicando la regola dei due terzi secondo il
capoverso 2 lettera a; tuttavia, soltanto in rari casi le iscrizioni non figurano più nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità già al momento della liberazione da una misura se quest'ultima è durata più di 30 anni.

­

Secondo il capoverso 2 lettera a, la regola dei due terzi sarà dunque applicabile a tutte le sanzioni per le quali non sono previste regole di calcolo speciali (cfr. lett. b­f). I termini di riferimento sono quelli definiti all'articolo 43 capoverso 3 lettere a­l. L'esclusione dell'articolo 43 capoverso 3 lettera m ha per effetto che i termini per l'estratto per privati e l'estratto 4 per autorità non si prolungano se in una sentenza di riferimento una pena o misura è cumulata con un nuovo divieto di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

­

Le interdizioni «semplici» di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 nCP (o art. 50 cpv. 1 nCPM) sono eseguite tramite l'estratto per privati (e non tramite l'estratto specifico per privati). Di regola (interdizione ordinata nella sentenza di riferimento), la regola dei due terzi non crea problemi dato che tali interdizioni durano solo cinque anni e non possono essere prolungate. In virtù dell'articolo 67d capoverso 1 nCP è tuttavia pure possibile ordinarle successivamente, modificando un altro divieto. In questo caso

5004

occorre garantire che l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 nCP figuri nell'estratto per privati fintantoché è effettiva, per cui il capoverso 2 lettera a prevede un termine minimo.

­

Il capoverso 2 lettera a secondo periodo contiene ora una regola esplicita per le pene detentive a vita ma non modifica la prassi attuale.

Secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera b, alle pene con la condizionale totale o parziale è applicabile, come nel diritto previgente (cfr. art. 371 cpv. 3bis CP), un disciplinamento specifico. Tali sentenze non figurano più nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità una volta trascorso il periodo di prova, alle tre condizioni seguenti: ­

In primo luogo non deve essere stata ordinata una misura stazionaria. In caso contrario, per il calcolo del termine non è determinante la pena con la condizionale totale o parziale ma la misura stazionaria. In questi casi si applica la regola dei due terzi prevista al capoverso 2 lettera a.

­

In seguito, un'eventuale interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 nCP (o art. 50 cpv. 1 nCPM) deve essere già scaduta. Dato che la durata di una tale interdizione è compresa tra sei mesi e cinque anni, il periodo di prova per la pena con la condizionale può essere inferiore alla durata dell'interdizione, a maggior ragione ancora se quest'ultima è stata pronunciata soltanto successivamente. Ciò consente di evitare che la sentenza non figuri più nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità malgrado l'interdizione continui a essere effettiva. Per questo motivo, secondo il capoverso 2 lettera b la sentenza di riferimento figura nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità fino alla scadenza dell'interdizione di esercitare un'attività.

­

Infine, il condannato deve avere superato con successo il periodo di prova.

Secondo il capoverso 2 lettera b secondo periodo, vi è insuccesso del periodo di prova non appena è iscritta nel sistema una relativa decisione successiva, come attualmente. Sono considerate decisioni di insuccesso la proroga del periodo di prova, l'ammonimento e la mancata revoca. La revoca di per sé può pure essere considerata una decisione successiva d'insuccesso, ma in tal caso non sussiste più una pena con la condizionale e la sentenza rientra nel campo d'applicazione del capoverso 2 lettera a.

Secondo il diritto vigente, anche le sentenze contenenti soltanto una multa per un crimine o un delitto figurano nell'estratto per privati per 6,6 anni (cfr. art. 371 cpv. 3 CP). Questa durata è troppo lunga. Il capoverso 2 lettera c sancisce pertanto per tutte le sentenze che prevedono una multa per un crimine o un delitto un periodo di prova di due anni, allo scadere del quale le relative iscrizioni cessano di figurare nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità. Per sentenze che infliggono una multa per contravvenzione non è per contro necessario un periodo di prova legale, dato che queste sentenze non figurano comunque nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità; lo stesso vale per le sentenze straniere, poiché le multe comminate all'estero non sono iscritte (cfr. le condizioni per l'iscrizione all'art. 20 cpv. 1 lett. d). Un periodo di prova stabilito per legge non è neppure necessario per le sentenze che oltre a una multa contengono una misura. Lo stesso vale per le interdizioni di esercitare un'attività ordinate successivamente secondo l'articolo 67 capoverso 1 nCP, dato che sono possibili unicamente se prima è stato pronunciato un altro divieto (cfr. art. 67d cpv. 1 nCP). Il capoverso 2 lettera c vale pertanto solo 5005

per i casi in cui la multa costituisce l'unica sanzione pronunciata. La disposizione stabilisce pure i presupposti per una condizionale, ossia che non siano stati commessi nuovi crimini o delitti durante il periodo di prova. Questa precisazione è necessaria poiché le sentenze in questione non possono essere oggetto di una decisione successiva di insuccesso e poiché non è opportuno rinviare alle norme generali relative alla condizionale, vista l'impossibilità, nel presente caso, di sottrarsi all'assistenza riabilitativa o di violare norme di condotta. Il trattamento di tali dati non richiede tanto tempo e la disposizione è applicabile anche a sentenze già iscritte.

La legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate non indica il periodo durante il quale uno dei relativi divieti figura nell'estratto per privati se è ordinato da solo, senza altre sanzioni. L'articolo 371 nCP fa unicamente riferimento ai termini di cui all'articolo 369 nCP. Tuttavia, se uno dei nuovi divieti è ordinato da solo manca una sanzione sulla cui base calcolare il termine. Le lettere d ed e del capoverso 2 colmano questa lacuna. Per principio, tutti i divieti devono figurare anche nell'estratto per privati (nel caso di minori unicamente in presenza di recidiva in età adulta). Tuttavia, il calcolo dei termini non si fonda sempre sulla fine del divieto; determinati divieti saranno infatti eseguiti tramite l'estratto specifico per privati, creato proprio a causa dei termini più lunghi. Vale quanto segue: ­

Se un'attuale interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 nCP è ordinata da sola (senza un'altra sanzione), si applica la regola dei due terzi conformemente all'articolo 43 capoverso 3 lettera k.

­

Se una nuova interdizione di esercitare un'attività è ordinata da sola, secondo la lettera d numero 1 il termine è di sette anni (in analogia alla regola dei due terzi e al termine minimo di base per l'estratto 2 per autorità di 10 anni).

Una tale interdizione può certo durare parecchio più a lungo, ma ciò non si ripercuote sul calcolo dei termini per l'estratto per privati e l'estratto 4 per autorità poiché è eseguita tramite l'estratto specifico per privati.

­

Secondo la lettera d numero 2 il medesimo termine di 7 anni si applica al divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per adulti (art. 67b nCP; art. 50b nCPM). Se non è stato ordinato per proteggere un minore o un'altra persona particolarmente vulnerabile, un tale divieto deve figurare nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità per tutta la sua durata.

Ciò non crea tuttavia problemi poiché la sua durata è limitata a cinque anni al massimo.

­

È pertanto necessario disciplinare ancora i divieti di avere contatto e di accedere ad aree determinate pronunciati da soli contro minori (art. 16a cpv. 2 nDPMin). Se sono ordinati per proteggere minori o altre persone particolarmente vulnerabili, tali divieti sono iscritti nell'estratto specifico per privati e non devono figurare per tutta la loro durata nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità. Conformemente alla lettera d numero 3, anche a questi divieti è pertanto applicabile il termine di sette anni.

Se non sono stati pronunciati per proteggere minori o altre persone particolarmente vulnerabili, per principio i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate per minori devono figurare nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità per tutta la loro durata, che può variare alquanto.

Tali divieti possono essere inflitti a partire dal decimo anno d'età e finiscono al più tardi a 22 anni; in caso di maggiore età possono inoltre essere commu-

5006

tati in un divieto per adulti. Per questo motivo, secondo la lettera e essi devono figurare nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità fino al loro termine, a condizione però che il minore sia condannato da adulto per ulteriori reati (cpv. 1 lett. d). In caso contrario il divieto va eseguito con altri mezzi.

La norma di cui al capoverso 2 lettera f, che consente di rintracciare il percorso criminale di una persona, non è nuova (cfr. art. 371 cpv. 5 CP), ma in futuro si applicherà a tutte le sentenze secondo le lettere a­e (quindi anche alle sentenze che prevedono pene con la condizionale). Sono inoltre state apportate le seguenti modifiche: ­

Il vigente articolo 371 capoverso 5 CP è impreciso, poiché la formulazione «la sentenza viene riportata nell'estratto» considera soltanto i casi in cui il termine durante il quale essa figura nell'estratto per privati non è ancora scaduto. Tuttavia, con una nuova sentenza dovrebbero tornare a figurare nell'estratto per privati o nell'estratto 4 per autorità tutte le sentenze precedenti137.

­

Il riferimento al termine di cui all'articolo 43 capoverso 3 lettere a­l è necessario al fine di chiarire il tempo massimo in cui una sentenza dovrà di nuovo figurare nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità. Secondo il diritto vigente, una sentenza potrà figurare nell'estratto soltanto fino all'eliminazione. Non è possibile riprendere questa disposizione poiché secondo il disegno le sentenze di riferimento concernenti crimini e delitti devono essere conservate molto più a lungo. Pertanto, la disposizione proposta si fonda per principio sui termini per l'estratto 2 per autorità, senza però considerare l'articolo 43 capoverso 3 lettera k, che stabilisce i termini minimi per i nuovi divieti di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

È ipotizzabile una situazione in cui i termini per l'estratto per privati e l'estratto 4 per autorità sono scaduti pur essendo ancora effettivo un divieto di esercitare un'attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate a tutela di minori e di persone particolarmente vulnerabili che figura ancora unicamente nell'estratto specifico per privati. Se in aggiunta a un tale divieto è ordinata pure un'interdizione di esercitare un'attività ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 nCP, la lettera g garantisce che tale interdizione figuri nell'estratto per privati fintantoché è effettiva.

Le disposizioni transitorie (art. 117 cpv. 1) prevedono che tutti i termini siano calcolati secondo le disposizioni del nuovo diritto, in analogia al numero 3 capoverso 1 delle disposizioni finali delle modifiche del 13 dicembre 2002 del CP. La soluzione di cui al numero 3 capoverso 3 di tali disposizioni finali, secondo cui tutto ciò che non figura più nell'estratto per privati non deve più figurarvi neanche con il nuovo diritto, non è pertanto mantenuta. Anche alle sentenze figuranti nell'estratto per privati e nell'estratto 4 per autorità si applicherà quindi il nuovo regime, e tutti i termini delle sentenze iscritte in VOSTRA saranno ricalcolati.

137

Cfr. il messaggio del 21 set. 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, 1760.

5007

Art. 46

Estratto per privati

L'estratto per privati ai sensi dell'articolo 46 contiene i medesimi dati relativi alle sentenze contenuti nell'estratto 4 per autorità ai sensi dell'articolo 45. Come finora, esso non contiene dati concernenti procedure penali pendenti e decreti di abbandono.

Per le differenze tra il nuovo estratto per privati e quello precedente secondo l'articolo 371 CP, si veda il commento all'articolo 45.

Art. 47

Estratto specifico per privati

La legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate introduce un cosiddetto «estratto specifico per privati» (cfr. art. 371a nCP). In esso figurano tutte le sentenze di riferimento contenenti interdizioni e divieti ai sensi della suddetta legge ordinati a tutela di minori o altre persone particolarmente vulnerabili (art. 371a cpv. 3 nCP) per tutta la durata di tali divieti (art. 371a cpv. 4 nCP). L'articolo 47 riprende tale regola, apportandovi le necessarie precisazioni (p. es. per quanto riguarda la considerazione delle decisioni successive) ma senza modificare il principio della disposizione. Poiché la suddetta legge è stata adottata dal Parlamento solo di recente, il disegno utilizza l'espressione «estratto specifico per privati» e rinuncia a quella di «estratto 2 per privati».

Capitolo 2: Diritto delle autorità di consultare dati di VOSTRA Questo capitolo disciplina i diritti di consultazione delle autorità del casellario giudiziale (art. 48­49) e stabilisce quali autorità dispongono di un diritto di consultazione online dei differenti estratti nonché gli scopi previsti (art. 50­53). L'articolo 54 tratta l'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale estero, mentre gli articoli 55­57 stabiliscono quali autorità possono consultare a quali scopi i diversi estratti su domanda scritta. L'articolo 58, infine, contiene un disciplinamento specifico per le autorità di ricorso.

L'attuale possibilità (cfr. art. 367 cpv. 3 CP) per il nostro Collegio di estendere i diritti di consultazione nell'ambito di sistemi pilota non è ripresa. La legge sulla protezione dei dati contempla già un disciplinamento specifico per i sistemi pilota (cfr. art. 17a LPD). Non sarebbe giustificato prevedere altre condizioni per i sistemi pilota nel diritto sul casellario giudiziale.

Nell'ambito dell'introduzione di una nuova concezione di estratto (cfr. n. 1.3.1) occorre pure disciplinare in modo nuovo gli esistenti diritti di consultazione delle autorità (cfr. art. 367 cpv. 2­4ter in combinato disposto con l'art. 365 cpv. 2 CP; art. 21­22 Ordinanza VOSTRA) adeguandoli alle nuove categorie di estratti. Tuttavia, per la maggior parte delle autorità già dotate del diritto di consultazione dovrebbe cambiare ben poco, dato che l'attuale estratto loro destinato presenta molte similitudini con gli estratti 2 e 3 per autorità. In alcuni casi è stata ridefinita la consultazione dei procedimenti penali pendenti o precisata la finalità della consultazione. Tutti i diritti di consultazione saranno d'ora in poi formalmente definiti nella legge. Nel diritto vigente, sono proprio i diritti di consultazione concessi su domanda scritta a essere disciplinati soprattutto nell'ordinanza (art. 22 Ordinanza VOSTRA). Dato che i dati del casellario giudiziale costituiscono dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 3 lett. c n. 4 LPD in combinato disposto con 5008

l'art. 17 cpv. 2 LPD), l'attuale disciplinamento non appare conforme alle normative vigenti. Fondamentalmente nuova è la situazione per le autorità che ottengono un nuovo diritto di consultazione dell'estratto 1 per autorità (cfr. art. 48­50 e 55).

Globalmente, rispetto a oggi il numero di autorità che disporrà del diritto di consultazione di VOSTRA aumenterà (cfr. la panoramica al n. 1.3.7).

Art. 48

Diritto di consultazione online del servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici

Il servizio del casellario giudiziale, in quanto detentore dei dati di VOSTRA, dispone di un diritto di consultazione generale dei dati che vi sono salvati. Il trattamento dei dati in VOSTRA è però ammissibile unicamente nella misura in cui è necessario per l'adempimento dei compiti descritti in dettaglio nell'articolo 4. In ultima analisi, tutti questi compiti possono essere sussunti nel concetto generale di «tenuta dei registri». Il servizio del casellario giudiziale dispone di un diritto di consultazione di tutti i dati relativi a persone fisiche registrati in VOSTRA.

VOSTRA è una banca dati in cui devono continuativamente essere introdotte nuove funzionalità e che deve essere adeguata alle nuove basi legali. Per effettuare le riprogrammazioni e i lavori di manutenzione (inclusi i test del sistema), i fornitori di prestazioni informatiche138 incaricati devono pure disporre del diritto di consultare i dati personali. L'articolo 48 capoverso 2 consente tale consultazione soltanto se è necessaria all'adempimento dei compiti. Un relativo incarico del servizio del casellario giudiziale è inoltre sempre imprescindibile. Questo diritto di consultazione è strettamente connesso con la tenuta del casellario, motivo per cui è menzionato nel medesimo articolo.

Art. 49

Diritto di consultazione online dei SERCO e del Servizio di coordinamento della giustizia militare

Sia i servizi di coordinamento cantonali (SERCO) sia il Servizio di coordinamento della giustizia militare forniscono servizi a favore di altre autorità (cfr. i compiti di cui agli art. 5 e 6). A tal fine, tutti questi servizi di coordinamento si collegano a VOSTRA con il profilo di consultazione delle autorità per le quali svolgono determinate operazioni. Poiché i servizi di coordinamento cantonali operano per autorità dotate di profili differenziati, i loro diritti di consultazione variano a seconda del caso (cfr. art. 49 cpv. 1). In effetti, i SERCO ­ alla stregua del Servizio di coordinamento della giustizia militare (operante esclusivamente nel campo della giustizia militare) ­ forniscono i loro servizi anche ad autorità con diritto di consultare l'estratto 1 per autorità; pertanto possono consultare tutti i dati figuranti in tali estratti. È loro negata unicamente la consultazione di dati il cui trattamento spetta esclusivamente al servizio del casellario giudiziale (cfr. l'elenco all'art. 49 cpv. 2).

Art. 50

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 1 per autorità

Nell'ambito della gestione dei dati penali, l'estratto 1 per autorità (cfr. art. 42) è quello che consente di consultare il maggior numero di dati di VOSTRA. Dato che il casellario giudiziale costituisce in primo luogo una banca dati della giustizia penale, 138

Attualmente si tratta del Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

5009

si intende concedere la consultazione di tutti i dati delle sentenze soltanto alle autorità attive nella giustizia penale. Hanno dunque diritto di consultare online l'estratto 1 per autorità le autorità giudicanti del diritto penale, le autorità amministrative con competenze penali, i pubblici ministeri e i servizi di polizia (nella misura in cui indagano ai sensi del CPP), le autorità penali dei minori, le autorità competenti in materia di assistenza giudiziaria, nonché le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure (nella misura in cui non si tratta del controllo di sicurezza del personale dei penitenziari). Se adempiono compiti che si situano al di fuori della giustizia penale o nel solo settore preventivo, le autorità devono accontentarsi di consultare estratti che contengono un numero minore di dati. Nell'ambito del perseguimento di reati, l'interesse pubblico all'informazione è maggiore che nel settore della prevenzione, in cui la legittimazione dell'intervento statale è generalmente sottoposta a condizioni più severe. Le possibilità di consultare i dati sono di conseguenza più limitate.

L'estratto 1 per autorità permette di visionare un grande numero di dati, motivo per cui la sua consultazione va limitata a casi severamente definiti. Pertanto la frase introduttiva all'articolo 50 capoverso 1 e all'articolo 55 dichiara esaustive queste normative usando il termine «soltanto». D'altra parte, solo le autorità del casellario giudiziale (art. 48 e 49) e determinate autorità straniere (cfr. art. 57 cpv. 2) hanno il diritto di consultare tutti i dati penali iscritti in VOSTRA. Questo disciplinamento esaustivo dei diritti di consultazione ha una ragione pratica: continua a succedere che altre leggi federali contengano proprie norme di assistenza amministrativa (per lo più di carattere generale) sulla trasmissione di dati che obbligano pure le autorità del casellario giudiziale a comunicare dati ivi iscritti (p. es. art. 97 cpv. 2 LStr, art. 32 della legge federale del 6 ottobre 2000139 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali o art. 160 del Codice di procedura civile140), ma che non sono coordinate con le disposizioni concernenti il casellario giudiziale. Dato che l'elenco dei destinatari dell'estratto 1 per autorità è stato dichiarato esaustivo, i dati in esso
figuranti non possono essere forniti ad altre autorità o per altri scopi. Lo stesso vale per l'applicazione delle clausole d'eccezione del diritto in materia di protezione dei dati ai sensi degli articoli 17 capoverso 2 e 19 capoverso 1 LPD: anche in questo caso possono essere comunicati tutt'al più i dati contenuti nell'estratto 2 per autorità.

In dettaglio, la consultazione online dell'estratto 1 per autorità è disciplinata come segue: Cpv. 1 lett. a (autorità della giustizia penale) Le autorità della giustizia penale comune hanno già secondo il disciplinamento vigente il diritto di accedere online a tutti i dati (cfr. art. 367 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a CP). Rientrano in tale categoria i pubblici ministeri dei Cantoni, le autorità penali dei minori, le autorità giudicanti del diritto penale comune, il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 lettera c CPP. Il disegno non utilizza più l'espressione «autorità della giustizia penale» ma menziona le singole autorità (cfr. il commento all'art. 7). Diversamente dalle autorità della giustizia penale comune, le autorità della giustizia militare non hanno il diritto di consultare online i dati di VOSTRA (cfr. art. 55).

Secondo il diritto vigente, il diritto di consultazione delle autorità della giustizia 139 140

RS 830.1 CPC, RS 272

5010

penale è limitato all'«attuazione di procedimenti penali» (art. 365 cpv. 2 lett. a CP).

Questa limitazione non è modificata; il disegno cerca di concretizzare questa finalità definita in maniera estesa elencando singoli scopi a mo' di esempi e utilizzando l'espressione «in particolare».

Cpv. 1 lett. b (autorità amministrative con competenze penali) Secondo il diritto vigente, le autorità amministrative federali e cantonali che espletano procedimenti penali o pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale non sono collegate online a VOSTRA (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b Ordinanza VOSTRA).

Nel disegno ottengono ora il diritto di consultazione online esteso ai dati relativi a procedimenti penali pendenti e decreti d'abbandono. Dato che la loro attività è paragonabile a quella delle autorità della giustizia penale, lo scopo contemplato dal capoverso 1 lettera b è il medesimo di quello della lettera a.

Cpv. 1 lett. c (il servizio dell'UFG competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale) Anche il servizio dell'UFG cui compete l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale disporrà di un diritto di consultazione online esteso ai dati sui procedimenti penali pendenti (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c Ordinanza VOSTRA).

Cpv. 1 lett. d (autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure) Le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure dispongono già secondo la legislazione vigente del diritto di consultare online tutti i dati di VOSTRA (art. 367 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. a CP). Sono di norma collegati i servizi centrali cui compete l'esecuzione delle pene e delle misure e, a volte, quelli dell'assistenza riabilitativa. Il diritto vigente non definisce in dettaglio l'espressione «esecuzione delle pene e delle misure» ai sensi dell'articolo 365 capoverso 2 lettera c CP, con la conseguenza che nell'applicazione pratica continuano a sorgere dubbi. È probabilmente per questo motivo che nell'ambito della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) sono stati richiesti nuovi diritti di consultazione per settori che già dispongono di diritti di consultazione online. Ai fini della chiarezza, la disposizione descrive più in dettaglio i singoli scopi della consultazione nel settore dell'esecuzione.

Il controllo di sicurezza del personale dei penitenziari non rientra
nello scopo «esecuzione delle pene e delle misure». Per tale compito è disponibile l'estratto 2 per autorità (cfr. art. 56 lett. k), così come per il controllo di sicurezza degli agenti di polizia (cfr. art. 51 lett. j).

Cpv. 1 lett. e (servizi di fedpol attivi nel quadro di inchieste di polizia giudiziaria) Attualmente, i diritti di consultazione dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) sono disciplinati dall'articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza VOSTRA, che costituisce una disposizione transitoria (cfr. art. 367 cpv. 3 CP). La creazione di una base legale formale per i diritti di consultazione di fedpol è stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione 2009. Rispetto all'avamprogetto, la disposizione ora proposta presenta le seguenti differenze: ­

141

Secondo il diritto vigente, tutti i servizi di fedpol ottengono le medesime informazioni, indipendentemente dai loro compiti.141 Il disegno estende i diritL'art. 21 cpv. 2 dell'Ordinanza VOSTRA distingue tra «prevenzione» (lett. a), «indagini preliminari» (lett. b) e «indagini di polizia giudiziaria» (lett. c). Già attualmente, fedpol può utilizzare dati di VOSTRA per attività sia preventive che repressive.

5011

ti di consultare l'estratto 1 per autorità soltanto ai servizi di fedpol attivi nel quadro di una procedura preliminare ai sensi degli articoli 299 segg. CPP, ossia in presenza di un indizio di reato.142 L'estratto 1 per autorità è pertanto disponibile unicamente per assolvere compiti di «polizia giudiziaria».143 Nel settore disciplinato dal CPP, fedpol sottostà al Ministero pubblico della Confederazione144 e il suo servizio di polizia giudiziaria ottiene pertanto i medesimi diritti di consultazione in VOSTRA.

Per contro hanno unicamente il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità (cfr. art. 51 lett. a) i servizi di fedpol attivi nel settore delle cosiddette «indagini preliminari»145 o nella prevenzione (p. es. nel campo d'applicazione della LUC o della LRD) o che adempiono i compiti speciali che non costituiscono una vera e propria indagine volta a perseguire reati (p. es. nei settori «misure di respingimento ed espulsioni» o «protezione di magistrati»).

Nell'estratto 2 per autorità i termini di consultazione sono più brevi e non vi sono copie di decisioni.

­

Il disegno formula i singoli scopi di consultazione in modo ancora più preciso dell'avamprogetto. In particolare fa esplicito riferimento ai compiti secondo la LUC.

­

Con la nuova legge è disciplinato in modo più completo anche lo scambio internazionale di informazioni di polizia. La trasmissione di informazioni all'estero, infatti, non ha luogo soltanto con Interpol ed Europol, ma anche nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia e dell'associazione a Schengen. Lo scambio internazionale di dati di VOSTRA è effettuato sempre secondo il medesimo principio.

142

Secondo l'art. 300 cpv. 1 CPP, la procedura preliminare è suddivisa in due parti: la procedura investigativa della polizia e l'istruzione del pubblico ministero. La prima è avviata in presenza di indizi di reato (cfr. art. 299 cpv. 2 CPP), mentre la seconda è condotta e aperta dal pubblico ministero, di regola formalmente, tra l'altro non appena emergono «sufficienti indizi di reato» (cfr. art. 309 cpv. 1 CPP che menziona altri motivi di apertura). La consultazione dell'estratto 1 per autorità è garantita per entrambe le procedure.

143 Prima dell'entrata in vigore del CPP, l'espressione «indagine di polizia giudiziaria» era stata in parte utilizzata in senso più stretto. In relazione con il casellario giudiziale (cfr.

art. 367 cpv. 2 lett. c CP), essa designava unicamente indagini di polizia effettuate nel quadro di una procedura penale aperta formalmente dal pubblico ministero. Attualmente l'espressione è invece utilizzata ­ in contrapposizione alle indagini preliminari ­ per l'attività repressiva nell'intera procedura preliminare secondo il CPP. I termini non potranno più essere confusi dato che l'art. 48 cpv. 1 lett. e n. 1 fa esplicitamente riferimento alla procedura preliminare ai sensi dell'art. 299 segg. CPP.

144 Cfr. art. 307 cpv. 2 e 312 CPP.

145 In passato, anche l'espressione «indagine preliminare» non veniva utilizzata in modo uniforme. Attualmente designa sempre l'attività di polizia criminale volta ad accertare reati già commessi. Anche le indagini preliminari servono dunque a perseguire reati, ma in mancanza di un indizio concreto, motivo per cui non rientrano nel campo d'applicazione del CPP. Esse ­ così come le indagini volte a prevenire reati ­ sono disciplinate nella legislazione sulla polizia. Non sono tese a prevenire reati ma da un punto di vista esterno non si differenziano veramente dalle attività preventive. Per le relative autorità questa forma di indagine è disciplinata a livello federale nella legge federale del 7 ott. 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC, RS 360) e nella legge federale del 10 ott. 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD, RS 955.0) ed è limitata a categorie di reati specifiche. I dati di VOSTRA sono impiegati per le analisi ivi previste, ma non costituiscono il fondamento di un indizio di reato (cfr. in merito anche il commento all'art. 51 lett. d n. 1).

5012

Già le disposizioni vigenti relative a Interpol ed Europol (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. d e h Ordinanza VOSTRA) si fondano sul presupposto che il casellario giudiziale non debba essere aperto ai servizi di polizia stranieri più di quanto lo sia ai servizi di polizia svizzeri. Dato che il flusso di informazioni con l'estero deve continuare a rispecchiare il flusso nazionale, ora la trasmissione di dati di VOSTRA a servizi di polizia stranieri dipende dalla loro finalità: se le informazioni sono necessarie per perseguire reati nel quadro di inchieste di polizia giudiziaria146 vale il diritto di consultazione dell'estratto 1 per autorità secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera e numeri 2­5; se sono necessarie solo per riconoscere o prevenire un reato vale il diritto di consultazione dell'estratto 2 per autorità secondo l'articolo 51 lettera a numeri 3­6. Lo scambio di informazioni tra uffici SIRENE (cfr. art. 51 lett. a n. 12) può essere considerato un compito speciale per il quale l'estratto 2 per autorità contiene informazioni sufficienti.

In analogia con il principio sancito dall'articolo 75a capoverso 2 lettera c della legge federale del 20 marzo 1981147 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), secondo cui la trasmissione di informazioni di polizia all'estero non può concernere la «consegna di decisioni [...] penali», l'estratto 1 per autorità può essere trasmesso ai servizi di polizia stranieri conformemente all'articolo 50 capoverso 2 soltanto senza le copie elettroniche ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1. Per principio, le copie delle sentenze possono essere ottenute unicamente tramite l'assistenza giudiziaria, nel rispetto delle condizioni vigenti (cfr. anche la relativa riserva all'art. 57 cpv. 3).

I diritti di consultazione dell'estratto 1 per autorità di fedpol sono dunque disciplinati come segue in base agli scopi.

­

Per perseguire i reati nell'ambito delle inchieste di polizia giudiziaria (cpv. 1 lett. e n. 1) Il diritto di consultazione online è impostato sulle attività della Polizia giudiziaria federale (PGF) e più precisamente dei suoi tre settori operativi «Indagini Sedi distaccate»148, «Indagini Centro»149 e «Indagini Interventi speciali»150, nonché degli «Ufficiali inquirenti PGF»151. La PGF svolge indagini nei settori sottoposti alla giurisdizione federale (art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP).

Il rilevamento di dati in VOSTRA serve dunque a perseguire i reati nel quadro della procedura preliminare disciplinata dal CPP, in particolare a chiarire un indizio di reato, evitare inchieste parallele, esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio e proteggere gli agenti infiltrati (cfr.

146 147 148 149 150 151

Sono considerate tali le inchieste basate su un indizio concreto di reato (in analogia con la procedura preliminare di cui all'art. 299 CPP).

RS 351.1 Si compone di tre divisioni: Indagini Losanna, Indagini Zurigo, Indagini Lugano.

Si compone di tre divisioni: Indagini Berna, Indagini Protezione dello Stato, Indagini Terrorismo.

Si compone di tre divisioni: Indagini forensi e informatiche, Indagini Impieghi speciali, Osservazione.

Gli ufficiali inquirenti sono responsabili del coordinamento e della direzione delle indagini che interessano più divisioni. Persone di contatto del Ministero pubblico della Confederazione, possono chiedere a quest'ultimo l'apertura di una procedura d'indagine. Assicurano inoltre lo scambio d'informazioni con il Servizio delle attività informative della Confederazione e con altre unità della Confederazione.

