05.039 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2004 del 18 maggio 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2004.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-2370

2967

Compendio Secondo l'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di dette disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2004.

Ogni accordo bilaterale o multilaterale che la Svizzera ha firmato, ratificato o approvato senza riserva di ratifica, a cui ha aderito durante lo scorso anno o che era applicabile soprattutto nell'anno in rassegna è presentato brevemente. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Rispetto ai precedenti, il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

Il numero complessivo di trattati e la relativa suddivisione fra i vari dipartimenti corrisponde approssimativamente al numero dei trattati contenuti nel rapporto dello scorso anno.

2968

Indice Compendio

2968

Elenco delle abbreviazioni

2970

1 Introduzione

2973

2 Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 2.2 Dipartimento federale dell'interno 2.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 2.5 Dipartimento federale delle finanze 2.6 Dipartimento federale dell'economia 2.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2975 2975 3117 3118

3 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 3.1 Dipartimento federale degli affari esteri 3.2 Dipartimento federale dell'interno 3.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 3.4 Dipartimento federale delle finanze 3.5 Dipartimento federale dell'economia 3.6 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

3130 3145 3147 3163 3178 3178 3185 3187 3189 3191 3199

2969

Elenco delle abbreviazioni ACICI

Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale

ADEA

Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa

AELS

Associazione europea di libero scambio

APCI BERS

Agencia Peruana de Cooperacion Internacional/Agenzia peruviana di cooperazione internazionale Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

BIDF

Balkan Infrastructure Development Facility

BIE

Ufficio internazionale dell'educazione

BiH BIRS

Bosnia e Erzegovina Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

BIT

Ufficio internazionale del lavoro

BM

Banca mondiale

BSE

Encefalopatia spongiforme bovina (morbo della vacca pazza)

CAS

Comitato per l'aiuto allo sviluppo [dell'OCSE]

CECA

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

CEE

Comunità economica europea

CERN

Organizzazione europea per le ricerche nucleari

CET

Countries with Economies in transition/Paesi con economie in transizione

CONFEMEN

Conférence des Ministres de l'Education des Pays Ayant le Français en Partage

COP

Conferenza delle Parti

CSI

Comunità degli Stati Indipendenti

DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

EUFOR

European Union Force

EURATOM

Comunità europea dell'energia atomica

FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

FISA

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo

FMI

Fondo monetario internazionale

GAPAR

General Administration for Palestine Arab Refugees

GEF

Fondo globale per l'ambiente/ Global Environment Facility

GRE

Garanzia dei rischi delle esportazioni

GTZ

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit/ Agenzia tedesca di cooperazione tecnica

2970

HIPC

Iniziativa della Banca mondiale e del FMI per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati

ICIMOD

International Centre for Integrated Mountain Development/ Centro internazionale per lo sviluppo integrato in ambiente montano

ICWC

Interstate Commission on Water Coordination/Commissione interstatale per il coordinamento delle risorse idriche

IDA

Associazione internazionale per lo sviluppo

IDP

Internally Displaced Persons/ persone sfollate interne (sfollati all'interno dei confini del proprio Paese)

INCA

Instituto nacional de Investigaciones Agricolas/Istituto nazionale di ricerca agronomica

IPEN

The International POPs Elimination Network/Rete internazionale per l'eliminazione dei POP (POP = inquinante organico persistente)

IUCN

Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse

IUED

Institut universitaire d'études du développement

JCD

Jordanian Civil Defence

LDC

Paesi meno sviluppati (Less Developed Countries)

LOFTA

Law and order trust fund Afghanistan

MENA

Sezione Medio Oriente e Africa del Nord della DSC

MoU

Memorandum of Understanding/ Memorandum d'intesa

NATO

Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

ODI

Overseas Development Institute

OIE

Organisation mondiale de la santé animale

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

ONG

Organizzazione non governativa

ONUSI

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

OSCE

Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa

OSM

Obiettivi di sviluppo del Millennio

PCB

Policlorurato bifenile

PfP

Partenariato per la pace

2971

PIC

«Prior informed consent»: Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC)

PMI

Piccole e medie imprese

PNUA

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

PNUS

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

POP

Inquinante organico persistente: Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP)

PRS

Strategia di riduzione della povertà

RSI

Responsabilità sociale delle imprese

SDA

Status di destinazione approvata

SFI

Società Finanziaria Internazionale

TIR

Transit international routier

TTPCP

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

UIT

Unione Internazionale delle Telecomunicazioni

UNCDF

Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura capitale

UNDESA

United Nations Department of Economic and Social Affairs/ Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite

UNECA

United Nations Economic Commission for Africa/ Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa

UNESCO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura

UNHCR

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

UNITAR

Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca

UNMIK

Missione d'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo

UNODCCP

Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine

UNWRA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/ Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza e il lavoro dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente

2972

Rapporto 1

Introduzione

L'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) prevede l'obbligo, per il Consiglio federale, di riferire ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è allestito in applicazione di tale disposizione. Esso contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2004 o a cui la Svizzera ha aderito. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio nonché un piccolo numero di trattati conclusi alla fine del 2003 ma che per motivi di tempo non è stato possibile integrare nel rapporto del 2003.

Rispetto a quelli precedenti, il presente rapporto contiene ora, separatamente e in forma di tabella, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nella propria competenza.

Un ulteriore miglioramento rispetto ai rapporti redatti in precedenza consiste nel fatto che le indicazioni contenute sotto la lettera C (ripercussioni finanziarie) sono formulate in modo più preciso per ciascun accordo.

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, o ogni modifica di trattato, sia o no di competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il nostro Consiglio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato o la modifica all'Assemblea federale, accompagnati da un messaggio separato, o di denunciarli per la scadenza più vicina. La trattazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione
della sua applicazione. Il trattato in questione resta in vigore durante la procedura parlamentare. Nel caso ne venga rifiutata l'approvazione, anche il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

2973

Il rapporto è articolato in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A: contenuto: breve presentazione del contenuto dell'accordo; B: motivi: esposizione dei motivi che hanno portato a concludere l'accordo; C: ripercussioni finanziarie: indicazione dei costi occasionati dall'attuazione dell'accordo; D: base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere l'accordo del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio; E: entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore dell'accordo (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

2974

2

Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) con Stati e organizzazioni internazionali

2.1.1.1

Accordo di gestione tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un fondo fiduciario, concluso il 13 dicembre 2004

A.

L'obiettivo principale del fondo fiduciario «Afghanistan Law and Order» (legge e ordine/LOTFA) è di finanziare in Afghanistan attività prioritarie nel settore della polizia. La gestione del fondo fiduciario è stata affidata al PNUS. L'obiettivo del contributo della DSC al progetto LOFTA è di rafforzare il Ministero dell'interno, in particolar modo le sue capacità e strutture istituzionali. Si prevede di sostenere la realizzazione di una banca dati elettronica sull'intero territorio nazionale per il personale di polizia, i versamenti dei salari e altre spese. Nell'attuale fase del progetto si tratterà di estendere il sistema della banca dati elettronica a tutte le province del Paese.

B.

Rafforzamento delle capacità della polizia afghana (Ministero dell'interno) al fine di migliorare la sicurezza in Afghanistan.

C.

1,177 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2004 ed è valido fino al 30 settembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

2975

2.1.1.2

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan concernente il progetto per una gestione comunitaria e sostenibile delle risorse (Community Based Sustainable Resource Management ­ CBRM)

A.

Il progetto CBRM costituisce uno sforzo congiunto del Governo della provincia di frontiera del nord-ovest (NWFP) e della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) volto a promuovere una gestione sostenibile delle risorse a livello dei Comuni. Lo scopo principale del progetto è di contribuire all'aumento delle entrate delle famiglie povere nelle regioni di montagna della NWFP del Pakistan.

B.

Prosieguo della collaborazione nell'ambito di questo progetto sostenuto dalla DSC dal 1997.

C.

2,43 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2976

2.1.1.3

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e il «China Training Centre for Senior Personnel Management Officials» concernente il progetto «Sino-Swiss Management Training Programme in the Public Sector of China», concluso il 6 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al sistema dell'amministrazione pubblica in Cina.

B.

Il progetto sostiene la formazione dei quadri superiori dell'amministrazione pubblica ai livelli comunale, provinciale e centrale.

C.

4,32 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2977

2.1.1.4

Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Governance and Public Administration Reform Xieng Khouang Province», concluso il 10 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Xieng Khouang: Strengthening public administration for poverty reduction and equitable growth» in corso nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di sostenere e consolidare la riforma amministrativa del governo locale della provincia di Xieng Khouang, nel Laos. Tale riforma dovrebbe permettere di meglio conoscere i problemi e le necessità della popolazione e di adottare provvedimenti mirati nella lotta contro la povertà.

C.

1,5 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

2978

2.1.1.5

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente il progetto «Implementation of the Swiss Cultural and Information Center in Ulaanbaatar», concluso il 15 aprile 2004

A.

L'accordo concerne l'apertura, nella capitale mongola, di un centro culturale svizzero per lo scambio di informazioni.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare gli scambi e la cooperazione tra la Svizzera e la Mongolia. Una biblioteca e un laboratorio linguistico sono a disposizione degli studenti mongoli interessati.

C.

44 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 aprile 2004 e copre il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2979

2.1.1.6

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Dong Hoi Urban Development», concluso il 13 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo allo sviluppo urbano di Dong Hoi in Vietnam.

B.

Il progetto sostiene la realizzazione del processo di riforma nazionale a livello di amministrazione comunale di Dong Hoi (102 000 abitanti). Si prefigge in particolare di sostenere la riforma dell'amministrazione, rafforzare l'amministrazione locale e promuovere il settore privato.

C.

4,783 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2980

2.1.1.7

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Capacity Building for Education, Training and Research in Environmental Science and Technology in Northern Viet Nam», concluso il 19 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo alla protezione dell'ambiente in Vietnam.

B.

Il progetto sostiene due centri di ricerca nazionali di Hanoi. Il contributo della Svizzera è destinato alla formazione e alla ricerca nel settore ambientale, in particolare dell'inquinamento di acqua e aria.

C.

2,045 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2981

2.1.1.8

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Nam Dinh Urban Development Project», concluso il 13 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo allo sviluppo urbano di Nam Dinh in Vietnam.

B.

Il progetto sostiene la realizzazione del processo di riforma nazionale a livello dell'amministrazione comunale di Nam Dinh (240 000 abitanti). Si prefigge in particolare di sostenere la riforma dell'amministrazione, rafforzare l'amministrazione locale e promuovere il settore privato.

C.

5,629 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2982

2.1.1.9

Accordo tra il Governo svizzero e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), chiamate congiuntamente «Banca», concluso il 22 luglio 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo al progetto pilota «Design-Build-Lease of Water Supply» condotto in Vietnam.

B.

Il fondo alimentato anche dalla Svizzera mira a sostenere partenariati tra il settore privato e il settore pubblico («Private-Public Partnership»). Si tratta in particolare di compiti di formazione e di sostegno assunti nell'ambito della costruzione e della manutenzione di una rete sostenibile di approvvigionamento idrico nella città di Lim Town (15 000 abitanti). Il fondo è gestito dalla Banca mondiale.

C.

1,327 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2004 e copre il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

2983

2.1.1.10

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Support to the Forest Sector Support Programme and Partnership in Viet Nam », concluso l'8 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo volto a sostenere l'utilizzazione sostenibile delle foreste e la salvaguardia della biodiversità in Vietnam.

B.

Insieme ad altri donatori internazionali, la Svizzera versa un contributo finanziario al «Trust Fund for Forests» al fine di promuovere una gestione forestale sostenibile, rafforzare la funzione protettiva delle foreste e garantire un reddito alla popolazione locale.

C.

1,67 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2984

2.1.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODCCP), concernente il progetto «Juvenile Justice Jordan», concluso l'8 ottobre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario volto a rafforzare a livello istituzionale e legislativo il sistema giudiziario applicabile ai minori.

B.

Il progetto «Juvenile Justice» è già sostenuto in Libano dal 1998. Esteso alla Giordania con qualche adeguamento esso diventa un programma regionale, come previsto nel programma stabilito per il Mashreq.

C.

1,38 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 ottobre 2004 e copre il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

2985

2.1.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Benin, rappresentata dal Ministero delle finanze e dell'economia (MFE), concernente il contributo della Svizzera all'attuazione della Strategia di riduzione della povertà del Benin per il periodo 2003­2006, concluso il 19 dicembre 2003

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera, sotto forma di aiuto al finanziamento, all'attuazione della Strategia di riduzione della povertà (SRP) del Benin per il periodo 2003­2006. Esso si prefigge in primo luogo di predisporre e distribuire le risorse finanziarie in favore dei settori prioritari (salute, educazione, alfabetizzazione, acqua e artigianato /sviluppo delle piccole e medie imprese) e dei compiti trasversali (approccio di genere e promozione della donna, buon governo e decentralizzazione/ deconcentrazione).

B.

L'accordo disciplina gli impegni del Governo del Benin e del Governo svizzero concernenti il contributo all'attuazione della SRP del Benin. Il Benin è un Paese prioritario della DSC. La riduzione della povertà costituisce la priorità assoluta dell'attività della DSC.

C.

5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2003 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2006. Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo mediante una notificazione scritta non appena constati che l'obiettivo dell'accordo non può essere raggiunto efficacemente o in modo adeguato, o che il contributo all'attuazione della SRP non può essere perseguito per fattori esterni, o che una parte contraente non adempie in modo assai evidente ai propri obblighi.

2986

2.1.1.13

Convenzione di finanziamento tra il Benin, rappresentato dal Ministero delle finanze e dell'economia, e il Regno di Danimarca, rappresentato dall'Ambasciata reale di Danimarca nel Benin, e la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per il tramite del proprio Ufficio di cooperazione nel Benin, e l'Agenzia tedesca di cooperazione tecnica (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit; GTZ), concernente la fase pilota (novembre 2003-agosto 2004) del programma per il rafforzamento dell'Osservatorio dei cambiamenti sociali, concluso l'11 novembre 2003

A.

La convenzione concerne il contributo della Svizzera al sostegno della fase pilota (novembre 2003­agosto 2004) del programma di rafforzamento delle capacità dell'Osservatorio dei cambiamenti sociali (Observatoire du Changement Social; OCS), costituito di più unità funzionali. L'OCS è lo strumento principale del Governo del Benin per il monitoraggio e la valutazione della propria Strategia di riduzione della povertà (SRP), conforme agli obiettivi di sviluppo del Millennio. Tale sostegno è finanziato congiuntamente dal Regno di Danimarca, dalla Svizzera e dall'Agenzia tedesca di cooperazione tecnica (GTZ) a favore del Governo del Benin.

B.

La convenzione disciplina gli impegni del Governo del Benin e dei Governi svizzero e danese e della GTZ relativi alla fase pilota del programma di rafforzamento dell'OCS. Il Benin è un Paese prioritario della DCS e la riduzione della povertà costituisce l'obiettivo principale di quest'ultima. La buona qualità del monitoring e della valutazione della SRP è cruciale affinché la sua attuazione porti a un miglioramento effettivo delle condizioni di vita della popolazione povera nel Paese.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione è entrata in vigore l'11 novembre 2003 dopo la firma del Governo della Repubblica del Benin, rappresentato dal Ministero delle finanze e dell'economia, e dei tre donatori (Svizzera, Danimarca e GTZ). La Svizzera era rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione. Per ogni emendamento della presente convenzione è necessario uno scambio di lettere fra tutte le parti contraenti. Qualora dovessero verificarsi disaccordi fra le parti nell'interpretazione o nell'esecuzione della convenzione, essi saranno ricomposti amichevolmente in via diplomatica.

2987

2.1.1.14

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno all'attuazione di un programma di viabilità (piste rurali) nella regione a est del Burkina Faso, concluso il 25 novembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per il prosieguo dell'attuazione del programma concernente la viabilità (piste rurali) nelle regioni orientali del Burkina Faso (province di Gnagna, Gourma e Tapoa).

B.

Il Burkina Faso ha una popolazione precipuamente rurale e un'economia nazionale sorretta essenzialmente dalla produzione agricola. L'isolamento delle regioni all'Est del Paese rende difficile lo sfruttamento della produzione agricola. In tale contesto l'obiettivo del programma consiste nella rottura dell'isolamento delle regioni dell'Est del Burkina Faso mediante una rete di strade carrozzabili, gestite e mantenute localmente dalla popolazione rurale.

C.

5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2004 e copre il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

2988

2.1.1.15

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il contributo svizzero al programma di formazione professionale, concluso il 3 marzo 2004

A.

L'accordo fissa le condizioni per il rinnovo del contributo della DSC in favore della formazione professionale ­ nella fattispecie della Cellule d'Appui à la Formation Professionnelle (CAFP) ­ nel Burkina Faso dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

B.

L'artigianato costituisce un ramo importante dell'economia del Burkina Faso e la DSC lo sostiene da 30 anni. La formazione professionale rappresenta uno strumento privilegiato che permette di disporre per tempo di manodopera qualificata performante in grado di far fronte in modo adeguato alle sfide del futuro. La cellula a sostegno della formazione professionale, concepita in primo luogo per elaborare programmi e iter formativi specifici, può avere ripercussioni positive sull'intero settore della formazione professionale degli artigiani.

C.

1,58 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

2989

2.1.1.16

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il «Programme de Développement des Villes Moyennes» (PDVM) e precisamente, nel quadro dello stesso, il contributo svizzero all'«Appui à la Gestion Communale» (AGEC) a favore delle città di Ouahigouya, Koudougou e Fada N'Gourma, concluso il 25 novembre 2004

A.

L'accordo fissa le condizioni per il rinnovo del contributo della DSC al programma di sviluppo delle città di media grandezza nel Burkina Faso («Programme de Développement des Villes Moyennes») per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2008.

B.

A dieci anni dal suo avvio, il contributo del programma di sviluppo delle città di media grandezza è giudicato fondamentale dai diversi attori interessati.

Il programma ha infatti permesso alle municipalità delle tre città di beneficiare di infrastrutture commerciali (mercati) redditizie che migliorano la loro autonomia finanziaria, e in maniera generale, incentivano l'economia locale.

Esso ha altresì contribuito al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nelle tre città coinvolte. L'accordo rappresenta l'ultima fase del contributo svizzero nel settore delle grandi infrastrutture nelle tre città di media grandezza di Ouahigouya, Koudougou e Fada N'Gourma.

C.

12,3 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2004 e copre il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2008. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

2990

2.1.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Mali concernente il «Programme d'Appui Socio ­ Sanitaire Mali ­ Suisse» (PASS ­ MS), fase I, firmato il 5 agosto e il 9 settembre 2004

A.

L'accordo definisce il contenuto e gli obiettivi del programma nonché gli obblighi delle parti contraenti. Esso identifica inoltre le istanze responsabili, definisce la struttura organizzativa del PASS ­ MS e precisa le modalità di esecuzione. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica nella regione di Sikasso nel Mali, condotta dall'Institut Universitaire d'Etudes du Développement (IUED) di Ginevra.

B.

Scopo del programma è di migliorare la situazione sociale e sanitaria delle popolazioni nella regione di Sikasso e di coinvolgerle maggiormente nella gestione degli affari pubblici (governance).

C.

4,9 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° gennaio 2002 fino alla sua firma e si estingue il 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti. Il termine per la denuncia è di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo in casi di forza maggiore o di gravi errori.

2991

2.1.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il Programma di sviluppo sociale nelle zone urbane (PDSU), concluso il 14 settembre 2004

A.

L'accordo definisce lo scopo e gli obiettivi che il programma si prefigge.

Esso indica la coerenza del programma con il quadro macropolitico nel Mali e l'orientamento strategico della DSC nel Mali. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica incentrata principalmente sulla città di Koutiala, nella 3a regione del paese. Le istanze responsabili dell'attuazione, del monitoring e della valutazione sono indicati nell'accordo.

B.

L'obiettivo del programma per lo sviluppo sociale nelle zone urbane è di promuovere una democrazia vicina ai cittadini, fondata sulla responsabilità e volta ad armonizzare progetti federativi portati avanti da diversi attori.

C.

800 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2004. Esso copre retroattivamente le attività condotte durante il periodo dal 2 giugno 2003 al 13 settembre 2004. L'accordo può essere denunciato per scritto da ognuna delle due parti. Il termine per la denuncia è di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo in casi di forza maggiore o di gravi errori.

2992

2.1.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il Programma di sostegno alla formazione professionale per le professioni artigianali, concluso il 12 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce lo scopo del programma e gli obiettivi previsti nella terza fase del programma di sostegno alla formazione professionale nelle professioni artigianali. Esso precisa inoltre i risultati attesi, gli obblighi reciproci delle parti contraenti, le istanze responsabili e le modalità di esecuzione.

B.

Lo scopo del programma è di contribuire all'introduzione di un sistema di formazione professionale performante, adattato alle condizioni socioeconomiche del Mali e riconosciuto a livello internazionale.

C.

2,95 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005. L'accordo può essere denunciato per scritto da ognuna delle due parti. Il termine per la denuncia è di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore.

2993

2.1.1.20

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Niger concernente il «Programme Routes Rurales Gaya» (RRG), fase III, del 4 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per il sostegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) nel progetto surriferito. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica nel distretto di Gaya, una della tre regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger. La gestione del progetto è affidata alla DSC.

B.

Il programma si prefigge di contribuire allo sviluppo economico e sociale del distretto di Gaya assicurando uno smercio regolare della produzione locale sui mercati dei Paesi limitrofi (Nigeria e Benin).

C.

4,3 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2004 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 e si estingue il 31 dicembre 2006. L'accordo può essere denunciato per scritto da ognuna delle due parti. Il termine per la denuncia è di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

2994

2.1.1.21

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Niger concernente il «Fonds de Soutien à l'Investissement Local de Gaya (FSIL-Gaya) », fase I, del 4 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per il sostegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al progetto surriferito. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica nel distretto di Gaya, una della tre regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger. La gestione del progetto è affidata alla DSC.

B.

Il programma si prefigge di completare il finanziamento necessario alla realizzazione delle infrastrutture che rientrano nel settore di competenza dei Comuni. In questo contesto sono prioritarie la collaborazione tra i Comuni e una ripartizione equilibrata degli investimenti.

C.

4,43 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2004 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 e si estingue il 31 dicembre 2006. L'accordo può essere denunciato per scritto da ognuna delle due parti. Il termine per la denuncia è di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

2995

2.1.1.22

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Niger concernente il «Fonds de Soutien à l'Investissement Local de Maradi (FSIL-Maradi)», fase I, del 4 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per il sostegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al progetto surriferito. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica nel distretto di Maradi, una della tre regioni prioritarie dell'aiuto svizzero in Niger. La gestione del progetto è affidata alla DSC.

B.

Il programma si prefigge di completare il finanziamento necessario alla realizzazione delle infrastrutture che rientrano nel settore di competenza dei Comuni. In questo contesto sono prioritarie la collaborazione tra i Comuni e una ripartizione equilibrata degli investimenti.

C.

4,58 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2004 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 e si estingue il 31 dicembre 2006. L'accordo può essere denunciato per scritto da ognuna delle due parti. Il termine per la denuncia è di sei mesi. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'accordo per motivi di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

2996

2.1.1.23

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il fondo fiduciario per il progetto di sostegno al processo elettorale nel Burundi, concluso il 1° dicembre 2004

A.

L'accordo concerne un contributo svizzero al fondo speciale del PNUS a favore del progetto di sostegno al processo elettorale nel Burundi.

B.

Da molti anni il Burundi, con il sostegno della comunità internazionale, si adopera per un ritorno alla pace e alla stabilità del Paese, puntando sul rafforzamento delle istituzioni democratiche e sulla riconciliazione nazionale.

Con il sostegno del processo elettorale nel Burundi si concluderà la fase di transizione e si darà vita alle istituzioni democratiche previste nell'accordo di Arusha.

C.

1,35 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 aprile 2005. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

2997

2.1.1.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Mozambico, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione, concernente il programma di sostegno al settore della sanità, concluso il 19 maggio 2004

A.

L'accordo concerne le modalità per il prosieguo del sostegno della DSC al settore della sanità del Mozambico.

B.

L'accordo fissa in particolare l'importo del contributo svizzero ai diversi fondi comuni, gli obblighi e le responsabilità di entrambe le parti nell'attuazione, monitoraggio, controlling e audit nonché nella valutazione di questa cooperazione.

C.

