05.024 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2004 del 16 febbraio 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2004 proponendovi di prenderne atto e di approvare le misure contenute nel decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 febbraio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-2756

1561

Compendio In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e del decreto federale sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 30° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure: Misure prese in base alla legge sulla tariffa delle dogane Il 1° ottobre 2004 il contributo al fondo di garanzia sullo zucchero è stato ridotto di 2 franchi per 100 kg nell'ambito di una riorganizzazione della gestione delle scorte obbligatorie. Allo scopo di garantire un'appropriata protezione agricola, la riduzione del contributo al fondo di garanzia è stata compensata da un aumento adeguato dei dazi all'importazione sullo zucchero.

Una forte virosi delle patate ha ridotto la quantità di patate da semina certificate.

Allo scopo di garantire la produzione dell'anno 2005, il contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) ha dovuto essere aumentato temporaneamente di 700 tonnellate.

Nel quadro dell'allargamento a Est, otto Stati dell'Europa centrale e orientale hanno aderito all'UE, il 1o maggio 2004. Per questa ragione, questi Stati hanno disdetto i loro accordi di libero scambio bilaterali con l'AELS e i relativi scambi di lettere agricole bilaterali con la Svizzera. Applicano ora la politica comunitaria di commercio estero, compreso l'accordo di libero scambio bilaterale e l'accordo agricolo con la Svizzera. Per questo motivo, alcune preferenze tariffali accordate in virtù di tali accordi sono diventate caduche per alcuni prodotti nel commercio con la Svizzera. In occasione del vertice Svizzera-UE del 19 maggio 2004, la Svizzera e l'UE hanno deciso di riprendere la sostanza delle preferenze tariffali anteriori e di rinunciare al diritto di compensazione nel quadro dell'OMC.

Le concessioni tariffali convenute per i prodotti agricoli sono state messe in vigore dal Consiglio federale con effetto retroattivo al 1o maggio 2004. Si prevede di riprendere le concessioni per i prodotti agricoli nell'accordo agricolo con l'UE; quelle che riguardano i prodotti agricoli trasformati sono contenute nel protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio che è stato nuovamente
negoziato nel quadro degli accordi bilaterali II.

L'attribuzione delle parti di contingente doganale è generalmente effettuata secondo il seguito degli sdoganamenti all'importazione (procedura «in fila al confine»).

Sono applicate eccezioni a questo principio in settori agricoli sensibili per i quali il Consiglio federale ha determinato altri metodi di distribuzione.

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Misure prese in virtù del decreto federale sulle preferenze tariffali Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio con la Repubblica del Cile, avvenuta il 1o dicembre 2004, questo Paese è stato cancellato dall'elenco dei Paesi in via di sviluppo dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

Pubblicazione della ripartizione dei contingenti doganali Visto il suo volume, come di consueto il documento concernente la ripartizione e l'utilizzazione dei contingenti doganali è pubblicato separatamente dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Parallelamente, le indicazioni saranno pubblicate in Internet.

È previsto, per ragioni d'economia amministrativa, di rinunciare in futuro a pubblicare su carta l'assegnazione dei contingenti tariffali.

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Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure entrate in vigore nel corso del secondo semestre 2004 in virtù della legge sulle tariffe doganali e il decreto federale sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

L'Assemblea federale decide se tali misure debbano restare in vigore o essere completate o modificate.

1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

1.1

Ordinanza generale del 7 dicembre 1998 concernente le importazioni di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 23 giugno 2004 (RU 2004 3055)

Aumento dell'aliquota di dazio sullo zucchero La riduzione delle scorte obbligatorie di zucchero ha determinato costi inferiori per la gestione delle scorte. Il 1°ottobre 2004, è stato perciò possibile ridurre da 14 franchi a 12 franchi per 100 kg lordi il contributo al fondo di garanzia prelevato sullo zucchero importato. Con l'aumento delle aliquote di dazio effettuato per le rispettive voci di tariffa nell'ambito della riduzione del contributo al fondo di garanzia (2 franchi per 100 kg lordi), l'imposizione complessiva sullo zucchero all'atto dell'importazione rimane invariata. La misura permette di garantire la protezione agricola precedente (Allegato 1 al decreto federale).