5013

art. 285a segg. CPP) e gli agenti in incognito (cfr. art. 298a segg. CPP) mediante il controllo delle persone che, costituendo l'ambiente circostante dell'imputato, possono entrare in contatto con tali agenti. Possono pertanto essere controllate anche persone che non sono coinvolte nell'inchiesta se, nel rispetto del principio della proporzionalità, tali controlli appaiono veramente necessari per proteggere gli agenti.

­

Per trasmettere informazioni a Interpol nel quadro di inchieste di polizia giudiziaria (cpv. 1 lett. e n. 2) L'estratto 1 per autorità può essere trasmesso via Interpol a un posto di polizia straniero unicamente se all'estero i dati di VOSTRA sono necessari per perseguire un reato nel quadro di un'indagine di polizia giudiziaria. Se dalla domanda dell'autorità di polizia straniera non emerge con chiarezza che essa necessita i dati per un'inchiesta condotta in base a un indizio di reato, può essere trasmesso soltanto l'estratto 2 per autorità (cfr. art. 51 lett. a n. 3).

Nell'ambito dello scambio di informazioni con Interpol non si distingue più tra singole categorie di reati, dato che il collegamento dei servizi di polizia cantonali a VOSTRA copre ormai tutti i settori della criminalità.

Concretamente, il diritto di consultazione online dell'estratto 1 per autorità al fine di trasmettere informazioni a Interpol concerne l'attività delle divisioni «Centrale operativa» e «Cooperazione operativa di polizia» della divisione principale «Cooperazione internazionale di polizia (CIP)», nonché la divisione «Coordinazione» del settore operativo «Indagini, analisi e coordinazione» della PGF. Attualmente, tuttavia, i diritti di consultazione sono centralizzati nella Centrale operativa (CO), sebbene dal punto di vista giuridico potrebbero essere fatti valere da ogni divisione separatamente e indipendentemente.

­

Per trasmettere informazioni a Europol nel quadro di inchieste di polizia giudiziaria (art. 50 cpv. 1 lett. e n. 3) Con la nuova legge non occorre più distinguere tra le singole categorie di reati neanche nell'ambito di Europol, dato che in futuro il relativo flusso nazionale di informazioni le concernerà tutte. Ciò è una conseguenza dell'apertura della consultazione di VOSTRA ai servizi di polizia cantonali (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. f e art. 51 lett. d n. 1). L'entità della trasmissione di informazioni a Europol dipende dal tipo di procedura per cui sono necessari i dati del casellario: l'estratto 1 per autorità può essere trasmesso a Europol soltanto se i dati di VOSTRA sono richiesti all'estero per inchieste di polizia giudiziaria fondate su indizi di un reato. Per riconoscere o prevenire reati può essere trasmesso soltanto l'estratto 2 per autorità (cfr. art. 51 lett. a n. 4).

Per definire lo scopo della consultazione si fa riferimento ­ come già nell'articolo 21 capoverso 2 lettera h dell'ordinanza VOSTRA ­ all'articolo 355a CP, secondo cui per Europol il trattamento dei dati sottostà alle medesime restrizioni vigenti per i corrispondenti servizi svizzeri e alle altre restrizioni di consultazione ivi menzionate. Europol deve dunque essere informato prima della comunicazione dei dati sul fatto che sottostà in particolare alle regole in materia di conservazione e di trasmissione di cui all'articolo 13 capoversi 2 e 3.

5014

In seno a fedpol, la «Centrale operativa» e la «Coordinazione» della divisione «Indagini Terrorismo» sono i servizi competenti per la trasmissione di dati a Europol, che dunque non è direttamente collegato a VOSTRA. Lo scambio di dati con Europol nel quadro dell'estratto 2 per autorità avviene d'altronde anche tramite il Servizio delle attività informative della Confederazione (cfr. art. 51 lett. b n. 2).

­

Per trasmettere informazioni all'estero nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia per svolgere inchieste di polizia giudiziaria (cpv. 1 lett. e n. 4) Come già esposto nelle osservazioni introduttive sull'articolo 50 capoverso 1 lettera e, l'obiettivo è che i dati di VOSTRA possano essere trasmessi a Interpol ed Europol nel quadro non solo della cooperazione di polizia ma anche di altri accordi di collaborazione che non vanno elencati tutti in questa sede.152 Anche in questo caso la quantità di dati di VOSTRA che possono essere trasmessi dipende dallo scopo: l'estratto 1 per autorità può essere trasmesso ai servizi di polizia stranieri soltanto se i dati ivi contenuti sono necessari all'estero per il perseguimento di reati nel quadro di inchieste di polizia giudiziaria basate su un indizio effettivo. Se dalla domanda dell'autorità di polizia estera non emerge con chiarezza che essa necessita i dati per scopi di polizia giudiziaria può essere trasmesso soltanto l'estratto 2 per autorità (cfr.

art. 51 lett. a n. 5).

In seno a fedpol, il trasferimento di dati compete alle divisioni principali «Cooperazione internazionale di polizia» e «Polizia giudiziaria federale (PGF)».

­

Per trasmettere informazioni ai sensi della legge del 12 giugno 2009153 sullo scambio di informazioni con gli Stati di Schengen (LSIS) nel quadro di inchieste di polizia giudiziaria (art. 50 cpv. 1 lett. e n. 5) Un altro caso (attualmente non disciplinato) di trasmissione di informazioni all'estero concerne lo scambio spontaneo di dati ai sensi dell'articolo 7 LSIS154. Quest'ultimo è possibile soltanto se le informazioni da trasmettere possono essere acquisite legalmente da fedpol. Perciò, la consultazione del casellario giudiziale va disciplinata esplicitamente. La trasmissione di dati del casellario giudiziale assume rilevanza pratica per esempio nei casi in cui autorità di polizia svizzere e straniere già stanno collaborando strettamente e si stanno scambiando i risultati delle indagini; solo in questo caso il servizio di polizia svizzero può sapere se un'autorità di perseguimento penale straniera s'interessa in modo speciale ai precedenti di una determinata persona.

L'obiettivo dell'articolo 50 capoverso 1 lettera e numero 5 non è dunque la trasmissione sistematica dei dati del casellario giudiziale; la necessità della trasmissione risulta sempre solo dalle circostanze particolari di un caso concreto.

152 153 154

Cfr. l'elenco al n. 0.36 della RS.

RS 362.2 Secondo l'art. 7 LSIS, tutte le informazioni che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell'allegato 1 LSIS devono essere messe spontaneamente a disposizione delle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.

5015

La quantità dei dati di VOSTRA che possono essere trasmessi dipende anche in questo caso dallo stato della procedura: l'estratto 1 per autorità può essere trasmesso alle autorità di perseguimento penale di uno Stato di Schengen soltanto se esiste già un indizio di reato. Se fedpol non ha la sicurezza che l'autorità di polizia straniera sia già attiva nel quadro di un'inchiesta di polizia giudiziaria, può essere trasmesso unicamente l'estratto 2 per autorità (cfr.

art. 51 lett. a n. 6).

In seno a fedpol, il trasferimento di dati compete alle divisioni principali «Coo-perazione internazionale di polizia» e «Polizia giudiziaria federale (PGF)».

Cpv. 1 lett. f (servizi di polizia cantonali attivi nel quadro di un'inchiesta di polizia giudiziaria) Il diritto di consultare VOSTRA dei servizi di polizia cantonali è stato richiesto dai Cantoni nell'ambito della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1). Esso è stato infatti ampiamente approvato nella consultazione 2012.

Secondo il disegno, tutti i servizi di polizia attivi nel quadro del CPP ­ dunque già prima che il pubblico ministero apra un'istruzione ­ ottengono il diritto di consultazione dell'estratto 1 per autorità. Dato che agiscono per conto del pubblico ministero già a livello di inchiesta, i servizi di polizia cantonali devono disporre dei medesimi diritti di consultazione di VOSTRA. Se invece conducono meramente indagini preliminari, sono attivi nel campo della prevenzione o assumono compiti speciali devono poter consultare solo l'estratto 2 per autorità (cfr. art. 51 lett. d). Durante la consultazione 2012 è stata messa in discussione la praticabilità di questa suddivisione poiché gli stessi servizi di polizia sono attivi a titolo sia preventivo che repressivo e i confini tra i due settori sono fluidi. Singoli pareri hanno quindi chiesto un disciplinamento unitario dei diritti di consultazione dell'estratto 1 per autorità. Tali richieste non tengono conto del fatto che in effetti è ben possibile rilasciare due diversi profili di consultazione alla medesima autorità. L'attribuzione dei profili non dipende dunque tanto dall'organizzazione dell'autorità quanto in primo luogo dai compiti che devono essere assunti nel singolo caso. Lo scopo della consultazione indicato determina dunque l'estratto (1 o 2) che viene rilasciato. Questa procedura presuppone
una descrizione precisa degli scopi della consultazione in VOSTRA affinché le domande di consultazione siano verificabili anche a posteriori. È pertanto garantita la possibilità di passare agevolmente da un profilo all'altro. Questa comporta però un certo potenziale d'abuso, per cui la verbalizzazione delle domande e i controlli del servizio del casellario giudiziale assumono un'importanza ancora maggiore.

L'espressione «servizi cantonali di polizia» utilizzata al capoverso 1 lettera f non designa soltanto la polizia cantonale, ma anche tutti i corpi di polizia di un Cantone (dunque le polizie comunali, cittadine e regionali, nonché i servizi attivi unicamente nell'ambito della legislazione delle contravvenzioni). La misura in cui i servizi di polizia comunali vanno collegati a VOSTRA dipende dunque dall'organizzazione della polizia cantonale (cfr. anche art. 15 cpv. 1 CPP).

Gli scopi della consultazione sono disciplinati con precisione già nella legge. Il relativo elenco si fonda su quello vigente per fedpol (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. e n. 1). A titolo di complemento si segnalano le seguenti particolarità:

5016

­

Nella consultazione 2012 è stato giustamente sottolineato il fatto che gli scopi della consultazione di cui all'articolo 50 capoverso 1 lettera f devono comprendere l'«indagine in incognito», disciplinata dal 1° maggio 2013 negli articoli 298a segg. CPP.

­

Durante la consultazione 2012 è stato pure argomentato che la verifica degli informatori dovrebbe essere inserita nell'articolo 50 capoverso 1 lettera f come scopo a sé stante dato il suo impiego nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria. Il CPP non prevede tuttavia l'impiego di informatori. Nella misura in cui forniscono un contributo alla risoluzione di una procedura penale, queste persone vanno interrogate (in conformità con i ruoli del diritto processuale a tal scopo creati) come persone informate sui fatti o testimoni.

In questo caso, per esaminare la loro credibilità è consentita la consultazione di VOSTRA.

­

I diritti di consultazione di VOSTRA dei servizi di polizia cantonali non sono stati vincolati a un determinato catalogo di reati, ma sono estesi a tutti i reati di competenza cantonale secondo il CPP. In analogia ai diritti di consultazione di fedpol sarebbe di per sé possibile limitare quelli dei servizi di polizia cantonali alla prevenzione e al perseguimento delle forme più gravi di criminalità. Nella pratica, però, simili cataloghi si dimostrano per lo più incompleti e rischiano di dover essere continuamente riveduti. Ma anche la pur più agevole soluzione di limitare i diritti di consultazione a crimini o delitti risulta problematica, dato che all'inizio delle indagini il reato non è sempre già stato determinato con esattezza. La limitazione del flusso di informazioni all'interno della Svizzera comporterebbe per di più la necessità di limitare pure lo scambio di informazioni di polizia con l'estero, con il conseguente onere supplementare di trasposizione per l'elaborazione delle domande di informazioni dall'estero.

Art. 51

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità

L'estratto 2 per autorità corrisponde in buona parte all'attuale estratto per autorità, ma comprende anche i dati relativi alle procedure penali pendenti e ai decreti di abbandono. Rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 51 tutte le autorità finora autorizzate a consultare l'estratto attuale che non avranno il diritto di consultare l'estratto 1 per autorità (cfr. art. 50) ma che necessitano di un collegamento online e informazioni su procedure penali pendenti e decreti di abbandono. In concreto si tratta delle autorità e degli scopi di consultazione seguenti.

Lett. a (fedpol) ­

Accertamento o prevenzione di reati (n. 1) In seguito al trasferimento del Servizio di analisi e prevenzione da fedpol al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), le competenze in materia di prevenzione fondate sulla LMSI sono state ripartite fra queste due autorità federali. Di conseguenza, anche i relativi diritti di consultazione di VOSTRA sono stati ripartiti tra di esse (cfr. per fedpol art. 21 cpv. 2 lett. a e per il SIC art. 21 cpv. 4 lett. a Ordinanza VOSTRA). È stato ripreso l'allora vigente tenore della norma, completandolo con la frase: «nella misura in cui [i reati da prevenire] sono di sua competenza». Per la descrizione degli scopi, il diritto vigente si riferisce dunque ancora ai compiti definiti 5017

all'articolo 2 LMSI, sebbene soltanto i compiti del SIC rientrino nella prevenzione. Per contro, i compiti di fedpol sono per lo più di polizia amministrativa. Concretamente si tratta delle attività della sezione «Tifoseria violenta» e dell'«Ufficio centrale armi», che dipendono entrambi dalla divisione principale «Servizi»155. Nessuna delle due autorità necessita di un collegamento a VOSTRA. L'articolo 21 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza VOSTRA è dunque ampiamente superfluo: ­ Per la gestione della banca dati sulla tifoseria violenta e per l'inflizione di misure amministrative in questo settore non sono necessari dati di VOSTRA, dato che le relative informazioni sono trasmesse direttamente dalle autorità di perseguimento penale. Per questo motivo, la «Tifoseria violenta» non è mai stata collegata a VOSTRA.

­ Anche l'ufficio centrale Armi ottiene i necessari estratti del casellario giudiziale dagli uffici delle armi cantonali, che li ottengono dalle persone che richiedono un'autorizzazione. Si tratta però meramente di estratti per privati, dato che conformemente alla legge sulle armi il rilascio delle autorizzazioni si fonda unicamente su questa categoria di estratti.

Neanche l'ufficio centrale Armi dispone oggigiorno di un collegamento a VOSTRA. Tuttavia per le autorità il presente disegno prevede ora un diritto di consultazione dell'estratto 4 per autorità, contenente i dati che figurano sull'estratto per privati (cfr. art. 53 lett. b).

Mentre l'estratto 1 per autorità copre già le procedure disciplinate dal CPP (in presenza di un indizio di reato), l'estratto 2 è inteso soprattutto per le indagini preliminari, volte a individuare un reato. La pertinente competenza d'indagine di fedpol risulta dalla LUC e concerne unicamente categorie specifiche di reati. Per questo motivo, la lettera a numero 1 non fa riferimento alla LMSI ma all'articolo 1 LUC, ossia alla «lotta alla criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale». I relativi risultati delle indagini (soprattutto nel settore dei rapporti di situazione e dei bilanci della minaccia) servono però poi in ultima analisi anche alla prevenzione dei reati, ragione per cui la lettera a numero 1 menziona anche questo scopo di consultazione.

I diritti di consultazione online dell'estratto 2 per autorità sono dunque improntati alle
attività degli uffici centrali di polizia giudiziaria. A tale scopo, la Confederazione gestisce tra l'altro uffici centrali e di coordinamento nei settori della criminalità organizzata, del traffico di esseri umani, della criminalità su Internet, degli stupefacenti, della non-proliferazione, ecc.156 I dati sono necessari per corroborare indizi di reato relativi a possibili rischi, per evitare inchieste parallele157, per esaminare la credibilità delle persone

155

I competenti servizi di fedpol adottano misure preventive nei settori della «violenza in occasione di manifestazioni sportive» e degli «atti preparatori relativi al commercio illecito di armi» conformemente all'art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI. La competenza di fedpol per i due suddetti settori risulta dagli art. 24a segg. LMSI e 5 segg. LArm.

156 Cfr. il nostro rapporto del 2 mar. 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 mar. 2010: Sicurezza interna. Ripartizione costituzionale delle competenze, FF 2012 4016 157 Le informazioni su un procedimento aperto consentono di evitare indagini parallele.

5018

sottoposte a interrogatorio158, per verificare i precedenti di un informatore159 e per allestire rapporti di situazione e bilanci della minaccia. La nuova proposta di legge menziona esplicitamente questi scopi di consultazione.

­

Gestione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (n. 2) Anche in questo caso si tratta di una tipica attività d'indagine preliminare, precedente all'avvio di una procedura penale ai sensi del CPP e volta a individuare un reato. Questi diritti di consultazione online sono improntati alle attività dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS160). L'articolo 1 dell'ordinanza del 25 agosto 2004161 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ne definisce i compiti, tra cui: assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, ricevere ed esaminare comunicazioni e denunce, procedere agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati, decidere in merito alla trasmissione di comunicazioni, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale. Le comunicazioni pervenute devono essere analizzate entro breve tempo. All'articolo 10, la LRD prevede in ogni caso che i valori patrimoniali oggetto di una comunicazione devono essere bloccati per cinque giorni feriali. In virtù di questa disposizione e al fine di evitare che valori patrimoniali presumibilmente incriminati siano ritirati, l'MROS deve avere ultimato l'analisi delle comunicazioni entro questo termine. Se trasmette le informazioni al Ministero pubblico dispone di ancor meno tempo (di norma tre giorni), affinché quest'ultimo possa decidere entro cinque giorni di mantenere il blocco dei valori patrimoniali. I dati di VOSTRA sono necessari soprattutto per l'esame e l'analisi delle suddette comunicazioni. Per il MROS è inoltre importante sapere se sono in corso indagini parallele (accesso ai dati dei procedimenti penali aperti) per poter trasmettere la pratica all'autorità competente.

­

Trasmissione di informazioni a Interpol per l'accertamento o la prevenzione di reati (n. 3) Si confrontino le osservazioni introduttive all'articolo 50 capoverso 1 lettera e nonché il commento all'articolo 50 capoverso 1 lettera e numero 2.

­

Trasmissione di informazioni a Europol per l'accertamento o la prevenzione di reati (n. 4) Si confrontino le osservazioni introduttive all'articolo 50 capoverso 1 lettera e nonché il commento all'articolo 50 capoverso 1 lettera e numero 3.

158

A differenza di quanto succede in sede d'indagine, gli interrogatori si svolgono su base «volontaria». L'interrogato non è tenuto né a rispondere né a partecipare in altro modo, è meramente considerato una persona informata dei fatti.

159 I relativi servizi non collaborano propriamente con il personale di VOSTRA ma con i cosiddetti «informatori», ossia persone dell'ambiente della persona oggetto dell'indagine che forniscono informazioni a fedpol. È importante poter verificare la credibilità di tali persone, che inoltre non devono essere coinvolte in un procedimento penale (affinché nel processo non possano tentare di giustificare il proprio operato con la loro attività di informatore).

160 MROS significa ; cfr. art. 23 LRD.

161 RS 955.23

5019

­

Trasmissione di informazioni all'estero nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia per l'accertamento o la prevenzione di reati (n. 5) Si confrontino le osservazioni introduttive all'articolo 50 capoverso 1 lettera e nonché il commento all'articolo 50 capoverso 1 lettera e numero 4.

­

Trasmissione di informazioni secondo l'articolo 7 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati di Schengen per l'accertamento o la prevenzione di reati (n. 6) Si confrontino le osservazioni introduttive all'articolo 50 capoverso 1 lettera e nonché il commento all'articolo 50 capoverso 1 lettera e numero 5.

­

Misure di respingimento ed espulsioni (n. 7) Nell'ambito delle misure di respingimento secondo la legge sugli stranieri e delle espulsioni secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost.162, hanno il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità fedpol (art. 51 lett. a n. 7) e il SIC (art. 51 lett. b n. 3), che hanno già attualmente il diritto di consultare online i dati di VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. g e cpv. 4 lett. c Ordinanza VOSTRA). Si tratta della verifica di persone in relazione alla pronuncia o alla revoca di misure di respingimento (secondo l'art. 67 cpv. 2 LStr) e all'emanazione dei relativi divieti di entrare in Svizzera nei confronti di stranieri, segnatamente sulla base di informazioni provenienti dall'estero nonché della preparazione di cosiddette «espulsioni politiche» ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 Cost. L'estratto del casellario giudiziale serve a confermare il pervenimento di una comunicazione e a concretizzare un potenziale profilo di minaccia. L'elaborazione compete in primo luogo al SIC, mentre fedpol ha competenza decisionale163. Dato che i servizi competenti di fedpol devono essere in grado di verificare ed esaminare le pertinenti proposte del SIC, occorre che ambedue le autorità possano accedere a VOSTRA.

­

Attività del Servizio federale di sicurezza (n. 8) Finora il servizio federale competente per la protezione delle persone ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 LMSI (Servizio federale di sicurezza di fedpol) aveva diritto di accedere ai dati relativi alle condanne soltanto su domanda scritta (art. 22 cpv. 1 lett. i Ordinanza VOSTRA). Per valutare rapidamente i rischi posti da chi è ritenuto, sulla scorta di taluni indizi, costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 LMSI, questo servizio necessita di un diritto di consultazione online e di informazioni sui procedimenti penali pendenti e sui decreti di abbandono (lett. a n. 8).

­

Controllo della rete di sistemi d'informazione di polizia (n. 9) fedpol ha riunito in un'unica unità organizzativa i servizi di controllo JANUS e IPAS. Attualmente i controlli di JANUS e IPAS sono tuttavia

162 163

RS 101 Cfr. art. 10 e 11 dell'ordinanza del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP, RS 172.213.1.

5020

effettuati separatamente164. Soltanto il Servizio di controllo di JANUS ha il diritto di consultare VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. e Ordinanza VOSTRA). Questo servizio ha tra l'altro il compito di eseguire il controllo legale dei dati rilevati nella banca dati JANUS165. I dati di VOSTRA sono utili per verificare periodicamente l'affidabilità e la correttezza dei dati di JANUS. Può per esempio essere opportuno rettificare dati personali mediante informazioni tratte dal casellario giudiziale (p. es. pseudonimi). La legge federale del 13 giugno 2008166 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) ha abrogato l'allora vigente base legale per la banca dati di JANUS167 e ha riunito quest'ultima e quella di IPAS (cfr. art. 9 segg.

LSIP). Nella pratica, dal punto di vista tecnico questa riunione potrà essere realizzata soltanto fra un paio di anni. Il diritto di consultare VOSTRA per controllare la nuova banca dati denominata «rete di sistemi d'informazione di polizia» deve però restare garantito, motivo per cui la lettera a numero 9 descrive lo scopo della consultazione sulla base di questa nuova banca dati.

­

Determinazione della presenza dei presupposti legali per cancellare un profilo del DNA e altri dati segnaletici (n. 10) Si veda il commento all'articolo 51 lettera n (servizi cantonali di coordinamento in materia di DNA).

­

Accertamenti nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (n. 11) Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della legge federale del 23 dicembre 2011168 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes), il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione ha ottenuto il diritto di consultare in VOSTRA sia le sentenze penali che i procedimenti penali pendenti (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. l e cpv. 4 CP). Lo scopo della consultazione è stato tuttavia definito in modo alquanto vago («per adempiere i suoi compiti»). L'obiettivo perseguito mediante la consultazione di VOSTRA è ora espresso meglio nell'articolo 51 lettera a numero 11: ­ Le informazioni di VOSTRA sono necessarie anzitutto per esaminare l'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni.

Tale esame deve poter essere ripetuto anche durante il programma stesso, per esempio affinché una persona protetta non possa sottrarsi al perseguimento penale per nuovi reati. Per determinare l'idoneità di una persona non sono determinanti soltanto i suoi precedenti penali, ma eventualmente anche il comportamento penalmente rilevante delle persone a essa vicine, che potrebbe ostacolare o addirittura impedire l'esecuzione del programma di protezione dei testimoni.

164

165 166 167 168

Cfr. art. 15 dell'ordinanza del 15 ott. 2008 sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (ordinanza JANUS, RS 360.2) e art. 2 dell'ordinanza del 15 ott. 2008 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (ordinanza IPAS, RS 361.2).

Cfr. art. 13 cpv. 2 ordinanza JANUS.

RS 361 Art. 11 LUC.

RS 312.2

5021

­

Il diritto di consultare VOSTRA è inoltre necessario per esaminare le persone che potrebbero costituire un pericolo e valutarne meglio il potenziale di minaccia.

Dato che non svolge una funzione di polizia giudiziaria, il Servizio di protezione dei testimoni ha il diritto di consultare unicamente l'estratto 2 per autorità (cfr. le osservazioni introduttive all'art. 50 cpv. 1 lett. e), che però non contiene le copie delle sentenze. Se il suddetto Servizio intende acquisire informazioni di fondo sui dati penali registrati (il che è possibile soltanto richiedendole alle autorità penali), diventa più difficile mantenere segreto il programma di protezione dei testimoni.

Dato che dal punto di vista organizzativo dipende da fedpol, il Servizio non è menzionato espressamente nell'elenco delle autorità con diritto di consultazione online.

­

Trasmissione di informazioni a uffici SIRENE stranieri (n. 12) Ogni Stato di Schengen dispone di un ufficio SIRENE nazionale competente per lo scambio di informazioni supplementari relative a segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS)169. L'ufficio SIRENE svizzero riceve regolarmente da un ufficio omologo straniero la segnalazione che una persona ricercata nello Stato in questione potrebbe essere incarcerata in Svizzera. Dato che il nostro Paese non dispone di una banca dati sulle carcerazioni, l'ufficio SIRENE può verificare la segnalazione e se del caso individuare il Cantone competente mediante una ricerca in VOSTRA.

Nel caso di una ricerca volta a coordinare ed eseguire misure di respingimento, essenzialmente l'ufficio SIRENE deve poter dare un fondamento concreto in casi urgenti, al di fuori degli orari d'ufficio, alla motivazione di un divieto d'entrata pronunciato dalla Svizzera e iscritto in SIMIC.

Per gli scopi di cui sopra è sufficiente il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità, che contiene anche dati sui procedimenti penali pendenti, al fine di individuare un'eventuale carcerazione preventiva.

Lett. b (Servizio delle attività informative della Confederazione) Attualmente, per il SIC l'articolo 21 capoverso 4 dell'ordinanza VOSTRA prevede, nel senso di una disposizione transitoria (cfr. art. 367 cpv. 3), il diritto di consultazione online ma non dell'estratto 1 per autorità, dato che il SIC si occupa della prevenzione dei reati (cfr. il commento all'art. 50). Piuttosto, il SIC ha il diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità per assolvere i seguenti compiti: ­

Prevenzione di reati (n. 1) Questo diritto di consultazione online è improntato alle attività del settore di direzione del SIC «Acquisizione», che adotta misure preventive nei settori del terrorismo, dello spionaggio, dell'estremismo violento, del commercio illecito di materiali radioattivi e del trasferimento illegale di tecnologia (art. 2 LMSI170). Il SIC conduce azioni mirate sotto forma di operazioni pre-

169 170

Cfr. art. 9 e 15 dell'ordinanza N-SIS dell'8 mar. 2013, RS 362.0.

Sull'art. 2 LMSI cfr. anche il commento all'art. 51 lett. a n. 1. Si prevede di sostituire la LMSI con la nuova legge sulle attività informative (si veda il messaggio del 19 feb. 2014 concernente la legge sulle attività informative in FF 2014 1885 e il relativo disegno di legge in FF 2014 2015).

5022

ventive che possono andare oltre le normali indagini di spionaggio. Con l'appoggio degli organi di polizia cantonali, può inoltre condurre operazioni di ampia portata sotto forma di programmi di ricerca preventiva. Nel settore preventivo, i dati sono necessari per scopi simili a quelli del settore repressivo.

­

Trasmissione di informazioni a Europol (n. 2) Oltre a fedpol (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. e n. 3 e art. 51 lett. a n. 4), anche il SIC trasmette via Europol dati del casellario giudiziale all'estero, nella misura in cui si tratta di prevenire reati che rientrano nel suo settore di competenza, dunque in particolare nel campo del commercio illecito di materiale radioattivo. In contrapposizione con il diritto vigente (art. 21 cpv. 4 lett. b Ordinanza VOSTRA), la trasmissione all'estero non è più limitata a determinate categorie di reati, dato che il diritto di consultazione dato ai servizi cantonali di polizia consente di coprire tutto il settore della prevenzione anche a livello nazionale (cfr. art. 51 lett. d n. 1).

­

Misure di respingimento ed espulsioni (n. 3) In merito alla ripartizione delle competenze con fedpol, si veda il commento all'articolo 51 lettera a numero 7.

­

Trasmissione di informazioni ad autorità straniere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta (n. 4) Il SIC dispone già attualmente del diritto di consultare VOSTRA per trasmettere informazioni ad autorità estere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta (richieste di clearing) (cfr. art. 21 cpv. 4 lett. d Ordinanza VOSTRA). Il disegno riprende questa disposizione senza modificarla.

Nell'ambito delle richieste di nullaosta, il SIC effettua, su richiesta di un servizio estero, un controllo di sicurezza di cittadini svizzeri o di stranieri domiciliati in Svizzera affinché possano collaborare a progetti o impieghi esteri classificati. Gli estratti del casellario giudiziale costituiscono un importante elemento di valutazione per questi controlli di sicurezza che sono disciplinati all'articolo 17 capoverso 3 lettera e LMSI.

Lett. c (autorità che collaborano con il SIC secondo l'articolo 6 LMSI) L'articolo 6 LMSI indica le autorità cantonali e comunali che collaborano con il SIC nell'adempimento dei compiti secondo la LMSI. Di conseguenza, queste autorità devono disporre del medesimo profilo di consultazione di VOSTRA, ma limitato al settore di compiti nel quale collaborano con il SIC. Gli scopi per i quali esse ottengono il diritto di consultare VOSTRA corrispondono dunque a quelli vigenti per il SIC, limitatamente però alla prevenzione dei reati (cfr. art. 51 lett. b n. 1).

Il diritto di consultazione secondo la lettera c concesso ai servizi cantonali di protezione dello Stato che operano su incarico del SIC corrisponde, nella misura in cui questi servizi sono subordinati alla polizia, a quello che la lettera d numero 1 prevede per i servizi cantonali di polizia che svolgono compiti di prevenzione. Dato che i Cantoni possono integrare sotto il profilo dell'organizzazione le autorità attive ai sensi dell'articolo 6 LMSI anche ad altri servizi oltre alla polizia, questi doppioni del diritto in materia di casellario giudiziale sono inevitabili.