14,4 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2004 ed è valido dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

2998

2.1.1.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione locale, dello sviluppo dei Comuni e degli affari sociali, concernente il programma «Paix et décentralisation dans la Province de Kibuye», concluso il 5 marzo 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione per l'attuazione del programma «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye».

B.

Il programma «Paix et Décentralisation» costituisce una delle tre linee d'azione del programma speciale per il Ruanda, che fa seguito alla decisione del Consiglio federale del settembre 2001 sul prosieguo della collaborazione con il Ruanda. Il programma si prefigge di contribuire alla democratizzazione, alla lotta contro la povertà e al promovimento della pace nel Paese sostenendo gli sforzi di decentralizzazione a Kibuye.

C.

3,9 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2004 e copre il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

2999

2.1.1.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Community-based Health Initiatives», concluso il 4 ottobre 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità per il finanziamento del progetto «Community-based Health Initiatives» nella regione centrale della Tanzania.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali rafforzando le competenze dei Comuni nel settore dell'assistenza sanitaria e sviluppando meccanismi di sostegno ai gruppi di popolazione più svantaggiati.

C.

3,525 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2004 per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2007, a condizione che venga autorizzata dalla DSC una nuova domanda di credito per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. L'accordo può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3000

2.1.1.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente l'attuazione della terza fase del progetto PADER (Promoción al Desarrollo Económico Rural) per il promovimento dello sviluppo economico nelle zone rurali, concluso il 26 agosto 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario accordato al progetto PADER per il promovimento dello sviluppo economico nelle zone rurali della Bolivia. Il progetto mira a istituire condizioni quadro più favorevoli per piccoli produttori e a migliorare il loro accesso al mercato.

B.

Più lavoro e maggiori redditi costituiscono un presupposto fondamentale per un'efficace lotta contro la povertà nelle zone rurali della Bolivia. Si tratta segnatamente di promuovere gli investimenti privati, di rafforzare la collaborazione tra gli attori pubblici e privati, di istituire condizioni quadro più favorevoli per le piccole imprese e di promuovere così lo sviluppo economico.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni, o con effetto immediato nel caso di mancanza grave di una delle parti alle disposizioni dell'accordo.

3001

2.1.1.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il versamento di un contributo finanziario al progetto «Diálogo nacional 2004, Bolivia productiva», volto a promuovere la partecipazione della popolazione all'elaborazione della strategia di lotta contro la povertà, concluso il 12 agosto 2004

A.

L'accordo definisce le modalità finanziarie del contributo della DSC al progetto del PNUS con il quale si mira a promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile al dialogo nazionale 2004 dedicato all'elaborazione della strategia boliviana di lotta contro la povertà.

B.

Una partecipazione equilibrata della popolazione civile al dialogo nazionale 2004 favorisce la stabilità politica e permette in particolare di coinvolgere la popolazione nella concezione della strategia nazionale di lotta contro la povertà.

C.

47 250 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2004 e copre il periodo dal 12 agosto 2004 al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

3002

2.1.1.29

Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente la terza fase del progetto PROFIN (Proyecto de apoyo al sector financiero Boliviano) per il promovimento del settore della microfinanza in Bolivia, concluso il 21 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario accordato al progetto PROFIN, che mira a promuovere il settore della microfinanza in Bolivia e a facilitare in questo modo l'accesso dei piccoli produttori ai servizi finanziari.

B.

La difficoltà nell'ottenere crediti a tassi abbordabili impedisce spesso lo sviluppo di attività economiche in particolare della popolazione povera. La promozione dei servizi finanziari destinati alle piccole e medie imprese contribuisce a ridurre la povertà in Bolivia creando lavoro e redditi.

C.

3,1 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 21 dicembre 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2005. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3003

2.1.1.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente la collaborazione con il Ministero boliviano dell'agricoltura (MACA), concluso l'8 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e il MACA e costituisce il quadro formale per la realizzazione e il finanziamento congiunti di diversi progetti di sviluppo.

B.

L'accordo si prefigge di assicurare una realizzazione coerente dei progetti di sviluppo sostenuti dalla Svizzera in Bolivia, conformemente alla strategia boliviana di sviluppo rurale, e di garantire un coordinamento ottimale delle attività con il ministero competente. La stretta collaborazione della DSC con il MACA permette di aumentare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi impiegati nella lotta contro la povertà.

C.

190 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3004

2.1.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente la collaborazione con il Ministero boliviano per lo sviluppo sostenibile (MDS), concluso il 21 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e il MDS e costituisce il quadro formale per la realizzazione e il finanziamento congiunti di diversi progetti di sviluppo.

B.

L'accordo si prefigge di assicurare la realizzazione coerente dei progetti di sviluppo sostenuti dalla Svizzera in Bolivia, conformemente alla strategia boliviana in materia di povertà, e di garantire un coordinamento ottimale delle attività con il ministero competente. La stretta collaborazione della DSC con il MDS permette di aumentare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi impiegati nella lotta contro la povertà.

C.

8,634 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3005

2.1.1.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto nazionale di ricerca agronomica di Cuba (INCA) concernente la diffusione di metodi partecipativi di selezione vegetale in prospettiva della produzione locale di sementi, concluso il 20 aprile 2004

A.

L'accordo definisce le modalità finanziarie del contributo versato al progetto dell'Istituto nazionale di ricerca agronomica (INCA ­ Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas) di Cuba al fine di sostenere nelle province di Holguín e di Villa Clara la diffusione di metodi partecipativi di selezione vegetale in prospettiva della produzione locale di sementi.

B.

Il miglioramento delle sementi permette di rafforzare le iniziative locali e contribuisce allo sviluppo economico e alla sicurezza alimentare di Cuba.

C.

142 398 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 aprile 2004 e copre il periodo dal 30 marzo 2004 al 28 febbraio 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 10 giorni.

3006

2.1.1.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, la Cooperación de Desarrollo regional de Chimborazo (CODERECH), la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), la Junta de Usarios del Sistema de Riego Guarguallá (Licto) e la Corporación de Organizaciones Campesinas de Licto (CODOCAL), concluso il 5 maggio 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità di finanziamento e di esecuzione della quinta e ultima fase del progetto «Riego y Desarrollo Rural Licto».

B.

La DSC sostiene questo progetto dal 1990. Questa ultima fase è intesa a garantire la sostenibilità del progetto. Si tratta in particolare di assicurare il rafforzamento delle organizzazioni locali, l'accesso alle istituzioni di servizi finanziari e la partecipazione della popolazione agli organi decisionali locali e regionali.

C.

620 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. In caso di violazione delle disposizioni contrattuali da parte di una delle parti contraenti, la controparte può decidere di sospendere l'accordo. Se la violazione delle disposizioni contrattuali si protrae per più di 90 giorni, la parte lesa può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato.

3007

2.1.1.34

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo ecuadoriano, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concluso il 3 maggio 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione della quarta fase del progetto «Sistema de Capacitación para el Manejo de los recursos Naturales Renovables ­ CAMAREN».

B.

Il progetto si prefigge di promuovere uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e di rafforzate i diversi attori.

C.

1,7 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007. Ogni violazione delle disposizioni contrattuali può portare alla revisione o all'annullamento del contratto.

3008

2.1.1.35

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo ecuadoriano, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concluso il 3 maggio 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione della quarta fase del progetto «Formación profesional Compartida ­ PROFOPI».

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare in modo sostenibile la gestione finanziaria e istituzionale delle scuole e dei programmi di formazione esistenti.

C.

390 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Ogni violazione delle disposizioni contrattuali può portare alla revisione o all'annullamento del contratto.

3009

2.1.1.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Agenzia tedesca di cooperazione tecnica (deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit; GTZ), il Governo ecuadoriano, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, il Consiglio provinciale di Tungurahua, il Municipio di Tisaleo e l'Insituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), concluso il 5 maggio 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità di finanziamento e di esecuzione della terza e ultima fase del progetto CORICAM nella provincia di Tungurahua.

B.

La DSC sostiene questo progetto dal 1997. Questa terza e ultima fase si prefigge di portare a termine il progetto e di assicurarne la sostenibilità.

C.

960 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2006. Nel caso di violazione delle disposizioni contrattuali da parte di una delle parti contraenti, la controparte può decidere di sospendere l'accordo. Se la violazione delle disposizioni contrattuali si protrae per più di 90 giorni, la parte lesa può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato.

3010

2.1.1.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato tecnico per la cooperazione internazionale, concernente la promozione dell'agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna, concluso il 3 agosto 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del prosieguo del finanziamento del programma di promozione dell'agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna in Honduras, che si prefigge di migliorare le tecniche di produzione dei contadini di montagna nella prospettiva di una maggiore sostenibilità e di un migliore accesso ai mercati.

B.

L'Honduras è un Paese che ha accolto nella propria politica di sviluppo l'integrazione delle piccole aziende agricole nella catena di creazione di valore aggiunto. Queste aziende appartengono per la maggior parte a contadini poveri e sono situate in regioni di montagna ecologicamente assai fragili e isolate dai mercati. La DSC dal 1996 è impegnata nella realizzazione di questo progetto.

C.

1,395 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

3011

2.1.1.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto interamericano di cooperazione per l'agricoltura, concernente il promovimento dell'innovazione agricola nei Paesi dell'istmo centroamericano, concluso il 29 giugno 2004

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento del programma per il promovimento dell'innovazione agricola nei Paesi dell'istmo centroamericano, volto a rafforzare le capacità di ricerca agronomica a livello regionale e nazionale mediante una collaborazione organizzata tra i diversi attori statali e privati.

B.

L'economia dell'istmo centroamericano poggia principalmente sul settore primario. Lo sviluppo di tale settore passa attraverso un rafforzamento della ricerca agronomica che, per ragioni di economia di scala, si giustifica soltanto se realizzata a livello transnazionale. Questo programma si basa sulle conoscenze ottenute da programmi simili incentrati su colture specifiche.

Esso pone l'accento su una strategia comune dei Paesi interessati sia nel quadro degli sforzi di integrazione regionale in corso sia nei piani di sviluppo nazionale.

C.

3,05 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 giugno 2004 e copre il periodo dal 29 giugno 2004 fino al 31 dicembre 2005. In caso di violazione grave delle condizioni contrattuali esso può essere denunciato da entrambe le parti con effetto immediato.

3012

2.1.1.39

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua concernente la terza fase del programma di servizi finanziari «PROMIFIN», concluso il 21 maggio 2004

A.

Sostegno accordato a istituzioni finanziarie per favorire l'accesso ai servizi finanziari delle fasce della popolazione meno abbienti e delle piccole imprese.

B.

Prosieguo di un programma regionale (Nicaragua, Honduras, El Salvador) nella sua terza fase.

C.

4,5 milioni di franchi a livello regionale, di cui 1,1 milione di franchi per il Nicaragua.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato firmato il 21 maggio 2004 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° agosto 2003. Esso copre il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2006 e può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi. Nel caso di violazione di una disposizione contrattuale importante, la parte lesa può denunciare l'accordo in ogni momento con effetto immediato.

3013

2.1.1.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il promovimento dell'agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna, concluso il 12 giugno 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del prosieguo del finanziamento del programma per il promovimento dell'agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna in Nicaragua, volto a migliorare le tecniche di produzione dei contadini di montagna in prospettiva di una maggiore sostenibilità e di un migliore accesso al mercato.

B.

Il Nicaragua è un Paese che ha accolto nella propria politica di sviluppo l'integrazione delle piccole aziende agricole nella catena di creazione di valore aggiunto. Queste aziende appartengono a piccoli contadini poveri che per la maggior parte vivono in regioni di montagna ecologicamente fragili e con un difficile accesso ai mercati. La DSC è impegnata dal 1992 nella realizzazione di questo progetto.

C.

1,455 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

3014

2.1.1.41

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua concernente il programma di approvvigionamento idrico e di risanamento «AGUASAN», concluso il 30 novembre 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno accordato al Governo del Nicaragua per ampliare e ammodernare il proprio sistema di approvvigionamento di acqua potabile conformemente al piano nazionale di sviluppo.

B.

L'accordo istituisce il quadro applicabile agli accordi specifici che verranno conclusi con i diversi partner pubblici e privati incaricati della realizzazione del progetto in Nicaragua.

C.

7 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato firmato il 30 novembre 2004 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° luglio 2004. Esso copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2007. L'accordo può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di tre mesi. Nel caso di violazione di una disposizione contrattuale importante, la parte lesa può denunciare l'accordo in ogni momento con effetto immediato.

3015

2.1.1.42

Accordo tra il Governo svizzero e il Fondo di aiuto sociale d'urgenza del Governo del Nicaragua concernente il programma di approvvigionamento idrico e di risanamento «AGUASAN», concluso il 3 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo al Fondo di aiuto sociale d'urgenza per l'ampliamento del sistema di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone rurali del Nicaragua.

B.

Il Fondo d'aiuto sociale d'urgenza (FISE) costituisce l'organo principale incaricato di attuare gli obiettivi di sviluppo nazionali nel settore dell'acqua potabile nelle zone rurali del Nicaragua.

C.

1,202 milioni di franchi (quale parte dell'accordo concluso il 30 novembre 2004 tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua concernente il programma di approvvigionamento idrico e di risanamento «AGUASAN»).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato firmato il 3 dicembre 2004 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° luglio 2004. Esso copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi. Nel caso di violazione di una disposizione contrattuale importante, la parte lesa può denunciare l'accordo in ogni momento con effetto immediato.

3016

2.1.1.43

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e il Ministero peruviano degli affari esteri («Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI»), concluso il 13 febbraio 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo a servizi pubblici regionali e locali al fine di aiutarli a adempiere i loro compiti di approvvigionamento idrico e risanamento e di fornire alla popolazione rurale le prestazioni sostenibili di cui ha bisogno.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del progetto di approvvigionamento idrico e risanamento nella Sierra meridionale per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

C.

2,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 febbraio 2004 e copre retroattivamente il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3017

2.1.1.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato al Ministero degli affari esteri, concernente il progetto relativo alla protezione dei diritti civili grazie all'intervento di unità mobili del servizio di mediazione peruviano (Defensoria del Pueblo), concluso il 25 ottobre 2004

A.

Il progetto mira a incoraggiare e a rafforzare la popolazione di Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco e La Libertad affinché riesca a meglio difendere e far valere i suoi diritti civili.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti finanziari relativi all'ultimo periodo della seconda fase del progetto (2a fase: 1° marzo 2002­30 giugno 2005).

C.

1,144 milioni di soles.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2004 e copre il periodo dal 1° novembre 2004 al 30 giugno 2005. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

3018

2.1.1.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Appui à la décentralisation ­ Apoder», concluso il 28 ottobre 2004

A.

Il progetto «Appui à la décentralisation (Apoder)» mira a sostenere il processo di decentralizzazione in Perù. Si tratta in primo luogo di promuovere approcci partecipativi e trasparenti in grado di incentivare lo sviluppo locale a Cajamarca, Cusco e Apurímac e di contribuire così alla riduzione della povertà.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione della 2a fase del progetto.

C.

2,74 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2004 e copre il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

3019

2.1.1.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ed El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il promovimento dell'agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna, concluso il 30 agosto 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del prosieguo del finanziamento a favore del programma per il promovimento dell'agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna di El Salvador. Il programma è volto a migliorare le tecniche di produzione dei contadini di montagna allo scopo di una maggiore sostenibilità e di un migliore accesso ai mercati.

B.

El Salvador è un Paese che ha accolto nella propria politica di sviluppo l'integrazione delle piccole aziende agricole nella catena di creazione di valore aggiunto. Queste aziende appartengono per la maggior parte a piccoli contadini poveri e sono situate in regioni di montagna ecologicamente fragili e con un difficile accesso ai mercati. La DSC è impegnata dal 1996 nella realizzazione di questo progetto.

C.

682 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

3020

2.1.1.47

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina, rappresentato dal Ministero del commercio estero e delle relazioni economiche, concernente il progetto «Construction of Elderly Peoples flats block in Zenica», concluso il 9 giugno 2004

A.

La DSC sostiene il Comune nella ricerca di soluzioni durature per le persone sfollate anziane e malate che attualmente alloggiano in centri collettivi in Bosnia e Erzegovina. Contemporaneamente il Comune andrà affiancato negli sforzi per un ritorno sostenibile delle minoranze. Questo progetto è complementare al programma in corso «Durable Solutions for Collective Centre Residents» condotto congiuntamente dal Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e l'UNHCR.

B.

A più di otto anni dalla fine della guerra, la Bosnia e Erzegovina è tuttora confrontata con il problema delle persone sfollate. Una percentuale assai elevata degli ospiti del centro collettivo di Zenica è costituita da persone anziane prive di ogni sostegno familiare. La maggior parte di loro vive in condizioni di grave povertà da molti anni. Visto il loro lungo soggiorno presso il centro collettivo, le prospettive di reintegrarsi in una vita normale diminuiscono di giorno in giorno e urgono misure in favore di una loro integrazione locale.

C.

620 000 franchi (finanziati dall'UFR).

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 giugno 2004 e si concluderà quando la gestione del progetto potrà essere consegnata ai partner. Esso può essere denunciato nel caso di disordini politici o militari che compromettono la riuscita del progetto.

3021

2.1.1.48

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina rappresentato dal Ministero del commercio estero e delle relazioni economiche, concernente il progetto «Construction and conversion of closed public kitchen for refugees into an elderly peoples home in Jablanica», concluso il 20 maggio 2004

A.

La DSC sostiene il Comune nella ricerca di soluzioni durature per le persone sfollate anziane e malate che attualmente alloggiano in centri collettivi in Bosnia e Erzegovina. Questo progetto è complementare al programma in corso «Durable Solutions for Collective Centre Residents» condotto congiuntamente dal Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e l'UNHCR.

B.

A più di otto anni dalla fine della guerra, la Bosnia e Erzegovina è tuttora confrontata con il problema delle persone sfollate. Esistono due centri collettivi nel Comune di Jablanica che conta il maggior numero di persone sfollate nella Federazione e detiene il secondo posto, sul territorio della Bosnia e Erzegovina, per quanto concerne la concentrazione delle persone ospiti dei centri collettivi.

C.

320 000 franchi (finanziati dall'UFR).

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2004 e si concluderà quando la gestione del progetto potrà essere consegnata ai partner. Esso può essere denunciato nel caso di disordini politici o militari che compromettono la riuscita del progetto.

3022

2.1.1.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione d'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), operante in nome delle istituzioni provvisorie di auto-amministrazione (Ministero dei servizi pubblici), concernente l'Agenzia catastale del Kosovo, concluso il 19 aprile 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del sostengo accordato dalla DSC per l'allestimento del catasto in Kosovo.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui scopo è di consolidare l'Agenzia catastale del Kosovo e, più in particolare, di contribuire alle valutazioni effettuate dall'unità di specialisti dei sistemi di informazione geografica (GIS).

C.

1,2 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma e copre il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2005. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

3023

2.1.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione d'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo ­ Pillar II, concernente il progetto «Housing and Property Directorate (HPD)», concluso il 2 giugno 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla DSC al progetto di disciplinamento dei diritti di proprietà in Kosovo.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto HPD volto a disciplinare i diritti di proprietà e a trasferire le responsabilità ai Comuni e alla giustizia locali.

C.

700 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 60 giorni.

3024

2.1.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo su mandato delle PISG (Provisional Institutions of Self Government)/MAFRD (Ministry for Agriculture, Forestry and Rural Development) concernente lo «Swiss Project for Horticulture Promotion Kosovo SPHP ­ K», concluso il 14 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità dell'ulteriore sostegno accordato al fine di promuovere il settore orticolo in Kosovo.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto che si prefigge di assicurare migliori redditi ai produttori grazie a un aumento della domanda di prodotti, a una partecipazione al mercato locale e a un accesso potenziale al mercato esterno.

C.

2,475 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

3025

2.1.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo su mandato delle PISG (Provisional Institutions of Self Government)/MAFRD (Ministry for Agriculture, Forestry and Rural Development) concernente il progetto «Milk Collection Centres in Pilot Area of Dragash Municipalities», concluso il 14 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità dell'ulteriore sostegno accordato per il rafforzamento e il consolidamento della latteria di Dragash.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto che ha lo scopo di migliorare le basi vitali della popolazione rurale nella regione di Dragash grazie all'introduzione di centri di raccolta del latte.

C.

147 171 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

3026

2.1.1.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione d'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), concernente la «Reform of the Correctional System in Kosovo», concluso il 29 settembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato al fine di raggiungere in Kosovo gli standard internazionali di esecuzione delle pene.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto surriferito che si prefigge gli obiettivi seguenti: ­ training e coaching dei quadri degli stabilimenti carcerari; ­ creazione di posti di lavoro nel settore agricolo per i detenuti di Dubrava; ­ creazione di posti di formazione e di lavoro per gli adolescenti detenuti nel carcere di Lipjan.

C.

890 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

3027

2.1.1.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentata dal Ministero dell'interno, concernente il progetto «Upper Attic Refurbishment in the Police College in Zemun», concluso il 1° luglio 2004

A.

L'accordo è stato concluso al fine di migliorare le prestazioni e le condizioni di addestramento dei cadetti di polizia, in stretta collaborazione con l'OSCE.

B.

I bombardamenti NATO e l'isolamento di 10 anni dovuto a sanzioni ONU hanno causato un forte deterioramento del sistema di polizia in Serbia. Nel quadro della transizione è essenziale sostenere le riforme democratiche anche nel settore della polizia e rafforzare la collaborazione con altre organizzazioni operanti in questo settore. Tali attività mirano ad accrescere la fiducia della popolazione nei confronti delle forze di polizia.

C.

270 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2004 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3028

2.1.1.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dall'Istituto per la protezione della natura della Repubblica serba, concernente il progetto «Contribution to the Organisation of the UNESCO-IUCN Workshop on Biospehre Reserves and Transboundary Cooperation in SEE», concluso il 31 maggio 2004

A.

L'accordo e il sostegno finanziario permettono all'Istituto per la protezione della natura di organizzare il workshop sulla biosfera e la cooperazione nell'Europa balcanica.

B.

I bombardamenti NATO e l'isolamento di 10 anni dovuto a sanzioni ONU hanno causato un forte deterioramento della protezione dell'ambiente in Serbia. Nel quadro della transizione è essenziale sostenere le riforme democratiche anche in questo settore e rafforzare la collaborazione con i Paesi dell'Europa dell'Est.

C.

30 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2004 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2004. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di un mese.

3029

2.1.1.56

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia concernente il progetto «Sostegno alle PMI in Macedonia, regione di Prilep» («Support to SME Macedonia, Prilep region»), concluso il 14 luglio 2004

A.

L'accordo concerne le modalità per il prosieguo del sostegno della DSC agli sforzi di miglioramento delle condizioni di sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) in Macedonia, in particolare nella regione di Prilep.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del programma che prevede che le imprese padroneggino gli strumenti e i mezzi esistenti in modo da contribuire allo sviluppo economico locale (rafforzamento delle imprese che offrono servizi alle PMI, rafforzamento delle PMI per una migliore competitività a livello locale, promovimento del dialogo politico in materia di sviluppo delle PMI).

C.

2,2 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2004 e copre il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3030

2.1.1.57

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica d'Armenia concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 3 aprile 2004

A.

L'accordo concerne la cooperazione tecnica e finanziaria, come pure l'aiuto umanitario.

B.

L'accordo definisce il quadro della cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra la Svizzera e la Repubblica d'Armenia, all'interno del quale sono realizzati progetti e programmi volti a sostenere le riforme attualmente condotte per uno sviluppo sostenibile dell'Armenia sui piani economico, sociale ed ecologico, a diminuire i costi economici, sociali ed ecologici del processo di adeguamento strutturale e a promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo.

C.

L'accordo definisce il quadro e le modalità generali della cooperazione, ma non dà indicazioni di ordine finanziario.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2004 e copre il periodo dal 3 aprile 2004 al 3 aprile 2009. Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno. Entrambe le parti possono denunciarlo mediante notificazione scritta e con un preavviso di sei mesi.

3031

2.1.1.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica d'Armenia, rappresentata dal Dipartimento di Stato per la migrazione e i rifugiati, concernente il programma di aiuti a favore del ritorno di cittadini armeni dalla Svizzera, concluso il 19 aprile 2004

A.

L'accordo definisce gli obblighi e le competenze dei Governi svizzero e armeno nel quadro del programma di aiuti al ritorno.

B.