Modifica del 2 novembre 2004 (RU 2004 4573) Aumento provvisorio del contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) Una grave virosi delle patate ha ridotto la quantità di sementi di moltiplicazione certificati, necessari nel 2005 per la produzione di patate da semina. A causa di questa scarsità, le importazioni di 2500 tonnellate di sementi nel quadro del contin1564

gente doganale parziale non hanno soddisfatto il fabbisogno nazionale supplementare di circa 2200 tonnellate. Poiché il nuovo raccolto ha determinato una sufficiente offerta interna, le 1500 tonnellate restanti della categoria delle patate da consumo non hanno dovuto essere liberate per l'importazione e hanno potuto essere trasferite nella categoria delle patate da semina. Come complemento di questa misura, il contingente doganale parziale della categoria delle patate da semina è stato temporaneamente aumentato di 700 tonnellate (Allegato).

La modifica del 2 novembre 2004 è stata limitata alla fine del 2004, motivo per cui l'approvazione da parte dell'Assemblea federale non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

1.2

Ordinanza dell' 8 marzo 2002 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) (RS 632.421.0) Modifica del 18 agosto 2004 (RU 2004 4599)

1.2.1

Situazione iniziale

In seguito all'adesione all'UE, il 1° maggio 2004, gli otto nuovi Stati membri dell'UE dell'Europa centrale e orientale hanno disdetto i loro accordi di libero scambio bilaterali con l'AELS e i relativi scambi di lettere bilaterali con la Svizzera.

Di conseguenza, nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) sono state abrogate le concessioni in favore di questi Paesi. Dal momento dell'adesione detti Stati applicano la politica di commercio estero comunitario e sono dunque applicabili nel commercio con questi Paesi l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e gli altri accordi, in particolare l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81).

Con questo cambiamento, sono decadute le preferenze tariffali precedenti per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

La Svizzera e l'UE si sono messi d'accordo, in occasione del vertice del 19 maggio 2004, di riprendere reciprocamente la sostanza delle preferenze anteriori convenute tra la Svizzera ed i nuovi Stati membri nell'ambito dell'AELS e questo approssimativamente nell'ampiezza dei flussi di merci scambiati effettivamente. Simultaneamente, si è deciso di rinunciare ad esigenze di compensazione eventuali nel quadro dell'OMC. In cambio, la Svizzera ha ottenuto dall'UE concessioni tariffali supplementari per prodotti agricoli (animali d'allevamento della specie bovina, cicoria belga).

1565

1.2.2

Concessioni tariffali supplementari

Basandosi sull'articolo 4 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), abbiamo messo in vigore in maniera autonoma, con effetto retroattivo al 1° maggio 2004, le concessioni tariffali convenute (Allegato 2 al decreto federale; allegati 1 e 2). Le quantità preferenziali per l'anno 2004 sono state ridotte pro rata temporis (Allegato 2 al decreto federale; allegato 4). L'introduzione di queste concessioni nel diritto internazionale sarà effettuato in una seconda tappa. Di conseguenza, le concessioni agricole devono essere riprese nell'accordo agricolo con l'UE. Le concessioni che riguardano i prodotti agricoli trasformati sono già contenute nel protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio (FF 2004 5599) che è stato nuovamente negoziato nel quadro degli accordi bilaterali II.

1.2.3

Attribuzione dei contingenti tariffali

Le importazioni effettuate dal 1o maggio al 31 dicembre 2004 sono inizialmente state sdoganate in base all'aliquota generalmente vigente finora per le merci originarie dell'UE. La differenza rispetto ai nuovi dazi doganali preferenziali è rimborsata su domanda secondo la procedura progressiva di assegnazione presso il servizio preposto alla concessione di autorizzazioni. Il diritto al rimborso per importazioni effettuate durante il periodo transitorio può essere fatto valere fino al 31 marzo 2005.

Dal 1o gennaio 2005, l'attribuzione delle parti di contingenti tariffali è in gran parte effettuata, per ragioni d'economia amministrativa, in funzione dell'ordine d'accettazione delle dichiarazioni all'importazione presso gli uffici doganali (procedura progressiva al confine). Lo sdoganamento al confine deve essere effettuato mediante elaborazione elettronica dei dati. Per la distribuzione delle parti di contingenti doganali dei numeri di tariffa sottoposti alle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), una licenza generale d'importazione è necessaria per l'attribuzione delle parti di contingente. Inoltre per l'attribuzione di determinati contingenti tariffali che derogano alla procedura progressiva al confine, sono valide le regolamentazioni dei mercati stabilite nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341), nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'importazione di equini (OIEq; RS 916.322.1) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10).