5023

Lett. d (servizi cantonali di polizia per attività diverse dalle indagini di polizia giudiziaria) Tutti i servizi di polizia di un Cantone171 ottengono il diritto di consultazione dell'estratto 2 per autorità per le seguenti attività in cui non sono attivi come polizia giudiziaria172: ­

Per accertare o prevenire reati (n. 1) Il diritto di consultazione di cui al numero 1 non è limitato ai settori in cui i Cantoni sono attivi in virtù della LMSI, ma copre anche attività preventive disciplinate dal diritto cantonale. Per la prevenzione delle minacce in senso esteso si dispone quindi del diritto di consultare l'estratto 2 per autorità173.

Esso è rilasciato per i medesimi scopi come per il SIC (cfr. il commento all'art. 51 lett. b n. 1) e coincide in parte con i diritti di consultazione disciplinati all'articolo 51 lettera c.

Non rientrano nella procedura preliminare ai sensi dell'articolo 299 CPP le indagini preliminari, che mirano ad accertare i reati174. I Cantoni che svolgono questo tipo d'indagini, le disciplinano nelle loro leggi di polizia. È fuori dubbio che VOSTRA non serve all'accertamento diretto di reati. Il fatto che una persona sia iscritta in VOSTRA non significa infatti che abbia commesso un altro reato. Si tratta piuttosto di consentire al pertinente servizio di polizia di stendere rapporti di situazione e di allestire il bilancio della minaccia rappresentata da una persona, collegando i dati di VOSTRA con altre informazioni. Tali analisi possono servire sia ad accertare che a prevenire dei reati, permettendo di adottare le misure atte a disinnescare una situazione considerata pericolosa. Il diritto cantonale deve ovviamente disciplinare esplicitamente il compito di effettuare tali analisi affinché i dati di VOSTRA possano essere consultati (sulle relative competenze a livello federale cfr. art. 2 lett. c LUC).

Anche nel settore della prevenzione si distingue tra indagine sotto copertura e indagine in incognito. Queste procedure sono disciplinate nelle leggi cantonali in materia di polizia. Non tutti i Cantoni, però, prevedono un'indagine sotto copertura a fini preventivi. Per evitare lacune in relazione al diritto di consultazione di VOSTRA, il numero 1 menziona entrambe le procedure.

­

Interpretazione di dati delle banche dati di polizia (n. 2) Diversamente che nel caso di fedpol, la cui attività è disciplinata a livello federale, nel caso dei servizi cantonali di polizia il disegno non considera i compiti speciali assegnati loro dal diritto cantonale. Fa eccezione l'interpretazione di dati delle banche dati di polizia, per cui l'utilizzo di VOSTRA appare necessario al fine di permettere una migliore valutazione dei dati provenienti da sistemi d'informazione meramente polizieschi (p. es. registro di polizia o RIPOL), in cui sono per lo più registrati dati relativi a situazioni sospette. Gli scopi di questa registrazione non concernono tuttavia

171 172

Cfr. per l'espressione «servizi cantonali di polizia» il commento all'art. 50 cpv. 1 lett. f.

Cfr. per l'espressione «indagini di polizia giudiziaria» le osservazioni introduttive all'art. 50 cpv. 1 lett. e.

173 Cfr. in merito alla limitazione a determinate categorie di reati il commento all'art. 50 cpv. 1 lett. f.

174 Cfr. in merito all'espressione «indagini preliminari» la nota a piè di pagina 141.

5024

un'indagine di polizia giudiziaria e giustificano pertanto solo il diritto di consultazione dell'estratto 2 per autorità (in merito al diritto analogo di fedpol cfr. art. 51 lett. a n. 9).

Lett. e (le autorità cui competono i controlli di sicurezza relativi alle persone) Questi diritti di consultazione sono improntati alle attività dei servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS e alla Cancelleria federale (cfr. art. 3 cpv. 3 e 19 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 4 marzo 2011175 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, OCSP). Ambedue i servizi beneficiano già del diritto di consultare i dati sui procedimenti penali pendenti al fine di eseguire controlli di sicurezza civili e militari. Tuttavia, finora mancava un disciplinamento esplicito nella legge (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. i e cpv. 4 CP). Si tratta di una svista normativa che occorre rettificare poiché l'articolo 20 capoverso 2 lettera d LMSI autorizza già attualmente i due servizi a chiedere informazioni sui procedimenti penali in corso alle competenti autorità di perseguimento penale. Sono però in grado di chiedere tali informazioni soltanto se possono sapere che un procedimento penale è pendente, ossia consultando VOSTRA.

Lett. f (UFM) L'UFM dispone già attualmente (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. e CP) di un diritto di consultazione di VOSTRA, che comprende i dati sui procedimenti penali pendenti (cfr.

art. 367 cpv. 4 CP). L'attuale diritto di consultazione è limitato a tre scopi: la procedura di naturalizzazione (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. g CP), la pronuncia e la revoca di misure di allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge sugli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. e CP) e l'esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge sull'asilo (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. f CP). L'articolo 51 lettera f riprende l'attuale concezione del diritto di consultazione, riformulandone però come segue gli scopi.

­

Nel settore delle naturalizzazioni (n. 1) La disposizione specifica che si tratta soltanto delle naturalizzazioni su scala federale. La possibilità di effettuare controlli successivi di persone già naturalizzate (entro il termine di annullamento secondo l'art. 41 della legge federale del 29 settembre 1952176 sulla cittadinanza) è già attualmente inclusa nello scopo «espletamento di procedure di naturalizzazione» (art. 21 cpv. 3 Ordinanza VOSTRA). Ai fini di una maggiore chiarezza, al numero 1 questo caso è ora menzionato esplicitamente. Dato che dopo la naturalizzazione le persone in questione non sono più stranieri, non è più possibile limitare il diritto di consultazione ai dati di VOSTRA relativi agli stranieri, come richiesto da singole voci nell'ambito della consultazione 2009.

­

Nel settore della legge sugli stranieri (n. 2) Secondo il diritto attuale, nel settore degli stranieri è possibile consultare VOSTRA soltanto con riferimento a misure di respingimento, a espulsioni e ad allontanamenti dal territorio svizzero, il che all'atto pratico si rivela spesso fonte di problemi. I dati penali, contrariamente a quanto può far intendere lo scopo della normativa attuale, non servono per decidere sull'eventuale

175 176

RS 120.4 LCit, RS 141.0

5025

respingimento o sul divieto di entrata, ma piuttosto per la decisione preliminare di rifiutare l'autorizzazione di soggiorno e di domicilio, oppure per disporre misure di sicurezza e coercitive. Nel disegno, la formulazione degli scopi è pertanto più generale, consentendo sempre la consultazione del casellario giudiziale quando l'utilizzo di dati penali è necessario per una decisione ai sensi della legge sugli stranieri.

­

Nel settore della legge sull'asilo (n. 3) Come nel caso delle decisioni rientranti nel campo di applicazione della legge sugli stranieri (cfr. n. 2), anche per la legge sull'asilo lo scopo della consultazione dei dati è formulato in modo troppo restrittivo dal diritto vigente.

Nel settore dell'asilo, oltre all'«esame della dignità ad ottenere asilo», vi sono anche altre decisioni per le quali occorrono dati penali. Per questo motivo, il disegno prevede il diritto di consultare VOSTRA per tutte le decisioni ai sensi della legge sull'asilo per le quali sono necessari dati penali.

Lett. g (autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione) Secondo il diritto vigente, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione dispongono del diritto di consultare i dati concernenti sentenze e i procedimenti penali pendenti (art. 21 cpv. 3 Ordinanza VOSTRA), in quanto servono loro per espletare le procedure di naturalizzazione e di annullamento di naturalizzazioni.

Il disegno non modifica la disposizione: oltre ai dati sulle sentenze e sui procedimenti penali pendenti, le autorità possono consultare i decreti di abbandono.

Va tuttavia deciso se, oltre alle autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione su scala cantonale, debbano ottenere il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità anche le omologhe autorità su scala comunale o se queste debbano limitarsi, come già avviene, all'estratto per privati.

La prima soluzione è stata richiesta sia nella consultazione 2009 sia in quella del 2012, soprattutto argomentando che le autorità comunali, in quanto autorità di primo grado per le naturalizzazioni, necessitano maggiormente di dati penali. Al termine della procedura, inoltre, l'estratto per privati è sovente ormai obsoleto. Dal punto di vista istituzionale, per di più, le autorità comunali vanno equiparate a quelle cantonali nella misura in cui assolvono i medesimi compiti. Nell'ottica della tecnica amministrativa è scorretto che le autorità comunali decidano a favore di una naturalizzazione senza essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, mentre le autorità cantonali hanno il diritto di consultare i dati di VOSTRA, che però non possono comunicare alle autorità comunali.

Lo stesso obiettivo era perseguito dalla mozione Baumann (09.3460 Autorità preposte alle naturalizzazioni: diritto di consultare VOSTRA), che però il 25 settembre 2009 il Consiglio nazionale ha respinto, conformemente alla nostra proposta177.

Secondo il nostro Collegio, neanche oggi è opportuno concedere alle autorità cantonali competenti per le naturalizzazioni il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità: in caso contrario, un grande numero di autorità otterrebbe un nuovo diritto di consultazione online. È indubbio che il pericolo di abusi aumenta proporzionalmente con il numero di persone collegate al casellario giudiziale. Dato che quest'ultimo contiene
informazioni particolarmente sensibili ­ oppure, espresso nei termini del diritto in materia di protezione dei dati, dati personali degni di particolare protezione ­ occor177

Boll. Uff. 2009 N 1801

5026

re prestare un'attenzione particolare, per cui i collegamenti online vanno concessi soltanto se assolutamente necessari. È però importante che le autorità cantonali possano espletare i loro compiti senza un collegamento online: la revisione della legge sulla cittadinanza178 prevede un obbligo di collaborazione completo a tutti i livelli (art. 45 D-LCit). Questo obbligo costituisce una base legale sufficiente affinché i dati del casellario giudiziale possano essere trasmessi dalle autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione alle omologhe autorità comunali, a condizione che queste ultime presentino una relativa domanda scritta per ogni singolo caso di naturalizzazione. Relative richieste sistematiche sono possibili in virtù dell'articolo 45 D-LCit. In futuro è pertanto garantito che i Comuni ottengano le informazioni necessarie per le loro decisioni, senza che debbano essere concessi molti collegamenti online supplementari. Questo modo di procedere va anche preferito alla soluzione secondo cui le autorità comunali competenti in materia di naturalizzazione possono ordinare l'estratto 2 per autorità direttamente al Servizio di coordinamento cantonale per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.

L'ordinazione tramite l'autorità cantonale competente in materia di naturalizzazione risulta più efficiente tra autorità che comunque collaborano strettamente. Inoltre, contrariamente al Servizio di coordinamento cantonale, l'autorità cantonale sa se la persona di cui è stato richiesto l'estratto ha effettivamente presentato domanda di naturalizzazione. Ciò diminuisce i rischi di domande abusive.

Nulla impedisce d'altronde ai Cantoni e ai Comuni di procedere come segue: prima che il Comune decida in merito a una domanda di naturalizzazione, il Cantone procede a un esame preliminare basato sui dati del casellario giudiziale. Se da tale esame emergono impedimenti alla naturalizzazione, la persona in questione può ritirare la domanda senza che tutti i dati debbano essere comunicati al Comune.

Nell'ambito della consultazione 2012 singole voci hanno chiesto che le autorità cantonali abbiano il diritto di consultare anche le copie delle sentenze, data l'importanza delle considerazioni alla base della sentenza. In relazione all'articolo 24 è già stato spiegato perché è necessario gestire
in maniera restrittiva il diritto di consultazione delle copie delle sentenze registrate in VOSTRA. Le autorità competenti in materia di naturalizzazione possono richiedere le copie delle sentenze ai tribunali, che procedono agli oscuramenti necessari a protezione degli interessi di terzi menzionati nella sentenza.

Lett. h (autorità cantonali in materia di migrazione) Le autorità cantonali in materia di migrazione (in passato denominate anche polizia degli stranieri; cfr. art. 367 cpv. 2 lett. g CP) ottengono ora nel settore dell'applicazione della legge sull'asilo gli stessi diritti di consultazione come l'UFM. Per questo motivo, alla lettera h sono stati riformulati gli scopi anche per la consultazione da parte di queste autorità, concedendo loro il diritto di consultare i dati sui procedimenti penali pendenti e sui decreti d'abbandono, dato che queste informazioni possono essere molto importanti in particolare per la coordinazione dei procedimenti. Di per sé, ciò non costituisce una novità vera e propria, visto che già il diritto

178

Nostro messaggio del 4 mar. 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit), FF 2011 2567.

5027

vigente prevede un relativo obbligo di comunicare delle autorità della giustizia penale, che nella pratica non funziona però sempre in modo ottimale.179 Lett. i (Stato maggiore di condotta dell'esercito) La lettera i riprende senza modificarli gli attuali diritti di consultazione dello Stato maggiore dell'esercito (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. d e cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 365 cpv. 2 lett. n­p CP).

Lett. j (comandi di polizia ai quali competono i controlli di sicurezza degli agenti di polizia) Conformemente a una richiesta espressa nell'ambito della consultazione 2009, tali comandi di polizia ottengono il diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità al fine di effettuare i controlli di sicurezza degli agenti e degli aspiranti agenti di polizia. Se in un Cantone esistono diversi comandi autonomi (p. es. corpi di polizia cittadini separati), questi possono controllare autonomamente i propri agenti. Il numero dei comandi preposti a questi controlli in un dato Cantone dipende dunque dall'organizzazione cantonale.

L'estratto 2 per autorità consente un controllo più esteso rispetto all'estratto per privati, che è quello attualmente disponibile per tali controlli di sicurezza. A livello federale non viene creato alcun comando supplementare con tali competenze, dato che i collaboratori di fedpol sono regolarmente sottoposti a un controllo di sicurezza ai sensi della LMSI. Il disegno rinuncia parimenti a prevedere la possibilità di controllare i procuratori pubblici cantonali mediante l'estratto 2 per autorità perché, a dipendenza della legislazione cantonale, il rispettivo Parlamento può fungere da autorità di nomina per i procuratori cantonali. In questo caso non è opportuno che magistrati nominati dal Parlamento siano sottoposti a un controllo di sicurezza. In aggiunta, non è senz'altro possibile paragonare i procuratori pubblici con gli agenti di polizia poiché questi ultimi esercitano una coercizione diretta con l'uso delle armi, il che rende necessario un controllo di sicurezza particolarmente approfondito.

Lett. k (servizi cantonali competenti per autorizzare le prestazioni di sicurezza private) I servizi cantonali competenti per autorizzare le prestazioni di sicurezza private ottengono ora il diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità, sia per autorizzare i
collaboratori delle società di sicurezza sia per autorizzare l'esercizio dell'attività stessa. Secondo il diritto vigente, le autorità cantonali di autorizzazione possono consultare soltanto l'estratto per privati.

Lett. l (autorità federali competenti per autorizzare le prestazioni di sicurezza private fornite all'estero) Il 27 settembre 2013 il Parlamento ha approvato la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)180, che sottopone determinate imprese che forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero a un obbligo di notificazione e a una procedura di esame (art. 10 e 12 segg. LPSP). Le autorità competenti per l'esecuzione della LPSP (cfr. art. 38 cpv. 2 LPSP) devono vietare interamente o 179

Cfr. art. 97 cpv. 3 LStr in combinato disposto con art. 82 dell'ordinanza del 24 ott. 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) nonché il commento all'art. 70.

180 Testo sottoposto a referendum: FF 2013 6305.

5028

parzialmente un'attività a una tale impresa se non sono soddisfatte determinate condizioni (art. 14 cpv. 2 LPSP). Per questo motivo occorre tra l'altro verificare i precedenti penali delle persone responsabili di tali imprese o ivi impiegate per fornire prestazioni di sicurezza. A tale scopo i dati contenuti nell'estratto per privati non sono sempre sufficienti e pertanto le autorità federali competenti per l'esecuzione della LPSP sono autorizzate a trattare dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni o perseguimenti penali (cfr. art. 20 LPSP). Le autorità federali (e dunque anche il servizio del casellario giudiziale) devono comunicare loro i dati personali necessari (art. 28 LPSP). Al fine di concretizzare questi principi, l'articolo 51 lettera l concede loro la possibilità di consultare l'estratto 2 per autorità, contenente anche dati sui procedimenti penali pendenti. È previsto il diritto di consultazione online a causa del prevedibile elevato numero di domande.

Lett. m (Ufficio federale di statistica) Già attualmente l'Ufficio federale di statistica (UST) riceve periodicamente dati di VOSTRA (art. 365 cpv. 2 lett. j CP in combinato disposto con art. 33 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA; cfr. nuovo art. 66) per adempire i compiti previsti dalla legge del 9 ottobre 1992181 sulla statistica federale. L'UST necessita tuttavia di un diritto di consultazione online a VOSTRA per potere, in caso di dubbio, ricontrollare i dati forniti. La lettera m crea a tal scopo una base legale formale.

Lett. n (servizi centrali cantonali competenti per comunicare la cancellazione dei profili del DNA e altri dati segnaletici) Conformemente agli articoli 16­19 della legge federale del 20 giugno 2003182 sull'utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse, i profili del DNA sono cancellati d'ufficio dalla banca dati se determinate condizioni sono soddisfatte solo nel corso del procedimento penale (p. es. decadenza delle accuse, abbandono, fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale della pena, esecuzione della pena). Per iscrivere l'adempimento delle condizioni per la cancellazione dei profili nella banca dati sono necessarie le relative comunicazioni degli uffici cantonali di coordinamento DNA ai sensi dell'articolo 12
dell'ordinanza del 3 dicembre 2004183 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse.

Come constata fedpol nel quadro del controllo dei dati relativi ai profili del DNA, sovente nel sistema non è stata iscritta la data di cancellazione di singoli profili neanche dopo la scadenza di un anno dalla registrazione del profilo nella banca dati, sia perché le condizioni per la cancellazione secondo l'articolo 16 della legge sui profili del DNA non sono ancora adempiute sia perché non vi è stata la necessaria comunicazione secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui profili del DNA. Mediante controlli regolari fedpol garantisce pertanto che la cancellazione dei profili del DNA avvenga sempre in modo effettivamente conforme alla legge. A tale scopo il servizio competente di fedpol comunica all'ufficio cantonale di coordinamento DNA tutte le indicazioni di cancellazione ancora mancanti, dopo di che quest'ultimo si informa presso l'autorità che ha fatto iscrivere il profilo del DNA.

181 182 183

RS 431.01 RS 363 RS 363.1

5029

Nel corso dell'elaborazione della presente legge, i termini di cancellazione a cui sono sottoposti i profili del DNA conformemente alle suddette disposizioni della legge sui profili del DNA vanno ripresi anche per i dati segnaletici ai sensi dell'articolo 354 CP, al fine di disporre di un disciplinamento uniforme per entrambe le categorie di dati (cfr. n. 2 dell'allegato concernente la modifica di altri atti normativi). La competenza per comunicare la cancellazione dei dati segnaletici ai sensi dell'articolo 354 CP spetta pure a un servizio centrale stabilito da ogni Cantone (cfr.

art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica nella sua nuova versione del 6 dic. 2013184).

È possibile semplificare e accelerare la suddetta procedura di cancellazione dei profili del DNA e degli altri dati segnaletici concedendo ai competenti servizi centrali dei Cantoni il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità. Infatti, potendo appurare con celerità se un procedimento penale è ancora pendente o se è già stata pronunciata una sentenza penale o un decreto di abbandono passati in giudicato, si riuscirà a individuare rapidamente e utilmente l'autorità negligente. Oltretutto i dati comunicati sono spesso incompleti (sovente, p. es., non è indicata la durata del periodo di prova). L'iscrizione nel casellario giudiziale consentirà dunque di trovare rapidamente i dati mancanti.

I servizi centrali nei Cantoni ottengono pertanto il diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità, così come i competenti servizi della Confederazione (cfr.

art. 51 lett. a n. 10). Dato che in numerosi Cantoni il servizio centrale è insediato presso il servizio di coordinamento cantonale per il casellario giudiziale (art. 5), ciò non comporterà il collegamento di tanti nuovi utenti alla banca dati.

Art. 52

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 3 per autorità

Avranno il diritto di consultare l'estratto 3 per autorità (art. 44) tutte le autorità che, in virtù del diritto in vigore, non possono consultare l'estratto 1 per autorità (art. 50) ma che, pur necessitando di un diritto di consultazione online, non devono consultare i dati relativi a procedimenti penali pendenti e a decreti d'abbandono. In concreto si tratta delle autorità e degli scopi di consultazione seguenti.

Lett. a (autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale) Il vigente disciplinamento del diritto di consultazione per le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. h in combinato disposto con art. 365 cpv. 2 lett. h CP) è ripreso senza modifiche.

Lett. b (Organo di esecuzione del servizio civile) L'Organo di esecuzione del servizio civile dispone già oggi del diritto di consultare online i dati delle sentenze in VOSTRA per le decisioni di esclusione dal servizio civile e per la valutazione dell'idoneità a determinati impieghi (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. j in combinato disposto con l'art. 2 lett. l e m CP). L'Organo di esecuzione deve pertanto ottenere il diritto di consultare online l'estratto 3 per autorità per gli scopi suddetti. Poiché l'esclusione dal servizio civile può essere decisa unicamente sulla base di una condanna, esso non ha alcuna necessità di consultare i dati sui procedimenti penali pendenti e sui decreti di abbandono.

184

Cfr. RU 2014 163 (entrata in vigore prevista per il 1° set. 2014).

5030

Secondo il diritto vigente (art. 367 cpv. 4bis CP), l'Organo di esecuzione può, previa domanda scritta e con il consenso dell'interessato, consultare i dati concernenti procedimenti penali pendenti se questi ultimi sono importanti per valutare l'idoneità a determinati impieghi. A tale scopo necessita ora anche il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità. Rimane aperta la questione se debba essergli concesso un collegamento online. Ciò appare inopportuno già soltanto poiché occorrerebbe installare due profili di consultazione online distinti per la medesima autorità (talvolta addirittura per il medesimo collaboratore). Per di più non ne è dimostrato il bisogno, dato che finora gli organi di esecuzione hanno presentato solo poche domande scritte. Per questi motivi il disegno prevede di mantenere il sistema attuale: per tutti gli scopi l'Organo d'esecuzione ha il diritto di consultare online i dati delle sentenze, ma non i procedimenti penali pendenti e i decreti d'abbandono (art. 52 cpv. b). Nella misura in cui è necessario per valutare l'idoneità a determinati impieghi, il disegno prevede la possibilità di chiedere per scritto un estratto 2 per autorità, che contiene anche i dati sui procedimenti penali pendenti e sui decreti d'abbandono (cfr. art. 56 lett. g). Il disegno prevede pur sempre un'innovazione in quanto rinuncia all'obbligo del consenso della persona implicata. Non vi è infatti alcun motivo perché all'Organo di esecuzione del servizio civile si debbano applicare condizioni più severe di quelle applicabili ad altre autorità che, su domanda scritta, possono chiedere di consultare i dati (cfr. in merito le modifiche legislative dell'allegato 1 n. 7).

Lett. c (autorità cantonali competenti per decidere sull'esclusione dal servizio di protezione civile) Il disegno riprende senza modifiche l'attuale disciplinamento dei diritti di consultazione degli organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. k in combinato disposto con l'art. 365 cpv. 2 lett. q CP).

Lett. d (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]) La FINMA ha il compito di sottoporre gli organi superiori degli enti assoggettati alla sua vigilanza all'esame della reputazione nel quadro della verifica della garanzia di
un'attività irreprensibile o di accertare tale garanzia in caso di dubbi185. Secondo il diritto vigente, la reputazione è esaminata sulla base dell'estratto per privati, sul quale figurano eventuali sentenze penali passate in giudicato. Il disegno concede alla FINMA il diritto di consultare online l'estratto 3 per autorità. In tal modo essa potrà ottenere con maggiori efficacia e rapidità le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi procedimenti. Si prevede che la FINMA consulterà VOSTRA svariate volte a settimana.

Lett. e (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) Dal 1° dicembre 2012 l'articolo 22 capoverso 1 lettera j dell'ordinanza VOSTRA disciplina il diritto di consultazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Il disegno riprende tale disciplinamento, concedendo però all'ASR il diritto di consultazione online, dato che essa deve trattare numerosi casi a settimana.

185

Il cosiddetto requisito dell'irreprensibilità, cfr. ad es. art. 3 cpv. 2 lett. c della legge dell'8 nov. 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0), art. 10 cpv. 2 lett. d della legge del 24 mar. 1995 sulle borse (LBVM, RS 954.1), art. 14 cpv. 1 lett. a della legge del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (LICol, RS 951.31), art. 14 cpv. 1 della legge del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01), nonché art. 14 cpv. 2 lett. c LRD.

5031

Inoltre è stata leggermente modificata la formulazione dello scopo, menzionando esplicitamente la pronuncia di ammonimenti.

L'ASR ha il compito di verificare l'adempimento delle condizioni di abilitazione per persone fisiche e imprese di revisione (art. 104 lett. b) e di revocare l'autorizzazione in caso di non adempimento. In particolare, l'abilitazione è concessa soltanto se il richiedente è incensurato e garantisce un'attività di sorveglianza ineccepibile186.

Infrazioni del diritto penale costituiscono una parte essenziale della reputazione e della garanzia. L'ASR ha inoltre il compito di sanzionare le persone fisiche e le imprese di revisione responsabili in caso di infrazione degli obblighi legali (revoca, ammonimento o altre misure187). L'importanza delle informazioni a tale scopo necessarie e la frequenza dei casi giustifica il diritto di consultare online l'estratto 3 per autorità.

Art. 53

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 4 per autorità

Secondo il diritto in vigore, soltanto i privati possono chiedere un estratto per privati (cfr. art. 371 CP e 24 Ordinanza VOSTRA). Il disegno prevede che anche le autorità cantonali (incluse quelle comunali) e federali competenti per l'esecuzione della legge sulle armi possano consultare direttamente in VOSTRA una versione ampliata dell'estratto per privati, ossia l'«estratto 4 per autorità», che oltre ai dati dell'estratto per privati (cfr. art. 46) contiene anche i dati sui procedimenti penali pendenti.

Svariati partecipanti alla consultazione 2012 hanno chiesto questo diritto di consultare i dati relativi ai procedimenti penali pendenti poiché potrebbero essere utili per individuare tempestivamente pericoli per altri (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. c LArm). Il fatto di essere a conoscenza dei procedimenti penali pendenti consente inoltre alle autorità d'autorizzazione di sospendere una procedura di rilascio di un porto d'armi finché non vi sia chiarezza sull'esito del procedimento penale.

Dato che la LArm prescrive di verificare unicamente i dati relativi alle sentenze contenute nell'estratto per privati (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm), il diritto di consultare l'estratto 2 per autorità sarebbe sproporzionato.

Visto tuttavia che nell'ambito delle procedure di autorizzazioni è sovente necessario agire rapidamente, il disegno prevede di concedere il diritto di consultazione online.

Per revocare un'autorizzazione o sequestrare e confiscare un'arma le autorità competenti non necessitano soltanto del diritto di consultazione online, ma devono pure essere informate automaticamente in merito a nuove sentenze e procedimenti. Un tale automatismo richiede la creazione di pertinenti interfacce, che possono però essere realizzate soltanto quando le banche dati sulle armi potranno utilizzare il NAVS13 in funzione di identificatore (cfr. il commento all'art. 71).

Art. 54

Autorità con diritto di compilare online domande di estratti di casellari giudiziali stranieri e consultare i relativi dati

In VOSTRA vengono già registrati i dati relativi all'ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 28). Il capoverso 1 elenca le autorità che possono consultarli. A prescindere dal servizio del casellario giudiziale, che deve necessa186

Art. 4, 5 e 9 cpv. 1 lett. b della legge del 16 dic. 2005 sui revisori (LSR, RS 221.302) e art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ago. 2007 sui revisori (OSRev, RS 221.302.3).

187 Art. 16­18 LSR.

5032

riamente poter consultare tali dati per trasmettere e trattare le domande (cfr. art. 54 cpv. 1 lett. b), il nostro Collegio definirà in un'ordinanza le singole autorità che possono presentare domande di questo tipo (cpv. 2). Questa delega consente di adeguare più rapidamente a eventuali modifiche della situazione la cerchia delle autorità aventi diritto. Come risulta dal capoverso 1, entrano comunque in linea di conto soltanto le autorità che già dispongono di un diritto di consultazione online a VOSTRA, dato che le altre non hanno la possibilità di utilizzare il programma. Si tratta in primo luogo delle autorità che devono ottenere una risposta dall'estero in virtù di accordi internazionali, ossia attualmente le autorità della giustizia penale, della giustizia militare e di esecuzione delle pene. Per le altre autorità, il diritto di consultazione è limitato agli scopi per i quali la legge consente di consultare un estratto del casellario giudiziale svizzero (garantendo in tal modo che l'UFM e gli uffici cantonali della migrazione possano continuare a ordinare gli estratti; cfr.

allegati 2 e 3 Ordinanza VOSTRA). In questi casi l'ottenimento di una risposta dall'estero dipenderà unicamente dalla legislazione straniera.

Art. 55

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 1 per autorità

Le autorità della giustizia militare hanno il diritto di consultare l'estratto 1 per autorità (art. 42) poiché sono attive nel settore chiave di VOSTRA. L'articolo 55 stabilisce quindi che anche a livello materiale gli scopi della consultazione sono simili a quelli vigenti per le autorità della giustizia penale (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. a). Secondo il diritto vigente, le autorità della giustizia militare dispongono sì di un diritto di consultazione online (art. 367 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a CP), ma in effetti non sono collegate online a VOSTRA poiché non hanno una sede fissa e sono create ad hoc. Il disegno stabilisce dunque che queste autorità devono chiedere per scritto l'estratto 1 per autorità.

Art. 56

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità

Lett. a (autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti) Attualmente, l'articolo 22 capoverso 1 lettere d ed e dell'ordinanza VOSTRA disciplina i diritti di consultazione delle autorità tutorie cantonali e comunali e delle autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali, accordando loro il diritto di consultare i dati concernenti le sentenze.

Conformandosi alla terminologia in uso nel diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, recentemente entrato in vigore, il disegno parla di autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti (comprendendo anche le eventuali autorità comunali) e concede loro il diritto di consultare non solo i dati delle sentenze, ma anche quelli dei procedimenti penali pendenti e dei decreti d'abbandono.