Nel quadro dei negoziati bilaterali tra i Governi svizzero e armeno è stato concluso un accordo di progetto che disciplina la realizzazione di un programma di aiuti al ritorno per i cittadini armeni. L'obiettivo del programma è di facilitare i ritorni volontari e la reintegrazione dei richiedenti l'asilo mediante misure nel settore socio-professionale, medico e psicologico.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° marzo 2004 e copre il periodo dal 1° marzo 2004 al 1° marzo 2005. Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi in caso di inadempienza degli obblighi risultanti o di violazione grave degli elementi essenziali dell'accordo.

3032

2.1.1.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Kirghizistan, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il «Kyrgyz-Swiss Health Reform Support Project», concluso il 15 ottobre 2004

A.

L'accordo, che copre il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004 della terza fase (2004 ­ 2008) del progetto, prevede di sostenere il Governo della Repubblica kirghisa nei suoi sforzi volti a rafforzare e a promuovere l'assistenza sanitaria primaria e una distribuzione delle prestazioni mediche, al fine di contribuire alla riduzione della povertà nelle regioni rurali della Repubblica kirghisa. Lo scopo del progetto è di migliorare l'accesso all'assistenza medica di base. In questo contesto sono prioritari i settori seguenti: riforma del settore sanitario; promozione della salute; salute primaria; miglioramento della qualità delle prestazioni mediche e dell'infrastruttura nella regione di Naryn.

B.

La transizione ha posto il settore della sanità della Repubblica kirghisa di fronte a grandi difficoltà. Per venirne a capo il Ministero della sanità nel 1996 ha elaborato un programma nazionale di riforma del settore della sanità (programma Manas), nel quadro del quale dal 1999 la DSC sostiene le attività nella regione più povera del Paese, nell'oblast di Naryn. In seguito ai successi significativi dell'approccio comunitario di promozione della salute nelle regioni rurali, anche la terza fase propone questo tipo di approccio e si prefigge di estendere le proprie attività a un secondo oblast, quello di Talas.

C.

874 300 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2004 ed è valido retroattivamente dal 1° aprile 2004. Esso copre il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2004.

Dopo il 31 dicembre 2004 sarà rinnovato mediante emendamento scritto.

3033

2.1.1.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Kirghizistan, rappresentata dal Ministero delle foreste, concernente il programma «Kyrgyz-Swiss Forestry Support Program», concluso l'8 aprile 2004

A.

L'accordo intende permettere di sostenere gli sforzi del Governo della Repubblica kirghisa nell'istituzione delle condizioni quadro necessarie affinché gli attori interessati siano in grado di assicurare la manutenzione e lo sviluppo della foresta e l'utilizzazione sostenibile dei suoi prodotti.

B.

Le fasi precedenti del progetto hanno indotto le persone responsabili e interessate nel Kirghizistan ad adoperarsi ­ nelle foreste stesse o nelle zone adiacenti ­ per la preservazione del soprassuolo forestale e della diversità delle specie. Sono altresì state istituite condizioni quadro importanti nell'ambito della formazione, della scienza e dell'infrastruttura. Questa quarta fase è intesa a consolidare il processo di riforma avviato e a contribuire alla privatizzazione del settore forestale.

C.

4,05 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3034

2.1.1.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero della giustizia, concernente il progetto «Penal Reform Initiatives in Tajikistan», concluso il 30 aprile 2004

A.

L'accordo disciplina l'esecuzione di un progetto volto a sostenere il Tagikistan nella riforma dell'amministrazione penitenziaria.

B.

Il progetto si iscrive nel prosieguo dell'impegno assunto dalla Svizzera in materia di promozione dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

C.

221 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2004 e copre il periodo fino al 31 dicembre 2004. È possibile che venga prolungato fino al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3035

2.1.1.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Commissione interstatale per il coordinamento delle risorse idriche (ICWC) concernente il progetto «Canal Automation Fergana Valley», concluso il 12 dicembre 2003

A.

Il progetto sostiene gli Stati dell'Asia centrale nei loro sforzi volti a migliorare l'infrastruttura necessaria per una gestione delle risorse idriche e un sistema di irrigazione transfrontalieri.

B.

Il progetto costituisce una parte degli impegni a lungo termine assunti dalla Svizzera concernenti il settore dell'acqua nell'Asia centrale.

C.

1,334 milioni di dollari americani.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è stato firmato il 12 dicembre 2003 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° novembre 2003. La fase pilota è durata fino al 30 giugno 2004. È previsto un accordo di aggiornamento fino al 31 ottobre 2006.

3036

2.1.1.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il consorzio Commissione interstatale per il coordinamento delle risorse idriche (ICWC) ­ Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa/Programma speciale per l'Asia centrale ­ Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/ Global Resources Information Base» concernente il progetto «Central Asia Regional Water Information Base», concluso il 12 dicembre 2003

A.

L'accordo, che copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2006, si fonda sulle attività precedenti della DSC e sulla passata cooperazione nel settore idrico in Asia centrale. Il progetto mira a promuovere lo scambio di informazioni rilevanti e la consapevolezza della popolazione per un'utilizzazione sostenibile e razionale delle risorse idriche.

B.

Il progetto costituisce una parte degli impegni a lungo termine assunti dalla Svizzera nel settore idrico dell'Asia centrale.

C.

290 000 dollari americani.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è stato firmato il 12 dicembre 2003 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° dicembre 2003. Esso è valido fino al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 60 giorni.

3037

2.1.1.64

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Belarus concernente la cooperazione in caso di catastrofe naturale, di disordini o di incidenti gravi, concluso il 12 settembre 2004

A.

L'accordo si prefigge di definire nel dettaglio le procedure secondo le quali la parte svizzera può, su richiesta della parte bielorussa, mettere a disposizione di quest'ultima i servizi della Divisione Aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC-AU) in caso di una situazione di emergenza, causata dalla natura o dall'uomo, oppure nel caso di attività di prevenzione o di preparazione legate a catastrofi naturali.

B.

Interesse reciproco a cooperare in questo settore.

C.

A dipendenza della situazione, tuttavia soltanto in caso di catastrofe.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Data della firma: 12 settembre 2004. L'accordo entra in vigore un mese dopo la notifica in via diplomatica e la conferma che le procedure nazionali interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono concluse. Previsto per una durata iniziale di cinque anni, l'accordo può essere prolungato tacitamente di anno in anno, fatta salva la denuncia scritta di una parte con preavviso di almeno tre mesi.

3038

2.1.1.65

Memorandum d'intesa tra l'Amministrazione temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo, nella veste dell'«UN Secretary Special Representative» operante su mandato e in favore delle istituzioni provvisorie di amministrazione autonoma («Self-Government»), il Ministero della sanità e il Governo svizzero, rappresentati dall'Ufficio svizzero di cooperazione, firmato l'8 settembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità relative a un programma volto a migliorare il sistema sanitario nel settore psichiatrico.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma. Quest'ultimo prevede la costruzione di immobili (tre appartamenti protetti e un'unità di cure intense in psichiatria). In questo modo il Ministero della sanità dispone dell'infrastruttura necessaria per curare i malati psichici.

C.

2,1 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) o decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 settembre 2004 e copre il periodo dall'8 settembre 2004 al 7 settembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

3039

2.1.1.66

Accordo tra il Governo svizzero e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente l'assistenza legale in favore dei rifugiati e delle persone sfollate interne (IDP) in Montenegro, concluso il 13 aprile 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i differenti partner coinvolti nell'attuazione di un progetto di assistenza legale in favore dei rifugiati e delle persone sfollate interne in Montenegro. Il progetto finanziato congiuntamente da Svizzera e UNHCR è realizzato dalla DSC. L'accordo si riferisce alla parte finanziata dall'UNHCR.

B.

Il progetto mira a fornire un'assistenza legale ai rifugiati e alle persone sfollate interne, in particolar modo per quanto concerne il ritorno al loro paese d'origine o la loro integrazione entro i confini di Montenegro.

C.

Nessuna (UNHCR: 49 932 dollari americani/40 145 euro).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 gennaio 2005. Esso può essere denunciato in ogni momento dall'UNHCR qualora la DSC non rispetti i propri obblighi contrattuali.

3040

2.1.1.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente l'assegnazione delle risorse messe a disposizione dall'UNHCR per la manutenzione di centri collettivi per rifugiati e persone sfollate in Montenegro, concluso il 25 febbraio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità dell'assegnazione delle risorse messe a disposizione dall'UNHCR per la manutenzione di centri collettivi che ospitano rifugiati e persone sfollate in Montenegro.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati e delle persone sfollate.

C.

Nessuna (UNHCR: 313 854 euro).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2004. Un allegato è stato inoltre firmato il 24 settembre 2004. L'UNHCR può denunciare questo accordo in ogni momento qualora la DSC non rispetti i propri obblighi contrattuali.

3041

2.1.1.68

Memorandum tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Commissariato per i rifugiati e le persone sfollate interne (Internally Displaced Persons) e il Comune di Andrijevica concernente l'allacciamento di 10 case d'abitazione (Kraljstica) nel Comune di Andrijevica alle reti idrica ed elettrica pubbliche, concluso il 25 febbraio 2004

A.

Il memorandum definisce le modalità dell'allacciamento alle reti idrica ed elettrica pubbliche di dieci case d'abitazione (Kraljstica) nel Comune di Andrijevica (Montenegro) allo scopo di ospitarvi rifugiati e persone sfollate.

Esso disciplina inoltre le modalità dell'utilizzazione degli edifici surriferiti nei prossimi 15 anni.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati e delle persone sfollate.

C.

Nessuna (UNHCR: 26 000 euro)

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il memorandum è entrato in vigore il 25 febbraio 2004 e copre il periodo dal 25 febbraio 2004 al 31 luglio 2019. Esso può essere modificato o denunciato unicamente d'intesa tra le parti o mediante sentenza arbitrale.

3042

2.1.1.69

Memorandum tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Commissariato per i rifugiati e le persone sfollate interne e il Comune di Andrijevica concernente l'allacciamento di 10 case d'abitazione «LIM 1» nel Comune di Andrijevica alle reti idrica ed elettrica pubbliche, concluso il 24 settembre 2004

A.

Il memorandum definisce le modalità dell'allacciamento alle reti idrica ed elettrica pubbliche di dieci case d'abitazione (LIM 1) nel Comune di Andrijevica (Montenegro) allo scopo di ospitarvi rifugiati e persone sfollate. Esso disciplina inoltre le modalità dell'utilizzazione degli edifici surriferiti nei prossimi 15 anni.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati e delle persone sfollate.

C.

24 000 franchi (+UNHCR: 16 000 euro).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il memorandum è entrato in vigore il 24 settembre 2004 e copre il periodo dal 24 settembre 2004 al 31 ottobre 2019. Esso può essere modificato o denunciato unicamente d'intesa tra le parti o mediante sentenza arbitrale.

3043

2.1.1.70

Memorandum tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Commissariato per i rifugiati e le persone sfollate interne e il Comune di Andrijevica concernente la costruzione di edifici abitativi nel Comune di Andrijevica (Montenegro), al fine di ospitarvi rifugiati e persone sfollate, concluso il 7 aprile 2004

A.

Il memorandum definisce le modalità per la costruzione di edifici abitativi nel Comune di Andrijevica (Montenegro) allo scopo di ospitarvi rifugiati e persone sfollate. Esso disciplina inoltre le modalità dell'utilizzazione delle abitazioni surriferite nei prossimi 15 anni.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati e delle persone sfollate.

C.

390 000 franchi (+UNHCR 24 000 euro).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il memorandum è entrato in vigore il 7 aprile 2004 e copre il periodo dal 7 aprile 2004 al 30 settembre 2019. Esso può essere modificato o denunciato unicamente d'intesa tra le parti o mediante sentenza arbitrale.

3044

2.1.1.71

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Bajina Basta di 13 case popolari destinate ai rifugiati, concluso il 20 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per la costruzione di 13 unità abitative destinate a famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

265 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004.

L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3045

2.1.1.72

Accordo tra il Governo svizzero e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente i lavori di manutenzione degli alloggi esistenti e la costruzione di nuove unità abitative e il loro equipaggiamento a favore dei rifugiati in Serbia, concluso il 24 febbraio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per la collaborazione tra i diversi partner coinvolti nel progetto di riattare gli alloggi esistenti e costruire ed equipaggiare nuovi alloggi destinati ai rifugiati e alle persone sfollate interne (IDP).

L'UNHCR finanzia i progetti e alla DSC è affidata la loro realizzazione.

B.

Il progetto sostiene i rifugiati e le persone sfollate interne e le aiuta a integrarsi nella comunità locale.

C.

Nessuna (UNHCR: 214 826 dollari americani/11 546 872 YUM).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 gennaio 2005. Esso può essere denunciato in ogni momento dall'UNHCR qualora la DSC non rispetti i propri obblighi contrattuali.

3046

2.1.1.73

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Kraljevo di 29 case popolari destinate a rifugiati, concluso il 4 agosto 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per la costruzione di 29 unità abitative destinate a famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

530 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004. L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3047

2.1.1.74

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Loznica di 13 case popolari a favore di rifugiati, concluso il 20 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità per la costruzione di 13 unità abitative destinate a famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

265 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004.

L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3048

2.1.1.75

Accordo tra il Governo svizzero e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente l'assistenza legale in favore dei rifugiati e delle persone sfollate interne (IDP) in Serbia, concluso il 20 febbraio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i differenti partner coinvolti nell'attuazione di un progetto di assistenza legale in favore dei rifugiati e delle persone sfollate interne in Serbia. Il progetto finanziato congiuntamente da Svizzera e UNHCR è realizzato dalla DSC. L'accordo si riferisce alla parte finanziata dall'UNHCR.

B.

Il progetto mira a fornire un'assistenza legale ai rifugiati e alle persone sfollate interne, in particolar modo per quanto concerne il ritorno al loro paese d'origine o la loro integrazione entro i confini della Serbia.

C.

Nessuna (UNHCR: 225 108,89 dollari americani/12 099 603 YUM).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 febbraio 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 gennaio 2005. Esso può essere denunciato in ogni momento dall'UNHCR qualora la DSC non rispetti i propri obblighi contrattuali.

3049

2.1.1.76

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Novi Sad di 13 case popolari destinate ai rifugiati, concluso l'8 luglio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della costruzione di 13 unità abitative per famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

265 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004. L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3050

2.1.1.77

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Pancevo di 29 case popolari destinate ai rifugiati, concluso il 20 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della costruzione di 29 unità abitative per famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

530 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004.

L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3051

2.1.1.78

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Temerin (prevista inizialmente a Raca) di 13 case popolari supplementari destinate ai rifugiati, concluso il 12 luglio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della costruzione di 13 unità abitative per famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

265 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004. L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3052

2.1.1.79

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Temerin di 13 case popolari destinate ai rifugiati, concluso il 20 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della costruzione di 13 unità abitative per famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

265 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004.

L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3053

2.1.1.80

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Vrbas di 13 case popolari destinate ai rifugiati, concluso il 20 maggio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della costruzione di 13 unità abitative per famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

265 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004.

L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3054

2.1.1.81

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente l'acquisto e la rivendita di 20 fattorie abbandonate a famiglie di rifugiati a Nova Crnja, concluso il 1° luglio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'acquisto e alla rivendita di 20 fattorie abbandonate a Nova Crnja a famiglie di rifugiati e alla realizzazione di altri progetti umanitari in seno al Comune.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati in Serbia e alla loro integrazione nella comunità locale.

C.

210 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto. L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3055

2.1.1.82

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo di Serbia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente la costruzione a Nis di 13 case popolari destinate ai rifugiati, concluso l'11 giugno 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della costruzione di 13 unità abitative per famiglie indigenti di rifugiati e la loro integrazione nella comunità locale.

B.

Il progetto contribuisce alla chiusura di alloggi temporanei messi a disposizione dei rifugiati e alla decentralizzazione dell'aiuto sociale in Serbia.

C.

265 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2004 e copre il periodo necessario alla realizzazione del progetto che si concluderà alla fine del 2004. L'accordo può essere modificato o denunciato per scritto in ogni momento, di reciproca intesa tra le parti.

3056

2.1.1.83

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il contributo al progetto di aiuto d'urgenza in Afghanistan, concluso l'8 aprile 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo alla FAO volto a finanziare l'acquisto urgente di pesticidi destinati a combattere l'invasione di cavallette nel nord dell'Afghanistan.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del progetto di aiuto d'urgenza.

C.

101 350 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); accordo del 24 luglio 1987 tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2004 e copre il periodo dal 1° aprile 2004 al 30 giugno 2005. Si estinguerà quando gli obblighi reciproci saranno adempiuti. In caso d'inadempienza degli obblighi contrattuali da parte della FAO, la DSC può denunciare l'accordo dopo tre mesi con effetto immediato.

3057

2.1.1.84

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il contributo al progetto di aiuto d'urgenza in Afghanistan, concluso il 1° luglio 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo alla FAO volto a finanziare le sementi di grano che saranno distribuite alla popolazione indigente delle zone a rischio dell'Afghanistan.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi dell'attuazione del programma.

C.

1,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); accordo del 24 luglio 1987 tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2004 e copre il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2005. Si estinguerà quando gli obblighi reciproci saranno adempiuti. In caso d'inadempienza degli obblighi contrattuali da parte della FAO, la DSC può denunciare l'accordo dopo tre mesi con effetto immediato.

3058

2.1.1.85

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), rappresentata dal proprio Ufficio di cooperazione ad Amman, e il General Directorate of the Jordanian Civil Defence (JCD), concluso il 3 settembre 2004

A.

L'accordo disciplina lo svolgimento del progetto di formazione «Training for Natural Disaster Preparedness and Response» (istruzione per gli interventi in caso di catastrofe naturale) e definisce gli obblighi reciproci di ogni parte.

B.

Sostegno della Difesa civile locale mediante l'istruzione dei responsabili dei soccorsi, volto a garantire gli interventi in caso di catastrofe naturale o di crisi.

C.

105 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2004 e copre il periodo dal 1° settembre 2004 al 30 settembre 2007. Esso può essere denunciato da entrambe le parti in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3059

2.1.1.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica araba siriana, rappresentata dalla General Administration for Palestine Arab Refugees (GAPAR), concluso il 7 ottobre 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo versato dalla DSC alla GAPAR volto a finanziare e a realizzare una rete informatica locale (un sistema di registrazione IT) nei tre campi profughi palestinesi situati in territorio siriano (Khan Al-Sheikh, Khan Danoun e Al-Saida Zeinab).

B.

Il progetto è inteso a stabilire una connessione diretta fra i tre campi profughi e il Directorate of Statistics di Damasco. L'introduzione di una rete locale permetterà ai rifugiati di ottenere un accesso diretto ai loro dati personali, facilitando notevolmente l'ottenimento di documenti ufficiali (carte d'identità, atti di nascita, ecc.).

C.

133 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato dalle due parti con un preavviso di 30 giorni.

3060

2.1.1.87

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata svizzera a Damasco, Siria, e l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza e il lavoro dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNWRA), concluso il 28 marzo 2004

A.

L'accordo disciplina le modalità tecniche e finanziarie del sostegno accordato alla fase I del progetto di ricostruzione di Neirab condotto dall'UNWRA.

B.

Il progetto globale (fasi I e II) intende migliorare le condizioni di vita e abitative di 13 000 Palestinesi rifugiati nei campi di Ein el Tal e di Neirab. Nella prima fase a Ein el Tal saranno costruiti alloggi per 300 famiglie, una canalizzazione e una rete di approvvigionamento idrico. Si prevede altresì di costruire nuove strade e vie pedonali.

C.

1,14 milioni di franchi (fase I).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2004 e copre il periodo dal 10 agosto 2004 al 31 dicembre 2007.

3061

2.1.1.88

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concluso il 1° ottobre 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo in favore del progetto «UN Disaster Risk Management» in Tagikistan.

B.

Sostegno offerto al Ministero per le situazioni di emergenza (Ministery of Emergency Situations, MoES) e alla Difesa civile per limitare i rischi legati alle catastrofi naturali in Tagikistan grazie alla costruzione di un centro nazionale di informazione e di analisi e alla formazione di soccorritori chiamati a intervenire in caso di catastrofe.

C.

659 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2004 e copre il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 luglio 2006. Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni.

3062

2.1.1.89

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero della sanità angolano concernente il rafforzamento delle strutture sanitarie nella provincia di Luanda, concluso le 13 aprile 2004

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto destinato a rafforzare le strutture sanitarie nella provincia di Luanda.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto. Esso prevede il rafforzamento di cinque strutture sanitarie nella provincia di Luanda. Si tratta di equipaggiarle del materiale medico necessario e di offrire una formazione al personale di laboratorio.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2004 e copre il periodo dal 13 aprile al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato con un preavviso di 15 giorni.

3063

2.1.1.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale (DFID) a Londra, concernente un contributo a uno studio sui motivi per un'armonizzazione, concluso il 22 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne le modalità di cofinanziamento dello studio, condotto dall'Overseas Development Institute (ODI) su mandato del DFID, sugli incentivi all'armonizzazione delle pratiche dei donatori volto a rafforzare l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo.

B.

L'accordo disciplina le modalità dell'utilizzazione del contributo destinato a cofinanziare le spese dello studio surriferito.

C.

22 985 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2004 e si estingue nel momento in cui saranno adempiuti gli obblighi reciproci.

3064

2.1.1.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), concernente il contributo al forum dei partner allo sviluppo 2004 sul miglioramento dell'efficacia dei donatori nella lotta contro la corruzione, concluso l'8 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne le modalità del sostegno finanziario della DSC al forum dei partner allo sviluppo sul miglioramento dell'efficacia dei donatori nella lotta contro la corruzione. Detto forum offre l'occasione di riunire responsabili politici e alti funzionari, rappresentanti della società civile e del settore privato di Paesi dell'OCSE e di Paesi non membri, nonché donatori bilaterali, organismi multilaterali, ONG internazionali e organizzazioni nazionali per la lotta contro la corruzione. La questione di come migliorare l'efficacia dei donatori nella lotta contro la corruzione è esaminata nella prospettiva dei tre obiettivi interdipendenti del forum: migliorare l'azione dei donatori nel sostenere programmi di lotta contro la corruzione nei Paesi partner; valutare le pratiche dei donatori e le modalità dell'aiuto nella prospettiva della corruzione; avviare un'azione concertata.

B.

L'accordo disciplina le modalità dell'utilizzazione dell'aiuto finanziario destinato a coprire i costi dell'organizzazione del forum 2004.

C.

22 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2004 e si estingue nel momento in cui saranno adempiuti gli obblighi reciproci.

3065

2.1.1.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), concernente il contributo 2004 al finanziamento del Consortium Paris 21, concluso l'8 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne le modalità dell'aiuto finanziario della DSC ai costi del segretariato del Consortium Paris 21 dell'OCSE. Il Consortium Paris 21 è un partenariato internazionale di responsabili politici e specialisti in statistica che promuove la qualità delle statistiche nei Paesi in sviluppo al fine di migliorare le politiche di riduzione della povertà. Il segretariato ha il compito di coordinare tali attività.

B.

L'accordo disciplina le modalità di utilizzazione del contributo 2004 destinato a coprire le spese del funzionamento del Consortium.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° al 31 gennaio 2004. Nell'eventualità di un'adempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'OCSE, la DSC si riserva il diritto di farsi restituire l'intero contributo o una parte di esso.

3066

2.1.1.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), concernente il contributo 2004 al programma del Centro per lo sviluppo, concluso l'8 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne le modalità dell'aiuto finanziario della DSC al programma del Centro per lo sviluppo dell'OCSE per il 2004.

B.

L'accordo disciplina le modalità dell'utilizzazione del contributo 2004 destinato a sostenere progetti nell'ambito del programma di lavoro 2003­ 2004 che articola la propria ricerca attorno a tre temi: 1. scambi, competitività e capacità di adattamento; 2. governo e finanziamento dello sviluppo; 3. istituzioni sociali e disponibilità al dialogo.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° al 31 gennaio 2004.

3067

2.1.1.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il South Centre, concernente il contributo ai costi d'esercizio del centro surriferito per il 2004, concluso il 23 luglio 2004

A.

L'accordo concerne le modalità dell'aiuto finanziario della DSC ai costi di esercizio del South Centre per il 2004.

B.

L'accordo disciplina le modalità di utilizzazione del contributo 2004 destinato a coprire i costi di esercizio del South Centre. Il South Centre è un'organizzazione internazionale, che comprende circa 50 Paesi in sviluppo, con sede a Ginevra. Esso promuove la solidarietà e la collaborazione tra i Paesi in sviluppo e rafforza le loro posizioni nelle istituzioni multilaterali. È un obiettivo della cooperazione allo sviluppo svizzera. In tal modo si contribuisce inoltre a rivalorizzare la Ginevra internazionale.

