Legge federale sull'assicurazione per l'invaliditā

Disegno

(LAI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 20051, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invaliditā č modificata come segue: Art. 57a (nuovo)

Preavviso

L'ufficio AI comunica alla persona assicurata, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione giā assegnata. La persona assicurata ha il diritto di essere sentita conformemente all'articolo 42 LPGA3.

1

Se la decisione prevista concerne l'obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l'ufficio AI lo sente prima di emanare la decisione.

2

La disposizione concernente la sospensione dei termini conformemente all'articolo 38 capoverso 4 LPGA non č applicabile.

3

Art. 69 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 1ter (nuovo) 1

In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA4: a.

le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI;

b.

le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.

1bis La disposizione concernente la sospensione dei termini conformemente all'articolo 38 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 60 capoverso 2 LPGA non si applica alla procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni.

1 2 3 4

FF 2005 2751 RS 831.20 RS 830.1 RS 830.1

2004-1498

2765

Assicurazione per l'invaliditā. LF

In deroga all'articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni č soggetta a spese. L'entitā delle spese č determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

1ter

II Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

(misure per la semplificazione della procedura) Il diritto previgente si applica: a.

alle decisioni emanate dall'ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...;

b.

alle opposizioni pendenti presso l'ufficio AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...;

c.

ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... .

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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