Decreto federale concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV dell'8 marzo 2005
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 7 della legge del 18 marzo 20051 sul raccordo RAV (LRAV); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 1 Per la prima fase del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo RAV) è stanziato un credito d'impegno di 1090 milioni di franchi (prezzo e stato del progetto 2003, senza rincaro, IVA né interessi intercalari).
2
Il credito è suddiviso fra i seguenti oggetti: Investimenti in mio. fr.3
a.
b.
c.
Vigilanza sul progetto Ampliamenti San GalloSt. Margrethen Contributo al prefinanziamento degli ampliamenti Lindau Geltendorf d. Ampliamenti Bülach Sciaffusa e. Contributo per la nuova tratta Belfort Digione f. Contributo per ampliamenti Vallorbe Frasne Digione e Pontarlier Frasne g. Sistemazione del nodo di Ginevra h. Contributo per ampliamenti Bellegarde Nurieux Bourg-en-Bresse i. Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse j. Ampliamenti Bienne Belfort k. Ampliamenti Berna Neuchâtel Pontarlier l. Ampliamenti Losanna Vallorbe m. Ampliamenti Sargans St. Margrethen
1 2 3
25 80 75 130 100 40 40 165 25 40 100 30 70
RS 742.140.3; RU 2005 4239 FF 2004 3335 Soltanto la parte della Svizzera.
2003-2577
4637
Credito d'impegno per il raccordo alla rete ad alta velocità. DF
Investimenti in mio. fr.
n.
o.
p.
Ampliamenti S. Gallo Costanza Ampliamenti aeroporto Zurigo Winterthur Riserva
Totale
60 100 10 1090
Art. 2 I provvedimenti edili previsti per le opere autorizzate devono essere iniziati al più tardi nel 2010 e terminati entro il 2015. Il Consiglio federale può prorogare detti termini di 5 anni.
Art. 3 Il Consiglio federale gestisce il credito d'impegno. Può in particolare: a.
effettuare piccoli trasferimenti tra i crediti d'opera menzionati nell'articolo 1;
b.
adeguare il credito d'impegno al rincaro comprovato, all'imposta sul valore aggiunto e agli interessi intercalari nonché alle oscillazioni dei corsi per il cofinanziamento di opere all'estero.
Art. 4 I crediti d'impegno per gli esami preliminari in vista della costruzione del raccordo alla rete ad alta velocità sono soppressi. In questo ambito sono ridotti: a.
da 25 a 15 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19994 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000;
b.
da 13 a 3 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale I del 12 dicembre 20015 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002.
Art. 5 Gli impegni assunti e i pagamenti forniti nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni di finanziamento abrogate sono addebitati al credito globale di cui all'articolo 1.
4 5
FF 2000 126 FF 2001 5805
4638
Credito d'impegno per il raccordo alla rete ad alta velocità. DF
Art. 6 1
Il presente decreto non sottostà a referendum.
2
Entra in vigore contemporaneamente alla LRAV.
3
La sua durata di validità corrisponde a quella della LRAV.
Consiglio nazionale, 8 marzo 2005
Consiglio degli Stati, 1° marzo 2005
La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz
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Credito d'impegno per il raccordo alla rete ad alta velocità. DF
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