C.

250 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2004 per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2004. Nell'eventualità in cui il South Centre non adempia ai propri obblighi contrattuali, la DSC potrebbe denunciare l'accordo o esigere la restituzione dell'intero contributo versato o di una parte dello stesso.

3068

2.1.1.95

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e le Nazioni Unite concernente un contributo della Svizzera per la partecipazione di delegati di piccoli Stati insulari in sviluppo alla Conferenza internazionale di Maurizio

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo alle Nazioni Unite destinato a finanziare la Conferenza internazionale d'esame dopo i 10 anni del Programma d'azione di Barbados (Barbados+10) sullo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in sviluppo, tenutasi a Maurizio dal 10 al 14 gennaio 2005.

B.

Il contributo servirà a finanziare la partecipazione di delegati di piccoli Stati insulari in sviluppo.

C.

75 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 gennaio 2005. In caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali, la DSC può denunciare l'accordo ed esigere la restituzione di una parte o della totalità dell'importo versato.

3069

2.1.1.96

Accordo sulla compartecipazione finanziaria tra parti terze concluso tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM)

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo all'UNIFEM destinato al finanziamento della conferenza «Peace Needs Women, and Women Need Justice» tenutasi a Nuova York dal 15 al 17 settembre 2004.

B.

Detto contributo servirà a finanziare la partecipazione di delegati di Paesi in sviluppo.

C.

33 750 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 agosto 2004 e copre il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2004. In caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali, la DSC può denunciare l'accordo ed esigere la restituzione di una parte o della totalità dell'importo versato.

3070

2.1.1.97

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio internazionale dell'educazione dell'UNESCO concernente il cofinanziamento del progetto «Lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne», concluso il 17 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo all'Ufficio internazionale dell'educazione (BIE) dell'UNESCO destinato a cofinanziare il progetto surriferito di lotta alla povertà nell'Africa subsahariana.

B.

Il contributo servirà a finanziare uno studio/azione nel settore della formazione allo scopo di fornire elementi su come migliorare la qualità dell'educazione nel quadro della lotta contro la povertà nei Paesi dell'Angola, Burkina Faso, Burundi, Congo-Brazzaville, Mali, Maurizio, Mozambico, Niger e Ruanda.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2005. In caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali da parte del BIE, la DSC può denunciare l'accordo ed esigere la restituzione di una parte o della totalità dell'importo versato.

3071

2.1.1.98

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio internazionale dell'educazione dell'UNESCO concernente il cofinanziamento della Conferenza internazionale dell'educazione, tenutasi a Ginevra dall'8 all'11 settembre 2004, concluso il 30 agosto 2004

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo all'Ufficio internazionale dell'educazione (BIE) dell'UNESCO destinato a finanziare la Conferenza internazionale dell'educazione tenutasi a Ginevra dall'8 all'11 settembre 2004.

B.

Il contributo serve a finanziare la partecipazione di delegati di Paesi del Terzo Mondo.

C.

50 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2004 e copre il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2004. In caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali da parte del BIE, la DSC può denunciare l'accordo ed esigere la restituzione di una parte o della totalità dell'importo versato.

3072

2.1.1.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e lo United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Technical Cooperation Management Services, concernente il progetto GLO/04/X01 intitolato «Global Information, Communication and Technology» volto a sostenere il gruppo di lavoro sulla Internet Gouvernance, concluso il 24 giugno 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al gruppo di lavoro sulla Internet Gouvernance.

B.

Il gruppo di lavoro sulla Internet Gouvernance (WGIG) è stato istituito dal segretario generale dell'ONU al termine della prima fase del Vertice mondiale della società dell'informazione (VMSI; dicembre 2003 a Ginevra). Il gruppo di lavoro WGIG ha il compito di valutare la Internet Gouvernance, di fare proposte d'azione concrete e di esporle nel rapporto che dovrà presentare in occasione della seconda fase del VMSI (novembre 2005 a Tunisi).

C.

750 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005. Esso può essere denunciato qualora una delle parti non rispetti i propri obblighi contrattuali.

3073

2.1.1.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e lo United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Division for ECOSOC Support and Coordination, UN ICT Task Force, concernente il versamento di un contributo al progetto GLO/02/X02 intitolato «Global Information, Communication and Technology», concluso il 6 luglio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al progetto sull'informazione globale, la comunicazione e la tecnologia condotto dal gruppo di studio delle Nazioni Unite sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (UN ICT TF).

B.

Dalla conclusione delle attività della Dot-Force del G-8, l'UN ICT TF è l'organo principale operante su scala mondiale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione finalizzate allo sviluppo. Il contributo della Svizzera è destinato ad assicurare il seguito della prima fase del Vertice mondiale della società dell'informazione VMSI (dicembre 2003 a Ginevra) e a prepararne la seconda fase (novembre 2005 a Tunisi).

C.

300 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005. Esso può essere denunciato qualora una delle parti non rispetti i propri obblighi contrattuali.

3074

2.1.1.101

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto n. 00038347 dedicato agli strumenti strategici atti a sostenere l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel quadro della lotta contro la povertà e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), concluso il 20 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al progetto relativo agli strumenti strategici atti a sostenere l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel quadro della lotta contro la povertà e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM). Il progetto si prefigge gli obiettivi seguenti: 1. maggiore incentramento sulle TIC al fine di lottare contro la povertà e raggiungere gli OSM nel quadro dei processi nazionali e regionali del Vertice mondiale della società dell'informazione (VMSI); 2. elaborare studi, strategie e strumenti TIC volti a sostenere la lotta contro la povertà e a realizzare gli OSM.

B.

La seconda fase del VMSI attribuisce un ruolo determinante agli OSM. È previsto di sfruttare maggiormente le sinergie tra il processo del VMSI e quello del Vertice del Millennio+5 che si terrà nel settembre 2005 a Nuova York. In questo contesto la DSC sostiene l'attuale progetto del PNUS allo scopo di situare gli OSM al centro dei processi nazionali e regionali del VMSI in alcuni Paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina e di procedere a diversi studi in questo settore.

C.

450 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 marzo 2006. Esso può essere denunciato qualora una delle parti non rispetti i propri obblighi contrattuali.

3075

2.1.1.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (UNECA) concernente il sostegno destinato ai partecipanti della conferenza regionale del VMSI (Vertice mondiale della società dell'informazione) e del forum mediatico nel Ghana, concluso il 27 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera per finanziare la partecipazione di rappresentanti del governo, della società civile e del settore privato di diversi Paesi africani (in particolare i Paesi meno sviluppati, LDC) alla conferenza regionale del VMSI tenutasi nel febbraio 2005 ad Accra, Ghana.

B.

Lo scopo della conferenza preparatoria del VMSI è di definire le priorità regionali del continente africano per la seconda fase del VMSI e di integrare i risultati nel processo globale. È dunque importante che i rappresentanti dei governi africani, della società civile e del settore privato, in particolare degli LDC, possano esprimersi in questa occasione.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005. Esso può essere denunciato qualora una delle Parti non adempia i propri obblighi contrattuali.

3076

2.1.1.103

Accordo tra la Svizzera, rappresentata Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente il progetto «Global e-Schools and Communities Initiative (GeSCI) Trust Account», concluso il 19 ottobre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al progetto «Global e-Schools and Communities Initiative Trust Account» per il quale l'UNICEF tiene un conto fiduciario (Trust Account).

B.

Il progetto «Global e-Schools and Communities Initiative (GeSCI)» è stato lanciato con la partecipazione della Svizzera nel dicembre 2003, in occasione del Vertice mondiale della società dell'informazione (VMSI). La DSC ritiene che questa iniziativa sia assai preziosa poiché contribuisce all'attuazione del piano d'azione deciso in occasione del VMSI di Ginevra.

C.

250 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2004 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato qualora una parte non adempia i propri obblighi contrattuali.

3077

2.1.1.104

Administration Agreement tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del 30 aprile 2004

A.

L'accordo concerne un contributo al fondo fiduciario di BIRS e IDA per il progetto «Social Accountability Related to Poverty Reduction Strategies (PRS)».

B.

Il progetto ha lo scopo di implementare e di monitorare le PRS. L'accordo surriferito definisce le modalità amministrative per l'utilizzazione del contributo.

C.

1,1 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 dicembre 2006. Le parti possono denunciarlo per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3078

2.1.1.105

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), concluso il 15 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne le modalità del prosieguo della collaborazione nella seconda fase del progetto «Development Effectiveness through Evaluation».

B.

Il progetto mira ad accrescere l'impatto delle attività di sviluppo per mezzo di valutazioni e della diffusione dei risultati ottenuti. Il presente accordo definisce le modalità amministrative dell'utilizzazione del contributo svizzero.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007. Le parti possono denunciarlo per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3079

2.1.1.106

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), concluso il 29 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera alla seconda fase del «Dams and Development Project DDP».

B.

Il progetto mira a concretizzare gli obiettivi strategici della «World Commission on Dams», in particolare per quanto attiene al dialogo fra le parti a livello di pianificazione e gestione di dighe.

C.

300 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3080

2.1.1.107

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e l'ONU concernente la conferenza «Financing for Development (FfD) Consensus of Monterrey», settore finanziario, concluso il 3 settembre 2004

A.

Sostegno all'ufficio FfD (Department of Economic and Social Affairs/ DESA, ONU) per il prosieguo delle riforme nel settore finanziario e nel rafforzamento delle sue infrastrutture.

B.

In collaborazione con i partner del DESA, dell'ONU, del Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura capitale (UNCDF), dell'Ufficio internazionale del lavoro (BIT), della Banca mondiale e del FMI, allestimento di un «Blue Book» in materia di fornitura di servizi finanziari per il segmento delle imprese di media grandezza in prospettiva del dialogo ai massimi livelli sul finanziamento dello sviluppo previsto nel 2005.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2004 e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005. Esso può essere denunciato per scritto dalle parti con un preavviso di 60 giorni.

3081

2.1.1.108

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la «pubblicazione del secondo rapporto sul commercio e gli investimenti dei Caraibi (CTIR)», concluso il 23 dicembre 2004

A.

Pubblicazione del secondo rapporto sul commercio e gli investimenti dei Caraibi (Caribbean Trade and Investment Report/CTIR) al fine di analizzare l'integrazione economica e commerciale preponderante di piccole imprese finanziariamente deboli nella Comunità dei Caraibi (CARICOM).

B.

CARICOM rappresenta un modello di integrazione regionale di piccole imprese. I meccanismi di lavoro adottati meritano di essere sostenuti, in particolare in vista di una replica, ad esempio in America centrale.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 giugno 2006. Esso può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3082

2.1.1.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'OCSE concernente il cofinanziamento del fondo Govnet, del workshop sulla decentralizzazione e del forum dei partner del CAS (Comitato per l'aiuto allo sviluppo) sul tema «Migliorare l'efficacia dei donatori nella lotta contro la corruzione», concluso il 19 novembre 2004

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento da parte della Svizzera delle attività surriferite.

B.

Il fondo speciale «Govnet» serve a finanziare attività condotte nel quadro della rete del CAS sul buon governo e il rafforzamento delle capacità, cui la DSC partecipa attivamente. Il workshop sulla decentralizzazione ha avuto luogo nell'autunno 2004 a Parigi. Il forum dei partner del CAS sul tema «Migliorare l'efficacia dei donatori nella lotta contro la corruzione» si è svolto a Parigi nel dicembre 2004. La DSC ha partecipato attivamente a queste due manifestazioni.

C.

Govnet: Decentralizzazione: Lotta contro la corruzione: Totale:

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2004 e copre il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2005. Esso può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

20 000 euro.

10 000 euro.

35 000 euro.

65 000 euro.

3083

2.1.1.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), rappresentato dal PNUS «Korea Office», concernente il cofinanziamento del progetto «Seminar on Good Governance Practices for the Promotion of Human Rights», concluso il 3 settembre 2004

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento da parte della Svizzera del seminario di esperti surriferito.

B.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al seminario di esperti organizzato dalla Commissione per i diritti dell'uomo di Ginevra.

Il seminario si è svolto dal 15 al 16 settembre 2004 a Seul.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2004 al momento della sua firma. Esso si estinguerà nel momento in cui le parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Esso può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3084

2.1.1.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il cofinanziamento del programma «Implementation of Human Rights Cities», concluso il 24 settembre 2004

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento da parte della Svizzera del programma surriferito.

B.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al programma «Human Rights Cities», attuato dal PNUS in collaborazione con il People's Movement for Human Rights Education (PDHRE) a Nuova York.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2004 al momento della sua firma e copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007 e può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3085

2.1.1.112

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'«Institut international de planification de l'éducation» di Parigi concernente un contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA), concluso il 2 settembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla DSC all'«Institut international de planification de l'éducation» per cofinanziare il segretariato dell'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa.

B.

Prosieguo della collaborazione.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. Qualora non possa essere eseguito nei termini concertati, l'accordo può essere denunciato nel giorno in cui è stata constatata l'impossibilità a conformarvisi.

3086

2.1.1.113

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato del Commonwealth concernente un contributo al gruppo di lavoro «Association pour le Développement de l'Education en Afrique» attivo nel settore dell'educazione non formale, concluso il 6 settembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla DSC al Segretariato del Commonwealth destinato a sostenere il gruppo di lavoro «Association pour le Développement de l'Education en Afrique» operante nel settore dell'educazione non formale.

B.

Prosieguo della collaborazione.

C.

140 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. Qualora il Segretariato del Commonwealth non adempia i propri obblighi contrattuali, la DSC può esigere la restituzione completa o parziale del contributo.

3087

2.1.1.114

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Conferenza dei ministri dell'educazione dei Paesi francofoni concernente i contributi per il 2003 (saldo) e il 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del prosieguo del contributo della DSC alla Conferenza dei ministri dell'educazione dei Paesi francofoni (Conférence des Ministres de l'Education des Pays ayant le Français en partage; CONFEMEN).

B.

Prosieguo della collaborazione e disciplinamento del contributo per il 2003 (saldo) della DSC.

C.

30 000 franchi e 18 305 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3088

2.1.1.115

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), concernente un contributo 2004 a determinati programmi dell'OMS, concluso il 7 dicembre 2004

A.

Contributo generale della Svizzera ai programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

B.

La Svizzera sostiene con contributi extrabudgetari determinati programmi prioritari o innovativi dell'OMS, in particolare quelli in favore delle popolazioni povere dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sono prioritari la salute delle donne e della famiglia, la lotta contro la tubercolosi e le malattie tropicali.

C.

4,9 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Qualora non possa essere eseguito nei termini concertati, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3089

2.1.1.116

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il contributo al progetto «Decision Support on Livestock-Environment Issues» (sostegno nelle decisioni in questioni relative alle interazioni tra bestiame e ambiente/ CGP/INT/733/SWI), budget dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2006

A.

Il contributo è destinato a un aiuto multilaterale di natura tecnica ed è riservato esclusivamente a finanziare le attività seguenti: esercizio del segretariato LEAD, sostegno del centro virtuale e consolidamento della piattaforma in russo, attività di integrazione nella zona AWI (areal wide integration activities), diffusione dei risultati, informazioni sulle conferenze e pubblicazioni.

B.

In applicazione del «Fund Trust Agreement» nel quadro dell'accordo generale con la FAO, firmato il 24 luglio 1987 dal Consiglio federale svizzero e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la Direzione dello sviluppo e della cooperazione ha accettato di fornire un contributo supplementare al progetto «Livestock, Environment and Development (LEAD)» gestito dalla FAO. Le disposizioni dell'accordo del 27 agosto 1999 si applicano parimenti per il contributo surriferito.

C.

Al massimo 614 000 dollari americani (vale a dire 921 000 franchi, secondo il tasso di cambio 1 dollaro americano = 1,50 franchi).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore nel momento della firma di entrambe le parti (DSC: 9 febbraio 2004 e FAO: 3 marzo 2004) e copre un periodo di tre anni.

Esso si estinguerà quando le due parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Se in un qualsiasi momento una parte ritiene che lo scopo dell'accordo non può essere raggiunto in modo efficace o adeguato, essa può denunciare l'accordo mediante un preavviso scritto di tre mesi.

3090

2.1.1.117

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) concernente il progetto US/GLO/04/116 «Thematic Cooperation between UNIDO and SDC in the Area of SME Cluster Development and Corporate Social Responsibility» (Cooperazione tematica tra l'ONUSI e la DSC nel settore dello sviluppo di cluster di PMI e del promovimento della responsabilità delle imprese sul piano sociale), concluso il 2 dicembre 2004

A.

I principi della responsabilità sociale delle imprese (corporate social responsibiliy, CSR), lungi dall'essere riconosciuti universalmente, stanno diventando un riferimento per quanto attiene al funzionamento del settore privato, in particolare nelle economie dell'OCSE. Invece il grande numero di piccole medie imprese (PMI) nei Paesi non membri dell'OCSE (Paesi in sviluppo o in transizione) ha finora assunto un ruolo piuttosto marginale nel promovimento della CSR. Il progetto intende esaminare in una prospettiva pragmatica e concreta se sia possibile realizzare e integrare in modo sostenibile i principi CSR nelle PMI organizzate in cluster. In virtù del ruolo affidatole in quanto agenzia specializzata delle Nazioni Unite nel quadro del Global Compact, del proprio mandato concernente le PMI e della sua esperienza decennale nel settore dello sviluppo di cluster di PMI, l'ONUSI si è impegnata con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in una cooperazione tematica che comprende attività di ricerca orientate all'azione e l'assistenza tecnica in loco. Il progetto mira a identificare e a diffondere le «buone pratiche» quanto al modo in cui le PMI possono rafforzare la loro partecipazione al processo CSR.

B.

Il progetto tematico è conforme agli obiettivi e agli orientamenti sia dell'ONUSI sia della DSC che mirano a ridurre la povertà creando posti di lavoro e redditi. Esso si fonda sull'accordo quadro concluso dal Governo della Confederazione Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale il 25/26 ottobre 1995 concernente contributi al Fondo per lo sviluppo industriale legati a progetti specifici.

C.

1,757 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

1° gennaio 2005; validità: tre anni; modalità per la denuncia: per scritto con preavviso di sei mesi.

3091

2.1.1.118

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Cile, rappresentato dalla Commissione nazionale dell'ambiente (CONAMA), concernente il progetto «Contaminación atmosférica: Estrategias, Normas e Instrumentos Económicos», concluso il 26 gennaio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato dalla DSC al miglioramento della qualità dell'aria mediante l'elaborazione di una strategia, di norme e di strumenti economici.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma descritto alla lettera A (riassunto del contenuto).

C.

85 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° settembre 2003 al 30 novembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3092

2.1.1.119

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla propria Ambasciata in Egitto, e la Repubblica araba d'Egitto, rappresentata dal Ministero di Stato per gli affari ambientali, concluso il 15 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne il prosieguo del cofinanziamento di un progetto per l'allestimento di un sistema egiziano di informazione e di gestione delle sostanze pericolose.

B.

Si tratta di un accordo che definisce le modalità di attuazione sul piano operativo e amministrativo del progetto.

C.

710 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2004 per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 giugno 2007. Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di sei mesi.

3093

2.1.1.120

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Giordania, rappresentata dalla «Royal Scientific Society»

A.

L'accordo concerne le modalità di finanziamento di un sistema di gestione delle informazioni relative a prodotti chimici pericolosi in Giordania.

B.

L'accordo disciplina le modalità dell'amministrazione del fondo del progetto e della gestione operativa.

C.

650 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Durata: dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2006. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3094

2.1.1.121

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Governo della Repubblica di Nicaragua, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il «Programa de Usos Productivos de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala», firmato il 15 e il 17 marzo 2004

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento di un progetto del GEF («Fondo globale per l'ambiente»), realizzato dal PNUS, destinato a sostenere le piccole centrali idroelettriche.

B.

Accordo istituzionale concluso per definire le modalità di realizzazione del progetto di cui alla lettera A (riassunto del contenuto).

C.

2,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 marzo 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto di reciproca intesa fra le parti.

3095

2.1.1.122

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il «Programa Regional de Aire Limpio (PRAL) Perú», concluso il 23 gennaio 2004

A.

L'accordo concerne la lotta contro l'inquinamento dell'aria nel settore dei trasporti e nell'industria della trasformazione dei minerali e dei prodotti della pesca. Il programma di protezione dell'aria previsto mira a promuovere conoscenze e capacità sul luogo, a livello di istituzioni, autorità e organizzazioni della società civile.

B.

Concretamente il programma collaborerà con un collettivo interistituzionale di autorità, di istituzioni e di ONG locali al fine di pianificare, comunicare e attuare a medio termine provvedimenti per la protezione dell'aria. L'accordo precisa le responsabilità e i ruoli dei diversi partner.

C.

4,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2004 e copre il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3096

2.1.1.123

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e la Serbia, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e della gestione delle acque, concernente il progetto «Capacity Building for Surveillance and Prevention of BSE and Other Zoonotic Diseases in Serbia», concluso il 3 febbraio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo accordato al progetto surriferito volto ad approntare le competenze personali e l'infrastruttura necessarie per la realizzazione di un programma nazionale di controllo e di sorveglianza nel settore delle malattie zoonotiche e, più specificamente, nel settore del morbo della vacca pazza (encefalopatia spongiforme bovina, BSE). La DSC e il Seco hanno affidato l'attuazione del programma alla ditta SAFOSO (Safe Food Solutions, Inc.) di Berna e alla FAO.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma. Mediante la formazione di coordinatori di progetto nazionali nei settori prioritari si intende permettere a istituzioni pubbliche e private di realizzare in loco un programma esteso di sorveglianza destinato al controllo della BSE, in conformità con gli standard dell'OIE (Organisation mondiale de la santé animale).

C.

1,367 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 febbraio 2004 e copre il periodo dal 2003 al 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3097

2.1.1.124

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il progetto «Capacity Building for Surveillance and Prevention of BSE and Other Zoonotic Diseases», concluso il 14 agosto 2003

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo accordato al progetto surriferito volto ad approntare le competenze personali e l'infrastruttura necessarie per la realizzazione di un programma nazionale di controllo e di sorveglianza nel settore delle malattie zoonotiche e, più specificamente, nel settore del morbo della vacca pazza (encefalopatia spongiforme bovina, BSE). La DSC e il Seco hanno affidato l'attuazione del programma alla ditta SAFOSO (Safe Food Solutions, Inc.) di Berna e alla FAO.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma. Mediante la formazione di coordinatori di progetto nazionali nei settori prioritari e l'istituzione di corsi di addestramento specifici nei Paesi partner, si intende permettere a istituzioni pubbliche e private di realizzare in loco un programma esteso di sorveglianza destinato al controllo della BSE, in conformità con gli standard dell'OIE (Organisation mondiale de la santé animale).

C.

1,001 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2003 e copre il periodo dal 2003 al 2006. Esso può essere denunciato per scritto di reciproca intesa tra le parti.

3098

2.1.1.125

Accordo tra la Confederazione svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) concernente il «Program on forests (PROFOR)», concluso il 22 aprile 2004

A.

Quota versata dalla Svizzera al Programma sulle foreste (PROFOR) della Banca mondiale. Il PROFOR è un multipartneriato che persegue gli obiettivi seguenti: contributo della foresta e delle risorse della foresta alla riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e protezione dei servizi ambientali.

B.

Accordo istituzionale concernente la realizzazione del progetto surriferito secondo le modalità descritte alla lettera A (riassunto del contenuto).

C.

875 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2007. Esso può essere denunciato in caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali.

3099

2.1.1.126

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Centro internazionale per lo sviluppo integrato in ambiente montano (ICIMOD) concernente il contributo della DSC al «Mountain Forum Secretariat and Global Information Server Node», concluso il 15 marzo 2004

A.

Il Mountain Forum (MF) è la sola rete mondiale di informazione nel settore dello sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna. Tale forum è coordinato con tutte le altre reti di informazione esistenti (Bellanet, Global Knowledge Partnership GKP ecc.).

B.

Accordo istituzionale relativo alla realizzazione del progetto surriferito secondo le modalità descritte alla lettera A (riassunto del contenuto).

C.

250 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2004 e copre il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005. Esso può essere denunciato con effetto immediato nel caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali.

3100

2.1.1.127

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente un contributo alla prima Conferenza delle parti alla Convenzione di Rotterdam (PIC), concluso il 22 marzo 2004

A.

