Codice civile svizzero

Disegno

(Atti dello stato civile e registro fondiario) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20141, decreta: I 1. Il Titolo primo del Codice civile2 è modificato come segue: Art. 39 A. Registri I. In genere

Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile).

1

2

Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: 1.

i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un'unione domestica, morte;

2.

lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata;

3.

i nomi;

4.

i diritti di attinenza cantonali e comunali;

5.

la cittadinanza nazionale.

Art. 43a cpv. 4 n. 5­7 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

4

1 2 3 4

5.

le autorità competenti per la gestione dei registri cantonali e comunali degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 20063 sull'armonizzazione dei registri;

6.

il servizio federale competente per la gestione del registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

FF 2014 3059 RS 210 RS 431.02 RS 831.10

2014-0303

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Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)

7.

i servizi federali competenti per la gestione del registro degli Svizzeri all'estero di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 20005 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 45a Ia. Sistema centrale d'informazione sulle persone

La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d'informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.

1

2

La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.

I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l'uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.

3

La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema.

Fornisce loro il sostegno tecnico per l'uso del sistema.

4

5

Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina: 1.

i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo del sistema;

2.

l'ammontare dell'emolumento versato dai Cantoni per l'uso del sistema;

3.

i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri servizi aventi accesso al sistema;

4.

la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni;

5.

le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

6.

l'archiviazione dei dati.

Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.

6

2. Il Titolo ventesimoquinto del Codice civile6 è modificato come segue: Art. 949b 4a. Identificatore 1 Per identificare le persone, gli uffici del registro fondiario utilizzano per le persone sistematicamente il numero d'assicurato AVS.

fisiche nel registro fondiario 2 Gli uffici del registro fondiario comunicano il numero d'assicurato

ad altri servizi e istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per 'adempiere i compiti legali in relazione al registro fondiario.

5 6

RS 235.2 RS 210

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Art. 949c 4b. Ricerca di fondi su scala nazionale

Il Consiglio federale disciplina l'attività di ricerca che le autorità abilitate conducono a livello nazionale sui fondi su cui a una persona identificata spettano diritti in base al numero d'assicurato AVS.

Art. 949d

4c. Ricorso a privati per l'uso del registro fondiario informatizzato

I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono ricorrere a organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti per:

1

1.

garantire l'accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;

2.

garantire l'accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;

3.

svolgere le pratiche con l'ufficio del registro fondiario per via elettronica.

L'Ufficio federale di giustizia può concludere con le organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti un contratto su queste prestazioni.

2

Le organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all'alta vigilanza della Confederazione.

3

II La legge federale del 24 marzo 20007 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2, primo periodo Per quanto concerne i coniugi e i partner registrati possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. ...

2

Art. 4 cpv. 1, 2 lett. a e 3 lett. c e d Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (rappresentanze) e la Direzione consolare gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all'estero con i dati delle persone iscritte presso la rappresentanza, dei loro coniugi, dei loro partner registrati e dei loro figli.

1

Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:

2

7

RS 235.2

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a.

3

gli Svizzeri all'estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero, eventualmente i loro coniugi, i loro partner registrati e i loro figli nel quadro della protezione consolare;

Le collezioni di dati possono contenere: c.

i dati personali degni di particolare protezione relativi al patrimonio e al reddito, nonché alla salute delle persone che hanno presentato una domanda di aiuto sociale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti legali;

d.

informazioni relative al patrimonio e al reddito delle persone che hanno presentato una domanda di prestito d'emergenza, nonché ai motivi del caso d'emergenza; in via eccezionale, possono essere trattati dati relativi alla salute, sempreché siano assolutamente necessari per il trattamento del caso d'emergenza.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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