Queste informazioni sono importanti per valutare i potenziali pericoli, in particolare per il bene del minore, e possono essere richieste dalle suddette autorità nel quadro della pronuncia o della revoca di misure di protezione del minore o dell'adulto (lett. a) Singoli partecipanti alla consultazione 2012 avevano inoltre chiesto di conferire alle autorità di protezione degli adulti il diritto di consultare i dati di VOSTRA per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito del mandato precauzionale. Secondo 5033

l'articolo 363 capoverso 2 CC, l'autorità di protezione degli adulti verifica l'idoneità del mandatario stabilito nel mandato precauzionale di cui all'articolo 360 CC e, se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo, prende le misure necessarie secondo l'articolo 368 CC. Ciò può per esempio essere il caso se si intende affidare la gestione patrimoniale a una persona tossicodipendente o già condannata per frode plurima. Anche se il mandatario non è impiegato dall'autorità di protezione degli adulti, le eventuali misure successive possono essere comprese senza difficoltà nella disposizione sullo scopo della pronuncia o della revoca di misure di protezione menzionato alla lettera a. Pertanto non è necessario definire nella legge uno scopo a sé stante per gli accertamenti in questo settore.

Singoli partecipanti alle consultazioni 2009 (cfr. n. 1.1.1) e 2012 avevano chiesto di accordare un diritto di consultazione online alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, argomentando che esse devono poter disporre il più rapidamente possibile delle informazioni del casellario giudiziale, in particolare nel settore del ricovero a scopo di assistenza. A ciò si potrebbe tuttavia controbattere che nelle situazioni eccezionali che esigono un intervento rapido, le informazioni del casellario giudiziale non costituiscono la base decisionale principale. Per una migliore valutazione del pericolo è pure possibile coinvolgere la polizia, che dispone ora del necessario diritto di consultare VOSTRA. Il diritto di consultazione online risulta superfluo e inopportuno anche in considerazione delle poche domande presentate finora da ogni autorità e dell'organizzazione decentralizzata.

Lett. b (medici competenti per il ricovero a scopo di assistenza) Secondo l'articolo 429 CC, i Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all'autorità di protezione degli adulti, un ricovero a scopo di assistenza.

Alcuni Cantoni affidano tale competenza a tutti i medici attivi nel loro territorio.

Le informazioni del casellario giudiziale possono aiutare questi medici a individuare meglio un potenziale pericolo per gli altri. Pertanto, il disegno rilascia loro il diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità, come alle autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Questo
disciplinamento non è tuttavia ottimale dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, poiché concede il diritto di consultazione a tante persone, soprattutto nei Cantoni in cui tutti i medici possono ordinare un ricovero. Se ai medici non fosse concesso il diritto di consultazione, le informazioni del casellario giudiziale dovrebbero essere procurate dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti, le quali devono comunque verificare entro sei mesi i ricoveri ordinati dai medici (cfr. art. 431 CC). Ciò contribuirebbe sì a impedire abusi del diritto di consultazione, ma genererebbe ritardi. Il disegno rinuncia pertanto a un simile disciplinamento.

Lett. c (autorità cui competono l'autorizzazione e la vigilanza nell'ambito della vigilanza sugli affiliati) Attualmente, le autorità attive unicamente nella vigilanza sugli affiliati (senza essere al contempo autorità di protezione dei minori e degli adulti o autorità in materia di adozioni) possono consultare soltanto l'estratto per privati, che tuttavia non è sufficiente per espletare i loro compiti. La protezione degli affiliati richiede infatti anche la consultazione di sentenze dopo la fine del periodo di prova nonché dei dati relativi ai procedimenti penali pendenti e ai decreti d'abbandono (in particolare nel campo della violenza domestica). La lettera c concede pertanto alle autorità cantonali 5034

(incluse quelle comunali) cui competono l'autorizzazione e la vigilanza nell'ambito della vigilanza sugli affiliati secondo l'articolo 316 capoverso 2 CC il diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità, affinché possano controllare la reputazione del personale di cura soggetto all'obbligo di autorizzazione e alla vigilanza in virtù del diritto federale o cantonale. L'ordinanza del 19 ottobre 1977188 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione disciplina l'obbligo di autorizzazione e distingue tra accoglimento in una famiglia (art. 4 segg.), accoglimento a giornata (art. 12) e accoglimento in istituti (art. 13 segg.). I Cantoni possono però assoggettare all'obbligo di autorizzazione altre attività di cura, per le quali potrebbe poi dunque pure essere richiesto un estratto 2 per autorità.

Se il Cantone ha affidato la vigilanza sugli affiliati all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, questo diritto di consultazione si sovrappone a quello di cui all'articolo 56 lettera a (dato che il rilascio dell'autorizzazione può pure essere considerato una misura di protezione dei minori).

Lett. d (autorità cantonali in materia di adozione) I motivi alla base della creazione del diritto di consultazione nel settore della vigilanza sugli affiliati secondo la lettera c valgono pure per le autorità attive in materia di adozione. Secondo il diritto federale, ogni Cantone deve prevedere un servizio di contatto centrale per le procedure di adozione (art. 316 cpv. 1bis CC), che può anche insediare presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Anche in questo caso i diritti di consultazione si sovrappongono. Queste autorità cantonali in materia di adozione hanno i medesimi diritti di consultare il casellario giudiziale delle autorità di protezione dei minori e degli adulti. Poiché né il numero di procedure d'adozione (ca. 500 in tutta la Svizzera) né la loro urgenza giustificano il diritto di consultazione online, né tantomeno lo esigono, il disegno mantiene i diritti di consultazione vigenti secondo l'articolo 22 capoverso 1bis dell'ordinanza VOSTRA, accordando a tali autorità il diritto di consultazione su domanda scritta, esercitabile tramite i Servizi cantonali di coordinamento SERCO, per esaminare l'idoneità all'adozione dei futuri genitori adottivi.

Questi servizi
centrali per l'adozione provvedono pure a collocare l'affiliato quale condizione preliminare per una successiva adozione (art. 264 CC). L'idoneità all'adozione va controllata già a questo stadio. È possibile che l'adozione sia pronunciata più tardi da un'altra autorità, che però non necessita di un proprio diritto di consultare VOSTRA, visto che decide sulla base della documentazione inviatale dal servizio centrale per l'adozione.

Lett. e (Autorità centrale in materia di adozioni internazionali) Secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della Convenzione del 29 maggio 1993189 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, l'Autorità centrale in materia di adozioni internazionali dell'Ufficio federale di giustizia deve prendere ogni misura idonea per «raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione [...] dei futuri genitori adottivi». Nel diritto vigente questa norma non è applicata all'ottenimento degli estratti del casellario giudiziale e pertanto manca lo scopo per accordare il diritto di consultazione dei dati di VOSTRA all'Autorità centrale, che deve quindi accontentarsi di richiedere un 188 189

RS 211.222.338 RS 0.211.221.311

5035

estratto per privati al fine di controllare la reputazione dei futuri genitori adottivi.

Tuttavia ciò non è sufficiente e pertanto la lettera d accorda a tale autorità i medesimi diritti di consultazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Lett. f (autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone) Si tratta di autorità cantonali che effettuano, in applicazione dell'articolo 19 capoverso 2 LMSI, controlli di sicurezza per gli agenti del Cantone che cooperano direttamente a compiti ai sensi della LMSI. L'articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LMSI prevede esplicitamente che possono richiedere la collaborazione della Confederazione. L'articolo 7 OCSP precisa questo principio: «Su richiesta dell'autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell'ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI». Se le autorità cantonali necessitano ­ oltre che dei dati delle sentenze comunque ottenibili presso il SERCO (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. f Ordinanza VOSTRA) ­ pure dei dati relativi ai procedimenti penali pendenti, possono richiederli anche al servizio specializzato del DDPS per i controlli di sicurezza relativi alle persone (i cui diritti di consultazione sono ora disciplinati all'art. 51 lett. e). È tuttavia più ragionevole fornire loro direttamente tali dati piuttosto che definire due processi distinti (uno per i dati sulle condanne e uno per quelli sui procedimenti penali pendenti e sui decreti di abbandono). Per questo motivo, il disegno accorda il diritto di consultare i dati sui procedimenti penali pendenti e sui decreti d'abbandono anche alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.

La suddetta estensione dei diritti di consultazione non vale per i controlli di sicurezza al di fuori del campo d'applicazione della LMSI, a meno che ciò non sia esplicitamente previsto (come p. es. il controllo della reputazione nel settore della polizia menzionato nell'art. 51 lett. j).

Lett. g (Organo di esecuzione del servizio civile) Si rimanda al commento all'articolo 52 lettera b.

Lett. h (giudici civili) Con la nuova legge i
giudici civili avranno il diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità, se ciò è necessario per assumere le prove. Secondo l'articolo 160 capoverso 1 CPC190, non solo le parti ma anche i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove, ad esempio producendo documenti. Fatti salvi determinati diritti di rifiutare la collaborazione, questo obbligo di cooperazione è generale e può essere imposto. L'articolo 160 capoverso 1 CPC costituisce pertanto una base legale sufficiente per la comunicazione di dati del casellario giudiziale, ma non precisa a quali estratti si riferisce tale obbligo. Il disegno chiarisce dunque che i giudici civili possono chiedere di consultare l'estratto 2 per autorità. A titolo di esempio, la lettera h menziona l'assunzione di prove al fine di ordinare e revocare le misure di protezione dei minori. Queste ultime possono essere ordinate non soltanto dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti, ma anche dai giudici civili, in particolare nel quadro di procedure a tutela dell'unione coniugale o di divorzio, in cui i dati del casellario giudiziale servono ad accertare possibili pericoli per il bene 190

RS 272

5036

del minore. In quanto caso particolare di assunzione delle prove, l'articolo 56 lettera h menziona in modo speciale questo scopo per la consultazione.

I giudici civili necessitano inoltre del diritto di consultare i dati di VOSTRA nella misura in cui sono attivi in funzione di autorità di ricorso per le autorità con diritto di consultazione. Questa categoria di consultazione è già contemplata dall'articolo 58, per cui non occorre nominare uno scopo supplementare nella lettera h. Nel quadro della consultazione 2012 è stato chiesto per i giudici civili il diritto di consultazione online per il controllo delle decisioni relative al ricovero a scopo di assistenza. Ciò non è necessario poiché entro il termine di cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo (art. 450e cpv. 5 CC) un estratto del casellario giudiziale può essere ottenuto senza difficoltà su domanda scritta.

Lett. i (Ufficio federale dello sport) Secondo il diritto vigente, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport (art. 9 cpv. 4 della legge del 17 giugno 2011191 sulla promozione dello sport, LPSpo) e può verificare la reputazione in presenza di un indizio concreto di reato (art. 10 LPSpo). Si procura le necessarie informazioni presentando una domanda scritta al casellario giudiziale (art. 367 cpv. 4ter CP). La lettera i riprende questo disciplinamento, in vigore dal 1° ottobre 2012.

Lett. j (autorità competenti in materia di grazia) Per l'espletamento delle procedure di grazia, il diritto vigente accorda alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti in materia di grazia un diritto di consultazione che tuttavia non comprende i dati sui procedimenti penali pendenti (art. 22 cpv. 1 lett. g Ordinanza VOSTRA). Dato che le procedure di grazia non sono né molto frequenti né urgenti, il disegno mantiene il diritto di consultazione su domanda scritta, estendendolo però anche ai dati sui procedimenti penali pendenti.

Ciò è necessario poiché è difficile considerare degna di essere graziata una persona contro la quale sono pendenti uno o più procedimenti penali.

Lett. k (servizi incaricati delle decisioni in materia di personale negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure, di carcerazione preventiva
e di sicurezza) Nell'avamprogetto si era ancora proposto di accordare alle autorità d'esecuzione delle pene e delle misure il diritto di consultare online l'estratto 1 per autorità al fine di «eseguire il controllo di sicurezza del personale dei penitenziari» (art. 46 cpv. 1 lett. d AP-LCaGi).

Anche il disegno prevede la possibilità di eseguire controlli di sicurezza in questo settore, ma modifica la disposizione dell'avamprogetto in diversi punti fondandosi sull'articolo 51 lettera j (controlli di sicurezza nel settore della polizia).

In primo luogo non sono le autorità d'esecuzione delle pene e delle misure ad avere il diritto di consultare il casellario giudiziale, ma i servizi incaricati delle decisioni in materia di personale negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure, di carcerazione preventiva e di sicurezza. A dipendenza delle strutture organizzative cantonali può trattarsi della direzione del rispettivo istituto, delle autorità cantonali centrali di esecuzione delle pene e delle misure o dell'Esecutivo del Cantone.

191

RS 415.0

5037

Il settore d'applicazione, inoltre, non è limitato al personale proprio dell'istituto d'esecuzione delle pene e delle misure, ma considera pure il personale esterno chiamato a collaborare all'esecuzione. Il diritto di consultazione comprende dunque pure i dati di queste persone, ma non di quelle che sono attive nell'istituto solo sporadicamente e senza mandato d'esecuzione (p. es. artigiani).

Come nel caso dei controlli di sicurezza nel settore della polizia (art. 51 lett. j) il diritto di consultazione si riferisce all'estratto 2 per autorità; la conoscenza delle motivazioni delle sentenze ­ e dunque la consultazione dell'estratto 1 per autorità ­ non sono per contro necessarie.

Infine, anche il diritto di consultazione online appare superfluo vista l'esigua frequenza e urgenza di questi controlli.

Art. 57

Diritto di consultazione delle autorità straniere

Secondo il capoverso 1, il servizio del casellario giudiziale rilascia alle autorità straniere gli estratti di cui fanno domanda, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale o da una legge formale. Tali requisiti sono molto restrittivi. In particolare per le autorità cui non compete l'amministrazione della giustizia penale è praticamente impossibile ottenere estratti del casellario giudiziale svizzero, dato che difficilmente vi sono le basi legali necessarie. In tal modo la disposizione corrisponde in larga misura al diritto vigente (art. 23 cpv. 1 Ordinanza VOSTRA), che menziona però anche la reciprocità come motivo per lo scambio di dati. All'atto pratico, questa condizione non si è rivelata importante, poiché (in mancanza di basi legali formali) la sua applicazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa si limita a domande inoltrate dallo Stato di origine ai sensi dell'articolo 368 CP. Per tale motivo, il disegno non cita più la condizione della reciprocità (in merito alla rinuncia a concedere un diritto di consultazione alle autorità non giudiziarie estere con compiti analoghi a quelli delle autorità svizzere collegate, cfr. quanto esposto al n. 1.5.4).

Dato che ora esistono diverse categorie di estratti per autorità (cfr. n. 1.3.1), il capoverso 2 stabilisce che l'autorità straniera riceve l'estratto che verrebbe rilasciato a un'autorità svizzera con la stessa funzione. Per evitare di dover rivedere di continuo il testo normativo nel caso di nuovi trattati internazionali, è preferibile disciplinare in tal modo i diritti di consultazione di tutte le autorità straniere anziché indicarle per nome in ogni articolo che disciplina i diritti di consultazione su domanda scritta (p. es. menzione delle autorità straniere della giustizia penale nell'art. 55).

L'estratto 1 per autorità comprende anche le copie elettroniche contenute nel casellario giudiziale secondo l'articolo 24 (cfr. art. 42 cpv. 1 lett. e). Le copie di sentenze di riferimento, di decisioni successive o di decreti d'abbandono creano problemi nell'ambito dello scambio di informazioni con l'estero, poiché vanno per principio richieste tramite l'assistenza giudiziaria. Per questo motivo, il capoverso 3 stabilisce esplicitamente il divieto di trasmettere all'estero le copie elettroniche di cui all'articolo 24 capoverso 1 per mezzo dell'estratto 1 per autorità (cfr. anche art. 50 cpv. 2).

5038

Il capoverso 4 riprende una clausola usuale, utilizzata anche in altre leggi192, volta a limitare la trasmissione di dati all'estero. Tale clausola è intesa garantire che non siano trasmessi dati che potrebbero comportare per la persona interessata o per i suoi congiunti pregiudizi incompatibili con i diritti fondamentali svizzeri. L'applicazione pratica di questa disposizione va concretizzata mediante istruzioni emanate dal DFGP (cpv. 5), come già previsto dal diritto vigente (art. 23 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA). Sebbene il DFGP vi abbia fatto ricorso molto di rado, la possibilità di emanare istruzioni ha chiaramente il suo senso: il DFGP ha per esempio emanato un'istruzione (ormai obsoleta) che obbligava l'UFM a verificare gli estratti prima di inviarli a Stati terzi considerati non sicuri, per evitare che i richiedenti l'asilo potessero invocare motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Un' istruzione volta a far rispettare il divieto, previsto dall'articolo 97 capoverso 1 LAsi, di comunicare dati personali allo Stato di origine o di provenienza, potrebbe garantire che il servizio del casellario giudiziale sia tempestivamente informato dei Paesi (con i quali è stato concluso un trattato di assistenza giudiziaria) per i quali l'UFM è tenuto a esaminare se si tratta di un richiedente l'asilo, di un rifugiato o di una persona bisognosa di protezione. L'articolo 97 capoverso 1 LAsi è preso in considerazione prima di uno scambio di dati anche in applicazione delle riserve generali contenute in ogni trattato di assistenza giudiziaria per poter eventualmente rinunciare allo scambio dei dati.

Art. 58

Diritto di consultazione dell'autorità di ricorso

Secondo il diritto vigente, di norma le autorità di ricorso non hanno il diritto di consultare VOSTRA, per cui sovente gli atti e le informazioni a loro disposizione per valutare la decisione impugnata non corrispondono allo stato attuale, tanto più che tra la valutazione dell'istanza precedente e quella dell'autorità adita può intercorrere parecchio tempo.

Per le autorità di ricorso il disegno prevede dunque i medesimi diritti di consultazione dei dati di VOSTRA della giurisdizione inferiore, rinunciando a stilare un elenco delle singole autorità di ricorso poiché potrebbe essere lacunoso.

Capitolo 3: Diritto di consultazione dei privati Sezione 1: Estratto per privati Il disegno disciplina le modalità dell'ordinazione di estratti per privati secondo il diritto vigente, sancendo però gli elementi fondamentali già nella legge (art. 59­61) e operando precisazioni e modifiche redazionali. Come attualmente, i dettagli saranno stabiliti nell'ordinanza.

Art. 59

Estratto del proprio casellario giudiziale

Questa disposizione disciplina il classico caso dell'ordinazione di un estratto per privati: una persona che chiede un estratto del proprio casellario (cpv. 1) deve provare la propria identità (cpv. 2) e fornire altri dati necessari all'identificazione (cpv. 3; si tratta dei dati di cui all'art. 18). Il disegno non esige che la persona indichi già nell'ordinazione il numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS, dato che non tutti ne dispongono.

192

Cfr. p. es. art. 60 cpv. 3 del disegno di legge sulle attività informative (FF 2014 2015).

5039

In virtù della competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 115), disciplineremo i dettagli, per esempio le modalità d'ordinazione degli estratti per privati (per Internet e per posta), i requisiti posti alla prova della propria identità (tipi di documenti di legittimazione sufficienti, prova elettronica dell'identità ecc.) e la forma del rilascio dell'estratto per privati (formato cartaceo o elettronico con firma digitale).

Art. 60

Estratto del casellario giudiziale di un terzo

Attualmente, il diritto non disciplina esplicitamente le condizioni alle quali si può ordinare un estratto di un terzo. La prassi corrente prevede tale possibilità soltanto in presenza di una procura privata (cpv. 1 primo periodo) o nel caso di un rapporto di tutela o curatela (cpv. 1 secondo periodo). Pertanto non necessitano del consenso dell'interessato i titolari dell'autorità parentale, il tutore o i curatori di rappresentanza (cfr. art. 394 segg. e 398 CC). Dato che i giovani sotto autorità parentale o sotto curatela sono ancora minorenni, non vengono iscritti nell'estratto per privati (cfr. art.

45 cpv. 1 lett. d). Perciò, in questi casi non vi sarà motivo di richiedere un estratto.

Il capoverso 2 chiarisce che, se l'estratto è richiesto da un rappresentante, oltre all'identità del richiedente e della persona di cui si richiede l'estratto va comprovato anche il potere di rappresentanza.

In virtù della competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 115), disciplineremo i dettagli anche in questo campo, per esempio i requisiti all'attualità delle procure o dei documenti di nomina del tutore o dei rappresentanti.

Art. 61

Emolumenti

Secondo il capoverso 1, il servizio del casellario giudiziale riscuote un emolumento per il rilascio di un estratto per privati, l'importo e la composizione del quale sono fissati (cpv. 2) dal nostro Collegio, che definisce anche le altre modalità di calcolo, per esempio degli emolumenti per ordinazioni collettive o dei rimborsi in caso di storno (in merito al diritto vigente, cfr. art. 30 Ordinanza VOSTRA).

Sezione 2: Estratto specifico per privati La legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate193 introduce un nuovo estratto per privati, il cosiddetto estratto specifico per privati (cfr. art. 371a nCP). Questo estratto contiene tutte le interdizioni di esercitare un'attività e tutti i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili fintantoché tali interdizioni e divieti hanno effetto (cfr. art. 371a cpv. 3 e 4 nCP e art. 47). L'estratto specifico per privati garantisce che i datori di lavoro o le organizzazioni attivi in questo settore sensibile dispongano di informazioni attendibili.

193

Progetto posto in consultazione: FF 2013 8345.

5040

Gli articoli 62 e seguenti riprendono le disposizioni di cui all'articolo 371a capoverso 1 nCP. La procedura d'ordinazione di estratti specifici per privati si rifà a quella per gli estratti per privati (cfr. art. 59­61). Le differenze risultano dai vincoli connessi agli scopi della consultazione degli estratti specifici per privati.

Art. 62

Scopo e utilizzazione

Dato che le interdizioni e i divieti contenuti nell'estratto specifico per privati sono pronunciati a vita (cfr. art. 67 cpv. 6 nCP) e possono figurare nell'estratto, l'estratto specifico per privati può essere rilasciato e utilizzato unicamente per determinati scopi definiti nella legge. In tal modo questo estratto si differenzia dall'estratto per privati, il cui scopo di utilizzazione non è stabilito nella legge. L'utilizzazione vincolata ­ garantita dagli obblighi di documentazione (art. 63) e dalle disposizioni penali (art. 114) ­ tiene conto dei diritti della personalità dei condannati (reinserimento sociale), che non devono presentare l'estratto specifico per autorità nell'ambito di settori d'attività in cui non vengono a contatto con minori e persone particolarmente vulnerabili.

Dall'articolo 371a nCP, unicamente focalizzato sulla procedura di ordinazione, non risulta abbastanza chiaramente l'utilizzazione vincolata. Anche la trasmissione e l'utilizzazione di un estratto specifico per privati dovrebbero però essere vincolate a uno scopo. Il capoverso 2 contiene perciò una nuova disposizione concernente la trasmissione e l'utilizzazione ammesse.

Un estratto specifico per privati può essere richiesto unicamente nel quadro di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minori o altre persone particolarmente vulnerabili (cpv. 1) e utilizzato soltanto per verificare la reputazione dei candidati o delle persone già attive nel settore (cpv. 2).

Art. 63

Ottenimento

All'ordinazione deve essere allegata una dichiarazione scritta sull'apposito modulo ufficiale (cpv. 1) dal richiedente, indipendentemente dal fatto che richieda un estratto che lo riguarda (cpv. 2) o che vi sia stato autorizzato per scritto dall'interessato (cpv. 3). Questa dichiarazione scritta svolge una funzione di sicurezza e la sua falsificazione è punibile (cfr. art. 114 cpv. 2).

Art. 64

Emolumenti

Il nostro Collegio definisce gli emolumenti anche per gli estratti specifici per privati.

Sezione 3: Diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati Art. 65 Il disegno estende il diritto di accesso rispetto al diritto vigente (cfr. art. 370 CP e art. 26 Ordinanza VOSTRA). Il disciplinamento attuale concede a ognuno il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono (art. 370 CP), concentrandosi unicamente sulla gestione dei dati penali. Attualmente, chi lo richiede 5041

ottiene un estratto per autorità completo (l'art. 26 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA parla di «estratto integrale») che però non contiene i dati relativi all'ordinazione di estratti all'estero o di estratti per privati. La nuova formulazione al capoverso 1 garantisce ora la consultazione dei dati di tutte le parti di VOSTRA, e quindi non solo dell'estratto 1 per autorità.

Il nuovo diritto di accesso risulta più esteso anche perché la verbalizzazione automatica delle consultazioni (art. 27) crea una nuova categoria di dati, che deve essere altresì per principio consultabile. Per una durata di tempo limitata (art. 36), gli interessati potranno prendere atto delle autorità che hanno consultato i loro dati, dei dati consultati e del motivo della consultazione. Questa nuova disposizione consente di individuare più rapidamente i trattamenti non conformi dei dati e di impedire alle autorità di commettere abusi in materia (cfr. n. 1.3.9). Come da più parti richiesto nella consultazione 2012, per motivi di sicurezza e a tutela dei collaboratori, sull'estratto figura la denominazione dell'autorità che ha effettuato la consultazione, ma non il nome del collaboratore. Quest'ultimo diventa però importante nel caso di indizi di un abuso con conseguente reclamo, per cui occorre chiarire la fattispecie.

Sarà pertanto necessario stabilire successivamente nell'ordinanza come il collaboratore che effettua la consultazione possa essere registrato sì in forma anonimizzata ma al contempo identificato in caso di bisogno (p. es. mediante un numero univoco di identificazione dell'utente attribuito a un determinato collaboratore dell'autorità).

Sono escluse dalla comunicazione all'interessato le consultazioni effettuate dal SIC, dai ministeri pubblici o dai servizi di polizia (cpv. 2). Diversi partecipanti alla consultazione 2012 avevano attirato l'attenzione sul fatto che nel settore del SIC e del perseguimento penale esiste un interesse pubblico alla segretezza e che la comunicazione delle autorità che hanno consultato i dati potrebbe non solo pregiudicare gli obiettivi del procedimento, ma addirittura mettere in pericolo delle persone (inquirenti sotto copertura, persone ammesse a un programma di protezione dei testimoni).

L'obiezione è legittima e pertanto il diritto di essere informati non può essere osservato allorquando
si tratta di misure nel campo del perseguimento penale e di attività informative, che per legge devono essere mantenute segrete o sotto copertura (in particolare i programmi di protezione dei testimoni, l'impiego di inquirenti sotto copertura o la sorveglianza delle telecomunicazioni). Se infatti il casellario giudiziale informa uno spacciatore di stupefacenti sul fatto che il ministero pubblico XY ha consultato i suoi dati un mese prima, ma che non è ancora stato avviato un procedimento penale, egli può facilmente dedurne che molto probabilmente è sotto sorveglianza. Il procedimento penale ne potrebbe essere ostacolato. Lo stesso problema vale per il settore delle attività informative, come già illustrato dal nostro Collegio nel rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto.194 Al contrario dell'avamprogetto, che intendeva disciplinare le eccezioni della comunicazione delle consultazioni in un'ordinanza del nostro Collegio195, il disegno le definisce espressamente ed esaustivamente per motivi di Stato di diritto.

La soluzione di limitare il rifiuto di comunicare le consultazioni a procedimenti concreti in cui sono state ordinate misure sotto copertura o segrete non è realizzabile poiché il servizio del casellario giudiziale non è in grado di attribuire una richiesta d'informazioni a un procedimento concreto: in VOSTRA la registrazione e la consultazione sono effettuate in relazione alle persone e non ai procedimenti. Per una 194 195

Cfr. il commento all'art. 24 cpv. 2 AP-LCaGi.

Cfr. art. 24 cpv. 2 AP-LCaGi.

5042

consultazione di VOSTRA relativa ai procedimenti occorrerebbe attribuire a ogni procedimento un numero univoco in tutta la Svizzera, il che sarebbe delicato a causa dell'ordinamento delle competenze, che conformemente al diritto costituzionale è di stampo federalistico. A ciò si aggiunge che, per esempio prima dell'intervento di un inquirente sotto copertura, occorre verificare tutto l'ambiente circostante all'autore del reato, consultando anche i dati del casellario giudiziale relativi a persone contro cui non è (ancora) condotta un'inchiesta penale: il fatto di comunicare la consultazione a una persona insospettata di tale ambiente può compromettere lo scopo dell'indagine, poiché la persona sospettata può venirlo a sapere e trarre delle conclusioni. Inoltre, allo stadio della procedura preliminare condotta dalla polizia ­ in cui sono sovente consultati i dati di VOSTRA ­ non è ancora possibile sapere se in seguito dovrà essere ordinata un'inchiesta sotto copertura o una sorveglianza delle telecomunicazioni. Questo risulta già dal CPP, secondo cui l'impiego di metodi d'indagine segreti o mascherati è sussidiario.196 Anche la possibilità di sospendere per un determinato periodo il diritto di essere informati nei casi di segretezza non è realizzabile nella pratica. Una soluzione schematica ignorerebbe il fatto che l'interesse a mantenere il segreto non ha una data di scadenza precisa, poiché la durata dei procedimenti penali varia. L'accertamento in ogni singolo caso genererebbe un onere amministrativo immenso: per valutare l'interesse a mantenere il segreto, i servizi del casellario giudiziale dovrebbero conferire con l'autorità richiedente prima di comunicare le informazioni nonché sottoporre a una procedura ogni richiesta del biennio precedente e valutarne lo stato.

Queste difficoltà sono state menzionate anche da diversi partecipanti alla consultazione 2012.

La soluzione più praticabile e sicura è pertanto quella di verbalizzare automaticamente le consultazioni di determinate autorità (SIC, ministeri pubblici, servizi di polizia) per determinati compiti, escludendo però assolutamente il diritto d'informazione poiché si può presumere che, in genere, vi sia un interesse a mantenere il segreto. Questa soluzione comporta il fatto che il diritto di essere informato verrà rifiutato anche nei casi
in cui non vi è alcun interesse alla segretezza. Contrariamente alla critica espressa nella consultazione 2012, gli interessati possono tuttavia far valere per altra via il loro diritto d'informazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati. Essi possono chiedere all'autorità che ha effettuato la consultazione se ha trattato correttamente i dati del casellario giudiziale ottenuti: nei casi menzionati al capoverso 2, il diritto d'informazione è infatti retto dall'articolo 95 e seguenti CPP, dall'articolo 18 LMSI o dall'articolo 28a dell'ordinanza del 4 dicembre 2009197 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC).

Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 lettera g, inoltre, il servizio del casellario giudiziale ha il compito di controllare la conformità alle prescrizioni del trattamento dei dati. Naturalmente, anche gli organi di vigilanza delle autorità consultanti hanno l'obbligo di verificare la conformità legale dello svolgimento dei compiti e dunque l'osservanza della legislazione in materia di protezione dei dati.

Singoli partecipanti alla consultazione 2012 hanno criticato la mancanza di possibilità legali per gli interessati di difendersi efficacemente dagli abusi e l'attivazione tardiva degli esistenti meccanismi di protezione. Non si può negare che gli strumenti di controllo entrano in gioco soltanto quando l'errore è già avvenuto o i dati sono già 196 197

Cfr. art. 269 cpv. 1 lett. c e 286 cpv. 1 lett. c CPP.