La Svizzera è candidata per accogliere i segretariati permanenti delle Convenzioni PIC e POP. La DSC sostiene gli sforzi dispiegati dall'UFAFP volti a rafforzare la posizione di Ginevra quale centro internazionale della politica ambientale. Il contributo della Svizzera permetterà a Paesi in sviluppo o in transizione di partecipare alla COP1 PIC a Ginevra.

B.

Accordo istituzionale concernente la realizzazione del progetto surriferito secondo le modalità descritte alla lettera A (riassunto del contenuto).

C.

205 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 marzo 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato con effetto immediato nel caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali.

3101

2.1.1.128

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente il versamento di un contributo per la prima Conferenza degli Stati parte alla Convenzione di Stoccolma (POP), concluso il 26 ottobre 2004

A.

In vista della prima Conferenza degli Stati parte COP 1, è stanziato un contributo per permettere a rappresentanti di Paesi meno sviluppati (LDC) e di Paesi con economie in transizione (CET) di parteciparvi.

B.

Sostegno alla campagna condotta dall'UFAFP.

C.

413 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2004 e copre il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 settembre 2005. Esso può essere denunciato per scritto di reciproca intesa fra le parti.

3102

2.1.1.129

Accordo concernente un contributo finanziario della Svizzera al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) in prospettiva della partecipazione di quest'ultimo al Segretariato ad interim del partenariato internazionale per lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, firmato il 10 marzo 2004

A.

La Svizzera sostiene, congiuntamente all'Italia, il Segretariato del partenariato internazionale per lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, situato nei locali della FAO a Roma. Nella fase interinale è parimenti versato un contributo al PNUA per poterne assicurare la collaborazione attiva in seno al Segretariato.

B.

Accordo istituzionale per la realizzazione del progetto surriferito secondo le modalità descritte nella lettera A (riassunto del contenuto).

C.

53 000 dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2004 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Esso può essere denunciato in caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali.

3103

2.1.1.130

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto per il promovimento di piccole centrali idroelettriche in Nicaragua

A.

L'accordo concerne le modalità di cooperazione fra la DSC e il PNUS nel quadro di un programma di promozione di piccole centrali idroelettriche a fini produttivi.

B.

L'accordo disciplina le modalità di pagamento, utilizzazione e amministrazione di fondi, l'acquisto di beni e servizi nonché le questioni legate agli audit finanziari.

C.

1,925 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2006. Esso può essere denunciato entro 30 giorni nel caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali.

3104

2.1.1.131

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR) concernente un contributo al progetto «Globally Harmonised System (GHS)» in Senegal, concluso l'8 dicembre 2004

A.

Sostegno accordato al Governo del Senegal per la realizzazione di un «Globally Harmonized System» nel settore della gestione delle sostanze chimiche.

B.

Contributo alla campagna condotta dall'UFAFP.

C.

350 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2006. Nel caso di violazione delle disposizioni contrattuali, esso può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3105

2.1.1.132

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR) concernente il cofinanziamento del progetto GEF MS «NGO-POPs Elimination Project», concluso il 1° dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno alla rete IPEN (rete internazionale per l'eliminazione dei POP) per il tramite dell'UNITAR e contribuisce a una gestione razionale degli inquinanti organici persistenti.

B.

Il progetto mira a rafforzare su scala mondiale il ruolo delle ONG nel processo di attuazione delle Convenzioni sugli inquinanti organici mediante la rete IPEN.

C.

80 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2004 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2005. Esso può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3106

2.1.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia, concluso il 28 gennaio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del prosieguo del sostegno al disarmo chimico nella Federazione di Russia.

B.

L'accordo disciplina le modalità del prosieguo del sostegno accordato dalla Svizzera agli sforzi per il disarmo chimico nella Federazione di Russia.

L'accordo quadro dovrebbe assicurare in particolare uno svolgimento efficace della cooperazione e il controllo dei mezzi finanziari.

C.

Fino a un massimo di 15 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 gennaio 2004 e copre il periodo fino al 28 novembre 2008. Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3107

2.1.3

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'equipaggiamento e dei servizi per la ricostruzione di una sottocentrale elettrica destinata all'impianto di distruzione di armi chimiche a Kambarka, nella Repubblica degli Udmurti della Federazione di Russia, concluso il 26 novembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento svizzero di una sottocentrale elettrica presso l'impianto di distruzione di armi chimiche a Kambarka.

B.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento svizzero di una sottocentrale elettrica presso l'impianto di distruzione di armi chimiche a Kambarka.

Esso si fonda sull'accordo quadro del 28 gennaio 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia.

C.

Fino a un massimo di 1,6 milioni di euro.

D.

Legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2004 e copre il periodo fino al 28 novembre 2008. Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3108

2.1.4

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'equipaggiamento destinato a un sistema di monitoraggio sanitario e igienico per l'impianto di distruzione di armi chimiche a Shchuch'ye, nella regione di Kurgan, nella Federazione di Russia, concluso il 26 novembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento svizzero di un sistema di monitoraggio sanitario e igienico per l'impianto di distruzione di armi chimiche a Shchuch'ye.

B.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento svizzero di un sistema di monitoraggio sanitario e igienico per l'impianto di distruzione di armi chimiche a Shchuch'ye. Viene attuato in questo modo l'accordo quadro del 28 gennaio 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia.

C.

Fino a un massimo di 0,5 milioni di euro.

D.

Legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2004 e copre il periodo fino al 28 novembre 2008. Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3109

2.1.5

Accordo tra il Governo svizzero e l'Unione europea relativo alla partecipazione della Svizzera alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

A.

L'accordo concerne le modalità per l'approntamento e l'impiego di poliziotti svizzeri presso la missione di polizia EUPOL «Proxima» dell'Unione europea in Macedonia.

B.

L'accordo disciplina lo statuto del personale svizzero messo a disposizione della missione di polizia EUPOL «Proxima». In particolare esso definisce le responsabilità, il trattamento delle informazioni confidenziali, il rispetto dei regolamenti della missione e della catena di comando nonché il contributo finanziario della Svizzera.

C.

700 000 franchi per il finanziamento di 4 posti.

D.

Ordinanza del 24 aprile 1996 sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4).

E.

L'accordo è stato firmato il 14 luglio 2004 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2004 per un tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da una parte con un preavviso scritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

3110

2.1.6

Accordo del 31 agosto 2004 tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) al fine di determinare lo statuto giuridico dell'Agenzia in Svizzera

A.

L'accordo di sede prevede i privilegi e le immunità abitualmente concessi a un'organizzazione intergovernativa e ai suoi funzionari.

B.

L'ACICI è stata istituita dalla Svizzera (Seco) quale associazione di diritto svizzero. Essa è stata in seguito trasformata in organizzazione intergovernativa al fine di diversificare le risorse di finanziamento e permettere così ad altri Paesi donatori di diventarne membri. L'ACICI fornisce un'assistenza tecnica di pregnanza commerciale ai Paesi in sviluppo con risorse limitate, in particolar modo nel quadro dei negoziati in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

C.

Le conseguenze finanziarie risultano dagli esoneri fiscali accordati ai circa dodici funzionari dell'ACICI. In ragione delle immunità e dell'indipendenza dell'organizzazione internazionale, non è possibile conoscere gli importi dei salari e, di conseguenza, quantificare gli esoneri fiscali.

D.

Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

Entrato in vigore il 31 agosto 2004, l'accordo di sede è applicabile dal 30 aprile 2004, vale a dire dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo del 9 dicembre 2002 che istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI).

Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di due anni.

3111

2.1.7

Scambio di lettere del 31 agosto 2004 relativo allo statuto dei funzionari di cittadinanza svizzera dell'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)

A.

Lo scambio di lettere prevede che il personale svizzero dell'ACICI non soggiaccia obbligatoriamente all'AVS purché sia affiliato a un sistema di previdenza previsto dall'ACICI. Avrà la possibilità di aderire facoltativamente all'AVS/AI/IPG oppure soltanto all'AD.

B.

Stessi motivi dell'accordo di sede.

C.

Nessuna.

D.

Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD) (RS 192.13).

E.

È entrato in vigore il 31 agosto 2004, data dell'entrata in vigore dell'accordo di sede. Può essere denunciato da entrambe le parti, con un preavviso scritto di dodici mesi, per il primo giorno di un anno civile.

3112

2.1.8

Scambio di lettere del 26 ottobre/1° novembre 2004 fra la Svizzera e la Francia che completa lo scambio di lettere del 18 giugno/5 luglio 1973 per l'applicazione della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965 concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione Europea per le ricerche nucleari1

A.

Lo scambio di lettere fissa le modalità di apertura e di controllo della nuova porta di accesso agli impianti dell'Organizzazione situata sul territorio francese. Essa costituisce l'entrata menzionata nell'articolo VI della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965, come il passaggio unico stabilito nel 1973 e la cui regolamentazione è simile a quella della nuova porta.

B.

Considerate le difficoltà incontrate quotidianamente nel traffico stradale dai funzionari dell'Organizzazione, che devono superare il posto di confine di Meyrin per poter accedere alla porta d'entrata dell'Organizzazione situata sul territorio svizzero, si è rivelato necessario aprire un nuovo accesso attraverso il territorio francese per i funzionari dell'Organizzazione al fine di facilitare i loro tragitti da e verso il luogo di lavoro. Tale porta rappresenta una nuova frontiera tra la Francia e la Svizzera e il CERN è responsabile del suo buon funzionamento. I compiti di ciascuno e le modalità di controllo dell'accesso sono determinate dal presente accordo (uno scambio di lettere con il CERN è parimenti stato concluso).

1

C.

Nessuna, poiché i costi sono assunti dalla Francia e dal CERN.

D.

Articolo 7a capoverso 2 della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2004. Può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di dodici mesi.

RS 0.192.122.423.1

3113

2.1.9

Scambio di lettere del 1° novembre/23 novembre 2004 tra la Svizzera e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari relativo all'apertura di una porta di accesso agli impianti dell'Organizzazione a partire dal territorio francese

A.

Lo scambio di lettere fissa le modalità di apertura e di controllo della nuova porta di accesso agli impianti dell'Organizzazione situata sul territorio francese.

B.

Considerate le difficoltà incontrate quotidianamente nel traffico stradale dai funzionari dell'Organizzazione, che devono superare il posto di confine di Meyrin per poter accedere alla porta d'entrata dell'Organizzazione situata sul territorio svizzero, si è rivelato necessario aprire un nuovo accesso attraverso il territorio francese per i funzionari dell'Organizzazione al fine di facilitare i loro tragitti da e verso il luogo di lavoro. Tale porta rappresenta una nuova frontiera tra la Francia e la Svizzera e il CERN è responsabile del suo buon funzionamento. I compiti di ciascuno e le modalità di controllo dell'accesso sono determinate dal presente accordo (uno scambio di lettere con il CERN è parimenti stato concluso).

C.

Nessuna, poiché i costi sono assunti dalla Francia e dal CERN.

D.

Articolo 7a capoverso 2 della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2004. Può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di dodici mesi.

3114

2.1.10

Accordo del 13 dicembre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Fondo globale per la lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria allo scopo di determinare lo statuto giuridico del Fondo mondiale in Svizzera

A.

Tale accordo di sede prevede i privilegi e le immunità concessi normalmente a un'organizzazione intergovernativa e ai suoi funzionari.

B.

La Svizzera ha sostenuto alacremente l'offerta dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di ONUAIDS, che proponevano Ginevra quale sede per il Fondo globale per poter collaborare strettamente con tale organizzazione. Istituito dunque in questa città nel 2002 quale fondazione di diritto svizzero, il Fondo globale ha lo scopo di raccogliere, gestire e distribuire risorse mediante un partenariato tra i settori pubblico e privato.

L'idea di istituire un Fondo globale al fine di raccogliere i capitali necessari per lottare contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria è stata lanciata in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e consolidata nell'ambito di grandi riunioni politiche come il vertice del G8. La comunità internazionale non ha voluto istituire una vera e propria organizzazione intergovernativa, soprattutto per poter agire con rapidità, ma ha attribuito al Fondo compiti che normalmente incombono agli Stati.

Grazie alle caratteristiche del Fondo globale, alla sua struttura e ai suoi compiti specifici è stato possibile riconoscergli una personalità giuridica internazionale funzionale. Il Consiglio federale ha dunque deciso di equiparare il Fondo globale a un'organizzazione intergovernativa, al fine di concederle i privilegi e le immunità normalmente accordati a un'organizzazione di questo tipo, e di concludere con esso un relativo accordo di sede.

C.

Le conseguenze finanziarie risultano dalle esenzioni fiscali concesse ai funzionari del Fondo globale, vale a dire a un centinaio di persone distaccate dall'OMS e comunque esentate dal pagamento delle imposte in Svizzera. A causa delle immunità e dell'indipendenza dell'Organizzazione internazionale, non è possibile accertare l'ammontare dei salari e, di conseguenza, quantificare le esenzioni fiscali.

D.

Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

Il presente accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2004, vale a dire il giorno della sua firma. Esso può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di due anni.

3115

2.1.11

Scambio di lettere del 13 dicembre 2004 relativo allo statuto dei funzionari di cittadinanza svizzera del Fondo globale per la lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)

A.

Lo scambio di lettere prevede che il personale svizzero del Fondo globale non soggiaccia obbligatoriamente all'AVS purché sia affiliato a un sistema di previdenza previsto dal Fondo globale. Avrà la possibilità di aderire facoltativamente all'AVS/AI/IPG oppure soltanto all'AD.

B.

Stessi motivi dell'accordo di sede.

C.

Nessuna.

D.

Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD) (RS 192.13).

E.

È entrato in vigore il 13 dicembre 2004, data in cui è entrato in vigore l'accordo di sede. Può essere denunciato da entrambe le parti, con un preavviso scritto di dodici mesi, per il primo giorno di un anno civile.

3116

2.2

Dipartimento federale dell'interno

2.2.1

Accordo franco-svizzero che fissa le modalità particolari relative al rimborso dei crediti reciproci per le prestazioni delle cure medico-sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, concluso il 26 ottobre 2004

A.

Il presente accordo fissa le modalità relative al rimborso dei costi, a livello internazionale, delle prestazioni in natura in caso di malattia e maternità.

B.

Esso disciplina le modalità relative all'esecuzione accelerata dei pagamenti.

Prevede il versamento di acconti per le spese effettive e pagamenti anticipati per i crediti forfetari; fissa anche i termini per il rigetto dei crediti e per la chiusura dei conti. Ciò consente di ridurre i costi degli interessi risultanti dal ritardo accumulato nel rimborsare i crediti.

C.

L'accordo non comporta costi supplementari per la Svizzera.

D.

Articolo 36 paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nella versione dell'Allegato II all'Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1).

E.

L'accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005 e si applica ai crediti notificati dopo questa data. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi per la fine dell'anno civile.

3117

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'esecuzione degli obblighi alimentari, concluso il 31 agosto 2004

A.

Il presente accordo facilita notevolmente l'esazione delle prestazioni alimentari oltre i confini nazionali per i creditori di alimenti e le autorità che hanno anticipato gli importi dovuti, agevolando l'accesso ai tribunali e alle autorità esteri e consentendo loro di beneficiare, grazie alla cooperazione amministrativa, del sistema estero di assistenza in materia di alimenti. La Svizzera è integrata nel sistema americano di aiuto all'esecuzione gratuito ed efficiente nel settore alimentare. Quale contropartita, la Svizzera concede agli USA le medesime prestazioni che fornisce già a circa 60 Stati membri nell'ambito della Convenzione dell'ONU del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero.

B.

Senza un accordo multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, i creditori di alimenti, spesso con una situazione finanziaria critica, o le autorità di incasso degli alimenti si scontravano con ostacoli di natura giuridica, pratica e finanziaria per quanto riguardava l'esazione delle prestazioni alimentari oltre i confini nazionali. Finora, l'unica possibilità consisteva nel far valere le pretese sul posto con l'aiuto di un rappresentante legale; tuttavia, per principio, gli USA non accordano l'assistenza giudiziaria gratuita ai creditori domiciliati all'estero. Poiché gli Stati Uniti non hanno aderito finora ad alcuna convenzione multilaterale a causa del loro sistema giuridico, è stata scelta la via bilaterale.

C.

Non vi sono costi supplementari considerevoli.

D.

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291); sul modello della Convenzione dell'ONU del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (RS 0.274.15), non ratificata dagli USA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2004. Ciascuna parte contraente può denunciarlo con una notifica scritta inviata all'altra parte contraente per via diplomatica. La denuncia ha effetto il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della notifica.

Nel caso in cui la competenza di una parte contraente di adempiere gli obblighi derivanti dall'accordo sia sospesa, totalmente o parzialmente, ciascuna parte contraente può sospendere l'applicazione dell'accordo o, con il consenso dell'altra parte contraente, di una parte di esso, dopo averlo notificato tempestivamente e per scritto all'altra parte. (Questa possibilità di sospendere l'accordo è motivata nel diritto interno degli Stati Uniti.)

3118

2.3.2

Accordo di reciprocità fra la Svizzera e le Barbados relativo alla cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate (sotto forma di scambio di note)

A.

L'accordo di reciprocità istituisce una base legale tra la Svizzera e le Barbados affinché le persone condannate in uno dei due Stati possano ritornare nel loro Paese d'origine (vale a dire in Svizzera o alle Barbados) per scontare le pene pronunciate all'estero.

B.

L'origine dell'accordo risale a un caso concreto di arresto, che era stato oggetto di un intervento parlamentare. All'epoca, l'allora presidente della Confederazione Flavio Cotti aveva scritto al primo ministro delle Barbados e l'affare aveva suscitato il vivo interesse dei media. L'accordo di reciprocità istituisce anche una base legale di diritto internazionale pubblico per altri casi di trasferimento che potrebbero verificarsi tra la Svizzera e le Barbados.

Esso persegue uno scopo umanitario e intende promuovere il reinserimento sociale dei detenuti, che costituisce uno degli obiettivi principali della politica svizzera in materia di diritto penale.

C.

Nessuna.

D.

Combinato disposto dell'articolo 7a capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e dell'articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1).

E.

L'accordo di reciprocità è entrato in vigore il 23 febbraio 2004. Può essere denunciato da entrambe le Parti con una nota diplomatica. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la nota è considerata come ricevuta. Tuttavia, il presente accordo di reciprocità rimane valido per l'esecuzione delle condanne di persone trasferite prima che la denuncia abbia effetto.

3119

2.3.3

Secondo scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'applicazione del Protocollo concernente la circolazione delle persone nel quadro della modifica della Convenzione dell'AELS (Convenzione di Vaduz), concluso il 21 dicembre 2004

A.

Lo scambio di note disciplina la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein.

B.

Il secondo scambio di note applica il protocollo del Liechtenstein concernente la circolazione delle persone. Il protocollo è stato approvato dalle Camere federali nell'ambito dell'allegato K della Convenzione dell'AELS (Convenzione di Vaduz).

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7 capoverso 2 lettera b della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

Lo scambio di note entra in vigore il 1° gennaio 2005. Non contiene alcuna disposizione relativa alla denuncia; a tale proposito, si applicano dunque le disposizioni della Convenzione AELS.

3120

2.3.4

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'impiego di pattuglie miste nella zona di frontiera, concluso il 26 aprile e 28 maggio 2004

A.

Il presente accordo prevede l'impiego di pattuglie miste franco-svizzere nella zona di frontiera definita nell'articolo 2 dell'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

B.

L'accordo si prefigge di rafforzare la cooperazione franco-svizzera in materia di polizia e disciplina i mandati delle pattuglie miste, il ruolo, lo statuto giuridico e la formazione degli agenti che le compongono.

C.

Non ha conseguenze finanziarie per la Confederazione o i Cantoni.

D.

Articolo 10 dell'accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2004, alla data della risposta pervenuta da parte francese.

3121

2.3.5

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Repubblica francese concernente lo stazionamento di attachés alla sicurezza interna francesi su territorio svizzero, concluso il 9 novembre e 3 dicembre 2004

A.

L'accordo dà alla Repubblica francese il diritto di stazionare su territorio svizzero i suoi addetti di polizia, denominati attachés alla sicurezza interna conformemente alla terminologia francese.

B.

L'accordo fissa le condizioni di stazionamento, in particolare lo statuto degli attachés di polizia, i loro compiti di tutela degli interessi francesi e di assistenza alle autorità svizzere competenti in materia di sicurezza e i limiti imposti all'esercizio della loro attività.

C.

Non ha conseguenze finanziarie per la Confederazione o i Cantoni.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2004, alla data successiva al ricevimento della risposta da parte francese.

3122

2.3.6

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente il distacco di addetti di polizia, concluso il 27 luglio 2004, ratificato dalla Svizzera l'11 agosto 2004

A.

Il protocollo disciplina il distacco degli addetti di polizia, per una durata determinata o indeterminata, presso i posti di polizia dell'altra parte contraente. Il loro compito principale consiste nel tutelare gli interessi dello Stato offerente e nell'assistere le autorità dello Stato ricevente competenti in materia di sicurezza. Nel quadro dell'adempimento dei loro compiti, gli addetti di polizia non sono autorizzati a intraprendere sul territorio dello Stato ricevente atti che rientrano nella sua sovranità.

B.

Il protocollo determina le condizioni necessarie alla collaborazione facendo capo agli addetti di polizia. Attualmente, non è previsto il distacco permanente di un addetto svizzero in Slovenia. L'addetto svizzero distaccato in Italia deve invece essere accreditato in Slovenia.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria per la Confederazione o i Cantoni.

D.

Articolo 5 capoverso 4 LUC (RS 360).

E.

Il protocollo è stato firmato il 27 luglio 2004 e ratificato dalla Svizzera l'11 agosto 2004. La ratifica da parte della Slovenia è tuttora pendente. Il protocollo entra in vigore non appena essa avrà luogo. Può essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica.

3123

2.3.7

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica d'Albania concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 19 marzo 2004

A.

Il presente accordo disciplina le modalità dell'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico nazionale che si recano in missione ufficiale nell'altro Stato in qualità di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Paese o in qualità di funzionari di un'organizzazione internazionale. Inoltre, i cittadini delle due parti contraenti che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido ma non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato né rappresentanti del loro Stato presso un'organizzazione internazionale nell'altro Stato non necessitano del visto per entrare nell'altro Stato, per soggiornarvi fino a novanta giorni e per lasciarlo, a condizione che non vi esercitino un'attività lucrativa dipendente o indipendente.

B.

Dalla conclusione con la Polonia dell'accordo in materia di visti, avvenuta nel 1991, un accordo di riammissione si rivela necessario al fine di sopprimere reciprocamente l'obbligo del visto. Dopo che la Svizzera aveva già concluso un accordo di riammissione con l'Albania (entrato in vigore il 1° settembre 2001), il Consiglio federale ha deciso di negoziare un accordo di esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2004. È stato concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato da entrambe le parti entro un termine di 90 giorni. La denuncia deve essere notificata all'altra parte contraente per via diplomatica.

3124

2.3.8

Scambio di note del 31 luglio 2003/9 marzo 2004 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto

A.

Il presente accordo disciplina le modalità dell'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto valido o di una carta d'identità valida che non hanno intenzione di soggiornare per più di tre mesi nell'altro Stato o di esercitarvi un'attività lucrativa.

B.

L'accordo sostituisce lo scambio di lettere del 31 luglio 1990 tra la Svizzera e l'ex Cecoslovacchia. Una novità è costituita dal fatto che le carte d'identità sono riconosciute anche quale documento di viaggio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto per via diplomatica da entrambe le parti entro un termine di 90 giorni.

3125

2.3.9

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 30 ottobre 2003

A.

L'accordo prevede l'obbligo per uno Stato contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nell'altro Stato contraente. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi titolari di un permesso di soggiorno o a cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in uno degli Stati contraenti. L'accordo prevede anche disposizioni concernenti il transito e disciplina la protezione dei dati. Il suo campo d'applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione della problematica generale esistente nel campo delle migrazioni irregolari negli Stati del Caucaso del Sud. Il numero di richiedenti l'asilo provenienti da questa regione è in aumento e i Paesi dell'ex Unione Sovietica assumono un'importanza crescente in quanto strada di transito per gli immigrati e i rifugiati dell'Afghanistan, dell'Iran e dell'Iraq. Con questo accordo, il rimpatrio delle persone che non possono più soggiornare in Svizzera è garantito con l'Armenia anche su un piano contrattuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2005. L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ogni parte contraente mediante notifica scritta all'altra parte contraente. In tal caso, esso è abrogato 30 giorni dopo il ricevimento di tale notifica.

