Codice civile svizzero

Progetto

(Fondazioni di previdenza a favore del personale) (CC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 maggio 20141; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 89a cpv. 6, frase introduttiva e n. 2, cpv. 7 e 8 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP) vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6

2.

l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, vigono soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: 7

1.

l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),

Minoranza (Pezzatti, Borer, Bortoluzzi, Cassis, Clottu, de Courten, Moret, Parmelin, Stahl, Stolz) Stralciare

1 2 3 4 5

FF 2014 5295 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

RS 210 RS 831.42 RS 831.40

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Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

2.

l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 48 cpv. 4, art. 85a lett. f e art. 86a cpv. 2 lett. bbis),

3.

la responsabilità (art. 52),

4.

l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a­d e g, cpv. 2 e 3),

5.

l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a),

6.

la liquidazione totale (art. 53c),

7.

la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61­62a e 64­64b),

8.

il contenzioso (art. 73 e 74),

9.

le disposizioni penali (art. 75­79),

10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 vigono inoltre le disposizioni seguenti:

8

1.

esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza, la sufficiente redditività degli investimenti e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;

2.

l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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