Se le parti di contingenti tariffali doganali comunitari non sono attribuite separatamente, bensì nel quadro dei contingenti tariffali OMC, è valida per l'applicazione dei dazi doganali preferenziali dei contingenti tariffali comunitari anche la procedura progressiva al confine. L'articolo 12 capoverso 4 OIEVFF, che già conteneva questa disposizione concernente i contingenti tariffali facenti parte delle regolamentazioni dei mercati di questo settore, è stato abrogato.

Se un contingente tariffale OMC secondo l'allegato 4 OIAgr è esaurito senza che il contingente tariffale comunitario secondo l'allegato 2 dell'accordo di libero scambio possa completamente essere utilizzato,
l'Ufficio federale dell'agricoltura può accordare l'importazione al dazio doganale preferenziale oltre alle quantità di contingente OMC fino all'esaurimento del contingente comunitario. Con questa disposizione, gli obblighi del diritto internazionale nei confronti dell'UE sono interamente rispettati.

1566

1.2.4

Preferenze tariffali legate all'impiego

Conformemente all'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD; RS 631.0), l'applicazione del dazio più basso dipende dalla prova dell'uso o dalla denaturazione della merce sotto sorveglianza doganale. Secondo l'articolo 40 dell'ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (OLD; RS 631.01), il DFF ha la facoltà di stabilire le condizioni per lo sdoganamento differenziale. Queste condizioni devono valere per la concessione di preferenze tariffali che dipendono da un impiego determinato della merce. Per questo motivo il rinvio corrispondente all'articolo 40 OLD è stato ripreso nell'ordinanza di libero scambio e dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319).

2

Misure fondate sul decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (DF sulle preferenze tariffali) Ordinanza del 29 gennaio 1997 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifica del 28 aprile 2004 (RU 2004 4707)

Sulla base del nostro messaggio del 19 settembre 2003 (FF 2003 6193), il Parlamento ha adottato con decreto federale dell'11 dicembre 2003 l'accordo di libero scambio del 26 giugno 2003 tra i Paesi dell'AELS e la Repubblica del Cile (FF 2003 6219) e l'accordo aggiuntivo del 26 giugno 2003 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli (FF 2003 6295), autorizzandoci a ratificare gli accordi. Dopo che tutte le parti contraenti avevano concluso le procedure di ratifica, le modifiche delle ordinanze necessarie per la trasposizione degli accordi nel diritto interno sono state messe in vigore con decisione presidenziale del 19 novembre 2004, al 1o dicembre 2004 (RU 2004 4673).

La prima parte dell'allegato 2 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali enumera i Paesi che beneficiano delle concessioni tariffali accordate a tutti i Paesi in sviluppo.

Se la Svizzera conclude un accordo di libero scambio con un tale Paese, questo è cancellato dall'elenco dei Paesi in sviluppo. In questo caso, le preferenze tariffali autonome sono sostituite da preferenze tariffali contrattuali. Con l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio, il 1° dicembre 2004, il Cile è stato quindi cancellato dall'elenco dei Paesi in sviluppo il 30 novembre 2004 (Allegato 3 al decreto federale).

1567

3

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro assegnazione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

Poiché tali indicazioni rappresentano per il 2004 un volume di circa 300 pagine, anche quest'anno l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna, le pubblica separatamente. Simultaneamente, i dati verranno pubblicati anche nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG): http://www.blw.admin.ch/rubriken/00116/index.html?lang=fr È previsto, per ragioni d'economia amministrativa, di rinunciare nel futuro alla pubblicazione sotto forma stampata dell'assegnazione dei contingenti tariffali.

1568

Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 2 novembre 2004

Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 4 novembre 2004.

2 novembre 2004

Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss

1 2

RS 916.113.11 RS 916.01

2004­2417

1569

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: Patate, comprese patate da semina

0701. 1010 9010 0701. 9010

18 250

0701. 9010

5 000

0701. 1010

700

0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

4 000

14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.2

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 20043 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 20044 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 20045 Prodotti a base di patate

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

3 4 5

valido dal 22 gennaio 2004 valido dal 5 maggio 2004 valido dal 4 novembre 2004

1570

18 000