3126

2.3.10

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno di Spagna concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 17 novembre 2003

A.

L'accordo prevede la riammissione, da parte di uno Stato contraente, dei propri concittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di dimora dell'altro Stato contraente. Lo stesso si applica ai cittadini di Stati terzi qualora sia comprovato che hanno soggiornato o sono transitati in precedenza sul territorio dell'altro Stato contraente. Nel contempo l'accordo contiene disposizioni relative al transito e disciplina la protezione dei dati. Il suo campo d'applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione della problematica generale concernente il monitoraggio dei movimenti migratori verso l'Europa. Costituisce un elemento importante della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Unione europea. Esso è inteso a consolidare ulteriormente le strette relazioni tra Svizzera e Spagna e prevede una cooperazione più intensa nella lotta all'immigrazione illegale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 gennaio 2005. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3127

2.3.11

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e gli Stati del Benelux (il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi) concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 12 dicembre 2003

A.

L'accordo prevede la riammissione, da parte di uno Stato contraente, dei propri concittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di dimora dell'altro Stato contraente. Lo stesso si applica alle persone alle quali una parte contraente non riconosce più la cittadinanza in seguito alla loro partenza. Ogni parte contraente riammette inoltre i cittadini di Stati terzi qualora sia comprovato che hanno soggiornato o sono transitati in precedenza sul territorio dello Stato in questione. Nel contempo l'accordo contiene disposizioni relative al transito e disciplina la protezione dei dati. Il suo campo d'applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione della problematica generale concernente il monitoraggio dei movimenti migratori verso l'Europa. Costituisce un elemento importante della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Unione europea. Esso è inteso a consolidare ulteriormente le strette relazioni tra la Svizzera e gli Stati del Benelux e prevede una cooperazione più intensa nella lotta all'immigrazione illegale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

Firmato il 12 dicembre 2003. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della nota mediante la quale l'ultima parte contraente avrà comunicato al Regno del Belgio che le formalità interne richieste per la sua entrata in vigore sono adempiute. La Svizzera ha effettuato la sua notifica il 16 marzo 2004. L'accordo può essere denunciato in ogni momento mediante notifica scritta al Regno del Belgio. La denuncia prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui il Regno del Belgio ha ricevuto la notifica.

3128

2.3.12

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 27 luglio 2004

A.

L'accordo prevede la riammissione, da parte di uno Stato contraente, dei propri concittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di dimora dell'altro Stato contraente. Lo stesso si applica ai cittadini di Stati terzi qualora sia comprovato che nel corso dei nove mesi che precedono la presentazione della domanda hanno abbandonato il territorio dello Stato interessato dopo avervi soggiornato per almeno due settimane. Nel contempo l'accordo contiene disposizioni relative al transito e disciplina la protezione dei dati. Il suo campo d'applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione della problematica generale concernente il monitoraggio dei movimenti migratori verso l'Europa. Costituisce un elemento importante della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Unione europea. Esso è inteso a consolidare ulteriormente le strette relazioni tra la Svizzera e la Slovenia e prevede una cooperazione più intensa nella lotta all'immigrazione illegale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2005. Ognuna delle parti contraenti può denunciare l'accordo mediante notifica scritta. La denuncia prende effetto 30 giorni dopo la ricezione della corrispondente notifica.

3129

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Scambio di lettere con il Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione della Svizzera a un'esercitazione per l'aiuto in caso di catastrofe a Mauren, concluso il 29 aprile 2004

A.

Lo scambio di lettere stabilisce la partecipazione di truppe svizzere a un'esercitazione per l'aiuto in caso di catastrofe che si è tenuta a Mauren FL il 20 e il 21 maggio 2004 nell'ambito di una giornata organizzata dai vigili del fuoco locali.

B.

Non esistendo ancora un accordo quadro concernente l'aiuto reciproco in caso di catastrofe con il Principato del Liechtenstein, la partecipazione delle formazioni di truppe svizzere è stata disciplinata ad hoc.

C.

I costi per la partecipazione a questa esercitazione sono stati compensati nell'ambito delle risorse approvate. Sono interessate le principali rubriche di credito: retribuzioni del personale, infrastruttura, esercizio, truppa, nonché altri beni e servizi. Secondo l'attuale modello di calcolo, non è possibile specificare i costi effettivi.

D.

La competenza del Consiglio federale per la conclusione di questo genere di accordi si fonda sugli articoli 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è stato concluso il 29 aprile 2004 e la sua validità è limitata alla durata dell'esercitazione.

3130

2.4.2

Accordo tra la Svizzera e l'Austria sulla cooperazione delle forze armate nel settore dell'istruzione, concluso il 15 maggio 2004

A.

L'accordo stabilisce un quadro globale per l'attuale e la futura cooperazione tra i due Stati in materia di istruzione militare. Esso è concepito per l'insieme delle forze armate (terrestri e aeree).

B.

L'Austria è da tempo uno dei partner più importanti per la Svizzera nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare. L'accordo è utile alla Svizzera in particolare per l'utilizzazione reciproca di piazze d'esercizio e dell'infrastruttura per l'istruzione, come pure in ragione dell'intensificazione degli sforzi comuni nell'ambito della promozione della pace e dell'aiuto in caso di catastrofe.

C.

L'accordo si basa sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. L'accordo quadro non comporta costi.

D.

La competenza del Consiglio federale per la conclusione di questo genere di accordi si fonda sugli articoli 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

Entrata in vigore il 15 maggio 2004 (firma). È valido a tempo indeterminato e può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

3131

2.4.3

Accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla cooperazione delle forze armate nel settore dell'istruzione, concluso il 24 maggio 2004

A.

L'accordo stabilisce un quadro globale per l'attuale e la futura cooperazione tra i due Stati in materia di istruzione militare. Esso è concepito per l'insieme delle forze armate (terrestri e aeree).

B.

In ragione della sua posizione geografica, l'Italia è uno dei partner più importanti per la Svizzera nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare. Da anni i due Stati intrattengono una collaborazione tecnica in questo settore.

C.

L'accordo si basa sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. L'accordo quadro non comporta costi.

D.

La competenza del Consiglio federale per la conclusione di questo genere di accordi si fonda sugli articoli 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è stato firmato il 24 maggio 2004. Entrerà in vigore con la ratifica da parte del Parlamento italiano. Esso entra in vigore dopo la notifica dell'adempimento delle corrispondenti condizioni nazionali. La Svizzera ha effettuato tale notifica il 25 agosto 2004. L'accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni, rinnovabili automaticamente. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

3132

2.4.4

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente le attività comuni delle forze aeree svizzere e neerlandesi, concluso il 26 maggio 2004

A.

L'accordo disciplina la cooperazione a lungo termine in materia d'istruzione e di allenamento delle due forze aeree.

B.

Le forze aeree svizzere intrattengono da anni buone relazioni con le forze aeree neerlandesi. Le attività comuni (partecipazione a esercitazioni in entrambi gli Stati) sono state finora convenute nel caso specifico. Il presente accordo offre una base legale secondo il diritto internazionale a tali attività.

C.

L'accordo si basa sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. Non implica costi propri.

D.

La competenza del Consiglio federale per la conclusione di questo genere di accordi si fonda sugli articoli 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2004. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni.

3133

2.4.5

Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 16 luglio 2004

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio d'informazioni classificate che provengono prevalentemente dal settore militare.

B.

Disciplinamento delle procedure e armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, dei principi della riservatezza e dei controlli di sicurezza.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie.

D.

La competenza del Consiglio federale in tal senso si fonda sull'articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 16 luglio 2004. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

3134

2.4.6

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e la Svezia nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 12 agosto 2004

A.

L'accordo prevede che le parti intensifichino la loro collaborazione nel settore della tecnica di difesa, sfruttino meglio le proprie risorse e aumentino la capacità di prestazione delle loro industrie di armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia d'armamento con gli Stati scandinavi in generale s'impone nel contesto delle tradizionali intense relazioni economiche tra i Paesi interessati come pure degli interessi comuni nel settore della politica di sicurezza, della politica d'armamento, ma anche in base a progetti concreti di cooperazione.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie.

D.

L'accordo contiene disposizioni legali vincolanti e rientra dunque nei trattati internazionali. Conformemente all'articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010) si tratta di un trattato internazionale di portata limitata. Le attribuzioni del Consiglio federale nel settore degli armamenti si fondano sulle sue competenze in materia di sicurezza esterna e di difesa nazionale.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2004 (ultima firma). Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3135

2.4.7

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e la Finlandia nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 19 ottobre 2004

A.

L'accordo prevede che le parti estendano la loro collaborazione nel settore della tecnica di difesa, sfruttino meglio le proprie risorse e aumentino la capacità di prestazione delle loro industrie di armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia d'armamento con gli Stati scandinavi in generale s'impone nel contesto delle tradizionali intense relazioni economiche tra i Paesi interessati come pure degli interessi comuni nel settore della politica di sicurezza, della politica d'armamento, ma anche in base a progetti concreti di cooperazione.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie.

D.

L'accordo contiene disposizioni legali vincolanti e rientra dunque nei trattati internazionali. Conformemente all'articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010) si tratta di un trattato internazionale di portata limitata. Le attribuzioni del Consiglio federale nel settore degli armamenti si fondano sulle sue competenze in materia di sicurezza esterna e di difesa nazionale.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2004 con la firma. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3136

2.4.8

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e la Norvegia nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 21 ottobre 2004

A.

L'accordo prevede che le parti estendano la loro collaborazione nel settore della tecnica di difesa, sfruttino meglio le proprie risorse e aumentino la capacità di prestazione delle loro industrie di armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia d'armamento con gli Stati scandinavi in generale s'impone nel contesto delle tradizionali intense relazioni economiche tra i Paesi interessati come pure degli interessi comuni nel settore della politica di sicurezza, della politica d'armamento, ma anche in base a progetti concreti di cooperazione.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie.

D.

L'accordo contiene disposizioni legali vincolanti e rientra dunque nei trattati internazionali. Conformemente all'articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010) si tratta di un trattato internazionale di portata limitata. Le attribuzioni del Consiglio federale nel settore degli armamenti si fondano sulle sue competenze in materia di sicurezza esterna e di difesa nazionale.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2004 con la firma. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3137

2.4.9

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e i Paesi Bassi nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 21 ottobre 2004

A.

L'accordo prevede che le parti intensifichino la loro collaborazione nel settore della tecnica di difesa e aumentino la capacità di prestazione delle loro industrie di armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia d'armamento con i Paesi Bassi s'inserisce nel contesto delle tradizionali intense relazioni economiche tra i due Paesi come pure degli interessi comuni nel settore della politica di sicurezza, della politica d'armamento, ma anche nell'ambito di progetti concreti di cooperazione.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie.

D.

L'accordo contiene disposizioni legali vincolanti e rientra dunque nei trattati internazionali. Conformemente all'articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010) si tratta di un trattato internazionale di portata limitata. Le attribuzioni del Consiglio federale nel settore degli armamenti si fondano sulle sue competenze in materia di sicurezza esterna e di difesa nazionale.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2004 con la firma. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3138

2.4.10

Accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna concernente lo svolgimento di esercitazioni militari e l'istruzione, nonché il sostegno fornito dallo Stato ospitante, concluso il 2 novembre 2004

A.

L'accordo stabilisce un quadro globale per l'attuale e la futura cooperazione tra i due Stati in materia d'istruzione militare. Esso è concepito per l'insieme delle forze armate (terrestri e aeree).

B.

La Gran Bretagna è uno dei partner più importanti per la Svizzera nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare, in particolare a livello di forze aeree, ma sempre più anche di quelle terrestri.

C.

L'accordo si basa sui principi del mutuo equilibrio e della reciprocità finanziaria. L'accordo quadro non comporta costi.

D.

La competenza del Consiglio federale per la conclusione di questo genere di accordi si fonda sugli articoli 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 2 novembre 2004. È valido a tempo indeterminato e può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

3139

2.4.11

Accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna concernente lo svolgimento dell'esercitazione «Mountain Lion 2004», concluso il 2 novembre 2004

A.

Il presente accordo di attuazione (Implementation Arrangement) disciplina i particolari concernenti lo svolgimento dell'esercitazione militare che prevede un allenamento al volo in montagna. L'esercitazione si è svolta in Svizzera tra l'8 e il 26 novembre 2004.

B.

Il compito del Paese ospitante consisteva essenzialmente nel garantire l'infrastruttura per l'esercitazione e nell'offrire ai partecipanti britannici il necessario sostegno in occasione dell'entrata e del soggiorno nel nostro Paese.

C.

I costi sostenuti dalla Svizzera sono stati imputati al credito corrente. Sono interessate le principali rubriche di credito: retribuzioni del personale, infrastruttura, esercizio, truppa, nonché altri beni e servizi. Secondo l'attuale modello di calcolo, non è possibile specificare i costi effettivi.

D.

Mediante la sua decisione concernente l'approvazione dell'accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna concernente lo svolgimento di esercitazioni militari e l'istruzione, nonché il sostegno fornito dallo Stato ospitante, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere i corrispondenti accordi di attuazione concernenti la partecipazione a singole esercitazioni.

Tale autorizzazione si fonda sugli articoli 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo di attuazione è stato firmato il 2 novembre 2004 e la sua validità corrispondeva alla durata dell'esercitazione.

3140

2.4.12

Accordo tecnico relativo allo scambio di piloti francesi e svizzeri appartenenti alla squadriglia francese 1/33 Belfort e alla squadriglia d'aviazione svizzera 17 nel periodo tra l'agosto 2004 e l'agosto 2007, concluso il 4 maggio 2004

A.

L'accordo tecnico disciplina i particolari relativi allo scambio di un pilota militare svizzero e di un pilota militare francese che, nel periodo tra l'agosto 2004 e l'agosto 2007, saranno integrati nella squadriglia 1/33 dell'Armée de l'Air di Belfort e nella squadriglia FLST17 delle Forze aeree svizzere rispettivamente.

B.

Lo scambio di piloti serve a scopi d'istruzione e allo scambio di esperienze; rappresenta un rafforzamento dei già intensi rapporti di collaborazione tra le Forze aeree svizzere e l'Armée de l'Air.

C.

I costi derivanti dallo scambio sono assunti dalle parti. Secondo l'attuale modello di calcolo, non è possibile specificare i costi effettivi.

D.

L'accordo si basa sull'accordo quadro del 27 ottobre 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo francese concernente progetti d'istruzione e d'allenamento comuni dell'esercito francese e dell'esercito svizzero. Il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere l'accordo tecnico (art. 48a cpv. 1 LOGA; RS 172.010 e art. 48a cpv. 2 LM; RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 4 maggio 2004. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

3141

2.4.13

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente il sostegno fornito dallo Stato ospitante durante l'esercitazione «NORDIC AIR MEET 2004», concluso il 18 agosto 2004

A.

Il presente accordo tecnico disciplina le modalità del sostegno garantito dalla Svezia quale nazione ospitante nei confronti delle Forze aeree svizzere in occasione dell'esercitazione «Nordic Air Meet 2004» svoltosi tra il 29 settembre e l'8 ottobre 2004 nella base delle Forze aeree svedesi Kallax a Lulea («host nation support»).

B.

L'esercitazione si svolge «nello spirito del PfP». La partecipazione delle Forze aeree svizzere serve a scopi di formazione e allo scambio di esperienze nell'ambito delle esercitazioni di combattimenti aerei tra apparecchi di diverse prestazioni e capacità dal profilo degli armamenti. La partecipazione va inoltre intesa quale approfondimento dei contatti stabiliti già da lungo tempo tra le Forze aeree svizzere e quelle svedesi.

C.

Le prestazioni di sostegno sono state fornite dalla Svezia a titolo gratuito, eccetto le spese per il petrolio per aeromobili, il vitto e l'alloggio. Secondo l'attuale modello di calcolo, i costi sostenuti dalla Svizzera non possono essere specificati. Sono interessate le principali rubriche di credito: retribuzioni del personale, infrastruttura, esercizio, truppa, nonché altri beni e servizi.

D.

L'accordo tecnico si basa sul memorandum d'intesa del 24 giugno 2002 tra la Svizzera e la Svezia che regola la collaborazione in materia d'istruzione militare. Il Consiglio federale delega al DDPS la competenza di concludere l'accordo tecnico (art. 48a cpv. 1 LOGA; RS 172.010 e art. 48a cpv. 2 LM; RS 510.10).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 18 agosto 2004 con la firma. La validità è prevista per la durata dell'esercitazione.

3142

2.4.14

Participation Agreement tra la Svizzera e l'Unione europea concernente la partecipazione della Svizzera all'operazione «ALTHEA» in Bosnia e Erzegovina (EOR), concluso il 22 dicembre 2004

A.

La Svizzera partecipa alla Forza di pace multinazionale EUFOR (European Union Force) in Bosnia e Erzegovina con un massimo di 20 militari.

L'accordo disciplina dal punto di vista giuridico la partecipazione della Svizzera all'operazione ALTHEA.

B.

Sono disciplinati in particolare lo statuto dei militari partecipanti, il trattamento delle informazioni classificate, i rapporti di subordinazione e comando, nonché l'assunzione dei costi.

C.

Inviando due ufficiali superiori e un team di collegamento e d'osservazione «Liaison and Observation Team» (LOT, otto militi dell'esercito) l'onere finanziario si aggira su un massimo di 2,7 milioni di franchi all'anno.

Inviando il numero limite di militari (due LOT e quattro ufficiali superiori) questo importo può raddoppiare, salendo a 5,4 milioni di franchi all'anno.

D.

L'Assemblea federale ha approvato questo impiego il 5 ottobre e il 16 dicembre 2004. La competenza del Consiglio federale si basa sull'articolo 66b in combinato disposto con l'articolo 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è stato firmato il 22 dicembre 2004 ed è applicabile provvisoriamente da quella data. Esso entra in vigore con la notifica dell'adempimento delle condizioni nazionali ed è valido per la durata dell'impiego delle truppe svizzere.

3143

2.4.15

Accordo tra gli Stati parte alla convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale europea concernente la protezione e lo scambio di informazioni classificate, concluso il 19 agosto 2002

A.

L'accordo definisce gli standard minimi di protezione e sicurezza nello scambio di informazioni classificate tra le Parti contraenti.

B.

L'accordo disciplina le modalità concernenti la protezione e le misure di sicurezza nell'ambito di progetti classificati nel settore della tecnologia spaziale (secondo l'esempio del sistema di navigazione satellitare GALILEO).

Le imprese svizzere hanno così la possibilità di partecipare a mandati classificati, dal momento che possono ottenere i certificati di sicurezza necessari, riconosciuti sul piano internazionale.

C.

­

D.

Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA) (RS 0.425.09).

E.

L'accordo è stato approvato il 28 aprile 2004 dal Consiglio federale, firmato dalla Svizzera il 1° giugno 2004 e ratificato il 14 giugno 2004. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di dodici mesi.

3144

2.5

Dipartimento federale delle finanze

2.5.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente la riscossione e la restituzione di una parte dei proventi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni che la Confederazione Svizzera percepisce sul proprio territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein (Accordo TTPCP Büsingen), concluso il 7 dicembre 2004

A.

L'accordo disciplina il versamento di una quota proporzionale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni riscossa dalla Svizzera per l'utilizzazione di strade pubbliche sul territorio del Comune di Büsingen.

B.

Questo accordo consente di evitare l'installazione di punti di controllo dotati di apparecchiature tecniche (antenne) presso i valichi di frontiera e quindi una spesa sproporzionata.

C.

Gli importi che, in base alla chiave di ripartizione, devono essere versati al Comune di Büsingen ammontano annualmente a circa 56 000 franchi dal 2001 alla fine del 2004, con effetto retroattivo, e a 90 000 franchi a partire dal 2005.

D.

Trattato del 23 novembre 1964 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero (RS 0.631.112.136).

E.

L'Accordo è stato firmato il 7 dicembre 2004 ed entra in vigore, dopo la notifica da parte della Germania, per una durata di 5 anni rinnovabili. La Svizzera ha effettuato tale notifica il 15 dicembre 2004. L'accordo può essere denunciato per scritto da entrambe le parti, per via diplomatica, con un preavviso di due anni.

3145

2.5.2

Accordo sotto forma di «accord bipartite» relativo alla realizzazione dell'ufficio a controlli nazionali abbinati franco-svizzero a Delle-Boncourt, concluso il 17 dicembre 2004

A.

L'accordo disciplina la pianificazione comune, la costruzione, il finanziamento, la manutenzione e l'esercizio di questo nuovo ufficio.

B.

La costruzione della nuova strada veloce RN 19 da parte della Francia assicura un collegamento diretto tra l'autostrada francese A5 e la rete autostradale svizzera (A 16 Transgiurassiana). Si rende dunque necessario costruire un ufficio a controlli nazionali abbinati alla frontiera nazionale presso DelleBoncourt. Secondo l'accordo, la Svizzera si assume la responsabilità per la costruzione dell'intera struttura esterna (plate-forme douanière) e per gli edifici previsti per l'utilizzazione in comune (controllo viaggiatori).

C.

33,9 milioni di franchi, di cui 12,3 a carico della Francia. Nel totale sono compresi gli edifici realizzati esclusivamente per gli organi svizzeri delle dogane e del Corpo delle guardie di confine.

D.

Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio (RS 0.631.252.934.95), articolo 17/1.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2004.

3146

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Memorandum d'intesa tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica araba d'Egitto concernente la seconda fase del progetto «Restructuring of Blood Transfusion Services of the Ministry of Health and Population in Egypt», concluso il 30 novembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della seconda fase della ristrutturazione dei servizi di trasfusione del sangue del Ministry of Health and Population egiziano e fissa il contributo del Segretariato di Stato dell'economia nonché quello delle autorità egiziane.

B.

L'accordo disciplina le modalità di realizzazione del programma. Esso prevede una riduzione dei centri di trasfusione del sangue a 24 centri moderni, dotati del materiale necessario per analizzare e conservare il sangue e gli emoderivati. In futuro le donazioni di sangue verranno effettuate su base volontaria e gratuita; la qualità e la quantità del sangue e degli emoderivati corrisponde alle esigenze della popolazione egiziana.

C.

25 milioni di franchi stanziati sotto forma di finanziamento misto e 3,5 milioni di franchi sotto forma di assistenza tecnica quale aiuto finanziario non rimborsabile.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 4 giugno 2003 concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo (RKVI; FF 2003 259).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2004 e rimarrà in vigore finché saranno soddisfatte tutte le condizioni poste al programma. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

3147

2.6.2

Accordo del 29 novembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento di capitale e del reddito degli investimenti, gli indennizzi in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'accordo sancisce la volontà delle parti contraenti di migliorare la sicurezza giuridica dei propri investimenti e di instaurare un quadro favorevole agli investimenti di capitale.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie o sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975; RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 29 luglio 2004. Il periodo di validità dell'accordo è di 20 anni.

Dopo tale data, viene prorogato a tempo indeterminato fino alla denuncia di una parte con un preavviso di 12 mesi.

3148

2.6.3

Accordo dell'8 dicembre 2003 tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento di capitale e del reddito degli investimenti, gli indennizzi in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'accordo sancisce la volontà delle parti contraenti di migliorare la sicurezza giuridica dei propri investimenti e di instaurare un quadro favorevole agli investimenti di capitale.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie o sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975; RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 28 maggio 2004. Il periodo di validità dell'accordo è di dieci anni. Dopo tale data, viene prorogato per periodi successivi di due anni, fino alla denuncia di una parte con un preavviso di sei mesi.

3149

2.6.4

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia concernente l'attribuzione di un aiuto finanziario per l'«Efficient Energy Distribution Project», concluso il 27 gennaio 2004

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno svizzero alla Repubblica di Macedonia nell'ambito dell'approvvigionamento di energia elettrica.

B.

Esso stabilisce le modalità di attuazione del programma. Il programma prevede un rinnovo delle componenti tecniche nella rete di trasmissione e distribuzione, l'installazione di contatori per il controllo dei consumi, il trattamento adeguato degli apparecchi contaminati dai PCB e l'elaborazione di un piano per migliorare l'efficienza energetica.

C.

12,1 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro (III bis) per la cooperazione con l'Europa orientale (FF 2002 3983).

E.

3150

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 27 gennaio 2004, e rimane valido fino a conclusione della realizzazione tecnica. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2.6.5

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente l'attribuzione di un aiuto finanziario per il «Naryn III Electricity Losses Reduction Project», concluso il 21 ottobre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'attribuzione di assistenza finanziaria per l'attuazione di un progetto volto a ridurre le perdite di elettricità nella Repubblica del Kirghizistan.