RS 121.1

5043

stati ottenuti indebitamente. Tuttavia, per quanto riguarda VOSTRA gli interessati dispongono di ben altre risorse per difendersi. Se constatano incongruenze o addirittura violazioni del diritto, il servizio del casellario giudiziale è obbligato a procedere ai dovuti accertamenti (in merito all'obbligo di controllo cfr. art. 4 cpv. 2 lett. g) e adottare i provvedimenti necessari (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. h e i). La rettifica di dati scorretti e la responsabilizzazione amministrativa dei colpevoli sono garantite. Se il servizio del casellario giudiziale si rifiuta di attivarsi, gli interessati possono esigere una decisione ai sensi dell'articolo 25 LPD. Nel caso in cui si giunga a una procedura giudiziaria, i documenti ufficiali generati nel quadro del diritto d'informazione devono essere pubblicati come mezzi di prova.

Per il resto, le modalità del diritto di accesso esteso restano perlopiù immutate. Le informazioni saranno fornite nei locali dell'UFG. Resta essenziale che i documenti su cui figurano i dati non siano consegnati fisicamente all'interessato, il che impedisce che il richiedente possa consultare più informazioni sull'interessato di quelle che figurano nell'estratto per privati (cfr. cpv. 4). All'interessato non va consegnata una copia ufficiale dei documenti; egli può tuttavia ovviamente prendere appunti al fine di poter presentare reclamo in caso di dati scorretti o utilizzi abusivi.

Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA alle autorità I dati del casellario giudiziale non sono comunicati soltanto su richiesta. Talvolta conviene trasmettere i dati iscritti in VOSTRA a determinati servizi in automatico.

Anche questa forma di comunicazione deve essere definita in una legge in senso formale, alla stregua di quanto vale per i diritti di consultazione delle autorità (cfr.

art. 48 segg.). L'iscrizione elettronica consente di comunicare facilmente i dati penali iscritti alle altre autorità. A determinate condizioni, la comunicazione automatica dei dati del casellario giudiziale potrebbe addirittura subentrare agli obblighi di comunicazione dei tribunali. Per questo motivo s'intende continuare a potenziare le possibilità offerte dalla comunicazione automatica di dati (cfr. anche n. 1.3.10). Il diritto vigente definisce le finalità dell'utilizzo dei dati da parte delle autorità cui sono comunicati; il servizio del casellario giudiziale non avrà competenze in materia di controllo o vigilanza. Spetterà agli incaricati della protezione dei dati competenti controllare che i dati siano utilizzati conformemente alle prescrizioni.

Nella consultazione 2012 la trasmissione dei dati automatizzata è stata accolta praticamente all'unanimità. Secondo alcuni partecipanti occorre tuttavia adoperarsi per impedire che le comunicazioni finiscano nelle mani dei destinatari sbagliati. La comunicazione non sarà indirizzata a un singolo utente, ma a una determinata autorità. Per questo motivo le fluttuazioni di utenti non costituiscono un problema. È tuttavia necessario controllare regolarmente le relative autorizzazioni e, all'occorrenza, adeguarle. I dettagli saranno definiti in un'ordinanza contenente disposizioni esecutive sulla comunicazione automatica.

Numerosi partecipanti alla consultazione 2012 hanno chiesto l'introduzione della comunicazione automatica alle autorità cantonali competenti in materia di armi (eventualmente in coordinamento con altri lavori legislativi nel settore delle armi) anche qualora non fosse possibile realizzare questa misura nell'immediato. Simili comunicazioni assicurano l'eventuale revoca delle autorizzazioni rilasciate secondo la LArm e il sequestro delle armi, riducono il rischio di abusi e forniscono un contributo importante nell'ambito del rafforzamento della sicurezza pubblica. Il disegno 5044

prevede quindi una comunicazione automatica dei dati anche alle autorità cantonali competenti in materia di armi (art. 71).

Nella consultazione 2012 è anche stato chiesto di istituire le basi legali per la creazione di interfacce con le banche dati delle polizie cantonali e per le applicazioni per la gestione delle pratiche impiegate dalle autorità della giustizia penale (quali p. es.

«Juris» o «Tribuna») così da rendere notevolmente più efficace l'aggiornamento dei sistemi, assicurando la parità di trattamento tra le persone iscritte oggetto di decisioni prese in altri Cantoni. A una siffatta comunicazione di dati automatica si oppongono diversi motivi: le banche dati delle polizie cantonali sarebbero sommerse ogni giorno da una marea di comunicazioni tanto da chiedersi come potrebbero gestire questi dati e cosa se ne farebbero. Lo scopo della comunicazione automatica non è quello di creare banche dati cantonali parallele a VOSTRA. Per le indagini che effettuano nel quadro del CPP, i servizi cantonali di polizia avranno il diritto di consultare tutti i dati di VOSTRA. Potranno così consultare l'estratto 1 per autorità di tutte le persone iscritte e allineare sempre con VOSTRA i dati delle loro banche dati in base all'estratto 2 per autorità (cfr. art. 51 lett. d n. 2). Non è chiaro quale possa essere il valore aggiunto di una comunicazione automatica dei dati che rimanga accettabile sotto il profilo della protezione dei dati. Lo stesso vale per le restanti applicazioni cantonali di gestione delle pratiche, a parte il fatto che in questo settore non s'intravvedono motivi che giustificano una comunicazione automatica e che non è prevista un'uniformazione di questi sistemi su scala nazionale. La comunicazione automatica è un servizio riservato alle autorità che necessitano di dati di VOSTRA aggiornati per scopi molto specifici (in particolare per revocare autorizzazioni nei settori della circolazione stradale, del diritto in materia di stranieri e delle armi).

Rimarranno ovviamente disponibili le interfacce necessarie per importare nel casellario giudiziale i dati delle applicazioni cantonali per la gestione delle pratiche.

Art. 66

Comunicazioni all'UST

L'articolo 33 capoverso 2 dell'ordinanza VOSTRA prevede già la comunicazione all'UST delle modifiche operate nel sistema di gestione dei dati penali. Il disegno riprende questa normativa menzionando anche lo scopo della comunicazione così come definito all'articolo 365 capoverso 2 lettera j CP. Il nostro Collegio definirà in un'ordinanza i dati necessari e la frequenza di trasmissione delle comunicazioni. Per quanto riguarda il diritto di consultazione online dell'UST si rimanda al commento all'articolo 51 lettera m.

Art. 67

Comunicazioni allo Stato maggiore di condotta dell'esercito

Il diritto in vigore prevede già la comunicazione di determinati dati penali allo Stato maggiore di condotta dell'esercito (cfr. art. 367 cpv. 2ter­2quinquies CP), ma nel quadro di una procedura in due tappe alquanto complicata: in un primo tempo il servizio del casellario giudiziale comunica soltanto le generalità degli Svizzeri che hanno compiuto i 17 anni e presentano nuove iscrizioni. In seguito lo Stato maggiore controlla manualmente se si tratta di un militare o di una persona soggetta all'obbligo di leva. Se ciò è il caso, il servizio competente per il casellario giudiziale comunica anche i dati penali (cfr. art. 367 cpv. 2quater CP). Grazie al nuovo numero d'assicurato (cfr. art 14 e n. 1.3.6) questo processo sarà completamente automatizzato. Il numero d'assicurato funge così da identificativo univoco di una persona.

VOSTRA esaminerà dapprima in modo completamente automatico se le sentenze 5045

soggette all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 interessano una persona iscritta con lo stesso numero d'assicurato anche nel Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA). Soltanto se questo è il caso, saranno trasmessi anche i dati penali. Tale procedura è più snella e presenta il vantaggio, in termini di diritto in materia di protezione dei dati, che allo Stato maggiore di condotta dell'esercito non sono comunicate le generalità di civili iscritti nel casellario giudiziale che non hanno nulla a che fare con l'esercito.

Art. 68

Comunicazioni all'autorità competente in materia di circolazione stradale

Nella consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) è stato auspicato che i divieti di condurre disposti da un giudice secondo l'articolo 67b CP (o art. 50abis CPM) e iscritti nel casellario giudiziale siano comunicati automaticamente alle banche dati tenute dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale, affinché la polizia possa verificarne il rispetto in occasione dei controlli della circolazione stradale. A tal fine la polizia dispone già oggi di un accesso mobile al Registro informatizzato delle autorizzazioni di condurre (FABER) che contiene i divieti di condurre disposti in virtù del diritto penale (art. 104c cpv. 3 lett. b della legge federale del 19 dic.

1958198 sulla circolazione stradale [LCStr]).

Affinché FABER possa sempre essere aggiornato, il capoverso 1 obbliga il servizio del casellario giudiziale a comunicare tali dati all'autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio (se l'interessato è domiciliato in Svizzera) o del Cantone in cui sono state pronunciate. Questa autorità dovrà in seguito iscrivere l'informazione in FABER, poiché attualmente non è certo che i dati penali potranno essere trasferiti direttamente in FABER. In caso affermativo, il capoverso 2 prevede la base legale necessaria.

Gli articoli 67b CP e 50abis CPM sono stati rinumerati a seguito della modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile del 13 dicembre 2013199. Il disegno rimanda pertanto già ai nuovi articoli 67e CP e 50e CPM.

Art. 69

Comunicazioni al servizio dell'UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Spesso le autorità competenti non comunicano le decisioni di confisca soggette a ripartizione secondo la LRVC. Il disegno prevede quindi una comunicazione automatica delle decisioni pertinenti al servizio dell'UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Finora le confische di valori patrimoniali per un importo di almeno 100 000 franchi soggette alla procedura di ripartizione, erano sempre previste in una sentenza penale.

All'atto d'iscrivere le relative sentenze occorrerà pertanto menzionare che è stata ordinata una confisca rilevante ai fini della ripartizione secondo la LRVC.

Per il caso (improbabile) in cui la confisca di simili valori patrimoniali fosse ordinata in una decisione indipendente, il disegno riformula l'attuale obbligo di comunicazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 LRVC (cfr. il commento all'art. 21 cpv. 1 198 199

RS 741.01 Testo sottoposto a referendum: FF 2013 8345.

5046

lett. f e sulla modifica di altri atti normativi all'art. 116 in combinato disposto con l'Allegato 4).

Il servizio dell'UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati non necessita di un diritto di consultazione del casellario giudiziale. D'ora in poi riceverà direttamente da VOSTRA la copia della sentenza originale rilevante. In termini di protezione dei dati, questo modo di procedere non pone alcun problema, visto che già oggi le autorità preposte alla confisca trasmettono siffatte sentenze al servizio dell'UFG competente per la ripartizione di valori patrimoniali confiscati, al quale non saranno quindi comunicati dati che non poteva consultare finora.

Art. 70

Comunicazioni alle autorità cantonali della migrazione e all'Ufficio federale della migrazione

Nel settore della migrazione il disegno prevede alcune novità. Non concede ad esempio più il diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità soltanto all'UFM, ma anche alle autorità cantonali della migrazione per tutte le decisioni di diritto degli stranieri rese sulla base di dati penali. In determinati casi, tuttavia, un diritto di consultazione può non bastare e conviene comunicare le informazioni rilevanti su sentenze penali, decreti d'abbandono e procedimenti penali pendenti già al momento in cui l'informazione viene generata (p. es. a partire dal passaggio in giudicato di una sentenza che implica la revoca di un'autorizzazione).

Per questo motivo il capoverso 1 prevede la comunicazione automatica delle sentenze di riferimento svizzere, dei decreti d'abbandono e dei procedimenti penali pendenti alle autorità della migrazione di Confederazione e Cantoni. Questa comunicazione completa l'obbligo di comunicare i procedimenti penali pendenti, le sospensioni e le sentenze penali che incombe alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie in virtù dell'articolo 82 OASA; nella pratica questo obbligo di comunicazione non viene di fatto sempre rispettato (soprattutto in caso di comunicazioni alle autorità extracantonali). Le decisioni e le sentenze passate in giudicato sono inoltre iscritte soltanto diversi mesi dopo la loro entrata in vigore e non tutte le decisioni penali sono iscritte in VOSTRA. Le autorità competenti in materia di stranieri devono tuttavia essere a conoscenza di tutti i procedimenti penali se vogliono decidere sui permessi di soggiorno in piena cognizione di causa. La comunicazione automatica va pertanto introdotta come strumento volto a integrare l'obbligo di comunicare secondo l'articolo 82 OASA. Questo obbligo non può quindi esser completamente soppresso, anche perché non interessa soltanto le sentenze, i decreti d'abbandono e i procedimenti penali pendenti.

La legge disciplina tuttavia l'obbligo di comunicazione soltanto a grandi linee.

Secondo l'articolo 115, i dettagli (segnatamente le finalità dell'utilizzo delle singole informazioni secondo il cpv. 2) saranno disciplinati in un'ordinanza.

Secondo il capoverso 3, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 è effettuata indicando il numero d'assicurato degli interessati, ciò che faciliterà il trattamento delle comunicazioni ai destinatari.

Art. 71

Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi

Nella consultazione 2012 svariati partecipanti hanno chiesto una comunicazione automatica alle autorità competenti in materia di armi, pur essendo coscienti delle difficoltà che potrebbero sorgere nel coordinare i registri cantonali e quelli federali.

5047

Secondo detti partecipanti è tuttavia necessario continuare a proteggere efficacemente la popolazione dalla violenza a mano armata di autori con precedenti penali specifici e prevedere una normativa corrispondente, anche se non attuabile nell'immediato.

Il nostro Collegio condivide quest'opinione: le comunicazioni automatiche alle autorità competenti in materia di armi contribuiscono notevolmente a migliorare la sicurezza pubblica, perché rendono molto più efficace lo scambio d'informazioni. Se le relative condizioni sono soddisfatte è quindi possibile revocare200 in tempo utile l'autorizzazione rilasciata secondo la LArm e sequestrare o confiscare l'arma201.

La comunicazione automatica presuppone tuttavia che le autorità competenti in materia di armi utilizzino nei loro registri ­ come in VOSTRA ­ il numero d'assicurato come identificatore. Soltanto in questo modo è possibile assicurare che mediante un allineamento (anche automatico) siano comunicati soltanto le sentenze, i procedimenti penali pendenti e i decreti d'abbandono delle persone iscritte nel registro delle armi del Cantone interessato. In assenza di un simile identificatore, la comunicazione automatica sarebbe problematica sotto il profilo della protezione dei dati e peraltro impraticabile.

Il 13 dicembre 2013 il nostro Collegio ha adottato il messaggio concernente la legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, che implicherà anche un adeguamento della legge sulle armi202. Attualmente infatti i registri cantonali delle armi non sono collegati fra loro e quindi occorre consultare le singole autorità degli altri Cantoni per ottenere informazioni su una determinata persona. Per ovviare a questa situazione, il presente disegno prevede che le autorità abilitate possano consultare tutti i registri cantonali delle armi mediante un'unica interrogazione (cfr. art. 32a cpv. 2­4 D-LArm203). Nello stesso tempo è creata la base legale che permette a questo sistema d'informazione congiunto e ai registri cantonali delle armi di utilizzare il numero d'assicurato (cfr. art. 32abis cpv. 2 D-LArm).

Art. 72

Comunicazioni allo Stato di origine

La disposizione riprende il diritto vigente (cfr. art. 368 CP in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA). Il capoverso 1 precisa che non sono comunicate soltanto le «sentenze penali», come previsto nell'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959204, bensì tutte le sentenze di riferimento, ovvero non soltanto le condanne, ma anche le sentenze su misure disposte nei confronti di persone penalmente incapaci.

Secondo la prassi vigente e in base alla clausola d'eccezione prevista nella Convenzione, il capoverso 2 precisa che, nel quadro dello scambio automatizzato dei dati, non sono comunicate allo Stato di origine le sentenze pronunciate per reati previsti esclusivamente dal diritto militare (ossia non punibili secondo il diritto penale ordinario) né le sentenze in materia fiscale (riferite a reati fiscali). Queste limitazioni non valgono però per il rilascio di estratti del registro su domanda di un'autorità 200 201 202 203 204

Art. 30 LArm Art. 31 LArm FF 2014 277 Cfr. FF 2014 321 segg.

RS 0.351.1

5048

straniera (cfr. art. 57). Il 15 giugno 2012 il nostro Collegio ha posto in consultazione un avamprogetto volto a estendere ai reati fiscali l'assistenza giudiziaria, che prevede una modifica della legge sull'assistenza internazionale in materia penale e il recepimento dei pertinenti Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa. Considerate le critiche espresse, perlopiù negative, il 20 febbraio 2013 il nostro Collegio ha tuttavia deciso di sospendere l'avamprogetto e di coordinarlo con la revisione del diritto penale fiscale e l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI sul riciclaggio di denaro205. Una volta approvato il disegno di legge, occorrerà tuttavia valutare se la riserva in merito ai reati fiscali inserita nel capoverso 2 lettera b è ancora compatibile con la nuova strategia in materia di assistenza giudiziaria.

Il capoverso 3 riprende una clausola ordinaria sulla limitazione della trasmissione dei dati all'estero utilizzata anche in altre leggi206. Assicura quindi che i dati non sono comunicati se potrebbero esporre l'interessato o i suoi congiunti a pregiudizi incompatibili con i diritti fondamentali svizzeri. L'attuazione pratica di questa disposizione sarà concretata con un'istruzione del DFGP. La relativa facoltà di emanare istruzioni di cui al capoverso 6 corrisponde a quella di cui all'articolo 57 capoverso 5 (cfr. il commento a questo articolo).

2.3.3 Art. 73

Titolo terzo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA Interfaccia con il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC

Un'interfaccia con il SIMIC può risultare molto utile ma presuppone l'utilizzo del numero NAVS13, dato che le informazioni da comunicare possono essere attribuite correttamente soltanto se entrambi i sistemi impiegano un unico identificatore. In SIMIC il NAVS13 è attribuito a chiunque disponga di un permesso di dimora di durata superiore a 4 mesi o stia richiedendo l'asilo. La mancanza del NAVS13 comporterebbe onerosi accertamenti d'identità, dato che in SIMIC numerose persone sono registrate due volte.

Il capoverso 1 definisce gli scopi per i quali va utilizzata l'interfaccia. In relazione ai decessi (cpv. 1 lett. c), l'interfaccia con SIMIC e quella con il registro dello stato civile (art. 74) possono presentare certe sovrapposizioni, dato che gli stranieri potrebbero essere registrati in entrambe le banche dati. A titolo di complemento va osservato quanto segue: ­

Conformemente all'attuale prassi, l'iscrizione nel casellario giudiziale non viene quasi mai modificata in caso di cambiamento del nome, dato che le autorità dello stato civile e degli stranieri non comunicano al casellario giudiziale i cambiamenti di nome poiché non sanno chi ha precedenti penali e chi no. Per lo più, i cambiamenti di nome sono scoperti casualmente. Vi è pertanto il rischio che, se lei stessa o un'autorità richiede un estratto, una persona con precedenti penali non venga più trovata nel casellario giudiziale poiché ha cambiato nome e non venga dunque identificata come pregiudica-

205

Cfr. le informazioni sul sito: www.bj.admin.ch > Temi > Sicurezza > Legislazione > Assistenza giudiziaria in materia fiscale.

206 Cfr. p. es. art. 60 cpv. 3 del disegno di legge sulle attività informative (FF 2014 2015).

5049

ta. L'utilizzo del nuovo numero di assicurato in VOSTRA (cfr. art. 14), che s'intende introdurre già nel quadro della legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi (cfr. art. 366a D-CP207) migliorerà sì la situazione, ma solo nei casi in cui l'autorità richiedente utilizza dati identificativi corrispondenti all'identità principale registrata in SIMIC. Soltanto quest'ultima, infatti, è comunicata alla banca dati UPI, a differenza delle identità secondarie in SIMIC. Il capoverso 1 lettera a intende colmare questa lacuna con l'obbligo di comunicare a VOSTRA le identità secondarie, nonché tutte le modifiche dei dati identificativi relativi alle identità principali e secondarie (cpv. 1 lett. b); la modifica dell'identità principale comporta infatti sovente la creazione di un'identità secondaria, per cui i due casi non sono chiaramente distinguibili. L'obbligo di comunicare le modifiche dell'identità principale ha pure il vantaggio che obbliga il relativo servizio ad aggiornare continuamente VOSTRA, cosicché una sua consultazione resta affidabile anche nel caso in cui la ricerca tramite la banca dati UPI non dovesse essere disponibile a causa di lavori di manutenzione tecnica.

­

Attualmente neanche i decessi vengono di solito comunicati, di modo che i dati penali di persone decedute rimangono nel sistema. Questa situazione non è particolarmente problematica, dato che di solito i dati di persone decedute non sono più consultati. Senza questa interfaccia con SIMIC e con il registro dello stato civile non è però possibile applicare correttamente la legge (cfr. art. 73 cpv. 1 lett. c). L'eliminazione corretta dei dati è tanto più importante in quanto i dati vengono ora conservati molto più a lungo di prima (cfr. art. 32). Tuttavia, capiterà di rado che la morte di condannati senza nessi con la Svizzera sia comunicata attraverso il registro dello stato civile o SIMIC. Pertanto l'articolo 31 capoverso 4 prevede l'eliminazione dei dati al compimento dei 100 anni di età.

Art. 74

Interfaccia con il registro dello stato civile

Si può rinunciare a creare un'interfaccia tra VOSTRA e il registro dello stato civile per la comunicazione delle modifiche dei dati identificativi (modifiche del nome), come era prevista dall'avamprogetto, poiché tutte le persone registrate nel registro dello stato civile figurano anche della banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione e anche poiché tutte le modifiche di nome sono comunicate alla banca dati UPI. Dato che la ricerca di persone in VOSTRA avviene tramite la banca dati UPI (art. 14 cpv. 3), la modifica del nome di una persona iscritta nel registro dello stato civile appare anche in VOSTRA. Una comunicazione separata del registro dello stato civile a VOSTRA è dunque inutile. Con ogni armonizzazione delle due banche dati UPI e VOSTRA (cfr. art. 11 cpv. 5), le modifiche del nome vengono registrate anche nel casellario giudiziale.

La situazione è diversa nel caso dei decessi. Il registro dello stato civile comunica sì la data del decesso alla banca dati UPI, ma questa informazione non è compresa nel confronto tra quest'ultima e le banche date connesse. Pertanto è opportuno che il registro dello stato civile comunichi direttamente a VOSTRA i decessi. Se tale

207

Nella versione di cui in FF 2014 321.

5050

comunicazione avviene con l'indicazione del NAVS13, la relativa procedura può essere in buona parte automatizzata.

2.4

Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese (art. 75­113)

2.4.1

Osservazioni preliminari

Il vigente articolo 366 capoverso 1 CP disciplina l'obbligo di iscrivere le «persone» nel casellario giudiziale. Anche includendo le persone giuridiche in questo termine, si tratterebbe soltanto di una parte delle imprese di cui all'articolo 102 capoverso 4 CP (o art. 59a cpv. 4 CPM). L'iscrizione esaustiva di tutte le imprese imputate e condannate viola pertanto il divieto di analogia, mentre l'iscrizione parziale viola il principio dell'uguaglianza208. Nel diritto vigente manca quindi una base legale per l'iscrizione delle imprese nel casellario giudiziale.

A livello internazionale non esiste uno strumentario giuridico che obblighi la Svizzera a istituire un casellario giudiziale delle imprese (cfr. n. 5.2).

2.4.2

Consultazione 2012: le critiche essenziali

Il nostro Collegio e il Parlamento hanno rinunciato ancora, l'ultima volta in occasione delle deliberazioni sul CPP, a definire norme specifiche per le imprese209.

Appare quindi logico iscrivere i dati penali delle imprese nello stesso modo in cui sono iscritte le persone fisiche. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha approvato l'istituzione di un casellario giudiziale delle imprese.

Una minoranza degli interpellati ha tuttavia respinto l'introduzione di un casellario giudiziale delle imprese adducendo argomenti che meritano una riflessione segnatamente riguardo al rapporto tra costi e utilità di questa misura. È stato inoltre sottolineato che lo scopo dell'istituzione di un simile casellario può essere raggiunto soltanto in parte visto che un'impresa, con una ristrutturazione, può sbarazzarsi facilmente dei suoi precedenti penali.

a) Rapporto costi/utilità In occasione della consultazione 2012, i costi per l'istituzione e la gestione del casellario giudiziale delle imprese sono stati considerati non giustificati considerato l'esiguo numero di sentenze penali effettivamente pronunciate (e attese)210.

Dall'entrata in vigore dell'articolo 102 CP (o art. 59a CPM), il 1° ottobre 2003, è capitato di rado che sia stata pronunciata una sentenza contro un'impresa. Non è dato sapere quante siano esattamente tali sentenze, poiché l'allestimento di una 208

Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 102 CP N 439 segg. con ulteriori rinvii e P. Gruber, in: Basler Kommentar Strafrecht II, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 366 CP N 152 segg.

209 Messaggio del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989 segg., 1074 (qui di seguito: messaggio CPP).

210 Avevamo già sottolineato la rarità dei procedimenti penali aperti contro le imprese, cfr.

messaggio CPP, FF 2006 1074.

5051

statistica federale presuppone l'iscrizione nel casellario giudiziale. I casi più eclatanti riportati dai media sono il procedimento penale contro la Posta Svizzera a Soletta (ancora pendente; maggiori informazioni qui di seguito) e il decreto d'accusa del Ministero pubblico della Confederazione contro Alstom Network Svizzera SA nel 2011. Gli eventuali altri procedimenti riguardano probabilmente reati di lieve entità quali, ad esempio, una condanna di un'impresa secondo l'articolo 102 capoverso 1 CP (o art. 59a cpv. 1 CPM) per un'infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale.

Allo scarso numero di sentenze in materia si contrappongono elevati costi d'implementazione di un casellario giudiziale delle imprese. I costi d'esercizio, invece, potrebbero essere contenuti, considerato l'esiguo numero di condanne.

Di un casellario giudiziale delle imprese beneficiano soprattutto le autorità di perseguimento penale ­ in particolare nell'ambito della commisurazione della pena ­ e le imprese stesse, le quali avranno la possibilità di provare, nelle relazioni d'affari, di non aver subito condanne (reputazione, verifica della compliance). Nel diritto penale delle imprese, tuttavia, questa prova della buona reputazione ­ spesso presentata come un vantaggio importante ­ non è tuttavia sempre affidabile, visto che con una ristrutturazione dal profilo del diritto societario un'impresa può sbarazzarsi del suo passato penale.

b) La ristrutturazione come mezzo per vanificare gli obiettivi del casellario giudiziale delle imprese?

Svariati partecipanti alla consultazione hanno respinto più o meno esplicitamente l'istituzione di un casellario giudiziale delle imprese, ritenendo che per liberare un'impresa dal suo passato penale basterebbe liquidarla e poi ricostituirla, il che permetterebbe di realizzare soltanto in parte gli obiettivi attesi da questa banca dati.

Questa critica non è infondata.

La liquidazione estingue il soggetto di diritto penale «impresa» e la nuova impresa non è più identica a quella liquidata in termini giuridici. Teoricamente è quindi ipotizzabile che un'impresa, dopo l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, si doti di una nuova struttura sociale e che quindi non si sappia più a chi attribuire la responsabilità per la carente organizzazione interna dell'impresa
liquidata. La ristrutturazione potrebbe essere effettuata con l'esplicito intento di evitare un procedimento penale, ostacolare l'esecuzione di una pena inflitta o per esibire un casellario giudiziale incensurato nelle future relazioni d'affari.

Va innanzitutto notato che la liquidazione e la ricostituzione di un'impresa allo scopo di eliminare il suo passato penale rappresenterebbe verosimilmente soltanto un problema marginale in quanto si tratterebbe di uno scenario poco realistico soprattutto per le grandi imprese o per quelle quotate in borsa. Il problema di fondo si può tuttavia porre dopo una ristrutturazione anche se l'impresa non nutre intenti dubbi, come mostra il caso che di recente ha interessato La Posta Svizzera.

Nel 2006 il pubblico ministero di Soletta avvia un procedimento penale contro La Posta Svizzera per carente organizzazione interna secondo l'articolo 102 capoverso 2 CP211, in seguito al versamento da parte di PostFinance di una somma di denaro contante eccezionalmente elevata. A quell'epoca La Posta era un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica (con una struttura di gruppo), mentre 211

Comunicato stampa del pubblico ministero di Soletta del 22 lug. 2010.

5052

PostFinance era un'unità del gruppo non autonoma e senza personalità giuridica.

Con la revisione della legislazione sull'organizzazione della Posta, che ha trasformato La Posta in una società anonima (SA) retta da una legge speciale e scorporato PostFinance in una società anonima di diritto privato (filiale del gruppo), il soggetto di diritto penale contro cui era stato aperto il procedimento penale era stato estinto ancor prima che la sentenza passasse in giudicato. Per quanto noto, finora le autorità di perseguimento penale competenti non hanno fatto ricerche o formulato osservazioni particolari in proposito. Il procedimento è ancora pendente.

Non è quindi ancora chiaro contro chi sia ora diretto il procedimento pendente o chi debba pagare la multa inflitta. Contrariamente a molti Paesi limitrofi, la Svizzera non conosce norme specifiche in materia. Le norme sulla successione delle imprese nella legge del 3 ottobre 2003212 sulla fusione non si applicano nel diritto penale.

Nell'ambito di un procedimento penale, il decesso di una persona fisica comporta l'abbandono di tutti i procedimenti penali pendenti (impedimento a procedere duraturo, cfr. art. 319 CPP); lo stesso vale per l'esecuzione della pena: gli eredi non rispondono degli atti penalmente riprensibili del defunto.

Nel quadro delle deliberazioni sul CPP, il nostro Collegio e il Parlamento hanno concordato di lasciare aperte le questioni legate al fallimento o alla fusione nell'ambito di un procedimento penale, visto l'esiguo numero di procedimenti penali contro le imprese e la natura essenzialmente materiale e penale di tali questioni.

Nella misura in cui il CPP non contiene norme specifiche per le imprese, si applicano, direttamente o per analogia, le prescrizioni processuali generali213. Per quanto noto, finora in Svizzera non sono state pronunciate sentenze su questo tema. Nella dottrina il problema è controverso214.

c) Il casellario giudiziale nei Paesi limitrofi In occasione della consultazione 2012 è stato chiesto a più riprese d'introdurre il casellario giudiziale delle imprese soltanto se quest'ultimo sussiste anche in altri Paesi per non svantaggiare le imprese svizzere in termini di concorrenza.

Da un rapido confronto con i Paesi limitrofi della Svizzera (Germania, Austria, Principato del Liechtenstein, Italia, Francia)
emerge che tutti questi Stati conoscono una responsabilità penale, o perlomeno affine al diritto penale, delle imprese215. Essi tengono anche un registro in cui sono iscritti i procedimenti pendenti e le condan-

212 213 214

RS 221.301 Messaggio CPP, FF 2006 1074.

Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (Hrsg.), 3a ed. 2013, art. 102 CP N 450 segg. e R. Grädel/M. Heiniger, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, M.A. Niggli/M. Heer/H. Wiprächtiger (ed.), 2011, art. 319 CPP N 15, entrambi con ulteriori rinvii.

215 Per la Germania cfr. § 30 della Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, OWiG; per l'Austria cfr. § 3 della Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes; per il Principato del Liechtenstein cfr.

§ 74a del Codice penale. Per una panoramica delle norme materiali e di diritto in materia di casellario giudiziale in Francia e Italia cfr. Alain Macaluso, La responsabilité pénale des personnes morales et de l'entreprise. Eléments de droit comparé et étude des articles 100quater et 100quinquies CPS, Losanna 2004, pag. 76 segg. cfr. anche M.A. Niggli/ D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed.

2013, art. 102 CP N 1 segg. con ulteriori rinvii.

5053

ne216. Va notato che, spesso, questi Paesi non tengono un vero e proprio casellario giudiziale delle imprese, ma adeguano i registri esistenti, presumibilmente perché l'istituzione di un registro elettronico indipendente comporta un onere ingente difficilmente «ammortizzabile» considerato l'esiguo numero di casi nel diritto penale delle imprese.

Va tuttavia evidenziato che, in diversi punti, la concezione stessa della norma penale materiale negli Stati appena citati diverge notevolmente dalla soluzione svizzera, il che influisce sulla concezione del diritto del casellario giudiziale. Di fatto, in nessuno di questi Paesi, eccetto la Germania217, la definizione di impresa è così esaustiva come nel diritto penale svizzero; generalmente si limita alla punibilità delle persone giuridiche. Queste sono più facili da definire nel diritto commerciale e nel diritto del casellario giudiziale rispetto a società con una struttura meno rigida quali, ad esempio, le società semplici. Nella maggior parte di questi Paesi (Germania, Austria, Principato del Liechtenstein e Italia), inoltre, la responsabilità penale delle imprese è disciplinata in modo più dettagliato che in Svizzera ­ si pensi all'Austria dove è addirittura oggetto di una legge specifica concernente la responsabilità penale degli enti giuridici ­ per tenere conto delle particolarità materiali e processuali. Questi Stati disciplinano in particolare anche la responsabilità nel quadro della successione giuridica in seguito a una fusione218. La Svizzera non conosce un simile disciplinamento, il che comporta talune peculiarità nell'ambito dell'eliminazione dei dati penali riferiti a un'impresa219.

Queste situazioni di partenza a tratti fondamentalmente diverse fra loro consentono di definire soltanto in misura limitata la necessità e le possibilità d'intervento in Svizzera. Per concludere, si può tuttavia affermare che la maggior parte dei Paesi limitrofi registra le imprese oggetto di una condanna penale.

d) Altre riserve importanti Svariati partecipanti alla consultazione hanno invocato la libertà economica e obiettato che l'accesso agli estratti del casellario giudiziale potrebbe compromettere le relazioni d'affari tra le imprese e ostacolare le concentrazioni di imprese. I nuovi direttori d'impresa non avrebbero alcun interesse ad assumersi le conseguenze delle condanne dei loro predecessori. In questa sede occorre fare qualche precisazione.

216

In Germania il Gewerbezentralregister, cfr. § 149 della Gewerbeordnung. Per il Principato del Liechtenstein cfr. art. 2 della Gesetz über das Strafregister und die Tilgung gerichtlicher Verurteilungen. In Austria le condanne e i procedimenti penali contro gli enti giuridici non sono registrati nel casellario giudiziale, ma in una banca dati dei procedimenti giudiziari («Verfahrensautomation Justiz ­ VJ»); le imprese possono domandare se sono registrate in questa banca dati (cfr. § 89m della Gerichtsorganisationsgesetz). Per la Francia e l'Italia cfr. Alain Macaluso, La responsabilité pénale des personnes morales et de l'entreprise. Eléments de droit comparé et étude des articles 100quater et 100quinquies CPS, Losanna 2004, pag. 76 segg.

217 In Germania gli atti coperti dalla punibilità delle imprese costituiscono una semplice inosservanza di una prescrizione d'ordine e non una «vera e propria» pena, cfr. § 30 OWiG. In Germania le imprese sono punibili semplicemente per l'inosservanza di una prescrizione d'ordine e non sono sanzionate con una «vera e propria» pena di diritto criminale, cfr. § 30 OWiG.

218 § 30 cpv. 2a OWiG (Germania); § 74d Codice penale (Principato del Liechtenstein); art. 10 della Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (Austria). Per la Francia e l'Italia cfr.

Alain Macaluso, La responsabilité pénale des personnes morales et de l'entreprise. Eléments de droit comparé et étude des articles 100quater et 100quinquies CPS, Losanna 2004, pag. 76 segg.

219 Cfr. sottocapitolo b) supra e il commento all'art. 87.

5054

Un'impresa non può consultare gli estratti per privati di un'altra impresa; il rilascio di detti estratti avviene secondo modalità analoghe a quelle valide per il rilascio dell'estratto per privati delle persone fisiche.

Non si tratta inoltre di condanne contro persone che lavorano nell'impresa, ma di condanne pronunciate contro l'impresa stessa. Occorre distinguere chiaramente la punibilità delle imprese secondo l'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) da quella delle persone fisiche, visto che sono fondate su forme diverse di colpevolezza. Le persone fisiche non sono punibili secondo l'articolo 102 CP (o. art. 59a CPM). La condanna di un'impresa non può quindi essere imputata a persone fisiche. È iscritto soltanto il soggetto di diritto penale condannato; una sorta di «doppia iscrizione» sull'estratto per privati sarebbe estremamente problematica nell'ottica della presunzione d'innocenza.

Una condanna tenuta nascosta può compromettere una relazione d'affari quanto una condanna di cui non si fa segreto. Questo argomento non costituisce quindi un motivo valido per rifiutare l'introduzione di un casellario giudiziale delle imprese.

Una condanna pronunciata (o potenzialmente imminente) può rivestire una grande importanza nella pianificazione di una concentrazione d'imprese e va considerata nella valutazione dei rischi. L'estratto del casellario giudiziale delle imprese può quindi rappresentare ­ pur essendo inadeguato per alcuni aspetti (cfr. sottocapitolo b) ­ uno strumento valido per gli investitori.

2.4.3

Titolo primo: Contenuto

Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali Art. 75

Imprese iscritte in VOSTRA

Per quanto concerne le imprese sono iscritti in VOSTRA le sentenze di riferimento e i procedimenti penali pendenti. L'iscrizione avviene indipendentemente dalla sede dell'impresa. È per contro necessario che l'impresa possieda un numero d'identificazione (IDI) secondo la LIDI. Questo vale in particolare per le imprese estere resesi punibili in Svizzera (p. es. per corruzione), ma che per il resto non hanno alcuna relazione con le autorità svizzere e quindi non hanno un numero IDI220. Di per sé anche queste imprese andrebbero iscritte in VOSTRA, ma sorgerebbe la difficoltà di dover definire caratteristiche che consentano di identificarle in modo univoco una volta iscritte (cfr. n. 1.4.1). Visto che senza numero IDI sarebbe difficile, se non addirittura impossibile, gestire i dati e rilasciare informazioni, le imprese sprovviste di numero IDI non sono iscritte in VOSTRA221.

Secondo la lettera a le condizioni precise alle quali va iscritta una sentenza di riferimento sono rette dall'articolo 77.

220 221

Cfr. art. 3 cpv. 1 n. 5 LIDI.

In teoria sarebbe possibile che il servizio del casellario giudiziale, in veste di cosiddetto servizio IDI, partecipi all'attribuzione di nuovi IDI (art. 9 LIDI). Tuttavia, se ne potrebbe dedurre che l'impresa in questione sarà iscritta nel casellario giudiziale; per tale motivo questa possibilità è stata scartata.

5055

La lettera b precisa che un procedimento penale aperto in Svizzera contro un'impresa può essere iscritto in VOSTRA sin dal momento in cui è pendente222.

Tale iscrizione contribuisce in particolare a chiarire eventuali questioni di foro (cfr.

p. es. art. 36 CPP).

Nel caso dei procedimenti penali pendenti si distingue tra quelli secondo l'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) e quelli fondati su una norma speciale di diritto accessorio: ­

I procedimenti penali fondati sull'articolo 102 capoversi 1 o 2 CP (o art. 59a CPM) sono possibili soltanto se il reato è un crimine o un delitto, ma non se è una contravvenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 1 CP).

­

I procedimenti penali per infrazione alle disposizioni applicabili alle imprese secondo il diritto penale accessorio della Confederazione non sono iscritti in VOSTRA se entra in linea di conto soltanto una responsabilità penale puramente sussidiaria dell'impresa (n. 2), come ad esempio nell'articolo 7 DPA o nell'articolo 49 LFINMA223. Nella pratica il caso più importante da iscrivere è quello dell'articolo 181 della legge federale del 14 dicembre 1990224 sull'imposta federale diretta (LIFD)225.

Art. 76

Dati identificativi dell'impresa

Il capoverso 1 definisce i dati relativi all'impresa che vanno iscritti (cfr. n. 1.4.1).

Sono iscritti soltanto i dati necessari all'identificazione univoca dell'impresa. La norma s'ispira alle cosiddette «caratteristiche di base» del registro IDI (lett. a­d). Di fatto, i dati di questo registro sono molto aggiornati, poiché gli scambi delle imprese con altri servizi IDI (p. es. registro di commercio, autorità fiscali, ecc.) sono più frequenti di quelli con le autorità del casellario giudiziale e quindi gli eventuali cambiamenti (p. es. dell'indirizzo) sono iscritti nel registro IDI di continuo.

Nella consultazione 2012 è stato deplorato lo scarso valore informativo di un estratto del casellario giudiziale delle imprese, visto che i responsabili di un'impresa possono essere diversi da quelli in carica al momento della sua iscrizione nel casellario giudiziale. Questa critica misconosce il fatto che soltanto l'impresa è punibile secondo l'articolo 102 CP o l'articolo 59a CPM (o secondo il diritto penale accessorio applicabile alle imprese); la punibilità delle persone fisiche è retta da altre disposizioni penali. I cambiamenti nella direzione dell'impresa non incidono quindi sulla pertinenza dell'estratto del casellario giudiziale delle imprese. In virtù del principio della colpevolezza, le persone fisiche non saranno in alcun caso menzionate negli estratti del casellario giudiziale delle imprese.

Come nota interna (lett. e), tesa, assieme alle altre caratteristiche, a identificare un'impresa, è prevista ad esempio l'indicazione della sua forma giuridica. Visto tuttavia che, nella maggior parte dei casi, il numero IDI dovrebbe bastare per un'identificazione univoca, queste note potrebbero costituire un'eccezione.

222 223 224 225

In merito alla pendenza della causa, cfr. il commento all'art. 26.

RS 956.1 RS 642.11 Cfr. anche il commento all'art 77 cpv. 1 lett. c n. 2.

5056

Lo statuto IDI (lett. f) è un indizio per determinare se l'impresa esercita ancora un'attività economica (cfr. n. 1.4.1; art. 87). Un'impresa può tuttavia indicare il suo statuto IDI come «attivo» pur non esercitando un'attività economica. Le autorità collegate a VOSTRA dovranno quindi verificare in ogni caso questa informazione, nel caso in cui volessero utilizzarla.

Art. 77

Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento

Il capoverso 1 elenca le condizioni per l'iscrizione delle sentenze di riferimento in VOSTRA. In merito si distingue ancora una volta tra sentenze di riferimento pronunciate in applicazione dell'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) e quelle fondate direttamente226 sulle disposizioni del diritto accessorio della Confederazione. In entrambe le situazioni, le sentenze di riferimento devono essere passate in giudicato (lett. a) e pronunciate da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa (lett. b).

Secondo la lettera c numero 1 vanno iscritte le sentenze di riferimento pronunciate in applicazione dell'articolo 102 CP (o art. 59a CPM). L'importo della multa inflitta è irrilevante.

Secondo la lettera c numero 2 sono iscritte in VOSTRA anche le sentenze di riferimento pronunciate direttamente in base al diritto penale accessorio della Confederazione.

L'iscrizione avviene generalmente in funzione dell'importo della multa. Tale importo è tuttavia più elevato per le imprese che per le persone fisiche (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c n. 3 primo trattino) poiché, rispetto a queste ultime, le imprese sono di regola condannate a multe più elevate avendo maggiore capacità finanziaria. Occorre inoltre rilevare che le fattispecie in cui la responsabilità penale dell'impresa è puramente sussidiaria (p. es. art. 7 DPA, art. 49 LFINMA o art. 100 LIVA) non sono in generale iscritte. Nella consultazione 2012 è stato chiesto di includere tra i motivi d'iscrizione anche le fattispecie di responsabilità puramente sussidiaria. In questi casi di responsabilità penale, all'impresa non è imputata una colpa propria, ma la colpa di terzi227. L'attribuzione della colpa a chi non ha prestato un contributo alla commissione del reato è estranea al Codice penale. Questa forma speciale di responsabilità penale è prevista soltanto dal diritto penale accessorio. Appare pertanto logico rinunciare a iscrivere simili condanne nel casellario giudiziale.

226

In materia di crimini o di delitti, anche le disposizioni del diritto penale accessorio possono prevedere la responsabilità penale delle imprese per determinati atti ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 CP (o 59a cpv. 1 CPM).

227 Si parla di fattispecie di responsabilità penale sussidiaria quando la legge prevede di multare l'impresa al posto della persona fisica, poiché l'inchiesta volta a individuare la persona fisica responsabile è ritenuta troppo onerosa (riguardo al rapporto sproporzionato tra i provvedimenti d'inchiesta e l'entità della pena cfr. Heine, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, Verwaltungsstrafrecht und Steuerstrafrecht, in: recht, 2005, pag. 7 seg.; Martin Kocher, Klare Tat, unklare Täterschaft: Unternehmensstrafrecht nach revidiertem Mehrwertsteuergesetz, in: ASA 79, n. 1/2, 2010/2011, pag. 101). Simili casi di responsabilità sussidiaria sono sì oggetto di norme penali, ma nell'ottica del principio della colpevolezza non giustificano un'iscrizione, visto che l'impresa è multata soltanto a titolo sussidiario e non per colpa propria. Taluni ritengono che questo tipo di multa inflitta alle imprese in assenza di colpevolezza non sia una vera e propria pena, ma piuttosto un tipo d'imposta, come p. es. nel settore dell'IVA. È inoltre anche fatto valere che in questi casi l'impresa non è un soggetto di diritto penale, ma è condannata a pagare la multa al posto della persona fisica soltanto per motivi di economia procedurale.

5057

Secondo la lettera c numero 2 primo trattino, la sentenza di riferimento è iscritta soltanto se è pronunciata una multa che supera i 50 000 (p. es. art. 181 in combinato disposto con l'art. 175 LIFD). Sono tuttavia previste due eccezioni: ­

nei casi di recidiva in cui l'autorità è abilitata o obbligata a inasprire la pena, l'iscrizione avviene indipendentemente dall'importo della multa (secondo trattino)228, altrimenti il giudice non potrebbe nemmeno stabilire se si è in presenza di un caso di recidiva;

­

alla stregua di quanto vale per le persone fisiche, è iscritto anche un reato che di per sé non deve esserlo se fa parte di una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere (terzo trattino).

Nella consultazione 2012 è stata criticata la soglia d'iscrizione delle multe (più di 50 000 CHF) e proposta una drastica diminuzione. La normativa prevista è tuttavia adeguata, poiché non s'intende iscrivere ogni reato di lieve entità e la disposizione derogatoria proposta tiene conto delle esigenze pratiche delle autorità che consultano VOSTRA. Le sentenze fondate sull'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) sono iscritte senza eccezioni (n. 1).

Eccettuati i casi di cui all'articolo 52 CP (cfr. cpv. 2), sono iscritte anche le sentenze che prescindono da una pena229, purché siano adempite le altre condizioni (cfr. lett. c n. 1 e 2 secondo e terzo trattino). Se si rinunciasse a un'iscrizione, le autorità di perseguimento penale sarebbero private di importanti informazioni relative a eventuali casi di recidiva. Simili sentenze non figureranno tuttavia sugli estratti per privati (cfr. art. 99 cpv. 1 lett. b).

Il capoverso 2 e la frase introduttiva del capoverso 1 precisano che vengono iscritte soltanto le sentenze svizzere. Di fatto, le sentenze estere non sono comunicate al servizio del casellario giudiziale. Non sono nemmeno iscritte le condanne secondo l'articolo 52 CP se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (cfr., in merito al problema analogo per le persone fisiche, l'art. 19 cpv. 1 lett. c n. 1).

Art. 78

Dati della sentenza di riferimento da iscrivere

Con una sentenza di riferimento sono iscritti anche ulteriori dati pertinenti.

Come per il casellario giudiziale delle persone fisiche (art. 21) questa disposizione menziona soltanto le categorie principali. L'ordinanza preciserà i dati del dispositivo della sentenza da iscrivere (cpv. 3). In linea di massima, i dati saranno identici a quelli che figurano nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Le eventuali differenze dipendono dalle peculiarità delle due categorie di soggetti giuridici (in particolare a causa dei tipi limitati di sanzione nel diritto penale delle imprese).

Le informazioni generali secondo il capoverso 1 lettera b sono indicazioni quali, ad esempio, la data della sentenza, l'autorità giudicante, la data della notifica, ecc.

Il capoverso 1 lettere c e d precisano il genere di procedimento e quello di decisione come, ad esempio il fatto che, in una procedura abbreviata l'impresa XY è stata condannata a pagare una multa aggiuntiva di 1,5 milioni di franchi (cfr. art. 49 cpv. 2 CP).

228 229

Cfr. p. es. art. 181 cpv. 1 in combinazione con art. 174 cpv. 2 LIFD.

I motivi d'impunità entrano in considerazione anche per le imprese, seppure in misura limitata. Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/ H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 102 CP N 338 segg.

5058

La descrizione degli elementi tipici del reato e i dati relativi alla sua commissione secondo il capoverso 1 lettera e comprendono, per esempio, una descrizione astratta del reato e l'indicazione esatta della legge e del numero dell'articolo.

Nel diritto penale delle imprese l'unica sanzione applicabile è la multa, ragion per cui le informazioni sulla sanzione pronunciata (cpv. 1 lett. f) comprendono soltanto l'importo della multa e la valuta. Quanto alla commisurazione della pena e alla rinuncia a infliggere una sanzione, possono essere indicati, per esempio, le attenuanti secondo l'articolo 48 CP o gli eventuali motivi d'impunità secondo l'articolo 52 CP e seguenti230.

Quanto al capoverso 2, che riguarda l'iscrizione di pene complementari e pene parzialmente complementari, si rimanda a quanto esposto in merito all'articolo 21 capoverso 2.

Secondo il capoverso 3, il nostro Collegio stabilirà i dati da iscrivere. Per motivi di chiarezza può essere opportuno menzionare esplicitamente anche i dati che non vanno iscritti, quali ad esempio ­ come per le persone fisiche ­ le sentenze di assoluzione che prescindono da una pena, il disciplinamento delle spese giudiziarie o i reati di diritto cantonale.

Nella consultazione 2012 è stato chiesto di collegare i dati penali dell'impresa con quelli delle persone fisiche resesi punibili, così da agevolare la ricostruzione da parte delle autorità di perseguimento penale dei nessi tra il reato e la responsabilità dell'impresa. Un simile collegamento è tuttavia problematico sotto diversi punti di vista: ­

i fatti imputati all'impresa sono fondamentalmente diversi da quelli imputati alle persone fisiche: queste ultime non possono essere sanzionate secondo l'articolo 102 CP (o art. 59a CPM), poiché questa norma punisce unicamente le lacune organizzative dell'impresa. Le imprese possono per contro rendersi punibili unicamente secondo l'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) e non secondo altre fattispecie del CP. Si dovrebbe far sì che l'autorità che iscrive o trasmette i dati li aggiorni continuamente e, in particolare, elimini immediatamente i dati penali riferiti a una persona fisica che ha commesso l'atto punibile se il procedimento contro di essa è stato abbandonato (protezione dei dati e della personalità, presunzione d'innocenza);

­

il collegamento implicherebbe un onere tecnico ingente e non sarebbe ragionevolmente realizzabile;

­

occorrerebbe coordinare i diversi termini di cancellazione ed eliminazione cui sottostanno le diverse iscrizioni.

Per questi motivi il nostro Collegio rinuncia ad attuare questa proposta, anche perché l'estratto 1 per autorità permette alle autorità penali di consultare il testo integrale della sentenza pronunciata contro l'impresa dal quale possono trarre importanti informazioni sul reato commesso.

230

Cfr. il commento all'art. 80 (Decreti d'abbandono da iscrivere).

5059

Art. 79

Decisioni successive

Attualmente le uniche decisioni successive da iscrivere in VOSTRA riguardo alle imprese sono le decisioni di grazia e di amnistia. Per il momento non vanno iscritti altri tipi di decisioni del diritto penale delle imprese. Se necessario dobbiamo però avere facoltà di prevedere l'iscrizione di altre decisioni successive.

Art. 80

Decreti d'abbandono da iscrivere

Contrariamente al casellario giudiziale delle persone fisiche, nel casellario giudiziale delle imprese non è possibile iscrivere i decreti d'abbandono fondati sugli articoli 53 e 55a CP: questo tipo di decreti interessa le persone fisiche e non ha alcuna rilevanza nel diritto penale delle imprese.

L'abbandono per le dure conseguenze subite dall'autore dell'atto (art. 54 CP) è per contro ipotizzabile nel caso delle imprese. Si pensi a casi rari in cui l'impresa è l'unica parte lesa di un reato231 secondo l'articolo 102 capoverso 1 CP (o art. 59a CPM) la cui commissione è stata favorita dalla carente organizzazione interna dell'impresa. Tenuto conto del suo tenore e della sua struttura, non è escluso che l'articolo 102 CP (o art. 59a CPM)232 possa applicarsi ai reati diretti esclusivamente contro l'impresa medesima, in particolare se si tratta di reati contro il patrimonio e contro l'onore.233 Nella prassi, l'inchiesta è diretta innanzitutto contro l'autore fisico del reato, così da chiarire se l'impresa è stata la sola a subire un danno. Se questo è il caso, anche se l'impresa presenta gravi lacune organizzative, in generale l'autorità di perseguimento penale non apre il procedimento penale in considerazione del principio dell'opportunità del perseguimento penale e prescinde dall'emanazione di un decreto d'abbandono. Tuttavia, poiché il vigente diritto penale delle imprese non esclude inequivocabilmente la punibilità di un'impresa nonostante essa sia l'unica parte lesa, l'autorità deve poter applicare l'articolo 54 CP come correttivo. Anche questo tipo di decreto d'abbandono deve quindi essere iscritto nel casellario giudiziale delle imprese.

Art. 81

Copie elettroniche delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono

Per quanto riguarda il casellario giudiziale delle persone fisiche il disegno prevede l'iscrizione in VOSTRA di una copia del testo integrale di tutte le sentenze, decisioni e decreti d'abbandono (cfr. n. 1.3.4). Lo stesso varrà per il casellario giudiziale delle imprese. A livello materiale, l'articolo 81 corrisponde all'articolo 24 capoverso 1, per cui si rimanda a quanto esposto in merito a tale articolo.

231 232

P. es. l'amministrazione infedele, art. 158 CP.

Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 102 CP N 88 segg.; si rimanda in particolare a N 90 (decreto d'abbandono nel caso «FIFA»).

233 L'atto deve naturalmente essere stato commesso da un'impresa tipizzata; sulla nozione di tipicità dell'impresa cfr. vgl. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 102 CP N 91 segg.

5060

Art. 82

Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

Nella consultazione 2012 è stata criticata l'eccessiva densità normativa di questa disposizione. Le categorie di dati menzionate costituiscono tuttavia il minimo indispensabile per documentare i processi potenzialmente rilevanti per il diritto della protezione dei dati o dell'esecuzione delle pene e, per questo motivo, sono menzionate nella legge. Recitando «in particolare», il testo normativo ammette che si generino altri dati di sistema, che saranno precisati nel dettaglio nell'ordinanza.

Il disegno rinuncia al disciplinamento previsto dall'articolo 74 capoverso 1 lettera b dell'avamprogetto, poiché le pene con la condizionale non sono ammesse per le imprese. Nella dottrina la discussione su questo tema verte essenzialmente sulla questione del tipo di reato configurato nell'articolo 102 CP (o art. 59a CPM)234. Non si può negare che sotto diversi punti di vista la responsabilità dell'impresa costituisce un caso speciale nel CP. Secondo tutte e tre le versioni linguistiche ufficiali, la pena comminata all'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) è una multa e non ci sono motivi validi per qualificare la norma penale come qualche cosa di diverso da una contravvenzione.

L'articolo 82 tiene quindi conto delle particolarità del diritto penale delle imprese e per il resto è identico all'articolo 25 che disciplina i dati di sistema generati automaticamente nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto esposto riguardo a questo articolo.

Art. 83

Procedimenti penali pendenti

Questa disposizione corrisponde sotto il profilo del contenuto all'articolo 26, che disciplina i procedimenti in corso contro persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto esposto riguardo a questo articolo.

Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali Art. 84

Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità

Questa disposizione corrisponde all'articolo 27 riguardante il casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto esposto riguardo a questo articolo.

234

Cfr. M.A. Niggli/D. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed. 2013, art. 102 CP N 40 segg. e N 348 seg. con ulteriori rinvii. Il fatto che come reato entri in linea di conto soltanto un crimine o un delitto, non permette di trarre conclusioni quanto alla tipizzazione dell'articolo 102 CP, poiché il reato è una condizione oggettiva della punibilità; l'illiceità dell'atto commesso dall'impresa risiede nella sua carente organizzazione interna.

5061

Art. 85

Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

Questa disposizione corrisponde ampiamente all'articolo 29 che, per il casellario giudiziale delle persone fisiche, disciplina i dati relativi all'ordinazione di estratti per privati. Si rimanda pertanto a quanto esposto riguardo a questo articolo.

Capitolo 3: Momento dell'iscrizione dei dati in VOSTRA Art. 86 La disposizione corrisponde letteralmente all'articolo 30 che disciplina il momento dell'iscrizione dei dati delle persone fisiche.

Capitolo 4: Eliminazione di dati di VOSTRA e divieto d'archiviazione Art. 87

Dati di un'impresa con statuto IDI «inattivo»

Il numero IDI serve come identificatore nel casellario giudiziale delle imprese (art. 76 cpv. 1 lett. a). Se un'impresa cessa o interrompe la propria attività economica235, di norma236 il suo statuto IDI passa da «attivo» a «inattivo» (art. 12 cpv. 1 LIDI)237. Come illustrato al numero 1.4.1, questi dati restano accessibili nel registro IDI238. Per questo motivo lo statuto IDI fa parte dei dati identificativi dell'impresa (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. f). L'avamprogetto prevedeva che un'impresa iscritta in VOSTRA con statuto IDI inattivo non apparisse più sui diversi estratti.

I dati penali di un'impresa sono rilevanti, in particolare per l'esame della reputazione o la commisurazione della pena, soltanto finché l'impresa condannata ha un'esistenza effettiva. L'accertamento dello scioglimento di un'impresa pone tuttavia notevoli difficoltà pratiche, poiché lo statuto IDI «inattivo» ­ come pure la radiazione dal registro di commercio ­ non rappresenta un criterio affidabile in base al quale si possa concludere che un'impresa si è effettivamente sciolta: lo statuto IDI di un'impresa cancellata dal registro di commercio non è per forza inattivo nel registro IDI; forse quest'impresa non adempie semplicemente più i valori soglia per essere iscritta nel registro di commercio. Parimenti, un'impresa con lo statuto IDI inattivo non sarà per forza radiata dal registro di commercio: forse ha interrotto la sua attività economica soltanto temporaneamente, senza chiedere la radiazione. Uno statuto IDI inattivo o una cancellazione dal registro di commercio non equivale quindi per forza allo scioglimento giuridico o, per così dire, alla «morte» dell'impresa.

A ciò si aggiunge che l'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) non interessa soltanto le imprese iscritte nel registro di commercio. Se le manca anche questa fonte d'informazione, l'autorità di perseguimento penale sarà confrontata a un'importante sfida nella pratica: per determinare se un'impresa esiste ancora o far luce sui suoi 235 236 237

P. es. perché è stata liquidata o assorbita da un'altra impresa (fusione).

Cfr. il commento all'art. 76 (alla fine).

Messaggio del 28 ott. 2009 concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, FF 2009 6850.

238 Possono essere consultati dal pubblico per altri 10 anni (art. 12 cpv. 2 LIDI) e dai servizi IDI per altri 30 anni (art. 22 cpv. 1 LIDI) dalla loro cancellazione.

5062

eventuali antecedenti penali, dovrà consultare svariate fonti per ottenere le informazioni necessarie. È quindi importante che l'autorità possa accedere ai dati penali di un'impresa a prescindere dallo statuto IDI di quest'ultima.

Contrariamente al decesso di una persona fisica, che viene iscritto nel registro dello stato civile e comunicato a VOSTRA, per i motivi appena esposti considerare la scomparsa di un'impresa un motivo di cancellazione dal casellario giudiziale pone grossi problemi anche alle autorità che tengono il casellario giudiziale. Come può il servizio del casellario giudiziale essere sicuro che un'impresa si sia effettivamente sciolta sotto il profilo giuridico? Dovrebbe effettuare regolarmente, per ogni impresa iscritta, lunghe ricerche per determinarne lo statuto giuridico e adeguare di conseguenza l'iscrizione.

Se un'impresa con lo statuto IDI inattivo non figurasse più sugli estratti del casellario giudiziale, sarebbe relativamente facile aggirare la legge: per esibire una reputazione apparentemente buona, basta che l'impresa pregiudicata metta il suo statuto IDI su «inattivo» (non è nemmeno necessario che l'impresa sia cancellata dal registro di commercio o sciolta) e che poi ordini un estratto per privati recante la menzione «Non figura nel casellario giudiziale».

Per questi motivi, il disegno prevede il disciplinamento seguente: per evitare la perdita d'informazioni, le iscrizioni relative a un'impresa continueranno a figurare sui diversi estratti, indipendentemente dal suo statuto IDI. In questo modo le autorità di perseguimento otterranno dal casellario giudiziale informazioni importanti che potranno eventualmente completare assumendo altre prove per tracciare il passato di un'impresa sotto il profilo del diritto penale e societario. Questo può essere rilevante per la commisurazione della pena o per la domanda rivolta al giudice affinché ordini la reiscrizione di un'impresa nel registro di commercio secondo l'articolo 164 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007239 sul registro di commercio (ORC). Le imprese non potranno così aggirare la legge per provare la buona reputazione. La procedura di consegna assicura che gli estratti per privati siano consegnati soltanto alle persone abilitate.