B.

Esso stabilisce le modalità di attuazione del progetto e definisce sia le misure volte a ridurre le perdite tecniche nella regione della città di Naryn sia le perdite commerciali delle quattro imprese di distribuzione di energia elettrica del Paese.

C.

12 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro (III bis) per la cooperazione con l'Europa orientale (FF 2002 3983).

E.

L'accordo entra in vigore con la firma di entrambe le parti e dopo la sua ratifica da parte del Governo della Repubblica del Kirghizistan (ratifica non ancora avvenuta). Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3151

2.6.6

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Tagikistan concernente l'attribuzione di un aiuto finanziario per il progetto di miglioramento dell'approvvigionamento di acqua a Khudjand, concluso il 4 novembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'aiuto finanziario destinato a migliorare l'approvvigionamento di acqua nella città di Khudjand.

B.

Esso stabilisce le modalità di attuazione del progetto e determina le condizioni dell'aiuto finanziario. Il progetto prevede di sostenere la società di approvvigionamento di acqua della città di Khudjand nell'ammodernamento della sua rete di tubature. Parallelamente vengono messe a disposizione risorse per l'assistenza tecnica al fine di migliorare la gestione e le relazioni con i clienti.

C.

3,15 milioni di dollari americani.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 4 novembre 2004, e la sua validità è parallela a quella del corrispondente management agreement concluso il 17 settembre 2004 con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Tale management agreement può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

3152

2.6.7

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese concernente un finanziamento misto per il progetto di impianto di depurazione delle acque a Guiyang Baiyun, concluso il 20 settembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'aiuto finanziario stanziato mediante un credito misto per un progetto di impianto di depurazione delle acque a Guiyang Baiyun.

B.

Esso stabilisce le modalità di attuazione del progetto definendo gli obblighi delle due parti, le condizioni di pagamento e di rimborso, il ruolo delle banche co-finanziatrici e i principi che regolano l'aggiudicazione dei contratti di appalto.

C.

2 milioni di euro (che si aggiungono a un credito di due milioni di euro del consorzio delle banche svizzere).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 20 settembre 2004, e rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi che vi figurano.

3153

2.6.8

Accordo tra il Governo svizzero e l'International Finance Corporation (IFC) concernente l'aiuto finanziario attribuito alla «Balkan Infrastructure Development Facility (BIDF)», concluso il 23 novembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'aiuto finanziario attribuito alla Balkan Infrastructure Development Facility (BIDF).

B.

Esso stabilisce le modalità per l'istituzione, la gestione e il sostegno finanziario alla BIDF, un'infrastruttura avente lo scopo di sviluppare progetti sulla base di un partenariato pubblico-privato nell'Europa balcanica, in particolare nei settori dell'acqua potabile, della depurazione delle acque, dell'energia e dei trasporti. La BIDF sostiene le autorità pubbliche nell'identificazione, sviluppo e impostazione finanziaria di siffatti progetti.

C.

1,5 milioni di dollari americani.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Decreto federale del 13 giugno 2002 sull'aumento e la proroga del credito quadro (III bis) per la cooperazione con l'Europa orientale (FF 2002 3983).

E.

3154

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 23 novembre 2004, e può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

2.6.9

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Mozambico concernente un aiuto budgetario, concluso il 24 giugno 2004

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario a favore del Mozambico, da versare su tre anni (2004­2006). Tale aiuto rientra in un programma di sostegno macroeconomico coordinato congiuntamente tra i creditori e il Governo. Il programma si basa su un dialogo permanente tra i creditori e il Governo sulle politiche economiche e sociali del Mozambico. Esso stabilisce inoltre procedure e pratiche comuni per quanto concerne la presentazione dei rendiconti e le responsabilità delle parti.

B.

L'accordo s'inserisce nel contesto della Cooperazione svizzera allo sviluppo.

Lo scopo di questo aiuto è sostenere il Mozambico nell'attuazione della sua strategia di lotta contro la povertà. Le riforme economiche interessano quattro settori principali d'intervento (stabilità macroeconomica, aumento delle entrate statali, gestione del bilancio e sviluppo del settore privato).

C.

Aiuto non rimborsabile di 30 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2004 e si estende dal 24 giugno 2004 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3155

2.6.10

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Senegal concernente la chiusura del Fondo di contropartita che emana dal Programma di sdebitamento svizzero e il trasferimento delle risorse del Fondo in una fondazione, concluso il 20 luglio 2004

A.

L'accordo disciplina la chiusura del Fondo di contropartita SvizzeraSenegal, basato sull'accordo di sdebitamento del 4 luglio 1994 («Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Sénégal sur la réduction de la dette extérieure et la création d'un Fonds de contrepartie»).

B.

L'accordo s'inserisce nel contesto della Cooperazione svizzera allo sviluppo e si prefigge di attuare la strategia di uscita concernente il Fondo di contropartita, stabilita nell'ambito del Programma di sdebitamento svizzero. Lo scopo di questo aiuto è il trasferimento delle risorse rimanenti del Fondo in una istituenda fondazione basata sul diritto senegalese a sostegno delle istituzioni di microcredito che operano in Senegal.

C.

L'accordo non implica ripercussioni finanziarie per la Svizzera, poiché le risorse iniziali del Fondo sono costituite da un pagamento del Governo senegalese a copertura di una parte del debito condonato in base all'accordo del 1994.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2004. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3156

2.6.11

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo dell'Honduras concernente la ristrutturazione del debito dell'Honduras, concluso il 16 novembre 2004

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la riduzione del debito del 90 per cento e la ristrutturazione dell'importo dovuto al 31 dicembre 2003, come pure delle scadenze correnti tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005. Il rimborso degli importi ristrutturati avviene sull'arco di 23 anni con un termine d'attesa di sei anni. Si tratta di crediti garantiti dalla GRE già ristrutturati in precedenza. L'importo del debito ristrutturato ammonta a 0,2 milioni di franchi e la riduzione del debito a 0,8 milioni di franchi. Il tasso di interesse concordato per l'importo netto è variabile: LIBOR CHF 6 mesi + 0,5 per cento p.a. Gli interessi dovuti tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005 sono capitalizzati e il rimborso è differito.

B.

L'accordo è stabilito in attuazione del verbale convenuto bilateralmente tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri del Club di Parigi, tra cui la Svizzera, e quelli del Governo dell'Honduras. L'accordo disciplina il rimborso del debito residuo.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE una volta raggiunte le scadenze iniziali, conformemente alle condizioni stipulate nelle garanzie.

L'attuazione dell'accordo e i costi amministrativi sono assunti dalla GRE.

Non vi sono dunque ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2004 con la firma. Non contiene clausole relative alla denuncia.

3157

2.6.12

Memorandum d'intesa tra il Segretariato di Stato dell'economia della Confederazione Svizzera, delegato dal Consiglio federale svizzero, e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare Cinese sui visti e le questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare Cinese (ADS), concluso il 15 giugno 2004

A.

L'accordo (RS 0.935.222.49; RU 2004 4237) definisce le modalità di collaborazione per lo sviluppo delle relazioni turistiche tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese.

B.

Il memorandum d'intesa si applica ai viaggi effettuati da gruppi di turisti cinesi a proprie spese dalla Cina verso la Svizzera. A tale scopo, la Svizzera beneficia dello statuto di destinazione autorizzata (Approved Destination Status, ADS). Siffatti viaggi sono organizzati conformemente alle disposizioni enunciate nel presente memorandum.

C.

Non vi sono conseguenze finanziarie.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2004. Può essere denunciato per scritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

3158

2.6.13

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Qatar concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 12 novembre 2001

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento di capitale e del reddito degli investimenti, gli indennizzi in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'accordo sancisce la volontà delle parti contraenti di migliorare la sicurezza giuridica dei propri investimenti e di instaurare un quadro favorevole agli investimenti di capitale.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie o sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975; RU 1994 1766).

E.

In vigore dal 15 luglio 2004. Il periodo di validità iniziale è di dieci anni.

Dopo tale data, viene prorogato per periodi successivi di cinque anni, fino alla denuncia di una parte con un preavviso di 12 mesi.

3159

2.6.14

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Tanzania concernente un aiuto budgetario, concluso il 13 dicembre 2004

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario a favore della Repubblica della Tanzania per il periodo 2004­2006. Questo aiuto rientra nell'ambito di un meccanismo di coordinamento tra diversi creditori che prevede valutazioni e rendiconti congiunti.

B.

L'accordo s'inserisce nel contesto della Cooperazione svizzera allo sviluppo.

Lo scopo di questo aiuto è sostenere la Tanzania nell'attuazione della sua strategia di lotta contro la povertà con particolare attenzione per le finanze pubbliche.

C.

Contributo non rimborsabile di 18 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 13 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3160

2.6.15

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana concernente un aiuto budgetario, concluso l'11 novembre 2004

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario a favore della Repubblica del Ghana per il periodo 2004­2005. Questo aiuto rientra nell'ambito di un meccanismo di coordinamento tra diversi creditori che prevede valutazioni e rendiconti congiunti.

B.

L'accordo s'inserisce nel contesto della Cooperazione svizzera allo sviluppo.

Lo scopo di questo aiuto è sostenere la Repubblica del Ghana nell'attuazione della sua strategia di lotta contro la povertà con particolare attenzione per le finanze pubbliche.

C.

Contributo non rimborsabile di 18 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dall'11 novembre 2004. Può essere denunciato per scritto in ogni momento con un preavviso di sei mesi.

3161

2.6.16

Complemento all'accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Madagascar concernente l'estinzione del debito estero della Repubblica del Madagascar, concluso il 29 dicembre 2004

A.

L'accordo si basa su un accordo di sdebitamento parziale del 18 ottobre 2001 e prevede l'estinzione del debito estero del Madagascar nei confronti della Svizzera. L'importo cancellato ammonta a 9,597 milioni di franchi.

Poiché nel quadro dell'accordo tutti i crediti in sospeso della Svizzera nei confronti del Madagascar vengono cancellati, il Madagascar è di nuovo libero da qualsiasi obbligo nei confronti della Svizzera per quanto concerne il debito pubblico.

B.

L'estinzione del debito avviene nell'ambito dell'iniziativa internazionale di sdebitamento (iniziativa HIPC) di Banca mondiale e FMI, volta a ricondurre il debito estero dei Paesi poveri fortemente indebitati a un livello sostenibile, contribuendo in tal modo alla riduzione della povertà. Con l'accordo, la Svizzera rispetta gli obblighi assunti nei confronti del Madagascar nel quadro del Club di Parigi (condono del debito del 90 % conformemente al protocollo del 16 novembre 2004 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e il Governo del Madagascar) e garantisce inoltre un condono del debito del 100 per cento.

C.

Contributo non rimborsabile di 9,597 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e decisione del Consiglio federale del 15 settembre 1993 sulla conclusione di accordi di sdebitamento bilaterali.

E.

In vigore dal 29 dicembre 2004, l'accordo non prevede clausole di denuncia.

3162

2.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2.7.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare democratica algerina relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, concluso il 23 giugno 2004

A.

L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso su domanda di entrambe le parti affinché i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi si svolgano secondo determinate disposizioni legali.

C.

Non risulta alcun obbligo finanziario per la Svizzera.

D.

Articolo 106 capoverso 7 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV; RS 744.10).

E.

L'accordo è stato firmato ad Algeri il 23 giugno 2004. Entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle corrispondenti condizioni nazionali. La Svizzera ha effettuato tale notifica il 22 luglio 2004. L'accordo può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

3163

2.7.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente il raccordo tra la strada nazionale N 2 e l'autostrada A35 tra Basilea e Saint-Louis, concluso il 13 luglio 2004

A.

L'accordo concerne il raccordo tra la strada nazionale N 2 e l'autostrada A35 tra Basilea e Saint-Louis.

B.

Esso disciplina il finanziamento e le modalità di gestione e manutenzione dell'opera di costruzione.

C.

25,55 milioni di franchi.

D.

Legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo non è ancora in vigore poiché non è ancora pervenuta la notifica da parte della Francia. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 18 agosto 2004.

3164

2.7.3

Accordo multilaterale (M 140) concernente l'ulteriore utilizzazione di grandi recipienti (GIR), le cui altezze della marcatura non soddisfano le prescrizioni, concluso con gli Stati parte all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

L'accordo autorizza l'utilizzazione di grandi recipienti, per il trasporto di merci pericolose, le cui altezze della marcatura non soddisfano quanto prescritto alla sottosezione 6.5.2.1.1 dell'ADR.

B.

L'accordo disciplina, per gli Stati firmatari, le deroghe alle prescrizioni internazionali applicabili per l'utilizzazione di grandi recipienti. Il 5 aprile 2004 è stato firmato, oltre che dalla Svizzera, da Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Svezia.

C.

Nessun costo.

D.

Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) e accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2003 e si applica fino al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato in ogni momento per scritto da tutte le parti contraenti.

3165

2.7.4

Accordo multilaterale (M 148) concernente la classificazione di sostanze inquinanti per l'ambiente acquatico nonché di soluzioni e miscele (come vari tipi di preparati e rifiuti) che non rientrano nelle classi 1-8 o in altre rubriche della classe 9, concluso con gli Stati parte all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

L'accordo disciplina la classificazione di sostanze inquinanti per l'ambiente acquatico nonché di soluzioni e miscele che non rientrano nelle classi 1­8 o in altre rubriche della classe 9.

B.

L'accordo disciplina, per gli Stati firmatari, le deroghe alle prescrizioni internazionali in materia di classificazione delle sostanze inquinanti per l'ambiente acquatico, delle soluzioni e delle miscele. Il 5 aprile 2004 è stato firmato, oltre che dalla Svizzera, da Austria, Germania, Norvegia e Svezia.

C.

Nessun costo.

D.

Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) e accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2003 e si applica fino al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato in ogni momento per scritto da tutte le parti contraenti.

3166

2.7.5

Accordo multilaterale (M 150) concernente la classificazione di sostanze inquinanti per l'ambiente acquatico nonché di soluzioni e miscele (come vari tipi di preparati e rifiuti) che non rientrano nelle classi 1-8 o in altre rubriche della classe 9, concluso con gli Stati parte all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

L'accordo disciplina la classificazione di sostanze inquinanti per l'ambiente acquatico nonché di soluzioni e miscele che non rientrano nelle classi 1­8 o in altre rubriche della classe 9.

B.

L'accordo disciplina, per gli Stati firmatari, le deroghe alle prescrizioni internazionali in materia di classificazione delle sostanze inquinanti per l'ambiente acquatico, delle soluzioni e delle miscele. Il 5 aprile 2004 è stato firmato, oltre che dalla Svizzera, da undici altri Stati.

C.

Nessun costo.

D.

Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) e accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2003 e si applica fino al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato in ogni momento per scritto da tutte le parti contraenti.

3167

2.7.6

Accordo multilaterale (M 157) concernente una deroga all'istruzione P802 in materia di imballaggio, concluso con gli Stati parte all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

L'accordo prevede una deroga all'istruzione P802 (4) in materia di imballaggio, autorizzando l'utilizzazione di fusti in acciaio non astenitico per il trasporto.

B.

L'accordo disciplina, per gli Stati firmatari, una deroga alle prescrizioni internazionali applicabili per l'imballaggio di merci pericolose. Il 21 ottobre 2004 è stato firmato, oltre che dalla Svizzera, da Austria, Francia, Germania e Norvegia.

C.

Nessun costo.

D.

Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) e accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2004 e si applica fino al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato in ogni momento per scritto da tutte le parti contraenti.

3168

2.7.7

Accordo multilaterale (M 160) concernente il genere di recipienti utilizzati sulle mongolfiere e i dirigibili ad aria calda, concluso con gli Stati parte all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

A.

L'accordo definisce le condizioni che devono soddisfare i recipienti per il combustibile destinato a mongolfiere o dirigibili ad aria calda che vengono trasportati su strada.

B.

Esso disciplina, per gli Stati firmatari, le deroghe alle prescrizioni internazionali in materia di costruzione, controllo e imballaggio dei recipienti a pressione. Il 21 ottobre 2004 è stato firmato, oltre che dalla Svizzera, da nove altri Stati.

C.

Nessun costo.

D.

Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) e accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2004 e si applica fino al 1° luglio 2007. Può essere denunciato in ogni momento per scritto da tutte le parti contraenti.

3169

2.7.8

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica di Belarus sotto forma di scambio di note concernente l'attribuzione di contingenti per veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate, concluso il 26 marzo 2003

A.

L'accordo disciplina l'attribuzione di contingenti per viaggi con veicoli da 40 tonnellate ad autotrasportatori della Repubblica di Belarus.

B.

L'accordo è stato concluso su domanda della Repubblica di Belarus.

C.

Non risulta alcun obbligo finanziario, fatta eccezione per la stampa delle autorizzazioni.

D.

Articolo 106 capoverso 7 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2004 ed è rimasto valido fino al 31 dicembre 2004. Ciascuna parte contraente poteva denunciarlo con un preavviso di sei mesi.

3170

2.7.9

Convenzione tra la «Direction de la Navigation Aérienne» (Francia) e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Svizzera) concernente il finanziamento dei servizi prestati dalla Svizzera nell'ambito della delega accordata dalla Francia per la fornitura di servizi della circolazione aerea in una parte dello spazio aereo francese nella regione di Ginevra, concluso l'8 novembre 2004

A.

La convenzione concerne le modalità di finanziamento dei servizi forniti da Skyguide nell'ambito dell'accordo tra lo Stato francese e la Confederazione Svizzera relativo alla delega accordata dalla Francia alla Svizzera per la fornitura di servizi della circolazione aerea in un parte dello spazio aereo francese, concluso a Parigi il 22 giugno 2001, qui di seguito denominato «accordo di delega».

B.

Essa ha lo scopo di stabilire le disposizioni applicabili in materia di finanziamento dei servizi prestati dalla Svizzera a favore della Francia nell'ambito dell'«accordo di delega» citato nel precedente capoverso e comporta il pagamento delle tasse di rotta conformemente all'accordo multilaterale fatto a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

C.

Il contributo della Francia per il periodo interessato ammonta a 105,97 milioni di euro.

D.

Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

E.

La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2005 e si applica fino al 31 dicembre 2007. La denuncia dell'«accordo di delega» prima della scadenza della durata di validità iniziale comporta automaticamente la denuncia della presente convenzione.

3171

2.7.10

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano relativo al traffico aereo, concluso il 10 giugno 2003

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 3 marzo 1954.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione o i Cantoni.

D.

Legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

Entrato in vigore il 22 dicembre 2004. La denuncia ha effetto 12 mesi dopo la notifica della stessa da parte di uno Stato parte all'accordo.

3172

2.7.11

Accordo sul traffico aereo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, concluso il 24 maggio 2004

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 19 gennaio 1979.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione o i Cantoni.

D.

Legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

Entrata in vigore con la firma dell'accordo il 24 maggio 2004. La denuncia prende effetto alla fine del periodo d'orario in corso 12 mesi dopo la notifica della stessa da parte di uno Stato contraente.

3173

2.7.12

Accordo bilaterale di cooperazione tra l'Ufficio federale svizzero delle comunicazioni e l'Agenzia nazionale delle frequenze della Francia relativo all'attuazione di una cooperazione diretta in materia di utilizzazione delle stazioni di controllo dello spettro di frequenze radioelettriche, concluso il 14 dicembre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione diretta tra le stazioni francesi e svizzere di controllo delle frequenze finalizzata a risolvere i casi d'interferenze, di utilizzazione delle frequenze radioelettriche non autorizzata o non conforme alla normativa applicabile.

B.

Disciplina le modalità relative alla possibilità, per le due Amministrazioni, di effettuare controlli con i propri veicoli e d'intervenire con le proprie apparecchiature mobili di controllo in una zona che si estende per 50 km oltre la frontiera, nonché di utilizzare le stazioni di controllo fisse per procedere a misurazioni da entrambi i lati della frontiera, sempre nel raggio di 50 km.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria.

D.

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2004.

3174

2.7.13

Accordo tra l'Amministrazione svizzera e quella italiana concernente lo svolgimento di misurazioni radioelettriche nella zona transfrontaliera, concluso l'8 dicembre 2004

A.

L'accordo disciplina il principio di autorizzazione a effettuare misurazioni delle frequenze dello spettro radioelettrico nella zona transfrontaliera.

B.

Esso stabilisce che i rappresentanti di entrambe le Amministrazioni sono autorizzati a effettuare siffatte misurazioni nella zona transfrontaliera dei due Paesi.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria.

D.

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma, l'8 dicembre 2004.

3175

2.7.14

Memorandum d'intesa sulla gestione dell'archivio dell'Unione internazionale delle comunicazioni (UIT) per il sistema di navigazione satellitare Galileo, concluso il 5 novembre 2004

A.

L'accordo determina le modalità in materia di procedure, pubblicazione, coordinamento e notifica delle frequenze del sistema Galileo, conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. È inoltre istituito un comitato direttivo per il controllo del rispetto delle procedure. Tale comitato concede al futuro gestore del sistema di navigazione satellitare europeo i diritti di utilizzazione per le frequenze destinate a Galileo. La Svizzera fa parte dei 17 Paesi rappresentati nel comitato direttivo per questa parte del progetto con 1 voto su 89.

B.

In qualità di membro dell'Agenzia spaziale europea, la Svizzera partecipa già al progetto Galileo e sta valutando un'ulteriore partecipazione finanziaria. Per poter realizzare il progetto Galileo sul piano operativo occorre stabilire una procedura atta a sorvegliare e a garantire la coordinazione delle frequenze.

C.

Questo MoU non comporta ripercussioni finanziarie.

D.

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, articolo 37 capoverso 2 (RS 784.102.1).

E.

L'accordo entra in vigore il 6 dicembre 2004 per gli Stati firmatari e copre l'intero periodo di validità del programma Galileo. L'accordo può essere denunciato al presidente del comitato direttivo con un preavviso di un mese.

3176

2.7.15

Accordo sulla ripartizione del campo di frequenze 415­420/425­430 MHz in campi di frequenze preferenziali tra le Amministrazioni dell'Austria, della Germania, del Liechtenstein e della Svizzera, concluso il 6 ottobre 2004

A.

L'accordo definisce le modalità relative alla possibilità, per le Amministrazioni interessate, di accedere al campo di frequenze 415­420/425­430 MHz nella zona transfrontaliera. A tale scopo, è operata una ripartizione in campi di frequenze preferenziali per ognuna delle parti contraenti.

B.

La ripartizione del campo di frequenze stabilito nell'accordo è necessaria ai fini di un'utilizzazione ottimale e per evitare disturbi tra i diversi utenti nella zona transfrontaliera. Poiché tra i compiti dell'Ufficio federale delle comunicazioni rientra la garanzia di un'utilizzazione efficace dello spettro di frequenze, la conclusione del presente accordo si fonda sul mandato conferitogli.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria.

D.

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, articolo 37 capoverso 2 (RS 784.102.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma, il 6 ottobre 2004. Può essere denunciato da ognuna delle Amministrazioni interessate con un preavviso di sei mesi.

3177

Accordo dell'11 luglio 2002 tra la DSC e il Ministero degli affari esteri del Perù «Agencia Peruana de Cooperacion Internacional (APCI)» e Addendum relativo all'accordo del 25 novembre 2003

3.1.3

3178

Accordo del 22 gennaio 2002 Complemento tra il Benin e la Svizzera concernente il contributo del Consiglio federale svizzero al terzo censimento generale della popolazione e degli insediamenti in Benin (RGPH3) (RS 974.0)

3.1.2

Addendum

Accordo del 12 luglio 1990 tra il Scambio di lettere Consiglio federale svizzero e il Governo di Malta sulla formazione di diplomatici alla «Mediterranean Academy of Diplomatic Studies»

3.1.1

Forma, definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

05.03.2004 05.03.2005 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

18.10.2004 01.11.2002 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) o decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

17.11.2004 01.10.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Dipartimento federale degli affari esteri

3.1

N.

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

3

370 000 franchi

190 000 lire maltesi

Ripercussioni finanziarie

L'Addendum definisce gli 290 500 franchi aspetti operativi e amministrativi del progetto concernente le unità mobili destinate al servizio di mediazione per il periodo dal 1.2.2004 al 31.7.2004

Modifica della durata dell'accordo fino al 31.12.2004 e modifica della somma dell'accordo a FCFA 1 190 862 000.00 (2,75 mio.

di fr.)

Proroga dell'accordo esistente

Contenuto

Accordo del 30 giugno 2000 tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica di Bolivia

3.1.6

3179

Accordo tra la DSC e il Ministe- Addendum ro degli affari esteri del Perù «Agencia Peruana de Cooperacion Internacional (APCI)» del 7 agosto 2003 e sottocontratto tra la DSC, la presidenza del Consiglio dei Ministri peruviano e l'«Associación de servicios rurales» del 17 dicembre 2003

3.1.5

Scambio di note

Accordo tra la DSC e il Ministe- Addendum ro degli affari esteri del Perù «Agencia Peruana de Cooperacion Internacional (APCI)» dell'11 luglio 2002 e Addendum relativo all'accordo del 5 marzo 2004

3.1.4

Forma, definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

22.07.2004 22.07.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

31.05.2004 06.02.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

16.07.2004 16.07.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Ripercussioni finanziarie

Proroga della durata dell'accordo del 30.6.2000 fino al 31.3.2004 in relazione alla 4a fase «Programa de manejo integral de cuencas del Tunari»

L'Addendum disciplina la proroga dell'accordo di base e del subcontratto fino al 15 agosto 2004

­

­

L'Addendum definisce gli 134 325 franchi aspetti operativi e amministrativi del progetto concernente le unità mobili destinate al servizio di mediazione per il periodo dal 1.8.2004 al 31.10.2004

Contenuto

Accordo del 23 giugno 2003 tra Complemento il Governo svizzero, il comune di Nabon e il Governo ecuadoriano concernente la 3a fase del progetto Nabon (n. 7F02402.03), che si estende dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2006

Accordo del 30 luglio 2002 tra il Domanda di emenGoverno della Bolivia e i damento (enmienGoverni dei Paesi Bassi, della da) Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord, della Danimarca e della Svizzera

3.1.8

3.1.9

3180

Accordo tra la Direzione dello Scambio di lettere sviluppo e della cooperazione e il Centro Internacional de la Papa concernente il versamento di un contributo al progetto «Promoción de la producción competitiva de la papa peruana para responder a nuevas oportunidades de mercado»

3.1.7

Forma, definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

29.09.2004 29.09.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

23.11.2004 01.12.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

18.08.2004 14.09.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

­

Ripercussioni finanziarie

Aumento del contributo del Governo della Danimarca di 200 000 dollari

­

Trasferimento della responsabi- ­ lità del progetto dall'Ufficio (esecuzione diretta) a una nuova istituzione (Intercooperation: progetto in regia) a partire dall'inizio di dicembre 2004 fino a fine novembre 2007.

Modifica delle modalità di pagamento

Contenuto

Accordo del 20 dicembre 2002 tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo ecuadoriano, rappresentato dal Ministero degli esteri, dal Municipio del cantone di Nabón e dal Centro de Erradicación del Bocio y Capacitación a Minusválidos

Accordo del 7 febbraio 2002 tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua

Accordo del 7 febbraio 2004 tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua e CARE Internacional

Accordo del 7 febbraio 2002 tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua e Save the Children Canada

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3181

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Addendum

Addendum

Addendum

Addendum

Forma, definizione

Entrata in vigore

Base legale

Marzo 04

Marzo 04

Marzo 04

01.01.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

01.01.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

01.01.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

05.05.2004 05.05.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Ripercussioni finanziarie

Potenziamento dell'approvvigionamento d'acqua e adeguamento della durata della fase a quella del programma generale

Potenziamento dell'approvvigionamento d'acqua e adeguamento della durata della fase a quella del programma generale

Ristrutturazione nel settore acqua potabile da parte del Governo del Nicaragua

175 000 franchi

380 000 franchi

AP4: soppresso

Riduzione AP3: 515 000 franchi in luogo di 950 000 franchi

L'Addendum disciplina le ­ modalità della gestione finanziaria del fondo (d'ora in poi affidata alla cooperativa di risparmio e di credito «4 de Octubre») durante la quinta e ultima fase del progetto «Penipe» nella provincia di Chimborazo.

Contenuto

Accordo del 7 febbraio 2002 tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua

Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua

Accordo del 1° luglio 2002 relativo alla realizzazione del progetto «Riabilitazione e prevenzione del consumo di droghe», concluso in base allo scambio della Nota 12 CT/2002 dell'Ambasciata svizzera in Perù del 26 aprile 2002 e la Nota RE (OCI) 6-27/21 del Ministero degli esteri peruviano del 1° luglio 2002

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3182

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Addendum

Nota concernente modifiche

Addendum

Forma, definizione

Base legale

01.01.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Entrata in vigore

24.11.2004 24.11.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

11.06.2004 11.06.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

25.03.04

Data

Ripercussioni finanziarie

In ragione di problemi amministrativi e finanziari riscontrati con l'istituzione incaricata della realizzazione (ospedale Hermilio Valdizán) è stato necessario modificare l'accordo.

L'Addendum prevede d'ora in poi la collaborazione con il «Programa de Administración de Acuerdos de Gestión ­ PAAG», una divisione del Ministero della sanità.

­

Con il consenso della Svizzera, ­ il Governo del Nicaragua e la Banca mondiale hanno deciso di prolungare la durata della fase

Proroga del programma genera- ­ le sulla base della ristrutturazione operata in questo settore

Contenuto

Accordo del 19.12.2002 tra la Addendum n. 2 Confederazione Svizzera e il all'accordo di base Ministero dell'educazione della Repubblica di Serbia concernente il progetto «Teachers Training, National and Regional Centers» (RS 974.1)

Accordo del 1.7.2002 tra la Addendum n. 2 Confederazione Svizzera e il all'accordo di base Ministero dell'educazione della Repubblica di Serbia concernente lo «School Grant Program: Pilot Project» (RS 974.1)

3.1.19

3.1.20

3183

Accordo del 3.12.2003 tra la Confederazione Svizzera e l'UNICEF concernente il progetto «Roma Education Centers in South East Serbia» (RS 974.1)

3.1.18

Addendum n. 1 all'accordo di base

Addendum

Accordo del 7 febbraio 2002 tra il Governo svizzero e il Governo del Nicaragua

3.1.17

Forma, definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

Proseguimento della fase operativa con corrispondente potenziamento delle risorse disponibili

Contenuto

17.02.2004 17.02.2004 Decreto federale Modifica della durata del 24 marzo 1995 dell'accordo di base concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

17.02.2004 17.02.2004 Decreto federale Modifica della durata del 24 marzo 1995 dell'accordo di base concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

17.03.2004 17.03.2004 Decreto federale Modifica del termine di presendel 24 marzo 1995 tazione dei rapporti concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

26.08.2004 01.06.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

275 000 franchi

681 400 franchi

370 335 franchi

170 000 franchi

Ripercussioni finanziarie

Accordo del 19 dicembre 2002 Convenzione tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) concernente il versamento di un contributo per la partecipazione di rappresentanti governativi dei Paesi meno sviluppati (LDC) al Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI) nonché alle relative conferenze preparatorie

Accordo del 3 dicembre 2002 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente un sostegno al progetto «Strengthening CINTERFOR/ILO's Webpage» (ottimizzazione della pagina Internet CINTERFOR/ILO)

3.1.22

3.1.23

3184

Accordo del 1.10.2001 tra la Addendum n. 2 Confederazione Svizzera e il all'accordo di base Ministero dell'educazione della Repubblica di Serbia concernente il progetto «Improvement of Serbian School Libraries» (RS 974.1)

3.1.21

Forma, definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto

200 000 franchi

Ripercussioni finanziarie

­

Modifica della durata 500 000 franchi dell'accordo (nuova: dal 1° luglio 2002 al 31 marzo 2006) nonché del termine fissato per il pagamento finale

03.11.2004 03.11.2004 Decreto federale Proroga della durata del 24 marzo 1995 dell'accordo (dal 31.12.2002 al concernente la 31.12.2004) cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

27.09.2004 27.09.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Modifica della durata 04.05.2004 04.05.2004 Decreto federale del 24 marzo 1995 dell'accordo di base concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

European Fusion Development Agreement (EFDA) (RU 1980 692)

3.2.3

3185

Accordo del 13 maggio 1988 tra il Consiglio federale Svizzero e l'Istituto Max von Laue ­ Paul Langevin ILL, Grenoble, Francia sulla partecipazione scientifica, basato sul DF del 6 ottobre 1987 concernente un credito d'impegno stanziato per la partecipazione della Svizzera all'ILL (FF1987 III 228)

3.2.2

Decisione del Consiglio federale

Terzo rinnovo dell'accordo mediante decisione del Consiglio federale del 12 maggio 2004

Accordo del 20 giugno 1994 tra Modifica il Governo della Confederazione dell'accordo e Svizzera e il Governo della scambio di note Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (RS 0.414.991.361)

3.2.1

Forma, definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

23.06.2004 01.01.2005 Art. 16 cpv. 3 lett. a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca

07.06.2004 01.01.2004 Conformemente (firma (effetto all'articolo 16 dell'accor- retroattivo) capoverso 3 lettera do) c della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), il Consiglio federale ha la competenza di assegnare contributi all'ILL nel quadro dei crediti stanziati.

16.04.2002 25.03.2004 Art. 22 LAU

Data

Dipartimento federale dell'interno

N.

3.2

21,415 milioni di franchi per il periodo 2004­ 2008, coperti da un credito d'impegno

­

Ripercussioni finanziarie

Accordo che definisce le attività 1,5 milioni di comuni di ricerca europee in franchi materia di fusione termonucleare controllata e il loro finanziamento. Proroga dell'accordo di un anno (2005).

La cooperazione tra la Svizzera e l'ILL, iniziata nel 1988, è stata prorogata per la terza volta ed estesa al periodo 2004-2008.

Tale proroga mantiene la nostra quota di partecipazione al 3,5% ca., che determina direttamente il tempo concesso ai ricercatori svizzeri per usufruire dell'installazione.

Modifica degli articoli 1 capoverso 1 e 3

Contenuto

3186

Accordo del 3 novembre 1983 Decisione del inteso a promuovere la mobilità Consiglio federale del personale nel campo della fusione termonucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi associati (RS 0.424.13)

3.2.5

Decisione del Consiglio federale

Accordo sull'utilizzazione del JET (RU 1980 692)

3.2.4

Forma, definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

23.06.2004 01.01.2005 Art. 16 cpv. 3 lett. a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca

23.06.2004 01.01.2005 Art. 16 cpv. 3 lett. a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca

Data

Ripercussioni finanziarie

Accordo concernente misure 1,5 milioni di atte ad agevolare lo scambio di franchi ricercatori tra i centri europei di ricerca nel campo della fusione (indennità salariali, rifusione delle spese di viaggio ecc.).

Proroga dell'accordo di un anno (2005) (complemento n. 13)

Accordo sull'utilizzazione in ­ comune del grande impianto europeo di ricerca JET (Joint European Torus); proroga dell'accordo di un anno (2005) (complemento n. 3)

Contenuto

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

3.3.1

3.3.2

3187

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid

Decisione 1/2004 del Comitato misto

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

22.09.­ 01.04.2004 Art. 10.2)a)ii 01.10.2003 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e art. 10.2) a)iii del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

30.04.2004 30.04.2004 Art. 14 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Data

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

3.3

Modifica del regolamento d'applicazione in vista dell'adesione dell'Unione europea al Protocollo di Madrid

Modifica dell'allegato III conc.

il reciproco riconoscimento della qualifiche professionali: l'allegato III è stato attualizzato al fine di tener conto delle modifiche derivanti essenzialmente dalle direttive 1999/42/CE e 2001/19/CE

Contenuto

­

­

Ripercussioni finanziarie

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della convenzione sulla concessione di brevetti europei (RS 0.232.142.21)

3.3.3

3.3.4

3188

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Data

Entrata in vigore

Base legale

Decisione del 06.­ 01.01.2005 Art. 33 par. 1 lett. b Consiglio 08.12.2004 della convenzione d'amministrazione del 5 ottobre 1973 dell'Organizzazione sulla concessione di europea dei brevetti brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo; RS 0.232.142.2)

Decisione 27.09.­ 01.01.2005 Art. 53 par. 1, dell'Assemblea 05.10.2004 art. 53 par. 2 lett. a) dell'Unione intercifra ii) e art. 58 nazione di cooperapar. 2 del Trattato zione in materia di di cooperazione del brevetti (Unione del 19 giugno 1970 in PCT) materia di brevetti (PCT; RS 0.232.141.1)

Forma/definizione

Ripercussioni finanziarie

Introduzione del rapporto europeo di ricerca allargato (EESR); riduzione dei termini dopo l'invio della comunicazione di cui alla norma 51(4) CBE; pubblicazione elettronica; modifica della norma 108 CBE

­

Semplificazione della procedura ­ di riserva in caso di mancata unità dell'invenzione; presentazione di elenchi delle sequenze a scopo di ricerca e di esame preliminare; rettifiche e adeguamenti dovuti alle modifiche delle norme decise nel settembre 2002

Contenuto

Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (RS 0.631.20)

3.4.3

3189

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

3.4.2

Decisione del Consiglio in favore di una collaborazione nel settore delle dogane

Decisione del Comitato di gestione della convenzione TIR

Accordo del 19 dicembre 1996 Decisione 5/2003 tra la Confederazione Svizzera e della Commissione il Principato del Liechtenstein mista concernente l'assicurazione diretta (RS 0.961.514)

3.4.1

Forma/definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

26.06.1999 Ratifica Art. 7a LOGA Svizzera: 26.06.2004.

Il protocollo di emendamento della Convenzione non è ancora entrato in vigore.

25.10.2001 19.09.2004 Art. 7a LOGA e 26.10.2001

19.12.2003 01.02.2004 Art. 11 dell'accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta (RS 0.961.514)

Data

Dipartimento federale delle finanze

N.

3.4 Ripercussioni finanziarie

­

Revisione totale della conven­ zione. Le modifiche hanno in particolare lo scopo di modernizzare le procedure doganali, di favorire l'applicazione di tecniche di analisi dei rischi nonché di sistemi informatici, come pure di migliorare il coordinamento tra i servizi doganali.

Modifica dell'art. 26 della Convenzione. La modifica precisa a quali condizioni le autorità doganali accettano il libretto TIR (documento doganale standardizzato) qualora i sigilli doganali non siano più intatti.

Ripartizione tra i due Paesi delle ­ competenze in materia di vigilanza sull'applicazione, da parte degli istituti di assicurazione sulla vita, delle misure contro il riciclaggio di denaro e definizione del diritto applicabile.

Contenuto

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

3.4.4

3190

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 1/2004 della Commissione mista

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

02.04.2004 01.05.2004 Art. 7a LOGA

Data

Adeguamenti in seguito all'allargamento dell'UE

Contenuto

­

Ripercussioni finanziarie

Accordo dell'11 luglio 1997 tra il Segretariato di Stato all'economia e le autorità regionali di Perm (Russia) e le autorità cittadine di Perm sulla concessione di assistenza finanziaria per il progetto «Depurazione delle acque Old Chussovaya»

3.5.3

3191

Accordo del 10 dicembre 1996 Accordo scritto tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla concessione di assistenza finanziaria per il progetto «Gestione ambientale»

3.5.2

Scambio di lettere

Proroga mediante scambio di lettere

Accordo commerciale del 30 marzo 1954 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba (RS 0.946.292.941)

3.5.1

Forma/definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

31.01.2004 31.01.2004 Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

24.06.2004 24.06.2004 Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

31.12.2004 01.01.2005 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA (RS 172.010)

Data

Dipartimento federale dell'economia

N.

3.5 Ripercussioni finanziarie

Proroga dell'Accordo fino al 31 luglio 2004, estensione delle attività del consulente e aumento del contributo svizzero fino a un massimo di 8 837 400 franchi

Modifica della procedura applicata dalla Banca mondiale per i versamenti effettuati in ragione del contributo svizzero mediante l'istituzione di un conto speciale

252 000 franchi

­

Proroga annuale dell'accordo ­ senza modifiche testuali; l'ultima proroga ­ fino al 31 dicembre 2004 - è avvenuta mediante lo scambio di lettere del 31 dicembre 2003 (RU 2004 4025)

Contenuto

Accordo del 12 novembre 1996 Accordo scritto sull'aiuto finanziario per una prima fase del risanamento della centrale idroelettrica Jablanica tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri di Bosnia Erzegovina

Accordo dell'8 luglio 1999 Accordo scritto sull'aiuto finanziario per una seconda fase del risanamento della centrale idroelettrica Jablanica tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri di Bosnia Erzegovina

Accordo del 31 ottobre 2000 Accordo scritto sull'aiuto finanziario per una terza fase del risanamento della centrale idroelettrica Jablanica tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri di Bosnia Erzegovina

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3192

Accordo del 15 dicembre 1997 Notifica mediante sui crediti misti IV tra il Gover- scambio di lettere no della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica araba d'Egitto

3.5.4

Forma/definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

24.09.2004 24.09.2004 Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

24.09.2004 24.09.2004 Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

24.09.2004 24.09.2004 Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

14.01.2001 24.01.2004 Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

10 milioni di franchi

Ripercussioni finanziarie

Modifica delle modalità per la ­ restituzione degli aiuti finanziari al fondo sociale SvizzeraBosnia Erzegovina e il loro impiego per progetti in Bosnia Erzegovina

Modifica delle modalità per la ­ restituzione degli aiuti finanziari al fondo sociale SvizzeraBosnia Erzegovina e il loro impiego per progetti in Bosnia Erzegovina

Modifica delle modalità per la ­ restituzione degli aiuti finanziari al fondo sociale SvizzeraBosnia Erzegovina e il loro impiego per progetti in Bosnia Erzegovina

Aumento dei mezzi a disposizione per il finanziamento di crediti misti ed estensione del termine per la presentazione di progetti di 24 mesi

Contenuto

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

3.5.10

3.5.11

3193

Accordo del 24 dicembre 1992 Scambio di lettere di aiuto finanziario tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria

3.5.9

Decisione 1/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera

Decisione 2/2004 del Consiglio

Accordo del 27 settembre 1993 Scambio di note di aiuto finanziario tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica slovacca

3.5.8

Forma/definizione

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto

22.06.2004 01.01.2005 Art. 51 par. 2 dell'accordo

13.07.2004 13.07.2004 Art. 14 par. 3 allegato K della convenzione

Determinazione delle aliquote della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per il periodo dal 1.1.2005 fino all'apertura della galleria di base del Lötschberg, ma al più tardi fino al 1.1.2008

Modifica allegato K­ appendice 2

03.04.2004 29.09.2004 Decreto federale Proroga dell'accordo fino del 24 marzo 1995 al 31 dicembre 2006 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

13.01.2004 13.01.2004 Decreto federale Proroga dell'accordo fino del 24 marzo 1995 al 27 settembre 2005 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

­

­

­

­

Ripercussioni finanziarie

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (RS 0.632.401)

Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631)

3.5.12

3.5.13

3.5.14

3.5.15

3.5.16

3194

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 1/2004 del Comitato misto

Decisione 1/2004 del Comitato misto

Decisione 3/2004 del Comitato misto

Decisione 1/2004 del Comitato misto

Decisione 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

Questa decisione modifica l'allegato dell'accordo concernente la liberalizzazione del trasporto aereo, il disciplinamento dell'orario di lavoro nel settore del trasporto aereo e le regole di concorrenza applicabili.

Questa decisione modifica l'allegato concernente le regole di concorrenza applicabili.

Modifica dell'allegato 1 dell'accordo

Contenuto

­

­

128 000 franchi

Ripercussioni finanziarie

01.07.2004 01.07.2004 Art. 29

Abrogazione dell'allegato IV (prodotti della CECA e dell'EURATOM)

­

28.04.2004 28.04.2004 Art. 29 dell'accordo Versione consolidata del proto- ­ in rel. con l'art. 38 collo n. 3 relativo alla definiziodel protocollo 3 ne della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

22.04.2004 01.06.2004 Accordo (art. 23)

06.04.2004 01.06.2004 Accordo (art. 23)

22.06.2004 01.07.2004 Art. 52 par. 4 dell'accordo

Data

Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631)

Accordo del 10 dicembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e la Romania (RS 0.632.316.631)

Accordo del 10 dicembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e la Romania (RS 0.632.316.631)

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

3.5.17

3.5.18

3.5.19

3.5.20

3.5.21

3195

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 2/2004 del Comitato misto

Decisione 1/2004 del Comitato misto

Decisione 2/2004 del Comitato misto

Decisione 1/2004 del Comitato misto

Decisione 2/2004 del Comitato misto

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

26.10.2004 01.10.2002 Art. 34

26.10.2004 01.02.2003 Art. 34

25.02.2004 25.02.2004 Art. 32

25.02.2004 25.02.2004 Art. 32

01.07.2004 01.07.2004 Art. 29

Data

Ripercussioni finanziarie

­

Modifica dell'allegato II (ade­ guamento al sistema armonizzato 2002)

Modifica dell'allegato II (calen- ­ dario di smantellamento dei dazi del Marocco concernente il pesce e altri prodotti del mare)

Modifica del protocollo A (prodotti agricoli trasformati)

Abrogazione degli Allegati IV ­ (calendario di smantellamento dei dazi della Romania), V (deroghe alla soppressione dei dazi all'esportazione), VII (deroghe alla soppressione delle restrizioni quantitative sulle importazioni) e IX (deroghe alla soppressione delle restrizioni quantitative sulle esportazioni)

Abrogazione dell'allegato VIII ­ (deroghe alla soppressione delle restrizioni quantitative sulle importazioni o le esportazioni)

Contenuto

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31)

3.5.22

3.5.23

3.5.24

3.5.25

3.5.26

3.5.27

3196

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 3/2004 del Consiglio

Decisione 7/2004 del Comitato misto

Decisione 6/2004 del Comitato misto

Decisione 5/2004 del Comitato misto

Decisione 4/2004 del Comitato misto

Decisione 3/2004 del Comitato misto

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

05.11.2004 05.11.2004 Art. 53 par. 3 della convenzione

26.10.2004 01.03.2005 Art. 34

26.10.2004 26.10.2004 Art. 34

26.10.2004 01.10.2002 Art. 34

26.10.2004 01.08.2002 Art. 34

26.10.2004 26.10.2004 Art. 34

Data

Ripercussioni finanziarie

­

­

Modifica dell'appendice ­ dell'allegato Q (trasporto aereo) della convenzione

Modifica del Protocollo B (definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa: modello EUROMED)

Abrogazione dell'allegato IV ­ (deroghe alla soppressione delle restrizioni quantitative sulle importazioni o le esportazioni)

Modifiche delle liste A, B, C e ­ E dell'allegato III (adeguamento al sistema armonizzato 2002)

Modifica dell'allegato III: soppressione della lista F (prezzi di riferimento)

Correzione della decisione ­ 4/2000 concernente la data dell'entrata in vigore. Modifiche delle liste A, B, C, E e F dell'allegato III (calendario di smantellamento dei dazi del Marocco)

Contenuto

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

3.5.28

3.5.29

3.5.30

3.5.31

3197

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 4/2004 del Comitato agricolo misto

Decisione 3/2004 del Comitato agricolo misto

Decisione 2/2004 del Comitato agricolo misto

Decisione 1/2004 del Comitato agricolo misto

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto

Ripercussioni finanziarie

20.07.2004 01.07.2004 Art. 11 dell'accordo Modifica delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 6 dell'accordo

29.04.2004 29.04.2004 Art. 11 dell'accordo Modifica delle appendici 1 e 2 dell'allegato 9 dell'accordo

18.03.2004 01.04.2004 Art. 11 dell'accordo Modifica dell'appendice dell'allegato 10 dell'accordo

­

­

­

08.03.2004 01.04.2004 Art. 11 dell'accordo Modifica delle appendici 1, 2, 3, ­ 4 e 5 dell'allegato 4 dell'accordo agricolo

Data

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

3.5.32

3198

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 1/2004 del Comitato veterinario misto

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

28.04.2004 28.04.2004 Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.11); RU 2004 3113

Data

Modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo

Contenuto

­

Ripercussioni finanziarie

Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (con all.)

(RS 0.916.21)

3.6.1

3199

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Decisione della Conferenza delle Parti alla convenzione

Forma/definizione

Entrata in vigore

Base legale

24.09.2004 01.02.2005 Art. 7 della convenzione

Data

Inserimento di nuove sostanze nell'allegato III della convenzione

Contenuto

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

3.6

­

Ripercussioni finanziarie

3200