Per questi motivi i capoversi 1 e 2 dell'articolo 87 sono stati adattati rispetto al
testo dell'avamprogetto.

Come nel registro IDI, anche in VOSTRA i dati penali riferiti a imprese inattive sono eliminati immediatamente e irrevocabilmente soltanto trascorsi 20 anni (art. 88 cpv. 1). Secondo il capoverso 1, i dati penali di imprese inattive continueranno a essere consultabili, ossia saranno accessibili alle autorità secondo l'articolo 101 e seguenti e figureranno nell'estratto per privati (art. 99) Il capoverso 2 contiene un rinvio al termine di eliminazione secondo l'articolo 88 per i dati delle imprese con statuto IDI «inattivo».

Il motivo principale a favore di un periodo di conservazione dei dati di 20 anni (art. 88 cpv. 1) è dato dal fatto che un'impresa iscritta nel registro IDI potrebbe, in teoria, cessare l'attività economica soltanto temporaneamente. Di norma, l'impresa che dopo qualche tempo riprende la propria attività riceve lo stesso IDI di prima (art. 7 OIDI; cfr. anche art. 116 cpv. 3 ORC)240.

239 240

RS 221.411 Messaggio del 28 ott. 2009 concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, FF 2009 6846 segg.

5063

Riguardo all'allineamento dello status IDI attraverso un'interfaccia elettronica tra VOSTRA e il registro IDI (cpv. 3), si rinvia a quanto esposto in merito all'articolo 113 lettera a.

Art. 88

Eliminazione delle sentenze di riferimento

Il termine previsto dal capoverso 1, ovvero 20 anni, è un po' più lungo del termine di eliminazione delle multe per contravvenzione inflitte alle persone fisiche (art. 32 cpv. 2 lett. d). Questo si spiega con il fatto che i reati per cui le imprese sono punibili sono più gravi. Soltanto la pratica saprà dire se questo termine è adatto; un'impresa pregiudicata ha sempre la possibilità di sottrarsi all'iscrizione, ad esempio attraverso uno scioglimento volontario seguito da una ricostituzione.

Il capoverso 2 riprende, mutatis mutandis, la disposizione applicabile alle persone fisiche (art. 32 cpv. 4).

Secondo il capoverso 3 le sentenze annullate, ad esempio da una decisione di revisione, sono eliminate da VOSTRA senza indugio. Come previsto dall'articolo 32 capoverso 5 per le persone fisiche, anche nel caso delle imprese è possibile rinviare alla decisione annullata per calcolare il termine.

Art. 89

Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche

L'articolo 89 è identico all'articolo 33, eccezion fatta per i rinvii, per cui si rimanda a quanto esposto in merito a questo articolo.

Art. 90

Eliminazione dei decreti d'abbandono

Si rimanda al commento all'articolo 34, applicabile per analogia anche al casellario giudiziale delle imprese.

Art. 91

Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

Si rimanda al commento all'articolo 35, applicabile per analogia anche al casellario giudiziale delle imprese.

Art. 92

Eliminazione delle consultazioni verbalizzate automaticamente delle autorità

All'impresa si applica per analogia l'articolo 36, che disciplina l'eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

Art. 93

Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

I dati relativi all'ordinazione degli estratti per privati inseriti nella banca dati ausiliaria sono salvati in VOSTRA per due anni dal momento dell'ordinazione e poi eliminati.

5064

Art. 94

Distruzione dei dati eliminati e divieto d'archiviazione

La disposizione corrisponde, in termini di contenuto, all'articolo 39, eccezion fatta per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a tale articolo.

2.4.4

Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA

Capitolo 1: Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali Sezione 1: Disposizioni generali Art. 95

Categorie di estratti e profili di consultazione

La disposizione corrisponde, in termini di contenuto, all'articolo 40, fatta eccezione per i rinvii. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito a questo articolo.

Sezione 2: Profili di consultazione Art. 96

Estratto 1 per autorità

Alla stregua di quanto vale per le persone fisiche (cfr. art. 42), questo estratto completo consente di consultare tutti i dati penali di cui ai capoversi 1 e 2 iscritti in VOSTRA. Come nel casellario giudiziale delle persone fisiche (cfr. art. 50), la consultazione è limitata a poche autorità scelte: i giudici penali e le autorità amministrative con competenze penali, i ministeri pubblici, i servizi di polizia (nel quadro delle inchieste secondo il CPP), le autorità preposte all'assistenza giudiziaria e le autorità che tengono il casellario giudiziale (cfr. art. 100­102 e 105). A differenza di quanto vale per le persone fisiche, le autorità d'esecuzione delle pene e delle misure non hanno bisogno di un estratto del casellario giudiziale delle imprese per riscuotere le multe. Nemmeno le autorità penali minorili necessitano dei dati penali riferiti a un'impresa.

Secondo il capoverso 2, anche nell'ambito dell'iscrizione delle imprese definiremo dapprima in un'ordinanza i dati di sistema che potranno essere consultati e quelli che figureranno soltanto sull'estratto stampato (riguardo all'iscrizione delle persone fisiche cfr. l'art. 42 cpv. 2).

Il capoverso 3 specifica che questi dati non sono consultabili per un periodo illimitato, ma cessano di figurare sull'estratto alla scadenza dei termini di eliminazione di cui agli articoli 88­91.

Art. 97

Estratto 2 per autorità

Rispetto all'estratto 1 per autorità, questo estratto permette di consultare i dati penali in maniera più limitata in termini di tempi e di contenuto.

Dal capoverso 1 si evince infatti che questo estratto non permette di consultare le copie elettroniche delle sentenze, delle decisioni successive e dei decreti d'abbandono.

5065

Secondo i capoversi 3 e 4, la consultazione è inoltre limitata a 10 anni. Il termine di eliminazione è stato fissato a dieci anni in analogia alla regola applicabile all'estratto 2 per autorità nel casellario giudiziale delle persone fisiche, per le quali la durata di conservazione è modulata in funzione della sanzione inflitta (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. d: 10 anni in caso di multa; cfr. art. 43 cpv. 5: 10 anni in caso di abbandono).

Riguardo al calcolo dei termini secondo il capoverso 5 si veda il commento all'articolo 43 capoverso 6.

Art. 98

Estratto 3 per autorità

L'estratto 3 per autorità si differenzia dall'estratto 2 per autorità (art. 97) nella misura in cui non contiene dati su procedimenti penali pendenti.

Art. 99

Estratto per privati

Ogni impresa può chiedere un estratto per privati che la riguarda (art. 110). Rispetto agli estratti per autorità, quello per privati contiene meno informazioni, che inoltre vi figurano per meno tempo.

Per le sentenze di riferimento figuranti nell'estratto per privati, è fatta la distinzione tra quelle pronunciate per una violazione dell'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) e quelle emesse in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione.

Secondo il capoverso 1 lettera b numero 1 le sentenze di riferimento pronunciate in applicazione dell'articolo 102 CP (o art. 59a CPM) figurano sull'estratto per privati soltanto nella misura in cui è stata inflitta una multa. Non figura pertanto nell'estratto per privati una sentenza iscritta in VOSTRA che condanna l'impresa senza però irrogare una sanzione.

Secondo il capoverso 1 lettera b numero 2, le sentenze di riferimento pronunciate in applicazione diretta del diritto penale accessorio della Confederazione figurano nell'estratto per privati soltanto se l'impresa è punita in aggiunta alla persona fisica o in sua vece per un crimine o un delitto. Alla stregua di quanto accade per le persone fisiche, in linea di principio le contravvenzioni non figurano nell'estratto.

Nell'estratto per privati figureranno quindi di rado le sentenze pronunciate in applicazione diretta delle disposizioni del diritto penale accessorio della Confederazione in materia di imprese 241. Tuttavia una contravvenzione sanzionata in una sentenza che contiene altri reati da iscrivere figurerà a titolo eccezionale nell'estratto per privati (cosiddetta unità del casellario giudiziale).

Secondo il capoverso 1 lettera c, l'estratto per privati deve inoltre riportare eventuali decisioni di grazia o di amnistia (decisioni successive) facenti capo a una sentenza di riferimento figurante nell'estratto.

Il capoverso 2 fissa i termini alla cui scadenza le sentenze di riferimento non figurano più nell'estratto per privati. Come per le persone fisiche, si applica di norma la regola dei due terzi (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. a), fermo restando che questo termine

241

I reati giustificanti l'iscrizione per i quali un'impresa è punita al posto della persona fisica (p. es. art. 100 LIVA, art. 49 LFINMA) o in aggiunta ad essa (art. 181 cpv. 1 LIFD), sono in genere delle contravvenzioni. Le uniche eccezioni note sono contemplate nella legge del 18 mar. 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0; cfr. p. es. art. 118 cpv. 3 e 119 cpv. 2 LD).

5066

fondamentale deve essere trascorso per tutte le sentenze (cfr. in merito art. 45 cpv. 2 lett. f).

La persona fisica condannata per il reato giustificante l'iscrizione non può figurare nell'estratto per privati dell'impresa, pena la violazione dei suoi diritti della personalità e della presunzione d'innocenza. I termini di eliminazione dei dati riguardanti le persone fisiche e dei dati riguardanti le imprese non sono inoltre gli stessi e non sono coordinati nel casellario giudiziale.

Capitolo 2: Diritto delle autorità di consultare dati di VOSTRA Art. 100

Diritto di consultazione online del servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici

Il servizio del casellario giudiziale può accedere a tutti i dati penali delle imprese iscritte, come del resto può accedere a tutti i dati delle persone fisiche iscritte (cfr.

commento all'art. 48 al n. 2.3).

Art. 101

Diritto di consultazione online dei SERCO e del Servizio di coordinamento della giustizia militare

Il diritto di tali autorità di consultare il casellario giudiziale delle imprese è analogo al loro diritto di consultare il casellario giudiziale delle persone fisiche. Si rimanda pertanto al commento all'articolo 49.

Art. 102

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 1 per autorità

Questa disposizione corrisponde a quella relativa alle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto esposto riguardo all'articolo 50.

Le differenze rispetto al casellario giudiziale delle persone fisiche dipendono dalle peculiarità insite nelle due categorie di soggetti giuridici: il servizio competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia, ad esempio, non ha bisogno di consultare i dati penali riferiti a un'impresa per eseguire le procedure di estradizione. I dati delle imprese condannate sono irrilevanti anche per le autorità penali minorili.

Nella consultazione 2012 è stato affermato che i precedenti di un'impresa siano irrilevanti per la commisurazione della pena nel diritto penale delle imprese. Le cose non stanno così. L'articolo 102 capoverso 3 CP (o art. 59a cpv. 3 CPM) stabilisce i criteri di commisurazione della pena specifici alle imprese impiegando la locuzione «in particolare». L'articolo 47 CP si applica quindi per analogia anche alle imprese in quanto norma generale relativa alla commisurazione della pena. Non vi sono motivi oggettivi per privilegiare le imprese recidive rispetto alle persone fisiche recidive.

Nella consultazione 2012 è stato chiesto di concedere agli ispettorati cantonali del lavoro e a tutte le altre autorità cantonali d'esecuzione secondo la legge federale del 13 marzo 1964242 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, il diritto di consultare online l'estratto 1 per autorità. Va ricordato che secondo 242

RS 822.11

5067

l'articolo 102 capoverso 1 lettera b CP questo diritto è già concesso alle autorità amministrative federali e cantonali che conducono procedimenti penali o adottano decisioni penali in virtù del diritto federale. Lo stesso vale quindi anche per un'autorità cantonale incaricata dell'esecuzione di procedimenti penali afferenti al diritto in materia di lavoro. Se a un'autorità non sono affidati simili compiti, non vi è motivo di concederle il diritto di consultare VOSTRA e ancora meno l'estratto 1 per autorità, poiché la consultazione non è prevista per i compiti che essa è chiamata ad adempiere.

Art. 103

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 2 per autorità

La disposizione corrisponde a quella applicabile alle persone fisiche. Si rimanda pertanto a quanto esposto in merito all'articolo 51. Le differenze rispetto al casellario giudiziale delle persone fisiche dipendono dalle peculiarità delle due categorie di soggetti giuridici.

Art. 104

Autorità con diritto di consultare online l'estratto 3 per autorità

Per quanto riguarda il diritto di consultazione della FINMA secondo la lettera a, si rimanda al commento all'articolo 52 lettera d. Non sono soltanto le persone fisiche a dover garantire un'attività irreprensibile, ma anche l'istituto assoggettato alla vigilanza. Anche le eventuali sanzioni nei confronti di un'impresa sono pertanto rilevanti ai fini dell'autorizzazione.

Riguardo al diritto di consultazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo la lettera b si rimanda a quanto esposto in merito all'articolo 52 lettera e. Anche le imprese di revisione possono essere controllate.

Art. 105

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 1 per autorità

Le autorità della giustizia militare non disporranno di un collegamento online operativo nemmeno per il casellario giudiziale delle imprese (cfr. art. 55). Per eseguire i procedimenti penali possono far valere il loro diritto di consultazione presentando una domanda scritta al Servizio di coordinamento della giustizia militare (art. 6 lett. b).

Art. 106

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità

Non vi è alcun interesse a concedere un diritto di consultare il casellario giudiziale delle imprese alle autorità di protezione dei minori. Il diritto di consultazione delle autorità di protezione degli adulti (art. 106 lett. a) è più limitato di quello concesso nell'ambito del casellario giudiziale delle persone fisiche (cfr. art. 56 lett. a). Questo diritto riguarda soltanto il caso in cui si tratta di ricorrere a una persona giuridica nel quadro di un mandato precauzionale, il che è ammesso secondo l'articolo 360 capoverso 1 CC. Il diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 2 per autorità è concesso per verificare l'idoneità secondo l'articolo 363 capoverso 2 numero 3 CC e per ordinare le misure di cui all'articolo 368 CC.

5068

Riguardo al diritto di consultazione delle autorità competenti per l'esecuzione della LPSP (lett. b) si rimanda a quanto esposto in merito all'articolo 51 lettera 1. Esse non disporranno di un diritto di consultazione online, poiché le imprese controllate sono meno numerose delle persone che lavorano per queste imprese. Considerazioni analoghe valgono per i servizi cantonali competenti per autorizzare i servizi di sicurezza privati e per autorizzare l'esercizio dell'attività d'impresa di sicurezza (lett. c).

Art. 107

Autorità con diritto di consultare su domanda scritta l'estratto 3 per autorità

Come illustrato in merito all'articolo 79, anche un'impresa può essere graziata. Alle autorità competenti in materia di grazia è pertanto concesso il diritto di consultare i dati penali dell'impresa eventualmente da graziare.

Art. 108

Diritto di consultazione delle autorità straniere

In merito agli estratti per le autorità straniere si rimanda al commento all'articolo 57.

Art. 109

Diritto di consultazione dell'autorità di ricorso

Questa disposizione corrisponde in termini di contenuto all'articolo 58, eccezion fatta per i rinvii, per cui si rimanda a quanto esposto in merito a tale articolo.

Capitolo 3: Diritto dei privati di consultare dati di VOSTRA Sezione 1: Estratto per privati Art. 110 Alla stregua di ogni persona fisica, anche un'impresa ha il diritto di chiedere un estratto per privati che la riguarda. Secondo il capoverso 1 possono ordinarlo le persone che hanno il potere di rappresentare l'impresa, ossia ad esempio ­ a seconda della forma giuridica ­ i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione o i procuratori. Entrano in linea di conto anche i rappresentanti di commercio (art. 32 segg. CO).

Il capoverso 2 impone al richiedente di indicare il numero IDI dell'impresa, per permetterne l'identificazione univoca. Il richiedente deve inoltre comprovare la propria identità esibendo i documenti del caso (p. es. passaporto o carta d'identità).

Verificare il potere di rappresentanza (p. es. procura scritta, estratto del registro di commercio) nell'ambito di un processo di ordinazione richiederebbe troppo tempo e comporterebbe importanti ritardi nella stesura su larga scala degli estratti; il capoverso 3 propone pertanto di rinunciare a tale verifica. Per impedire rilasci abusivi, l'estratto del casellario giudiziale è inviato esclusivamente agli indirizzi iscritti nel registro IDI e soltanto all'attenzione della direzione. Tali accorgimenti sono tesi a ridurre il rischio che l'estratto finisca nelle mani sbagliate. Il nome del richiedente è rivelato nella lettera accompagnatoria, offrendo quindi alla direzione la possibilità di verificare la legittimità dell'ordinazione.

5069

Il nostro Collegio definisce l'importo degli emolumenti e altre regole di calcolo (cpv. 4).

In virtù della nostra competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 115), specificheremo nell'ordinanza anche i dettagli della procedura d'ordinazione ispirandoci a quella in uso per le persone fisiche. Per forza di cose sono tuttavia necessarie alcune restrizioni: ­

l'estratto per privati potrà essere ordinato via Internet o allo sportello postale. In quest'ultimo caso potrà essere ordinato soltanto l'estratto cartaceo. Per evitare il rischio di abusi sarà escluso il rilascio a terzi, ovvero a persone non facenti parte dell'impresa (p. es. un'autorità);

­

gli estratti ordinati via Internet saranno esclusivamente cartacei, giacché il rilascio di un estratto elettronico non consente di assicurare che esso finisca soltanto nelle mani del richiedente e quindi di garantire la protezione dei dati.

Sezione 2: Diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati Art. 111 In base al capoverso 1 anche un'impresa ha il diritto di sapere se figura in VOSTRA (cfr. anche art. 8 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 e l'art. 3 lett. b LPD). Tale diritto può tuttavia essere limitato, differito o rifiutato (cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 65 cpv. 2). Questa eventualità dovrebbe comunque verificarsi soltanto se la comunicazione delle informazioni compromette lo scopo di un'istruzione penale (art. 9 cpv. 2 lett. b LPD).

Poiché l'impresa in quanto entità astratta non può esercitare «di persona» tale diritto, il capoverso 2 definisce chi può farlo a suo nome. Entrano in linea di conto le stesse persone cui è rilasciato un estratto per privati (cfr. art. 110). Per far valere il diritto di accesso la persona con potere di rappresentanza deve presentare una domanda scritta al servizio del casellario giudiziale esibendo i documenti comprovanti la sua identità e la sua legittimazione (p. es. estratto attuale del registro di commercio, procura scritta).

Diversamente che nel caso dell'ordinazione di un estratto per privati, il potere di rappresentanza è verificato concretamente nel quadro dell'esercizio del diritto di accesso, poiché la procedura di domanda ­ contrariamente a quanto vale per il rilascio di estratti per privati ­ non é urgente.

Le informazioni sono fornite nei locali dell'Ufficio federale di giustizia alla stregua di quanto accade per le persone fisiche (cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 65 cpv. 4). La persona con potere di rappresentanza che rileva dati dell'impresa errati può far valere i propri diritti secondo l'articolo 25 LPD (cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 65 cpv. 5).

5070

Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA all'Ufficio federale di statistica Art. 112 In merito alla comunicazione dei dati delle imprese a fini statistici all'UST si rimanda a quanto esposto nel commento all'articolo 66.

2.4.5

Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI

Art. 113 Come accennato al numero 1.4.2, s'intende collegare il servizio del casellario giudiziale direttamente al registro IDI attraverso un'interfaccia elettronica, dotandolo di diritti di consultazione ampliati per permettergli di adempiere i suoi compiti.

L'articolo 113 elenca i compiti per i quali VOSTRA e le autorità collegate online possono utilizzare l'interfaccia.

Secondo la lettera a questa interfaccia serve all'allineamento dello statuto IDI dell'impresa (attivo/inattivo). L'allineamento dello statuto tra VOSTRA e il registro IDI non sarà tuttavia automatico, ma scatterà quando un'autorità procede a una ricerca specifica.

Secondo la lettera b anche i dati identificativi (cfr. art. 76), eventualmente cambiati dopo l'iscrizione in VOSTRA e aggiornati costantemente nel registro IDI, sono aggiornati in VOSTRA soltanto in seguito alla ricerca specifica di un'autorità.

La lettera c rappresenta la base legale formale per l'uso dei dati delle imprese figuranti nel registro IDI da parte delle autorità collegate a VOSTRA secondo gli articoli 4­7 per adempiere i propri compiti o esercitare il loro diritto di consultazione online (art. 100­104).

In virtù della nostra competenza di emanare disposizioni esecutive (cfr. art. 115), disciplineremo gli ulteriori dettagli.

2.5

Parte quarta: Disposizioni finali (art. 114­119)

Art. 114

Disposizioni penali

Il capoverso 1 serve a garantire che gli estratti specifici del casellario giudiziale siano utilizzati conformemente al loro scopo243. Le fattispecie penali del CP, tuttavia, prevalgono; in questo contesto si può pensare in particolare alla coercizione.

Il capoverso 2 riguarda la veridicità e l'autenticità della dichiarazione del destinatario e colma lacune nell'applicazione delle norme del CP sulla falsità in atti, le quali in linea di principio prevalgono.

243

Cfr. il commento agli art. 62­63.

5071

Può eventualmente sussistere una lacuna nella punibilità della persona interessata che commette una falsità in documenti (art. 251 CP) se non è certo che ne abbia tratto un indebito profitto. Simili lacune possono sussistere anche per quanto concerne i compartecipi all'atto principale se questo atto è lecito (accessorietà limitata) o se l'istigazione non è sufficientemente concreta. In questi casi i capoversi 1 e 2 possono colmare eventuali lacune.

L'uso illecito dell'estratto specifico da parte dell'interessato stesso non sarà punito.

Si pensi ad esempio alla situazione di pressione in cui si può trovare l'interessato cui l'offerente di un appartamento o di un posto di lavoro chiede illecitamente un estratto specifico per privati. La punibilità in una situazione di pressione è incerta.

L'offerente sottostà inoltre alla comminatoria del capoverso 1.

I capoversi 1 e 2 puniscono soltanto il comportamento intenzionale; la negligenza non è punibile.

Art. 115

Esecuzione

L'articolo 115 comprende una competenza esecutiva generale del nostro Collegio a emanare disposizioni esecutive in assenza di altre competenze esplicite a tal fine.

Art. 116

Modifica di altri atti normativi

Per quanto concerne la modifica di altri atti normativi nell'allegato si rimanda a quanto esposto al numero 2.6.

Art. 117

Disposizioni transitorie per il casellario giudiziale delle persone fisiche

All'atto pratico sarebbe difficile gestire in doppio le sentenze, secondo il diritto vecchio e quello nuovo. Per tale motivo il capoverso 1 prevede, per le persone fisiche, la prevalenza di massima del nuovo diritto ­ anche nel caso di sentenze di riferimento e di decisioni successive passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale. In altre parole, non si applica il principio della «lex mitior». La prevalenza del nuovo diritto (seppure con eccezioni, per cui cfr.

cpv. 3­5) produce anzitutto i due effetti seguenti: ­

nel casellario giudiziale restano iscritti tutti i dati che vi figurano nel momento dell'entrata in vigore della presente legge e che sono conformi alle nuove disposizioni legali. Occorre in particolare rilevare che le nuove regole di conservazione si applicano a tutti i dati iscritti per quanto concerne l'eliminazione e la non visibilità sui singoli estratti;

­

nel momento dell'entrata in vigore è automaticamente eliminato tutto quanto non va più iscritto secondo le nuove disposizioni (p. es. una sentenza straniera che prevede una pena detentiva inferiore a un mese e non dispone né un trattamento terapeutico stazionario né un'interdizione di esercitare una professione; cfr. art. 20 cpv. 1 lett. d).

Risulta invece più delicato determinare se vanno iscritti a posteriori anche i dati che all'entrata in vigore non figurano nel sistema sebbene le condizioni d'iscrizione siano adempiute. Applicando rigorosamente il nuovo diritto ai sensi del capoverso 1, si rischierebbe di dover iscrivere a posteriori tutti i dati che adempiono le nuove condizioni. La misura potrebbe toccare varie categorie di dati, quali le sentenze non 5072

iscritte pronunciate sotto il vecchio diritto (p. es. quelle che prescindono da una pena secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. c n. 1), le sentenze eliminate secondo il diritto anteriore (p. es. sentenze che prevedono misure con decorrenza precoce dei termini in seguito a commutazione), le decisioni successive (p. es. se sono già state eliminate con la sentenza di riferimento o se finora non sono state iscritte, come p. es. le decisioni di exequatur secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. e) oppure singoli dati (p. es. copie di sentenze secondo l'art. 24). Poiché ora sono previsti termini di conservazione molto più lunghi, l'iscrizione a posteriori di sentenze eliminate in base al vecchio diritto avrebbe conseguenze incisive e difficilmente sarebbe compatibile con il divieto di retroattività. All'iscrizione a posteriori si applicano quindi regole speciali. Il disegno distingue tra l'iscrizione a posteriori di decisioni (cpv. 2 e 3) e quella di determinati singoli dati (cpv. 4 e 5). Anche quest'iscrizione sarà tuttavia mirata. Il disegno non stabilisce come ed entro quale termine vada effettuata l'iscrizione a posteriori. Le autorità preposte all'iscrizione non sono pertanto obbligate a procedere a una ricerca attiva e sistematica di sentenze da iscrivere a posteriori. Spetta piuttosto ai Cantoni definire il modo di procedere. Le sentenze trovate che adempiono le condizioni per l'iscrizione a posteriori devono tuttavia essere iscritte.

L'iscrizione a posteriori di sentenze e decisioni successive che non sono iscritte in VOSTRA al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto ma adempiono le nuove condizioni d'iscrizione avviene soltanto nei due casi seguenti.

­

La sentenza è stata pronunciata nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge (cpv. 2 in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a prima parte del periodo): il fatto di non poter iscrivere a posteriori le sentenze che adempiono le condizioni sia del vecchio sia del nuovo diritto sarebbe difficile da giustificare.

Sono ad esempio ipotizzabili i casi seguenti: le sentenze pronunciate mentre vigeva il vecchio diritto la cui iscrizione è allora stata dimenticata; le sentenze rese secondo il vecchio diritto che sono passate in giudicato poco dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto e quindi impossibili da iscrivere prima; le sentenze straniere pronunciate mentre vigeva il vecchio diritto, comunicate con ampio ritardo e quindi pronte a essere iscritte soltanto dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (gli attuali trattati internazionali impongono di comunicare le sentenze allo Stato di origine almeno una volta l'anno; spesso però tale termine non è rispettato); per essere corretti, occorrerebbe verificare per ogni iscrizione a posteriori di una sentenza emanata secondo il vecchio diritto se sono adempite anche le regole di conservazione secondo il vecchio diritto, altrimenti verrebbe violato il divieto di retroattività. Tuttavia la programmazione ­ se possibile ­ per il controllo automatico di queste condizioni si rivelerebbe alquanto complessa, motivo per cui il disegno prevede un disciplinamento di più facile applicazione: i dati sono iscritti retroattivamente soltanto fino al momento in cui, con ogni certezza, i termini di eliminazione del vecchio diritto non pongono problemi. Secondo il disciplinamento in vigore dal 1° gennaio 2007, tutte le sentenze di riferimento pronunciate contro adulti sono conservate per alme-

5073

no dieci anni244. Per questo motivo occorre iscrivere a posteriori soltanto le sentenze passate in giudicato non più di dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge (cpv. 2 in combinato disposto con cpv. 3 lett. a). Così non vi è il rischio che vengano iscritte a posteriori sentenze già eliminate sotto il vecchio diritto.

­

L'interessato sta ancora scontando la pena o la misura (cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 3 lett. a): i motivi per questa regola sono di natura puramente pratica. Si pensi soprattutto alle sentenze non iscritte reperite mentre s'iscrive in VOSTRA la decisione di liberazione condizionale allo scopo di informare altre autorità del relativo periodo di prova. La decisione successiva però non può essere iscritta in VOSTRA fintanto che la sentenza di riferimento secondo il vecchio diritto non figura nel sistema. Rinunciando a iscrivere a posteriori la sentenza di riferimento, si rischierebbe di non rilevare un'eventuale violazione del periodo di prova; i dati possono essere iscritti a posteriori anche nel caso di un trasferimento dall'estero. Capita spesso che la sentenza di riferimento non sia stata comunicata prima del trasferimento in Svizzera; poiché tali sentenze continuano a esplicare il loro effetto nel presente, non si tratta di retroattività in senso proprio e l'iscrizione a posteriori non viola il divieto di retroattività; all'atto pratico potrebbero rivelarsi importanti anche i casi di misure stazionarie commutate a posteriori, per le quali hanno iniziato a decorrere i termini di eliminazione secondo il diritto attuale sebbene l'interessato si trovi ancora in esecuzione stazionaria. Secondo il diritto in vigore, infatti, il termine d'eliminazione decorre dalla revoca della misura disposta nella sentenza, anche se commutata (p. es. in un internamento), vale a dire che i termini di eliminazione hanno effetto sebbene l'interessato resti internato; il disegno non prevede una regola per iscrivere a posteriori le sentenze la cui esecuzione non è ancora iniziata, poiché dovrebbe capitare raramente che simili sentenze non vengano iscritte, eccetto nei casi in cui l'iscrizione avviene con un leggero ritardo; ma dato che d'ora in avanti andranno iscritte a posteriori anche le sentenze emanate nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge (cfr. cpv. 3 lett. a) non dovrebbero sorgere problemi di questo tipo. Non occorre quindi disciplinare esplicitamente il caso in specie.

Il capoverso 3 lettere b­d disciplina altre eccezioni all'iscrizione a posteriori che poggiano segnatamente sull'idea di fondo che non sono iscritte le sentenze non soggette a iscrizione secondo il vecchio diritto. Ciò interessa in particolare tre tipi di sentenze: 244

I termini di eliminazione delle sentenze pronunciate contro minori, iscritte in VOSTRA dal 1° gen. 2013 (cfr. il commento alla revisione del diritto militare al n. 1.1.1 e art. 117 cpv. 3 lett. c) sono tuttavia più brevi: 7 anni dalla fine della misura in caso di collocamento in un istituto aperto secondo l'art. 369 cpv. 4 lett. c CP e 5 anni dalla fine della misura in caso di trattamento ambulatoriale secondo l'art. 369 cpv. 4bis secondo periodo CP. Se la presente legge non entra in vigore dopo il 2017, queste sentenze non saranno ancora state eliminate da VOSTRA.

5074

­

Le sentenze di riferimento per crimini e delitti che prescindono da una punizione (cpv. 3 lett. b): secondo il diritto vigente queste sentenze non vengono iscritte (art. 9 lett. b Ordinanza VOSTRA).

­

Le sentenze contro minori entrate in vigore prima del 1° gennaio 2013 che prevedono un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin) o un collocamento secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMin (cpv. 3 lett. c): prima del 1°gennaio 2013 (entrata in vigore della legge militare riveduta; cfr. n. 1.1.1) queste sentenze non erano iscritte in VOSTRA.

­

Le sentenze straniere per contravvenzioni passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma conformi alle nuove condizioni d'iscrizione (cpv. 3 lett. d): per le sentenze straniere le condizioni d'iscrizione del nuovo diritto divergono da quelle del vecchio diritto (cfr.

n. 1.3.3). In assenza di un disciplinamento speciale, in base al capoverso 2 si dovrebbero iscrivere a posteriori le sentenze per contravvenzioni conformi alle condizioni d'iscrizione. Poiché però i relativi moduli di comunicazione sono stati distrutti, tali sentenze non sarebbero comunque reperibili. Questo motivo da solo è sufficiente per rinunciare a iscrivere a posteriori le sentenze straniere per contravvenzioni rese sotto il vecchio diritto. Andrà verificato se le sentenze straniere pronunciate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, ma comunicate soltanto dopo tale data vertono su una contravvenzione.

Si rinuncerà a un'iscrizione soltanto se ciò risulterà dalla trasposizione della sentenza straniera nel diritto svizzero.

Il capoverso 4 menziona due singoli dati (elementi della sentenza), che devono essere iscritti a posteriori: ­

Le copie elettroniche dei moduli di comunicazione delle sentenze straniere conformemente all'articolo 24 capoverso 2 (lett. a). Finora queste comunicazioni non sono state inserite nel sistema; esistono soltanto in forma cartacea. Queste comunicazioni contengono informazioni importanti: permettono infatti di determinare i singoli reati commessi, il che è rilevante quando non è possibile correlare il reato straniero alla corrispondente fattispecie svizzera.

­

I numeri d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS (lett. b) da iscrivere in VOSTRA sulla base degli articoli 14 e 18 capoverso 1 lettera a. A seconda del momento dell'introduzione del numero d'assicurato, la lettera b decade.

Visto che verosimilmente l'iscrizione a posteriori nei casi di cui al capoverso 4 sarà molto dispendiosa, è concesso un termine transitorio di sei mesi.

Visto che la ricerca di persone via UPI (art. 14 cpv. 3) potrà essere sperimentata e introdotta soltanto quando i numeri d'assicurato saranno stati assegnati in VOSTRA, anche il capoverso 5 prevede un termine transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il lancio della ricerca. Anche questa disposizione diventa caduca se il numero d'assicurato è introdotto prima dell'entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale.

Infine il capoverso 6 autorizza le autorità che iscrivono i dati in VOSTRA a salvarvi le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive svizzere già iscritte secondo l'articolo 24 capoverso 1. I dati non saranno però sistematicamente iscritti a posteriori poiché ciò richiederebbe troppo tempo.

5075

I decreti d'abbandono non sono iscritti a posteriori. Finora simili decisioni non sono state iscritte in VOSTRA e quindi non devono esserlo neanche a posteriori.

Art. 118

Disposizione transitoria per il casellario giudiziale delle imprese

Poiché finora le sentenze contro le imprese non erano iscritte, l'articolo 118 prevede che, per le imprese, il nuovo diritto sul casellario giudiziale si applica soltanto alle sentenze di riferimento e alle decisioni successive rese dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. Fa stato la data della sentenza, poiché il giudicato fa riferimento a questa data. Le vecchie sentenze non sono iscritte a posteriori.

Art. 119

Referendum ed entrata in vigore

Nel determinare l'entrata in vigore il nostro Collegio terrà conto del tempo necessario per la riprogrammazione di VOSTRA.

2.6

Allegato: Modifica di altri atti normativi

1. Legge del 24 marzo 2000245 sul personale federale Il nuovo articolo 20a consente al datore di lavoro di chiedere ai candidati a un impiego e agli impiegati di presentare un estratto del casellario giudiziale, se necessario per tutelare i suoi interessi. In questo modo nell'Amministrazione federale è possibile verificare la reputazione anche al di fuori dei controlli di sicurezza relativi alle persone previsti dalla LMSI.

Visto che le autorità sono vincolate al principio della legalità e che il mero prendere atto di dati personali degni di particolare protezione è una forma di «trattamento» da disciplinare in una legge formale, la legge sul personale federale va adeguata di conseguenza. Non è tuttavia obbligatorio chiedere un estratto per privati (disposizione potestativa).

2. Codice penale Art. 44 cpv. 4 Il diritto in vigore non definisce quando inizia il periodo di prova in caso di sospensione parziale o totale dell'esecuzione della pena. La prassi attuale si riferisce alla data della sentenza anche se questa non è mai stata comunicata. Visto che anche la non visibilità di un'iscrizione nell'estratto per privati si rifà al periodo di prova (cfr.

art. 45 cpv. 2 lett. b), occorre definire esplicitamente l'inizio del periodo di prova.

Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 44 CP fa coincidere l'inizio del periodo di prova con la comunicazione della sentenza esecutiva. Questo disciplinamento riprende una giurisprudenza costante del Tribunale federale246. Così il periodo di prova decorre ad esempio dalla comunicazione di una sentenza cantonale di ultima istanza, indi-

245 246

RS 172.220.1 DTF 120 IV 175, 6S.506/2001, 6B_522/2010.

5076

pendentemente da eventuali ricorsi depositati al Tribunale federale247. Se l'autorità giudicante è il Tribunale federale stesso, va messo in conto il periodo di prova già trascorso (tra la notifica della decisione dell'autorità di grado inferiore e la comunicazione della decisione del Tribunale federale). Lo stesso vale se il Tribunale federale rinvia la sentenza impugnata all'autorità di grado inferiore per nuovo giudizio.

Anche nel caso di pene la cui esecuzione è sospesa soltanto in parte, il momento della comunicazione è determinante per l'inizio del periodo di prova. Infatti, una persona condannata può commettere un crimine o un delitto anche durante l'esecuzione della parte non sospesa condizionalmente della pena. Se il periodo di prova venisse interrotto durante l'esecuzione, la parte sospesa condizionalmente non potrebbe essere revocata, nemmeno se la persona condannata si rendesse nuovamente punibile durante l'esecuzione e quindi non superasse il periodo di prova. Questa situazione sarebbe manifestamente illogica. La possibilità di ordinare un periodo di prova più lungo permette di tenere conto della minore probabilità che una persona recidivi durante l'esecuzione della pena.

Art. 354 Capoverso 1: l'espressione «dati segnaletici» impiegata nel diritto vigente è sì esaustiva, ma i profili del DNA sono disciplinati in una legge speciale al di fuori dell'articolo 354 CP. Per chiarire che l'articolo 354 costituisce la base legale specifica per il sistema d'informazione AFIS, la disposizione precisa ora che si tratta di dati segnaletici biometrici, il che esclude i profili del DNA. Nella versione tedesca l'espressione «bei Strafverfolgungen oder der Erfüllung anderer gesetzlicher Aufgaben» è sostituita con «im Rahmen der Strafverfolgung oder der Erfüllung anderer gesetzlicher Aufgaben», così da sottolineare il nesso con lo scopo del trattamento dei dati. Il termine «verglichen» è inoltre sostituito con «abgeglichen» per precisare che il confronto non avviene con un solo dato («vergleichen») ma con più dati («abgleichen»). Queste precisazioni linguistiche non interessano la versione italiana.

A livello materiale, l'elenco di cui al capoverso 2 coincide con quello dell'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2001248 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica nella
nuova versione del 6 dicembre 2013249. Il «centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia» menzionato al capoverso 2 lettera a della disposizione in vigore non rientra più tra le autorità abilitate a trattare i dati. Il centro di calcolo accede ad AFIS soltanto per svolgere lavori di manutenzione o per sviluppare il sistema informatico, ma non per trattare i dati nel quadro di perseguimenti penali o adempiere altri scopi afferenti a leggi speciali. Dal punto di vista materiale, il centro di calcolo non rientra quindi nell'elenco di cui al capoverso 2.

Il capoverso 3 rimanda ora anche alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane. Il rinvio è necessario, poiché anche questa legge federale contiene disciplinamenti speciali per il trattamento di dati segnaletici biometrici250.

247

In merito all'assenza di effetto sospensivo nel reclamo in materia penale cfr. art. 103 cpv. 2 lett. b della legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110).

248 RS 361.3 249 RU 2014 163 (entrata in vigore il 1° set. 2014).

250 Cfr. in partic. art. 103 LD.

5077

Le vigenti lettere b e c del capoverso 4 possono essere abrogate. L'attuale lettera b si riferisce al trattamento di dati personali già disciplinato dall'articolo 14 LSIP.

L'ordinanza d'esecuzione dell'articolo 354 CP non rappresenta quindi il luogo ideale per concretare questa norma. La consultazione online di dati personali degni di particolare protezione secondo l' articolo 19 capoverso 3 LPD necessita inoltre di una legge in senso formale. L'oggetto della vigente lettera c è disciplinato esaustivamente dalla LPD.

Libro terzo, titolo sesto (art. 365­371), art. 387 cpv. 3 nonché n. 3 delle disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002 Con l'entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale vengono abrogate le attuali disposizioni penali in materia di casellario giudiziale.

3. Codice di procedura penale Art. 261

Conservazione e impiego di documenti segnaletici

L'attuale articolo 261 capoverso 1 lettera a CPP vincola i termini per l'eliminazione dei dati segnaletici ai «termini di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale». Questa soluzione comporta diverse difficoltà. Spesso, ad esempio, i termini previsti per l'eliminazione dei dati dal casellario giudiziale non possono ancora essere stabiliti al momento del passaggio in giudicato della sentenza. A tal fine è necessario sapere se sono state emesse eventuali decisioni successive, poiché il termine calcolato può cambiare (anche più volte) e dipende da fattori che si palesano soltanto con il passare del tempo. Se le autorità interessate non hanno il diritto di consultare i dati del casellario giudiziale, il termine di cancellazione non può essere calcolato correttamente. Il rinvio ai termini di eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale non consente di disciplinare i casi in cui l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale non è prevista (p. es. per determinate contravvenzioni). L'applicabilità delle regole del casellario giudiziale implica tuttavia termini di conservazione diversi per i documenti segnaletici e per i profili del DNA, cui si applica la legge sui profili del DNA. Per questo motivo, i termini di cancellazione delle impronte digitali divergono da quelli dei profili del DNA, il che implica che, a determinate condizioni, le impronte digitali devono essere cancellate prima dei profili del DNA nonostante servano per l'esame dei profili del DNA.

Per evitare queste difficoltà, occorre uniformare le regole di conservazione applicabili ai dati segnaletici e ai profili del DNA. Per la conservazione e l'impiego di documenti segnaletici, l'articolo 261 CPP non rinvia quindi più ai termini di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale, ma ai termini di cancellazione dei profili del DNA secondo la legge sui profili del DNA. Un'altra soluzione consisterebbe nel creare una normativa nuova e autonoma applicabile ai profili del DNA e ai dati segnaletici. A tal fine occorrerebbe tuttavia modificare il disciplinamento in vigore sui profili del DNA, che finora ha dato buoni risultati e, soprattutto, la cui applicazione poggia su processi consolidati. Appare pertanto più opportuno fondarsi su un disciplinamento esistente e funzionante anziché crearne uno nuovo che obbligherebbe i Cantoni a definire nuovi processi.

5078

4. Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati Art. 6 cpv. 1 In futuro la comunicazione delle sentenze penali necessaria per la ripartizione di valori patrimoniali confiscati sarà effettuata automaticamente attraverso VOSTRA (cfr. art. 69). Questa norma è sancita anche dall'articolo 6 capoverso 1 lettera a LRVC. Le confische comunicate finora facevano parte di una sentenza penale, che andava comunque iscritta. Per affrontare l'improbabile eventualità che venga pronunciata una decisione di confisca indipendente, si propone di mantenere l'attuale obbligo di comunicazione, limitandolo tuttavia alle decisioni di confisca indipendenti (art. 6 cpv. 1 lett. b LRVC).

Art. 8a La nuova disposizione crea la base legale necessaria per la conservazione e l'archiviazione degli atti relativi alle procedure di ripartizione eseguite dall'Ufficio federale di giustizia. Questi documenti contengono sentenze penali e quindi dati personali degni di particolare protezione.

5. Codice penale militare del 27 giugno 1927 Le disposizioni del CPM in relazione al casellario giudiziale sono abrogate e inserite ­ per quanto opportuno ­ nella legge sul casellario giudiziale. L'articolo 226 capoverso 1 CPM è integrato nell'articolo 19 capoverso 1 lettera c numero 1. Il rinvio generale alle disposizioni in materia di casellario giudiziale del CP, contenuto nell'articolo 226 capoverso 2 CPM, non va ripreso nella nuova legge. Lo stesso vale per il numero 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 (visto che la nuova legge sul casellario giudiziale ha le proprie disposizioni transitorie).

6. Legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA Le modifiche previste sono di natura sostanzialmente redazionale: la terminologia dell'articolo 16 capoverso 1 lettere d ed f è adeguata a quella del CPP e del CP. Alla lettera d l'espressione «l'abbandono definitivo del procedimento» è sostituita con «il giudicato di un decreto di abbandono» che corrisponde alla terminologia del CPP secondo cui un abbandono, in linea di massima, è definitivo (fatta salva la riapertura secondo l'art. 323 CPP) ­ a differenza della mera sospensione di cui all'articolo 314 CPP. La lettera d menziona anche il decreto di non luogo a procedere secondo l'articolo 310 CPP, che pone altresì fine alle indagini. Nella lettera f l'espressione «pena da commutazione» è sostituita con «pena detentiva sostitutiva», conformemente alla terminologia del CP (cfr. art. 36 e 106 cpv. 2 CP).

5079

7. Legge del 6 ottobre 1995251 sul servizio civile (LSC) I diritti di consultazione di VOSTRA dell'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile sono disciplinati agli articoli 52 lettera b e 56 lettera g della nuova legge. Questo richiede alcune modifiche alla LSC: ­

negli articoli 12 capoverso 2 e 19 capoverso 3 LSC i rinvii alle vigenti disposizioni in materia di casellario giudiziale sono stati sostituiti con un rinvio generico alla legge sul casellario giudiziale;

­

nell'articolo 19 capoverso 3 LSC è stato stralciato l'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato poiché nessun'altra disposizione del diritto sul casellario giudiziale esige il consenso dell'interessato per la consultazione di un determinato estratto per autorità (cfr. il commento all'art. 52 lett. b);

­

in futuro il consenso dell'interessato sarà necessario soltanto per chiedere informazioni complementari ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b LSC, motivo per cui l'articolo 19 capoverso 5 LSC si riferisce esclusivamente ai casi previsti nell'articolo 19 capoverso 4 lettera b.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

In quanto responsabile di VOSTRA (cfr. art. 4 cpv. 1), la Confederazione continua a finanziare da sola l'ideazione, la manutenzione, l'esercizio e lo sviluppo del casellario giudiziale informatizzato. Assume inoltre i costi per l'elaborazione dei dati da parte di autorità federali. I Cantoni continuano a sostenere i costi dell'elaborazione dei dati (iscrizione e consultazione) a livello cantonale.

Prevediamo che le modifiche del diritto vigente proposte si ripercuoteranno come segue sulle spese per il personale.

Secondo le stime attuali, l'esercizio del casellario giudiziale richiederà un aumento del personale in seno all'Ufficio federale di giustizia di quattro o cinque posti a tempo pieno, con costi supplementari annuali (costi salariali e infrastrutturali) di circa 625 000 franchi (esclusi i contributi del datore di lavoro). I costi dettagliati e il fabbisogno di personale effettivo saranno nuovamente sottoposti a una verifica critica dopo i dibattiti parlamentari e presentati al nostro Collegio nel quadro della decisione sull'entrata in vigore. Decideremo in merito all'attribuzione definitiva di queste risorse sulla base della valutazione globale delle risorse nel settore del personale. In considerazione del fatto che negli ultimi anni il numero degli estratti per privati è aumentato costantemente, tali spese saranno presumibilmente coperte dalle maggiori entrate generate dall'allestimento degli estratti per privati.

Qui di seguito è esposto in dettaglio il fabbisogno supplementare: ­

251

Un posto supplementare è necessario per il trattamento delle domande d'informazioni secondo gli articoli 65 e 111: la verbalizzazione automatica delle consultazioni ai sensi dell'articolo 27 comporterà prevedibilmente un aumento delle domande di salvaguardia del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati secondo gli articoli 65 e 111. Il fatto, RS 824.0

5080

però, che i dati sono comunicati unicamente nei locali del servizio del casellario giudiziale dovrebbe limitare il numero delle domande, dato che il viaggio fino a Berna comporterebbe per gli interessati un certo onere.

­

Un altro posto supplementare è necessario per il potenziamento dei controlli effettuati dal servizio del casellario giudiziale secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera g. Tali controlli sono imprescindibili quali controparte all'estensione dei diritti di consultazione e iscrizione e alla rinuncia alla divulgazione delle consultazioni verbalizzate. Sono però molto onerosi e non possono essere eseguiti con le risorse attualmente disponibili. Se si intende prendere sul serio questo compito, come giustamente richiesto nel quadro della consultazione, occorre mettere a disposizione dell'Ufficio federale di giustizia le necessarie risorse.

­

Uno o due posti sono previsti per il rilascio degli estratti per privati relativi alle imprese. Il fabbisogno effettivo di personale dipende dal numero di estratti necessari, che attualmente non è tuttavia stimabile con affidabilità dato che non si può prevedere quale importanza rivestiranno gli estratti per privati nell'economia privata. Non è neppure chiaro in che misura sarà possibile automatizzare l'elaborazione. Vi è d'attendersi un aumento del lavoro manuale (i dati dell'ordinazione devono essere allineati con quelli del registro IDI prima di avviare la ricerca in VOSTRA per poter allestire estratti contenenti le informazioni corrette).

­

Un altro posto è previsto per la concessione e il controllo dei diritti di consultazione. La concessione di nuovi diritti di consultazione comporta (in particolare a causa del collegamento dei servizi di polizia cantonali) numerosi nuovi utenti e di conseguenza un incremento dell'onere generato dalla gestione degli utenti per il servizio del casellario giudiziale. L'attivazione dei relativi profili è meno importante in questo contesto. Richiederanno invece più tempo il controllo delle domande di collegamento individuali, la formazione dei nuovi utenti, il rilascio di nuove parole chiave e l'aggiornamento degli utenti in seguito a fluttuazioni di personale in seno agli uffici collegati.

La precedente panoramica non comprende i tre posti supplementari necessari per l'utilizzo sistematico del numero d'assicurato: per il trattamento di casi problematici nell'ambito dell'identificazione delle persone ­ sia in seguito alla relativa domanda di un'autorità (art. 11 cpv. 3 lett. b o cpv. 6) sia in seguito a un allineamento periodico tra VOSTRA e la banca dati UPI (art. 11 cpv. 5); per la presentazione all'UCC di una richiesta di attribuzione di un numero d'assicurato (art. 11 cpv. 4); per l'aggiornamento del sistema in caso di comunicazione da parte dell'UCC dell'annullamento e della disattivazione di numeri d'assicurato. Questi tre posti sono stati già richiesti nel quadro del messaggio del 13 dicembre 2013252 concernente la legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, motivo per cui sono nuovamente menzionati nel presente messaggio soltanto per ragioni di completezza.

Oltre a questi costi annuali ricorrenti, vi saranno quelli generati dalla nuova programmazione di VOSTRA, stimabili a circa 15 milioni di franchi. Questa stima è più precisa di quella effettuata nel quadro dell'avamprogetto, quando furono fatte uni252

FF 2014 277

5081

camente indicazioni minime. Continua tuttavia a trattarsi di una stima grezza. I costi dettagliati potranno essere indicati soltanto al termine dei dibattiti parlamentari relativi alla legge, quando saranno stati stabiliti gli adeguamenti d'ordinanza necessari. Il fabbisogno effettivo sarà nuovamente sottoposto a una verifica critica in occasione dell'adozione dell'ordinanza sul casellario giudiziale. Decideremo in merito all'attribuzione definitiva di queste risorse sulla base della valutazione globale delle risorse nel settore informatico.

Secondo le stime attuali, le spese potranno essere coperte entro 10 anni mediante le entrate generate dall'allestimento di estratti per privati (a condizione che il numero degli estratti allestiti continui a crescere di almeno il 5 per cento all'anno). I relativi lavori di programmazione sull'arco di più anni non richiederanno posti supplementari ma potranno essere eseguiti con le esistenti risorse di personale del CSI-DFGP.

Singole innovazioni potranno per contro sgravare determinate autorità federali senza però generare risparmi rilevanti. Eccone alcuni esempi: ­

La registrazione di copie di sentenze in VOSTRA ne accelera la consultazione per le autorità di perseguimento penale e i giudici, che dovranno presentare un numero inferiore di richieste di visionare gli atti per informarsi su procedimenti conclusi. Al contempo aumenterà però l'onere per i servizi che devono importare le copie delle sentenze in VOSTRA tramite l'interfaccia.

­

La concessione di nuovi diritti di consultazione su domanda scritta genererà un onere supplementare per i servizi del casellario che devono allestire i relativi estratti (p. es. le autorità nel settore della vigilanza sugli affiliati o dell'adozione secondo l'articolo 56 lett. c­e). La creazione di diritti di consultazione online (in sostituzione delle domande scritte) sgraverà però i servizi del casellario giudiziale (cfr. per es. il servizio competente per l'assistenza giudiziaria in seno all'Ufficio federale di giustizia secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. c o il servizio federale di sicurezza secondo l'art. 51 lett. a n. 8).

Tendenzialmente, l'onere aumenterà per i servizi di coordinamento cantonali e diminuirà leggermente per i servizi del casellario giudiziale. Non sono attese ripercussioni rilevanti sull'effettivo del personale.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nel campo dell'iscrizione dei dati, attualmente assunta soprattutto dai Cantoni, le modifiche del diritto non hanno ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni. Soltanto il salvataggio elettronico delle copie delle sentenze ai sensi dell'articolo 24 porterà presumibilmente a un certo maggiore onere, compensato però dal fatto che in futuro le sentenze necessarie per la commisurazione della pena potranno essere consultate direttamente in VOSTRA senza dover essere ordinate presso altre autorità (cfr. anche n. 3.1).

Gli incrementi dell'efficienza generati dalla concessione di nuovi diritti di consultazione anche in ambito cantonale non dovrebbero avere ripercussioni finanziarie e di personale (cfr. anche n. 3.1)

5082

3.3

Altre ripercussioni

Le ripercussioni sulla società e sulle imprese causate dal presente disegno sono illustrate in dettaglio ai numeri 1 e 2. Non vi sono da attendersi altre ripercussioni.

4

Programma di legislatura

Nel messaggio del 23 gennaio 2008253 sul programma di legislatura 2007­2011, alla voce «Altri oggetti» era previsto quanto segue: «Messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (disposizioni concernenti il casellario giudiziale) ed eventuale elaborazione di una legge federale sul casellario giudiziale».

Dalla consultazione 2009 è emersa la necessità di disciplinare in modo completo il diritto in materia di casellario giudiziale in un atto normativo a sé stante, e pertanto non si è proseguita la modifica dei soli Codice penale e Codice penale militare (disposizioni concernenti il casellario giudiziale). L'elaborazione di una legge federale sul casellario giudiziale a sé stante si è dimostrata però un progetto talmente complesso da non poter essere realizzato durante la legislatura 2007­2011.

L'oggetto è dunque stato ripreso nel messaggio del 25 gennaio 2012254 sul programma di legislatura 2012­2015 (cfr. Obiettivo 14, Altri oggetti).

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La competenza legislativa della Confederazione per l'emanazione di normative sulla tenuta di un casellario giudiziale risulta dalla competenza legislativa generica in materia di diritto penale e di diritto di procedura penale (art. 123 Cost.). Il casellario giudiziale è uno strumento ausiliario, creato con lo scopo primario di amministrare la giustizia penale.

I dati del casellario giudiziale sono tuttavia usati da autorità e privati anche per scopi che esulano dall'ambito penale. I compiti per i quali gli estratti sono rilasciati alle autorità possono essere definiti sia nel diritto federale sia in quello cantonale. Il diritto di utilizzare i dati per scopi non penali non deve pertanto essere sancito separatamente nella Costituzione.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nel quadro della Convenzione europea del 20 aprile 1959255 di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione), la Svizzera si è impegnata a trasmettere a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, gli estratti del casellario giudiziale di persone fisiche (art. 13 n. 1 Convenzione) e ad avvertire il relativo Paese d'origine delle sentenze penali di stranieri registrate nel casellario 253 254 255

FF 2008 597 FF 2012 305 RS 0.351.1

5083

giudiziale svizzero (art. 22 Convenzione). Simili disposizioni ­ eventualmente limitate all'esigenza della reciprocità ­ sono sancite anche in trattati bilaterali.256 Con i quattro Stati limitrofi Austria, Francia, Germania e Italia sono inoltre stati conclusi trattati completivi alla Convenzione che prevedono che le autorità di perseguimento penale debbano trasmettere, in singoli casi eccezionali, anche copie di sentenze penali concernenti i rispettivi cittadini senza che sia necessaria una richiesta formale di assistenza giudiziaria.257 Il disegno tiene conto di queste disposizioni.

A livello internazionale non esiste alcuno strumento giuridico che obblighi la Svizzera a tenere un casellario giudiziale sulle imprese. Va comunque menzionata una raccomandazione ­ giuridicamente non vincolante ­ del GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) del 2008. Nel rapporto di valutazione sulla Svizzera, questo comitato del Consiglio d'Europa ha invitato il nostro Paese a esaminare la possibilità di allestire un casellario giudiziale per persone giuridiche condannate. Nel quadro della consultazione 2009 il nostro Collegio ha condotto un'indagine in questo senso, in seguito alla quale il GRECO ha constatato nel suo rapporto di conformità del 2010 che con tale misura la sua raccomandazione è stata attuata in modo soddisfacente.

5.3

Forma dell'atto

Una revisione del diritto del casellario giudiziale è innanzitutto una revisione di natura legislativo-formale, in quanto i dati penali sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati. L'attuale normativa in materia (art. 365­371 CP) contiene soltanto poche disposizioni, ma di ampia portata, che limitano molto il campo di azione. Rispetto all'attuale struttura normativa, il nuovo diritto del casellario giudiziale è molto più dettagliato. Va pertanto creata una legge sul casellario giudiziale a sé stante. Le disposizioni meramente esecutive continueranno a essere disciplinate in sede di ordinanza.

256

Esempi: art. 22 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 10 nov. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina (RS 0.351.915.4); art. 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 4 lug. 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador (RS 0.351.932.7); art. 13 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 7 ott. 1993 tra Svizzera e Canada (RS 0.351.923.2).

257 Art. XIV dell'Accordo del 13 giu. 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 apr. 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.916.32); art. XXVII dell'Accordo del 10 set. 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 apr. 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41); art. XIX dell'Accordo del 28 ott. 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 apr. 1959 (RS 0.351.934.92); art. XIII dell'Accordo del 13 nov. 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 apr. 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.913.61).

5084

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Il disegno non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per costituire un credito d'impegno o un limite di spesa dell'importo necessario.

5.5

Delega di competenze legislative

Il disegno comprende numerose disposizioni che autorizzano il nostro Collegio a emanare disposti ordinativi. Per la maggior parte, tali disposizioni ci obbligano a disciplinare i dettagli (come la struttura dell'insieme dei dati o la forma dell'iscrizione) e rivestono quindi carattere puramente esecutivo.258 Hanno invece carattere di delega legislativa le seguenti disposizioni: articoli 15, 16, 22 capoverso 2 lettera f, 25 capoverso 2, 29 capoverso 3, 40 capoverso 2, 42 capoverso 2, 43 capoverso 2, 54 capoverso 2, 61 capoverso 2, 64 capoverso 2, 79 capoverso 2 lettera a, 85 capoverso 3, 95 capoverso 2, 96 capoverso 2, 97 capoverso 2, 110 capoverso 4, 119 capoverso 2 LCaGi e articolo 354 capoverso 5 CP. Queste norme di delega sono spiegate nel commento ai singoli articoli.

5.6

Coordinamento con altri progetti legislativi

I seguenti progetti legislativi ancora pendenti in Parlamento potrebbero influire sulla strutturazione della legge sul casellario giudiziale: ­

elaborazione di una legge sulle attività informative259: la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sarà sostituita con la nuova legge sulle attività informative. Occorrerà pertanto adeguare anche i riferimenti alla LMSI nella LCaGi;

­

revisione della legge federale sul servizio civile260: potrebbe rendere necessarie modifiche dei diritti di consultazione delle autorità preposte al servizio civile nella LCaGi;

­

legge federale sul miglioramento dello scambio di informazioni tra autorità in materia di armi261: se il nuovo numero di assicurato AVS (NAVS13) sarà introdotto già nel quadro di questa legge, la disposizione transitoria nell'articolo 117 capoversi 4 lettera b e 5 LCaGi diventa inutile. Va pure esaminata l'opportunità di stralciare eventuali nuove disposizioni finali del CP. Vanno inoltre eventualmente adeguati alcuni riferimenti trasversali alla LArm;

258

Art. 18 cpv. 2; 21 cpv. 1 lett. e; 21 cpv. 3; 22 cpv. 3; 23 cpv. 3; 26 cpv. 3; 27 cpv. 2; 28 cpv. 2; 29 cpv. 2; 30; 73 cpv. 3; 76 cpv. 2; 78 cpv. 3; 79 cpv. 2 lett. b; 80 cpv. 3; 82 cpv. 2; 83 cpv. 3; 85 cpv. 2; 86; 115.

259 Il disegno è consultabile in FF 2014 2015.

260 Il messaggio è ancora in elaborazione. L'avamprogetto e il rapporto esplicativo per la consultazione sono consultabili sul sito: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > DEFR.

261 Il disegno di legge è consultabile in FF 2014 321; cfr. pure il messaggio del 13 dic. 2013 in FF 2014 277.

5085

­

modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito (tra l'altro revisione della legge militare)262: queste modifiche legislative potrebbero ripercuotersi sulla designazione «Stato maggiore di condotta dell'esercito».

Va eventualmente anche adeguata la formulazione dell'articolo sullo scopo per quanto concerne la comunicazione automatica ai sensi dell'articolo 67 LCaGi (a causa dell'utilizzo dei dati da parte delle autorità preposte al servizio civile).

5.7

Protezione dei dati

Gli aspetti relativi alla protezione dei dati sono trattati nel numero 1.3.9 e nel commento ai singoli articoli.

262

Il messaggio è ancora in elaborazione. L'avamprogetto e il rapporto esplicativo per la consultazione sono consultabili sul sito: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > DDPS.

5086